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Decisione

36.2010.100

Affiliazione all'assicurazione contro le malattie in Svizzera di due cittadini dell'UE. I ricorrenti non hanno reso verosimile di essersi affiliati nel nostro Paese

4 marzo 2011Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi __________, nel corso del mese di gennaio 2009, hanno sottoscritto un

contratto assicurativo per le cure medico sanitarie con __________, valido dal

1° gennaio 2009 (doc. I).

D. Il

10 ottobre 2009 __________ è deceduta (doc. B).

E. Dopo

un intenso scambio di corrispondenza tra l’avv. RA 1, rappresentante dei

coniugi __________, e CO 1, il 28 giugno 2010 l’assicuratore ha emanato una

decisione formale tramite la quale ha accertato di non aver ricevuto alcuna

domanda di adesione da parte di RA 2 e __________ e, di conseguenza, di non

poter “confermare la copertura dell’assicurazione obbligatoria nei termini

legali” (doc. L).

F. Il

predetto provvedimento amministrativo è stato confermato tramite decisione su

opposizione del 23 luglio 2010 con la seguente motivazione:

" (….)

Siamo coscienti che

una proposta d’assicurazione LAMal non può essere rifiutata, ma il nostro

rifiuto di affiliazione dei coniugi __________ è dovuto al fatto che non

abbiamo mai ricevuto una domanda di affiliazione né scritta né orale per poter

dare seguito all’affiliazione richiesta.

(….)

Dalla sua

corrispondenza ci risulta che i coniugi __________ si siano assicurati, dal 1°

gennaio 2009, presso la cassa malati __________. Pertanto sulla base degli

articoli menzionati, la cassa malati __________ avrebbe dovuto in ogni caso

affiliarli retroattivamente dal 1° dicembre 2008.

In merito all’agente

signor __________, ci teniamo a precisare ancora una volta che non è un

dipendente della cassa malati, ma bensì un agente indipendente che è remunerato

sugli affari che porta alla cassa malati e questa non è responsabile

dell’operato dell’agente.” (doc. C)

G. Con

ricorso del 1° settembre 2010 RA 2, rappresentato dall’avv. RA 1, a suo nome e

a nome della defunta moglie, ha interposto ricorso contro la predetta decisione

su opposizione (doc. I).

L’insorgente

rileva di essersi trasferito in Ticino, in provenienza dalla __________, nel corso

del mese di novembre 2008 e di essersi subito rivolto a __________, allora

gestore assicurativo di fiducia, dipendente de __________, per concludere

un’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, con un assicuratore

svizzero, per lui e sua moglie, con effetto dal 1° dicembre 2008.

Il

ricorrente sostiene che __________, dopo avergli fatto sottoscrivere una

proposta assicurativa del __________, l’avrebbe consegnata agli sportelli

dell’assicuratore a __________, il quale l’avrebbe a sua volta spedita alla

sede di __________.

I

coniugi __________, ritenuto che l’assicuratore, in virtù dell’obbligo

assicurativo in Svizzera, non avrebbe potuto rifiutare la loro proposta, erano

convinti di beneficiare di una copertura LAMal dal 1° dicembre 2008 ed hanno

disdetto la loro assicurazione di base __________.

Solo

nel corso del mese di gennaio 2009 con il rifiuto dell’assicuratore di

assumersi i costi per le cure mediche del mese di dicembre 2008 di cui ha

beneficiato la moglie, per complessivi fr. 45'069.50,di cui 2'223.95 assunti

dall’assicuratore privato __________, si sono resi conto di non beneficiare di

alcuna assicurazione.

Per

rimediare a questo stato di cose hanno immediatamente preso contatto con __________

presso cui sono affiliati dal gennaio 2009.

Il

ricorrente afferma di essersi rivolto a __________, gestore assicurativo di

fiducia, per far fronte all’esigenza di spostare l’assicurazione obbligatoria

delle cure medico sanitarie in Svizzera e sostiene che l’assenza di un

riscontro negativo da parte dell’assicuratore, per oltre due mesi, deve

significare che, come da prassi della stessa cassa malati, la proposta era

stata accettata.

L’interessato

fa inoltre valere un danno causato dall’agire illecito del __________ che non

ha informato tempestivamente i coniugi __________ del rifiuto di affiliazione e

che non ha permesso loro di scegliere immediatamente un altro assicuratore.

Nelle

conclusioni l’insorgente evidenzia che la proposta assicurativa è stata

consegnata al __________ nei primi giorni del mese di novembre 2008, che sulla

base dell’art. 4 cpv. 2 LAMal l’assicuratore non poteva rifiutare la proposta

non disponendo di alcun potere di apprezzamento, che per atti concludenti,

ossia la mancata tempestiva comunicazione di un rifiuto, __________ ha almeno

implicitamente accettato la conclusione dell’assicurazione in discussione, che

per sua stessa ammissione l’assicuratore affilia retroattivamente dalla data di

domiciliazione i nuovi assicurati in Svizzera e che pertanto i coniugi __________

vanno affiliati dal 1° dicembre 2008. L’assicuratore è comunque responsabile

per il danno da loro subito.

Infine,

il ricorrente contesta che __________ sia un agente indipendente, e sostiene che

si tratti invece di un agente negoziatore, ossia un intermediario ai sensi

dell’art. 34 LCA, cui rinvia l’art. 12 cpv. 3 LAMal. __________ è pertanto un

ausiliario del __________ per la conclusione del contratto e l’assicuratore è

responsabile dell’operato del suo agente e dei suoi eventuali errori e deve

risarcire i danni causati.

La

responsabilità trova il suo fondamento anche nell’art. 2 CC, per violazione

delle norme sulla buona fede. Un’assicurazione deve rispondere dell’operato di

un suo collaboratore qualora costituisca una violazione di uno dei suddetti

doveri (doc. I).

H. Il

9 settembre 2010 il TCA ha trasmesso all’assicuratore copia dei doc. A, D, F,

G, e N prodotti dall’avv. RA 1 (doc. III), mentre il 20 settembre 2010 ha chiesto a quest’ultimo di trasmettere il certificato ereditario da cui risulta chi sono gli

eredi di __________ (doc. IV).

I. Con

risposta del 23 settembre 2010 l’assicuratore ha proposto la reiezione del

ricorso (doc. V). Dopo aver rilevato che i coniugi __________ sono domiciliati

in Svizzera dal 1° gennaio 1990, CO 1 evidenzia che nel ricorso l’insorgente fa

riferimento al __________ che tuttavia non è una cassa malati ai sensi

dell’art. 12 LAMal e non è pertanto autorizzato ad emanare atti di procedura

amministrativa. __________ non è neppure un assicuratore ai sensi dell’art. 12

cpv. 1 LAMal ma una fondazione di previdenza professionale e non è toccata

dalla questione litigiosa.

L’assicuratore

rileva che gli interessati avrebbero dovuto affiliarsi in Svizzera entro 3 mesi

dall’acquisizione del domicilio e che comunque l’art. 2 cpv. 1 let. e OAMal

prevede che non sono soggetti all’obbligo assicurativo le persone che non hanno

diritto ad una rendita svizzera ma solo ad una rendita di uno Stato membro

dell’UE in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del

relativo allegato II o ad una rendita islandese o norvegese in virtù

dell’Accordo AELS del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K.

La

Cassa malati afferma che soltanto con lo scritto dell’avv. RA 1 del 27 luglio 2009 ha saputo per la prima volta dell’esistenza dei coniugi __________ e di non aver mai ricevuto,

da parte loro, alcuna proposta di adesione.

L’assicuratore

evidenzia inoltre che la convenzione di collaborazione commerciale con __________

prevede che l’agente ha diritto di negoziare nuove proposte assicurative ma non

è autorizzato a stipulare contratti. Per cui se l’agente prepara una proposta

non è autorizzato a concludere il contratto. Solo quando l’assicuratore riceve

la proposta il contratto può essere concluso. Succede infatti che un agente

prepara una proposta che tuttavia non viene spedita, oppure che i clienti

rinunciano a presentare la proposta.

La

Cassa evidenzia che il TF ha confermato che la conoscenza dell’agente

stipulatore può essere opposta all’assicuratore per dei fatti importanti inerenti

l’apprezzamento del rischio. Tale principio non è tuttavia applicabile

all’agente negoziatore (DTF 96 II 204 consid. 6, 73 II 50). I coniugi __________

non sono in grado di comprovare di aver stipulato una proposta assicurativa e

neppure che una proposta sia stata ricevuta dall’assicuratore. Essi devono pertanto

sopportare le conseguenze dell’assenza delle prove.

L’assicuratore,

in via subordinata, sostiene infine che andrebbe comunque esaminato da quando i

coniugi __________ devono essere assicurati secondo la LAMal e se hanno per

legge l’obbligo di assicurarsi in Svizzera, ritenuto come in realtà dagli atti

emerge che già dal 1990 sono domiciliati nel nostro Paese e che, in virtù

dell’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, essi non hanno alcun obbligo di essere

affiliati in Svizzera.

