36.2009.92
Richiesta tardiva di sussidio.La separazione dal compagno non ha modificato la situazione economica.Il mancato invio del formulario dall'UAM non giustifica il ritardo:doveva chiederlo per tempo in Com
3 settembre 2009Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2009.92
Data decisione, Autorità:
03.09.2009, TCA
Titolo:
Richiesta tardiva di sussidio.La separazione dal compagno non ha modificato la situazione economica.Il mancato invio del formulario dall'UAM non giustifica il ritardo:doveva chiederlo per tempo in Comune.Ignorare di far richiesta ogni anno non giustifica il ritardo.Compilare il formulario è semplice
FAMIGLIA
PREMIO
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 cpv. 2 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 10 RLCAMAL
art. 11 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 11 cpv. 1 let. d RLCAMAL
art. 11 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.92
TB
Lugano
3 settembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 2 aprile 2009
emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, 1985, il 21 gennaio 2009 ha spedito all'Ufficio assicurazione malattia l'apposito formulario per la richiesta di riduzione del premio dell'assicurazione malattia per l'anno 2009 (doc. 1).
B. Rispondendo
allo scritto del 10 febbraio 2009 (doc. 1) con cui l'UAM le chiedeva i motivi del suo ritardo nell'inoltrare la propria istanza di sussidio, l'assicurata ha prodotto i conteggi mensili
delle indennità di disoccupazione - il cui termine quadro si è aperto nel
giugno 2008 - ed ha affermato che era convinta di avere automaticamente ricevuto
ed inviato per tempo (entro la fine del 2008) l'apposito formulario, come negli anni precedenti.
C. Il
17 marzo 2009 (doc. 2) l'interessata
ha formulato reclamo contro la decisione negativa del 27 febbraio 2009 dell'Ufficio assicurazione malattia, ribadendo
che è stato solo in un secondo tempo che, non avendo ricevuto nulla, si è
rivolta al suo Comune.
D. Con
ricorso del 28 aprile 2009 (doc. I) RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo
del 2 aprile 2009 (doc. A2), a motivo che da quando è andata a vivere da sola
riceveva automaticamente ogni anno l'apposito formulario per la riduzione del premio LAMal. Nel 2006 non
ne ha più avuto diritto, ma poiché nel 2007 ha avuto un bambino, ha nuovamente
ottenuto il sussidio e quindi credeva che avrebbe ricevuto automaticamente a
casa anche nel 2008 l'istanza
da compilare. Nel dicembre 2008 ha telefonato all'UAM per sapere se aveva già inoltrato la domanda nei mesi precedenti
ed ottenendo risposta negativa, si è attivata presso il suo Comune di
domicilio, inviando il formulario nel gennaio 2009. Dato che anche il suo
compagno è disoccupato, ma non riceve indennità, la sua famiglia vive con Fr. 3'500.- al mese e quindi necessita dell'aiuto statale per fare fronte ai premi
LAMal.
E. Il
20 maggio 2009 (doc. IV) l'amministrazione
ha proposto di respingere il ricorso, poiché la domanda di riduzione del premio
è stata inviata tardivamente e non vi sono motivi che giustificano questo
ritardo. Infatti, la circostanza di non avere ricevuto automaticamente l'apposito formulario doveva comportare che l'assicurata stessa lo chiedesse al Comune di
domicilio. Inoltre, non si è realizzata nessuna delle condizioni dell'art. 31 RLCAMal ed in particolare la
lettera m, giacché la diminuzione del suo reddito è avvenuta già durante il
2008 e non unicamente nel 2009, con la percezione delle indennità di
disoccupazione. Il ritardo nemmeno può infine essere giustificato dalla
depressione che l'ha colpita da
ottobre 2008 a gennaio 2009.
Osservando di essersi
separata dal compagno da cui ha avuto un figlio nel 2007, la ricorrente ha
ribadito la necessità di disporre dell'aiuto per il pagamento dei premi di cassa malati (doc. VI).
