36.2010.108
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25 febbraio 2011Italiano17 min
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Numero d'incarto:
36.2010.108
Data decisione, Autorità:
25.02.2011, TCA
Titolo:
Istanza di condono dell'obbligo di restituire premi LAMal indebitamente ricevuti. Assicurata non ha avvisato la Cassa di compensazione,che le versava le prestazioni complementari e i premi,che si è sposata. Obbligo di informare su importanti modifiche personali e/o materiali.Buona fede non è ammessa
BUONA FEDE
CONDONO
PAGAMENTO
PREMIO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 59 cpv. 2 LCAMAL
art. 25 LPGA
art. 25 cpv. 1 LPGA
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 4 OPGA
art. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.108
TB
Lugano
25 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 10 settembre
2010 emanata da
Cassa
cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
Aa. Con
decisione del 25 agosto 2008 (doc. 1) la Cassa cantonale di compensazione,
Servizio prestazioni complementari, ha concesso ad RI 1, nata nel 1938, vedova,
delle prestazioni complementari limitatamente al pagamento del premio
dell'assicurazione malattia, con effetto dal 1° settembre 2008.
Ab. A
metà 2009 il Servizio prestazioni complementari ha saputo che il 24 ottobre 2008 l'assicurata si è sposata con __________, 1944, e quindi ha rivisto il suo diritto alle
prestazioni complementari, emanando il 9 luglio 2009 (doc. 3) una decisione di
rifiuto PC con effetto dal 1° luglio 2009, data un'eccedenza di reddito.
Ac. Vista
questa modifica, il 1° luglio 2009 (doc. 2) il Servizio prestazioni
complementari ha avvisato l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1°
febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni) che,
dopo un riesame necessario stante l'intervenuto matrimonio, dal 1° novembre
2008 non riconosceva più all'assicurata una prestazione complementare.
B. Di
conseguenza, con decisione formale del 1° aprile 2010 (doc. 4) la Cassa cantonale
di compensazione, Ufficio delle prestazioni, ha ordinato ad RI 1 di restituire
Fatti
i premi LAMal che l'amministrazione ha versato alla sua Cassa malati dal 1°
novembre 2008 al 30 giugno 2009 (Fr. 2'388.-), visto che da quel giorno ella non
aveva più diritto alle prestazioni complementari e, di riflesso, neanche al
pagamento del premio LAMal.
C. Con
decisione formale del 22 giugno 2010 (doc. 8) la Cassa cantonale di compensazione,
Ufficio delle prestazioni, ha respinto la domanda di condono del 14 aprile 2010
(doc. 6) presentata dall'assicurata, a motivo che il presupposto della buona fede
non era dato, giacché l'istante ha omesso di informare tempestivamente il Servizio
delle prestazioni complementari che nel 2008 si era sposata.
D. Il
reclamo del 30 giugno 2010 (doc. 9) dell'assicurata è stato respinto con decisione
su reclamo del 10 settembre 2010 (doc. A), poiché faceva difetto il requisito
della buona fede dell'istante, violato per non avere informato il Servizio
prestazioni complementari, che si occupava direttamente del pagamento del
premio LAMal alla sua Cassa malati, del cambiamento del suo statuto personale e/o
economico, ciò che ha comportato che l'allora UAM ha continuato a versare alla
sua Cassa malati il premio dell'assicurazione malattia, quando invece non ne
aveva (più) diritto.
La Cassa di compensazione
ha comunque dato la possibilità all'assicurata di versare a rate la somma
dovuta (Fr. 2'388.-).
E. Con
ricorso del 23 settembre 2010 (doc. I) RI 1 ha chiesto di non considerare come
malafede il mancato avviso, all'autorità competente, che si era sposata. Ha quindi
postulato di esaminare il requisito dell'onere troppo grave che, vista la
tabella con le sue entrate/uscite, deve essere ammesso e dunque il Tribunale
deve concederle il condono, almeno parziale, della restituzione dell'importo di
Fr. 2'388.-. A suo dire, il mancato avviso al Servizio PC del cambiamento di
stato civile "è stata una semplice dimenticanza, o ignoranza totale
della procedura se così si vuol chiamare. Del tutto priva di ogni malafede o
calcolo.".
