Lexipedia

Decisione

36.2010.109

Domanda sussidio 2010. Superamento limiti art. 29 cpv. 2 LCAMal. Diminuzione del reddito. Modalità di fissazione del nuovo reddito nel quale si computano gli assegni per i figli maggiorenni in formazi

10 gennaio 2011Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti di reddito indicati nel nuovo art. 81a

LCAMal non sono nuovi. Essi erano in vigore fino al 2005, per decisione del

Consiglio di Stato. Successivamente, a partire dal 2006, sempre per decisione

del Consiglio di Stato essi sono stati ridotti ai minimi legali per ragioni di

bilancio, portando il limite per le persone sole a fr. 20'000.-, quello per le

famiglie a fr. 32'000.-, quello del reddito di riferimento per le persone con

Considerandi

reddito nullo a fr. 50'000.- e quello per il terzo e successivi figli a fr. 60'000.-.

Nel frattempo l'evoluzione del potere d'acquisto

ha eroso la portata di queste basi di calcolo, visto che i limiti legali non

sono soggetti ad alcuna indicizzazione. La crisi economica, che colpisce in

particolar modo i redditi bassi e medio-bassi, nonché la mancanza di

indicizzazione di questi parametri ne rende urgente un adeguamento ancorché

transitorio. Sarà poi la riforma di cui al messaggio sopra indicato a

regolamentare il futuro, sulla base di un nuovo modello, la cui entrata in

vigore non sarà immediata.

Dispositivo

Per questi motivi si chiede l'adozione urgente

della modifica della LCAMal di cui alla proposta di modifica di legge, al più

tardi con l'adozione del Preventivo 2010."

Il

Consiglio di Stato ha proposto, con il proprio messaggio 6301 del 25 novembre

2009, di respingere l’iniziativa mentre la Commissione della gestione e delle finanze, nel suo rapporto commissionale del 1 dicembre

2009, ha:

"

deciso di accogliere parzialmente le proposte

formulate con le iniziative sopra indicate, presentando un controprogetto.

Se è vero che nel confronto intercantonale il

Ticino è tra i Cantoni che intervengono maggiormente con le riduzioni dei premi

di cassa malattia, è altrettanto vero che il nostro Cantone, sempre nel

raffronto intercantonale, il reddito disponibile mensile medio per economia

domestica è inferiore del 15,7% rispetto alla media nazionale (CHF 5'485.00

contro CHF 6'507.00).

Si può quindi affermare che in considerazione

delle disparità del reddito medio ticinese rispetto a quello confederato,

l’incidenza dei premi dell’assicurazione malattia è probabilmente la più

elevata in Svizzera.

Con il controprogetto si propone di aumentare,

già a partire dal prossimo 2010, i limiti di reddito che danno diritto al

sussidio conformemente alla Legge di applicazione della Legge federale

sull’assicurazione malattie (LCAMal) e precisamente:

a) il limite di reddito per le persone sole di cui all’art. 29 cpv. 1

lett. a. è compreso tra CHF 20'000.00 e CHF 22'000.00;

b) il limite di reddito per le famiglie di cui all’art. 29 cpv. 1 lett.

b. è compreso tra CHF 32'000.00 e CHF 34'000.00;

c) il limite del reddito di riferimento di cui all’art. 32 cpv. 2 è compreso

tra CHF 50'000.00 e CHF 55'000.00;

d) il limite di reddito per il terzo e successivo figlio di cui

all’art. 46 cpv. 1 è compreso tra CHF 60'000.00 e CHF 65'000.00.

Dal profilo finanziario e secondo informazioni

ricevute dai funzionari del DSS, questa proposta dovrebbe toccare ca. 5'500

assicurati e dovrebbe comportare un costo supplementare sia per il 2010 che per

il 2011 di ca. CHF 1'400'000.00 annui.

Si tratta di … misure transitorie e mirate di

carattere straordinario, a sostegno dei redditi più colpiti dall’imminente

ulteriore aumento dei premi di cassa malati, in un momento contingente di difficoltà

e in attesa della nuova legge attualmente al vaglio della Commissione e che

entrerà in vigore il 1. gennaio 2012."

La Commissione ha, in questo modo, evaso non solo l’iniziativa 21 settembre 2009 del deputato

Bertoli ma ha dato seguito anche all’iniziativa del giugno precedente del

deputato Guidicelli (che il qui ricorrente cita e del cui autore riporta una

pubblicazione, su periodico non precisato, al doc. A7) e del suo gruppo

parlamentare, che tendeva a “Sostenere i redditi del ceto medio – basso”,

con la quale si chiedeva all’esecutivo cantonale di volere adottare gli

opportuni provvedimenti legislativi per migliorare il sistema di valutazione

del diritto all’aiuto, di introdurre i correttivi per lottare contro l’effetto

soglia attraverso l’uscita graduale dal sistema dei sussidi e di stanziare un

contributo cantonale di 30 milioni di franchi per la riduzione dei premi

dell’assicurazione malattia. Nei suoi lavori la Commissione ha approvato nella sostanza l’iniziativa Bertoli, ha apportato, come indicato, un

aumento dei limiti che danno diritto al sussidio specificando l’esistenza del

diritto del sussidio minimo anche per le persone con reddito superiore a quello

previsto all’art. 29 cpv. 1, rispettivamente 32 cpv. 2 e 46 cpv. 1 LCAMal.

