36.2010.100
Affiliazione all'assicurazione contro le malattie in Svizzera di due cittadini dell'UE. I ricorrenti non hanno reso verosimile di essersi affiliati nel nostro Paese
4 marzo 2011Italiano62 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2010.100
Data decisione, Autorità:
04.03.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione all'assicurazione contro le malattie in Svizzera di due cittadini dell'UE. I ricorrenti non hanno reso verosimile di essersi affiliati nel nostro Paese
BUONA FEDE
CAMBIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE
CONTRATTO ASSICURATIVO
COPERTURA OBBLIGATORIA
art. 23 CC
art. 13 CEE1408/71
art. 28 CEE1408/71
art. 3 LAMAL
art. 4 LAMAL
art. 5 LAMAL
art. 11 LAMAL
art. 12 LAMAL
art. 34 LCA
art. 1 cpv. 1 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.100+101
cs
Lugano
4 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° settembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 2
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 luglio
2010 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 3
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RA
2, nato nel 1925 e sua moglie __________, nata nel 1926, entrambi cittadini __________,
il 7 novembre 2008 si sono rivolti a __________, allora gestore assicurativo de
__________ ed attivo come agente negoziatore del __________ (doc. N), al fine
di affiliarsi in Svizzera dal 1° dicembre 2008 contro le malattie (doc. D).
B. Nel
corso del mese di dicembre 2008 __________ ha dovuto far capo a numerose cure
mediche che hanno generato dei costi per complessivi fr. 45'069.50, di cui fr.
2'223.95 assunti dall’assicuratore privato __________ (doc. I).
C. Accortisi
che la loro richiesta di affiliazione presso CO 1 non aveva avuto esito positivo,
Fatti
i coniugi __________, nel corso del mese di gennaio 2009, hanno sottoscritto un
contratto assicurativo per le cure medico sanitarie con __________, valido dal
1° gennaio 2009 (doc. I).
D. Il
10 ottobre 2009 __________ è deceduta (doc. B).
E. Dopo
un intenso scambio di corrispondenza tra l’avv. RA 1, rappresentante dei
coniugi __________, e CO 1, il 28 giugno 2010 l’assicuratore ha emanato una
decisione formale tramite la quale ha accertato di non aver ricevuto alcuna
domanda di adesione da parte di RA 2 e __________ e, di conseguenza, di non
poter “confermare la copertura dell’assicurazione obbligatoria nei termini
legali” (doc. L).
F. Il
predetto provvedimento amministrativo è stato confermato tramite decisione su
opposizione del 23 luglio 2010 con la seguente motivazione:
" (….)
Siamo coscienti che
una proposta d’assicurazione LAMal non può essere rifiutata, ma il nostro
rifiuto di affiliazione dei coniugi __________ è dovuto al fatto che non
abbiamo mai ricevuto una domanda di affiliazione né scritta né orale per poter
dare seguito all’affiliazione richiesta.
(….)
Dalla sua
corrispondenza ci risulta che i coniugi __________ si siano assicurati, dal 1°
gennaio 2009, presso la cassa malati __________. Pertanto sulla base degli
articoli menzionati, la cassa malati __________ avrebbe dovuto in ogni caso
affiliarli retroattivamente dal 1° dicembre 2008.
In merito all’agente
signor __________, ci teniamo a precisare ancora una volta che non è un
dipendente della cassa malati, ma bensì un agente indipendente che è remunerato
sugli affari che porta alla cassa malati e questa non è responsabile
dell’operato dell’agente.” (doc. C)
G. Con
ricorso del 1° settembre 2010 RA 2, rappresentato dall’avv. RA 1, a suo nome e
a nome della defunta moglie, ha interposto ricorso contro la predetta decisione
su opposizione (doc. I).
L’insorgente
rileva di essersi trasferito in Ticino, in provenienza dalla __________, nel corso
del mese di novembre 2008 e di essersi subito rivolto a __________, allora
gestore assicurativo di fiducia, dipendente de __________, per concludere
un’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, con un assicuratore
svizzero, per lui e sua moglie, con effetto dal 1° dicembre 2008.
Il
ricorrente sostiene che __________, dopo avergli fatto sottoscrivere una
proposta assicurativa del __________, l’avrebbe consegnata agli sportelli
dell’assicuratore a __________, il quale l’avrebbe a sua volta spedita alla
sede di __________.
I
coniugi __________, ritenuto che l’assicuratore, in virtù dell’obbligo
assicurativo in Svizzera, non avrebbe potuto rifiutare la loro proposta, erano
convinti di beneficiare di una copertura LAMal dal 1° dicembre 2008 ed hanno
disdetto la loro assicurazione di base __________.
Solo
nel corso del mese di gennaio 2009 con il rifiuto dell’assicuratore di
assumersi i costi per le cure mediche del mese di dicembre 2008 di cui ha
beneficiato la moglie, per complessivi fr. 45'069.50,di cui 2'223.95 assunti
dall’assicuratore privato __________, si sono resi conto di non beneficiare di
alcuna assicurazione.
Per
rimediare a questo stato di cose hanno immediatamente preso contatto con __________
presso cui sono affiliati dal gennaio 2009.
Il
ricorrente afferma di essersi rivolto a __________, gestore assicurativo di
fiducia, per far fronte all’esigenza di spostare l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie in Svizzera e sostiene che l’assenza di un
riscontro negativo da parte dell’assicuratore, per oltre due mesi, deve
significare che, come da prassi della stessa cassa malati, la proposta era
stata accettata.
L’interessato
fa inoltre valere un danno causato dall’agire illecito del __________ che non
ha informato tempestivamente i coniugi __________ del rifiuto di affiliazione e
che non ha permesso loro di scegliere immediatamente un altro assicuratore.
Nelle
conclusioni l’insorgente evidenzia che la proposta assicurativa è stata
consegnata al __________ nei primi giorni del mese di novembre 2008, che sulla
base dell’art. 4 cpv. 2 LAMal l’assicuratore non poteva rifiutare la proposta
non disponendo di alcun potere di apprezzamento, che per atti concludenti,
ossia la mancata tempestiva comunicazione di un rifiuto, __________ ha almeno
implicitamente accettato la conclusione dell’assicurazione in discussione, che
per sua stessa ammissione l’assicuratore affilia retroattivamente dalla data di
domiciliazione i nuovi assicurati in Svizzera e che pertanto i coniugi __________
vanno affiliati dal 1° dicembre 2008. L’assicuratore è comunque responsabile
per il danno da loro subito.
Infine,
il ricorrente contesta che __________ sia un agente indipendente, e sostiene che
si tratti invece di un agente negoziatore, ossia un intermediario ai sensi
dell’art. 34 LCA, cui rinvia l’art. 12 cpv. 3 LAMal. __________ è pertanto un
ausiliario del __________ per la conclusione del contratto e l’assicuratore è
responsabile dell’operato del suo agente e dei suoi eventuali errori e deve
risarcire i danni causati.
La
responsabilità trova il suo fondamento anche nell’art. 2 CC, per violazione
delle norme sulla buona fede. Un’assicurazione deve rispondere dell’operato di
un suo collaboratore qualora costituisca una violazione di uno dei suddetti
doveri (doc. I).
H. Il
9 settembre 2010 il TCA ha trasmesso all’assicuratore copia dei doc. A, D, F,
G, e N prodotti dall’avv. RA 1 (doc. III), mentre il 20 settembre 2010 ha chiesto a quest’ultimo di trasmettere il certificato ereditario da cui risulta chi sono gli
eredi di __________ (doc. IV).
I. Con
risposta del 23 settembre 2010 l’assicuratore ha proposto la reiezione del
ricorso (doc. V). Dopo aver rilevato che i coniugi __________ sono domiciliati
in Svizzera dal 1° gennaio 1990, CO 1 evidenzia che nel ricorso l’insorgente fa
riferimento al __________ che tuttavia non è una cassa malati ai sensi
dell’art. 12 LAMal e non è pertanto autorizzato ad emanare atti di procedura
amministrativa. __________ non è neppure un assicuratore ai sensi dell’art. 12
cpv. 1 LAMal ma una fondazione di previdenza professionale e non è toccata
dalla questione litigiosa.
L’assicuratore
rileva che gli interessati avrebbero dovuto affiliarsi in Svizzera entro 3 mesi
dall’acquisizione del domicilio e che comunque l’art. 2 cpv. 1 let. e OAMal
prevede che non sono soggetti all’obbligo assicurativo le persone che non hanno
diritto ad una rendita svizzera ma solo ad una rendita di uno Stato membro
dell’UE in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e del
relativo allegato II o ad una rendita islandese o norvegese in virtù
dell’Accordo AELS del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K.
La
Cassa malati afferma che soltanto con lo scritto dell’avv. RA 1 del 27 luglio 2009 ha saputo per la prima volta dell’esistenza dei coniugi __________ e di non aver mai ricevuto,
da parte loro, alcuna proposta di adesione.