Infine

la responsabilità de CO 1 non può essere esaminata in assenza di una decisione

impugnabile ai sensi dell’art. 78 LPGA (doc. V).

L. Il

1° ottobre 2010 l’avv. RA 1 ha chiesto di poter beneficiare dell’art. 8 Lptca e

poter produrre una replica alla risposta di causa dell’assicuratore, nonché una

proroga del termine per presentare ulteriori prove a causa dell’assenza per

servizio militare. Il rappresentante ha poi evidenziato come il ricorso

contiene un’imprecisione circa la denominazione della resistente e laddove

viene fatto riferimento al __________, in realtà occorre ritenere CO 1 (doc.

VII).

M. Il

4 ottobre 2010 il TCA ha trasmesso al ricorrente copia dell’incarto prodotto

dalla Cassa e gli ha assegnato un termine scadente il 15 novembre 2010 per

trasmettere la replica (doc. VIII).

N. Il

12 novembre 2010 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non essere in grado di

trasmettere il certificato ereditario della defunta __________ poiché l’avv. __________,

notaio che si è occupato della successione, ha unicamente allestito il verbale

successorio, ma, non essendoci alcuna sostanza, non è stato chiesto il rilascio

del certificato ereditario. Il legale ha inoltre precisato che __________ ha

sposato RA 2 in seconde nozze, che non ha avuto figli e che il ricorrente è il

suo unico erede (doc. IX).

O. Il

15 novembre 2010 l’insorgente ha prodotto la replica, alla quale ha allegato

uno scritto di __________ del 10 settembre 2009 (doc. X e Q/3). Il ricorrente

rileva innanzitutto che per quanto concerne la dichiarazione in merito al domicilio,

si tratta di un errore innocuo dovuto al fatto che l’interessato, cittadino __________,

ha confuso il trasferimento del domicilio in materia di assoggettamento fiscale

con la sua nozione civilistica. Per quanto concerne l’imprecisione nella denominazione

della resistente, l’interessato ha sottolineato che il ricorso è comunque stato

inoltrato contro CO 1, con la corretta indicazione dell’indirizzo. Laddove

viene fatto riferimento al __________, in realtà occorre leggere CO 1, che del

resto è membro del __________.

L’insorgente

ribadisce che __________, agente negoziatore della Cassa malati, ha consegnato

brevi manu la proposta all’agenzia di __________, la quale rappresenta la sede

principale. L’agente negoziatore ha il diritto di negoziare una domanda di

affiliazione ed ha il compito di consegnare la richiesta debitamente compilata

all’assicuratore. In concreto la prassi è la consegna agli sportelli de CO 1,

dove un impiegato ne prende possesso per conto della compagnia assicurativa per

cui lavora affinché venga elaborata conformemente alla procedura interna alla

compagnia. In concreto la consegna è avvenuta a __________ e la proposta

avrebbe poi dovuto essere inviata a __________. In caso di perdita dell’invio

l’assunzione dei rischi incombe allo speditore, ossia l’agenzia regionale di __________

de CO 1.

Il

ricorrente sostiene inoltre, sulla base di una sentenza emanata dal TCA il 27

aprile 2004, che la compagnia d’assicurazione è responsabile per i danni

causati dai suoi agenti e dai suoi ausiliari nell’espletamento del loro lavoro,

senza porre alcuna distinzione tra agente stipulatore e agente negoziatore.

L’insorgente rileva che l’agente ha l’obbligo di consigliare il proponente che

riempie il formulario di proposta d’assicurazione, dissipando i malintesi e

chiarendo i punti che lo necessitano. Se i chiarimenti si dovessero rilevare

errati, l’assicuratore risponde delle sue incombenze. A torto l’assicuratore

ritiene che le parole dell’agente negoziatore non possono essere opposte alla

Cassa malati.

L’assicurato

contesta inoltre di essere domiciliato in Svizzera dal 1990 ed evidenzia che

pur vivendo già da tempo nel nostro Paese, i coniugi __________ hanno

trasferito il domicilio fiscale ad __________ nel mese di novembre 2008 per

evitare di essere doppiamente assoggettati. Il ricorrente ha confuso

l’ottenimento del permesso “C” con il trasferimento del domicilio fiscale in

Svizzera nel novembre 2008.

L’insorgente,

a proposito dell’esenzione di cui all’art. 2 cpv. 1 let. e OAMal, sostiene che non

è accettabile che un’esenzione dall’obbligo assicurativo in favore

dell’assicurato sia contenuta in un’ordinanza e possa comportare una deroga

all’obbligo assicurativo in Svizzera imposto dalla legge. Un favore fatto ad

alcuni cittadini stranieri si rifletterebbe in un peggioramento della loro

situazione giacché qualora si volessero assicurare in Svizzera si esporrebbero

alla possibilità di rifiuto da parte di ogni assicuratore malattia.

Inoltre,

il mancato riscontro da parte de CO 1 del ricevimento della proposta comporta

la responsabilità dell’assicuratore per il danno subito dai coniugi __________.

Se fossero stati prontamente informati avrebbero senz’altro potuto assicurarsi

altrove (doc. X).

P. Con

scritto del 18 novembre 2010 il TCA ha informato l’avv. RA 1 della necessità di

ottenere il certificato ereditario e ha assegnato un termine scadente il 17

dicembre 2010 entro il quale precisare il nome della persona cui __________

afferma di aver consegnato le proposte d’assicurazione all’agenzia di __________

dell’assicuratore convenuto e ha comunicato che nel frattempo il Tribunale

avrebbe acquisito gli incarti dei coniugi __________ presso l’Ufficio di

tassazione competente e presso la __________ e che la replica del 15 novembre

2010 sarebbe stata trasmessa all’assicuratore per una presa di posizione (doc.

XI).

Q. Il

29 novembre 2010 CO 1 ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. XXII).

L’assicuratore evidenzia che l’insorgente non è stato in grado di comprovare

l’avvenuta consegna della proposta d’assicurazione, di cui del resto non ha

neppure prodotto una copia. Inoltre la Cassa malati evidenzia che la questione

non è quella di sapere se l’agente abbia mal consigliato i coniugi __________,

bensì se questi ultimi hanno o meno firmato una domanda di adesione per

l’assicurazione obbligatoria delle cure presso CO 1 e se tale domanda è stata

ricevuta dalla Cassa. Ciò che viene negato dall’assicuratore. Inoltre dagli

atti emerge che le fatture per le cure mediche del mese di dicembre 2008 sono

state trasmesse all’assicuratore __________, a comprova che in realtà non vi è

stata la sottoscrizione di nessuna proposta. L’assicuratore ribadisce infine

che gli interessati sono domiciliati in Svizzera dal 1990 e che in virtù

dell’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal non sono soggetti all’obbligo assicurativo in

Svizzera.

R. Il

9 dicembre 2010 il ricorrente ha informato il TCA che la persona a cui __________

ha consegnato le proposte d’assicurazione si chiama __________ ed ha chiesto

una proroga per la produzione del certificato ereditario, rilevando che siccome

__________ era cittadina __________, non vi è il corrispondente dell’atto di

famiglia conosciuto dal diritto svizzero ed è quindi necessaria una

dichiarazione giurata di una persona che conosceva i legami famigliari di __________

(doc. XVIII).

S. Il

10 dicembre 2010, visti i motivi addotti, il TCA ha concesso una proroga fino

al 21 gennaio 2011 (doc. XIX).

T. Il

20 gennaio 2011 l’insorgente ha informato il Tribunale delle difficoltà nel

reperire il certificato ereditario della defunta __________ (doc. XX). Infatti,

essendo cittadina __________, non vi è la possibilità di ottenere un atto di

famiglia come invece è il caso per i cittadini svizzeri. Per di più il luogo di

nascita di __________ è __________, all’epoca (1926) territorio __________, ma

passato alla __________ dopo la seconda guerra mondiale (ora è il Comune di __________,

cittadina del __________). Ciò rende ancor più difficile reperire la

documentazione sulla famiglia della defunta. L’unica possibilità per ottenere

il rilascio del certificato ereditario è quindi la presentazione al Pretore

dell’ultimo domicilio (__________) di una dichiarazione giurata in merito alla

composizione della famiglia. RA 2 non ha potuto rilasciare una tale

dichiarazione, per motivi di salute che negli ultimi tempi lo hanno costretto

pure al ricovero ospedaliero. Inoltre, v’è da chiedersi se egli possa

effettivamente rilasciare una dichiarazione giurata che abbia il sufficiente

valore. Come rileva la dottrina, “una dichiarazione del coniuge ad esempio,

per il solo fatto che non ha vissuto con il defunto per un determinato numero

di anni in cui lo stesso può aver avuto figli, non è sufficiente.” Il

rappresentante evidenzia che RA 2 non ha saputo indicargli altre persone che

possano avere una conoscenza sufficiente della famiglia della defunta moglie

per rilasciare una tale dichiarazione ed ammette di trovarsi in una situazione

di “empasse” dalla quale non vede via d’uscita.