Senza motivare specificatamente la modifica del testo di legge rispetto a

quello dell’iniziativa elaborata, la Commissione ha precisato, al capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal, di non permettere, in deroga all’art. 28 cpv. 2 LCAMal,

l’inoltro dell’istanza di riduzione del premio sino al termine di marzo 2010,

ma di permettere questo prolungo dei termini unicamente agli assicurati “di

cui al cpv. 1”.

Per

consentire l’adeguamento auspicato già nel corso del 2010 l’iniziativa proponeva

in effetti l’estensione del termine per l’inoltro delle richieste di riduzione

del premio sino al 31 marzo 2010. In merito ai problemi connessi ai tempi per

l’inoltro delle domande di sussidio 2010 il Consiglio di Stato evidenziava, nel

suo Messaggio 25 novembre 2009, come:

"

… per consentire l’applicazione della RP (riduzione

dei premi, n.d.r.) a far tempo dal 1° gennaio 2010, è imperativo che i dati

siano trasmessi agli assicuratori malattie non oltre la metà di ottobre del

corrente anno. Le operazioni legate alla RP per l’anno 2010 sono pertanto già

in fase avanzata. Una novella legislativa di questa natura, considerati i

vincoli di legge per la crescita in giudicato, entrerebbe in vigore

forzatamente in tempi assai avanzati.” (Messaggio pag. 4)."

Da

evidenziare come il testo della novella legislativa, approvata dal Parlamento

sulla scorta del rapporto commissionale, testo indicato come entrante i vigore

il 1 gennaio 2010 è stato pubblicato sul BU 2010 46 del 9 febbraio 2010 ciò che

ha creato, a non averne dubbio, qualche difficoltà all’amministrazione

preposta.

In

sostanza dunque il Parlamento ha promulgato la norma dell'art. 81a LCAMal

prevedendo l'innalzamento dei limiti di reddito per la concessione di sussidi

come segue:

"

A partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è

garantito anche ai seguenti assicurati:

a. le

persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra

fr. 20'000.-- e fr. 22'000.--;

b. le

famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett b) è compreso tra fr.

32'000.-- e fr. 34'000.--;

c. le

famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso

tra fr. 50'000.-- e fr. 55'000.--;

d. le

altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.

60'000.-- e fr. 65'000.--".

Per

permettere il corretto ed effettivo esercizio dei diritti scaturenti da tale

innalzamento dei limiti, e quindi per non svuotare la norma (pubblicata sul BU

9 febbraio 2010 e vigente dal 1.1.2010) del suo senso e della sua portata con

l'imposizione dell'inoltro della richiesta di sussidio entro fine 2009, il

legislatore ha previsto che in deroga all'art. 28 cpv. 2 LCAMal l'istanza di

sussidio 2010 "degli assicurati di cui al cpv. 1" poteva

essere inoltrata entro fine marzo del medesimo anno (31.03.2010).

2.6. Come indicato

nelle considerazioni che precedono le norme transitorie con cui i limiti di

reddito per l’ottenimento del sussidio sono state innalzate hanno per scopo di

attenuare gli effetti, per i ticinesi che presentano statisticamente redditi

inferiori rispetto a quelli confederati, dell’innalzamento dei premi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie obbligatorie, e ciò

in vista delle modifiche legislative significative che il Parlamento Cantonale

ha adottato il 24 giugno 2010 e che entreranno in vigore il 1 gennaio 2012. A queste norme il ricorrente ha fatto riferimento nel suo reclamo all’amministrazione ed in

sede di ricorso. Egli evidenzia come le nuove norme considererebbero

diversamente la famiglia che diverrà unità di riferimento.

In merito

alle nuove norme, approvate dal Gran Consiglio il 24 giugno 2010, va subito

evidenziato come le stesse non possano trovare applicazione nel caso concreto.

Il legislatore ha previsto infatti l’entrata in vigore delle modifiche soltanto

il 1 gennaio 2012 e non prima. Proprio per attenuare gli effetti economici

dell’entrata in vigore solo nel 2012 del nuovo ordinamento il legislatore

cantonale ha previsto, come indicato, l’innalzamento provvisorio e limitato nel

tempo dei limiti di reddito. Il fatto stesso quindi che il Parlamento abbia

adottato le norme in questione nell’anno per il quale il qui ricorrente postula

il diritto alla riduzione del premio e che l’entrata in vigore delle modifiche

approvate sia fissata all’inizio del 2012 non permette l’applicazione anticipata

delle stesse in concreto nonostante l’invito del ricorrente.

A

proposito della novella legislativa adottata il 24 giugno 2010 dal legislativo

cantonale e pubblicata sul BU 45/2010 del 20 agosto 2010, va segnalato come il

nuovo sistema per la concessione del sussidio non considererà più i casi di

figura conosciuti nel diritto fiscale come attualmente. Nel proprio messaggio

di accompagnamento alla novella legislativa (Messaggio 15 settembre 2009 no.

6264) il Consiglio di Stato segnala quale elemento principale di cambiamento il

parametro del beneficiario, che passerà dall’attuale contribuente ai sensi

della Legge tributaria (persona sola, coniugati, caso speciale del maggiorenne

ancora in formazione) all’unità di riferimento (economia domestica globale).