L’assicuratore
evidenzia inoltre che la convenzione di collaborazione commerciale con __________
prevede che l’agente ha diritto di negoziare nuove proposte assicurative ma non
è autorizzato a stipulare contratti. Per cui se l’agente prepara una proposta
non è autorizzato a concludere il contratto. Solo quando l’assicuratore riceve
la proposta il contratto può essere concluso. Succede infatti che un agente
prepara una proposta che tuttavia non viene spedita, oppure che i clienti
rinunciano a presentare la proposta.
La
Cassa evidenzia che il TF ha confermato che la conoscenza dell’agente
stipulatore può essere opposta all’assicuratore per dei fatti importanti inerenti
l’apprezzamento del rischio. Tale principio non è tuttavia applicabile
all’agente negoziatore (DTF 96 II 204 consid. 6, 73 II 50). I coniugi __________
non sono in grado di comprovare di aver stipulato una proposta assicurativa e
neppure che una proposta sia stata ricevuta dall’assicuratore. Essi devono pertanto
sopportare le conseguenze dell’assenza delle prove.
L’assicuratore,
in via subordinata, sostiene infine che andrebbe comunque esaminato da quando i
coniugi __________ devono essere assicurati secondo la LAMal e se hanno per
legge l’obbligo di assicurarsi in Svizzera, ritenuto come in realtà dagli atti
emerge che già dal 1990 sono domiciliati nel nostro Paese e che, in virtù
dell’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, essi non hanno alcun obbligo di essere
affiliati in Svizzera.
Infine
la responsabilità de CO 1 non può essere esaminata in assenza di una decisione
impugnabile ai sensi dell’art. 78 LPGA (doc. V).
L. Il
1° ottobre 2010 l’avv. RA 1 ha chiesto di poter beneficiare dell’art. 8 Lptca e
poter produrre una replica alla risposta di causa dell’assicuratore, nonché una
proroga del termine per presentare ulteriori prove a causa dell’assenza per
servizio militare. Il rappresentante ha poi evidenziato come il ricorso
contiene un’imprecisione circa la denominazione della resistente e laddove
viene fatto riferimento al __________, in realtà occorre ritenere CO 1 (doc.
VII).
M. Il
4 ottobre 2010 il TCA ha trasmesso al ricorrente copia dell’incarto prodotto
dalla Cassa e gli ha assegnato un termine scadente il 15 novembre 2010 per
trasmettere la replica (doc. VIII).
N. Il
12 novembre 2010 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non essere in grado di
trasmettere il certificato ereditario della defunta __________ poiché l’avv. __________,
notaio che si è occupato della successione, ha unicamente allestito il verbale
successorio, ma, non essendoci alcuna sostanza, non è stato chiesto il rilascio
del certificato ereditario. Il legale ha inoltre precisato che __________ ha
sposato RA 2 in seconde nozze, che non ha avuto figli e che il ricorrente è il
suo unico erede (doc. IX).
O. Il
15 novembre 2010 l’insorgente ha prodotto la replica, alla quale ha allegato
uno scritto di __________ del 10 settembre 2009 (doc. X e Q/3). Il ricorrente
rileva innanzitutto che per quanto concerne la dichiarazione in merito al domicilio,
si tratta di un errore innocuo dovuto al fatto che l’interessato, cittadino __________,
ha confuso il trasferimento del domicilio in materia di assoggettamento fiscale
con la sua nozione civilistica. Per quanto concerne l’imprecisione nella denominazione
della resistente, l’interessato ha sottolineato che il ricorso è comunque stato
inoltrato contro CO 1, con la corretta indicazione dell’indirizzo. Laddove
viene fatto riferimento al __________, in realtà occorre leggere CO 1, che del
resto è membro del __________.
L’insorgente
ribadisce che __________, agente negoziatore della Cassa malati, ha consegnato
brevi manu la proposta all’agenzia di __________, la quale rappresenta la sede
principale. L’agente negoziatore ha il diritto di negoziare una domanda di
affiliazione ed ha il compito di consegnare la richiesta debitamente compilata
all’assicuratore. In concreto la prassi è la consegna agli sportelli de CO 1,
dove un impiegato ne prende possesso per conto della compagnia assicurativa per
cui lavora affinché venga elaborata conformemente alla procedura interna alla
compagnia. In concreto la consegna è avvenuta a __________ e la proposta
avrebbe poi dovuto essere inviata a __________. In caso di perdita dell’invio
l’assunzione dei rischi incombe allo speditore, ossia l’agenzia regionale di __________
de CO 1.
Il
ricorrente sostiene inoltre, sulla base di una sentenza emanata dal TCA il 27
aprile 2004, che la compagnia d’assicurazione è responsabile per i danni
causati dai suoi agenti e dai suoi ausiliari nell’espletamento del loro lavoro,
senza porre alcuna distinzione tra agente stipulatore e agente negoziatore.
L’insorgente rileva che l’agente ha l’obbligo di consigliare il proponente che
riempie il formulario di proposta d’assicurazione, dissipando i malintesi e
chiarendo i punti che lo necessitano. Se i chiarimenti si dovessero rilevare
errati, l’assicuratore risponde delle sue incombenze. A torto l’assicuratore
ritiene che le parole dell’agente negoziatore non possono essere opposte alla
Cassa malati.
L’assicurato
contesta inoltre di essere domiciliato in Svizzera dal 1990 ed evidenzia che
pur vivendo già da tempo nel nostro Paese, i coniugi __________ hanno
trasferito il domicilio fiscale ad __________ nel mese di novembre 2008 per
evitare di essere doppiamente assoggettati. Il ricorrente ha confuso
l’ottenimento del permesso “C” con il trasferimento del domicilio fiscale in
Svizzera nel novembre 2008.
L’insorgente,
a proposito dell’esenzione di cui all’art. 2 cpv. 1 let. e OAMal, sostiene che non
è accettabile che un’esenzione dall’obbligo assicurativo in favore
dell’assicurato sia contenuta in un’ordinanza e possa comportare una deroga
all’obbligo assicurativo in Svizzera imposto dalla legge. Un favore fatto ad
alcuni cittadini stranieri si rifletterebbe in un peggioramento della loro
situazione giacché qualora si volessero assicurare in Svizzera si esporrebbero
alla possibilità di rifiuto da parte di ogni assicuratore malattia.
Inoltre,
il mancato riscontro da parte de CO 1 del ricevimento della proposta comporta
la responsabilità dell’assicuratore per il danno subito dai coniugi __________.
Se fossero stati prontamente informati avrebbero senz’altro potuto assicurarsi
altrove (doc. X).
P. Con
scritto del 18 novembre 2010 il TCA ha informato l’avv. RA 1 della necessità di
ottenere il certificato ereditario e ha assegnato un termine scadente il 17
dicembre 2010 entro il quale precisare il nome della persona cui __________
afferma di aver consegnato le proposte d’assicurazione all’agenzia di __________
dell’assicuratore convenuto e ha comunicato che nel frattempo il Tribunale
avrebbe acquisito gli incarti dei coniugi __________ presso l’Ufficio di
tassazione competente e presso la __________ e che la replica del 15 novembre
2010 sarebbe stata trasmessa all’assicuratore per una presa di posizione (doc.
XI).
Q. Il
29 novembre 2010 CO 1 ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. XXII).
L’assicuratore evidenzia che l’insorgente non è stato in grado di comprovare
l’avvenuta consegna della proposta d’assicurazione, di cui del resto non ha
neppure prodotto una copia. Inoltre la Cassa malati evidenzia che la questione
non è quella di sapere se l’agente abbia mal consigliato i coniugi __________,
bensì se questi ultimi hanno o meno firmato una domanda di adesione per
l’assicurazione obbligatoria delle cure presso CO 1 e se tale domanda è stata
ricevuta dalla Cassa. Ciò che viene negato dall’assicuratore. Inoltre dagli
atti emerge che le fatture per le cure mediche del mese di dicembre 2008 sono
state trasmesse all’assicuratore __________, a comprova che in realtà non vi è
stata la sottoscrizione di nessuna proposta. L’assicuratore ribadisce infine
che gli interessati sono domiciliati in Svizzera dal 1990 e che in virtù
dell’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal non sono soggetti all’obbligo assicurativo in
Svizzera.
R. Il
9 dicembre 2010 il ricorrente ha informato il TCA che la persona a cui __________
ha consegnato le proposte d’assicurazione si chiama __________ ed ha chiesto
una proroga per la produzione del certificato ereditario, rilevando che siccome
__________ era cittadina __________, non vi è il corrispondente dell’atto di
famiglia conosciuto dal diritto svizzero ed è quindi necessaria una
dichiarazione giurata di una persona che conosceva i legami famigliari di __________
(doc. XVIII).
S. Il
10 dicembre 2010, visti i motivi addotti, il TCA ha concesso una proroga fino
al 21 gennaio 2011 (doc. XIX).
