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Decisione

36.2010.102

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 dicembre 2010Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i farmaci prescritti, cominciarono lentamente a dare i primi benefici a partire

dall’inizio del 2010. Una segnalazione ad uno psichiatra rischiava inoltre di

essere vissuta male e di aggravare ulteriormente la ferita narcisistica.

Da circa due mesi il miglioramento delle

condizioni psichiche è abbastanza stabile e l’assicurato ha trovato la forza

per riprendere un’attività lavorativa come consulente presso uno studio legale.

Nel frattempo il soggetto si è licenziato da __________ alla fine di novembre

del 2009, adducendo motivi sanitari e ritenendo di aver subito delle azioni

“mobbizzanti” che gli impediscono di ricominciare la sua attività presso

l’ultimo datore di lavoro.

Questo licenziamento avrebbe prodotto un

contenzioso con l’assicurazione CV 1 che da fine novembre ha smesso di versare

le indennità per perdita di guadagno, ritenendo l’assicurato abile al lavoro in

un contesto differente dall’ultimo.

Nonostante le precedenti difficoltà, attualmente

l’assicurato sostiene esplicitamente di non ritenersi un “caso da invalidità”.

Egli sta facendo tutto il possibile per ricostruirsi una vita professionale e

percepisce un netto miglioramento delle sue condizioni psichiche rispetto ad

alcuni mesi fa.

Evidentemente lo status evidenziato durante

l’attuale consultazione peritale presenta delle sostanziali differenze rispetto

alle constatazioni oggettive fatte dalla psichiatra Dr.ssa __________, nel mese

di settembre del 2009.

Da questo si deduce la correttezza della diagnosi

posta dal precedente perito psichiatrico, di sindrome da disadattamento.

Fattori stressanti di vecchia data, legati a

problematiche sul posto di lavoro, hanno quindi generato una reazione

ansioso-depressiva che è durata circa un anno e che ha risposto positivamente

alle cure idonee praticate. L’allontanamento dall’ultimo luogo di lavoro, che

era responsabile dell’intenso carico di stress, ha consentito di recuperare un

discreto equilibrio psichico e la spinta volitiva necessaria per riprendere una

nuova attività.

(…)

A causa delle problematiche lavorative,

l’assicurato ha sviluppato una reazione mista ansioso-depressiva che è durata

circa un anno. Essa ha determinato un’inabilità lavorativa pressoché completa

per qualsiasi attività, durante questo medesimo arco di tempo.

L’allontanamento dall’ambiente lavorativo

problematico, unito alle terapie descritte dal medico curante, ha consentito il

recupero dell’equilibrio psichico.

Attualmente le risorse psichiche sono integre.

(….)

L’assicurato è completamente abile al lavoro, sia

come consulente legale che come __________

(…)

Inabilità lavorativa completa per qualsiasi

attività dal 22.06.2009 fino al 31.05.2010.

Inabilità lavorativa all’80% per qualsiasi

attività dal 01.06 al 31.07.2010.

Dal momento dell’attuale perizia in avanti

l’assicurato va considerato abile in misura completa per qualsiasi attività.” (doc.

48)

2.7. Alla luce di

quanto sopra esposto emerge con chiarezza che la disdetta del rapporto di

lavoro con effetto immediato inoltrata dall’attore il 27 novembre 2009 è

strettamente legata al suo stato di salute ed è alla base del progressivo

miglioramento della capacità di lavoro dell’interessato.

Il medico

curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, ha infatti affermato che l’interessato

ha dovuto “interrompere l’attuale rapporto di lavoro per gravi ragioni di

salute” (doc. 27) e la circostanza che la fine dell’attività ha favorito la

guarigione dell’interessato viene confermata dal dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, direttore del __________ il quale, nell’ambito

della procedura per ottenere prestazioni dell’AI, ha espressamente affermato

che “l’allontanamento dall’ultimo luogo di lavoro che era responsabile

dell’intenso carico di stress, ha consentito di recuperare un discreto

equilibrio psichico e la spinta volitiva necessaria per riprendere una nuova

attività” e che “l’allontanamento dall’ambiente lavorativo problematico,

unito alle terapie prescritte dal medico curante, ha consentito il recupero

dell’equilibrio psichico” (doc. 48). Del resto, il medesimo specialista ha

attestato un’incapacità lavorativa al 100% in qualsiasi attività dal 22 giugno

2009 al 31 maggio 2010, ridotta all’80% dal 1° giugno 2010 al 31 luglio 2010.