L’Unità di riferimento (UR qui di seguito), come rammenta il Rapporto della

Commissione della Gestione e delle Finanze del Gran Consiglio (Rapporto 6264

dell’8 giugno 2010), comprenderà quindi tutte le persone di un’economia

domestica oggetto della prestazione, indipendentemente dal loro status

giuridico ai fini del diritto di famiglia o del diritto fiscale. La riduzione

dei premi sarà calcolata per l’intera UR e solo successivamente verrà suddivisa

fra i suoi membri “considerato che per le famiglie con figli la riduzione

dei premi dovrà essere suddivisa dando priorità a quella per i figli” (R 8

giugno 2010 pag. 3 in fine, si veda inoltre M 15 settembre 2009 pag. 22). Il

sistema ricalcherà quindi quello oggi in vigore in ambito Laps.

In sostanza,

come avviene con l’attuale sistema, con la novella legislativa l’UR sarà essenzialmente

costituta dall’unità fiscale composta dal contribuente, dal suo coniuge e da

eventuali figli minorenni a carico. Come rammenta il Messaggio citato (loc.

cit.) l’accertamento dell’UR nel nuovo sistema di riduzione dei premi sarà

eseguito prevalentemente in maniera automatica a partire dai dati fiscali.

Per

quanto riguarda i figli maggiorenni, tema che riguarda da vicino il ricorrente

e che coinvolge un numero sempre più significativo di famiglie ticinesi (per le

quali l’attuale sistema ha mostrato lacune), il sistema sarà diverso. Va

rammentato come con il compimento dei 18 anni i figli sono tassati

separatamente dai genitori. Secondo il sistema vigente questi figli sono

considerati persone sole e, se non espongono alcun reddito siccome, ad esempio,

agli studi, debbono indicare (ed anche in futuro dovranno segnalare) il “reddito

di riferimento” ossia da chi dipendono finanziariamente, chi provvede al

loro sostentamento (più spesso i genitori).

In questi

casi di figura con le nuove norme, in presenza di un maggiorenne che dipenda

economicamente e venga sostenuto da terzi (in genere dai genitori), si dovrà

integrare il maggiorenne nell’unità di riferimento di appartenenza.

Parallelamente la legge prevede una semplificazione dei criteri di selezione di

coloro che devono indicare un reddito di riferimento poiché economicamente

dipendenti, limitandone la fascia di età alle persone fino a 30 anni e facendo

riferimento alle norme della Laps. Il futuro art. 27 LCAMal avrà questo tenore:

"

Le persone sole maggiorenni senza figli, di età

non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione

applicabile è inferiore al limite di fabbisogno esistenziale definito ai sensi

della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps), del 5 giugno 2000, sono incluse nell’unità di riferimento da cui

dipendono economicamente."

Questo

trattamento “integrato” si scosta significativamente dall’attuale

regolamentazione in cui gli assicurati con “reddito di riferimento”,

benché identificati, sono trattati separatamente.

Con

questa modifica il legislatore ha voluto garantire, come ricorda il Messaggio

(capitolo 8 pag. 22), “una modalità di intervento coerente anche dal punto

di vista teorico e conforme al principio che il reddito di una famiglia può

essere valutato solo in relazione alla sua dimensione, e dunque al numero di

persone i cui bisogni devono venire soddisfatti con tale reddito. Solo in

questo modo può essere raggiunta un’equità di trattamento fra famiglie di

dimensioni e con oneri di mantenimento diversi”. Il futuro diritto

applicabile presenterà quindi norme più attagliate e specifiche per i casi come

quello del ricorrente che, padre di due figli minorenni (nati nel 1997) ha pure

due figli maggiorenni ancora in formazione. Come detto, comunque, queste norme,

sulle quali non occorre ulteriormente approfondire l’esame, non possono trovare

applicazione nel caso concreto avendo vigenza dal 1 gennaio 2012.

2.7. In concreto

va evidenziato come l’assicurato abbia inoltrato tempestivamente la sua domanda.

La richiesta di sussidio è stata inizialmente respinta per il preteso

superamento dei limiti in virtù dei quali la richiesta di aiuto sociale decade

(art. 29 cpv. 2 LCAMal). Detta norma fissa infatti un limite di reddito

(“redditi registrati nella tassazione applicabile”) oltre il quale

l’amministrazione non entra nel merito della richiesta. Per le famiglie questo

reddito assomma a CHF 90'000,00 cui si aggiungono CHF 10'000.00 per ognuno dei

primi tre figli e CHF 5'000.00 per gli ulteriori figli. Nel caso in esame

l’amministrazione ha ritenuto un reddito di oltre CHF 110'000.00 e quindi

superamento del limite previsto poiché computabili sarebbero unicamente i figli

minorenni conviventi e non quelli maggiorenni cui il ricorrente provvede (e che

hanno entrambi ottenuto il sussidio richiesto). A seguito della contestazione

di RI 1 l’amministrazione ha potuto accertare diminuzione del reddito da

attività lucrativa (in casu dipendente) rispetto al medesimo dato desumibile

dai parametri fiscali applicabili. In effetti l’Ufficio prestazioni della cassa

ha verificato come il reddito netto da attività lucrativa “è pari a fr.

