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Decisione

36.2009.98

Domanda di sussidio 2009 tardiva per problemi con il convivente e padre dei figli. Ritardo ingiustificato

22 giugno 2009Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte

l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la

riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui

all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,

possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,

precisa che:

"

Il riconoscimento di

sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni

oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza

in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di

sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel caso in esame l'istanza

di sussidio 2009 è stata inoltrata nel corso del 2009 stesso. Di per sé

l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 11

Reg. LCAMal. L’assicurata non ha indicato peggioramento del suo reddito nel

corso del 2005 come richiede la lett. d. dell'art. 11 Reg. LCAMal.

Poiché

l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 11 lett. a Reg.

LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2008. Nel

Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha

rammentato la previgente regolamentazione:

"

I sussidi individuali

devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di

riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata

la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio.

Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni

in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se

date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2008.

Alla

luce di queste considerazioni occorre verificare se effettivamente la domanda

di riduzione sia stata inoltrata ancora nel 2008, come ritiene la ricorrente, o

se invece la circostanza non sia dimostrata e si debba considerare la richiesta

di sussidio inoltrata nel 2009 e dunque tardivamente. In quest’ultimo caso occorrerà

verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile.

7. Giova

preliminarmente qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d’ ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPrTCA del 23 giugno 2008

entrata in vigore il 1 ottobre dello scorso anno, che prevede – analogamente

alla LPAmm – la massima d’officio, il principio inquisitorio e quello

dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso si veda, a proposito

della LPAmm: Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31

maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U

429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente

rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo

correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER,

“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS

1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato

dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

"

(…) Celui-ci comprend en particulier

l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être

raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige

et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les

conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220

consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO).

Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de

prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de

preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les

conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un

fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999

n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des

assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait

statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478

consid. 2b; DTA 1998

n° 48, p. 284). (…)."

Si

veda ancora il volume citato di Borghi/Corti, pag. 90.

8. Per quanto attiene alla

notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze i Tribunali, ed in

particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel

corso degli anni un’abbon-dante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come

l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe

all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la

notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la

versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 cons. 2a). L’andamento

organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è

sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si

tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 cons. 3c). Questa prova può

essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza

con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 cons. 1b), tenuto conto che,

secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita

secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si

trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex

art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa

V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali

aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un

rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la

prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della

verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali,

non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa

R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima

Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica

solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece

nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni

in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della

probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda

occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il

criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica

della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della

giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER

in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una

sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta

spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione

che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che

si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in

quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie

affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata

in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le

conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità

preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate

e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni

del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in

generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la

semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per

dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.

Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o

dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una

persona che riceve richiami (cfr. 36.2005.3 e 4 in re E.).

Va

Considerandi

ancora rammentato come, in una sentenza di questo Tribunale (in re R. del 17

ottobre 2005, inc. 36.2005.86 pagina 11) dove il tema era analogo a quello qui

in discussione, è stato evidenziato come:

"

… il giudice delegato ha indetto

un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla

modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione.

Il responsabile del servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato

come:

“ … l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei

formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere

direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del

periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare)

… le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I

formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede

l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante

contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale

beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione

personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,

numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli

anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata.

I

formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di

sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di

una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per

permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i

formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono

essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo

quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente

dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.

Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il

NIP."

(…)

Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha

ulteriormente precisato come:

“ … per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi

ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono

rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e

trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le

decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice.

Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute

copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di ricostruire

sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano una ventina

di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di posta che

perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura

della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio

assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.

Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del

servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre

le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio

pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai

collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se

una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario

2004.

correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per

prassi interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché

venga corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata."

9.

Nel

caso concreto la signora RI 1 rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua

domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia senza però avere comprovato

l’invio del formulario mediante, ad esempio, la produzione di una ricevuta

della raccomandata o corrispondenza con l’ufficio destinatario relativa

all’istanza presentata. Il formulario pervenuto nel febbraio 2009

all’amministrazione non presenta l’etichetta con stampato il nome

dell’assicurata ed il numero personale, si tratta chiaramente, per la presenza

del timbro del Comune di Biasca, di uno dei formulari a disposizione presso le

cancellerie comunali. La circostanza non permette però di ritenere che il

formulario eventualmente trasmesso dall’UAM all’assicurata nel corso

dell’estate 2008 (come usualmente fa l’UAM per le persone che presentano una decisione

di tassazione già emessa per il periodo di riferimento nell’estate che precede

l’anno di sussidio, e recante importi di imponibile cantonale inferiore ai

limiti i legge) sia effettivamente stato inoltrato tempestivamente. La signora RI

1.

indica l’invio per posta normale del formulario e l’eventuale smarrimento

dello stesso presso gli uffici statali sarebbe problema non suo. Purtroppo così

non è, il sussidio è problema della signora RI 1 che, nonostante le vicissitudini

con il convivente nel dicembre 2008, avrebbe dovuto prestare la necessaria attenzione

alla sua richiesta di aiuto sociale se così importante e significativa. L’assicurato

stesso deve essere minimamente responsabilizzato e deve sopportare le conseguenze

delle sue omissioni. Infatti la prova del tempestivo inoltro della domanda

incombe alla persona assicurata ed in caso di mancata prova le conseguenze vengono

sopportate dalla stessa, e meglio come alla giurisprudenza esposta ai punti

precedenti. Lo Stato non può pensare a tutti i potenziali assicurati più di

quanto non faccia trasmettendo loro, per quanto noto alla luce dei dati fiscali

disponibili, i formulari e ricordando – mediante conferenze stampa e

pubblicazioni sul Foglio Ufficiale – i tempi e le modalità, così come gli

estremi per l’ottenimento di un aiuto sociale significativo. Lo Stato non può

individualmente sollecitare gli assicurati in caso di inadempienza o ritardo e

provvedere a dare il suo aiuto anche in assenza di quella minima tempestiva

attività imposta loro dalla legge.

10.

In concreto la

convinzione come pure la certezza dell’invio del formulario all’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia non permette di avere la certezza che l’atto sia

effettivamente pervenuto al destinatario. Un possibile errore d’impostazione,

di consegna od altro non possono essere fatti ricadere sull’amministrazione.

Chi inoltra un’istanza od un gravame all’autorità amministrativa o giudiziaria,

e quando l’atto sia dichiarato non pervenuto, deve dimostrare in maniera incontestabile

l’avvenuto invio, sia, come indicato, mediante produzione della ricevuta della

raccomandata che mediante produzione di corrispondenza relativa all’oggetto

dell’istanza stessa.

Questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi purtroppo ritenere come

trasmessa all’UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nel febbraio 2009

e deve quindi esaminare se il ritardo nella trasmissione di tale istanza possa

essere considerato giustificato.

11.

L’art.

11.

cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista

non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale

ha considerato che:

"

Ancora va verificato se

il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione

del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In

casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della

decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e

della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni

membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia,

come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,

circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18

anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con

i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto

2004.

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di

sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre

la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere

intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue

osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X.

della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

"

La mancata trasmissione

dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata

come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza

22.

settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare

ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del

sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del

modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

"

L’adozione di modalità

diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni

errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte

dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"

… la motivazione che

soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda

ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli

stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo

giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse

stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla

ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a

fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,

sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di

avvenuta spedizione non recepita dall’ammini-strazione non permette di

giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

12.

In

concreto il ritardo è motivato, non diversamente che nei casi giudicati il 20

ottobre 2005 (in re Z. inc. TCA 36.2005.114) e 10 novembre 2005 (in re A. inc.

36.2005

), dalla certezza dell’assicurata di avere tempestivamente trasmesso

all’ammini-strazione il documento necessario per l’ottenimento della riduzione

dei premi. Tale convinzione non è sufficiente come indicato. Se la signora RI 1

disponesse della prova dell’invio della richiesta, con successivo smarrimento

da parte dello Stato come rilevato già nella sentenza 17 ottobre 2005 in re R.

citata, allora si dovrebbe ammettere il ritardo come giustificato. Così, purtroppo,

non è ed il giudice non può scostarsi dalla legge anche a fronte di una

situazione difficile come quella della ricorrente.

13.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto, non essendo possibile considerare

il ritardo nella presentazione dell’istanza di sussidio 2009 di RI 1 come

giustificato e non essendo dimostrato il tempestivo invio dell’istanza ancora

nel corso del 2008. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese. Non vengono

allocate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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