Dal mese di agosto l’interessato è stato valutato totalmente abile in qualsiasi

attività, compresa quella precedente di __________.

Va

qui rammentato che nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.),

l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità

dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per cui

il TCA non ha alcun motivo per dubitare delle conclusioni del dr. med. __________,

direttore del __________, la cui perizia allestita nell’ambito della richiesta

di prestazioni AI, risponde alle condizioni per ritenere fedefacente un referto

peritale.

Del resto

anche il medico fiduciario, dr. ssa med. __________, seppure indirettamente, ha

confermato la necessità di allontanarsi dall’ambiente lavorativo ed i benefici

derivanti dalla cessazione dell’attività presso il precedente datore di lavoro

laddove afferma che “trattasi di una situazione reattiva, che dovrebbe

rientrare non appena l’assicurato riesce a metabolizzare l’insulto narcisistico

arrecatogli, uscendo da questa situazione, probabilmente con un

pre-pensionamento, dal momento che egli ha quasi sessant’anni e non sembra

motivato a rimettersi in gioco” (doc. 25, sottolineatura del redattore).

La fine

del rapporto lavorativo è pertanto stata dettata dalla malattia dell’attore

allo scopo di permettere una guarigione più celere della patologia psichica.

L’assicuratore

afferma tuttavia che l’interessato non ha tratto immediato beneficio dalla fine

del rapporto di lavoro.

Certo, il

miglioramento è stato graduale. Tuttavia, l’allontanamento dall’ambiente

lavorativo, e meglio la consapevolezza di non dover tornare ad esercitare la

propria attività presso il medesimo istituto, ha permesso all’attore di

ritrovare una capacità parziale del 20% dopo 7 mesi (dal mese di giugno) ed una

capacità lavorativa totale dopo 9 mesi (dal mese di agosto, cfr. doc. 48). Il

medico curante ha del resto attestato già dal 1° luglio 2010 un’abilità del 50%

(cfr. doc. 21).

Quanto

alla circostanza che l’interessato, se non avesse dato la disdetta dal rapporto

di lavoro e fosse rimasto alle dipendenze della banca, avrebbe continuato a

beneficiare dell’indennità piena, va evidenziato che con la rescissione del contratto

di lavoro l’attore ha adempiuto all’obbligo di ridurre il danno e di seguire le

direttive del proprio medico curante, conformemente all’art. 13.3 CGA (“le

persone assicurate devono intraprendere tutto ciò che è atto a favorire la

guarigione ed evitare tutto ciò che la ritardi. In particolare, devono

attenersi alle prescrizioni del medico e del personale sanitario”). Del

resto se l’interessato fosse rimasto alle dipendenze della banca e l’incapacità

lavorativa totale fosse proseguita, la convenuta sarebbe verosimilmente stata

tenuta a versare indennità piene per un periodo superiore (in concreto il

contratto prevede il versamento delle indennità giornaliere durante 730 giorni

[cfr. anche doc. 31]; per alcuni casi, in ambito di assicurazione contro la

disoccupazione, in cui il TF ha esaminato se la disdetta del rapporto di lavoro

è stata volontaria oppure imposta da altre circostanze, cfr. DTF 124 V 234,

consid. 4aa [“(…) dass dort, wo

ein Versicherter effektiv nicht von sich aus, sondern vom Arbeitgeber oder

durch die Entwicklung am Arbeitsplatz zur Kündigung gedrängt wird, nicht mehr von

einer freiwilligen Preisgabe der Beschäftigung im Sinne des Übereinkommens

gesprochen werden kann. Gleiches gilt für den Fall, da der Versicherte für das

Verlassen der Stelle legitime Gründe zu nennen vermag.“],

cfr. anche sentenza C288/02 dell’11 novembre 2003, consid. 4.2).

Va qui

evidenziato che, nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, non è

sanzionato (e non viola di conseguenza l’obbligo di ridurre il danno), colui

Considerandi

che scioglie il rapporto di lavoro senza essersi procurato un altro impiego

quando la prosecuzione del vecchio contratto non era più ragionevolmente

esigibile (ad esempio per motivi di salute). In particolare, secondo

costante giurisprudenza federale, non è più ragionevolmente esigibile la

continuazione del rapporto di lavoro quando l'occupazione è o è divenuta

inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni C 22/04 dell'8 ottobre 2004; sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9,

consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).

