36.2009.97
Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie inoltrata intempestivamente per misconoscenza delle norme e per la mancata trasmissione del formulario. Ritardo ingiu
22 giugno 2009Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2009.97
Data decisione, Autorità:
22.06.2009, TCA
Titolo:
Domanda di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie inoltrata intempestivamente per misconoscenza delle norme e per la mancata trasmissione del formulario. Ritardo ingiustificato
BUONA FEDE
PERSONA SOLA
PREMIO
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 10 RLCAMAL
art. 11 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.97
IR/sc
Lugano
22 giugno 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 24 aprile
2009 emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, vedova, assicurata presso la __________, domiciliata a __________, ha trasmesso
l'11 marzo 2009 all'Ufficio assicurazione malattia la sua domanda di riduzione
del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. A giustificazione
dell'inoltro successivamente alla fine dell'anno 2008 RI 1 ha indicato la sua
non conoscenza delle procedure ed il fatto di non avere ricevuto, come
abitualmente, il formulario a mezzo posta. La domanda è stata respinta ed il
reclamo dell'8 aprile 2009 non ha avuto miglior esito siccome rigettato con
decisione del 24 aprile 2009 dell'amministrazione.
B. Contro
tale provvedimento RI 1 si aggrava al Tribunale cantonale delle assicurazioni
con atto del 14 maggio 2009 con cui evidenzia di percepire l'aiuto sociale da
anni ed il formulario le sarebbe sempre stato trasmesso a mezzo posta. Non
avendolo ricevuto per il 2009 la ricorrente non si è informata: siccome pensionata
con un reddito minimo essa ha pensato che la richiesta non fosse più necessaria.
Visto il trascorrere del tempo senza riconoscimento del sussidio RI 1 si è
recata al Municipio di __________ dove, reperito il formulario, lo ha
inoltrato.
Dal
canto suo l'amministrazione propone di respingere il ricorso con argomenti che,
laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.
C. Alla
ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l'assunzione di ulteriori mezzi di prova.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito
determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il
reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento
d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento
del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con
successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle
tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei
casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg.
LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il
nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
5. Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza
del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc.
36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15
febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
"
2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.
LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento
di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito
imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione
competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la
fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la
loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni
ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre
spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il
TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione
per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni.
Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata
un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il
rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure
le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato
ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in
cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il
reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004
(inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la
deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di
trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente
ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21
settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99),
del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa
del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
6. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte
l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la
riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui
all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,
possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
"
Il riconoscimento di
sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni
oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza
in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di
sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
7. Nel caso in esame l'istanza
di sussidio 2009 è stata inoltrata nel corso del 2009 stesso. Di per sé
l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 11
Reg. LCAMal. L’assicurata non ha indicato peggioramento del suo reddito nel
corso del 2005 come richiede la lett. d. dell'art. 11 Reg. LCAMal.
Poiché
l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 11 lett. a Reg.
LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2008. Nel
Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004 il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha
rammentato la previgente regolamentazione:
"
I sussidi individuali
devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di
riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata
la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio.
Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni
in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se
date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato.
Qui
la richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2008, ciò non è avvenuto.
8. L’art.
11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in
particolare negli ultimi anni. Nei casi giudicati è già stato considerato che
un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso
assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA
24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato
considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità
di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino
(STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione
errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato
per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003
inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli
non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come
indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale
elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12
settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella
domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e
quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella
causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re S.
36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque
considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora
tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale
ha considerato che:
"
Ancora va verificato se
il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione
del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,
possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è
precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In
casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della
decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della
moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro
della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come
precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,
circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva
sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,
ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18
anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con
i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto
2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di
sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre
la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere
intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue
osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X.
della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e
debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio
X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica
Considerandi
della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa
con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente
dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:
"
La mancata trasmissione
dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata
come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione
dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario
esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali
beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di
tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente
emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
"
L’adozione di modalità
diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni
errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte
dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
"
… la motivazione che
soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza
della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda
ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli
stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante
il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente
prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora
l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato
smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da
considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non
recepita dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione
dell’atto o suo ritardo.”
9.
In
concreto il ritardo è motivato dalla mancata conoscenza delle procedure che reggono
la materia e quindi dal convincimento che il rinnovo della domanda di aiuto sociale
non fosse più necessaria ciò che il mancato invio del formulario dimostrava.
