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Decisione

36.2009.80

Richiesta del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria respinta in quanto la domanda è tardiva

15 giugno 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è

presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di

premio;

b) per gli

assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli

assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare

l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di

premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o

per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla

riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice

negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è

comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella

forma retroattiva."

5. In

concreto l’insorgente, tassato in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere l’istanza

di richiesta del sussidio entro il 31 dicembre 2008 (art. 28 cpv. 2 LCAMal e

art. 11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal).

Egli

lo ha invece spedito solo nel corso del mese di gennaio 2009. La richiesta, di

per sé, è di conseguenza tardiva.

Va

pertanto esaminato se il ritardo è giustificato ai sensi dell’art. 11 cpv. 2

Reg. LCAMal (cfr. consid. 4).

6. Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza

dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato

chiamato a rendere. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato

che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso

assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA

24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo

sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio

da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre

2002, inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare

il ritardo. Nel caso dei coniugi X. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141)

l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato

concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale

non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il

ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha

ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane

età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la

sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6

ottobre 2005 (inc. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista

non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella

sentenza 3 ottobre 2005 (36.2005.112) il Tribunale ha

considerato che:

"

Ancora va verificato se

il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione

del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In

casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della

decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e

della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni

membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia,

come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,

circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la

famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento

dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché

conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la

decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed

inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel

caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo

stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato

dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa

mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi

2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia).

L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare

la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno.

L’ambiguità pretesa con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004

a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore

dell’avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno

dell’amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma

neppure valida giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 citata, a proposito del tema della mancata

trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, si rilevava poi

come:

"

La mancata trasmissione

dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata

come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza

22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare

ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del

sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del

modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente

l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero

dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata

trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 (inc. 36.2005.124)

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato

che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86) il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"

(…) la motivazione che

soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda

ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli

stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo

giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse

stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla

ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a

fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,

Considerandi

sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di

avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di

giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

Il

TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, 36.2006.16). Alla

medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un

lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo

il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e

spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo

(STCA dell'11 ottobre 2006, 36.2006.113).

Nella

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel

caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche

amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.

Nel

caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa

di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del

termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto

giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata

considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.

36.2006

-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di

riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento

sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007,

inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che

attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio

2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno

precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di

giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17

gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è

stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una

giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con

notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà

(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

Nella

sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata con la

grave malattia di due strette congiunte, di cui una domiciliata all’estero, con

necessità di impegnativi viaggi, parenti poi mancate, e la grande prostrazione

seguita a tali eventi, non ha ritenuto giustificato il ritardo nella presentazione

della domanda di sussidio ritenendo che:

" Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto

precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche

quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non

sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in questione.

… la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che comporta

un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La redazione

dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno avvezzo alle

questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non causa poi

necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il termine

d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di domandare)

suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non ancora

reperiti.

Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le

preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due

gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi

di malattia con necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il

ritardo … nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui essere

ritenuto.”

In altro e recente giudizio (inc.

36.2008.101

sentenza del 23 settembre 2008) il TCA non ha considerato

giustificato in maniera sufficiente il ritardo nell’inoltro della richiesta di

aiuto sociale conseguente all’elaborazione di una tesi di dottorato da parte

della moglie ed il completamento di studi superiori da parte del marito, ciò

anche se questi impegni venivano condotti in uno con l’attività lavorativa dei

coniugi e con la cura di un figlio.

7.

In

concreto l’insorgente fa innanzitutto valere, a sostegno del suo ritardo, di

non aver ottenuto, contrariamente agli anni passati, il formulario. Dopo una

vana attesa, nel corso del mese di gennaio, ne ha fatto richiesta al Comune.

Come

rileva giustamente l’UAM in sede di risposta, il mancato ricevimento del

formulario è da ascrivere alla circostanza che secondo la tassazione 2006,

emessa il 17 ottobre 2007, e determinante per stabilire il diritto al sussidio

del 2009 (cfr. Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008), l’interessato non

avrebbe avuto diritto al sussidio poiché il suo reddito imponibile di fr.

51'200, da cui un reddito determinante di fr. 52'000 (cfr. art. 30 LCAMal), non

conferisce alcun diritto alla riduzione del premio per le famiglie (fr. 32'000,

cfr. art. 29 lett. b LCAMal). Per cui l’amministrazione non gli ha trasmesso

alcun modulo.

