36.2009.85
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12 ottobre 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2009.85
Data decisione, Autorità:
12.10.2009, TCA
Titolo:
Sussidio 2009 negato. Vedova ha un reddito imponibile nullo, quindi deve indicare il nucleo primario di riferimento. Poiché ha un'entrata (AVS) superiore al limite LPC, è esentata. Reddito lordo va convertito in reddito imponibile ed a ciò va aggiunto il valore locativo,gli interessi e 1/15 sostanza
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
CONVERSIONE DEL REDDITO
PERSONA SOLA
PREMIO
REDDITO IMPONIBILE NULLO
REDDITO LORDO SUPERIORE A FR 6000
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 26 cpv. 1 let. b LCAMAL
art. 29 cpv. 1 let. a LCAMAL
art. 30 let. b LCAMAL
art. 16 RLCAMAL
art. 17 cpv. 1 RLCAMAL
art. 17 cpv. 2 RLCAMAL
art. 18 RLCAMAL
art. 33 RLCAMAL
art. 36 cpv. 1 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.85
TB
Lugano
12 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 9 aprile 2009
emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1915, vedova, ha postulato la concessione della riduzione dei premi LAMal
per l'anno 2009.
1.2. L'Ufficio assicurazione malattia, visto il
reddito imponibile nullo, ha accertato il reddito determinante dell'assicurata ed ha respinto la richiesta di
riduzione del premio dapprima con decisione del 31 gennaio 2009, poi con
decisione su reclamo del 9 aprile 2009 (doc. A), poiché il reddito ammonta a
Fr. 37'000.- e supera quindi il
limite di Fr. 20'000.- per
persone sole.
1.3. Con ricorso
del 28 aprile 2009 (doc. I) l'assicurata,
per il tramite del suo rappresentante legale, ha criticato il calcolo del
reddito determinante di Fr. 37'000.-,
poiché tiene conto di importi desunti dalla notifica di tassazione 2007 anziché
dalla 2006, e non ammette deduzioni per le spese di disabilità. Inoltre, il
reddito lordo risultante dalla tassazione 2006 è di Fr. 33'463.-, e quindi non è inferiore a Fr. 6'000.-, ed il reddito netto intermedio è di
Fr. 23'877.-. Non deducendo le
spese per la disabilità e aggiungendo 1/15 della sostanza eccedente il forfait
di Fr. 150'000.-, ossia Fr. 1'067.-, si ha un reddito determinante
arrotondato a Fr. 18'000.-, che
non supera il limite di Fr. 20'000.-.
1.4. Con risposta
del 20 maggio 2009 (doc. III), l'Ufficio assicurazione ha motivato in dettaglio il suo rifiuto ad
accordare alla ricorrente la riduzione del premio LAMal per il 2009. Ritenuto
un reddito imponibile nullo risultante dalla notifica di tassazione 2006 dopo
reclamo (doc. B), l'amministrazione
ha applicato l'art. 31 lett. c
LCAMal e visto che il reddito lordo mensile (rendita AVS) è pari a Fr. 1'653.- e supera quindi il limite di Fr. 1'512.- tratto dalla LPC, ha calcolato
autonomamente il reddito determinante in Fr. 37'000.- (Fr. 12'394.-
[reddito lordo (rendita AVS) convertito in reddito imponibile annuo] + Fr. 17'592.- [valore locativo 2007] + Fr. 5.-
[reddito da titoli IC 2007] + Fr. 6'266,65 [(Fr. 244'000.-
di sostanza netta – Fr. 150'000.-
di franchigia) x 1/15]).
La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di
prova (doc. IV).
considerato in
diritto
2.1. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di un quindicesimo della
sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e
Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità
per l'amministrazione designata
(l'Ufficio Assicurazione Malattia)
di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha
definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato nel Bollettino
Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il diritto alla
riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni
dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media
cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri
parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.
2.2. In virtù
dell'art. 26 cpv. 1
lett. b LCAMal, il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il
coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli conviventi, è
considerato/a persona sola.
La ricorrente, vedova, va quindi ritenuta come
persona sola.
Giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. a LCAMal, hanno diritto al sussidio
le persone sole il cui reddito determinante non supera Fr. 20'000.-.
Tuttavia, per le persone sole con reddito imponibile nullo o
totale dei redditi inferiore a Fr. 6'000.-, il legislatore ha istituito un'eccezione
al principio del diritto alla riduzione del premio di Cassa malati se il
reddito determinante è inferiore a Fr. 20'000.-. È infatti stato previsto un altro limite di reddito, definito reddito di riferimento:
"
1 Per stabilire il diritto al sussidio, il reddito determinante delle
persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per
il loro sostentamento.
Considerandi
2.
Riservato l'art. 29
cpv. 2, è dato diritto al sussidio se il reddito di riferimento non supera fr.
50'000.-.
3.
Il regolamento determina i criteri di applicazione del sussidio e
disciplina i casi particolari.".
Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato l'importo del
reddito di riferimento in Fr. 50'000.- (art. 1 lett. d del citato DE del 2008).
Gli artt. 16, 17 e 18 RLCAMal definiscono i
criteri d'applicazione di
questo principio.
In generale, secondo l'art. 16 RLCAMal,
"
1.
Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi
registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, che ritengono
di aver diritto alla riduzione di premio, devono indicare il nucleo primario di
riferimento.
2.
Il diritto alla riduzione di premio e l’importo della stessa sono
stabiliti in base al reddito determinante del nucleo primario di riferimento
(reddito di riferimento).".