T. Il
20 gennaio 2011 l’insorgente ha informato il Tribunale delle difficoltà nel
reperire il certificato ereditario della defunta __________ (doc. XX). Infatti,
essendo cittadina __________, non vi è la possibilità di ottenere un atto di
famiglia come invece è il caso per i cittadini svizzeri. Per di più il luogo di
nascita di __________ è __________, all’epoca (1926) territorio __________, ma
passato alla __________ dopo la seconda guerra mondiale (ora è il Comune di __________,
cittadina del __________). Ciò rende ancor più difficile reperire la
documentazione sulla famiglia della defunta. L’unica possibilità per ottenere
il rilascio del certificato ereditario è quindi la presentazione al Pretore
dell’ultimo domicilio (__________) di una dichiarazione giurata in merito alla
composizione della famiglia. RA 2 non ha potuto rilasciare una tale
dichiarazione, per motivi di salute che negli ultimi tempi lo hanno costretto
pure al ricovero ospedaliero. Inoltre, v’è da chiedersi se egli possa
effettivamente rilasciare una dichiarazione giurata che abbia il sufficiente
valore. Come rileva la dottrina, “una dichiarazione del coniuge ad esempio,
per il solo fatto che non ha vissuto con il defunto per un determinato numero
di anni in cui lo stesso può aver avuto figli, non è sufficiente.” Il
rappresentante evidenzia che RA 2 non ha saputo indicargli altre persone che
possano avere una conoscenza sufficiente della famiglia della defunta moglie
per rilasciare una tale dichiarazione ed ammette di trovarsi in una situazione
di “empasse” dalla quale non vede via d’uscita.
Il
legale chiede al Tribunale se può considerare la possibilità di rinunciare alla
presentazione del certificato ereditario di __________. A sostegno della
richiesta evidenzia che, come comprovato dal doc. G, prodotto unitamente al
ricorso, gli importi di cui si chiede il pagamento a CO 1 sono stati integralmente
pagati da RA 2 facendo capo ai propri averi depositati presso __________; fatta
eccezione per i pagamenti del 4 dicembre 2009, gli stessi sono stati effettuati
prima della morte della moglie, avvenuta il 10 ottobre 2009 (doc. B). Tali
pagamenti non hanno quindi gravato la massa successoria della defunta, peraltro
pari a zero, che nulla può così vantare in merito. L’avv. RA 1 evidenzia
inoltre che __________ aveva assegnato, in data 4 gennaio 2006 al marito,
l’ampia “Vorsorgevollmacht”, con pieno potere di rappresentanza, anche “post
mortem”.
L’avv.
RA 1 evidenzia inoltre che secondo la giurisprudenza del CPC-TI applicabile a
titolo suppletivo anche in una procedura come quella in esame, “Si può
nondimeno prescindere dall’azione congiunta per i casi d’urgenza e segnatamente
se dev’essere rispettato un termine che giunge a scadenza entro breve termine”
e ancora: “Ovviamente, poi, ogni coerede può compiere singolarmente ogni
azione che non rappresenti un atto di disposizione di beni della successione,
come la richiesta in visione di documenti del disponente o la messa in mora di
un debitore della successione”. In concreto il ricorrente ha dovuto
impugnare una decisione su opposizione entro il breve termine di 30 giorni
imposto dall’art. 60 LPGA. Inoltre, l’oggetto del ricorso non rappresenta un
atto di disposizione di beni della successione. La summenzionata giurisprudenza
dovrebbe quindi trovare applicazione (doc. XX).
U. Il
25 gennaio 2011 il TCA ha convocato le parti per sentire __________ e __________
(doc. XXI).
V. Lo
stesso giorno il Tribunale ha trasmesso al ricorrente lo scritto del 29
novembre 2010 de CO 1 con facoltà di produrre osservazioni scritte nel corso
dell’udienza del 9 febbraio 2011. Entro lo stesso termine gli è stato ingiunto
di precisare, portando la necessaria documentazione, se nel periodo in esame i
coniugi __________ beneficiavano di una rendita di uno Stato dell’UE e/o anche
di rendite svizzere. Il ricorrente è inoltre stato informato che l’Ufficio __________,
ha trasmesso a questo Tribunale gli incarti relativi ai coniugi __________, con
l’autorizzazione a sottoporre gli atti alle parti in causa, che potrà visionare
al termine dell’udienza (doc. XXIV).
Z. Sempre
il 25 gennaio 2011 il TCA ha scritto a CO 1 trasmettendo lo scritto del 12
novembre 2010 dell’avv. RA 1 al TCA (doc. IX), la lettera del 18 novembre 2010
del Tribunale all’avv. RA 1 (doc. XI), la risposta del 9 dicembre 2010 (doc.
XVIII), la proroga del 10 dicembre 2010 (doc. XIX) e lo scritto del 20 gennaio
2011 dell’avv. RA 1 al TCA (doc. XX), con facoltà di presentare osservazioni
scritte in merito da produrre al più tardi all’udienza del 9 febbraio 2011 e
l’ha informata di aver ottenuto dall’Ufficio __________, gli incarti relativi
ai coniugi __________ con l’autorizzazione a sottoporre gli atti alle parti in
causa e che potrà visionare al termine dell’udienza (doc. XXV).
AA. Il
25 gennaio 2011 il TCA ha inoltre chiesto gli atti completi delle tassazioni
2008 e 2009 dei coniugi __________ all’Ufficio circondariale di tassazione di __________
(doc. XXVI). Il 27 gennaio 2011 sono pervenute unicamente le decisioni di
tassazione (doc. XXVII). Il 28 gennaio 2011 il Tribunale ha nuovamente chiesto
gli incarti completi, giunti il 2 febbraio 2011 (doc. XXIX).
BB. Con
fax dell’8 febbraio 2011 l’avv. RA 1 ha informato il TCA di non essere riuscito
a raggiungere RA 2 per chiedergli informazioni in merito alle rendite di cui
beneficiavano i coniugi __________, di cui non ha la necessaria conoscenza e
per le quali non dispone di copia della relativa documentazione (doc. XXX).
CC. Con
osservazioni del 7 febbraio 2011 l’insorgente ha affermato che per dimostrare
che le proposte di assicurazione inerenti i coniugi __________ sono state
regolarmente consegnate a CO 1 non occorre certo produrne copia. La possibilità
per comprovare l’avvenuta consegna di una proposta assicurativa non si limitano
alla produzione della copia stessa, con magari la ricevuta dell’invio per
raccomandata, che di sicuro non costituisce la regola. Nella maggioranza dei
casi la proposta viene consegnata brevi manu allo sportello della più vicina
agenzia direttamente dal contraente o dal suo consulente o broker assicurativo.
L’insorgente ribadisce che CO 1 risponde per gli eventuali errori del suo
agente negoziatore, __________, il quale ha consegnato le proposte all’agenzia
di __________. Un eventuale successivo smarrimento fa sorgere una
responsabilità da parte dell’assicuratore. Circa l’invio di fatture mediche
alla __________, l’assicurato evidenzia che si tratta dell’assicuratore
complementare presso il quale è ancora affiliato. L’equivalente
dell’assicuratore di base svizzero è invece la __________ di __________. In
merito all’interpretazione data dall’assicuratore all’art. 2 cpv. 1 let. e
OAMal, l’insorgente evidenzia che lo stesso non comporta che le persone che non
hanno diritto ad una rendita svizzera ma hanno diritto ad una rendita di uno
Stato dell’UE non possono assicurarsi in Svizzera, bensì che queste persone non
sono obbligate ad assicurarsi in Svizzera (doc. XXXI).
DD. Il
9 febbraio 2011 sono stati sentiti __________ e __________ (doc. XXXII).
__________
ha affermato:
" Sono
attivo quale Broker assicurativo già dal 1991, ho una mia struttura, ed al
momento del mio contatto con RA 2 ero un dipendente __________ che poteva
svolgere un'attività collaterale da indipendente e ciò con il __________. In
effetti non vi era contrasto d'interesse con i due gruppi.
RA 2 si era rivolto a
me verso agli inizi di novembre 2008 comunicandomi di aver disdetto le sue
polizze assicurative contro il rischio malattia in __________ e mi chiese se
potevo provvedere a far si che lui e la moglie fossero assicurati in Svizzera
per quel rischio.
Collaborando con __________
ho predisposto una richiesta di copertura per l'obbligatoria, che come noto non
impone una verifica dello stato di salute del richiedente poiché riserve non
sono possibili, e l'ho stampata facendola firmare dal sig. RA 2. Penso l'abbia
firmata solo lui anche per la moglie, lei era già in ospedale.
Le proposte di
copertura assicurativa in quel periodo ossia successivamente alla pubblicazione
dei nuovi premi, sono abbastanza numerose.
Io quando le preparo
mi reco 2 o 3 volte la settimana da __________ dove ho l'ufficio a __________
presso la sede del __________ dove opera alla sportello la sig.ra __________
che conosco ed alla quale ho sempre consegnato brevi manu la mappetta con le
proposte, senza peraltro far sottoscrivere ricevute di sorta, compresa quella
del sig. RA 2.
Io consegnavo
sistematicamente più proposte che non venivano controllate in luogo, ma semplicemente
ricevute dalla sig.ra __________ e mandate avanti. Non abbiamo mai avuto
problemi al di fuori sullo specifico caso specifico del sig. RA 2. In questo
caso anche la provvigione non mi fu pagata per la prima volta che capitava.
Quando predispongo con
l'ordinatore la domanda di adesione alla Cassa il sistema stesso indica,
all'interno del __________, quale cassa per quella regione e quella categoria
di franchigia è il premio migliore. Con RA 2 quindi non abbiamo discusso di
questi aspetti, sono stato io stesso che ho indicato una franchigia alta, fr.
2'500.--, questo per tenere in conto di tutta una serie di circostanze.
Ho stampato, ho fatto
firmare come ho detto ed ho consegnato a __________.
Non mi sono mai
accertato che la spedizione delle domande di adesione avvenisse correttamente
sino alla sede di __________ e non mi sono mai preoccupato del seguito delle
procedure, perché lo davo per scontato.
Io ricevo
successivamente le mie commissioni dettagliate e verifico le stesse. Posso dire
che per RA 2, non ricordo sinceramente però se ancora a dicembre o
successivamente, la commissione non mi venne versata.
Le commissioni non
vengono versate quando l'assicurato non è ammesso ma io ne vengo a conoscenza
prima direttamente dal cliente che viene informato. La Cassa mi informa a sua
volta circa le ragioni che possono essere in alcuni casi sanate.
Per quanto attiene a RA
2 ricordo di avere verificato il presupposto del domicilio che era la condizione
per la sua ammissione nell'obbligatoria. Lui mi diede il permesso che
fotocopiai mentre per la signora non era disponibile questo permesso, non so
spiegarne oggi la ragione. Ripeto che la signora in quel periodo era ricoverata
in ospedale. Penso di avere ricevuto successivamente la copia di questo
permesso.
Sin da subito, dal
mese di dicembre, il sig. RA 2 ha cominciato a farsi vivo nei miei confronti,
perché in seguito al ricovero della moglie non era in grado di produrre la
tessera di assicurazione.
A fronte di ciò io ho
contatto __________, mi sono recato da lei con la fotocopia della proposta e
con tutto quello che avevo in sostanza che le ho consegnato, lei ha esaminato
davanti a me brevemente questa documentazione chiedendomi quali clienti stessi
portando, vista l'età dei sig.ri __________, non si poteva certo ritenere un
buon rischio per __________.
La sig.ra __________
non ha più parlato in quel momento della cosa.
Successivamente visto
che la situazione diventava impellente per i sig.ri __________ mi sono attivato
su un altro canale per aiutare il Sig. RA 2 e ciò tramite una società del __________
e grazie all'intervento della sig.ra __________ di questa società i sig.ri __________
sono stati assicurati dal 1° gennaio 2009 per l'obbligatoria per quanto io ne
so.
Il sig. __________ si
impegna a trasmettere la copia della richiesta di adesione dei sig.ri __________
al __________, eventualmente perverranno con una data non corretta perché il
sistema stampa la data per la stampa stessa.
Il sig. __________
precisa che negli atti di __________ non è stata riscontrata né la prima
richiesta d'adesione e neppure la secondo cui fa riferimento il teste che
indica di averla consegnata alla sig.ra __________ nel dicembre 2008 ed in
occasione di quella consegna la sig.ra __________ obbiettò circa la natura del
rischio.
Il sig. RA 2 non mi ha
mai detto se beneficiasse di rendite di secondo pilastro o AVS svizzere, pur
essendoci una certa confidenza ci si dava del lei e di questi aspetti lui ha
semmai parlato con un consulente di __________.
A domanda dell'avv. RA
3 preciso che ho fatto proposte per complementari per i sig.ri __________ nel
senso che se portiamo un cliente solo per la LAMal non viene versata la
commissione se abbiamo una complementare sola la commissione viene pagata ed
allora ho inserito una piccola complementare con modesto onere relativa alla
libera scelta degli ospedale (fr. 8 – 10.-- mensili) ciò che ha comportato
l'indicazione dello stato di salute, ora ricordo. A questo proposito la __________
mi chiese quali clienti stessi portando.
Normalmente consegnavo
le mappette a __________ è possibile ma non ricordo che siano state consegnate
anche al responsabile dell'ufficio.
Non so precisare se il
permesso C della sig.ra __________ mi venne effettivamente consegnato ed
eventualmente a chi io lo feci poi pervenire.
Preciso nuovamente che
quando ho consegnato a novembre la proposta __________ l'ho fatto con altre e
per queste ulteriori proposte di adesione non ci sono stati problemi. Mai in
generale ho avuto problemi con richieste di adesione al __________.”
__________
ha affermato:
“Posso dire che il
nome __________ non mi dice niente se non per la chiamata del sig. __________,
telefonica, di qualche tempo fa che mi indicava di aver segnalato il mio
nominativo per ev. sentita come teste nell'ambito della controversia in atto.
Mi ha poi chiamato il
Segretario del Tribunale facendomi sempre questo nome per organizzare la
convocazione di oggi.
Io sono stata attiva
quale collaboratrice del __________ fino al 31.12.2009 dopodiché sono passata a
__________, con questa scelta di cambiamento nulla ha a che vedere la questione
__________.
Il mio compito presso
il __________ era quello di ricevere allo sportello, ero collaboratrice di agenzia
e mi occupavo delle piccole consulenze allo sportello, ricevevo l'utenza,
ricevevo gli agenti che mi portavano le proposte di assicurazione e posso
ricordare che vi erano agenti che ne portavano in gran numero.
Il sig. __________ era
un agente che portava qualche proposta, non tante invero, capitava che portasse
qualche domanda di adesione ma poi capitavano dei periodo in cui non lo vedevo.
Più indietro nel tempo
lui aveva lavorato a __________ per __________ proprio di fronte a noi e quindi
forse in quel periodo lo vedevo di più.
Non ricordo
assolutamente che __________ mi abbia portato la pratica __________ nel senso
che questa pratica non mi dice nulla. Per prassi quando un consulente mi
lasciava le proposte se avevo tempo e la possibilità, già con lo stesso
consulente verificavo gli aspetti formali relativi alla richiesta, ossia
completezza, la presenza delle firme e le indicazioni necessarie e, se
capitava, e se mi balzava all'occhio una qualche richiesta di adesione
all'assicurazione complementare a fronte di una segnalata condizione fisica
compromessa dicevo subito al consulente di invitare il cliente a non disdire la
precedente copertura e segnalavo la possibile non accettazione del cliente o la
possibile riserva sul contratto. Questo perchè vendere è facile ma poi a noi
tocca comunicare le cose al cliente.
Preciso però che le
decisioni di merito erano di competenza di __________ rispettivamente di __________.
Per completare quanto
sopra se non avevo il tempo di operare la verifica alla presenza di consulente
io ricevevo le proposte e, per non perdere tempo, per permettere poi di avviare
subito le procedure le trasmettevo direttamente a __________ senza neppure espletare
le verifiche formali.
Ho preso atto che il
sig. __________ mi dice di essere venuto in Agenzia in dicembre 2008 siccome il
sig. RA 2 insisteva per la copertura verosimilmente a seguito del ricovero
della moglie e dice di essere passato con la copia o la ristampa della
richiesta di adesione e ricorda che io verificando la proposta feci un rilievo
circa la qualità del cliente.
Da parte mia
assolutamente non ricordo questo aspetto. È possibile che ci siano situazione
in cui a fronte di una condizione di salute "non buona" dica al
consulente di non illudere il cliente.
Io ribadisco che non
ricordo che __________ sia venuto a dicembre per la questione __________ e che
io abbia fatto questa riflessione. Più generalmente il fatto di una persona
che sia venuta due volte con la stessa proposta assicurativa è possibile che
sia successa nel senso di qualche consulente che lamentava una registrazione
non ancora effettuata. Casi rari e non con riferimento a __________.
Per me è praticamente
impossibile attribuire gli assicurati agli agenti che li hanno procacciati. Ciò
avviene dopo con una sigla sul computer che non la ripongo io.
Io non ricordo quello
che __________ dice di aver fatto con riferimento ai sig.ri __________ in seno
all'agenzia dove ero attiva.
Non sono in grado di
dire esattamente quante proposte di assicurazione nel novembre 2008 mi sono pervenute con successiva trasmissione poi a __________, preciso che __________ operava
con dodici Casse e con un'assicurazione vita, ciò che faceva in modo che il lavoro
fosse molto. Vi erano giorni in cui le buste trasmesse a __________ erano due e
quindi anche fino a 100 proposte giornaliere.
Allo sportello in quel
periodo c'ero io ed una collaboratrice a metà tempo sig.ra __________.
In agenzia eravamo in
quattro oltre a noi c'erano il sig. __________ ed il sig. __________.” (doc.
XXXII)
Al
termine dell’udienza al rappresentante del __________ sono stati consegnati
seduta stante i doc. XXX e XXXI. L'avv. RA 3 ha
prodotto seduta stante osservazioni datate 8 febbraio 2011 che sono state
consegnate all'avv. RA 1.
