36.2009.73
Sussidio 2009. Madre di figlio maggiorenne agli studi è persona sola. Nel reddito da commutare il valore locativo va computato
19 giugno 2009Italiano27 min
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Numero d'incarto:
36.2009.73
Data decisione, Autorità:
19.06.2009, TCA
Titolo:
Sussidio 2009. Madre di figlio maggiorenne agli studi è persona sola. Nel reddito da commutare il valore locativo va computato
PERSONA SOLA
SUSSIDIO / SUSSIDI
VALORE LOCATIVO
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 32 LCAMAL
art. 35 LCAMAL
art. 36 LCAMAL
art. 37 LCAMAL
art. 38 LCAMAL
art. 44 LCAMAL
art. 45 LCAMAL
art. 46 LCAMAL
art. 48 LCAMAL
art. 49 LCAMAL
art. 57 LCAMAL
art. 67 LCAMAL
art. 57 RLCAMAL
art. 67 RLCAMAL
art. 69 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.73
ir/gm
Lugano
19 giugno 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 marzo 2009
emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
A. RI
1, 1947, senza attività lavorativa, divorziata dal 1988, domiciliata a __________
ed assicurata presso la __________, ha postulato – mediante la trasmissione del
modulo ufficiale recante l’etichetta della ricorrente ed il suo numero di
identificazione personale – la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2009.
La domanda è stata respinta ed il successivo reclamo del 28 dicembre
2008 non ha avuto miglior sorte siccome rigettato con la decisione su reclamo
16 marzo 2009 oggetto di nuova contestazione con ricorso del 15 aprile 2009.
RI
1 contesta da un lato il fatto di essere ritenuta persona
sola, siccome madre di un ragazzo studente all’__________, e ritiene errato che
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia abbia considerato, nella fissazione del
suo reddito, il valore locativo per la determinazione del suo diritto al
sussidio.
B. L’amministrazione,
dal canto suo, con puntuali e dettagliate osservazioni propone la reiezione del
ricorso. Sulle argomentazioni dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia si
tornerà, laddove necessario, in corso di motivazione.
Alla
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l’assunzione si specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone
ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29
LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito
determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il
reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal
regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a
partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg.
LCAMal) nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg.
LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il
nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono
riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
5. Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza
del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc.
36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15
febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
"
2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante
del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto
con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.
LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento
di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito
imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione
competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la
fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la
loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni
ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre
spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il
TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione
per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre
deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di
attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non
è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con
il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di
trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3
settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale
l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva
conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo
Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del
premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la
sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia
economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del
14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc.
36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005
(inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del
30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
A
proposito del valore locativo, nella determinazione del reddito da convertire a
mano delle apposite tabelle, occorre qui riprendere i concetti espressi a più
riprese da questo Tribunale e rammentati nella sentenza del 25 maggio 2009 (in
re Z. 36.2009.68):
" A giustia ragione l’UAM ha aggiunto l’importo di … pari al valore
locativo e di fr. 200.--, derivante dal reddito di titoli e capitali …, essendo
gli ultimi importiconosciuti che l’amministrazione ha ripreso dall’ultima
tassazione fiscale …" (cfr. la sentenza del 17 novembre 2008, inc. 36.2008.79).
Il ricorrente contesta la presa a carico del
valore locativo.
A torto.
Infatti, il TCA ha più volte ricordato che questa posta deve
essere presa in considerazione nel calcolo del reddito determinante. Con
sentenza del 25 aprile 2008 (inc. 36.2007.183), questo Tribunale ha infatti
affermato (cfr. anche, da ultimo, la sentenza del 17 novembre 2008, inc.
36.2008.79):
“In merito al tema
del valore locativo di un immobile, da considerarsi nell’ambito del calcolo
autonomo del reddito da parte dell’amministrazione per la determinazione del
diritto al sussidio o meno, questo Tribunale (sentenza 19 aprile 2007 inc.
36.2007.2) ha evidenziato:
Il tema … del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione
del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato
nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere
risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva
considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori
anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai
genitori."
Il valore locativo di
un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario
del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.),
secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell’art. 21
cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile quale reddito
della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è “il valore locativo
di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di
proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene
stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del
contribuente. Come rammenta la sentenza cantonale citata:
Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane
il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa
tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1
n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n.