94'151.- ed è inferiore al valore di fr. 100'422.- relativo all’attività

dipendente esposto nella tassazione2007”.

L’amministrazione,

come indicato nelle considerazioni di fatto, ha quindi proceduto a determinare

con precisione il reddito più recente conseguito dall’assicurato e lo ha

convertito a mano delle apposite tabelle di conversione per determinare il

diritto o meno al sussidio cifrandolo in CHF 65'000.00, importo che – grazie

alla modifica legislativa citata in precedenza (adozione dell’art. 81 a LCAMal) frutto dell’iniziativa parlamentare Bertoli e cofirmatari – rientra nei limiti della

concessione del sussidio per i figli.

Come

indicato però RI 1 ha contestato il provvedimento ribadendo il diritto al

sussidio per tutti i membri della famiglia. Egli evidenzia come il suo nucleo

famigliare sia composto da 6 persone – con il rilievo qui che 4 di essi

beneficiano della riduzione del premio come evocato dall’Ufficio prestazioni –

che in virtù delle nuove norme adottate dal legislatore dovrebbero beneficiare

del diritto al sussidio. In concreto questo Tribunale cantonale delle

Assicurazioni deve analizzare l’agire dell’amministrazione e quindi se l’Ufficio

prestazioni abbia correttamente escluso dal calcolo per la determinazione dei

limiti di reddito che danno diritto al sussidio (fissati dall’art. 29 cpv. 2

litt. d LCAMal) i figli maggiorenni dell’assicurato ricorrente. La circostanza

è di tutto rilievo siccome dalla documentazione fiscale del ricorrente riferita

al 2007 emerge un reddito imponibile di CHF 17'800.00 importo che, se

ritenibile, darebbe diritto al sussidio per tutti i membri della famiglia.

In

occasione dell'udienza del 18 novembre 2010 il ricorrente ha invitato il TCA a

volere interpretare il concetto di famiglia e, soprattutto, di figli nel senso

voluto dalle norme del codice civile e nei limiti dell'obbligo di mantenimento

(art. 276 CC). Egli ha inoltre sostenuto che a livello fiscale le deduzioni per

i figli in formazione sono riconosciute anche dopo i 18 anni (doc. X). Dal

canto suo l'amministrazione ha richiamato la definizione di figli e famiglia

voluta agli artt. 27 e 25 LCAMal.

2.8. Come

anticipato l’art. 29 cpv. 2 litt d LCAMal prevede che

"

La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

(…)

d) famiglie:

se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.

90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;

per i successivi di fr. 5000.--“

Per le

famiglie quindi l’importo del reddito che preclude in maniera assoluta la

possibilità di ottenere un sussidio per fronteggiare il premio

dell’assicurazione obbligatoria delle spese medico sanitarie decade nel caso di

raggiungimento degli importi indicati. Per potere determinare nel caso concreto

l’importo di decadenza da ritenere, oggetto principale della contestazione del

ricorrente, occorre definire il concetto di famiglia, e meglio questo Tribunale

cantonale delle Assicurazioni deve stabilire se il concetto di famiglia usato

all’art. 29 LCAMal sopra riportato sia quello della definizione contenuta all’art.

25 LCAMal, ed occorre accertare se nel contesto della famiglia debbano essere

computati solo i figli minorenni conviventi con i genitori, come sostenuto

dall'amministrazione, o debbano essere compresi, come invita a fare RI 1, i

figli maggiorenni in formazione al cui sostentamento la famiglia provvede, e

quindi non ancora autonomi economicamente.

L’art. 25

LCAMal definisce la famiglia come composta da:

"

a) i coniugi, partner registrati con o senza

figli;

b) i

celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell’anno in cui

quest’ultimi compiono 18 anni;

c) il

vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, l’ex partner registrato,

nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, con figli

conviventi fino alla fine dell’anno in cui quest’ultimi compiono 18 anni."

Non vi è

dubbio in concreto che il nucleo famigliare composto da RI 1 e __________

costituisca una famiglia. Con loro certamente vanno computati i gemelli fra

poco tredicenni __________ e __________. Il concetto di figli voluto con la LCAMal è infatti definito all’art. 27 LCAMal in questi termini:

"

Ai fini dell’applicazione della regolamentazione

sul sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie, è considerato

figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi

del Codice civile svizzero, fino alla fine dell’anno in cui compie 18 anni.”

La legge

definisce invece le persone sole all’art. 26 LCAMal nel seguente modo:

"

a) il celibe o la nubile d’età superiore a 18

anni, nonché il celibe o la

nubile di età

inferiore che esercitano un’attività lucrativa e i cui genitori sono

domiciliati fuori del Cantone;

b) il

vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, l’ex partner registrato,

nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli

conviventi.

Il

capoverso 2 della norma rinvia, per la definizione di figlio, al successivo

art. 27 LCAMal. Questa Corte, in una sentenza emessa nella composizione

plenaria il 30 novembre 2005 in re F. (inc. 36.2005.66) ha analizzato i

concetti giuridici citati evidenziando in particolare:

"

Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla

citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione

malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha

richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18

anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli

assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel

caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto

dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero

prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio,

incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e

che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio

non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS).