F. Il
6 ottobre 2010 (doc. III) la Cassa di compensazione ha ribadito che il
pagamento del premio LAMal da parte delle PC è strettamente legato al
riconoscimento del diritto alle prestazioni complementari. Pertanto, la
soppressione del diritto alle prestazioni complementari comporta anche la
soppressione del diritto al pagamento del premio di Cassa malati. Non sapendo
nulla del suo matrimonio, dato che la ricorrente non ha informato il Servizio
prestazioni complementari del cambiamento della sua situazione personale ed
economica, la Cassa di compensazione ha continuato a riconoscerle le
prestazioni complementari e quindi a versare alla sua Cassa malati il premio
LAMal. In tali circostanze, la condizione cumulativa della buona fede non è
soddisfatta.
La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di
prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
Considerandi
2.
In
virtù dell'art. 59 cpv. 1
LCAMal, le riduzioni di premio indebitamente percepite devono essere restituite
dal beneficiario all'assicuratore
presso il quale egli è affiliato, oppure all'Amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all'assicurato giusta l'art. 39 cpv. 1 seconda frase, o nei casi di perdita della PC all'AVS/AI.
Giusta l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, per la restituzione
o il condono dell'obbligo di
restituzione è applicabile per analogia la LPGA.
Ai sensi dell'art. 25
cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite
se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per quanto concerne le
decisioni di restituzione, l'art.
3.
cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare
della restituzione è stabilito mediante decisione.
A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di
restituzione l'assicuratore
indica la possibilità di chiedere il condono.
L'assicuratore decide di rinunciare alla
restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3
cpv. 2 OPGA).
Per l'art. 4 cpv. 1
OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse.
Determinante per il
riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di
restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso
su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari
giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione
(di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5
OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Per quanto concerne la
domanda di condono dell'obbligo
di restituzione di sussidi indebitamente percepiti, essa è rivolta dall'assicurato, direttamente o tramite il proprio
assicuratore, all'istanza
designata dal Consiglio di Stato (art. 60 LCAMal).
Il Consiglio di Stato
fa decidere nel merito delle domande di condono (art. 61 LCAMal).
A questo proposito va
evidenziato che lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di affermare che l'autorità competente in ambito di condono è
l'Istituto delle assicurazioni
sociali (STCA del 10 agosto 2004, 36.2003.72), perciò l'istanza di condono è stata correttamente formulata all'attuale Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle
prestazioni, che è un settore dell'Istituto delle assicurazioni
sociali (IAS).
3.
Secondo
le norme citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (DTF 126 V 48 consid. 3c; SVR
1996.
AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra
2009, n. 28 ad art. 25):
- l'interessato
o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in
buona fede, e
- la restituzione lo
metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere
troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola
delle due condizioni appena elencate non è adempiuta, il condono non può essere
concesso.
4.
Per
quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009;
STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1.
LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale
per analogia anche in materia di assicurazione malattia (DTF 133 V 579 consid.
4.1
pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurata ignorasse di non
avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della
buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è
infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione
(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per contro,
l'assicurata può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in
questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione
dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid.
4a; 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103;
110.
V 176 consid. 3c
pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede
intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità
("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato,
facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,
avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La
consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione
di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale è limitato
(art. 97 e 105 LTF). Per contro, il tema di sapere se una persona abbia fatto
prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di diritto,
che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 221 consid.
3.
pag. 223 e riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3; sentenza
8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 7.1).
5.
Giusta
l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave
difficoltà dell'art. 25 cpv. 1
LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese
supplementari dell'art. 5 cpv.
4.
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati
per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un
appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni
sulla determinazione dell'importo
massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA
definisce i criteri di computo della sostanza.
La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA
quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1,
indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.-
per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e
dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della
decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25).
Il Giudice, dunque,
non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale
misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica
della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio,
per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito,
sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF
107.
V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
6.
In specie, la condizione della buona fede è stata messa in dubbio
dall'amministrazione, la quale
sostiene che l'assicurata abbia violato l'obbligo di informare il Servizio
prestazioni complementari del suo matrimonio avvenuto nell'ottobre 2008, dato che
esso ha comportato un cambiamento della sua situazione personale ed economica,
con conseguente revisione e ricalcolo delle PC.
Per l'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale.
Colui che rivendica prestazioni
assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per
accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (art. 28 cpv.
2.
LPGA).
Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, inoltre,
l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione
sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente
organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi
persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti
per l'erogazione di prestazioni hanno subito modifiche.
Infine, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente
l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale
competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del
beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche
che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
7.
In
concreto, la ricorrente era beneficiaria di prestazioni complementari nella
misura in cui la Cassa di compensazione le pagava, versandoli direttamente alla
sua Cassa malati, i premi dell'assicurazione malattia obbligatoria. Il diritto
alle PC derivava dal fatto che l'assicurata era persona sola, quindi nelle sue
spese riconosciute le era computato il limite di reddito per persone sole,
mentre nei redditi computabili era conteggiata la sua rendita AVS e la sua
rendita della previdenza professionale.
Il 24 ottobre 2008 la ricorrente si è
(ri)sposata, ciò che ha comportato sia il cambiamento del suo status civile,
sia la modifica delle sue condizioni economiche visti i redditi del marito.
Questa nuova situazione ha avuto delle ripercussioni
per quanto concerne il suo diritto alle prestazioni complementari.
Infatti, l'essere sposata richiede che
le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi siano sommati
(art. 9 cpv. 2 LPC). Di conseguenza, il limite di reddito da considerare nelle
spese riconosciute era quello per coniugi e non più per persona sola, così pure
il contributo fisso per l'assicurazione malattia andava computato per due
persone adulte. Dal profilo dei redditi computabili, poi, anche la rendita AVS
e la rendita del II pilastro del marito andavano ad aggiungersi alle rendite
dell'assicurata.
Evidentemente, questi fattori, come è
di fatto scaturito dal nuovo calcolo del 9 luglio 2009 (doc. 3) del Servizio
prestazioni complementari, hanno - in specie - di gran lunga modificato la situazione
dell'assicurata.
Più dettagliatamente, se, quando era
sola, la differenza tra le sue entrate e le sue uscite era di Fr. 2'127.- (doc.
1), ciò che ancora le permetteva di beneficiare del pagamento diretto del premio
di Cassa malati, con l'essere coniugata questa differenza è aumentata a ben Fr.
42'709.- (doc. 3), con conseguente rifiuto delle PC ed anche del diritto al
pagamento del premio LAMal.
In queste circostanze, è fuor di dubbio
che il mutamento delle condizioni personali della ricorrente ha avuto, quale
conseguenza, un'importante variazione anche della sua situazione materiale. Di
conseguenza, come prescrivono l'art. 28 LPGA e l'art. 31 LPGA, nonché specificatamente
alle prestazioni complementari il citato art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurata doveva
comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni
complementari, questo importante mutamento, affinché il suo diritto fosse così rivisto
tenuto conto dei nuovi elementi.
L'insorgente ha fatto valere che questo
mancato avviso "è stata una semplice dimenticanza, o ignoranza totale
della procedura se così si vuol chiamare. Del tutto priva di ogni malafede o
calcolo." (doc. I).
Al riguardo, questo Tribunale non può
non evidenziare che proprio sul retro della decisione del 25 agosto 2008 (doc.
1), avente effetto dal 1° settembre 2008, emanata in seguito agli accertamenti
eseguiti in sede di revisione periodica, con caratteri più grandi ed in
grassetto c'è scritto quanto segue:
"Obbligo di annunciare ogni
cambiamento della situazione personale o economica".
Poi, con caratteri normali, viene
spiegata questa nozione e vengono anche elencati vari esempi:
"Ogni
cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati
nella presente decisione deve essere annunciato immediatamente alla:
Cassa
cantonale di compensazione AVS, Servizio prestazioni, Casella postale 2121,
6501.
Bellinzona
In
particolare quanto segue:
- il
cambiamento di indirizzo, il cambiamento di domicilio
- la separazione, il divorzio o il nuovo
matrimonio, il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel
calcolo
- l'inizio, la fine o l'interruzione
dell'apprendistato, oppure la fine o l'interruzione della formazione scolastica
- l'inizio
e la fine di un'attività lucrativa
- l'aumento o la diminuzione del reddito o
della sostanza (per es. eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.)
- la
vendita di beni immobiliari
- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da
una Cassa malati o da un'assicurazione privata
- l'entrata e l'uscita da una Casa per anziani, da
un Istituto per invalidi, da una Casa di cura o da un Ospedale
- la
soppressione, l'aumento o la diminuzione della rendita d'invalidità
In
caso di inosservanza di tale obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni
indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali."
(sottolineature della redattrice).
Il TCA rileva, inoltre, che queste
indicazioni, allegate alla decisione formale del 25 agosto 2008, sono quindi
giunte all'assicurata praticamente contemporaneamente al suo matrimonio, avvenuto
il 24 agosto 2008. Non poteva e non doveva pertanto sfuggirle che, visto il
cambiamento della sua situazione personale ed economica, la ricorrente era
tenuta ad annunciare dette modifiche alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio
prestazioni complementari.
Anche alla luce di quest'ultima
considerazione, i fatti che hanno dato luogo all'obbligo di restituzione sono
imputabili ad una negligenza commessa dall'interessata, che va qualificata come
grave. Con un po' più d'attenzione, che le nuove circostanze permettevano di
esigere da lei, l'assicurata avrebbe infatti potuto e dovuto facilmente riconoscere
l'importanza di dovere avvisare la Cassa di compensazione del fatto che si era
sposata. Per esempio, l'elevato reddito del marito doveva essere già un buon
motivo per l'interessata per capire che, molto probabilmente, una volta coniugata,
non avrebbe più avuto diritto di beneficiare delle prestazioni complementari e,
di riflesso, anche del pagamento del premio di Cassa malati.
Stanti così le cose, la violazione
dell'obbligo di informare è riconducibile ad una grave negligenza e la buona
fede della ricorrente non può quindi essere ammessa.
8.
Per
quanto concerne la condizione dell'onere gravoso, va osservato che la Cassa di
compensazione non si è pronunciata sulla stessa, ritenendo che, non essendo
dati i presupposti per ammettere la buona fede, non fosse necessario esaminare
neppure l'altro elemento cumulativo dell'art. 25 LPGA, che rinvia all'art. 5
OPGA.
In virtù di quanto precede, mancando in
effetti la condizione cumulativa della buona fede, non si fa luogo neppure in
questa sede ad esaminare l'esistenza di gravi difficoltà della ricorrente.
Non va infine dimenticato che l'Ufficio
delle prestazioni, per venirle incontro, ha proposto all'assicurata di
restituire le prestazioni indebitamente ricevute in ambito di assicurazione
malattia a mezzo di pagamenti rateali.
Visto l'esito del ricorso, questa
proposta non può che agevolare l'interessata nel suo obbligo di pagamento.
9.
Stanti
così le cose, la decisione su reclamo che rifiuta il condono alla ricorrente nella
restituzione di Fr. 2'388.- di premi LAMal versati indebitamente dall'Ufficio
delle prestazioni alla sua Cassa malati deve essere confermata ed il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tasse né spese di
giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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