Il

legale chiede al Tribunale se può considerare la possibilità di rinunciare alla

presentazione del certificato ereditario di __________. A sostegno della

richiesta evidenzia che, come comprovato dal doc. G, prodotto unitamente al

ricorso, gli importi di cui si chiede il pagamento a CO 1 sono stati integralmente

pagati da RA 2 facendo capo ai propri averi depositati presso __________; fatta

eccezione per i pagamenti del 4 dicembre 2009, gli stessi sono stati effettuati

prima della morte della moglie, avvenuta il 10 ottobre 2009 (doc. B). Tali

pagamenti non hanno quindi gravato la massa successoria della defunta, peraltro

pari a zero, che nulla può così vantare in merito. L’avv. RA 1 evidenzia

inoltre che __________ aveva assegnato, in data 4 gennaio 2006 al marito,

l’ampia “Vorsorgevollmacht”, con pieno potere di rappresentanza, anche “post

mortem”.

L’avv.

RA 1 evidenzia inoltre che secondo la giurisprudenza del CPC-TI applicabile a

titolo suppletivo anche in una procedura come quella in esame, “Si può

nondimeno prescindere dall’azione congiunta per i casi d’urgenza e segnatamente

se dev’essere rispettato un termine che giunge a scadenza entro breve termine”

e ancora: “Ovviamente, poi, ogni coerede può compiere singolarmente ogni

azione che non rappresenti un atto di disposizione di beni della successione,

come la richiesta in visione di documenti del disponente o la messa in mora di

un debitore della successione”. In concreto il ricorrente ha dovuto

impugnare una decisione su opposizione entro il breve termine di 30 giorni

imposto dall’art. 60 LPGA. Inoltre, l’oggetto del ricorso non rappresenta un

atto di disposizione di beni della successione. La summenzionata giurisprudenza

dovrebbe quindi trovare applicazione (doc. XX).

U. Il

25 gennaio 2011 il TCA ha convocato le parti per sentire __________ e __________

(doc. XXI).

V. Lo

stesso giorno il Tribunale ha trasmesso al ricorrente lo scritto del 29

novembre 2010 de CO 1 con facoltà di produrre osservazioni scritte nel corso

dell’udienza del 9 febbraio 2011. Entro lo stesso termine gli è stato ingiunto

di precisare, portando la necessaria documentazione, se nel periodo in esame i

coniugi __________ beneficiavano di una rendita di uno Stato dell’UE e/o anche

di rendite svizzere. Il ricorrente è inoltre stato informato che l’Ufficio __________,

ha trasmesso a questo Tribunale gli incarti relativi ai coniugi __________, con

l’autorizzazione a sottoporre gli atti alle parti in causa, che potrà visionare

al termine dell’udienza (doc. XXIV).

Z. Sempre

il 25 gennaio 2011 il TCA ha scritto a CO 1 trasmettendo lo scritto del 12

novembre 2010 dell’avv. RA 1 al TCA (doc. IX), la lettera del 18 novembre 2010

del Tribunale all’avv. RA 1 (doc. XI), la risposta del 9 dicembre 2010 (doc.

XVIII), la proroga del 10 dicembre 2010 (doc. XIX) e lo scritto del 20 gennaio

2011 dell’avv. RA 1 al TCA (doc. XX), con facoltà di presentare osservazioni

scritte in merito da produrre al più tardi all’udienza del 9 febbraio 2011 e

l’ha informata di aver ottenuto dall’Ufficio __________, gli incarti relativi

ai coniugi __________ con l’autorizzazione a sottoporre gli atti alle parti in

causa e che potrà visionare al termine dell’udienza (doc. XXV).

AA. Il

25 gennaio 2011 il TCA ha inoltre chiesto gli atti completi delle tassazioni

2008 e 2009 dei coniugi __________ all’Ufficio circondariale di tassazione di __________

(doc. XXVI). Il 27 gennaio 2011 sono pervenute unicamente le decisioni di

tassazione (doc. XXVII). Il 28 gennaio 2011 il Tribunale ha nuovamente chiesto

gli incarti completi, giunti il 2 febbraio 2011 (doc. XXIX).

BB. Con

fax dell’8 febbraio 2011 l’avv. RA 1 ha informato il TCA di non essere riuscito

a raggiungere RA 2 per chiedergli informazioni in merito alle rendite di cui

beneficiavano i coniugi __________, di cui non ha la necessaria conoscenza e

per le quali non dispone di copia della relativa documentazione (doc. XXX).

CC. Con

osservazioni del 7 febbraio 2011 l’insorgente ha affermato che per dimostrare

che le proposte di assicurazione inerenti i coniugi __________ sono state

regolarmente consegnate a CO 1 non occorre certo produrne copia. La possibilità

per comprovare l’avvenuta consegna di una proposta assicurativa non si limitano

alla produzione della copia stessa, con magari la ricevuta dell’invio per

raccomandata, che di sicuro non costituisce la regola. Nella maggioranza dei

casi la proposta viene consegnata brevi manu allo sportello della più vicina

agenzia direttamente dal contraente o dal suo consulente o broker assicurativo.

L’insorgente ribadisce che CO 1 risponde per gli eventuali errori del suo

agente negoziatore, __________, il quale ha consegnato le proposte all’agenzia

di __________. Un eventuale successivo smarrimento fa sorgere una

responsabilità da parte dell’assicuratore. Circa l’invio di fatture mediche

alla __________, l’assicurato evidenzia che si tratta dell’assicuratore

complementare presso il quale è ancora affiliato. L’equivalente

dell’assicuratore di base svizzero è invece la __________ di __________. In

merito all’interpretazione data dall’assicuratore all’art. 2 cpv. 1 let. e

OAMal, l’insorgente evidenzia che lo stesso non comporta che le persone che non

hanno diritto ad una rendita svizzera ma hanno diritto ad una rendita di uno

Stato dell’UE non possono assicurarsi in Svizzera, bensì che queste persone non

sono obbligate ad assicurarsi in Svizzera (doc. XXXI).

DD. Il

9 febbraio 2011 sono stati sentiti __________ e __________ (doc. XXXII).

__________

ha affermato:

" Sono

attivo quale Broker assicurativo già dal 1991, ho una mia struttura, ed al

momento del mio contatto con RA 2 ero un dipendente __________ che poteva

svolgere un'attività collaterale da indipendente e ciò con il __________. In

effetti non vi era contrasto d'interesse con i due gruppi.

RA 2 si era rivolto a

me verso agli inizi di novembre 2008 comunicandomi di aver disdetto le sue

polizze assicurative contro il rischio malattia in __________ e mi chiese se

potevo provvedere a far si che lui e la moglie fossero assicurati in Svizzera

per quel rischio.

Collaborando con __________

ho predisposto una richiesta di copertura per l'obbligatoria, che come noto non

impone una verifica dello stato di salute del richiedente poiché riserve non

sono possibili, e l'ho stampata facendola firmare dal sig. RA 2. Penso l'abbia

firmata solo lui anche per la moglie, lei era già in ospedale.

Le proposte di

copertura assicurativa in quel periodo ossia successivamente alla pubblicazione

dei nuovi premi, sono abbastanza numerose.

Io quando le preparo

mi reco 2 o 3 volte la settimana da __________ dove ho l'ufficio a __________

presso la sede del __________ dove opera alla sportello la sig.ra __________

che conosco ed alla quale ho sempre consegnato brevi manu la mappetta con le

proposte, senza peraltro far sottoscrivere ricevute di sorta, compresa quella

del sig. RA 2.

Io consegnavo

sistematicamente più proposte che non venivano controllate in luogo, ma semplicemente

ricevute dalla sig.ra __________ e mandate avanti. Non abbiamo mai avuto

problemi al di fuori sullo specifico caso specifico del sig. RA 2. In questo

caso anche la provvigione non mi fu pagata per la prima volta che capitava.

Quando predispongo con

l'ordinatore la domanda di adesione alla Cassa il sistema stesso indica,

all'interno del __________, quale cassa per quella regione e quella categoria

di franchigia è il premio migliore. Con RA 2 quindi non abbiamo discusso di

questi aspetti, sono stato io stesso che ho indicato una franchigia alta, fr.

2'500.--, questo per tenere in conto di tutta una serie di circostanze.

Ho stampato, ho fatto

firmare come ho detto ed ho consegnato a __________.

Non mi sono mai

accertato che la spedizione delle domande di adesione avvenisse correttamente

sino alla sede di __________ e non mi sono mai preoccupato del seguito delle

procedure, perché lo davo per scontato.

