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Decisione

36.2009.92

Richiesta tardiva di sussidio.La separazione dal compagno non ha modificato la situazione economica.Il mancato invio del formulario dall'UAM non giustifica il ritardo:doveva chiederlo per tempo in Com

3 settembre 2009Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre

un anno (sentenza dell'8

febbraio 2007, inc. 36.2006.244).

Anche il pensionamento

intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un

assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno

stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nell'ambito di un trasferimento di Cantone

avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio

2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta

scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al

controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro

cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della

procedura ticinese (STCA del 13

febbraio 2007, inc. 36.2006.225).

Nella sentenza del 15

febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a

Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella

capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo,

non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi

prolungati, non era stato ritenuto.

Nella sentenza del 25

maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da

parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro

in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità

economica, non è stato ritenuto sufficiente.

Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per

ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel

mondo del lavoro in un'epoca di

concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza del

21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Ancora di recente (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2),

questo Tribunale ha confermato che la circostanza che l'assicurato misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un

motivo giustificativo del suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata

informativa all'Ufficio

Assicurazione Malattia, soprattutto a fronte di una situazione economica non

florida e del fatto che comunque era giunto in Ticino con anticipo rispetto al

termine di inoltro della domanda di riduzione dei premi LAMal, avrebbe

facilitato l'assicurato nel suo

intento.

6. In

concreto, la ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando di non

essere stata a conoscenza che occorre formulare ogni anno la domanda di

riduzione del premio.

Va rammentato che di

principio, secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione del premio

dell'assicurazione malattia viene

concesso solo se l'assicurato bisognoso

ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita. Solo i beneficiari di

prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio

automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

In

proposito occorre ricordare che l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari

del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal). Tuttavia, ciò

avviene, di principio, solo se l'UAM ha a disposizione la tassazione

determinante dell'assicurato.

Questa questione è stata chiarita

durante l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre

2005 (inc. 36.2005.86) ed è stata confermata ancora di recente (fra le ultime:

STCA del 17 ottobre 2008, inc.

36.2008.114, STCA del 15

gennaio 2007, inc. 36.2006.205, STCA del 16 aprile 2007, inc. 36.2006.221 e 222, STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).

In quell'occasione, il TCA ha accertato che:

"

… il giudice delegato

ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative

alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte

dell’amministrazione. Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza,

ha precisato come:

“ … l'amministrazione proceda (alla) …

trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la

possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente

e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato,

può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per

l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio

dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di

una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del

destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero

di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel

corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che

nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome

della persona interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno

che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto

successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa

e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà

di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno

successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali

beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di

formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli

utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco

è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (…) (sottolineature

Considerandi

della redattrice)

Nel caso concreto, la notifica della

tassazione determinante per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2009,

la IC 2006 (doc. 5), contemplava un reddito imponibile di Fr. 37'500.-. Emanata

il 7 novembre 2007, si riferiva comunque alla sola ricorrente, poiché suo

figlio è nato nel settembre 2007. Pertanto, poiché nell'estate 2008 l'UAM sapeva

solo che l'assicurata aveva un reddito imponibile che superava abbondantemente

il limite di reddito di Fr. 20'000.- quale persona sola (art. 29 cpv. 1 lett. a

LCAMal), e quindi non risultava essere una potenziale beneficiaria, quest'ultima

non ha ricevuto automaticamente dall'amministrazione il formulario per

la richiesta del sussidio per la domanda per l'anno 2009.

Comunque, neppure il mancato invio del

formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è un motivo per poter

chiedere in ritardo la riduzione del premio.

Infatti, con sentenza

3.

ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nelle STCA del 18 giugno 2009 (36.2009.84), STCA del 21 ottobre 2008 (36.2008.141 e 142) ed ancora nella STCA del 17 ottobre 2008 (inc. 36.2008.113),

il TCA ha respinto il ricorso

di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per la richiesta del

sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede. (…)

L’invio

dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente

la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di

ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come

anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22

settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare

ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del

sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re

B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le

campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della

redattrice).

Alla luce di quanto

precede, l'assicurata non può

prevalersi dell'ignoranza della

legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119).

Le giustificazioni che

ella ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute

valide.

Questo Tribunale

osserva peraltro che l'amministrazione

cantonale, non diversamente da quella comunale, tiene a disposizione delle

persone che ne facciano richiesta i formulari per le domande di riduzione del

premio LAMal. Esse possono essere sempre consultate dagli utenti. La stessa

ricorrente ha peraltro usato un formulario ottenuto dall'amministrazione comunale.

Visto quanto precede, la mancata

consapevolezza dell'inoltro annuale della domanda non può quindi essere ritenuta

sufficiente, per costante prassi di questo Tribunale, quale motivo giustificativo

del ritardo con cui è stata formulata la richiesta di riduzione del premio

LAMal (STCA del 18 giugno 2009,36.09.84; STCA del 29 settembre 2008,

36.2008

).

La circostanza che nel 2007, dopo avere

avuto un figlio, la ricorrente abbia formulato esplicita richiesta per ottenere

il sussidio e l'abbia effettivamente ricevuto non costituisce elemento sufficiente

per ottenere, nel 2008, l'aiuto senza istanza o la ricezione automatica dei

formulari.

Come visto, infatti, l'invio automatico

di questi formulari dipende unicamente dall'esistenza della notifica di

tassazione applicabile all'anno per il quale si chiede l'ottenimento della

riduzione del premio e quindi anche dall'ammontare del reddito imponibile che

vi figura. Nell'estate del 2008, occorre ribadirlo, ciò che contava per tutti

coloro che chiedevano di potere beneficiare dell'aiuto dello Stato per l'anno

2009.

erano i dati presenti nella IC 2006, casi particolari esclusi.

Infine, in merito all'osservazione secondo

cui la sbadataggine dell'assicurata, da lei stessa così definita, le ha fatto

inviare all'UAM l'istanza di sussidio soltanto nel gennaio 2009 anziché entro

il 31 dicembre 2008, e sia dovuta ad una depressione presente nel periodo dall'ottobre

2008.

al gennaio 2009, peraltro certificata da un medico (doc. A1), non la mette

tuttavia al riparo dalla mancata tempestività dell'esercizio del diritto alla

riduzione del premio di cassa malati.

Va infatti evidenziato che la

compilazione dell'apposito formulario richiede poco tempo ed è in sé molto

semplice; un impedimento di carattere psichico come quello certificato dal

medico curante non giustifica il ritardo nell'invio del formulario alla

competente autorità. La ricorrente avrebbe potuto comunque chiedere l'assistenza

di terzi, in particolare del proprio compagno per le formalità necessarie.

7.

Stante

quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria e

personale in cui versa l'assicurata,

non è possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa

malati per l'anno 2009. Il

giudice è obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può

scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso particolare come quello della

ricorrente. Dar seguito alle sue richieste comporterebbe la crassa violazione

dei principi giuridici della legalità e dell'uguaglianza di trattamento.

Né la mancata

tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del

premio LAMal per il 2009 (entro il 31 dicembre 2008), né tanto meno la circostanza

che l'assicurata non sapesse

che ogni anno deve rinnovare la sua richiesta di riduzione del premio di Cassa

malati anche se non riceve automaticamente il formulario dall'amministrazione, possono essere poste alla

base del ritardo con cui è stato spedito all'UAM l'apposito

formulario.

Questi elementi non

sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza e per ammettere

quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio nella forma retroattiva

(art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il ricorso deve di conseguenza essere

respinto e la decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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