36.2010.10
Affiliazione d'ufficio di una frontaliera all'assicurazione malattie svizzera annullata e incarto rinviato all'autorità cantonale in seguito alla sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata
2 novembre 2010Italiano14 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
36.2010.10
Data decisione, Autorità:
02.11.2010, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di una frontaliera all'assicurazione malattie svizzera annullata e incarto rinviato all'autorità cantonale in seguito alla sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136 V 295
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
FRONTALIERI
art. 8 ALC
art. 15 ALC
art. 3 cpv. 3 CEE 574/72
art. 13 CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.10
cs
Lugano
2 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell’8 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi (in precedenza: Ufficio
dell’Assicurazione Malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che RI
1, nata nel 1967, cittadina __________ residente a __________, è stata attiva
presso l’Ospedale Regionale __________ dal 1° luglio 2005 al 31 agosto 2009
(doc. III e V),
con
decisione del 10 febbraio 2009 l’Ufficio dell’assicurazione malattia (dal 1°
febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi), ha
affiliato d’ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, all’__________, non
avendo esercitato il diritto d’opzione in favore del sistema sanitario del suo
Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall’Allegato II
all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett.
o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato
dall’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle
Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al
mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri
residenti in Italia,
il
provvedimento è stato confermato, anche in seguito alle lamentele
dell’assicurata, con decisione su reclamo dell’8 gennaio 2010 (doc. 7),
contro
la predetta decisione RI 1 è tempestivamente insorta al TCA, sostenendo di non
essere stata informata personalmente circa la possibilità di optare in favore
del sistema sanitario del suo Paese di residenza e neppure della sanatoria
decisa dall’autorità cantonale nel corso del 2008 anche in seguito all’assenza
per malattia nel periodo in esame (doc. I),
pendente
causa il Giudice delegato del TCA ha posto alcune domande all’insorgente (doc.
II), la quale ha risposto il 19 febbraio 2010 (doc. III),
con
scritto dell’8 marzo 2010, trasmesso al TCA per conoscenza, la Cassa cantonale di compensazione ha informato l’insorgente che l’obbligo assicurativo è
terminato il 31 agosto 2009, contestualmente alla cessazione dell’attività
lavorativa in Svizzera (doc. V),
con
risposta dell’11 marzo 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la
reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno
riprese in corso di motivazione (doc. VI),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),
l’Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è
applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,
giusta
l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro
relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS
0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni
equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all’ALC e a
questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti
(CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30
ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che
sono applicabili nell’Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi
nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (comunicazione UFSP
agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la
regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame
pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, la
ricorrente è infatti una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione
di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre
l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto
v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi
enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più
precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr.
DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi
di una fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto
applicabile,
il
titolo II del regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la risoluzione della questione. L’art. 13 n. 1 enuncia il principio
dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste
dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo
Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla
legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul
territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui
dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro
Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo
principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex
loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a
del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137
consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti),
sono
però possibili eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione
dell’art. 89 del regolamento n. 1408/71, l’Allegato VI dello stesso regolamento
indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni
Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell’Allegato
II ALC “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le
persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda,
essere esentate dall’assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in
cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una
copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni
casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b,
nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato
misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU
2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 135 V
consid. 4.32 pag. 344),
in
virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che
lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari
senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione
malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale
italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve
però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità
cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre
mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A
cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb). Per i lavoratori frontalieri detto termine
comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010, consid. 2.3.3),
per
l’art. 2 cpv. 6 OAMal, introdotto in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, a
domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione – sancito dall’art. 3 cpv.