Ora, come indicato in precedenza, il sussidio é riconosciuto agli assicurati di
condizioni economiche modeste, se dati i presupposti materiali, quando lo
stesso sia stato richiesto con formulario specifico e seguendo le modalità
imposte dalla legge. La domanda deve avvenire a mano di un formulario,
specifico, per tutti gli assicurati, unici ad essere soggetti a modalità
diverse sono i beneficiari di PC. La ricorrente non ha indicato di essere al
beneficio di prestazioni PC.
Il
mancato invio del formulario per la domanda di sussidio 2009, contrariamente a
quanto avvenuto costantemente in precedenza, avrebbe dovuto rendere attenta la
ricorrente ed attivarla, come poi ha fatto già nel corso del 2009 quando ha
riscontrato il mancato riconoscimento del sussidio. Il fatto che per diversi
anni consecutivi le sia sempre stato trasmesso il formulario da parte
dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia non permette di ritenere violata la
buona fede dell’assicurata. Infatti, come ricordato anche nella sentenza 19
gennaio 2009 (inc. 36.2008.154 in re P.), questo Tribunale ha già più
volte ribadito che la circostanza di vedersi recapitare il formulario per
chiedere il sussidio non è un motivo per poter invocare la propria buona fede.
Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale
dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento
nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia
dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte
determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle
dichiarazioni della stessa autorità, ritenuto che le parti devono poter
ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella
correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino
di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di
contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare
l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla
legge (sentenza del 5 marzo 2003, H
411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato,
e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e
consolidata giurisprudenza, secondo
la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità,
intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,
era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza
e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi
dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili
senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI
2000.
n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente
art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova
norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). La
buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente
all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare
quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si
deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o
creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Ebbene
in concreto la trasmissione per anni di un formulario non può essere ritenuta
sufficiente, non si può infatti considerare una pretesa omissione quale
informazione erronea vincolante per l’amministrazione. Il formulario trasmesso
poi, sempre diverso di anno in anno già solo per il periodo della tassazione
cui fa riferimento e per l’anno di richiesta del sussidio, è strumento necessario
per l’ottenimento dell’aiuto sociale (e viene normalmente spedito alle persone
che non raggiungono determinati parametri a livello di tassazione) ma tale
invio ha per scopo la semplificazione delle procedure. Il formulario è infatti
sempre e facilmente reperibile sia presso le cancellerie comunali che presso
l’UAM stesso. Il mancato invio quindi del modulo non preclude in niente la possibilità
pratica di domandare l’aiuto sociale. Come indicato il ripetersi nel tempo
dell’invio non modifica questa situazione e non permette agli assicurati
interessati, a fronte della mancata trasmissione del documento, di ritenere non
più necessaria un’istanza voluta dalla legge. La domanda è atto necessario,
previsto dalla legge, ed il rinnovo nel tempo degli invii di formulari costituisce
pacificamente segnale che, ogni anno, é necessario il rinnovo della richiesta.
Come indicato la giurisprudenza costante di questo Tribunale non permette di
ritenere che la mancata trasmissione del documento ad un interessato potenziale
beneficiario del diritto al sussidio, diritto che va verificato di volta in volta,
lo esima dall’inoltro dell’istanza. Siccome notoriamente atto indispensabile
per ottenere l’aiuto sociale al pagamento del premio dell’assicurazione
malattia, la richiesta scritta non può essere omessa e non deve avvenire – se
non in particolari circostanze come in precedenza specificato – oltre il termine
dell’anno che precede l’anno del sussidio. La non trasmissione di un formulario
non può imporre all’amministrazione il riconoscimento del sussidio o
l’ammissione della tempestività dell’istanza.
In concreto la ricorrente non può trarre dal mancato invio del
formulario un diritto alla giustificazione dell’inoltro tardivo della sua
domanda.
10.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare
il ritardo nella presentazione dell’istanza di sussidio 2009 di RI 1 come giustificato.
Il Giudice deve, pur nella consapevolezza delle difficoltà in cui incorre la
ricorrente, applicare le norme legali volute dal legislatore così come
interpretate in maniera costante ed applicate a tutti gli assicurati. La
signora RI 1 potrà, semmai, esperire la possibilità di domandare – laddove ne
ricorrano gli estremi – prestazioni complementari all’AVS. Non si fa carico di
tassa di giustizia e spese. Non vengono allocate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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