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Decisione

36.2010.108

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25 febbraio 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i premi LAMal che l'amministrazione ha versato alla sua Cassa malati dal 1°

novembre 2008 al 30 giugno 2009 (Fr. 2'388.-), visto che da quel giorno ella non

aveva più diritto alle prestazioni complementari e, di riflesso, neanche al

pagamento del premio LAMal.

C. Con

decisione formale del 22 giugno 2010 (doc. 8) la Cassa cantonale di compensazione,

Ufficio delle prestazioni, ha respinto la domanda di condono del 14 aprile 2010

(doc. 6) presentata dall'assicurata, a motivo che il presupposto della buona fede

non era dato, giacché l'istante ha omesso di informare tempestivamente il Servizio

delle prestazioni complementari che nel 2008 si era sposata.

D. Il

reclamo del 30 giugno 2010 (doc. 9) dell'assicurata è stato respinto con decisione

su reclamo del 10 settembre 2010 (doc. A), poiché faceva difetto il requisito

della buona fede dell'istante, violato per non avere informato il Servizio

prestazioni complementari, che si occupava direttamente del pagamento del

premio LAMal alla sua Cassa malati, del cambiamento del suo statuto personale e/o

economico, ciò che ha comportato che l'allora UAM ha continuato a versare alla

sua Cassa malati il premio dell'assicurazione malattia, quando invece non ne

aveva (più) diritto.

La Cassa di compensazione

ha comunque dato la possibilità all'assicurata di versare a rate la somma

dovuta (Fr. 2'388.-).

E. Con

ricorso del 23 settembre 2010 (doc. I) RI 1 ha chiesto di non considerare come

malafede il mancato avviso, all'autorità competente, che si era sposata. Ha quindi

postulato di esaminare il requisito dell'onere troppo grave che, vista la

tabella con le sue entrate/uscite, deve essere ammesso e dunque il Tribunale

deve concederle il condono, almeno parziale, della restituzione dell'importo di

Fr. 2'388.-. A suo dire, il mancato avviso al Servizio PC del cambiamento di

stato civile "è stata una semplice dimenticanza, o ignoranza totale

della procedura se così si vuol chiamare. Del tutto priva di ogni malafede o

calcolo.".

F. Il

6 ottobre 2010 (doc. III) la Cassa di compensazione ha ribadito che il

pagamento del premio LAMal da parte delle PC è strettamente legato al

riconoscimento del diritto alle prestazioni complementari. Pertanto, la

soppressione del diritto alle prestazioni complementari comporta anche la

soppressione del diritto al pagamento del premio di Cassa malati. Non sapendo

nulla del suo matrimonio, dato che la ricorrente non ha informato il Servizio

prestazioni complementari del cambiamento della sua situazione personale ed

economica, la Cassa di compensazione ha continuato a riconoscerle le

prestazioni complementari e quindi a versare alla sua Cassa malati il premio

LAMal. In tali circostanze, la condizione cumulativa della buona fede non è

soddisfatta.

La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di

prova (doc. IV).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

Considerandi

2.

In

virtù dell'art. 59 cpv. 1

LCAMal, le riduzioni di premio indebitamente percepite devono essere restituite

dal beneficiario all'assicuratore

presso il quale egli è affiliato, oppure all'Amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all'assicurato giusta l'art. 39 cpv. 1 seconda frase, o nei casi di perdita della PC all'AVS/AI.

Giusta l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, per la restituzione

o il condono dell'obbligo di

restituzione è applicabile per analogia la LPGA.

Ai sensi dell'art. 25

cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite

se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per quanto concerne le

decisioni di restituzione, l'art.

3.

cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare

della restituzione è stabilito mediante decisione.

A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di

restituzione l'assicuratore

indica la possibilità di chiedere il condono.

L'assicuratore decide di rinunciare alla

restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3

cpv. 2 OPGA).

Per l'art. 4 cpv. 1

OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse.

Determinante per il

riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso

su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari

giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione

(di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5

OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Per quanto concerne la

domanda di condono dell'obbligo

di restituzione di sussidi indebitamente percepiti, essa è rivolta dall'assicurato, direttamente o tramite il proprio

assicuratore, all'istanza

designata dal Consiglio di Stato (art. 60 LCAMal).

Il Consiglio di Stato

fa decidere nel merito delle domande di condono (art. 61 LCAMal).

A questo proposito va

evidenziato che lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di affermare che l'autorità competente in ambito di condono è

l'Istituto delle assicurazioni

sociali (STCA del 10 agosto 2004, 36.2003.72), perciò l'istanza di condono è stata correttamente formulata all'attuale Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle

prestazioni, che è un settore dell'Istituto delle assicurazioni

sociali (IAS).