L'UAM ha risposto che l'interruzione della convivenza non giustifica
l'inoltro tardivo della
richiesta di riduzione e che comunque non ha comportato la diminuzione del suo
reddito, visto che il suo compagno già prima non guadagnava e neppure percepiva
indennità di disoccupazione, né versava alimenti per il figlio (doc. VIII).
Pertanto, il reddito della ricorrente non è diminuito e di conseguenza il
ritardo nell'invio dell'istanza non può essere giustificato dall'applicazione degli artt. 11 cpv. 1 e 31
lett. m RLCAMal.
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell'assicurato in caso
di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di
calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato
il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde
alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere
conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo,
così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal.
3. Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari
di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di
un'istanza scritta. Per gli assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (cpv. 2). Il regolamento determina le modalità di
presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa (cpv. 3).
L'art. 10 RLCAMal
prevede che l'istanza di riduzione avviene per mezzo dei moduli ufficiali, che
sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari
della riduzione del premio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata
dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 11 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte
l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel
Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza
nel corso dell'anno stesso per cui si richiede la riduzione
di premio;
d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui
all'art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione
di premio, possono presentare istanza nel corso dell'anno
stesso.
4. Nel
caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di
cassa malati per l'anno 2009 è
stata inviata all'UAM il 21
gennaio 2009 (doc. 1).
In virtù dei citati
art. 28 cpv. 2 LCAMal ed art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione
della riduzione di premio. L'assicurata,
domiciliata nel nostro Cantone, è tassata in via ordinaria. Pertanto, la
richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel gennaio 2009 è
di per sé tardiva. Essa doveva essere infatti inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2009), ovvero entro il 31 dicembre 2008, quando
l'interessata poteva disporre
dei dati necessari allo scopo.
Nemmeno può tornare
applicabile l'art. 11 cpv. 1
lett. d RLCAMal. Infatti, la circostanza che nel maggio 2009 la ricorrente si è
separata dal suo compagno, padre del loro bambino, lasciando l'appartamento, non apporta delle modifiche
alla sua situazione che rientrino nelle casistiche enumerate all'art. 31 RLCAMal, su rinvio dell'art. 11 cpv. 1 lett. d RLCAMal stesso.
Va in effetti rilevato
che la presenza o meno del suo convivente non ha modificato, ai fini della
concessione della riduzione del premio LAMal, la situazione dell'insorgente, poiché ad ogni buon conto ella,
insieme al suo bambino, ed a lui soltanto, va considerata come famiglia ai
sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett.
b LCAMal. Per contro, l'ex convivente
andava comunque considerato come persona sola, ciò che comportava che avrebbe
dovuto, se caso, introdurre una richiesta di sussidio soltanto per sé stesso.
In merito alla
modifica della situazione economica, che avrebbe potuto dare luogo all'applicazione dell'art. 31 lett. m RLCAMal, va infine evidenziato che questa eventualità
non entra in linea di conto, poiché il compagno dell'assicurata, disoccupato da tempo ma non al beneficio di altre
entrate quali indennità di disoccupazione, non provvedeva comunque al
mantenimento della famiglia ed in particolare di suo figlio tramite il
versamento di contributi alimentari. Di conseguenza, dal profilo del diritto
alla riduzione del premio di cassa malati, l'interruzione della convivenza non ha modificato, peggiorandola, la
situazione familiare della ricorrente. Quindi, in assenza di una diminuzione
del reddito intervenuta durante l'anno per il quale è chiesto il sussidio,
il ritardo dell'invio della
relativa domanda non può essere giustificato.
Una riduzione delle
entrate dell'assicurata, è
vero, v'è stata, ma essa è
antecedente all'anno per il
quale è stata chiesta la riduzione del premio (2009), essendo infatti intervenuta
almeno già nel giugno 2008 con l'apertura del termine quadro di due anni per la percezione di
indennità di disoccupazione.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la
domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora
scusabile.
