36.2009.84
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18 giugno 2009Italiano20 min
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Numero d'incarto:
36.2009.84
Data decisione, Autorità:
18.06.2009, TCA
Titolo:
Riduzione del premio per 2009.Il sussidio è concesso solo su richiesta, fatta ogni anno.L'UAM trasmette il formulario ai potenziali beneficiari.Ricorrente all'estero fino al 2008,quindi non è stato tassato con IC 2006 e non ha ricevuto il formulario da UAM. In concreto ritardo ingiustificato
PREMIO
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 cpv. 2 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 11 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 11 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.84
TB
Lugano
18 giugno 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 3 aprile 2009
emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1937 e quindi beneficiario di una rendita AVS (Fr. 1'491.- al mese), divorziato, il 22 gennaio
2009 (doc. 1) ha presentato all'Ufficio assicurazione malattia la richiesta di riduzione del premio
dell'assicurazione malattia per
l'anno 2009.
B. Con
decisione del 27 febbraio 2009 (doc. A3) l'UAM ha respinto la sua domanda giudicata tardiva, poiché inoltrata
oltre il termine del 31 dicembre 2008.
C. Il
reclamo del 13 marzo 2009 (doc. A2) interposto da RA 1 non ha avuto miglior esito,
siccome è stato respinto con decisione su reclamo del 3 aprile 2009 (doc. A1), che
ha confermato la tardività della richiesta di riduzione del premio e l'assenza di motivi che giustificassero tale
ritardo.
D. Con
ricorso del 28 aprile 2009 (doc. I) l'assicurato, rappresentato dal medesimo ente, ha evidenziato che l'ottenimento della riduzione del premio
LAMal è di fondamentale importanza, siccome egli vive solo con la rendita AVS
ed è bisognoso di cure mediche. La concessione del sussidio gli permetterebbe
di vivere più dignitosamente e di non creare ulteriori costi alla società
qualora avesse bisogno della sanità pubblica.
E. Con
risposta del 13 maggio 2009 (doc. III) l'Amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, poiché le
motivazioni addotte non mettono al riparo l'insorgente dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrarle la richiesta di sussidio, per cui non
sarebbe possibile concederlo retroattivamente. L'UAM ha esaminato nel dettaglio ogni lamentela espressa dal
ricorrente.
L'assicurato non ha prodotto ulteriori mezzi
di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell'assicurato in caso
di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di
calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato
il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde
alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre
tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo,
così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal.
3. Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari
di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di
un'istanza scritta. Per gli assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (cpv. 2). Il regolamento determina le modalità di
presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa (cpv. 3).
L'art. 10 RLCAMal
prevede che l'istanza di riduzione avviene per mezzo dei moduli ufficiali, che
sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari
della riduzione del premio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata
dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 11 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte
l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel
Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza
nel corso dell'anno stesso per cui si richiede la riduzione
di premio;
d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui
all'art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione
di premio, possono presentare istanza nel corso dell'anno
stesso.
4. Nel
caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di
cassa malati per l'anno 2009 è
stata inviata all'UAM il 22
gennaio 2009 (doc. 1).
In virtù dei citati
art. 28 cpv. 2 LCAMal ed art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione
della riduzione di premio. L'assicurato,
domiciliato nel nostro Cantone dal 1° aprile 2004, è quindi tassato in via
ordinaria. Pertanto, la richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata
nel gennaio 2009 è di per sé tardiva. Essa doveva essere inviata entro la fine
dell'anno che precede l'anno di competenza (2009), ovvero entro il
31 dicembre 2008, quando l'interessato
poteva disporre dei dati necessari allo scopo.
Nemmeno possono
tornare applicabili l'art. 11 cpv.
1 lett. c e lett. d RLCAMal. Infatti, la nuova domiciliazione nel Cantone
Ticino dal 1° aprile 2008, e la conseguente tassazione fiscale a partire da
quel giorno fino al 31 dicembre 2008 per la IC 2008, avrebbe sì permesso all'assicurato di formulare nel corso dell'anno stesso – ossia a 2008 inoltrato e quindi
tardivamente – la richiesta di riduzione del premio, ma ciò sarebbe stato
efficace unicamente per il sussidio per il 2008 e non anche per l'anno 2009 in esame.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la
domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora
scusabile.
5. In
virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il
diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque
anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi
retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive
e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma
tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell'art. 11 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari
e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere
anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale
motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio
da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione
errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo
sufficiente per giustificare il ritardo.
Nel caso di altri
coniugi (STCA 25 settembre
2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i
figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come
indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale
elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio
la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua
immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non
è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre
2006, inc. 36.2006.113).
Non diversamente è
stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.
36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di
riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente
(analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc.
36.2006.216).
Insufficienti, ancora,
Fatti
i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre
un anno (sentenza dell'8
febbraio 2007, inc. 36.2006.244).
Anche il pensionamento
intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un
assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno
stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nell'ambito di un trasferimento di Cantone
avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio
2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta
scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al
controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro
cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della
procedura ticinese (STCA del 13
febbraio 2007, inc. 36.2006.225).
Nella sentenza del 15
febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a
Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella
capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo,
non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi
prolungati, non era stato ritenuto.
Nella sentenza del 25
maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da
parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro
in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità
economica, non è stato ritenuto sufficiente.
Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per
ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel
mondo del lavoro in un'epoca di
concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza del
21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Ancora di recente (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2),
questo Tribunale ha confermato che la circostanza che l'assicurato misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un
motivo giustificativo del suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata
informativa all'Ufficio
Assicurazione Malattia, soprattutto a fronte di una situazione economica non
florida e del fatto che comunque era giunto in Ticino con anticipo rispetto al
termine di inoltro della domanda di riduzione dei premi LAMal, avrebbe
facilitato l'assicurato nel suo
intento.