EE. Con
le osservazioni dell’8 febbraio 2011 CO 1 ha rilevato che RA 2 non ha la
legittimazione attiva non avendo comprovato di essere erede della defunta
moglie né di essere l’unico erede, ritenuto inoltre che una procura post mortem
non ha alcuna valenza (doc. XXXV).
FF. Il
9 febbraio 2011 __________ ha trasmesso due documenti datati 23 giugno 2009,
indirizzati ai coniugi __________ ed intitolati “Offerte für
Krankenversicherung – Einzeltarife 2009” (doc.
XXXVI).
GG. Il
17 febbraio 2011 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine scadente il 1°
marzo 2011 per presentare osservazioni scritte in merito, per trasmettere le
informazioni inerenti le rendite percepite dai coniugi __________ (compresa la
relativa documentazione) e per la produzione del certificato ereditario (doc.
XXXVII). Con scritto datato 1° marzo 2011 l’insorgente ha preso posizione (doc.
XXXVIII).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Considerandi
2.
L’assicuratore, in sede di risposta,
evidenzia che l’insorgente ha fatto riferimento in più occasioni al __________
in luogo de “CO 1” (doc. V).
Il ricorrente, nella propria impugnativa, ha indicato di essere
insorto contro la decisione su opposizione del 23 luglio 2010 della “spettabile
CO 1” (pag. 1, doc. I) e l’ha prodotta unitamente ad altra documentazione
(doc. C).
Questo
Tribunale deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.
Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto
della decisione su opposizione del 23 luglio 2010, ossia il rifiuto
dell’affiliazione dei coniugi __________ presso CO 1 dal 1° dicembre 2008.
Le
altre questioni evocate nel ricorso ed in particolare la condanna de CO 1 ad un
risarcimento per danni ai sensi dell’art. 78 LPGA, esulano invece dalla
presente vertenza e sono pertanto irricevibili.
Va
qui comunque segnalato all’insorgente che se intende ottenere risposte anche
agli altri quesiti deve chiedere alla Cassa l’emanazione di una decisione
formale, contro cui dapprima potrà presentare opposizione al medesimo
assicuratore ed in seguito, se non sarà soddisfatto, ricorso a questo Tribunale
nei tempi e modi indicati in calce alle rispettive decisioni (cfr. anche gli
art. 52 e 56 LPGA).
Va
tuttavia evidenziato che contro l’eventuale decisione su pretese di
risarcimento per danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte
degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari è dato ricorso diretto al Tribunale
(cfr. art. 78 cpv. 4 LPGA).
Se
la Cassa si dovesse rifiutare di emanare siffatte decisioni, l’insorgente potrà
presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia a questo Tribunale
(cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA).
4.
RA
2.
è insorto contro la decisione su opposizione del 23 luglio 2010 anche in nome
della moglie, __________, deceduta il 10 ottobre 2009.
A
questo proposito ha allegato una procura della moglie del 4 gennaio 2006, da
cui emerge, tra l’altro, che:
" (…)
Die Vollmacht soll
auch über den Tod hinaus Gültigkeit haben.” (doc. A)
Il
20.
settembre 2010 il TCA ha chiesto all’avv. RA 1 il certificato ereditario da
cui risulta chi sono gli eredi di __________ (doc. IV).
Il
12.
novembre 2010 l’avv. RA 1 ha affermato di non essere in grado di trasmettere
il certificato ereditario della defunta __________, poiché l’avv. __________
che si è occupato della successione, ha comunicato di aver semplicemente
allestito il verbale successorio, mentre non è stato chiesto il rilascio del
certificato ereditario siccome non vi era nessuna sostanza (doc. IX).
Il
18.
novembre 2010 il TCA ha assegnato all’avv. RA 1 un ulteriore termine
scadente il 17 dicembre 2010 per produrre quanto richiesto (do. XI).
Il
9.
dicembre 2010 l’avv. RA 1 ha chiesto una proroga del termine (doc. XVIII),
prolungato da questo TCA al 21 gennaio 2011 (doc. XIX).
Il
20.
gennaio 2011 l’avv. RA 1 ha affermato che:
" Come
già spiegato nella mia precedente corrispondenza, essendo la defunta cittadina __________,
non vi è la possibilità di ottenere un atto di famiglia come invece è il caso
per i cittadini svizzeri.
Per di più il luogo di
nascita della signora __________ è __________, all’epoca (1926) territorio __________,
ma passato alla __________ dopo la seconda guerra mondiale (ora è il Comune di __________,
cittadina del __________). Ciò rende ancor più difficile reperire la
documentazione sulla famiglia della defunta.
L’unica possibilità
per ottenere il rilascio del certificato ereditario è quindi la presentazione
al Pretore dell’ultimo domicilio (__________) di una dichiarazione giurata in
merito alla composizione della famiglia.
Purtroppo, benché da
me sollecitato, il signor RA 2 non ha potuto rilasciare una tale dichiarazione,
per motivi di salute che negli ultimi tempi lo hanno costretto pure al ricovero
ospedaliero. Inoltre, v’è da chiedersi se egli possa effettivamente rilasciare
una dichiarazione giurata che abbia il sufficiente valore. Come infatti rileva
la dottrina, “una dichiarazione del coniuge ad esempio, per il solo fatto
che non ha vissuto con il defunto per un determinato numero di anni in cui lo
stesso può aver avuto figli, non è sufficiente.”
A mia richiesta, il
signor RA 2 non ha saputo indicarmi altre persone che possano avere una
conoscenza sufficiente della famiglia della defunta moglie per rilasciare una
tale dichiarazione. Devo quindi ammettere di trovarmi in una situazione di
empasse dalla quale non vedo almeno per ora via d’uscita.
Tutto ciò considerato,
chiedo a codesto lodevole Tribunale se può considerare la possibilità di
rinunciare alla presentazione del certificato ereditario della signora __________.
Oltre a quanto sopra,
va a sostegno della mia richiesta ritenuto che come comprovato dal doc. G
prodotto unitamente al ricorso, gli importi di cui si chiede il pagamento a CO
1.
sono stati integralmente pagati dal signor RA 2 facendo capo ai propri averi
depositati presso __________; fatta eccezione per i pagamenti dei 4 dicembre
2009, gli stessi sono stati effettuati prima della morte della moglie, avvenuta
il 10 ottobre 2009 (doc. B di ricorso). Tali pagamenti non hanno quindi gravato
la massa successoria della defunta, peraltro pari a zero, che nulla può così
vantare in merito.
D’altro canto, la
signora __________ aveva assegnato in data 4 gennaio 2006 al marito l’ampia
“Vorsorgevollmacht” prodotta come doc. A di ricorso, con pieno potere di
rappresentanza, addirittura “post mortem”
Non da ultimo, la
legittimazione ricorsuale del signor RA 2 anche in assenza della prova
apodittica di essere l’unico erede della defunta moglie va a mio modo di vedere
ritenuta comunque data.
Secondo la
giurisprudenza del CPC-TI applicabile a titolo suppletivo anche in una
procedura come quella in esame, “Si può nondimeno prescindere dall’azione
congiunta per i casi d’urgenza e segnatamente se dev’essere rispettato un
termine che giunge a scadenza entro breve termine” e ancora: “Ovviamente,
poi, ogni coerede può compiere singolarmente ogni azione che non rappresenti un
atto di disposizione di beni della successione, come la richiesta in visione di
documenti del disponente o la messa in mora di un debitore della successione”
Ora, nel caso
concreto, il ricorrente ha dovuto impugnare una decisione su opposizione entro
il breve termine di 30 giorni imposto dall’art. 60 LPGA. Inoltre, l’oggetto del
ricorso non rappresenta un atto di disposizione di beni della successione. La
summenzionata giurisprudenza dovrebbe quindi trovare applicazione.” (doc. XX)
Il
17.
febbraio 2011 il TCA ha assegnato all’avv. RA 1 un ulteriore termine per la
trasmissione del certificato ereditario (doc. XXXVII). Con scritto del 1° marzo
2011.
l’insorgente ha ribadito la difficoltà nel reperire quanto richiesto (doc.
XXXVIII).
In
DTF 110 V 389 il TF ha stabilito che in caso di morte del mandante nel corso
di un procedimento, in mancanza di convenzione al riguardo deve sussistere
il rapporto di mandato in ossequio al principio dell'affidamento, per lo meno
sino al momento in cui, conosciuti gli eredi, si sia accertato se essi
intendano continuare la procedura e, se del caso, si sia designato chi è
abilitato a procedere. L’Alta Corte ha affermato:
"
c) Decisivo ai fini di stabilire se la comunicazione sia stata
regolarmente notificata è determinare se il mandato con cui C…... B…… aveva
incaricato il patronato ACLI di rappresentarlo era decaduto con la morte
dell'interessato.