L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277

CCS).

Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha

ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa

ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare

a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione

possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento

si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il

figlio è in formazione. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio

anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in

corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di

applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a

18 anni è considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori

od il genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui

far capo per l’ottenimento del sussidio.

(…)

va evocato come per le persone sole, …, con un

reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF

6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui

dipendono per il loro sostentamento …

(…)

Ai sensi dell’art. 27 LCAMal ai fini

dell’applicazione della regolamentazione sul sussidio nell’assicurazione

sociale contro le malattie, è considerato figlio la persona che ha lo

statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero,

fino alla fine dell’anno in cui compie i 18 anni. (…)

Nel Messaggio del 3 gennaio 1996 l’allora DOS, a

proposito dell’art. 27 affermava che “per definire il concetto di figlio si

ricorre al CCS. Il termine di 18 anni per passaggio dallo statuto di figlio a

quello di persona sola riprende l’ordinamento della LAMal in fatto di premi

assicurativi: il premio per adulti è infatti corrisposto a partire dalla fine

dell’anno in cui l’assicurato compie 18 anni. Le coppie non coniugate saranno

pertanto assimilabili al concetto di famiglia solo quando convivono con un

figlio ai sensi di cui sopra. Qualora un solo membro della coppia non coniugata

fosse da considerare ai sensi di CCS genitore del figlio mentre l’altro no, il

primo, con il figlio, verrà assimilato al concetto di famiglia, mentre il

secondo risulterà persona sola. Al proposito si farà riferimento all’art. 252

CCS."

In

sostanza dunque solo i figli con età inferiore ai 18 anni sono considerati

figli per la determinazione del concetto di famiglia voluto dalla LCAMal, ciò che

ha incidenza nel diritto al sussidio per le diversità degli importi di reddito

ritenuti (art. 29 cpv. 1 e 81 a cpv. 1 LCAMal). Rimane il quesito a sapere se

anche per la determinazione dell’importo di reddito che esclude la concessione

del sussidio debbano essere considerati solo i figli fino ai 18 anni. A questo

proposito occorre fare riferimento ai lavori legislativi che hanno condotto

all’adozione dell’art. 29 LCAMal nella sua versione odierna. La modifica della

norma è stata voluta con il Messaggio sul preventivo 2008 dello Stato del 9

ottobre 2007 (M 5974) con cui il Consiglio di Stato chiedeva al Parlamento di

porre dei limiti di reddito per l’ottenimento dell’aiuto sociale, e ciò con

altre 3 misure in ottica di risparmio economico alla luce dei conti dello

Stato. Scopo della fissazione di un limite di reddito (e di sostanza) era

quella di:

"

… evitare che persone con redditi lordi elevati,

oppure detentori di sostanza cospicua, possano rientrare nei parametri per

l'ottenimento della riduzione di premio LAMal in forza delle deduzioni

fiscalmente ammesse." (M 5974 punto 9.1.1.)

Ciò

siccome, in virtù dell’art. 65 LAMal, le riduzioni dei premi debbono essere

riservate agli assicurati di condizione economica modesta, pur considerando che

ai sensi dell'art. 65 cpv. 1bis LAMal, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, la

riduzione di premio per i "minorenni" e i "giovani

adulti in formazione" deve riguardare non più solo le persone di

condizione economica modesta, ma anche i "redditi medi". A

proposito delle famiglie e dei limiti di reddito previsti, l’esecutivo

cantonale indicava, nel suo preventivo 2008:

"

famiglie, il cui "totale dei redditi

registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di

tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza

figli). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno,

mentre per i successivi è data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadauno. In questo

modo si ottempera al disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede

che la riduzione del premio riconosciuto per i minorenni, così come per i

giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai

"redditi medi"."

Nello

stesso Messaggio il Consiglio di Stato, analizzando specificatamente il tema

della persona sola con a carico un figlio maggiorenne agli studi, facendo

riferimento all’art. 32 LCAMal, evidenziava in particolare:

"

Si tratta delle persone sole che fungono da

"reddito di riferimento" (persone sole che di regola hanno a carico

studenti maggiorenni: per questi studenti la riduzione di premio viene decisa

non in base al reddito proprio, nullo, bensì a quello della persona di

riferimento). Per questa categoria di assicurati il limite di reddito fiscale

del nucleo "di riferimento" è di fr. 50'000.-- (art. 32 cpv. 2

LCAMal).

Le persone sole che hanno a carico figli

maggiorenni agli studi corrispondono a poche situazioni. È però vero che con un

reddito netto di fr. 60'000.-- il rischio di non raggiungere il principio della

riduzione di premio estesa fino ai "redditi medi" potrebbe

presentarsi.

L'incidenza finanziaria è minima, in quanto i

casi sono numericamente ridotti. Sotto il profilo dell'equità, una distinzione

particolare per questa specifica categoria di persone risponde in modo maggiormente

appropriato ai criteri di legge federale (art. 65 cpv. 1bis LAMal).

In conclusione: per la riduzione di premio alla

persona sola in sé, resta confermato il criterio straordinario di esclusione

per un reddito netto di fr. 60'000.--. Per l'applicazione della riduzione di

premio al figlio maggiorenne agli studi a carico di una persona sola, il criterio

di esclusione viene elevato a fr. 80'000.--.

