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Decisione

36.2009.84

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre

un anno (sentenza dell'8

febbraio 2007, inc. 36.2006.244).

Anche il pensionamento

intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un

assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno

stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nell'ambito di un trasferimento di Cantone

avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio

2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta

scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al

controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro

cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della

procedura ticinese (STCA del 13

febbraio 2007, inc. 36.2006.225).

Nella sentenza del 15

febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a

Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella

capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo,

non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi

prolungati, non era stato ritenuto.

Nella sentenza del 25

maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da

parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro

in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità

economica, non è stato ritenuto sufficiente.

Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per

ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel

mondo del lavoro in un'epoca di

concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza del

21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Ancora di recente (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2),

questo Tribunale ha confermato che la circostanza che l'assicurato misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un

motivo giustificativo del suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata

informativa all'Ufficio

Assicurazione Malattia, soprattutto a fronte di una situazione economica non

florida e del fatto che comunque era giunto in Ticino con anticipo rispetto al

termine di inoltro della domanda di riduzione dei premi LAMal, avrebbe

facilitato l'assicurato nel suo

intento.

6. In

concreto, il ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando di non

essere stato a conoscenza che occorre formulare ogni anno la domanda di

riduzione del premio.

Va rammentato che, di

principio secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione del premio

dell'assicurazione malattia viene

concesso solo se l'assicurato bisognoso

ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita. Solo i beneficiari di

prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio

automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non esiste invece, di

principio, un obbligo, per l'UAM,

di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità

di ottenere il diritto alla riduzione del premio. L'informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui

giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i

decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito

che danno diritto all'ottenimento

della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale.

In

proposito occorre ricordare che l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari

del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal). Tuttavia, ciò

avviene, di principio, solo se l'UAM ha a disposizione la tassazione

determinante dell'assicurato.

Questa questione è stata chiarita

durante l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre

2005 (inc. 36.2005.86) ed è stata confermata ancora di recente (fra le ultime:

STCA del 17 ottobre 2008, inc.

36.2008.114, STCA del 15

gennaio 2007, inc. 36.2006.205, STCA del 16 aprile 2007, inc. 36.2006.221 e 222, STCA del 21 luglio 2008, inc.

36.2008.49/53/54). In quell'occasione,

il TCA ha accertato che:

" … il giudice delegato ha indetto

un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla

modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione.

Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza, ha precisato come:

“ …

l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta

di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati

fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante

scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente

beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono

spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di

sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante

contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale

beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione

personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,

numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli

anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona

interessata.

I formulari così

Considerandi

trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio

rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una

indicazione temporale che noi diamo, è indicativa e non perentoria, per

permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i

formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono

essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo quindi con

due blocchi sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente

dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.

Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il

NIP." (…) (sottolineature della redattrice)

Nel caso concreto, la notifica della

tassazione determinante, la IC 2006, non è stata emessa dall'autorità fiscale,

in quanto da un accertamento eseguito presso l'UAM è emerso che da fine 2003 a

fine marzo 2008 il ricorrente non aveva più domicilio fiscale in Svizzera,

essendo partito per l'estero. Pertanto, l'ultima tassazione disponibile è la IC

2003, poi è seguita la IC 2008 per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre. Ecco

perché, nell'estate 2008, non essendo stato tassato con la IC 2006, il ricorrente

non ha ricevuto automaticamente dall'UAM il formulario per la richiesta del

sussidio per la domanda per l'anno 2009.

Comunque, neppure il mancato invio del

formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è un motivo per poter

chiedere in ritardo la riduzione del premio.

Infatti, con sentenza

3.

ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nelle STCA del 21 ottobre 2008 (36.2008.141 e 142) ed ancora nella STCA del 17 ottobre 2008 (inc. 36.2008.113),

il TCA ha respinto il ricorso

di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per la richiesta del

sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato

giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la

negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. (…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re

B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le

campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di

provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali

in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della redattrice).

Alla luce di quanto

precede, l'assicurato non può

prevalersi dell'ignoranza della

legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119).

Le giustificazioni che

egli ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute

valide.

Questo Tribunale

osserva peraltro che l'amministrazione

cantonale, non diversamente da quella comunale, tiene a disposizione delle

persone che ne facciano richiesta i formulari per le domande di riduzione del

premio LAMal. Esse possono essere sempre consultate dagli utenti. Lo stesso

ricorrente ha peraltro usato un formulario ottenuto dall'amministrazione comunale.

Visto quanto precede, la mancata

consapevolezza dell'inoltro annuale della domanda non può quindi essere ritenuta

sufficiente, per costante prassi di questo Tribunale, quale motivo giustificativo

del ritardo con cui è stata formulata la richiesta di riduzione del premio LAMal

(STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.114).

Va ancora rilevato che la circostanza

che il mese di dicembre 2008 il ricorrente è stato assente dalla Svizzera (doc.

A4), non lo mette al riparo dalla mancata tempestività dell'esercizio del

diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo rientrato

nel Cantone Ticino nell'aprile 2008, egli ha avuto a disposizione diversi mesi

per procedere con la compilazione dell'apposito formulario - che peraltro richiede

poco tempo ed è in sé molto semplice - e con l'invio dello stesso alla competente

autorità, dato che l'ultimo termine utile era, come visto, il 31 dicembre 2008.

7.

Infine,

come ha ampiamente ben evidenziato l'Ufficio assicurazione malattia, la contingenza

che il canone di locazione del ricorrente sarebbe in futuro aumentato, con

conseguenze nefaste sulle sue condizioni economiche, non rientra nell'ipotesi

dell'art. 31 lett. m RLCAMal, che permetterebbe all'autorità competente di

procedere all'accertamento autonomo del reddito determinante del ricorrente e

quindi di soprassedere alla tardività della sua domanda.

Infatti, non si tratta di una

diminuzione importante del suo reddito netto da attività dipendente o

indipendente, da pensioni, rendite e assegni, bensì puramente di un aumento delle

sue spese. Questa eventualità non è contemplata dal citato articolo di legge e

pertanto non può essere qui ritenuta a favore dell'assicurato.

8.

Stante

quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui

versa l'assicurato, non è

possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa malati

per l'anno 2009. Il giudice è

obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla

prassi anche a fronte di un caso particolare come quello del ricorrente. Dar

seguito alle sue richieste comporterebbe la crassa violazione dei principi giuridici

della legalità e dell'uguaglianza

di trattamento.

Né la mancata

tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del

premio LAMal per il 2009 (entro il 31 dicembre 2008), né tanto meno la circostanza

che l'assicurato non sapesse

che ogni anno deve rinnovare la sua richiesta di riduzione del premio di Cassa

malati, possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un

motivo valido e sufficiente a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza e per ammettere quindi ugualmente la domanda

di riduzione del premio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il ricorso deve di conseguenza essere

respinto e la decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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