L'art. 18 cpv. 2 PC - legge che, come è
stato detto, è applicabile a titolo sussidiario nell'ambito della PA - dichiara
richiamabili le norme del CO circa i limiti e l'estensione della facoltà di
rappresentanza. Ora per l'art. 35 cpv. 1 CO il mandato conferito per negozio
giuridico cessa, se non risulta il contrario dalla convenzione o dalla natura
del negozio, con la morte del mandante. Questa regola è ribadita dall'art. 405
cpv. 1 CO relativo al mandato, il quale dispone che il rapporto si estingue con
la morte del mandante, salvo sempre che risulti il contrario dalla convenzione
o dalla natura dell'affare.
Nulla predisponendo per il caso di
morte la procura con cui C…. B….. aveva incaricato
il patronato ACLI di rappresentarlo, deve essere esaminato il tema se la natura
del rapporto giustificasse o meno la continuazione del mandato dopo il decesso dell'interessato. Orbene il Tribunale
federale ha avuto modo di affermare che in una procedura giudiziaria il mandato
dura oltre la morte del mandante e sino al termine del procedimento (DTF 75 II
192, 50 II 30). La dottrina, pur alludendo al fatto che alcune discipline
processuali prevedono la decadenza del mandato in caso di morte del rappresentante,
approda alla stessa soluzione ritenuta dal Tribunale federale quando si tratti
di applicare la PC (cfr. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a
edizione, pag. 138; GAUTSCHI, Berner Kommentar VI/2, nota 5a ad art. 405 CO;
STRÄULI/MESSMER,
Kommentar zur
zürcherischen Zivilprozessordnung, 2a edizione, ad § 37; WALDER-BOHNER,
Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 150).
La Corte non vede motivo di scostarsi
in sostanza da questa prassi in sede della presente vertenza, nel senso che
essa, in caso di morte del mandante nel corso di un procedimento, considera in
mancanza di convenzione al riguardo dover il rapporto di mandato in ossequio al
principio dell'affidamento sussistere, ciò per lo meno sino al momento in cui,
conosciuti gli eredi, si sia accertato se essi intendano continuare la
procedura e, se del caso, si sia designato chi è abilitato a procedere.
3.
Dato
quanto procede deve essere concluso che l'ordinanza del giudice delegato,
malgrado il decesso dell'insorgente, sarebbe
stata da notificare al rappresentante e non già alle parti, cui da questo fatto
non può derivare nessun pregiudizio. In queste condizioni il querelato giudizio
non può che essere annullato, gli atti essendo da ritornare alla Commissione di
ricorso perché provveda all'intimazione di detta ordinanza al rappresentante
del defunto ricorrente.”
Nel
caso di specie malgrado i numerosi scritti, il ricorrente non è stato in grado
di produrre il certificato ereditario richiesto, per cui non è possibile
conoscere con esattezza gli eredi di __________.
In
concreto, tuttavia, visto l’esito del ricorso, può rimanere aperta la questione
della ricevibilità del ricorso in nome della comunione ereditaria della defunta
moglie.
Nel
merito
5.
Ai sensi
dell’art. 3 LAMal (persone tenute ad assicurarsi):
"
1.
Ogni persona domiciliata in
Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale
per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o
dalla nascita in Svizzera.
2.
Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicu-razione,
segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni
di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
3.
Può
estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno
la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).
b. lavorano
all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4.
L’obbligo
d’assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni
consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare
(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.”
Per
l’art. 4 LAMal:
"
1.
Le persone tenute ad assicurarsi
possono scegliere liberamente l’assicuratore tra quelli designati nell’articolo
11.
2.
Nei
limiti del corrispettivo raggio d’attività territoriale, gli assicuratori
devono accettare ogni persona tenuta ad assicurarsi.”
A norma dell’art. 5 LAMal:
"
1.
Se l’affiliazione è tempestiva
(art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla
nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio
dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3.
2.
In caso d’affiliazione tardiva,
l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione.
L’assicurato deve pagare un supplemento
di premio se il ritardo non è giustificabile.
Il Consiglio federale ne stabilisce i
tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza
dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento
risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce,
considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del
ritardo.
3.
L’assicurazione
ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo
d’assicurazione.”
L’art. 11 LAMal prevede:
"
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è gestita:
a. dalle casse malati ai sensi dell’articolo
12;
b. dalle
imprese di assicurazione private che, sottoposte alla legge del 17 dicembre
2004.
sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), esercitano l’assicurazione
malattie e dispongono dell’autorizzazio-ne secondo l’articolo 13.”
Per l’art. 12 LAMal:
" 1 Le casse
malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo
lucrativo che esercitano in primo luogo l’assicurazione sociale malattie e sono
riconosciute dal Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento).
2.
Le casse malati possono offrire, oltre
all’assicurazione sociale malattie ai sensi della presente legge, assicurazioni
complementari; secondo le condizioni e nei limiti massimi determinati dal
Consiglio federale possono pure esercitare altri rami d’assicurazione.
3.
Le assicurazioni menzionate al capoverso
2.
sono rette dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA).
4.
Le casse malati con almeno un numero
d’assicurati pari a quello minimo stabilito dal Consiglio federale possono
anche esercitare la riassicurazione ai sensi dell’articolo 14.”
A norma dell’art. 1 cpv. 1 OAMal:
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi
degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero
(CC) sono tenute ad assicurarsi conforme-mente all’articolo 3 della
legge.”
6.
L’art. 23 CC prevede che:
"
1.
Il domicilio di una persona è nel
luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2.
Nessuno
può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3.
Questa
disposizione non si applica al domicilio d’affari.”
La
nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:
la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,
dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia
unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è
il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova
abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre
il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste
un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile
all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.
Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la
possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione
della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio
dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di
polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007,
pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125
V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1,
pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
7.
In concreto dagli atti emerge che RA 2 e
sua moglie sono domiciliati in Svizzera sin dal 1990, quando hanno domandato ed
ottenuto il permesso di dimora, indicando di voler fare del nostro Paese il
centro dei loro interessi.
Nella
richiesta del 28 novembre 1989 RA 2 ha infatti affermato che “sono
proprietario di un appartamento ad __________. Ho cessato definitivamente la
mia attività di architetto in __________. Desidero passare il resto della mia
vita nel canton __________ per motivi di salute e climatiche.” In un
annesso ha poi precisato che è “sua ferma intenzione di fare del Cantone
Ticino il centro della sua vita e dei suoi interessi” e che “vuole
soggiornare tutto l’anno nel nostro Paese, a parte brevi interruzioni per ferie”.
Ciò vale anche per la moglie, laddove è stato precisato che scopo e condizioni
del permesso sono la residenza e “moglie: vivere con il marito”. Alla
domanda è stato allegato un certificato medico del dr. med. __________ di __________ del 9 gennaio 1990, dove figura che l’insorgente “leidet
an chronischen Polyarthralgien und an chronischer TracheorBronchitis mit
Emphysem. Es ist deshalb notwendig, dass Herr RA 2 sich in unserem milden Klima
aufhalten kann.”
I coniugi __________ hanno inoltre prodotto l’”Abmeldebestätigung”
del comune __________ di __________ ed hanno chiesto, ed ottenuto, di essere
tassati globalmente in base al dispendio.
Va
ancora evidenziato che l’11 gennaio 1991 il sergente __________, della polizia
di __________, ha accertato che il soggiorno di RA 2 è continuo e regolare. Il
22.
gennaio 1992 il sergente __________ ha attestato che i coniugi __________ e __________
risiedono ad __________ in media 6/7 mesi all’anno. Successivamente i coniugi __________
hanno ottenuto il permesso di domicilio “C”. Il 14 maggio 2004 nella domanda di
proroga del permesso di domicilio RA 2 ha apposto la crocetta nello spazio
relativo a “comunione domestica (domicilio comune)”, come la moglie nel
2003.
Ne segue che gli interessati sono domiciliati in Svizzera dal 1990.
Essi, di principio, avrebbero dovuto affiliarsi nel nostro Paese perlomeno dal
1° gennaio 1996, ossia dall’entrata in vigore della LAMal. Per cui
l’affiliazione retroattiva dal momento dell’inizio del domicilio nel caso di
annuncio entro tre mesi dalla sua acquisizione come previsto dagli art. 3 cpv.
1.
LAMal e 5 cpv. 1 LAMal non può in concreto trovare applicazione.
8.
L’assicuratore afferma tuttavia che i
ricorrenti non potrebbero comunque beneficiare di un’affiliazione automatica in
Svizzera neppure se fosse comprovata la consegna di una proposta assicurativa poiché
percepiscono prestazioni pensionistiche di uno Stato dell’UE e non della
Svizzera. Per cui, in virtù dell’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, entrato in vigore
il 1° giugno 2002 con l’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle
persone, non possono assicurarsi nel nostro Paese.
Per l’art. 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71:
" 1.
Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla
legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater
e 14septies. Tale legislazione è determinata in base alle
disposizioni del presente titolo.
2.