L’interessato,

disdicendo con effetto immediato il proprio rapporto lavorativo, ha pertanto

fatto quanto possibile per ridurre al minimo, nel tempo, il danno, che consiste

nel mancato ricevimento del salario conseguito quale __________ __________ a

causa della malattia.

Posto che

l’assicuratore non contesta la circostanza che l’interessato continua ad essere

assicurato per il tramite del contratto assicurativo stipulato dalla banca,

tant’è che ha ammesso di dover versare indennità giornaliere, anche se

calcolate sulla base di quanto comunicatogli dalla Cassa __________ (doc. 31),

questo Tribunale deve concludere che l’assicuratore è tenuto a versare le

prestazioni pattuite calcolate sulla base del contratto concluso con la __________.

Per

quanto concerne il periodo ed il grado dell’incapacità lavorativa

dell’assicurato dal 1° dicembre 2009, sia il dr. med. __________ che il dr.

med. __________ sono concordi nel ritenere che l’attore è stato inabile al

lavoro in maniera completa in qualsiasi professione fino al 31 maggio 2010 e

all’80% dal 1° giugno 2010.

Il dr.

med. __________ ritiene tuttavia una incapacità lavorativa dell’80% anche in

luglio, ridotta allo 0% dal mese di agosto 2010, mentre il dr. med. __________

ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 1° luglio 2010 e, perlomeno,

anche in agosto 2010 (doc. 21 e 23).

Questo

Tribunale ritiene di dover far capo alle conclusioni del dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia nonché direttore del __________, in quanto

specialista in psichiatria e medico incaricato dall’UAI dell’allestimento di

una perizia neutra, a differenza del medico curante, dr. med. __________, FMH

in medicina interna (cfr., per quanto concerne il valore probatorio delle

valutazioni dei medici curanti, DTF 125 V 353).

Va qui

evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non va

poi dimenticato che ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre

2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due

medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente ha

confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della

differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale

(cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05

del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di

fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se

specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF

125.

V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006

consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

Per

contro questo TCA non condivide le conclusioni della convenuta figuranti nello

scritto del 10 settembre 2010 dove, sulla base del progetto di decisione del 13

agosto 2010 dell’UAI, è stato indicato che l’interessato va considerato abile

al lavoro dal 1° novembre 2010 ed il caso assicurativo va chiuso con il 31

ottobre 2010 (doc. 43). Infatti, l’UAI ha applicato l’art. 88a cpv. 1 OAI,

secondo cui se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di

svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o

l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare.

Ritenuto

che il miglioramento sostanziale, e meglio il ripristino della capacità

lavorativa totale, è avvenuto da agosto 2010, l’UAI ha soppresso la rendita con

effetto dal 31 ottobre 2010. Ciò tuttavia non vale per il caso concreto,

giacché l’art. 9.4 seconda frase CGA prevede che con il raggiungimento della capacità

lavorativa completa si estingue il diritto alla continuazione delle prestazioni,

ossia da inizio agosto 2010.

Ne segue

che l’interessato ha diritto ad indennità giornaliere complete dal 1° dicembre

2009.

al 31 maggio 2010 e all’80% dal 1° giugno 2010 al 31 luglio 2010. Dal 1°

agosto 2010 l’interessato non ha più diritto ad alcuna indennità.

Nei

conteggi delle prestazioni allegati dall’attore risulta che l’indennità

giornaliera calcolata sulla base del contratto sottoscritto dalla __________,

ammonta a fr. 657,534 (cfr. doc. R).

L’attore,

con la petizione, chiede tuttavia un calcolo sulla base di fr. 657,53 (cfr.

petitum, doc. I, pag. 8) e l’assicuratore in sede di risposta afferma che “il

guadagno assicurato contrattualmente in favore del signor AT 1 ammonta a CHF

300'000.-- corrispondente ad un’indennità perdita di guadagno pari a CHF

657.

/giorno” (doc. III, pag. 2).