Per le famiglie questo obiettivo può considerarsi

raggiunto a partire dai parametri di reddito già indicati."

Dal canto

suo la Commissione della gestione e delle finanze ha in pratica aderito alle

richieste dell’esecutivo senza apportare modifiche o criteri interpretativi nel

suo Rapporto 4 dicembre 2007.

Dalle

considerazioni che precedono emerge la volontà del legislatore di considerare –

ai fini della determinazione dei limiti di esclusione del diritto al sussidio –

i figli sino ai 18 anni, detta conclusione è imposta dalle considerazioni, più

sopra riportate, che il Consiglio di Stato ha fatto a proposito dell’elevazione

del limite di reddito per le persone che fungono da reddito di riferimento.

D’altro canto il concetto di figlio, e di famiglia, contenuto all’art. 29 cpv.

2 LCAMal deve essere interpretato come impone l’art. 27 LCAMal, non si

giustifica un’interpretazione diversa il legislatore non avendone manifestato

la volontà e non giustificandosi una tale interpretazione.

A questo

proposito occorre richiamare qui la decisione 19 febbraio 2009 (36.2008.129)

resa dal TCA nella sua composizione plenaria in cui, in situazione di

convivenza di un padre separato con uno dei suoi tre figli, maggiorenne,

l'istante era stato considerato persona sola e il reddito escludente cifrato in

CHF 60'000.00. Questo criterio è stato successivamente ripreso anche nel giudizio

7 aprile 2009 (36.2009.2) dove una madre, convivente con 3 figli maggiorenni si

era pure vista apporre il limite di CHF 60'000.00 della persona sola.

Se ne

deve dedurre che nel caso concreto, correttamente la Cassa ha ritenuto il

limite di reddito di CHF 110'000.00 (CHF 90'000.00 maggiorati di CHF 10'000.00

per ognuno dei due figli minorenni conviventi).

Occorre

ancora rilevare come il TCA, nella decisione 19 febbraio 2009 (36.2008.129)

abbia esaminato il tema della verifica del superamento dei limiti fissati

all'art. 29 cpv. 2 LCAMal anche nel caso di determinazione autonoma del reddito

da parte dell'amministrazione e ciò prima della conversione a mano delle

tabelle ovvero quando, come in concreto, l'assicurato subisce una diminuzione

del reddito. Il TCA ha evidenziato in quel giudizio (c. 2.9. pag. 12 a 14) come:

"

… nel Messaggio varato dal Consiglio di Stato

non vi sono indicazioni al proposito.

Nel Rapporto della Commissione della gestione e

delle finanze sul Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007, al punto 3.5 intitolato

"Esclusione alla riduzione di premio LAMal", i commissari

hanno ribadito, confermandolo, lo scopo della norma e la volontà di imporre

maggiore equità nella concessione dei sussidi:

Governo con questa misura propone di eliminare

dai beneficiari chi ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di

deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il

Governo non si tratta di una misura che ha carattere prettamente di risparmio

finanziario, ma di una misura di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni di premio devono essere

riservate in primo luogo ad "assicurati di condizione economica modesta".

Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano figurare persone

con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il discorso invece va

differenziato per i minorenni e i giovani adulti in formazione per i quali la

LAMal (art. 65 cpv. 1bis) prevede di concedere aiuti anche in presenza di un "reddito

medio". (…)".

Il legislativo non si è invece esplicitamente

espresso circa l'applicazione del nuovo principio ai casi previsti dall'art. 31

LCAMal e quindi in caso di accertamento autonomo del reddito. La ratio della

norma impone comunque la sua applicazione, per analogia, nei casi come quello

in discussione. Sarebbe infatti scioccante che, dato il superamento dei limiti

dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, e, parallelamente, data una diminuzione del reddito

o della sostanza, o il realizzarsi di altra ipotesi di cui all'art. 31 Reg

LCAMal (citato per esteso sub. 2.2.) un assicurato potesse sfuggire al limite

oggettivo - si ripete imposto per ragioni di equità, oltre che di risparmio -

voluto dal legislatore. Palesemente la volontà del Parlamento, così come

correttamente interpretata dall'amministrazione, era ed è quella di impedire la

concessione di sussidi a detentori di sostanza significativa ed a coloro che

beneficiano di redditi che superano i limiti, sia che gli stessi siano

determinati in virtù della tassazione di riferimento sia che siano calcolati

dall'amministrazione come imposto dall'art. 31 LCAMal.

Alla luce di quanto precede questo Tribunale

ritiene che, a prescindere dalla formulazione apparentemente restrittiva dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, il principio del

limite oggettivo dei redditi (rispettivamente della sostanza) che questo

disposto enuncia debba essere applicato non soltanto ai casi in cui il totale

dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione

applicabile supera gli importi di Fr. 60'000.- (lett. b), rispettivamente di Fr. 80'000.- (lett. c) o di Fr. 90'000.- (lett. d), ma esteso anche ai casi di accertamento autonomo

del reddito in assenza della tassazione applicabile.

