Lexipedia

Decisione

36.2009.73

Sussidio 2009. Madre di figlio maggiorenne agli studi è persona sola. Nel reddito da commutare il valore locativo va computato

19 giugno 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo

– accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo

conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente

a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è

pronunciata anche in relazione ad

analoghe normative dei Cantoni Soletta [n.2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e

Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)."

Nel nostro diritto cantonale

il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto

della promozione dell’accesso

alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento

del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il

valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di

Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno

2000 relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la

concessione di ammortamenti

accelerati per nuovi investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la

sentenza cantonale citata:

il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il

60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire

applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di

stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce

che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai

seguenti criteri:

per le abitazioni il cui valore locativo è già stato

imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente

tassato;

per le nuove abitazioni

monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di

regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore

risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza

tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che

si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è

determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti

pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota

per locale o per mq abitabile).

Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti

al valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:

- 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;

- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.

Nei comuni con revisione

generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di

stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.

Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26

settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11

novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di

procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono

circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente

insostenibile la stima ufficiale.

Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i

metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello

previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali

cantonali degli immobili (sentenza n.2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid.

3.1)."

La Corte Cantonale ha,

in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare

15/2005 della Divisione delle

contribuzioni, secondo cui il

valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in

precedenza.

Il valore locativo del

proprio immobile, soggetto alla percezione delle imposte sul reddito come

descritto nelle considerazioni precedenti, deve essere considerato nell'ambito

dei redditi da commutare. Il testo dell'art. 69, cui rinvia l'art. 71 RLCAMal

è, al proposito, esplicito e tende a ritenere anche il "reddito netto della

sostanza" che, per gli immobili, è costituito dalle pigioni o dagli

affitti e, quando la sostanza immobiliare è goduta personalmente

dall'assicurato, del valore locativo.

Come indicato quindi

nell’ambito della determinazione del reddito lordo, che va successivamente

commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare

anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque

criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valor di mercato delle

pigioni). Questo principio è stato in particolare espresso e ritenuto dal TCA

nella sua composizione a 3 giudici nella sentenza 28 febbraio 2008 (Inc.

36.2007.172).”

Ne segue che a giusta ragione l’UAM ha preso in

considerazione anche il valore locativo."

Come rileva

l’UAM in sede di osservazioni e come indicato, secondo costante giurisprudenza

di questo Tribunale le uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono quelle

relative agli alimenti ed agli interessi passivi, altre deduzioni non possono

essere considerate (cfr. consid. 4). Del resto le tabelle di conver-sione

applicate in concreto ed elaborate dall’Amministrazione delle contribuzioni,

sono allestite al fine di corrispondere in ma-niera più conforme possibile ad

una tassazione ordinaria, pur con tutti i limiti del caso. Infatti le

tabelle di conversione consi-derano le normali deduzioni dal reddito lordo per

la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per

la loro stessa natura, attagliate al caso concreto in cui vengono applicate

(cfr. sentenza del 14 marzo 2007, inc. 36.2006.250, cfr. anche sentenza del 26

Considerandi

gennaio 2004, 36.2003.99).

6.

Sempre

in diritto, a proposito della contestazione della ricorrente circa il fatto che

l’amministrazione la consideri persona sola si rinvia alla sentenza 18 maggio

2009.

(in. 36.2009.32 in re G.). La persona divorziata senza figli conviventi è

considerata persona sola. Per il concetto di figli voluto con la LCAMal occorre

fare riferimento all’art. 27 per il quale ai fini dell’applicazione della

regolamentazione sul sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie, è

considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di

affiliato ai sensi del Codice civile svizzero, fino alla fine dell’anno in cui

compie 18 anni.

Nel

caso concreto RI 1 è madre di __________, nato nel __________, e quindi

maggiorenne e considerato a sua volta persona sola ai fini della legge di

applicazione ticinese della LAMal, e quindi ai fini del diritto al sussidio

(l’amministrazione ha indicato la concessione del sussidio al figlio della

ricorrente per l’anno in discussione). In effetti secondo l’art. 26 cpv. 1

litt. a il celibe o la nubile d’età superiore a 18 anni, nonché il celibe o la

nubile di età inferiore che esercitano un’attività lucrativa e i cui genitori

sono domiciliati fuori del Cantone, è considerato, come detto, persona sola.

