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Decisione

36.2009.97

Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie inoltrata intempestivamente per misconoscenza delle norme e per la mancata trasmissione del formulario. Ritardo ingiu

22 giugno 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte

l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la

riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui

all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,

possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

"

Il riconoscimento di

sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni

oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza

in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di

sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

7. Nel caso in esame l'istanza

di sussidio 2009 è stata inoltrata nel corso del 2009 stesso. Di per sé

l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 11

Reg. LCAMal. L’assicurata non ha indicato peggioramento del suo reddito nel

corso del 2005 come richiede la lett. d. dell'art. 11 Reg. LCAMal.

Poiché

l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 11 lett. a Reg.

LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2008. Nel

Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004 il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha

rammentato la previgente regolamentazione:

"

I sussidi individuali

devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di

riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata

la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio.

Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni

in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se

date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato.

Qui

la richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2008, ciò non è avvenuto.

8. L’art.

11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi anni. Nei casi giudicati è già stato considerato che

un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso

assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA

24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino

(STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione

errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato

per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003

inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli

non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come

indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale

elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12

settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella

domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e

quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella

causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re S.

36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque

considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora

tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale

ha considerato che:

"

Ancora va verificato se

il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione

del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In

casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della

decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della

moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro

della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come

precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,

circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18

anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con

i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto

2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di

sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre

la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere

intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue

osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X.

della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e

debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio

X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica

Considerandi

della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa

con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente

dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

"

La mancata trasmissione

dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata

come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

"

L’adozione di modalità

diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni

errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte

dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"

… la motivazione che

soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda

ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli

stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante

il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente

prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora

l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato

smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da

considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non

recepita dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

9.

In

concreto il ritardo è motivato dalla mancata conoscenza delle procedure che reggono

la materia e quindi dal convincimento che il rinnovo della domanda di aiuto sociale

non fosse più necessaria ciò che il mancato invio del formulario dimostrava.

Ora, come indicato in precedenza, il sussidio é riconosciuto agli assicurati di

condizioni economiche modeste, se dati i presupposti materiali, quando lo

stesso sia stato richiesto con formulario specifico e seguendo le modalità

imposte dalla legge. La domanda deve avvenire a mano di un formulario,

specifico, per tutti gli assicurati, unici ad essere soggetti a modalità

diverse sono i beneficiari di PC. La ricorrente non ha indicato di essere al

beneficio di prestazioni PC.

Il

mancato invio del formulario per la domanda di sussidio 2009, contrariamente a

quanto avvenuto costantemente in precedenza, avrebbe dovuto rendere attenta la

ricorrente ed attivarla, come poi ha fatto già nel corso del 2009 quando ha

riscontrato il mancato riconoscimento del sussidio. Il fatto che per diversi

anni consecutivi le sia sempre stato trasmesso il formulario da parte

dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia non permette di ritenere violata la

buona fede dell’assicurata. Infatti, come ricordato anche nella sentenza 19

gennaio 2009 (inc. 36.2008.154 in re P.), questo Tribunale ha già più

volte ribadito che la circostanza di vedersi recapitare il formulario per

chiedere il sussidio non è un motivo per poter invocare la propria buona fede.

Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale

dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento

nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia

dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte

determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle

dichiarazioni della stessa autorità, ritenuto che le parti devono poter

ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella

correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino

di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare

l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla

legge (sentenza del 5 marzo 2003, H

411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato,

e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e

consolidata giurisprudenza, secondo

la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità,

intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,

era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza

e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi

dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili

senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI

2000.

n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente

art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova

norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). La

buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente

all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare

quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si

deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o

creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

Ebbene

in concreto la trasmissione per anni di un formulario non può essere ritenuta

sufficiente, non si può infatti considerare una pretesa omissione quale

informazione erronea vincolante per l’amministrazione. Il formulario trasmesso

poi, sempre diverso di anno in anno già solo per il periodo della tassazione

cui fa riferimento e per l’anno di richiesta del sussidio, è strumento necessario

per l’ottenimento dell’aiuto sociale (e viene normalmente spedito alle persone

che non raggiungono determinati parametri a livello di tassazione) ma tale

invio ha per scopo la semplificazione delle procedure. Il formulario è infatti

sempre e facilmente reperibile sia presso le cancellerie comunali che presso

l’UAM stesso. Il mancato invio quindi del modulo non preclude in niente la possibilità

pratica di domandare l’aiuto sociale. Come indicato il ripetersi nel tempo

dell’invio non modifica questa situazione e non permette agli assicurati

interessati, a fronte della mancata trasmissione del documento, di ritenere non

più necessaria un’istanza voluta dalla legge. La domanda è atto necessario,

previsto dalla legge, ed il rinnovo nel tempo degli invii di formulari costituisce

pacificamente segnale che, ogni anno, é necessario il rinnovo della richiesta.

Come indicato la giurisprudenza costante di questo Tribunale non permette di

ritenere che la mancata trasmissione del documento ad un interessato potenziale

beneficiario del diritto al sussidio, diritto che va verificato di volta in volta,

lo esima dall’inoltro dell’istanza. Siccome notoriamente atto indispensabile

per ottenere l’aiuto sociale al pagamento del premio dell’assicurazione

malattia, la richiesta scritta non può essere omessa e non deve avvenire – se

non in particolari circostanze come in precedenza specificato – oltre il termine

dell’anno che precede l’anno del sussidio. La non trasmissione di un formulario

non può imporre all’amministrazione il riconoscimento del sussidio o

l’ammissione della tempestività dell’istanza.

In concreto la ricorrente non può trarre dal mancato invio del

formulario un diritto alla giustificazione dell’inoltro tardivo della sua

domanda.

10.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare

il ritardo nella presentazione dell’istanza di sussidio 2009 di RI 1 come giustificato.

Il Giudice deve, pur nella consapevolezza delle difficoltà in cui incorre la

ricorrente, applicare le norme legali volute dal legislatore così come

interpretate in maniera costante ed applicate a tutti gli assicurati. La

signora RI 1 potrà, semmai, esperire la possibilità di domandare – laddove ne

ricorrano gli estremi – prestazioni complementari all’AVS. Non si fa carico di

tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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