Io ricevo

successivamente le mie commissioni dettagliate e verifico le stesse. Posso dire

che per RA 2, non ricordo sinceramente però se ancora a dicembre o

successivamente, la commissione non mi venne versata.

Le commissioni non

vengono versate quando l'assicurato non è ammesso ma io ne vengo a conoscenza

prima direttamente dal cliente che viene informato. La Cassa mi informa a sua

volta circa le ragioni che possono essere in alcuni casi sanate.

Per quanto attiene a RA

2 ricordo di avere verificato il presupposto del domicilio che era la condizione

per la sua ammissione nell'obbligatoria. Lui mi diede il permesso che

fotocopiai mentre per la signora non era disponibile questo permesso, non so

spiegarne oggi la ragione. Ripeto che la signora in quel periodo era ricoverata

in ospedale. Penso di avere ricevuto successivamente la copia di questo

permesso.

Sin da subito, dal

mese di dicembre, il sig. RA 2 ha cominciato a farsi vivo nei miei confronti,

perché in seguito al ricovero della moglie non era in grado di produrre la

tessera di assicurazione.

A fronte di ciò io ho

contatto __________, mi sono recato da lei con la fotocopia della proposta e

con tutto quello che avevo in sostanza che le ho consegnato, lei ha esaminato

davanti a me brevemente questa documentazione chiedendomi quali clienti stessi

portando, vista l'età dei sig.ri __________, non si poteva certo ritenere un

buon rischio per __________.

La sig.ra __________

non ha più parlato in quel momento della cosa.

Successivamente visto

che la situazione diventava impellente per i sig.ri __________ mi sono attivato

su un altro canale per aiutare il Sig. RA 2 e ciò tramite una società del __________

e grazie all'intervento della sig.ra __________ di questa società i sig.ri __________

sono stati assicurati dal 1° gennaio 2009 per l'obbligatoria per quanto io ne

so.

Il sig. __________ si

impegna a trasmettere la copia della richiesta di adesione dei sig.ri __________

al __________, eventualmente perverranno con una data non corretta perché il

sistema stampa la data per la stampa stessa.

Il sig. __________

precisa che negli atti di __________ non è stata riscontrata né la prima

richiesta d'adesione e neppure la secondo cui fa riferimento il teste che

indica di averla consegnata alla sig.ra __________ nel dicembre 2008 ed in

occasione di quella consegna la sig.ra __________ obbiettò circa la natura del

rischio.

Il sig. RA 2 non mi ha

mai detto se beneficiasse di rendite di secondo pilastro o AVS svizzere, pur

essendoci una certa confidenza ci si dava del lei e di questi aspetti lui ha

semmai parlato con un consulente di __________.

A domanda dell'avv. RA

3 preciso che ho fatto proposte per complementari per i sig.ri __________ nel

senso che se portiamo un cliente solo per la LAMal non viene versata la

commissione se abbiamo una complementare sola la commissione viene pagata ed

allora ho inserito una piccola complementare con modesto onere relativa alla

libera scelta degli ospedale (fr. 8 – 10.-- mensili) ciò che ha comportato

l'indicazione dello stato di salute, ora ricordo. A questo proposito la __________

mi chiese quali clienti stessi portando.

Normalmente consegnavo

le mappette a __________ è possibile ma non ricordo che siano state consegnate

anche al responsabile dell'ufficio.

Non so precisare se il

permesso C della sig.ra __________ mi venne effettivamente consegnato ed

eventualmente a chi io lo feci poi pervenire.

Preciso nuovamente che

quando ho consegnato a novembre la proposta __________ l'ho fatto con altre e

per queste ulteriori proposte di adesione non ci sono stati problemi. Mai in

generale ho avuto problemi con richieste di adesione al __________.”

__________

ha affermato:

“Posso dire che il

nome __________ non mi dice niente se non per la chiamata del sig. __________,

telefonica, di qualche tempo fa che mi indicava di aver segnalato il mio

nominativo per ev. sentita come teste nell'ambito della controversia in atto.

Mi ha poi chiamato il

Segretario del Tribunale facendomi sempre questo nome per organizzare la

convocazione di oggi.

Io sono stata attiva

quale collaboratrice del __________ fino al 31.12.2009 dopodiché sono passata a

__________, con questa scelta di cambiamento nulla ha a che vedere la questione

__________.

Il mio compito presso

il __________ era quello di ricevere allo sportello, ero collaboratrice di agenzia

e mi occupavo delle piccole consulenze allo sportello, ricevevo l'utenza,

ricevevo gli agenti che mi portavano le proposte di assicurazione e posso

ricordare che vi erano agenti che ne portavano in gran numero.

Il sig. __________ era

un agente che portava qualche proposta, non tante invero, capitava che portasse

qualche domanda di adesione ma poi capitavano dei periodo in cui non lo vedevo.

Più indietro nel tempo

lui aveva lavorato a __________ per __________ proprio di fronte a noi e quindi

forse in quel periodo lo vedevo di più.

Non ricordo

assolutamente che __________ mi abbia portato la pratica __________ nel senso

che questa pratica non mi dice nulla. Per prassi quando un consulente mi

lasciava le proposte se avevo tempo e la possibilità, già con lo stesso

consulente verificavo gli aspetti formali relativi alla richiesta, ossia

completezza, la presenza delle firme e le indicazioni necessarie e, se

capitava, e se mi balzava all'occhio una qualche richiesta di adesione

all'assicurazione complementare a fronte di una segnalata condizione fisica

compromessa dicevo subito al consulente di invitare il cliente a non disdire la

precedente copertura e segnalavo la possibile non accettazione del cliente o la

possibile riserva sul contratto. Questo perchè vendere è facile ma poi a noi

tocca comunicare le cose al cliente.

Preciso però che le

decisioni di merito erano di competenza di __________ rispettivamente di __________.

Per completare quanto

sopra se non avevo il tempo di operare la verifica alla presenza di consulente

io ricevevo le proposte e, per non perdere tempo, per permettere poi di avviare

subito le procedure le trasmettevo direttamente a __________ senza neppure espletare

le verifiche formali.

Ho preso atto che il

sig. __________ mi dice di essere venuto in Agenzia in dicembre 2008 siccome il

sig. RA 2 insisteva per la copertura verosimilmente a seguito del ricovero

della moglie e dice di essere passato con la copia o la ristampa della

richiesta di adesione e ricorda che io verificando la proposta feci un rilievo

circa la qualità del cliente.

Da parte mia

assolutamente non ricordo questo aspetto. È possibile che ci siano situazione

in cui a fronte di una condizione di salute "non buona" dica al

consulente di non illudere il cliente.

Io ribadisco che non

ricordo che __________ sia venuto a dicembre per la questione __________ e che

io abbia fatto questa riflessione. Più generalmente il fatto di una persona

che sia venuta due volte con la stessa proposta assicurativa è possibile che

sia successa nel senso di qualche consulente che lamentava una registrazione

non ancora effettuata. Casi rari e non con riferimento a __________.

Per me è praticamente

impossibile attribuire gli assicurati agli agenti che li hanno procacciati. Ciò

avviene dopo con una sigla sul computer che non la ripongo io.

Io non ricordo quello

che __________ dice di aver fatto con riferimento ai sig.ri __________ in seno

all'agenzia dove ero attiva.

Non sono in grado di

dire esattamente quante proposte di assicurazione nel novembre 2008 mi sono pervenute con successiva trasmissione poi a __________, preciso che __________ operava

con dodici Casse e con un'assicurazione vita, ciò che faceva in modo che il lavoro

fosse molto. Vi erano giorni in cui le buste trasmesse a __________ erano due e

quindi anche fino a 100 proposte giornaliere.

Allo sportello in quel

periodo c'ero io ed una collaboratrice a metà tempo sig.ra __________.

In agenzia eravamo in

quattro oltre a noi c'erano il sig. __________ ed il sig. __________.” (doc.

XXXII)

Al

termine dell’udienza al rappresentante del __________ sono stati consegnati

seduta stante i doc. XXX e XXXI. L'avv. RA 3 ha

prodotto seduta stante osservazioni datate 8 febbraio 2011 che sono state

consegnate all'avv. RA 1.

EE. Con

le osservazioni dell’8 febbraio 2011 CO 1 ha rilevato che RA 2 non ha la

legittimazione attiva non avendo comprovato di essere erede della defunta

moglie né di essere l’unico erede, ritenuto inoltre che una procura post mortem

non ha alcuna valenza (doc. XXXV).

FF. Il

9 febbraio 2011 __________ ha trasmesso due documenti datati 23 giugno 2009,

indirizzati ai coniugi __________ ed intitolati “Offerte für

Krankenversicherung – Einzeltarife 2009” (doc.

XXXVI).

