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Decisione

36.2009.94

Domanda sussidio 2009 tardiva. Diminuzione delle entrate nel 2009. Giustificazione del ritardo. Ricorso accolto

7 luglio 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte

l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la

riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui

all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,

possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

"

Il riconoscimento di

sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni

oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza

in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

Considerandi

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di

sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6.

In

concreto il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha esperito una serie di

verifiche alla luce del dire della signora RI 1 al fine di accertare il

corretto procedere dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia. In particolare con

scritto 8 giugno 2009 il Giudice delegato ha chiesto a RI 1 la produzione di

specifica e dettagliata documentazione e l’indicazione di precise informazioni,

richiesta cui la signora RI 1 ha dato tempestivo seguito con lettera del successivo

11.

giugno 2009. Alla luce delle informazioni acquisite e delle emergenze di

quei documenti è apparso necessario un approfondimento istruttorio. Allo

scritto del 15 giugno 2009 del giudice la signora RI 1 ha tempestivamente reagito,

producendo gli ultimi e più recenti documenti a sua disposizione ed in particolare

comprovando un’intervenuta riduzione del reddito nel corso del 2009. Questi

elementi sono stati sottoposti all’attenzione dell’amministrazione che,

correttamente, dopo diligente esame, riscontrando la novità dei documenti e

delle situazioni fattuali rispetto al sostrato esistente al momento

delll’emanazione della propria decisione, ha proposto al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni l’accoglimento dei gravami e l’annullamento delle decisioni

di reiezione delle domande di riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria contro le malattie. Come correttamente evidenziato dall’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia emerge dalla documentazione da ultimo acquisita

agli atti come siano adempiuti i presupposti di cui all’art. 31 LCAMal rispettivamente

quelli dell’art. 31 del relativo regolamento di applicazione. Questa

circostanza permetteva alla signora RI 1, ed alla figlia maggiorenne, di

inoltrare la sua domanda di aiuto sociale nel corso dell’anno 2009 ossia dopo

la scadenza del termine di cui all’art. 11 litt. a, e ciò in virtù dell’art.

11.

litt. c RegLCAMal. La riduzione del reddito, nel corso del 2009, di RI 1 si

è riverberata sulla domanda della figlia RI 2 (che frequenta l’Università di __________)

potendo anch’essa postulare l’aiuto sociale nel corso del 2009. Il diritto alla

riduzione di premio, alla luce del tenore dell’art. 16 cpv. 2 RegLCAMal, ed il

relativo importo sono determinati in base al reddito determinante del nucleo

primario di riferimento (reddito di riferimento). Se questo diminuisce, conferendo

il diritto all’assicurato di postulare durante l’anno in corso l’aiuto sociale,

ciò deve valere anche in favore della persona sola con reddito imponibile nullo

o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr.

6'000 che dipende economicamente dal “nucleo di riferimento” (che la legge

impone di indicare).

Alla

luce di quanto precede, come propone la stessa amministrazione, a fronte delle

nuove prove emerse in corso di istruttoria, i ricorsi formulati da RI 1 e RI 2

debbono essere accolti e le decisioni che indicavano intempestività della

domande presentate nel corso del mese di gennaio 2009 e tendenti all’aiuto

statale per fronteggiare il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie 2009, vanno annullate e gli incarti rinviati all’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia per le decisioni, di merito, di sua competenza. Non

si percepiscono tasse e spese e non si concedono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto nel senso

delle considerazioni esposte.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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