36.2010.103
Restituzione di una prestazione versata in eccesso (doppio pagamento di indennità giornaliere) nell'ambito di un'assicurazione indennità perdita di guadagno retta dalla LCA. Applicazione delle norme s
1 febbraio 2011Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2010.103
Data decisione, Autorità:
01.02.2011, TCA
Titolo:
Restituzione di una prestazione versata in eccesso (doppio pagamento di indennità giornaliere) nell'ambito di un'assicurazione indennità perdita di guadagno retta dalla LCA. Applicazione delle norme sull'indebito arricchimento
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE MALATTIA
AZIONE IN RIPETIZIONE
art. 62 CO
art. 63 cpv. 1 CO
art. 64 CO
art. 100 cpv. 1 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.103
cs
Lugano
1 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 9 settembre
2010 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
ditta CV 1 ha stipulato con AT 1 (di seguito: AT 1), per i suoi dipendenti,
un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera secondo la LCA in caso di
malattia (doc. A1).
Il
contratto prevedeva il versamento dell’indennità per un massimo di 730 giorni
dopo un periodo di attesa di 90 giorni.
B. Verso
fine aprile/inizio maggio 2008 la società ha annunciato a AT 1 l’inabilità
lavorativa al 100% della dipendente __________ dal 22 gennaio 2008 (doc. A5).
L’assicuratore,
dopo aver effettuato le verifiche mediche ritenute necessarie, il 30 luglio 2008 ha versato alla ditta CV 1 un importo di fr. 15'983.50 per l’inabilità lavorativa relativa al
periodo dal 22 gennaio 2008 al 30 giugno 2008, corrispondente a 71 indennità
giornaliere di fr. 225.12, ossia un’indennità all’80% calcolata sul salario annuo
dichiarato di fr. 102'696 dopo il periodo di attesa di 90 giorni (cfr. doc. A5
e A9).
C. L’assicuratore,
accortosi di aver pagato un’indennità all’80% in luogo di quella al 90%
prevista contrattualmente, dopo aver richiesto alla società CV 1 la
restituzione dell’importo di fr. 15'983.50 entro il 12 dicembre 2008 (doc. A10),
il 12 novembre 2008 ha versato alla medesima ditta l’ammontare di fr.
17'981.45, corrispondente a 71 indennità giornaliere di fr. 253.26, ossia l’indennità
al 90% calcolata sull’importo annuo di fr. 102'696 (doc. A11).
D. Il
21 febbraio 2009, accertato che la società CV 1 non aveva restituito l’importo
di fr. 15'983.50, AT 1 ha diffidato la ditta, assegnandole un termine scadente
il 17 marzo 2009 per provvedere alla restituzione dell’importo versato in
eccesso (doc. A12).
In
assenza di reazione da parte della CV 1, l’assicuratore ha fatto spiccare un
precetto esecutivo a cui la società ha interposto opposizione (doc. A4).
E. Con
petizione del 9 settembre 2010 AT 1 chiede la condanna della ditta CV 1 al
rimborso dell’importo di fr. 15'983.50 per indennità giornaliere versate in
eccesso nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, oltre ad interessi
di mora del 5% dal 18 marzo 2009 ed il rigetto definitivo dell’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ con le spese esecutive a
carico della convenuta (Doc. I).
F. Chiamata
a presentare la risposta di causa (doc. II), la ditta CV 1 è rimasta silente
anche dopo l’assegnazione di un ultimo termine perentorio per determinarsi in
merito (doc. III).
G. Pendente
causa il TCA ha accertato presso l’assicuratore l’avvenuto versamento degli
importi di fr. 15'983.50 e di fr. 17'981.45 alla ditta CV 1, la quale, chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito, non ha reagito (doc. V e
seguenti).
in
diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.
Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le
malattie comprende l'assicu-razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari
offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in
applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA).
Giusta l'art. 85 cpv.
2.
della legge federale sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA)
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2010, applicabile in concreto (cfr.
anche art. 404 CPC in vigore dal 1° gennaio 2011), per le controversie relative
alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie, i Cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
In ambito cantonale, la
LCAMal all'art. 75 cpv. 1 prevede che le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA.
In
concreto, non v'è dubbio che la
vertenza in esame concerne un contratto di indennità giornaliera in caso di
malattia retto dalla LCA e praticato da un assicuratore sociale autorizzato
all’eserci-zio ai sensi della LAMal.
Questo
Tribunale è pertanto competente a decidere nel merito della petizione.
Nel
merito
3.
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’assicurato-re può chiedere la
restituzione delle indennità giornaliere versate in eccesso alla convenuta.
4.
Rilevanti per la verifica della fondatezza delle pretese dell’attrice sono le
Condizioni generali d’assicurazione (in seguito: CGA), la polizza
d’assicurazione, nonché la LCA che costituisce il fondamento legale su cui
poggia il rapporto fra le parti ed il CO (cfr. art. 100 cpv. 1 LCA).
Nel
caso di specie la convenuta ha stipulato con l’attrice un’assicurazione
d’indennità giornaliera per aziende, per il personale amministrativo e per gli
operai (doc. A1). La copertura in favore del personale amministrativo prevede
il pagamento di un’indennità del 90% del salario assicurato dopo un periodo di
attesa di 90 giorni per una durata delle prestazioni di 730 giorni, con computo
del periodo di attesa. La copertura in favore degli operai prevede una
copertura simile ma con un pagamento dell’indennità pari all’80% del salario
assicurato (doc. A1).
Ai
sensi dell’art. 15.1 CGA ad eccezione dell’assicurazione per somme secondo
l’art. 17.2 CGA, si tratta di un’assicurazione contro i danni. La AT 1 paga per
la comprovata perdita di salario derivante da un’incapacità lavorativa
assicurata, al massimo tuttavia l’indennità giornaliera assicurata. La variante
assicurata, l’ammontare, la durata e il differimento sono riportati nel
contratto.
Per
l’art. 15.2 CGA l’obbligo a versare prestazioni della AT 1 inizia allo scadere del
differimento concordato nel contratto. Il differimento vale per ogni caso di
prestazioni e per ogni rischio assicurato e viene computato alla durata della
prestazione da percepire. I giorni d’incapacità lavorativa parziale sono
considerati giorni interi sia per il calcolo del differimento come anche per il
calcolo della durata delle prestazioni, In caso di coordinamento delle
prestazioni con le prestazioni di altri assicuratori, la durata delle
prestazioni non sarà prolungata.
A
norma dell’art. 15.3 CGA la premessa necessaria ai fini delle prestazioni è
un’incapacità lavorativa confermata dal medico pari ad almeno il 50 percento.
L’art.
17.1
CGA prevede che le prestazioni d’indennità giornaliera su base salariale
si calcolano come segue:
-
la base è costituita dall’ultimo salario
soggetto all’AVS percepito prima dell’inizio della malattia, compresi gli
elementi costitutivi del salario assicurati non ancora versati e per i quali
sussiste un diritto legale. Tale salario viene calcolato per un anno intero e
diviso per 365;
-
per i dipendenti con salario molto variabile,
viene presa in considerazione la media degli ultimi dodici mesi prima
dell’inizio dell’incapacità lavorativa
-
se prima della malattia la persona assicurata ha
prestato la propria attività presso più di un datore di lavoro, è determinante
soltanto il salario percepito presso il contraente.
Per
l’art. 17.2 CGA se per le persone assicurate indicate per nome nel contratto è
concordato un salario annuo fisso, come guadagno giornaliero vale la 365esima
parte di tale salario (assicurazione per somme).
5.
L’assicurazione
d’indennità giornaliere in caso di malattia può essere stipulata nella forma di
un’assicurazione di somme o di un’assicurazione contro i danni (sentenza
4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).
L’assicurazione
di somme garantisce una prestazione che è stata definita al momento della
conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio
economico: essa è dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr.
sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla
nozione di assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità
giornaliere in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007,
consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
L’assicurazione
contro i danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento
e la misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico
effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2)
La
questione di sapere se si è in presenza dell’una o dell’altra forma di
assicurazione va decisa mediante l’interpretazione del contratto di
assicurazione e delle condizioni generali d’assicura-zione che lo accompagnano
(CGA), secondo le regole usuali dell’interpretazione dei contratti (sui criteri
di distinzione fra queste due modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
In
concreto non vi è alcun dubbio che si è in presenza di un’assicurazione di
danno conformemente all’art. 15.1 CGA, anche perché nella polizza assicurativa
non figura il nome della dipendente __________ con un salario fisso come
prevede l’art. 17.2 CGA per le persone che beneficiano dell’assicurazione di
somme.
6.
Va
ora calcolato l’importo cui ha diritto la convenuta per l’incapacità lavorativa
della sua dipendente dal 22 gennaio 2008 al 30 giugno 2008.
In
concreto non è contestato che __________, che svolgeva un’attività
prevalentemente amministrativa e percepiva un salario mensile lordo (compresa
la tredicesima mensilità) di fr. 8’558 (doc. A5), ossia fr. 102'696 all’anno
(8'558 X 12), è stata incapace al lavoro al 100% dal 22 gennaio 2008 (doc. A5)
al 30 giugno 2008 (doc. A7).
Tenuto
conto dei 90 giorni di differimento dal 22 gennaio 2008 al 20 aprile 2008,
l’assicuratore deve versare alla convenuta delle indennità giornaliere al 90% calcolate
sul salario lordo di __________ per il periodo dal 21 aprile 2008 al 30 giugno
2008.
L’importo
annuo lordo di fr. 102'696 va diviso per 365 per ottenere un’indennità
giornaliera di fr. 281.40 (arrotondata verso l’alto, cfr. doc. A6). Il 90% di
questo importo (ossia fr. 253.26, cfr. doc. A11) va poi moltiplicato per 71 per
un ammontare di fr. 17'981.45.
Dagli
atti emerge tuttavia che ad un primo versamento di fr. 15'983.50 sul conto
della convenuta in data 30 luglio 2008 (doc. 15/2), è seguito un ulteriore
versamento di fr. 17'981.45 il 12 novembre 2008, sempre a favore della società CV
1.
(doc. 15/4).
In
altre parole l’assicuratore dopo aver versato alla convenuta l’indennità
giornaliera calcolata sulla base dell’80% del salario lordo della dipendente,
ha nuovamente pagato le indennità calcolate sulla base del 90% del salario
lordo.
Ciò
del resto non viene contestato dalla società, la quale non ha neppure comprovato
di aver nel frattempo restituito l’importo versato in troppo.
7.
In
DTF 127 III 421 consid. 3bb in fine, in una causa che opponeva una clinica ad
una cassa malati relativa alla richiesta di rimborso per spese di cura che si
ritenevano pagate di troppo, il TF ha stabilito che, avendo l'assicuratore
saldato la fattura senza riserve, un'eventuale pretesa di restituzione non è di
natura contrattuale ed ha di conseguenza applicato al caso di specie le norme
relative all'indebito arricchimento (art. 62 ss CO).
In
DTF 133 III 356 l’Alta Corte ha ribadito la sua giurisprudenza, precisando:
" 3.2.1 Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung schliesst ein
vertraglicher Anspruch einen Bereicherungsanspruch aus. Wird eine vertraglich
geschuldete Leistung erbracht, so stellt der gültige Vertrag den Rechtsgrund
dar, weshalb der Leistungsempfänger nicht ungerechtfertigt, d.h. rechtsgrundlos
bereichert sein kann (BGE 130 III 504 E. 6.1 S. 510; BGE 127 III 421 E. 3 S.
424; BGE 126 III 119 E. 3b S. 121 f. mit zahlreichen Hinweisen). In BGE 114 II
152.
ff. hat das Bundesgericht die Anwendung der vertraglichen Verjährungsfrist
auf die Rückleistungspflicht nach Vertragsrücktritt gemäss Art. 109 OR damit
begründet, dass sich das vertragliche Verhältnis in ein Liquidationsverhältnis
umwandle. Das Bundesgericht hat in BGE 126 III 119 E. 3c S. 122 darauf
hingewiesen, dass diese Präzisierung der Rechtsprechung in der Lehre
mehrheitlich begrüsst wurde und dass sich bestimmte Autoren sogar dafür
aussprechen, auch die Rückabwicklung irrtumsbehafteter Verträge nach
vertraglichen Grundsätzen vorzunehmen. Dieser Auffassung ist das Bundesgericht aber
nicht gefolgt. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
sind im Rahmen eines Vertragsverhältnisses erfolgte Zahlungen, die sich
nachträglich als irrtümlich und daher als grundlos erweisen, nicht stets als
vertragliche Leistungen einzustufen.
Rückerstattungsansprüche
können vielmehr nach der allgemeinen Unterscheidung des Gesetzes wie andere
Forderungen aus Vertrag, aus unerlaubter Handlung oder aus ungerechtfertigter
Bereicherung entstehen und unterliegen je nach ihrem Entstehungsgrund
verschiedenen Verjährungsfristen (BGE 130 III 504 E. 6.1 S. 510; BGE 114 II 152
E. 2c/aa S. 156). Massgebend ist der Entstehungsgrund des
Rückforderungsanspruchs (Urteil des Bundesgerichts 4C.300/1993 vom 25. Februar 1994, E. 4c/bb). Zunächst ist stets zu prüfen, ob die zurückverlangte
Leistung eine vertragliche Grundlage hatte und, falls dies zutrifft, ob sie
auch aus Vertrag zurückgefordert werden kann (BGE 127 III 421 E. 3 S. 424 f.). Wer ohne jeglichen Vorbehalt in (vermeintlicher) Erfüllung des Vertrages mehr leistet als
das vertraglich Geschuldete, kann die Differenz nach wie vor nur auf der
Grundlage des Bereicherungsrechts zurückfordern (BGE 130 III 504 E. 6.2 S. 510 f.; BGE 127 III 421 E. 3c/bb S. 426, je mit Hinweisen).”
(sottolineatura del redattore)
Ai
sensi dell'art. 62 cpv. 1 CO chi senza causa legittima si trovi arricchito a
danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. Si fa
luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida
causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere (art. 62
cpv. 2 CO).
L'art.
63.
cpv. 1 CO prevede che chi ha pagato volontariamente un indebito può
pretenderne la restituzione, solo quando provi d'aver pagato perché
erroneamente si credeva debitore.
Per
l'art. 64 CO chi si è indebitamente arricchito non è tenuto a restituire ciò di
cui provi che, al momento della ripetizione, non è più arricchito, a meno che
se ne sia spossessato di mala fede o che dovesse prevedere la domanda di
restituzione.
L'art.
67.
cpv. 1 CO prevede che l'azione di indebito arricchimento si prescrive in un
anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo
diritto di ripetizione, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in
cui nacque tale diritto. Trattandosi di un termine di prescrizione non può
essere rilevato d'ufficio, ma deve essere sollevato dalla parte che intende
prevalersene (art. 142 CO; A. Koller in: Das Schweizerische Obligationenrecht,
9.
Ed., Zurigo 2000,
pag. 327).
8.
In
concreto questo Tribunale ritiene che l’attrice ha provato di essersi trovata
nell’errore, pagando a torto, in due occasioni, la prestazione, dapprima sulla
base dell’80% del salario, come se la dipendente fosse un’operaia ed in seguito
sulla base del 90%, poiché l’interessata faceva parte del personale
amministrativo.
Va
qui rilevato che esiste un errore ai sensi dell'art. 63 CO anche quando colui
che ha versato a torto la prestazione avrebbe potuto conoscerlo (H. Schulin, in
Basler Kommentar, n. 9 ad art. 63 CO, pag. 427; DTF 64 II 129, cfr. anche la
sentenza 36.2000.93 del 14 marzo 2002).
In
queste condizioni, ritenuto che in luogo di fr. 17'981.45, l’attrice ha versato
erroneamente un ammontare di fr. 33'964.95 (17'981.45 + 15'983.50), in virtù
delle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 e seguenti CO), la Cassa ha
rettamente chiesto alla convenuta la restituzione di fr. 15'983.50.
9.
L’assicuratore
chiede anche interessi al 5% dal 18 marzo 2009.
Con
sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF, a proposito del pagamento di
interessi, ha affermato:
" II
Tribunale cantonale delle assicurazioni gli ha accordato interessi di mora del
5.
% sulla somma residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8
febbraio 2008 al 29 febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione
(art. 102 cpv. 1 CO) al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente
obietta che gli interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006,
momento nel quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto
essergli versata. A torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1
CO) sono dovuti dal giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in
mora il debitore (art. 102 cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al
contratto d'assicurazione (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, 2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non
contesta la data della prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato,
la Corte ticinese ha applicato correttamente il diritto federale. La censura
dell'attore, che parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi
di mora, al momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr.
art. 41 cpv. 1 LCA), è infondata.”
In
concreto l’assicuratore ha diffidato la convenuta alla restituzione della
prestazione con un’ingiunzione di pagamento del 21 febbraio 2009 tramite la
quale ha assegnato un termine di pagamento al 17 marzo 2009 (doc. A12).
Ne
segue che la richiesta dell’attrice di condannare la convenuta anche al
pagamento di interessi al 5% dal 18 marzo 2009 va tutelata.
Per
contro, come già giudicato da questo Tribunale con sentenza del 14 marzo 2002
(inc. 36.2000.93), non si giustifica la rifusione dell’importo di fr. 300 per
spese amministrative chiesto con il precetto esecutivo, poiché questo importo
non è costitutivo di arricchimento indebito da parte della convenuta e
l’attrice, inoltre, non ha sufficientemente giustificato il fondamento della domanda,
Questo
importo non va confuso con le spese esecutive vere e proprie che non formano
oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la
quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; STCA
del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS
2001.
pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de
l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura
di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è
ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio
2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004 K 68/04 e del 18 giugno 2004 K
144/03).
10.
La
petizione va di conseguenza parzialmente accolta nel senso che la convenuta è
tenuta a restituire l’importo di fr. 15'983.50 oltre interessi al 5% dal 18
marzo 2009. L’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del __________
dell’UE di __________ è rigettata in via definitiva, limitatamente a questo
importo (doc. A4).
11.
L’assicuratore
chiede l’assegnazione di ripetibili.
Per
prassi costante di questo Tribunale, agli assicuratori privati che esercitano
anche l’assicurazione sociale nelle cause dove il TCA è competente a decidere nel
merito della vertenza in applicazione dell’art. 75 LCAMal non viene assegnata,
di massima, alcuna indennità per ripetibili.
12.
Il
valore di causa è rappresentato dalla pretesa di versamento di indennità
giornaliere per complessivi fr. 15'983.50. L’importo di fr. 30'000 per poter
inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale federale in funzione del
valore litigioso non è raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Secondo l'art. 49 cpv.
2.
LSA, i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di
tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto
d'assicurazione; s'impone perciò di notificare alla FINMA anche la presente
sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione è parzialmente accolta.
§ CV 1 è condannata a restituire a AT 1 fr.
15'983.50 oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2009.
§§ L’opposizione al PE __________ dell’UE di __________
del __________ è rigettata in via definitiva per l’importo di fr. 15'983.50
oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2009.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta almeno a:
a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione;
b. Fr.
30'000.- in tutti gli altri
casi.
Quando il valore
litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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