3.

Secondo

le norme citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (DTF 126 V 48 consid. 3c; SVR

1996.

AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra

2009, n. 28 ad art. 25):

- l'interessato

o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in

buona fede, e

- la restituzione lo

metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere

troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola

delle due condizioni appena elencate non è adempiuta, il condono non può essere

concesso.

4.

Per

quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009;

STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1.

LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale

per analogia anche in materia di assicurazione malattia (DTF 133 V 579 consid.

4.1

pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurata ignorasse di non

avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della

buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione

(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro,

l'assicurata può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in

questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione

dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid.

4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103;

110.

V 176 consid. 3c

pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede

intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità

("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato,

facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,

avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La

consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione

di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale è limitato

(art. 97 e 105 LTF). Per contro, il tema di sapere se una persona abbia fatto

prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di diritto,

che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 221 consid.

3.

pag. 223 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3; sentenza

8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1).

5.

Giusta

l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave

difficoltà dell'art. 25 cpv. 1

LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese

supplementari dell'art. 5 cpv.

4.

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati

per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un

appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni

sulla determinazione dell'importo

massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA

definisce i criteri di computo della sostanza.

La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA

quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1,

indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.-

per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e

dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della

decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25).

Il Giudice, dunque,

non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale

misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica

della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio,

per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito,

sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF

107.

V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

6.

In specie, la condizione della buona fede è stata messa in dubbio

dall'amministrazione, la quale

sostiene che l'assicurata abbia violato l'obbligo di informare il Servizio

prestazioni complementari del suo matrimonio avvenuto nell'ottobre 2008, dato che

esso ha comportato un cambiamento della sua situazione personale ed economica,

con conseguente revisione e ricalcolo delle PC.

Per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.

Colui che rivendica prestazioni

assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per

accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv.

2.

LPGA).

Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre,

l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione

sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente

organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi

persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti

per l'erogazione di prestazioni hanno subito modifiche.

Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente

l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche

che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

7.

In

concreto, la ricorrente era beneficiaria di prestazioni complementari nella

misura in cui la Cassa di compensazione le pagava, versandoli direttamente alla

sua Cassa malati, i premi dell'assicurazione malattia obbligatoria. Il diritto

alle PC derivava dal fatto che l'assicurata era persona sola, quindi nelle sue

spese riconosciute le era computato il limite di reddito per persone sole,

mentre nei redditi computabili era conteggiata la sua rendita AVS e la sua

rendita della previdenza professionale.

Il 24 ottobre 2008 la ricorrente si è

(ri)sposata, ciò che ha comportato sia il cambiamento del suo status civile,

sia la modifica delle sue condizioni economiche visti i redditi del marito.

Questa nuova situazione ha avuto delle ripercussioni

per quanto concerne il suo diritto alle prestazioni complementari.

Infatti, l'essere sposata richiede che

le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi siano sommati

(art. 9 cpv. 2 LPC). Di conseguenza, il limite di reddito da considerare nelle

spese riconosciute era quello per coniugi e non più per persona sola, così pure

il contributo fisso per l'assicurazione malattia andava computato per due

persone adulte. Dal profilo dei redditi computabili, poi, anche la rendita AVS

e la rendita del II pilastro del marito andavano ad aggiungersi alle rendite

dell'assicurata.

Evidentemente, questi fattori, come è

di fatto scaturito dal nuovo calcolo del 9 luglio 2009 (doc. 3) del Servizio

prestazioni complementari, hanno - in specie - di gran lunga modificato la situazione

dell'assicurata.

Più dettagliatamente, se, quando era

sola, la differenza tra le sue entrate e le sue uscite era di Fr. 2'127.- (doc.

1), ciò che ancora le permetteva di beneficiare del pagamento diretto del premio

di Cassa malati, con l'essere coniugata questa differenza è aumentata a ben Fr.

42'709.- (doc. 3), con conseguente rifiuto delle PC ed anche del diritto al

pagamento del premio LAMal.

In queste circostanze, è fuor di dubbio

che il mutamento delle condizioni personali della ricorrente ha avuto, quale

conseguenza, un'importante variazione anche della sua situazione materiale. Di

conseguenza, come prescrivono l'art. 28 LPGA e l'art. 31 LPGA, nonché specificatamente

alle prestazioni complementari il citato art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurata doveva

comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni

complementari, questo importante mutamento, affinché il suo diritto fosse così rivisto

tenuto conto dei nuovi elementi.

L'insorgente ha fatto valere che questo

mancato avviso "è stata una semplice dimenticanza, o ignoranza totale

della procedura se così si vuol chiamare. Del tutto priva di ogni malafede o

calcolo." (doc. I).

Al riguardo, questo Tribunale non può

non evidenziare che proprio sul retro della decisione del 25 agosto 2008 (doc.

1), avente effetto dal 1° settembre 2008, emanata in seguito agli accertamenti

eseguiti in sede di revisione periodica, con caratteri più grandi ed in

grassetto c'è scritto quanto segue:

"Obbligo di annunciare ogni

cambiamento della situazione personale o economica".

Poi, con caratteri normali, viene

spiegata questa nozione e vengono anche elencati vari esempi:

"Ogni

cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati

nella presente decisione deve essere annunciato immediatamente alla:

Cassa

cantonale di compensazione AVS, Servizio prestazioni, Casella postale 2121,

6501.

Bellinzona

In

particolare quanto segue:

- il

cambiamento di indirizzo, il cambiamento di domicilio

- la separazione, il divorzio o il nuovo

matrimonio, il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel

calcolo

- l'inizio, la fine o l'interruzione

dell'apprendistato, oppure la fine o l'interruzione della formazione scolastica

- l'inizio

e la fine di un'attività lucrativa

- l'aumento o la diminuzione del reddito o

della sostanza (per es. eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.)

- la

vendita di beni immobiliari

- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da

una Cassa malati o da un'assicurazione privata

- l'entrata e l'uscita da una Casa per anziani, da

un Istituto per invalidi, da una Casa di cura o da un Ospedale

- la

soppressione, l'aumento o la diminuzione della rendita d'invalidità

In

caso di inosservanza di tale obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni

indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali."

(sottolineature della redattrice).

Il TCA rileva, inoltre, che queste

indicazioni, allegate alla decisione formale del 25 agosto 2008, sono quindi

giunte all'assicurata praticamente contemporaneamente al suo matrimonio, avvenuto

il 24 agosto 2008. Non poteva e non doveva pertanto sfuggirle che, visto il

cambiamento della sua situazione personale ed economica, la ricorrente era

tenuta ad annunciare dette modifiche alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio

prestazioni complementari.

Anche alla luce di quest'ultima

considerazione, i fatti che hanno dato luogo all'obbligo di restituzione sono

imputabili ad una negligenza commessa dall'interessata, che va qualificata come

grave. Con un po' più d'attenzione, che le nuove circostanze permettevano di

esigere da lei, l'assicurata avrebbe infatti potuto e dovuto facilmente riconoscere

l'importanza di dovere avvisare la Cassa di compensazione del fatto che si era

sposata. Per esempio, l'elevato reddito del marito doveva essere già un buon

motivo per l'interessata per capire che, molto probabilmente, una volta coniugata,

non avrebbe più avuto diritto di beneficiare delle prestazioni complementari e,

di riflesso, anche del pagamento del premio di Cassa malati.

Stanti così le cose, la violazione

dell'obbligo di informare è riconducibile ad una grave negligenza e la buona

fede della ricorrente non può quindi essere ammessa.

8.

Per

quanto concerne la condizione dell'onere gravoso, va osservato che la Cassa di

compensazione non si è pronunciata sulla stessa, ritenendo che, non essendo

dati i presupposti per ammettere la buona fede, non fosse necessario esaminare

neppure l'altro elemento cumulativo dell'art. 25 LPGA, che rinvia all'art. 5

OPGA.

In virtù di quanto precede, mancando in

effetti la condizione cumulativa della buona fede, non si fa luogo neppure in

questa sede ad esaminare l'esistenza di gravi difficoltà della ricorrente.

Non va infine dimenticato che l'Ufficio

delle prestazioni, per venirle incontro, ha proposto all'assicurata di

restituire le prestazioni indebitamente ricevute in ambito di assicurazione

malattia a mezzo di pagamenti rateali.

Visto l'esito del ricorso, questa

proposta non può che agevolare l'interessata nel suo obbligo di pagamento.

9.

Stanti

così le cose, la decisione su reclamo che rifiuta il condono alla ricorrente nella

restituzione di Fr. 2'388.- di premi LAMal versati indebitamente dall'Ufficio

delle prestazioni alla sua Cassa malati deve essere confermata ed il ricorso è respinto.

Non si prelevano né tasse né spese di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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