Con questa soluzione si evita che una parte degli

assicurati oggettivamente esclusi dal diritto al sussidio possono farvi ricorso

grazie a modifiche poco significative di reddito e sostanza o a seguito di un

cambiamento nello stato civile. Con questa interpretazione ed applicazione

della norma viene salvaguardata la parità di trattamento tra gli assicurati

oltre che, certo in maniera non significativa, alleggerito il compito

amministrativo dell'Ufficio assicurazione malattia.

Una diversa soluzione, derivante

dall'interpretazione letterale dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, darebbe luogo, come indicato, ad una

ingiustificata disparità di trattamento tra gli assicurati il cui diritto alla

riduzione del premio LAMal è stabilito sulla base della tassazione applicabile

(art. 30 LCAMal) e gli assicurati per i quali la loro domanda viene decisa al

di fuori della tassazione applicabile mediante accertamento manuale dei redditi

(art. 31 RLCAMal) che presentassero valori di patrimonio o reddito elevati.

Stante quanto precede, è pertanto corretto che

anche agli assicurati il cui reddito viene accertato autonomamente venga applicato

il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal. La conclusione a cui è giunto l'Ufficio assicurazione malattia va dunque

tutelata."

2.9. Occorre ora

esaminare se la Cassa ha determinato in maniera corretta i redditi "registrati

nella tassazione applicabile" (art. 29 cpv. 2 litt. d. LCAMal). Il

ricorrente contesta infatti che, per la determinazione del reddito che esclude

la percezione del sussidio, sia computato il reddito locativo, egli evidenzia

poi, con un esempio, la differenza che tale computo comporti per il

proprietario di un immobile e per un locatario. La lamentela, pur

comprensibile, non può essere ritenuta in questa sede. Infatti il legislatore

ha manifestato chiaramente la sua volontà esplicitando in maniera precisa cosa

intenda per redditi registrati nella tassazione applicabile, termini usati

all’art. 29 cpv. 2 litt. d LCAMal, come riportato in precedenza l’esecutivo

cantonale, in questo seguito dal legislativo, ha ritenuto che il totale dei

redditi registrati nella tassazione applicabile corrispondesse alla

"

… cifra 9 della notifica di tassazione, sulla

base della sistematica attuale …" (M 5794 loc. cit.)

Ora la

“cifra 9 della notifica di tassazione” attuale riprende il totale dei redditi,

siano essi provento dell’attività dipendente e/o indipendente del contribuente,

il reddito da capitali ed il valore locativo. Non può essere qui ritenuta una

disparità di trattamento tra il locatore ed il proprietario di un immobile da

lui occupato (e che si vede conseguentemente computare il valore locativo)

siccome le situazioni giuridiche appaiono diverse tra loro. Il legislatore ha

ritenuto di differenziare, con il computo del valore locativo tra i redditi di

cui all’art. 29 cpv. 2 LCAMal, le situazioni diverse di locatore e proprietario

senza commettere arbitrio per il privilegio comunque connesso all’uso

dell’abitazione propria, alla modalità di calcolo del valore locativo stesso,

comunque inferiore ai reali valori di mercato, e considerando l’immobile alla

stregua di un valore economico che produce un reddito. La situazione in cui si

trovano proprietario e locatore, nel contesto della cifra 9 della notifica di

tassazione sopra richiamata, non è quindi sostanzialmente diversa, il locatario

non può dedurre il canone della locazione ed il proprietario gli eventuali

interessi passivi. Questa Corte, alla luce della manifesta volontà del

legislatore, deve attenersi alla stessa e computare nel totale dei redditi di

cui all’art. 29 cpv. 2 LCAMal anche il valore locativo, non potendosene

scostare, non apparendo tale volontà in contrasto con la parità di trattamento

dovuta ai cittadini.

2.10. Da quanto

precede discende che nel computo del reddito esclusivo del diritto all’aiuto

sociale debbano essere compresi solo i figli sino ai 18 anni, motivo per cui,

in concreto, va ritenuto un importo di CHF 90'000.00 per la famiglia cui se ne devono

aggiungere 10'000.00 per ogni figlio sino ai 18 anni. D’altro canto detto

importo va raffrontato con i redditi contenuti alla cifra 9 della decisione di

tassazione relativa al 2007 e concernente il qui ricorrente, somma che deve

contemplare anche il valore locativo. Nel caso del qui ricorrente l’importo di

esclusione va quindi calcolato in CHF 110'000.00. La somma totale dei redditi

registrati nella tassazione applicabile di RI 1 e __________ supera detto

importo siccome si situa a CHF 111'986.00.

La

decisione dell’amministrazione, su questo aspetto, si rivela pertanto corretta

e va condivisa. L’interpretazione che l’amministrazione da dei termini

contenuti usati all’art. 29 cpv. 2 LCAMal in particolare alla lettera d) è

quindi corretta ed armonica rispetto alle altre norme della medesima legge,

tale interpretazione non crea neppure disparità di trattamento, da un lato, e

non viola, come detto, l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal.

2.11. Nell'esame

della domanda di RI 1 e __________ l’amministrazione ha ritenuto una

diminuzione del reddito ed ha calcolato autonomamente le nuove entrate della

famiglia – che ha raffrontato all'importo dell'art. 29 cpv. 2 litt. d. LCAMal come

specificato nelle considerazioni che precedono – e lo ha poi commutato per la

verifica del diritto al sussidio. In questa sede occorre esaminare se l’Ufficio

prestazioni ha agito correttamente.

