36.2009.98
Domanda di sussidio 2009 tardiva per problemi con il convivente e padre dei figli. Ritardo ingiustificato
22 giugno 2009Italiano31 min
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Numero d'incarto:
36.2009.98
Data decisione, Autorità:
22.06.2009, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio 2009 tardiva per problemi con il convivente e padre dei figli. Ritardo ingiustificato
BUONA FEDE
PERSONA SOLA
PREMIO
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 10 RLCAMAL
art. 11 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2009.98
IR/sc
Lugano
22 giugno 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2009 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 6 maggio 2009
emanata da
Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1974, nubile, domiciliata a __________ con attività accessoria parziale,
madre di due figli: __________ (__________) e __________ (__________), ha
chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie per il 2009 con formulario ottenuto presso il Municipio di __________
inoltrato all'11 febbraio 2009.
A
giustificazione del ritardo nell'inoltro della domanda di aiuto sociale la
signora RI 1 ha indicato che "... durante la fine del 2008 ero in un
periodo di separazione dal mio convivente ... (e) ... padre dei figli; non
ricordo di preciso cosa ho fatto", non rammentando dove si trovi la
copia di una prima istanza che l'assicurata indica di avere spedito nei
termini.
B. Non
ritenendo giustificato il ritardo l'Ufficio assicurazione malattia ha respinto
la domanda così come il successivo reclamo del 21 aprile 2009 con cui RI 1
ribadisce di avere inoltrato una prima domanda di aiuto sociale
tempestivamente. Il formulario sarebbe stato smarrito.
C. Contro
la decisione su reclamo del 6 maggio 2009 RI 1 ricorre al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ribadendo le sue precedenti argomentazioni. L'assicurata
indica di non avere trasmesso il formulario per raccomandata e segnala che da
anni beneficia dell'aiuto, di cui ha bisogno. RI 1 evidenzia di non sapere dove
"... sia finita la mia domanda regolarmente inoltrata, e questo non è
un mio problema". Segnala di beneficiare di assegno familiare
integrativo "... motivo per il quale (è) necessario poter ottenere il
sussidio ...".
Dal
canto suo l'amministrazione, con osservazioni precise e puntuali, che saranno
riprese in corso di motivazione laddove necessario, propone la reiezione
dell'impugnativa.
Alla
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l'assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel
merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone
ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di
condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29
LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di
riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito
determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il
reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal
regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a
partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg.
LCAMal) nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg.
LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo
o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr.
6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il
nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte
l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la
riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui
all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,
possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
"
Il riconoscimento di
sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni
oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza
in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di
sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. Nel caso in esame l'istanza
di sussidio 2009 è stata inoltrata nel corso del 2009 stesso. Di per sé
l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 11
Reg. LCAMal. L’assicurata non ha indicato peggioramento del suo reddito nel
corso del 2005 come richiede la lett. d. dell'art. 11 Reg. LCAMal.
Poiché
l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 11 lett. a Reg.
LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2008. Nel
Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha
rammentato la previgente regolamentazione:
"
I sussidi individuali
devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di
riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata
la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio.
Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni
in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se
date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava
pertanto presentata entro il 31 dicembre 2008.
Alla
luce di queste considerazioni occorre verificare se effettivamente la domanda
di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2008, come ritiene la ricorrente, o
se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba considerare la richiesta
di sussidio inoltrata nel 2009 e dunque tardivamente. In quest’ultimo caso occorrerà
verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.
7. Giova
preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice
delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o
di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPrTCA del 23 giugno 2008
entrata in vigore il 1 ottobre dello scorso anno, che prevede – analogamente
alla LPAmm – la massima d’officio, il principio inquisitorio e quello
dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso si veda, a proposito
della LPAmm: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31
maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U
429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente
rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER,
“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS
1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato
dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia
il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga
altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
"
(…) Celui-ci comprend en particulier
l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220
consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO).
Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de
prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de
preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les
conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un
fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999
n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478
consid. 2b; DTA 1998
n° 48, p. 284). (…)."
Si
veda ancora il volume citato di Borghi/Corti, pag. 90.
8. Per quanto attiene alla
notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze i Tribunali, ed in
particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel
corso degli anni un’abbon-dante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come
l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe
all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la
versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 cons. 2a). L’andamento
organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è
sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si
tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 cons. 3c). Questa prova può
essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza
con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 cons. 1b), tenuto conto che,
secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita
secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si
trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex
art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa
V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali
aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un
rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la
prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della
verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali,
non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa
R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima
Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica
solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece
nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni
in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della
probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda
occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il
criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica
della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della
giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER
in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una
sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta
spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione
che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che
si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in
quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie
affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata
in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le
conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità
preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate
e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni
del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in
generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.
Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o
dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una
persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).
Va
Considerandi
ancora rammentato come, in una sentenza di questo Tribunale (in re R. del 17
ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11) dove il tema era analogo a quello qui
in discussione, è stato evidenziato come:
"
… il giudice delegato ha indetto
un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla
modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione.
Il responsabile del servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato
come:
“ … l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei
formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere
direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del
periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare)
… le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I
formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede
l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante
contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale
beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione
personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,
numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli
anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata.
I
formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di
sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di
una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per
permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i
formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono
essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo
quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente
dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.
Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il
NIP."