L’insorgente

avrebbe pertanto dovuto fare richiesta del modulo per l’ottenimento dell’aiuto

statale direttamente al proprio Comune di domicilio, come ha poi fatto nel

corso del mese di gennaio.

Va

qui evidenziato come, per costante giurisprudenza di questo Tribunale (cfr.

consid. 6), il mancato invio del formulario da parte dell’UAM non è un motivo

giustificante il ritardo nell’inoltro della richiesta. A questo proposito va

rammentata la sentenza del 3 ottobre 2005 (inc. 36.2005.112), dove il TCA ha

stabilito:

“La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche

trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione

della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo.

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio.”

Spettava

pertanto all’assicurato, nel corso del mese di dicembre, quando si è accorto di

non aver ancora ricevuto il modulo di richiesta del sussidio, domandare al

proprio Comune di domicilio il relativo formulario ed inviarlo per tempo.

Per

quanto concerne il quesito posto dall’interessato a proposito della questione

di sapere cosa succede se il formulario viene spedito il 29 dicembre 2008, pur

non essendo oggetto della decisione impugnata, va rilevato che recentemente il

TCA ha dovuto chinarsi su un caso di una ragazza che riteneva di aver trasmesso

la richiesta nel corso degli ultimi giorni di dicembre. Considerato tuttavia

che la busta di trasmissione portava la data del 1° gennaio e che l’interessata

non è riuscita a comprovare, malgrado tutti gli accertamenti effettuati anche

dal TCA, di aver spedito la richiesta in precedenza, la domanda è stata

ritenuta tardiva (sentenza del 7 gennaio 2009, inc. 36.2008.133).

L’insorgente,

in secondo luogo, rammenta di aver subito una perdita di salario del 10% nel

corso del 2008. Trattandosi tuttavia di una diminuzione sopraggiunta nel corso

dell’anno precedente quello di competenza del sussidio, come rileva a giusta

ragione l’UAM in sede di risposta, non può trovare applicazione neppure l’art. 11

lett. d Reg. LCAMal giacché l’eventuale cambiamento della situazione economica

è intervenuto nel 2008 e non nel 2009 (cfr. anche art. 31 lett. m Reg. LCAMal).

L’interessato

fa poi valere come il mancato versamento del sussidio comporti delle gravi

conseguenze finanziarie. A questo proposito, con sentenza del 5 settembre 2007

(inc. 36.2007.105), il TCA ha già avuto modo di affermare che:

“Questo Tribunale ha

già più volte indicato come il giudice deve applicare le norme vigenti e non

può scostarsene, ciò anche se l’applicazione del rigoroso termine del 31

dicembre, comunque adeguatamente lungo, appare iniquo nel suo risultato al

punto di non permettere ad una donna che ha lavorato un’intera vita crescendo

da sola un figlio, e ciò con le grandi difficoltà che la signora X rammenta,

con entrate decisamente ridotte e derivanti dalla disoccupazione, di

beneficiare del sussidio. La legge e le norme applicabili al caso concreto

(volute da Parlamento e Governo) non permettono neppure, come evidenziato nelle

recenti sentenze di questo Tribunale citate dall’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia nelle sue osservazioni, di concedere un aiuto parziale limitato nel

tempo o ridotto per l’importo (si vedano le sentenze di cui agli inc.

36.2005.177

in re D. del 24 gennaio 2006 e 36.2005.127 in re O. sentenza del 30

novembre 2005). Non può essere purtroppo apportato un correttivo al ritardo

nella domanda di sussidio con un diritto ammesso in parte o limitato.”

Infine,

all’UAM non può neppure essere imputato un atteggiamento troppo formalistico.

Il TCA, nella sentenza del 25 febbraio 2008 (inc. 36.2007.151) ha infatti già

avuto modo di affermare, tra l’altro, che:

“Per quanto concerne

la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, i cantoni

godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui la legge cantonale

prescrive l'obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro

l'anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto

federale preminente. Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede

che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il

versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non

debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le

decisioni vengano prese prima dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile

unicamente se l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio

del versamento del sussidio.

In concreto la norma

di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di diritto federale e va

dunque tutelata.

(…)

In concreto, il testo

della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv. 2 LCAMal,

l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza.

Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe

inammissibile.”

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione

dell’UAM va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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