GG. Il

17 febbraio 2011 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine scadente il 1°

marzo 2011 per presentare osservazioni scritte in merito, per trasmettere le

informazioni inerenti le rendite percepite dai coniugi __________ (compresa la

relativa documentazione) e per la produzione del certificato ereditario (doc.

XXXVII). Con scritto datato 1° marzo 2011 l’insorgente ha preso posizione (doc.

XXXVIII).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Considerandi

2.

L’assicuratore, in sede di risposta,

evidenzia che l’insorgente ha fatto riferimento in più occasioni al __________

in luogo de “CO 1” (doc. V).

Il ricorrente, nella propria impugnativa, ha indicato di essere

insorto contro la decisione su opposizione del 23 luglio 2010 della “spettabile

CO 1” (pag. 1, doc. I) e l’ha prodotta unitamente ad altra documentazione

(doc. C).

Questo

Tribunale deve pertanto entrare nel merito del ricorso.

3.

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto

della decisione su opposizione del 23 luglio 2010, ossia il rifiuto

dell’affiliazione dei coniugi __________ presso CO 1 dal 1° dicembre 2008.

Le

altre questioni evocate nel ricorso ed in particolare la condanna de CO 1 ad un

risarcimento per danni ai sensi dell’art. 78 LPGA, esulano invece dalla

presente vertenza e sono pertanto irricevibili.

Va

qui comunque segnalato all’insorgente che se intende ottenere risposte anche

agli altri quesiti deve chiedere alla Cassa l’emanazione di una decisione

formale, contro cui dapprima potrà presentare opposizione al medesimo

assicuratore ed in seguito, se non sarà soddisfatto, ricorso a questo Tribunale

nei tempi e modi indicati in calce alle rispettive decisioni (cfr. anche gli

art. 52 e 56 LPGA).

Va

tuttavia evidenziato che contro l’eventuale decisione su pretese di

risarcimento per danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte

degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari è dato ricorso diretto al Tribunale

(cfr. art. 78 cpv. 4 LPGA).

Se

la Cassa si dovesse rifiutare di emanare siffatte decisioni, l’insorgente potrà

presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia a questo Tribunale

(cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA).

4.

RA

2.

è insorto contro la decisione su opposizione del 23 luglio 2010 anche in nome

della moglie, __________, deceduta il 10 ottobre 2009.

A

questo proposito ha allegato una procura della moglie del 4 gennaio 2006, da

cui emerge, tra l’altro, che:

" (…)

Die Vollmacht soll

auch über den Tod hinaus Gültigkeit haben.” (doc. A)

Il

20.

settembre 2010 il TCA ha chiesto all’avv. RA 1 il certificato ereditario da

cui risulta chi sono gli eredi di __________ (doc. IV).

Il

12.

novembre 2010 l’avv. RA 1 ha affermato di non essere in grado di trasmettere

il certificato ereditario della defunta __________, poiché l’avv. __________

che si è occupato della successione, ha comunicato di aver semplicemente

allestito il verbale successorio, mentre non è stato chiesto il rilascio del

certificato ereditario siccome non vi era nessuna sostanza (doc. IX).

Il

18.

novembre 2010 il TCA ha assegnato all’avv. RA 1 un ulteriore termine

scadente il 17 dicembre 2010 per produrre quanto richiesto (do. XI).

Il

9.

dicembre 2010 l’avv. RA 1 ha chiesto una proroga del termine (doc. XVIII),

prolungato da questo TCA al 21 gennaio 2011 (doc. XIX).

Il

20.

gennaio 2011 l’avv. RA 1 ha affermato che:

" Come

già spiegato nella mia precedente corrispondenza, essendo la defunta cittadina __________,

non vi è la possibilità di ottenere un atto di famiglia come invece è il caso

per i cittadini svizzeri.

Per di più il luogo di

nascita della signora __________ è __________, all’epoca (1926) territorio __________,

ma passato alla __________ dopo la seconda guerra mondiale (ora è il Comune di __________,

cittadina del __________). Ciò rende ancor più difficile reperire la

documentazione sulla famiglia della defunta.

L’unica possibilità

per ottenere il rilascio del certificato ereditario è quindi la presentazione

al Pretore dell’ultimo domicilio (__________) di una dichiarazione giurata in

merito alla composizione della famiglia.

Purtroppo, benché da

me sollecitato, il signor RA 2 non ha potuto rilasciare una tale dichiarazione,

per motivi di salute che negli ultimi tempi lo hanno costretto pure al ricovero

ospedaliero. Inoltre, v’è da chiedersi se egli possa effettivamente rilasciare

una dichiarazione giurata che abbia il sufficiente valore. Come infatti rileva

la dottrina, “una dichiarazione del coniuge ad esempio, per il solo fatto

che non ha vissuto con il defunto per un determinato numero di anni in cui lo

stesso può aver avuto figli, non è sufficiente.”

A mia richiesta, il

signor RA 2 non ha saputo indicarmi altre persone che possano avere una

conoscenza sufficiente della famiglia della defunta moglie per rilasciare una

tale dichiarazione. Devo quindi ammettere di trovarmi in una situazione di

empasse dalla quale non vedo almeno per ora via d’uscita.

Tutto ciò considerato,

chiedo a codesto lodevole Tribunale se può considerare la possibilità di

rinunciare alla presentazione del certificato ereditario della signora __________.

Oltre a quanto sopra,

va a sostegno della mia richiesta ritenuto che come comprovato dal doc. G

prodotto unitamente al ricorso, gli importi di cui si chiede il pagamento a CO

1.

sono stati integralmente pagati dal signor RA 2 facendo capo ai propri averi

depositati presso __________; fatta eccezione per i pagamenti dei 4 dicembre

2009, gli stessi sono stati effettuati prima della morte della moglie, avvenuta

il 10 ottobre 2009 (doc. B di ricorso). Tali pagamenti non hanno quindi gravato

la massa successoria della defunta, peraltro pari a zero, che nulla può così

vantare in merito.

D’altro canto, la

signora __________ aveva assegnato in data 4 gennaio 2006 al marito l’ampia

“Vorsorgevollmacht” prodotta come doc. A di ricorso, con pieno potere di

rappresentanza, addirittura “post mortem”

Non da ultimo, la

legittimazione ricorsuale del signor RA 2 anche in assenza della prova

apodittica di essere l’unico erede della defunta moglie va a mio modo di vedere

ritenuta comunque data.

Secondo la

giurisprudenza del CPC-TI applicabile a titolo suppletivo anche in una

procedura come quella in esame, “Si può nondimeno prescindere dall’azione

congiunta per i casi d’urgenza e segnatamente se dev’essere rispettato un

termine che giunge a scadenza entro breve termine” e ancora: “Ovviamente,

poi, ogni coerede può compiere singolarmente ogni azione che non rappresenti un

atto di disposizione di beni della successione, come la richiesta in visione di

documenti del disponente o la messa in mora di un debitore della successione”

Ora, nel caso

concreto, il ricorrente ha dovuto impugnare una decisione su opposizione entro

il breve termine di 30 giorni imposto dall’art. 60 LPGA. Inoltre, l’oggetto del

ricorso non rappresenta un atto di disposizione di beni della successione. La

summenzionata giurisprudenza dovrebbe quindi trovare applicazione.” (doc. XX)

Il

17.

febbraio 2011 il TCA ha assegnato all’avv. RA 1 un ulteriore termine per la

trasmissione del certificato ereditario (doc. XXXVII). Con scritto del 1° marzo

2011.

l’insorgente ha ribadito la difficoltà nel reperire quanto richiesto (doc.

XXXVIII).

In

DTF 110 V 389 il TF ha stabilito che in caso di morte del mandante nel corso

di un procedimento, in mancanza di convenzione al riguardo deve sussistere

il rapporto di mandato in ossequio al principio dell'affidamento, per lo meno

sino al momento in cui, conosciuti gli eredi, si sia accertato se essi

intendano continuare la procedura e, se del caso, si sia designato chi è

abilitato a procedere. L’Alta Corte ha affermato:

"

c) Decisivo ai fini di stabilire se la comunicazione sia stata

regolarmente notificata è determinare se il mandato con cui C…... B…… aveva

incaricato il patronato ACLI di rappresentarlo era decaduto con la morte

dell'interessato.

L'art. 18 cpv. 2 PC - legge che, come è

stato detto, è applicabile a titolo sussidiario nell'ambito della PA - dichiara

richiamabili le norme del CO circa i limiti e l'estensione della facoltà di

rappresentanza. Ora per l'art. 35 cpv. 1 CO il mandato conferito per negozio

giuridico cessa, se non risulta il contrario dalla convenzione o dalla natura

del negozio, con la morte del mandante. Questa regola è ribadita dall'art. 405

cpv. 1 CO relativo al mandato, il quale dispone che il rapporto si estingue con

la morte del mandante, salvo sempre che risulti il contrario dalla convenzione

o dalla natura dell'affare.