41). Il Tribunale federale ha stabilito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di
autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un
cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore
di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento
all’utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso
unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell’uso
dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a
determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o
vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle
esigenze di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento
all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro
a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante
determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93). (…)"
La legge federale
sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare
all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinati disposti
dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non
contenendo disposizioni
relative alle modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò
una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a
sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al
valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non
quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65
consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la
sentenza 21 dicembre 2006 della CDT (RtiD I 2007 N. 2t pag. 591 e segg.):
L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d
p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta
il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125
Fatti
I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo
– accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo
conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente
a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è
pronunciata anche in relazione ad
analoghe normative dei Cantoni Soletta [n.2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e
Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)."
Nel nostro diritto cantonale
il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto
della promozione dell’accesso
alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento
del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il
valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di
Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno
2000 relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la
concessione di ammortamenti
accelerati per nuovi investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la
sentenza cantonale citata:
il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il
60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire
applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di
stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce
che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai
seguenti criteri:
per le abitazioni il cui valore locativo è già stato
imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente
tassato;
per le nuove abitazioni
monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di
regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore
risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza
tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che
si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è
determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti
pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota
per locale o per mq abitabile).
Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti
al valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:
- 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;
- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.
Nei comuni con revisione
generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di
stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.
Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26
settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11
novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di
procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono
circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente
insostenibile la stima ufficiale.
Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i
metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello
previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali
cantonali degli immobili (sentenza n.2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid.
3.1)."
La Corte Cantonale ha,
in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare
15/2005 della Divisione delle
contribuzioni, secondo cui il
valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in
precedenza.
Il valore locativo del
proprio immobile, soggetto alla percezione delle imposte sul reddito come
descritto nelle considerazioni precedenti, deve essere considerato nell'ambito
dei redditi da commutare. Il testo dell'art. 69, cui rinvia l'art. 71 RLCAMal
è, al proposito, esplicito e tende a ritenere anche il "reddito netto della
sostanza" che, per gli immobili, è costituito dalle pigioni o dagli
affitti e, quando la sostanza immobiliare è goduta personalmente
dall'assicurato, del valore locativo.
Come indicato quindi
nell’ambito della determinazione del reddito lordo, che va successivamente
commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare
anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque
criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valor di mercato delle
pigioni). Questo principio è stato in particolare espresso e ritenuto dal TCA
nella sua composizione a 3 giudici nella sentenza 28 febbraio 2008 (Inc.
36.2007.172).”
Ne segue che a giusta ragione l’UAM ha preso in
considerazione anche il valore locativo."
Come rileva
l’UAM in sede di osservazioni e come indicato, secondo costante giurisprudenza
di questo Tribunale le uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono quelle
relative agli alimenti ed agli interessi passivi, altre deduzioni non possono
essere considerate (cfr. consid. 4). Del resto le tabelle di conver-sione
applicate in concreto ed elaborate dall’Amministrazione delle contribuzioni,
sono allestite al fine di corrispondere in ma-niera più conforme possibile ad
una tassazione ordinaria, pur con tutti i limiti del caso. Infatti le
tabelle di conversione consi-derano le normali deduzioni dal reddito lordo per
la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per
la loro stessa natura, attagliate al caso concreto in cui vengono applicate
(cfr. sentenza del 14 marzo 2007, inc. 36.2006.250, cfr. anche sentenza del 26
Considerandi
gennaio 2004, 36.2003.99).
6.
Sempre
in diritto, a proposito della contestazione della ricorrente circa il fatto che
l’amministrazione la consideri persona sola si rinvia alla sentenza 18 maggio
2009.
(in. 36.2009.32 in re G.). La persona divorziata senza figli conviventi è
considerata persona sola. Per il concetto di figli voluto con la LCAMal occorre
fare riferimento all’art. 27 per il quale ai fini dell’applicazione della
regolamentazione sul sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie, è
considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di
affiliato ai sensi del Codice civile svizzero, fino alla fine dell’anno in cui
compie 18 anni.
Nel
caso concreto RI 1 è madre di __________, nato nel __________, e quindi
maggiorenne e considerato a sua volta persona sola ai fini della legge di
applicazione ticinese della LAMal, e quindi ai fini del diritto al sussidio
(l’amministrazione ha indicato la concessione del sussidio al figlio della
ricorrente per l’anno in discussione). In effetti secondo l’art. 26 cpv. 1
litt. a il celibe o la nubile d’età superiore a 18 anni, nonché il celibe o la
nubile di età inferiore che esercitano un’attività lucrativa e i cui genitori
sono domiciliati fuori del Cantone, è considerato, come detto, persona sola.