3 lett. a LAMal in combinazione con l’art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V
202 consid. 2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della
Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all’ALC e al
relativo Allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia
nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro
della Comunità europea o in Svizzera,
in
concreto è pacifico che l’interessata non ha presentato alcuna domanda di
esenzione nel termine di tre mesi dall’obbligo di assicurarsi in Svizzera,
tuttavia
la successiva messa in atto della procedura in sanatoria, di cui la ricorrente
afferma di non essere stata informata, ha riaperto un nuovo termine scaduto il
30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione,
in
un caso analogo alla presente fattispecie, con sentenza 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010 (destinata a pubblicazione), il TF ha accolto il ricorso di un
lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato
personalmente della procedura in sanatoria avviata dall’UAM che gli avrebbe
permesso di esercitare nuovamente il diritto d’opzione entro il 30 settembre
2008,
l’Alta
Corte ha esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall’UAM d’intesa
con le autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo
in condizione di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine
concesso e dello scritto del 12 giugno 2008 tramite il quale l’autorità
cantonale ha informato i frontalieri della procedura di sanatoria con
l’assegnazione del termine del 30 settembre 2008 per “regolarizzare” la
situazione,
dopo
aver rammentato che l’art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le
decisioni e altri documenti rilasciati da un’istituzione di uno Stato membro e
destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato
membro possono essere notificati direttamente all’interessato per lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, il TF ha lasciato indecisa l’esatta
natura del provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12
giugno 2008 come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro
documento ai sensi dell’art. 3 n. 3 del regolamento 574/72 sia che si voglia
qualificare la sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o
generale-concreto, la sostanza non muterebbe giacché, dal momento che la
corretta notifica dell’atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere
dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti
del ricorrente,
il
TF ha poi evidenziato che l’UAM non è stato in grado di fornire la prova
(secondo il grado della verosimiglianza preponderante) dell’avvenuta notifica
della sua comunicazione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del
destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l’UAM
di un obbligo di informazione individuale e personale ai frontalieri, non ha
ritenuto necessario approfondire oltre la questione tralasciando così di
sentire il datore di lavoro del ricorrente. Quest’ultimo anche in occasione
dell’udienza del 25 settembre 2009 aveva negato di essere stato informato
tramite la posta o il suo datore di lavoro sul diritto alla sanatoria. Di
conseguenza, potendosi basare sulla dichiarazione dell’insorgente, che ha
sostenuto di essere venuto a conoscenza della possibilità di optare soltanto
con la decisione di affiliazione d’ufficio del 17 febbraio 2009 ed avendo il
ricorrente prontamente reagito, il 25 febbraio 2009, dopo aver appreso della
possibilità di esercitare il diritto di opzione, il TF ha stabilito che
l’insorgente non ha agito tardivamente e poteva validamente chiedere di essere
esentato dall’obbligo assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc, ossia
dall’inizio del suo ipotetico assoggettamento (Allegato II ALC, Sezione A cpv.
1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata, consid. 5.9 e 5.10),
l’Alta
Corte, ritenuto inoltre che l’assicurato ha esibito la tessera europea di
assicurazione malattia della regione italiana di confine dove il frontaliere
risiede, ha ritenuto adempiute le condizioni previste dall’art. 2 cpv. 6 OAMal
per ottenere l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera,
il
TF ha inoltre evidenziato come, pur trattandosi di fatti nuovi, le autorità
cantonali sembrerebbero nel frattempo avere modificato la loro prassi ed ha
affermato che ”Nell’accogliere il 21 aprile 2010 una mozione dell’11 marzo 2008” che “chiedeva una moratoria nell’affiliazione retroattiva all’assicurazione malattia
svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1, il
Gran Consiglio ticinese, considerato evaso l’atto parlamentare per quel che
concerneva la sanatoria scaduta il 30 settembre 2008 (oggetto delle presenti
procedure di ricorso), ha osservato che dall’ottobre 2008 si sarebbero
registrati circa 1800 nuovi casi di frontalieri che non hanno esercitato il
diritto di opzione. Ora, da una lettura del rapporto n. 6311R del 30 marzo 2010
della Commissione della gestione e delle finanze (consultabile al sito del
Cantone Ticino www.ti.ch) sembrerebbe che
l’autorità cantonale ha deciso una nuova procedura in sanatoria nei confronti
Fatti
di questi nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta
raccomandata la diffida a voler esercitare l’eventuale diritto di opzione”,
nel
caso di specie l’insorgente, alle dipendenze dell’Ospedale Regionale di __________
(doc. 1), è stata incapace al lavoro al 100% perlomeno dal 28 marzo 2008 al 26
aprile 2009 (cfr. allegati al doc. 6),
tuttavia
non si può escludere che la ricorrente sia comunque stata informata dal proprio
datore di lavoro della procedura di sanatoria,
inoltre
l’interessata non ha prodotto la tessera europea d’assicurazione,
alla
luce di quanto sopra esposto, considerato che la fattispecie in esame è in
Considerandi
parte simile a quella giudicata dal TF con la sentenza 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010, rammentato che spetta all’autorità amministrativa (UAM, ora
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi) accertare i fatti
d’ufficio (cfr. art. 76 cpv. 1 seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPamm, art.
43.
LPGA), rilevato che in concreto l’allora UAM non ha interpellato il datore
di lavoro dell’insorgente, ed al fine di garantire il doppio grado di giudizio,
il ricorso va accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti
vanno rinviati all’autorità cantonale affinché, dopo aver accertato presso il
datore di lavoro dell’interessata se la sua comunicazione è pervenuta nella
sfera d’influenza della ricorrente (cfr. consid. 5.9, pag. 16 della sentenza
9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), alla quale domanderà la produzione della
tessera europea di assicurazione malattia per comprovare di essere assicurata
nel suo Paese di residenza (cfr. consid. 6.1 pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009
del 7 settembre 2010), e dopo aver esaminato nuovamente l’intera fattispecie
anche alla luce della decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese
che ha accolto una mozione dell’11 marzo 2008 (cfr. anche consid. 5.11 pag. 16
della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), renda una nuova decisione,
Dispositivo
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di compensazione
per i suoi incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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