Per le persone nel frattempo economicamente autosufficienti, l'art.
17.
RLCAMal prevede:
" 1 Le persone
sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, sono esentate dallo
specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno
un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai
sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base
mensile.
2.
Il diritto alla riduzione di premio e l’importo della stessa sono
definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante
a partire dalle tabelle ufficiali di conversione.".
L'art. 18 RLCAMal
concerne le persone che al momento dell'istanza hanno un'età
non inferiore ai 35 anni:
" 1 Le persone
sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, sono esentate dallo
specificare il nucleo primario di riferimento se, al momento dell’istanza,
cumulativamente:
a) conducono un’esistenza autonoma;
b) hanno un’età non inferiore a 35 anni, ma non
superiore all’età AVS.
2.
Il diritto alla riduzione di premio e il calcolo della stessa sono
definiti a partire dai dati dell’istante desunti dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato.".
2.3
Nel caso
concreto, la notifica di tassazione applicabile per il diritto alla riduzione
dei premi per il 2009, la IC 2006, e meglio quella emessa su reclamo il 5
gennaio 2009 (doc. B), indica un reddito imponibile complessivo dell'assicurata nullo.
In questo caso, è quindi adempiuta la condizione
alternativa dell'art. 16 cpv. 1
RLCAMal. Di conseguenza, l'assicurata
dovrebbe indicare il nucleo primario di riferimento.
Tuttavia, ella non deve specificare questo nucleo
se, quando ha introdotto l'istanza
di riduzione del premio, presentava un'entrata lorda propria mensile superiore al limite massimo di reddito
per le persone sole previsto dalla Legge sulle prestazioni complementari (art.
17.
cpv. 1 RLCAMal).
In concreto l'assicurata, 95enne, disponeva (nel 2008 data della domanda di
sussidio) di un reddito proveniente dalla rendita AVS fissata in Fr. 1'602.-
mensili, superiore al limite di reddito annuo previsto dalla LPC (art. 10 cpv.
1.
lett. a LPC) che, per il 2008, assommava a Fr. 1'512.- mensili.
Di conseguenza, poiché l'entrata lorda propria dell'assicurata è superiore al limite di reddito delle prestazioni
complementari, in virtù dell'art.
17.
cpv. 1 RLCAMal l'insorgente
è esentata dallo specificare il nucleo primario di riferimento.
In tal caso, il diritto alla riduzione del premio
e l'importo della stessa sono
definiti trasformando le entrate lorde dell'assicurata in reddito determinante secondo le tabelle ufficiali di
conversione (art. 17 cpv. 2 RLCAMal).
2.4
Come visto,
le entrate lorde dell'interessata sono rappresentate unicamente dalla rendita
AVS.
Per l'art. 36 cpv. 1 RLCAMal, il reddito lordo accertato deve
essere convertito in reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali allestite
dalla Divisione delle contribuzioni.
Come ha rilevato l'Ufficio assicurazione malattia, il reddito lordo conseguito dalla
ricorrente nel 2009 – dovendo attenersi ai dati più recenti e prossimi all'anno per il quale è chiesta la riduzione di
premio LAMal – ammonta a Fr. 1'653.-,
importo che, convertito in ipotetico reddito imponibile annuo, diventa pari a
Fr. 12'394.- (doc. III).
Stabilito il reddito imponibile, occorre in
seguito conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale che,
interpretando gli artt. 69-71 vRLCAMal, attuali artt. 33, 34 e 35 RLCAMal, ha stabilito
che nell'ambito dell'accertamento autonomo del reddito
determinante occorre dapprima commutare il reddito lordo in reddito imponibile
mediante le citate tabelle di conversione e poi aggiungere allo stesso gli
altri redditi di cui dispone la persona interessata quali il reddito della
sostanza, che comprende tanto il valore locativo quanto il reddito da capitali,
così come un quindicesimo della sostanza imponibile (si vedano: STCA del 28 febbraio 2008, 36.2007.172; STCA del 25 aprile 2008, 36.2007.183; STCA del 17 novembre 2008, 36.2008.79; ed ancora: STCA del 7 aprile 2009, 36.2009.2; STCA del 25 maggio 2009, 36.2009.68; STCA del 29 giugno 2009, 36.2009.73).
Alla somma di Fr. 12'394.- si devono quindi aggiungere l'importo del valore locativo (Fr. 17'592.-) ed il reddito da titoli e capitali (Fr. 5.-), entrambi desunti
dalla notifica di tassazione più recente a disposizione, ovvero la IC 2007
(doc. 5).
Inoltre, poiché la ricorrente dispone di
sostanza, in virtù dell'art. 30
lett. b LCAMal occorre tenere conto di un quindicesimo della sostanza
imponibile desunta dalla notifica di tassazione più recente, dedotta la
franchigia di Fr. 150'000.-
applicabile per le persone sole. Ciò porta a ritenere l'ammontare di Fr. 6'267.-
([Fr. 244'000.- - Fr. 150'000.-] x 1/15).
In conclusione, si ha un totale di Fr. 36'258.- (Fr. 12'394.- + Fr. 17'592.-
+ Fr. 5.- + Fr. 6'267.-) che,
arrotondato al mille franchi superiore, dà un reddito determinante di Fr. 37'000.-.
Siccome questa cifra supera il limite di reddito
di Fr. 20'000.-, non è
possibile concedere alla ricorrente la riduzione del premio LAMal per l'anno 2009. Il ricorso va dunque respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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