7.
Alla
luce di quanto appena evidenziato la decisione impugnata è corretta nella
misura in cui considera la ricorrente quale persona sola e ritiene
conseguentemente il limite di reddito di CHF 20'000 per la concessione
dell’aiuto sociale.
D’altro
canto anche per quanto concerne la determinazione del reddito da convertire la
decisione impugnata non presta il fianco a critiche. In effetti l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia ha determinato in maniera incontestata da parte
della signora RI 1 la necessità di procedere alla determinazione del diritto al
sussidio sulla base dell’accertamento autonomo del reddito da parte
dell’amministrazione per una significativa riduzione dello stesso.
Va
evidenziato come sulla base della decisione di tassazione 2006 la ricorrente
non potrebbe beneficare dell’aiuto dello Stato per il pagamento del premio
della sua assicurazione di base.
Infatti
l’imponibile 2006 è di CHF 17'600 (somma che per legge va arrotondata al mille
franchi superiore, ossia a CHF 18'000) mentre la parte computabile della
sostanza pari a CHF 150'000 (ossia la sostanza di CHF 300'000 dedotta la
franchigia di CHF 150'000) va ritenuta per 1/15 ossia CHF 10'000. In totale il
reddito da considerare al fine di valutare il diritto al sussidio è di CHF
28'000. Come correttamente ritenuto dall’amministrazione tale importo
supera il limite di CHF 20'000 fissati dalla legge e non permetterebbe la
concessione dell’aiuto sociale.
Alla
luce della diminuzione dei rediti per l’attribuzione degli alimenti al figlio
ed alla luce di quanto indicato dalla ricorrente stessa, l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia ha calcolato autonomamente il reddito lordo
dell’assicurata, ritenendo la rendita AI, gli affitti percepiti ed il valore
locativo. Come indicato nelle considerazioni che precedono il valore locativo
va computato non per la determinazione della diminuzione del reddito e quindi
l’applicabilità dell’art. 31 litt. m REG LCAMal ma per la determinazione del
reddito da convertire.
L’amministrazione
ha quindi agito correttamente.
Dal
reddito così calcolato, reddito che l’UAM ha determinato in maniera
incontestata quo alle cifre, in CHF 33'968, sono stati correttamente sottratti
gli interessi passivi per CHF 3'850. Il reddito risultante di CHF 30'118,
convertito a mano delle apposite tabelle, assomma a CHF 22'000 cifra che supera
il limite per la concessione del sussidio già senza il computo della quota
parte della sostanza.
8.
Nelle
sue corrispondenze l’assicurata indica come il passato anno il valore locativo
non sia stato considerato e chiede, implicitamente, che così si faccia anche
per l’aiuto del 2009. La tesi della ricorrente non può manifestamente essere
seguita. La concessione del sussidio per il 2008 è stata il frutto di un errore
siccome nella determinazione dei redditi l’amministrazione non ha ritenuto il
valore locativo dell’immobile come sottolineato correttamente dall’UAM. D’altro
canto RI 1 non può pretendere di trarre da un precedente errore in cui è
incorsa l’amministrazione un diritto alla protezione della sua buona fede ed al
riconoscimento di un diritto che non ha.
Come
rammentato nella sentenza 19 gennaio 2009 (inc. 36.2008.154 in re P.):
“il diritto alla protezione
della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero
che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione
federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti
dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia
agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità,
ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità
delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale
diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le
proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una
decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un
assicurato un vantaggio contrario alla legge (sentenza del 5 marzo 2003, H 411/01). Le condizioni per tutelare la
buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono
precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando
l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone
determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid.
3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo
al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche
alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate),
In
concreto non può essere ritenuto che l’amministrazione abbia in qualche modo
promesso o garantito il diritto al sussidio 2009 alla signora RI 1. Per la
procedura di sussidio 2009 l’amministrazione non ha formulato promesse o avuto
un atteggiamento tale da indurre __________ ad agire conformemente alle
istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. Manifestamente la
signora RI 1 non può dedurre alcun diritto da un precedente errore
dell’amministrazione in suo favore nel passato. Sarebbe oltremodo scioccante
che un errore dell’amministrazione possa fornire vantaggi in futuro per un
assicurato favorendolo in maniera contraria alle norme di legge.
9.
In
concreto quindi la decisione dell’amministrazione è corretta e va qui
confermata. Il ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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