Con riserva degli
articoli da 14 a 17:
a)
la persona che
esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta
alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro
Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria
sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b)
la persona che
esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta
alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro
Stato membro;
c)
la persona che esercita
la sua attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno
Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;
d)
gli impiegati pubblici
e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al
quale appartiene l’amministrazione da cui essi dipendono;
e)
la persona chiamata o
richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato. Se il beneficio di tale legislazione è subordinato
al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle armi o al
servizio civile o dopo il congedo dal servizio militare o dal servizio civile,
i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato
membro sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi
di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato. Il lavoratore
subordinato o autonomo, chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile,
conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
f)
la persona cui cessi
d’essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa
divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una
delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme
specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello
Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di
questa sola legislazione.”
A norma dell’art. 28 n. 1
del regolamento (CEE) n. 1408/71:
" 1.
Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno
Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni
di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno
di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché, in virtù della
legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti
in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto
all’articolo 18 e all’allegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni
qualora risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono
erogate alle condizioni seguenti:
a)
le prestazioni in
natura sono erogate per conto dell’istituzione di cui al paragrafo 2, dalla
istituzione del luogo di residenza, come se l’interessato fosse titolare di una
pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato, nel cui
territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura;
b)
le prestazioni in
denaro sono erogate eventualmente dall’istituzione competente determinata
conformemente al paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica.
Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo
di residenza, dette prestazioni possono essere erogate da quest’ultima
istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato
competente.
2.
Nei casi di cui al
paragrafo 1, l’onere delle prestazioni in natura incombe all’istituzione determinata
secondo le norme seguenti:
a)
se il titolare ha
diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato
membro, l’onere incombe all’istituzione competente di questo Stato;
b)
se il titolare ha
diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri,
l’onere incombe all’istituzione competente dello Stato membro alla cui
legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto; qualora
l’applicazione di questa norma abbia l’effetto di attribuire l’onere delle
prestazioni a più istituzioni, l’onere incombe all’istituzione che applica la
legislazione alla quale il titolare è stato soggetto da ultimo.”
L’art.
28.
del regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato concretizzato nell’articolo 2 cpv.
1.
lett. e OAMal che prevede:
"
Non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione:
(…)
e. le
persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una
rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell’Accordo sulla
libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita
islandese o norvegese in virtù dell’Accordo AELS, del relativo allegato K e
dell’appendice 2 dell’allegato K”
9.
Chiamato a comprovare la percezione di
rendite sociali estere o svizzere l’insorgente non ha saputo fornire alcun
documento, pur affermando di non aver mai beneficiato di rendite pensionistiche
svizzere (doc. XXXVIII). Ritenuto che i coniugi __________, come emerge dai “curriculum
vitae” contenuti nell’incarto della __________, __________, sembrano aver
svolto la loro attività lucrativa prevalentemente in __________ e non aver
esercitato alcuna attività in Svizzera (anche perché nel nostro Paese hanno
chiesto ed ottenuto di essere tassati in base al dispendio), è verosimile che
beneficino di una rendita sociale __________.
Per cui, in virtù dell’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal e del regolamento
(CEE) 1408/71 (cfr. art. 28; cfr. anche art. 13), che, di massima, prevale sul
diritto interno, i due ricorrenti non dovrebbero essere affiliati in Svizzera
contro le malattie per il tramite dell’assicurazione di base.
Nel caso di specie, per i motivi che seguono, non è necessario approfondire
se effettivamente gli interessati percepivano una rendita sociale __________ e
dunque se essi non dovevano comunque essere assicurati in Svizzera.
Il fatto che i coniugi __________ sono cittadini di un Paese membro
dell’UE che domandano per la prima volta l’affiliazione in Svizzera, è invece
rilevante nella misura in cui, vista la loro particolare situazione giuridica,
non potevano considerare scontata ed acquisita la loro affiliazione in Svizzera
per il solo motivo di essere domiciliati nel nostro Paese.
In altre parole, se è vero che, di principio, un assicuratore non
può rifiutare l’affiliazione all’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (cfr. art. 4 cpv. 2 LAMal), d’altra parte ciò vale, di
massima, per le persone che sono effettivamente obbligate ad assicurarsi nel
nostro Paese, ed in particolare per quelle che lo erano già in passato e dunque
potevano ritenere di doverlo essere anche in futuro.
Per cui anche se l’insorgente dovesse dimostrare di aver trasmesso
l’offerta all’assicuratore, quest’ultimo, nel preciso caso di specie, avrebbe
comunque ancora dovuto verificare se i coniugi __________ adempivano le
condizioni dell’obbligo assicurativo. Solo una volta ottenuta l’effettiva
conferma dell’affiliazione i coniugi __________ avrebbero potuto ritenere di
essere assicurati in Svizzera, mentre la sola consegna della proposta
assicurativa non assurge a garanzia automatica di affiliazione.
A
questo proposito, il ricorrente afferma di essersi recato nel corso del mese di
novembre 2008 presso __________, gestore assicurativo di fiducia, per poter
concludere un contratto assicurativo in Svizzera per la copertura di base.
__________,
in uno scritto del 14 luglio 2009, ha tra l’altro affermato:
" (…)
Riepilogando i fatti
le posso confermare che il sig. RA 2 in data 7 novembre 2008 mi visitava presso il mio ufficio di __________, pregandomi di cercargli una cassa malati per le
assicurazioni di base a decorrere dal 01.12.2008 in quanto lui stesso aveva
dato disdetta del suo contratto di base in __________. Cosa che non avrei
sicuramente consigliato di fare, prima di assicurarsi presso un altro istituto.
Visto che collaboro da
diversi anni con il __________, senza pensarci due volte feci l’offerta presso
tale assicuratore con franchigia contrattuale annua di frs. 2'500.—come da
desiderio del suo cliente.
Per motivo
inspiegabile il __________ non ha potuto elaborare le mie proposte regolarmente
inviate a __________ presso la Direzione, al che durante il mese di gennaio
2009.
il sig. RA 2 si rendeva conto di non avere nessuna copertura assicurativa,
ne per lui, tanto meno per sua moglie.
A questo punto visto
che il __________ mi rifiutava le proposte retroattive al primo di dicembre,
spedite a suo tempo, trovai una soluzione adeguata presso la cassa malati __________
dove i sigg. __________ sono assicurati (retroattivamente) dal 01.01.2009.”
(doc. D)
Il 10
settembre 2009 __________ ha precisato:
" (…)
Ho letto attentamente
lo scritto del 14 agosto 2009 che il __________ le ha trasmesso: Sono alquanto
sorpreso, sono infatti sicuro di aver consegnato le proposte dell’agenzia di __________,
come faccio d’abitudine; infatti le stesse vengono sempre consegnate allo
sportello e quindi inviate alla Direzione di __________ dove vengono elaborate
in seguito.
Ovviamente vista la
buona collaborazione che ho con il gruppo, non vengono rilasciate ricevute o
simile, strano il fatto che siano andate perse solamente queste due proposte e
tutte le altre sono normalmente giunte a destinazione.” (doc. Q)
Chiamato
a precisare il nome della persona cui sarebbero state consegnate le proposte di
assicurazione, l’insorgente ha indicato il nome di __________.
10.
Il
principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non
le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel
senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva
dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V
261.
consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora,
mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una
comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere dimostrata -
dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza
preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione
del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione
di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze
di fatto a sostegno della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a
termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante
non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere
determinata con certezza (sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011, consid.
4.
; DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99]
consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37).
11.
In
concreto il TCA ha sentito __________, di professione broker assicurativo e __________,
all’epoca dei fatti dipendente de CO 1 presso l’agenzia di __________ (doc.
XXXII).
Interrogato
in merito a quanto successo, __________, dopo aver evidenziato di recarsi 2-3
volte la settimana presso l’agenzia __________ della convenuta, ha affermato che
l’insorgente si era rivolto a lui agli inizi del mese di novembre 2008
comunicandogli di aver disdetto le sue polizze assicurative contro il rischio
malattia in __________ e chiedendogli di voler provvedere ad assicurare lui e
sua moglie in Svizzera.
Il
teste ha affermato che “collaborando con” il __________ “ho
predisposto una richiesta di copertura per l'obbligatoria, che come noto non
impone una verifica dello stato di salute del richiedente poiché riserve non
sono possibili, e l'ho stampata facendola firmare dal sig. RA 2. Penso l'abbia
firmata solo lui anche per la moglie, lei era già in ospedale.”
Egli
ha quindi affermato di aver consegnato brevi manu le proposte a __________ e, successivamente,
essendo stato interpellato dall’insorgente a causa dell’assenza della conferma
della copertura assicurativa, nel mese di dicembre si è nuovamente recato
presso l’agenzia di __________ consegnando una fotocopia delle proposte. Nel
proseguio della testimonianza __________ ha tuttavia precisato che in realtà ha
proposto ai coniugi __________ anche un’assicurazione complementare, ossia la
camera comune in tutta la Svizzera al fine di beneficiare delle commissioni.