7.

Alla

luce di quanto appena evidenziato la decisione impugnata è corretta nella

misura in cui considera la ricorrente quale persona sola e ritiene

conseguentemente il limite di reddito di CHF 20'000 per la concessione

dell’aiuto sociale.

D’altro

canto anche per quanto concerne la determinazione del reddito da convertire la

decisione impugnata non presta il fianco a critiche. In effetti l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia ha determinato in maniera incontestata da parte

della signora RI 1 la necessità di procedere alla determinazione del diritto al

sussidio sulla base dell’accertamento autonomo del reddito da parte

dell’amministrazione per una significativa riduzione dello stesso.

Va

evidenziato come sulla base della decisione di tassazione 2006 la ricorrente

non potrebbe beneficare dell’aiuto dello Stato per il pagamento del premio

della sua assicurazione di base.

Infatti

l’imponibile 2006 è di CHF 17'600 (somma che per legge va arrotondata al mille

franchi superiore, ossia a CHF 18'000) mentre la parte computabile della

sostanza pari a CHF 150'000 (ossia la sostanza di CHF 300'000 dedotta la

franchigia di CHF 150'000) va ritenuta per 1/15 ossia CHF 10'000. In totale il

reddito da considerare al fine di valutare il diritto al sussidio è di CHF

28'000. Come correttamente ritenuto dall’amministrazione tale importo

supera il limite di CHF 20'000 fissati dalla legge e non permetterebbe la

concessione dell’aiuto sociale.

Alla

luce della diminuzione dei rediti per l’attribuzione degli alimenti al figlio

ed alla luce di quanto indicato dalla ricorrente stessa, l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia ha calcolato autonomamente il reddito lordo

dell’assicurata, ritenendo la rendita AI, gli affitti percepiti ed il valore

locativo. Come indicato nelle considerazioni che precedono il valore locativo

va computato non per la determinazione della diminuzione del reddito e quindi

l’applicabilità dell’art. 31 litt. m REG LCAMal ma per la determinazione del

reddito da convertire.

L’amministrazione

ha quindi agito correttamente.

Dal

reddito così calcolato, reddito che l’UAM ha determinato in maniera

incontestata quo alle cifre, in CHF 33'968, sono stati correttamente sottratti

gli interessi passivi per CHF 3'850. Il reddito risultante di CHF 30'118,

convertito a mano delle apposite tabelle, assomma a CHF 22'000 cifra che supera

il limite per la concessione del sussidio già senza il computo della quota

parte della sostanza.

8.

Nelle

sue corrispondenze l’assicurata indica come il passato anno il valore locativo

non sia stato considerato e chiede, implicitamente, che così si faccia anche

per l’aiuto del 2009. La tesi della ricorrente non può manifestamente essere

seguita. La concessione del sussidio per il 2008 è stata il frutto di un errore

siccome nella determinazione dei redditi l’amministrazione non ha ritenuto il

valore locativo dell’immobile come sottolineato correttamente dall’UAM. D’altro

canto RI 1 non può pretendere di trarre da un precedente errore in cui è

incorsa l’amministrazione un diritto alla protezione della sua buona fede ed al

riconoscimento di un diritto che non ha.

Come

rammentato nella sentenza 19 gennaio 2009 (inc. 36.2008.154 in re P.):

“il diritto alla protezione

della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero

che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione

federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti

dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia

agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità,

ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità

delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale

diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le

proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una

decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un

assicurato un vantaggio contrario alla legge (sentenza del 5 marzo 2003, H 411/01). Le condizioni per tutelare la

buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono

precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid.

3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche

alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate),

In

concreto non può essere ritenuto che l’amministrazione abbia in qualche modo

promesso o garantito il diritto al sussidio 2009 alla signora RI 1. Per la

procedura di sussidio 2009 l’amministrazione non ha formulato promesse o avuto

un atteggiamento tale da indurre __________ ad agire conformemente alle

istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità. Manifestamente la

signora RI 1 non può dedurre alcun diritto da un precedente errore

dell’amministrazione in suo favore nel passato. Sarebbe oltremodo scioccante

che un errore dell’amministrazione possa fornire vantaggi in futuro per un

assicurato favorendolo in maniera contraria alle norme di legge.

9.

In

concreto quindi la decisione dell’amministrazione è corretta e va qui

confermata. Il ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster