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Decisione

36.2010.10

Affiliazione d'ufficio di una frontaliera all'assicurazione malattie svizzera annullata e incarto rinviato all'autorità cantonale in seguito alla sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata

2 novembre 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di questi nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta

raccomandata la diffida a voler esercitare l’eventuale diritto di opzione”,

nel

caso di specie l’insorgente, alle dipendenze dell’Ospedale Regionale di __________

(doc. 1), è stata incapace al lavoro al 100% perlomeno dal 28 marzo 2008 al 26

aprile 2009 (cfr. allegati al doc. 6),

tuttavia

non si può escludere che la ricorrente sia comunque stata informata dal proprio

datore di lavoro della procedura di sanatoria,

inoltre

l’interessata non ha prodotto la tessera europea d’assicurazione,

alla

luce di quanto sopra esposto, considerato che la fattispecie in esame è in

Considerandi

parte simile a quella giudicata dal TF con la sentenza 9C_1042/2009 del 7

settembre 2010, rammentato che spetta all’autorità amministrativa (UAM, ora

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi) accertare i fatti

d’ufficio (cfr. art. 76 cpv. 1 seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPamm, art.

43.

LPGA), rilevato che in concreto l’allora UAM non ha interpellato il datore

di lavoro dell’insorgente, ed al fine di garantire il doppio grado di giudizio,

il ricorso va accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti

vanno rinviati all’autorità cantonale affinché, dopo aver accertato presso il

datore di lavoro dell’interessata se la sua comunicazione è pervenuta nella

sfera d’influenza della ricorrente (cfr. consid. 5.9, pag. 16 della sentenza

9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), alla quale domanderà la produzione della

tessera europea di assicurazione malattia per comprovare di essere assicurata

nel suo Paese di residenza (cfr. consid. 6.1 pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009

del 7 settembre 2010), e dopo aver esaminato nuovamente l’intera fattispecie

anche alla luce della decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese

che ha accolto una mozione dell’11 marzo 2008 (cfr. anche consid. 5.11 pag. 16

della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), renda una nuova decisione,

Dispositivo

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione

per i suoi incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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