6. In
concreto, il ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando di non
essere stato a conoscenza che occorre formulare ogni anno la domanda di
riduzione del premio.
Va rammentato che, di
principio secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione del premio
dell'assicurazione malattia viene
concesso solo se l'assicurato bisognoso
ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita. Solo i beneficiari di
prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio
automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di
principio, un obbligo, per l'UAM,
di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità
di ottenere il diritto alla riduzione del premio. L'informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui
giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i
decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito
che danno diritto all'ottenimento
della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale.
In
proposito occorre ricordare che l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari
del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal). Tuttavia, ciò
avviene, di principio, solo se l'UAM ha a disposizione la tassazione
determinante dell'assicurato.
Questa questione è stata chiarita
durante l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre
2005 (inc. 36.2005.86) ed è stata confermata ancora di recente (fra le ultime:
STCA del 17 ottobre 2008, inc.
36.2008.114, STCA del 15
gennaio 2007, inc. 36.2006.205, STCA del 16 aprile 2007, inc. 36.2006.221 e 222, STCA del 21 luglio 2008, inc.
36.2008.49/53/54). In quell'occasione,
il TCA ha accertato che:
" … il giudice delegato ha indetto
un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla
modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione.
Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza, ha precisato come:
“ …
l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta
di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati
fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante
scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente
beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono
spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di
sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante
contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale
beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione
personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,
numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli
anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona
interessata.
I formulari così
Considerandi
trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio
rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una
indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per
permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i
formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono
essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo quindi con
due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente
dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.
Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il
NIP." (…) (sottolineature della redattrice)
Nel caso concreto, la notifica della
tassazione determinante, la IC 2006, non è stata emessa dall'autorità fiscale,
in quanto da un accertamento eseguito presso l'UAM è emerso che da fine 2003 a
fine marzo 2008 il ricorrente non aveva più domicilio fiscale in Svizzera,
essendo partito per l'estero. Pertanto, l'ultima tassazione disponibile è la IC
2003, poi è seguita la IC 2008 per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre. Ecco
perché, nell'estate 2008, non essendo stato tassato con la IC 2006, il ricorrente
non ha ricevuto automaticamente dall'UAM il formulario per la richiesta del
sussidio per la domanda per l'anno 2009.
Comunque, neppure il mancato invio del
formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è un motivo per poter
chiedere in ritardo la riduzione del premio.
Infatti, con sentenza
3.
ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nelle STCA del 21 ottobre 2008 (36.2008.141 e 142) ed ancora nella STCA del 17 ottobre 2008 (inc. 36.2008.113),
il TCA ha respinto il ricorso
di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per la richiesta del
sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato
giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la
negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata
trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene
indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella
presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un
primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. (…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re
B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le
campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di
provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali
in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della redattrice).
Alla luce di quanto
precede, l'assicurato non può
prevalersi dell'ignoranza della
legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119).
Le giustificazioni che
egli ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute
valide.
Questo Tribunale
osserva peraltro che l'amministrazione
cantonale, non diversamente da quella comunale, tiene a disposizione delle
persone che ne facciano richiesta i formulari per le domande di riduzione del
premio LAMal. Esse possono essere sempre consultate dagli utenti. Lo stesso
ricorrente ha peraltro usato un formulario ottenuto dall'amministrazione comunale.
Visto quanto precede, la mancata
consapevolezza dell'inoltro annuale della domanda non può quindi essere ritenuta
sufficiente, per costante prassi di questo Tribunale, quale motivo giustificativo
del ritardo con cui è stata formulata la richiesta di riduzione del premio LAMal
(STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.114).
Va ancora rilevato che la circostanza
che il mese di dicembre 2008 il ricorrente è stato assente dalla Svizzera (doc.
A4), non lo mette al riparo dalla mancata tempestività dell'esercizio del
diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo rientrato
nel Cantone Ticino nell'aprile 2008, egli ha avuto a disposizione diversi mesi
per procedere con la compilazione dell'apposito formulario - che peraltro richiede
poco tempo ed è in sé molto semplice - e con l'invio dello stesso alla competente
autorità, dato che l'ultimo termine utile era, come visto, il 31 dicembre 2008.
7.
Infine,
come ha ampiamente ben evidenziato l'Ufficio assicurazione malattia, la contingenza
che il canone di locazione del ricorrente sarebbe in futuro aumentato, con
conseguenze nefaste sulle sue condizioni economiche, non rientra nell'ipotesi
dell'art. 31 lett. m RLCAMal, che permetterebbe all'autorità competente di
procedere all'accertamento autonomo del reddito determinante del ricorrente e
quindi di soprassedere alla tardività della sua domanda.
Infatti, non si tratta di una
diminuzione importante del suo reddito netto da attività dipendente o
indipendente, da pensioni, rendite e assegni, bensì puramente di un aumento delle
sue spese. Questa eventualità non è contemplata dal citato articolo di legge e
pertanto non può essere qui ritenuta a favore dell'assicurato.
8.
Stante
quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui
versa l'assicurato, non è
possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa malati
per l'anno 2009. Il giudice è
obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla
prassi anche a fronte di un caso particolare come quello del ricorrente. Dar
seguito alle sue richieste comporterebbe la crassa violazione dei principi giuridici
della legalità e dell'uguaglianza
di trattamento.
Né la mancata
tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del
premio LAMal per il 2009 (entro il 31 dicembre 2008), né tanto meno la circostanza
che l'assicurato non sapesse
che ogni anno deve rinnovare la sua richiesta di riduzione del premio di Cassa
malati, possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un
motivo valido e sufficiente a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza e per ammettere quindi ugualmente la domanda
di riduzione del premio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il ricorso deve di conseguenza essere
respinto e la decisione impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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