Nulla predisponendo per il caso di

morte la procura con cui C…. B….. aveva incaricato

il patronato ACLI di rappresentarlo, deve essere esaminato il tema se la natura

del rapporto giustificasse o meno la continuazione del mandato dopo il decesso dell'interessato. Orbene il Tribunale

federale ha avuto modo di affermare che in una procedura giudiziaria il mandato

dura oltre la morte del mandante e sino al termine del procedimento (DTF 75 II

192, 50 II 30). La dottrina, pur alludendo al fatto che alcune discipline

processuali prevedono la decadenza del mandato in caso di morte del rappresentante,

approda alla stessa soluzione ritenuta dal Tribunale federale quando si tratti

di applicare la PC (cfr. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a

edizione, pag. 138; GAUTSCHI, Berner Kommentar VI/2, nota 5a ad art. 405 CO;

STRÄULI/MESSMER,

Kommentar zur

zürcherischen Zivilprozessordnung, 2a edizione, ad § 37; WALDER-BOHNER,

Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 150).

La Corte non vede motivo di scostarsi

in sostanza da questa prassi in sede della presente vertenza, nel senso che

essa, in caso di morte del mandante nel corso di un procedimento, considera in

mancanza di convenzione al riguardo dover il rapporto di mandato in ossequio al

principio dell'affidamento sussistere, ciò per lo meno sino al momento in cui,

conosciuti gli eredi, si sia accertato se essi intendano continuare la

procedura e, se del caso, si sia designato chi è abilitato a procedere.

3.

Dato

quanto procede deve essere concluso che l'ordinanza del giudice delegato,

malgrado il decesso dell'insorgente, sarebbe

stata da notificare al rappresentante e non già alle parti, cui da questo fatto

non può derivare nessun pregiudizio. In queste condizioni il querelato giudizio

non può che essere annullato, gli atti essendo da ritornare alla Commissione di

ricorso perché provveda all'intimazione di detta ordinanza al rappresentante

del defunto ricorrente.”

Nel

caso di specie malgrado i numerosi scritti, il ricorrente non è stato in grado

di produrre il certificato ereditario richiesto, per cui non è possibile

conoscere con esattezza gli eredi di __________.

In

concreto, tuttavia, visto l’esito del ricorso, può rimanere aperta la questione

della ricevibilità del ricorso in nome della comunione ereditaria della defunta

moglie.

Nel

merito

5.

Ai sensi

dell’art. 3 LAMal (persone tenute ad assicurarsi):

"

1.

Ogni persona domiciliata in

Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale

per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o

dalla nascita in Svizzera.

2.

Il

Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicu-razione,

segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni

di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

3.

Può

estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in

Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno

la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano

all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4.

L’obbligo

d’assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni

consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare

(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.”

Per

l’art. 4 LAMal:

"

1.

Le persone tenute ad assicurarsi

possono scegliere liberamente l’assicuratore tra quelli designati nell’articolo

11.

2.

Nei

limiti del corrispettivo raggio d’attività territoriale, gli assicuratori

devono accettare ogni persona tenuta ad assicurarsi.”

A norma dell’art. 5 LAMal:

"

1.

Se l’affiliazione è tempestiva

(art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla

nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio

dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3.

2.

In caso d’affiliazione tardiva,

l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione.

L’assicurato deve pagare un supplemento

di premio se il ritardo non è giustificabile.

Il Consiglio federale ne stabilisce i

tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza

dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento

risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce,

considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del

ritardo.

3.

L’assicurazione

ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo

d’assicurazione.”

L’art. 11 LAMal prevede:

"

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è gestita:

a. dalle casse malati ai sensi dell’articolo

12;

b. dalle

imprese di assicurazione private che, sottoposte alla legge del 17 dicembre

2004.

sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), esercitano l’assicurazione

malattie e dispongono dell’autorizzazio-ne secondo l’articolo 13.”

Per l’art. 12 LAMal:

" 1 Le casse

malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo

lucrativo che esercitano in primo luogo l’assicurazione sociale malattie e sono

riconosciute dal Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento).

2.

Le casse malati possono offrire, oltre

all’assicurazione sociale malattie ai sensi della presente legge, assicurazioni

complementari; secondo le condizioni e nei limiti massimi determinati dal

Consiglio federale possono pure esercitare altri rami d’assicurazione.

3.

Le assicurazioni menzionate al capoverso

2.

sono rette dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA).

4.

Le casse malati con almeno un numero

d’assicurati pari a quello minimo stabilito dal Consiglio federale possono

anche esercitare la riassicurazione ai sensi dell’articolo 14.”

A norma dell’art. 1 cpv. 1 OAMal:

" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi

degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero

(CC) sono tenute ad assicurarsi conforme-mente all’articolo 3 della

legge.”

6.

L’art. 23 CC prevede che:

"

1.

Il domicilio di una persona è nel

luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2.

Nessuno

può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3.

Questa

disposizione non si applica al domicilio d’affari.”

La

nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:

la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,

dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia

unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è

il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova

abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre

il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste

un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile

all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.

Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la

possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione

della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio

dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di

polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007,

pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125

V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1,

pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

7.

In concreto dagli atti emerge che RA 2 e

sua moglie sono domiciliati in Svizzera sin dal 1990, quando hanno domandato ed

ottenuto il permesso di dimora, indicando di voler fare del nostro Paese il

centro dei loro interessi.

Nella

richiesta del 28 novembre 1989 RA 2 ha infatti affermato che “sono

proprietario di un appartamento ad __________. Ho cessato definitivamente la

mia attività di architetto in __________. Desidero passare il resto della mia

vita nel canton __________ per motivi di salute e climatiche.” In un

annesso ha poi precisato che è “sua ferma intenzione di fare del Cantone

Ticino il centro della sua vita e dei suoi interessi” e che “vuole

soggiornare tutto l’anno nel nostro Paese, a parte brevi interruzioni per ferie”.

Ciò vale anche per la moglie, laddove è stato precisato che scopo e condizioni

del permesso sono la residenza e “moglie: vivere con il marito”. Alla

domanda è stato allegato un certificato medico del dr. med. __________ di __________ del 9 gennaio 1990, dove figura che l’insorgente “leidet

an chronischen Polyarthralgien und an chronischer TracheorBronchitis mit

Emphysem. Es ist deshalb notwendig, dass Herr RA 2 sich in unserem milden Klima

aufhalten kann.”

I coniugi __________ hanno inoltre prodotto l’”Abmeldebestätigung”

del comune __________ di __________ ed hanno chiesto, ed ottenuto, di essere

tassati globalmente in base al dispendio.

Va

ancora evidenziato che l’11 gennaio 1991 il sergente __________, della polizia

di __________, ha accertato che il soggiorno di RA 2 è continuo e regolare. Il

22.

gennaio 1992 il sergente __________ ha attestato che i coniugi __________ e __________

risiedono ad __________ in media 6/7 mesi all’anno. Successivamente i coniugi __________

hanno ottenuto il permesso di domicilio “C”. Il 14 maggio 2004 nella domanda di

proroga del permesso di domicilio RA 2 ha apposto la crocetta nello spazio

relativo a “comunione domestica (domicilio comune)”, come la moglie nel

2003.

Ne segue che gli interessati sono domiciliati in Svizzera dal 1990.

Essi, di principio, avrebbero dovuto affiliarsi nel nostro Paese perlomeno dal

1° gennaio 1996, ossia dall’entrata in vigore della LAMal. Per cui

l’affiliazione retroattiva dal momento dell’inizio del domicilio nel caso di

annuncio entro tre mesi dalla sua acquisizione come previsto dagli art. 3 cpv.

1.

LAMal e 5 cpv. 1 LAMal non può in concreto trovare applicazione.

8.

L’assicuratore afferma tuttavia che i

ricorrenti non potrebbero comunque beneficiare di un’affiliazione automatica in

Svizzera neppure se fosse comprovata la consegna di una proposta assicurativa poiché

percepiscono prestazioni pensionistiche di uno Stato dell’UE e non della

Svizzera. Per cui, in virtù dell’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, entrato in vigore

il 1° giugno 2002 con l’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle

persone, non possono assicurarsi nel nostro Paese.

Per l’art. 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71:

" 1.

Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla

legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater

e 14septies. Tale legislazione è determinata in base alle

disposizioni del presente titolo.

2.

Con riserva degli

articoli da 14 a 17:

a)

la persona che

esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta

alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro

Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria

sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b)

la persona che

esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta

alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro

Stato membro;

c)

la persona che esercita

la sua attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno

Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;

d)

gli impiegati pubblici

e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al

quale appartiene l’amministrazione da cui essi dipendono;

e)

la persona chiamata o

richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato. Se il beneficio di tale legislazione è subordinato

al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle armi o al

servizio civile o dopo il congedo dal servizio militare o dal servizio civile,

i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato

membro sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi

di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato. Il lavoratore

subordinato o autonomo, chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile,

conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

f)

la persona cui cessi

d’essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa

divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una

delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme

specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello

Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di

questa sola legislazione.”

A norma dell’art. 28 n. 1

del regolamento (CEE) n. 1408/71:

" 1.

Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno

Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni

di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla

legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno

di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché, in virtù della

legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti

in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto

all’articolo 18 e all’allegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni

qualora risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono

erogate alle condizioni seguenti:

a)

le prestazioni in

natura sono erogate per conto dell’istituzione di cui al paragrafo 2, dalla

istituzione del luogo di residenza, come se l’interessato fosse titolare di una

pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato, nel cui

territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura;

b)

le prestazioni in

denaro sono erogate eventualmente dall’istituzione competente determinata

conformemente al paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica.

Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo

di residenza, dette prestazioni possono essere erogate da quest’ultima

istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato

competente.

2.

Nei casi di cui al

paragrafo 1, l’onere delle prestazioni in natura incombe all’istituzione determinata

secondo le norme seguenti:

a)

se il titolare ha

diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato

membro, l’onere incombe all’istituzione competente di questo Stato;

b)

se il titolare ha

diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri,

l’onere incombe all’istituzione competente dello Stato membro alla cui

legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto; qualora

l’applicazione di questa norma abbia l’effetto di attribuire l’onere delle

prestazioni a più istituzioni, l’onere incombe all’istituzione che applica la

legislazione alla quale il titolare è stato soggetto da ultimo.”

L’art.

28.

del regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato concretizzato nell’articolo 2 cpv.

1.

lett. e OAMal che prevede:

"

Non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione:

(…)

e. le

persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una

rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell’Accordo sulla

libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita

islandese o norvegese in virtù dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e

dell’appendice 2 dell’allegato K”

9.

Chiamato a comprovare la percezione di

rendite sociali estere o svizzere l’insorgente non ha saputo fornire alcun

documento, pur affermando di non aver mai beneficiato di rendite pensionistiche

svizzere (doc. XXXVIII). Ritenuto che i coniugi __________, come emerge dai “curriculum

vitae” contenuti nell’incarto della __________, __________, sembrano aver

svolto la loro attività lucrativa prevalentemente in __________ e non aver

esercitato alcuna attività in Svizzera (anche perché nel nostro Paese hanno

chiesto ed ottenuto di essere tassati in base al dispendio), è verosimile che

beneficino di una rendita sociale __________.

Per cui, in virtù dell’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal e del regolamento

(CEE) 1408/71 (cfr. art. 28; cfr. anche art. 13), che, di massima, prevale sul

diritto interno, i due ricorrenti non dovrebbero essere affiliati in Svizzera

contro le malattie per il tramite dell’assicurazione di base.

Nel caso di specie, per i motivi che seguono, non è necessario approfondire

se effettivamente gli interessati percepivano una rendita sociale __________ e

dunque se essi non dovevano comunque essere assicurati in Svizzera.

Il fatto che i coniugi __________ sono cittadini di un Paese membro

dell’UE che domandano per la prima volta l’affiliazione in Svizzera, è invece

rilevante nella misura in cui, vista la loro particolare situazione giuridica,

non potevano considerare scontata ed acquisita la loro affiliazione in Svizzera

per il solo motivo di essere domiciliati nel nostro Paese.

In altre parole, se è vero che, di principio, un assicuratore non

può rifiutare l’affiliazione all’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie (cfr. art. 4 cpv. 2 LAMal), d’altra parte ciò vale, di

massima, per le persone che sono effettivamente obbligate ad assicurarsi nel

nostro Paese, ed in particolare per quelle che lo erano già in passato e dunque

potevano ritenere di doverlo essere anche in futuro.

Per cui anche se l’insorgente dovesse dimostrare di aver trasmesso

l’offerta all’assicuratore, quest’ultimo, nel preciso caso di specie, avrebbe

comunque ancora dovuto verificare se i coniugi __________ adempivano le

condizioni dell’obbligo assicurativo. Solo una volta ottenuta l’effettiva

conferma dell’affiliazione i coniugi __________ avrebbero potuto ritenere di

essere assicurati in Svizzera, mentre la sola consegna della proposta

assicurativa non assurge a garanzia automatica di affiliazione.

A

questo proposito, il ricorrente afferma di essersi recato nel corso del mese di

novembre 2008 presso __________, gestore assicurativo di fiducia, per poter

concludere un contratto assicurativo in Svizzera per la copertura di base.

__________,

in uno scritto del 14 luglio 2009, ha tra l’altro affermato:

" (…)

Riepilogando i fatti

le posso confermare che il sig. RA 2 in data 7 novembre 2008 mi visitava presso il mio ufficio di __________, pregandomi di cercargli una cassa malati per le

assicurazioni di base a decorrere dal 01.12.2008 in quanto lui stesso aveva

dato disdetta del suo contratto di base in __________. Cosa che non avrei

sicuramente consigliato di fare, prima di assicurarsi presso un altro istituto.

Visto che collaboro da

diversi anni con il __________, senza pensarci due volte feci l’offerta presso

tale assicuratore con franchigia contrattuale annua di frs. 2'500.—come da

desiderio del suo cliente.

Per motivo

inspiegabile il __________ non ha potuto elaborare le mie proposte regolarmente

inviate a __________ presso la Direzione, al che durante il mese di gennaio

2009.

il sig. RA 2 si rendeva conto di non avere nessuna copertura assicurativa,

ne per lui, tanto meno per sua moglie.

A questo punto visto

che il __________ mi rifiutava le proposte retroattive al primo di dicembre,

spedite a suo tempo, trovai una soluzione adeguata presso la cassa malati __________

dove i sigg. __________ sono assicurati (retroattivamente) dal 01.01.2009.”

(doc. D)

Il 10

settembre 2009 __________ ha precisato:

" (…)

Ho letto attentamente

lo scritto del 14 agosto 2009 che il __________ le ha trasmesso: Sono alquanto

sorpreso, sono infatti sicuro di aver consegnato le proposte dell’agenzia di __________,

come faccio d’abitudine; infatti le stesse vengono sempre consegnate allo

sportello e quindi inviate alla Direzione di __________ dove vengono elaborate

in seguito.

Ovviamente vista la

buona collaborazione che ho con il gruppo, non vengono rilasciate ricevute o

simile, strano il fatto che siano andate perse solamente queste due proposte e

tutte le altre sono normalmente giunte a destinazione.” (doc. Q)

Chiamato

a precisare il nome della persona cui sarebbero state consegnate le proposte di

assicurazione, l’insorgente ha indicato il nome di __________.

10.

Il

principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non

le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel

senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva

dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V

261.

consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora,

mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una

comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere dimostrata -

dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza

preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione

del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione

di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze

di fatto a sostegno della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a

termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante

non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere

determinata con certezza (sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011, consid.

4.

; DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99]

consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).

11.

In

concreto il TCA ha sentito __________, di professione broker assicurativo e __________,

all’epoca dei fatti dipendente de CO 1 presso l’agenzia di __________ (doc.

XXXII).

Interrogato

in merito a quanto successo, __________, dopo aver evidenziato di recarsi 2-3

volte la settimana presso l’agenzia __________ della convenuta, ha affermato che

l’insorgente si era rivolto a lui agli inizi del mese di novembre 2008

comunicandogli di aver disdetto le sue polizze assicurative contro il rischio

malattia in __________ e chiedendogli di voler provvedere ad assicurare lui e

sua moglie in Svizzera.

Il

teste ha affermato che “collaborando con” il __________ “ho

predisposto una richiesta di copertura per l'obbligatoria, che come noto non

impone una verifica dello stato di salute del richiedente poiché riserve non

sono possibili, e l'ho stampata facendola firmare dal sig. RA 2. Penso l'abbia

firmata solo lui anche per la moglie, lei era già in ospedale.”

Egli

ha quindi affermato di aver consegnato brevi manu le proposte a __________ e, successivamente,

essendo stato interpellato dall’insorgente a causa dell’assenza della conferma

della copertura assicurativa, nel mese di dicembre si è nuovamente recato

presso l’agenzia di __________ consegnando una fotocopia delle proposte. Nel

proseguio della testimonianza __________ ha tuttavia precisato che in realtà ha

proposto ai coniugi __________ anche un’assicurazione complementare, ossia la

camera comune in tutta la Svizzera al fine di beneficiare delle commissioni.

La

versione fornita dal teste __________, a tratti incongruente, non è stata

confermata da __________, la quale ha affermato che in realtà __________ si

recava raramente presso l’agenzia di __________ e comunque non si ricorda

affatto del caso __________ e dell’episodio in questione.

