36.2009.94
Domanda sussidio 2009 tardiva. Diminuzione delle entrate nel 2009. Giustificazione del ritardo. Ricorso accolto
7 luglio 2009Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2009.94
Data decisione, Autorità:
07.07.2009, TCA
Titolo:
Domanda sussidio 2009 tardiva. Diminuzione delle entrate nel 2009. Giustificazione del ritardo. Ricorso accolto
BUONA FEDE
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
TARDIVITÀ
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 10 RLCAMAL
art. 11 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.94-95
IR/sc
Lugano
7 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2009 di
1. RI 1
2. RI 2
rappr. da: RA
1
contro
le decisioni su reclamo del 10 aprile
2009 emanate da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1957, domiciliata a __________, ha sottoscritto il 7 gennaio 2009, il
formulario per l'ottenimento della riduzione del premio dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 2009 inoltrandolo successivamente.
RI
1 è madre di RI 2, maggiorenne agli studi, ed è separata dal 1994, ha
giustificato il ritardo nella trasmissione della richiesta con una non
precisata malattia (doc. 1).
Nel
suo scritto 25 febbraio 2009 all'UAM la signora RI 1 ha segnalato il peggioramento
delle sue condizioni economiche.
B. La
domanda è stata respinta con provvedimento del 27 febbraio 2009 e RI 1 si è aggravata
con reclamo all'UAM indicando attività professionale a metà tempo (con salario
di CHF 41'382 lordi, si evidenzia come il certificato di salario prodotto non
reca indicazione del nome del datore di lavoro e non è firmato, v. doc. 2),
assenza di versamenti dalla Cassa disoccupazione, l'esistenza di esecuzioni in
corso e difficoltà con la madre degente in Istituto per anziani.
C. L'Ufficio
assicurazione malattia ha respinto l'atto, con decisione su reclamo, siccome
intempestiva l'istanza.
Avverso
tale provvedimento RI 1 insorge al Tribunale cantonale delle assicurazioni con
argomenti che riprendono quelli del reclamo e meglio lavoro part time, decadenza
del diritto alla rendita LADI, una figlia agli studi universitari, problemi di
salute della madre.
D. Nelle
osservazioni del 27 maggio 2009 l'Ufficio assicurazione malattia propone la
reiezione del ricorso con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in
corso di motivazione.
Alla
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimesi e di
chiedere l'assunzione di specifiche prove.
Il
Giudice delegato ha acquisito le informazioni cui sarà cenno, laddove
necessario, in corso di motivazione. Con osservazioni 30 giugno 2009 l'UAM ha
potuto prendere posizione in merito (doc. X).
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel
merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone
ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29
LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante
al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante
apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del
sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione.
All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito
determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva
commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle
tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei
casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg.
LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il
nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto
della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte
l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la
riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui
all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,
possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
"
Il riconoscimento di
sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni
oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza
in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
Considerandi
delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di
sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6.
In
concreto il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha esperito una serie di
verifiche alla luce del dire della signora RI 1 al fine di accertare il
corretto procedere dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia. In particolare con
scritto 8 giugno 2009 il Giudice delegato ha chiesto a RI 1 la produzione di
specifica e dettagliata documentazione e l’indicazione di precise informazioni,
richiesta cui la signora RI 1 ha dato tempestivo seguito con lettera del successivo
11.
giugno 2009. Alla luce delle informazioni acquisite e delle emergenze di
quei documenti è apparso necessario un approfondimento istruttorio. Allo
scritto del 15 giugno 2009 del giudice la signora RI 1 ha tempestivamente reagito,
producendo gli ultimi e più recenti documenti a sua disposizione ed in particolare
comprovando un’intervenuta riduzione del reddito nel corso del 2009. Questi
elementi sono stati sottoposti all’attenzione dell’amministrazione che,
correttamente, dopo diligente esame, riscontrando la novità dei documenti e
delle situazioni fattuali rispetto al sostrato esistente al momento
delll’emanazione della propria decisione, ha proposto al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni l’accoglimento dei gravami e l’annullamento delle decisioni
di reiezione delle domande di riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie. Come correttamente evidenziato dall’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia emerge dalla documentazione da ultimo acquisita
agli atti come siano adempiuti i presupposti di cui all’art. 31 LCAMal rispettivamente
quelli dell’art. 31 del relativo regolamento di applicazione. Questa
circostanza permetteva alla signora RI 1, ed alla figlia maggiorenne, di
inoltrare la sua domanda di aiuto sociale nel corso dell’anno 2009 ossia dopo
la scadenza del termine di cui all’art. 11 litt. a, e ciò in virtù dell’art.
11.
litt. c RegLCAMal. La riduzione del reddito, nel corso del 2009, di RI 1 si
è riverberata sulla domanda della figlia RI 2 (che frequenta l’Università di __________)
potendo anch’essa postulare l’aiuto sociale nel corso del 2009. Il diritto alla
riduzione di premio, alla luce del tenore dell’art. 16 cpv. 2 RegLCAMal, ed il
relativo importo sono determinati in base al reddito determinante del nucleo
primario di riferimento (reddito di riferimento). Se questo diminuisce, conferendo
il diritto all’assicurato di postulare durante l’anno in corso l’aiuto sociale,
ciò deve valere anche in favore della persona sola con reddito imponibile nullo
o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr.
6'000 che dipende economicamente dal “nucleo di riferimento” (che la legge
impone di indicare).
Alla
luce di quanto precede, come propone la stessa amministrazione, a fronte delle
nuove prove emerse in corso di istruttoria, i ricorsi formulati da RI 1 e RI 2
debbono essere accolti e le decisioni che indicavano intempestività della
domande presentate nel corso del mese di gennaio 2009 e tendenti all’aiuto
statale per fronteggiare il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie 2009, vanno annullate e gli incarti rinviati all’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia per le decisioni, di merito, di sua competenza. Non
si percepiscono tasse e spese e non si concedono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto nel senso
delle considerazioni esposte.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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