Ne segue

che l’assicuratore è condannato a versare i seguenti importi:

dicembre

2009: 657,53 X 31 = 20'383,43;

gennaio

2010: 657,53 X 31 = 20'383,43;

febbraio

2010: 657,53 X 28 = 18'410,84;

marzo

2010: 657,53 X 31 = 20'383,43;

aprile

2010: 657,53 X 30 = 19'725,90;

maggio

2010: 657,53 X 31 = 20'383,43;

giugno

2010: 657,53 X 30 :100 X 80 = 15'780,72;

luglio

2010: 657,53 X 31 : 100 X 80 = 16'306,75.

Da questo

importo complessivo di fr. 151'757,93 va dedotto l’ammontare complessivo, già

versato, di fr. 60'895,85 (compresi i mesi di agosto e settembre 2010, cfr. risposta

di causa doc. III, non contestata in sede di osservazioni su questo punto), per

fr. 90'862,08.

Resta

riservata l’eventuale compensazione con importi dell’assicurazione per

l’invalidità (cfr. art. 23.1 CGA).

2.8

L’attore

chiede inoltre interessi al 5% a far tempo dai rispettivi mesi in cui inizia il

diritto alla prestazione.

Per

l’art. 102 cpv. 1 CO se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in

mora mediante interpellazione del creditore.

A norma

dell’art. 102 cpv. 2 CO quando il giorno dell’adempimento sia stato stabilito o

risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente

fatta il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno.

L’art.

104.

cpv. 1 CO prevede che il debitore in mora al pagamento di una somma di

danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all’anno,

quand’anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.

Con

sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF ha affermato:

"

Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv.

1.

CO) sono dovuti dal giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in

mora il debitore (art. 102 cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al

contratto d'assicurazione (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den

Versicherungsvertrag, 2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non

contesta la data della prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato,

la Corte ticinese ha applicato correttamente il diritto federale. La censura

dell'attore, che parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi

di mora, al momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr.

art. 41 cpv. 1 LCA), è infondata.”

2.9

In concreto

la data dell’adempimento è stabilito, conformemente all’art. 102 cpv. 2 CO (cfr.

P. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Berna 1997, pag. 688),

nell’art. 25.1 CGA. Questo disposto prevede infatti che la prestazione

assicurativa viene pagata al più tardi entro 4 settimane dal momento in cui

l’assicuratore ha ricevuto i documenti necessari alla determinazione del suo

obbligo di prestazione. In caso di incapacità lavorativa di lunga durata e su

richiesta, l’assicuratore paga le indennità giornaliere accumulate in importi

parziali, comunque con frequenza massima di una volta al mese.

Nella

fattispecie la circostanza che l’interessato ha diritto alle prestazioni deriva

dalla perizia del 5 agosto 2010 del dr. med. __________ che ha accertato come

l’allontanamento dall’ambiente lavorativo unito alla terapia del medico curante

ha consentito il recupero dell’equilibrio psichico e ha pertanto indirettamente

sancito la correttezza della disdetta dal rapporto di lavoro per recuperare la

capacità lavorativa. Come emerge dal timbro apposto sulla perizia, il documento

è stato ricevuto dall’assicuratore il 6 settembre 2010 (doc. 48). Ne segue che

la prestazione doveva essere pagata entro il 4 ottobre 2010 (4 settimane dal

momento in cui l’assicuratore ha ricevuto i documenti necessari alla

determinazione del suo obbligo di prestazione), data dalla quale sono dovuti gi

interessi sull’intera somma ancora da versare.

All’attore,

parzialmente vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili.

2.10

Il valore di

causa è rappresentato dalla pretesa di versamento di indennità giornaliere per

complessivi fr. 98'564,50. L’importo di fr. 30'000 per poter inoltrare un

ricorso in materia civile al Tribunale federale è raggiunto (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF).

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone

perciò di notificare alla FINMA anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è parzialmente accolta.

§

E’ accertato il diritto di AT 1 a ricevere da CV 1 un importo pari a CHF

657,53 quale indennità giornaliera per perdita di guadagno in caso di malattia

sulla base del contratto __________ stipulato con la __________.

§§

CV 1 è condannata a versare ad AT 1 fr.

90'862,08, oltre ad interessi al 5% dal 4 ottobre 2010.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’assicuratore verserà all’attore fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro la presente sentenza è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri

casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117

LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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