Del

resto, anche la documentazione prodotta in un secondo tempo da __________ non è

atta a comprovare la sottoscrizione da parte dei coniugi __________ di una proposta

assicurativa (cfr. doc. XXXVI). Infatti sul doc. XXXVI/1 e 2, intitolato “Offerte

für Krankenversicherung- Einzeltarife 2009”, non figura alcuna firma, all’offerta

non è allegato il formulario sullo stato di salute che i coniugi __________

avrebbero dovuto sottoscrivere in caso di conclusione di un’assicurazione

complementare ed infine il documento riporta la “Einzeltarife 2009” allorché il ricorrente

afferma di aver voluto essere assicurato dal 1° dicembre 2008.

Agli

atti pertanto non vi è né una copia dell’offerta di assicurazione con la firma

dei coniugi __________, né una ricevuta della citata proposta da parte

dell’assicuratore.

L’insorgente

non è pertanto riuscito a dimostrare l’effettiva consegna e ricezione nella

sfera d’influenza del destinatario, ossia CO 1, della proposta di

assicurazione, di cui peraltro non è stata prodotta una copia completa e

firmata dai coniugi __________ (o perlomeno dal marito; sulle possibili

agevolazioni di questa prova, a condizione però che - contrariamente al caso di

specie - l'interessato sia in grado di produrre una ricevuta postale attestante

l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in questione cfr. DLA 1994

n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]).

Va

comunque evidenziato che anche se la prova della consegna della proposta fosse

avvenuta, non sarebbe stata sufficiente nel preciso caso di specie, poiché

l’offerta d’assicurazione prodotta concerne il 2009 (doc. XXXVI/1 e 2) e non il

dicembre 2008. Per cui i coniugi __________ non sarebbero comunque stati affiliati

presso CO 1 nel mese di dicembre 2008 quando __________ ha beneficiato delle

cure di cui ora viene chiesto il rimborso.

Certo,

per l’art. 34 LCA, invocato dall’insorgente, nei confronti dello stipulante,

l’assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.

Il

Consiglio federale, nel Messaggio, ha così spiegato la modifica dell’art. 34

LCA, entrata in vigore il 1° gennaio 2006 (FF 2003, pag. 3233 e seguenti, pag.

3298):

"

Art. 34

L’articolo 34 si riferisce alla

responsabilità dell’assicuratore per i suoi agenti. La disposizione attuale è

alla base della distinzione tra gli agenti che trattano gli affari e gli agenti

che li concludono. Questa distinzione è talvolta fonte di insicurezza per gli

stipulanti nei confronti delle trattative con l’intermediario. Il testo ne

propone pertanto l’eliminazione. La nozione di «intermediario assicurativo» va

intesa ai sensi dell’articolo 38 del disegno di legge sulla sorveglianza degli

assicuratori.

Il capoverso 2 dell’attuale articolo 34

dispone che l’agente «non ha facoltà di modificare le condizioni generali di

assicurazione né in favore né a danno dello stipulante ». Tale capoverso può

essere abrogato. In effetti, in virtù della nuova versione dell’articolo 34,

gli atti degli agenti impegnano sempre le imprese di assicurazione da essi

rappresentate.” (sottolineatura del redattore)

Per cui, a prescindere

dall’applicabilità dell’art. 34 LCA al caso di specie, ci si potrebbe chiedere

se le affermazioni di __________, secondo cui i coniugi __________ in sostanza

gli hanno consegnato una proposta di assicurazione per il periodo dal 1°

dicembre 2008, non siano sufficienti per ritenere che l’offerta è entrata nella

sfera di disposizione del destinatario (CO 1) tramite il suo agente

assicurativo.

In realtà, ritenuto anche

che in caso di conflitto fra gli interessi dell'agente, che deve curare quelli

del suo mandante, e gli interessi dell'assicurato, che veglia sui suoi, non si

può attribuire alle dichiarazioni dell'agente il valore di una testimonianza

(TA TI in RUA VI n. 66 / 193 citata in: Carré, Loi fédérale

sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 264 ad art. 34 LCA), questo TCA

deve concludere che le affermazioni rese da __________, in parte incongruenti e

contraddittorie, non sono sufficienti per ritenere, neppure secondo il

principio della verosimiglianza preponderante, che i coniugi __________ hanno

sottoscritto una proposta d’assicurazione presso CO 1 dal 1° dicembre 2008.

__________ ha dapprima

affermato di non aver fatto sottoscrivere assicurazioni complementari ai

coniugi __________ vista la loro età (nati nel 1925 e 1926), per poi smentirsi

poco dopo affermando che invece hanno sottoscritto l’assicurazione per la

camera comune in un ospedale per tutta la Svizzera. Inoltre, oltre al fatto che

la teste __________ ha smentito la circostanza secondo la quale __________ si recava

regolarmente (2-3 volte alla settimana) presso l’agenzia di __________ per la

consegna delle proposte, va evidenziato e sottolineato ancora una volta che il

doc. XXXVI/1 e 2 relativo all’offerta assicurativa, è ampiamente incompleto,

mancando la firma dei coniugi __________ (o perlomeno del marito) e gli

allegati relativi allo stato di salute degli interessati. Ora, appare

inverosimile che di un documento così importante non vi sia alcuna fotocopia,

ritenuto oltretutto che il medesimo __________ afferma di averne consegnata una

nel corso del mese di dicembre 2008 all’agenzia di __________. A questo

proposito va evidenziato come questo importante episodio, ossia la consegna

della fotocopia dell’offerta d’assicurazione nel corso del mese di dicembre

2008, non è stata menzionata in precedenza dai ricorrenti, né da __________ nei

suoi scritti del 14 luglio 2009 (doc. D) e del 10 settembre 2009 (doc. Q).

__________ afferma inoltre

che i coniugi __________ avevano già disdetto il loro contratto in __________

quando si sono rivolti a lui il 7 novembre 2008, allorché la lettera di

disdetta porta la data del 17 novembre 2008 (doc. I) ed ha affermato, a

proposito del permesso C di __________ “penso di avere ricevuto

successivamente la copia di questo permesso” per poi rilevare che “non

so precisare se il permesso C della sig.ra __________ mi venne effettivamente

consegnato ed eventualmente a chi lo feci poi pervenire”.

Per

cui questo TCA ritiene che la testimonianza di __________ non permette di

concludere, neppure applicando il principio della verosimiglianza

preponderante, che i coniugi __________ hanno sottoscritto una proposta di

assicurazione per CO 1 nel corso del mese di novembre 2008.

Del

resto, come visto in precedenza, anche se, per pura ipotesi di lavoro, i

coniugi __________ avessero sottoscritto e consegnato la proposta a __________

e questo fosse sufficiente per ritenere che la proposta sia entrata nella sfera

di possesso dell’assicuratore, i coniugi __________ non avrebbero comunque

potuto ritenere di essere affiliati in Svizzera contro le malattie.

Infatti

l’assicuratore avrebbe ancora dovuto verificare se i presupposti affinché un

cittadino di un Paese membro dell’UE che chiede l’affiliazione per la prima

volta nel nostro Paese possa assicurarsi in Svizzera fossero stati adempiuti. La

Cassa, nel preciso caso di specie, aveva pertanto ancora un margine di manovra.

Dagli

scritti del 14 luglio 2009 e del 10 settembre 2009 e dalla testimonianza non

emerge del resto che __________ abbia dato la garanzia che, una volta

sottoscritta la proposta di assicurazione, l’affiliazione sarebbe stata

automatica.

Per

cui i coniugi __________ non possono comunque far valere la loro buona fede e ritenere

che un intermediario dell’assicuratore abbia fornito loro informazioni errate

che li avrebbero indotti a disdire il rapporto assicurativo con l’assicuratore __________,

prima di ottenere la conferma dell’affiliazione in Svizzera.

Va

qui rammentato che il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art.

9.

Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie

promesse e che essa eviti di contraddirsi e impone all'autorità di scostarsi

dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

- l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

- l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

- l'assicurato non deve

essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

- l'informazione errata ha

indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è

pregiudizievole;

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data

(cfr. sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; sentenza K 107/05

del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005 consid.

3.3.1

; sentenza C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29

agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi

citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220

consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981

pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,

DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit

administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor

dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

Nel caso di specie, in assenza di una qualsiasi informazione errata

o di un’omissione da parte dell’assicuratore, non vi è spazio per ritenere che

il principio della buona fede sia stato violato.

12.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, deve essere respinto, mentre la decisione impugnata va confermata.

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato, non si assegnano ripetibili poiché svolge un

compito di diritto pubblico (cfr. sentenza 8C_931/2010 del 26 gennaio 2011; sentenza

B 43/98 del 29 gennaio 2001).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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