La
versione fornita dal teste __________, a tratti incongruente, non è stata
confermata da __________, la quale ha affermato che in realtà __________ si
recava raramente presso l’agenzia di __________ e comunque non si ricorda
affatto del caso __________ e dell’episodio in questione.
Del
resto, anche la documentazione prodotta in un secondo tempo da __________ non è
atta a comprovare la sottoscrizione da parte dei coniugi __________ di una proposta
assicurativa (cfr. doc. XXXVI). Infatti sul doc. XXXVI/1 e 2, intitolato “Offerte
für Krankenversicherung- Einzeltarife 2009”, non figura alcuna firma, all’offerta
non è allegato il formulario sullo stato di salute che i coniugi __________
avrebbero dovuto sottoscrivere in caso di conclusione di un’assicurazione
complementare ed infine il documento riporta la “Einzeltarife 2009” allorché il ricorrente
afferma di aver voluto essere assicurato dal 1° dicembre 2008.
Agli
atti pertanto non vi è né una copia dell’offerta di assicurazione con la firma
dei coniugi __________, né una ricevuta della citata proposta da parte
dell’assicuratore.
L’insorgente
non è pertanto riuscito a dimostrare l’effettiva consegna e ricezione nella
sfera d’influenza del destinatario, ossia CO 1, della proposta di
assicurazione, di cui peraltro non è stata prodotta una copia completa e
firmata dai coniugi __________ (o perlomeno dal marito; sulle possibili
agevolazioni di questa prova, a condizione però che - contrariamente al caso di
specie - l'interessato sia in grado di produrre una ricevuta postale attestante
l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in questione cfr. DLA 1994
n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]).
Va
comunque evidenziato che anche se la prova della consegna della proposta fosse
avvenuta, non sarebbe stata sufficiente nel preciso caso di specie, poiché
l’offerta d’assicurazione prodotta concerne il 2009 (doc. XXXVI/1 e 2) e non il
dicembre 2008. Per cui i coniugi __________ non sarebbero comunque stati affiliati
presso CO 1 nel mese di dicembre 2008 quando __________ ha beneficiato delle
cure di cui ora viene chiesto il rimborso.
Certo,
per l’art. 34 LCA, invocato dall’insorgente, nei confronti dello stipulante,
l’assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.
Il
Consiglio federale, nel Messaggio, ha così spiegato la modifica dell’art. 34
LCA, entrata in vigore il 1° gennaio 2006 (FF 2003, pag. 3233 e seguenti, pag.
3298):
"
Art. 34
L’articolo 34 si riferisce alla
responsabilità dell’assicuratore per i suoi agenti. La disposizione attuale è
alla base della distinzione tra gli agenti che trattano gli affari e gli agenti
che li concludono. Questa distinzione è talvolta fonte di insicurezza per gli
stipulanti nei confronti delle trattative con l’intermediario. Il testo ne
propone pertanto l’eliminazione. La nozione di «intermediario assicurativo» va
intesa ai sensi dell’articolo 38 del disegno di legge sulla sorveglianza degli
assicuratori.
Il capoverso 2 dell’attuale articolo 34
dispone che l’agente «non ha facoltà di modificare le condizioni generali di
assicurazione né in favore né a danno dello stipulante ». Tale capoverso può
essere abrogato. In effetti, in virtù della nuova versione dell’articolo 34,
gli atti degli agenti impegnano sempre le imprese di assicurazione da essi
rappresentate.” (sottolineatura del redattore)
Per cui, a prescindere
dall’applicabilità dell’art. 34 LCA al caso di specie, ci si potrebbe chiedere
se le affermazioni di __________, secondo cui i coniugi __________ in sostanza
gli hanno consegnato una proposta di assicurazione per il periodo dal 1°
dicembre 2008, non siano sufficienti per ritenere che l’offerta è entrata nella
sfera di disposizione del destinatario (CO 1) tramite il suo agente
assicurativo.
In realtà, ritenuto anche
che in caso di conflitto fra gli interessi dell'agente, che deve curare quelli
del suo mandante, e gli interessi dell'assicurato, che veglia sui suoi, non si
può attribuire alle dichiarazioni dell'agente il valore di una testimonianza
(TA TI in RUA VI n. 66 / 193 citata in: Carré, Loi fédérale
sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 264 ad art. 34 LCA), questo TCA
deve concludere che le affermazioni rese da __________, in parte incongruenti e
contraddittorie, non sono sufficienti per ritenere, neppure secondo il
principio della verosimiglianza preponderante, che i coniugi __________ hanno
sottoscritto una proposta d’assicurazione presso CO 1 dal 1° dicembre 2008.
__________ ha dapprima
affermato di non aver fatto sottoscrivere assicurazioni complementari ai
coniugi __________ vista la loro età (nati nel 1925 e 1926), per poi smentirsi
poco dopo affermando che invece hanno sottoscritto l’assicurazione per la
camera comune in un ospedale per tutta la Svizzera. Inoltre, oltre al fatto che
la teste __________ ha smentito la circostanza secondo la quale __________ si recava
regolarmente (2-3 volte alla settimana) presso l’agenzia di __________ per la
consegna delle proposte, va evidenziato e sottolineato ancora una volta che il
doc. XXXVI/1 e 2 relativo all’offerta assicurativa, è ampiamente incompleto,
mancando la firma dei coniugi __________ (o perlomeno del marito) e gli
allegati relativi allo stato di salute degli interessati. Ora, appare
inverosimile che di un documento così importante non vi sia alcuna fotocopia,
ritenuto oltretutto che il medesimo __________ afferma di averne consegnata una
nel corso del mese di dicembre 2008 all’agenzia di __________. A questo
proposito va evidenziato come questo importante episodio, ossia la consegna
della fotocopia dell’offerta d’assicurazione nel corso del mese di dicembre
2008, non è stata menzionata in precedenza dai ricorrenti, né da __________ nei
suoi scritti del 14 luglio 2009 (doc. D) e del 10 settembre 2009 (doc. Q).
__________ afferma inoltre
che i coniugi __________ avevano già disdetto il loro contratto in __________
quando si sono rivolti a lui il 7 novembre 2008, allorché la lettera di
disdetta porta la data del 17 novembre 2008 (doc. I) ed ha affermato, a
proposito del permesso C di __________ “penso di avere ricevuto
successivamente la copia di questo permesso” per poi rilevare che “non
so precisare se il permesso C della sig.ra __________ mi venne effettivamente
consegnato ed eventualmente a chi lo feci poi pervenire”.
Per
cui questo TCA ritiene che la testimonianza di __________ non permette di
concludere, neppure applicando il principio della verosimiglianza
preponderante, che i coniugi __________ hanno sottoscritto una proposta di
assicurazione per CO 1 nel corso del mese di novembre 2008.
Del
resto, come visto in precedenza, anche se, per pura ipotesi di lavoro, i
coniugi __________ avessero sottoscritto e consegnato la proposta a __________
e questo fosse sufficiente per ritenere che la proposta sia entrata nella sfera
di possesso dell’assicuratore, i coniugi __________ non avrebbero comunque
potuto ritenere di essere affiliati in Svizzera contro le malattie.
Infatti
l’assicuratore avrebbe ancora dovuto verificare se i presupposti affinché un
cittadino di un Paese membro dell’UE che chiede l’affiliazione per la prima
volta nel nostro Paese possa assicurarsi in Svizzera fossero stati adempiuti. La
Cassa, nel preciso caso di specie, aveva pertanto ancora un margine di manovra.
Dagli
scritti del 14 luglio 2009 e del 10 settembre 2009 e dalla testimonianza non
emerge del resto che __________ abbia dato la garanzia che, una volta
sottoscritta la proposta di assicurazione, l’affiliazione sarebbe stata
automatica.
Per
cui i coniugi __________ non possono comunque far valere la loro buona fede e ritenere
che un intermediario dell’assicuratore abbia fornito loro informazioni errate
che li avrebbero indotti a disdire il rapporto assicurativo con l’assicuratore __________,
prima di ottenere la conferma dell’affiliazione in Svizzera.
Va
qui rammentato che il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art.
9.
Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie
promesse e che essa eviti di contraddirsi e impone all'autorità di scostarsi
dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
- l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
- l'autorità ha agito o
creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
- l'assicurato non deve
essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
- l'informazione errata ha
indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è
pregiudizievole;
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data
(cfr. sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; sentenza K 107/05
del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005 consid.
3.3.1
; sentenza C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29
agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi
citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220
consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981
pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,
DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit
administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor
dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Nel caso di specie, in assenza di una qualsiasi informazione errata
o di un’omissione da parte dell’assicuratore, non vi è spazio per ritenere che
il principio della buona fede sia stato violato.
12.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, deve essere respinto, mentre la decisione impugnata va confermata.
All’assicuratore,
rappresentato da un avvocato, non si assegnano ripetibili poiché svolge un
compito di diritto pubblico (cfr. sentenza 8C_931/2010 del 26 gennaio 2011; sentenza
B 43/98 del 29 gennaio 2001).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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