5. In
virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il
diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque
anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
"
(…) Il riconoscimento
di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere
ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre
l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La
pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini
stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un
sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell'art. 11 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari
e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere
anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale
motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio
da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione
errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo
sufficiente per giustificare il ritardo.
Nel caso di altri
coniugi (STCA 25 settembre
2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i
figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come
indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale
elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio
la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua
immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non
è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre
2006, inc. 36.2006.113).
Non diversamente è
stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.
36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di
riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente
(analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc.
36.2006.216).
Insufficienti, ancora,
Fatti
i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre
un anno (sentenza dell'8
febbraio 2007, inc. 36.2006.244).
Anche il pensionamento
intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un
assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno
stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nell'ambito di un trasferimento di Cantone
avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio
2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta
scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al
controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro
cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della
procedura ticinese (STCA del 13
febbraio 2007, inc. 36.2006.225).
Nella sentenza del 15
febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a
Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella
capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo,
non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi
prolungati, non era stato ritenuto.
Nella sentenza del 25
maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da
parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro
in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità
economica, non è stato ritenuto sufficiente.
Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per
ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel
mondo del lavoro in un'epoca di
concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza del
21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Ancora di recente (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2),
questo Tribunale ha confermato che la circostanza che l'assicurato misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un
motivo giustificativo del suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata
informativa all'Ufficio
Assicurazione Malattia, soprattutto a fronte di una situazione economica non
florida e del fatto che comunque era giunto in Ticino con anticipo rispetto al
termine di inoltro della domanda di riduzione dei premi LAMal, avrebbe
facilitato l'assicurato nel suo
intento.
6. In
concreto, la ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando di non
essere stata a conoscenza che occorre formulare ogni anno la domanda di
riduzione del premio.
Va rammentato che di
principio, secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione del premio
dell'assicurazione malattia viene
concesso solo se l'assicurato bisognoso
ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita. Solo i beneficiari di
prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio
automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
In
proposito occorre ricordare che l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari
del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal). Tuttavia, ciò
avviene, di principio, solo se l'UAM ha a disposizione la tassazione
determinante dell'assicurato.
Questa questione è stata chiarita
durante l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre
2005 (inc. 36.2005.86) ed è stata confermata ancora di recente (fra le ultime:
STCA del 17 ottobre 2008, inc.
36.2008.114, STCA del 15
gennaio 2007, inc. 36.2006.205, STCA del 16 aprile 2007, inc. 36.2006.221 e 222, STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).
In quell'occasione, il TCA ha accertato che:
"
… il giudice delegato
ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative
alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte
dell’amministrazione. Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza,
ha precisato come:
“ … l'amministrazione proceda (alla) …
trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la
possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente
e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato,
può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per
l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio
dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di
una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del
destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero
di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel
corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che
nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome
della persona interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno
che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto
successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa
e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà
di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno
successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali
beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di
formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli
utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco
è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (…) (sottolineature
Considerandi
della redattrice)
Nel caso concreto, la notifica della
tassazione determinante per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2009,
la IC 2006 (doc. 5), contemplava un reddito imponibile di Fr. 37'500.-. Emanata
il 7 novembre 2007, si riferiva comunque alla sola ricorrente, poiché suo
figlio è nato nel settembre 2007. Pertanto, poiché nell'estate 2008 l'UAM sapeva
solo che l'assicurata aveva un reddito imponibile che superava abbondantemente
il limite di reddito di Fr. 20'000.- quale persona sola (art. 29 cpv. 1 lett. a
LCAMal), e quindi non risultava essere una potenziale beneficiaria, quest'ultima
non ha ricevuto automaticamente dall'amministrazione il formulario per
la richiesta del sussidio per la domanda per l'anno 2009.
Comunque, neppure il mancato invio del
formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è un motivo per poter
chiedere in ritardo la riduzione del premio.
Infatti, con sentenza
3.
ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nelle STCA del 18 giugno 2009 (36.2009.84), STCA del 21 ottobre 2008 (36.2008.141 e 142) ed ancora nella STCA del 17 ottobre 2008 (inc. 36.2008.113),
il TCA ha respinto il ricorso
di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per la richiesta del
sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata
trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene
indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella
presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un
primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede. (…)
L’invio
dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente
la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di
ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come
anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22
settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare
ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del
sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re
B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le
campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della
redattrice).
Alla luce di quanto
precede, l'assicurata non può
prevalersi dell'ignoranza della
legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119).
Le giustificazioni che
ella ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute
valide.
Questo Tribunale
osserva peraltro che l'amministrazione
cantonale, non diversamente da quella comunale, tiene a disposizione delle
persone che ne facciano richiesta i formulari per le domande di riduzione del
premio LAMal. Esse possono essere sempre consultate dagli utenti. La stessa
ricorrente ha peraltro usato un formulario ottenuto dall'amministrazione comunale.
Visto quanto precede, la mancata
consapevolezza dell'inoltro annuale della domanda non può quindi essere ritenuta
sufficiente, per costante prassi di questo Tribunale, quale motivo giustificativo
del ritardo con cui è stata formulata la richiesta di riduzione del premio
LAMal (STCA del 18 giugno 2009,36.09.84; STCA del 29 settembre 2008,
36.2008
).
La circostanza che nel 2007, dopo avere
avuto un figlio, la ricorrente abbia formulato esplicita richiesta per ottenere
il sussidio e l'abbia effettivamente ricevuto non costituisce elemento sufficiente
per ottenere, nel 2008, l'aiuto senza istanza o la ricezione automatica dei
formulari.
Come visto, infatti, l'invio automatico
di questi formulari dipende unicamente dall'esistenza della notifica di
tassazione applicabile all'anno per il quale si chiede l'ottenimento della
riduzione del premio e quindi anche dall'ammontare del reddito imponibile che
vi figura. Nell'estate del 2008, occorre ribadirlo, ciò che contava per tutti
coloro che chiedevano di potere beneficiare dell'aiuto dello Stato per l'anno
2009.
erano i dati presenti nella IC 2006, casi particolari esclusi.
Infine, in merito all'osservazione secondo
cui la sbadataggine dell'assicurata, da lei stessa così definita, le ha fatto
inviare all'UAM l'istanza di sussidio soltanto nel gennaio 2009 anziché entro
il 31 dicembre 2008, e sia dovuta ad una depressione presente nel periodo dall'ottobre
2008.
al gennaio 2009, peraltro certificata da un medico (doc. A1), non la mette
tuttavia al riparo dalla mancata tempestività dell'esercizio del diritto alla
riduzione del premio di cassa malati.
Va infatti evidenziato che la
compilazione dell'apposito formulario richiede poco tempo ed è in sé molto
semplice; un impedimento di carattere psichico come quello certificato dal
medico curante non giustifica il ritardo nell'invio del formulario alla
competente autorità. La ricorrente avrebbe potuto comunque chiedere l'assistenza
di terzi, in particolare del proprio compagno per le formalità necessarie.
7.
Stante
quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria e
personale in cui versa l'assicurata,
non è possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa
malati per l'anno 2009. Il
giudice è obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può
scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso particolare come quello della
ricorrente. Dar seguito alle sue richieste comporterebbe la crassa violazione
dei principi giuridici della legalità e dell'uguaglianza di trattamento.
Né la mancata
tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del
premio LAMal per il 2009 (entro il 31 dicembre 2008), né tanto meno la circostanza
che l'assicurata non sapesse
che ogni anno deve rinnovare la sua richiesta di riduzione del premio di Cassa
malati anche se non riceve automaticamente il formulario dall'amministrazione, possono essere poste alla
base del ritardo con cui è stato spedito all'UAM l'apposito
formulario.
Questi elementi non
sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza e per ammettere
quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio nella forma retroattiva
(art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il ricorso deve di conseguenza essere
respinto e la decisione impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster