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Decisione

36.2010.1

Domanda di riduzione premi assicurazione malattia 2010. Studentessa. Il reddito di riferimento materno supera i limiti dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal. Rifiuto

19 febbraio 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

redditi dichiarati nel 2007 sono composti da salario (CHF 59'708.00), alimenti

per la figlia (CHF 20'196.00), valore locativo (CHF 14'428.00) ed interessi

(CHF 584.00).

Il

limite di reddito, come correttamente evidenziato dall'amministrazione nelle

sue osservazioni, supera quello dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal.

7. A

proposito del limite di reddito fissato dalla LCAMal va ricordato come il 1° gennaio

2008 è entrato in vigore il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal secondo cui:

" La riduzione di premio decade nei

seguenti casi:

a) se

l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.

600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b) persone

sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella

tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di

riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali

registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;

d) famiglie:

se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.

90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;

per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

Come

rammenta la sentenza di principio sul tema (del 17 dicembre 2008 emanata

nell’inc. 36.2008134 in re B) la modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal (adottata

il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla base del Messaggio del 9 ottobre

2007 n. 5974 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008 e del Rapporto del 4

dicembre 2007 della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n.

5974) è stata dapprima pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 103/104 del 28

dicembre 2007, pag. 9809, con l’indicazione della scadenza del termine di

referendum l’11 febbraio 2008, poi sul Foglio Ufficiale n. 4 a pag. 202

dell’11gennaio 2008 (“Leggi e decreti legislativi pubblicati sul Foglio

ufficiale [FU] per decorrenza del termine di referendum [l’entrata in vigore

sarà indicata con la pubblicazione sul BU]”) ed infine sul Bollettino

Ufficiale n. 6 del 2008 a pag. 109 con l’indicazione della sua entrata in vigore

il 1° gennaio 2008. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha, nella

sentenza di principio sul tema più sopra citata, ritenuto come la modifica normativa

con effetto all’inizio del 2008 non violasse il principio di non retroattività

delle leggi.

Obiettivo

della modifica del citato disposto è di evitare che persone con redditi lordi

elevati oppure detentori di sostanza cospicua, possano comunque rientrare nei parametri

per l’ottenimento della riduzione di premio LAMal in forza delle deduzioni fiscalmente

ammesse. Nel Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha

evidenziato come “le deduzioni che possono determinare queste situazioni

sono identificabili soprattutto in spese di gestione e manutenzione di

immobili; interessi passivi privati, alimenti versati, figli a carico, figli

agli studi, spese professionali” e in subordine “doppia attività per

coniugi, oneri assicurativi e interessi di capitale a risparmi, spese di

malattia riconosciute fiscalmente; quota esente per beneficiari di AVS.”

Il

Consiglio di Stato ha evidenziato inoltre come ”le riduzioni di premio sono

riservate, in primo luogo ad “assicurati di condizione economica modesta”.

Quindi questo particolare aiuto sociale non è destinato a persone con redditi

lordi o importi di sostanza rilevanti.”

Nel

rapporto sul Messaggio n. 5974 la Commissione della gestione e delle finanze ha

evidenziato:

"

3.5 Esclusione

alla riduzione di premio LAMal

Il Governo con questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi

ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un

imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una

misura che ha carattere prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura

di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni

di premio devono essere riservate in primo luogo ad “assicurati di condizione

economica modesta”. Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano

figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il

discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in

formazione per i quali la LAMal (art 65 cpv.1bis) prevede di concedere aiuti

anche in presenza di un “reddito medio”. I casi in cui si applica l'esclusione

sono i seguenti:

I. assicurati che possiedono una sostanza lorda, registrata nella tassazione

applicabile, superiore a fr. 600'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile

supera fr. 400'000.--;

Considerandi

II. persone sole, il cui "totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base

della sistematica attuale) supera fr. 60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole,

intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo

aspetto si ritornerà più in dettaglio al titolo 3.];

III. famiglie, il cui "totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base

della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza figli). Per i primi tre

figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno, mentre per i successivi è

data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadauno. In questo modo si ottempera al

disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede che la riduzione del

premio riconosciuto per i minorenni, così come per i giovani adulti in

formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi medi".

Basta che una sola di queste condizioni si verifichi e automaticamente

decade la possibilità di acceso ad ogni riduzione di premio LAMal.

Questa proposta comporta una minore uscita stimata in 1,8 milioni.”

Da

quanto appena esposto emerge con evidenza che la volontà del legislatore è

quella di non concedere la riduzione del premio agli assicurati che dispongono

di redditi lordi elevati e che grazie alle deduzioni fiscali ammesse (tra cui

gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione degli immobili)

rientra(va)no nel limite per ottenere il diritto all’aiuto statale.

8.

L'art.

29.

cpv. 2 è in concreto applicabile per il richiamo dell'art. 32 cpv. 2 LCAMal

e non permette alla qui ricorrente, applicandosi i dati della tassazione 2007,

di ottenere il sussidio. I redditi indicati nella tassazione sono infatti

superiori ai CHF 80'000.00 dovendosi in effetti comprendere tutti i redditi e

quindi anche il valore locativo.

9.

La

ricorrente ha evidenziato come il reddito materno sia diminuito successivamente

al periodo di tassazione da ritenere. L'amministrazione ha svolto i suoi

accertamenti, non posti in discussione in questa sede da parte della

ricorrente, ed ha ritenuto un reddito da lavoro di CHF 59'788.00; da attività

indipendente di CHF 10'000.00 come alla fissazione dei contributi AVS agli atti;

quello da capitali è stato determinato in CHF 714.00 ed il reddito locativo fissato

in CHF 14'428.00.

Questi

importi sono dedotti dalla documentazione agli atti e da quella fiscale.

La

somma dei redditi più recenti della madre dell'assicurata è comunque superiore

ai CHF 80'000.00 ciò che preclude la possibilità di concederle il sussidio per

il superamento dei limiti dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal.

10.

Da

quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione

di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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