(…)
Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha
ulteriormente precisato come:
“ … per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi
ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono
rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e
trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le
decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice.
Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute
copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di ricostruire
sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano una ventina
di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di posta che
perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura
della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio
assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.
Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del
servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre
le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio
pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai
collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera
del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio
che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a
suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,
busta e ciò solo dal gennaio 2005).
(…)
… se
una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario
2004.
correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per
prassi interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché
venga corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata."
9.
Nel
caso concreto la signora RI 1 rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua
domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia senza però avere comprovato
l’invio del formulario mediante, ad esempio, la produzione di una ricevuta
della raccomandata o corrispondenza con l’ufficio destinatario relativa
all’istanza presentata. Il formulario pervenuto nel febbraio 2009
all’amministrazione non presenta l’etichetta con stampato il nome
dell’assicurata ed il numero personale, si tratta chiaramente, per la presenza
del timbro del Comune di Biasca, di uno dei formulari a disposizione presso le
cancellerie comunali. La circostanza non permette però di ritenere che il
formulario eventualmente trasmesso dall’UAM all’assicurata nel corso
dell’estate 2008 (come usualmente fa l’UAM per le persone che presentano una decisione
di tassazione già emessa per il periodo di riferimento nell’estate che precede
l’anno di sussidio, e recante importi di imponibile cantonale inferiore ai
limiti i legge) sia effettivamente stato inoltrato tempestivamente. La signora RI
1.
indica l’invio per posta normale del formulario e l’eventuale smarrimento
dello stesso presso gli uffici statali sarebbe problema non suo. Purtroppo così
non è, il sussidio è problema della signora RI 1 che, nonostante le vicissitudini
con il convivente nel dicembre 2008, avrebbe dovuto prestare la necessaria attenzione
alla sua richiesta di aiuto sociale se così importante e significativa. L’assicurato
stesso deve essere minimamente responsabilizzato e deve sopportare le conseguenze
delle sue omissioni. Infatti la prova del tempestivo inoltro della domanda
incombe alla persona assicurata ed in caso di mancata prova le conseguenze vengono
sopportate dalla stessa, e meglio come alla giurisprudenza esposta ai punti
precedenti. Lo Stato non può pensare a tutti i potenziali assicurati più di
quanto non faccia trasmettendo loro, per quanto noto alla luce dei dati fiscali
disponibili, i formulari e ricordando – mediante conferenze stampa e
pubblicazioni sul Foglio Ufficiale – i tempi e le modalità, così come gli
estremi per l’ottenimento di un aiuto sociale significativo. Lo Stato non può
individualmente sollecitare gli assicurati in caso di inadempienza o ritardo e
provvedere a dare il suo aiuto anche in assenza di quella minima tempestiva
attività imposta loro dalla legge.
10.
In concreto la
convinzione come pure la certezza dell’invio del formulario all’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia non permette di avere la certezza che l’atto sia
effettivamente pervenuto al destinatario. Un possibile errore d’impostazione,
di consegna od altro non possono essere fatti ricadere sull’amministrazione.
Chi inoltra un’istanza od un gravame all’autorità amministrativa o giudiziaria,
e quando l’atto sia dichiarato non pervenuto, deve dimostrare in maniera incontestabile
l’avvenuto invio, sia, come indicato, mediante produzione della ricevuta della
raccomandata che mediante produzione di corrispondenza relativa all’oggetto
dell’istanza stessa.
Questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come
trasmessa all’UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel febbraio 2009
e deve quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa
essere considerato giustificato.
11.
L’art.
11.
cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in
particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato
considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia
dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi
C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre
scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista
non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale
ha considerato che:
"
Ancora va verificato se
il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione
del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,
possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è
precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In
casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della
decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e
della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni
membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia,
come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,
circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva
sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,
ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18
anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con
i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto
2004.
trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di
sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre
la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere
intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue
osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X.
della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente
(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe
comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della
decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la
… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai
termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:
"
La mancata trasmissione
dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata
come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione
dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario
esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali
beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di
tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente
emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza
22.
settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare
ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del
sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del
modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
"
L’adozione di modalità
diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni
errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte
dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
"
… la motivazione che
soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza
della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda
ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli
stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo
giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse
stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla
ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a
fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,
sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di
avvenuta spedizione non recepita dall’ammini-strazione non permette di
giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”
12.
In
concreto il ritardo è motivato, non diversamente che nei casi giudicati il 20
ottobre 2005 (in re Z. inc. TCA 36.2005.114) e 10 novembre 2005 (in re A. inc.
36.2005
), dalla certezza dell’assicurata di avere tempestivamente trasmesso
all’ammini-strazione il documento necessario per l’ottenimento della riduzione
dei premi. Tale convinzione non è sufficiente come indicato. Se la signora RI 1
disponesse della prova dell’invio della richiesta, con successivo smarrimento
da parte dello Stato come rilevato già nella sentenza 17 ottobre 2005 in re R.
citata, allora si dovrebbe ammettere il ritardo come giustificato. Così, purtroppo,
non è ed il giudice non può scostarsi dalla legge anche a fronte di una
situazione difficile come quella della ricorrente.
13.
Alla
luce di quanto precede il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare
il ritardo nella presentazione dell’istanza di sussidio 2009 di RI 1 come
giustificato e non essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora
nel corso del 2008. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono
allocate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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