Va

rammentato che, quando l’amministrazione accerti un caso di diminuzione del

reddito a norma dell’art. 31 litt. m. Reg. LCAMal, essa deve provvedere ad una

precisa determinazione del nuovo reddito conseguito dall’assicurato per la sua

successiva trasformazione a mano delle apposite tabelle; allo stesso vanno di

seguito aggiunti l’eventuale valore locativo e quindi dedotti gli importi

versati per gli interessi passivi sul debito ipotecario ed eventuali alimenti.

In questo senso la prassi di questo Tribunale è costante. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: da ultimo sentenza

19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; sentenze del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84;

del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24

giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92;

sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:

" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito

inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando

l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua

esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è

necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito

imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)

convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.

72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio

dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito

dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il

sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è

possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale

il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova

LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

" Trattandosi di una sovvenzione di carattere

eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur

basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della

situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il

sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare

per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale

il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di

diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.

LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento

dove necessario.

(…)

Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari". (…)"

Come rammentato nella

sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno

dei motivi di cui all’art. 67 vecchio Reg. LCAMal (art. 31 nuovo Reg. LCAMal),

in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un

nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve

procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi

del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio

di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario

procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito

imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.

Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito

imponibile ipotetico mediante dette tabelle allestite dall’amministrazione

cantonale delle contribuzioni. Le tabelle di conversione considerano le normali

deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico)

imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, precise ed

attagliate al caso concreto in cui vengono applicate.

Per quanto attiene alle

possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato

una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle

relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare

nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è

stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di

trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza

di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto

l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto

a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava

parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca

presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per

i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la

residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era

ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito

lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc.

36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione

dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed

ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e

di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze

del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc.

36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005

(inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del

30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).

Una volta

accertato il reddito commutato allo stesso va aggiunto il valore locativo.

Il

ricorrente solleva il tema del valore locativo nel suo gravame contestando,

come visto nelle considerazioni che precedono, il fatto che lo stesso sia

ritenuto e rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento con gli

inquilini. In merito questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha emesso

diverse decisioni (l’ultima volta il 10 luglio 2010 nell’inc. 36.2010.66) in

cui ha evidenziato:

"

… nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato sul tema del valore locativo e più generalmente dei

redditi computabili, nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato che per il calcolo del reddito autonomamente eseguito

da parte dell'amministrazione il RLCAMal, agli art. 69 e 71, fa obbligo

all'assicurato di fornire tutte le informazioni. Di questo reddito fa parte

"ogni <altro> reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in

natura o d'altra fonte" (sentenza 36.2006.52 pag. 6). Il tema pone la

questione del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione

del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato

nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere

risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva

considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori

anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai

genitori.

Il valore locativo di un immobile, come rammentato

in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del

21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT

(come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è

imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è

“il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a

disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto

ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore

locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e

dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.

Come rammenta la sentenza cantonale citata:

“ Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a

significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile,

che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie

abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I

152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF

52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito

che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire

nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale

diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della

soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all’utilizzazione effettiva, dal

canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale

dell’uso dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore

federale ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a

quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a

vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze

di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante

determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann,

op. cit., p. 93). (…)"

La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare

all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinati disposti

dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo

disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e

lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al

valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non

quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65

consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la

sentenza 21 dicembre 2006 della CDT:

“ L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può

essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma

che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite

inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza

(art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le

disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo

– accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non

conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si

è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n.

2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)”

Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2

dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento

del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare

in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi

degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato

5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto

legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi

investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale

citata:

“ il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però

fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire

applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della

vetustà della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n.

15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il

valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in

condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri:

per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni

precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato;

per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi

utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di

regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta

dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In

caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di

reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del

valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In

questi casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore

d’uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme

particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile).

Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già

imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al

valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:

- 5%,

se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;

- 6,5%,

se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.

Nei

comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.

Questa

Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12

dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non

impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere

a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di

trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o

imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale.

Anche

il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi

compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal

Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli

immobili (sentenza n.2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)."

La Corte Cantonale ha, in

conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare

15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo

deve essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza.

Come indicato quindi nell’ambito della

determinazione del reddito lordo, che sarà successivamente commutato a mano

delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare anche il reddito

derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque criteri prudenziali

(siccome fissato nel 60 – 70 % del valor di mercato delle pigioni).

D'altro canto questo Tribunale ha sempre ammesso,

per costante prassi, la deducibilità dal reddito lordo prima della sua

conversione, solo degli alimenti versati e degli interessi passivi e quindi

degli interessi sul debito ipotecario - in genere con diretta attinenza al

reddito locativo - in questo senso TCA 36.2003.116 in re T. del 19 gennaio

2004; 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004, 36.2004.129 del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3 ottobre 2005 dove si sono escluse altre possibili deduzioni

pur ammesse in sede fiscale:

“ … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le

importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state

respinte da questo Tribunale - il

ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti di

procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima

accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in

reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono

giuridicamente essere ritenute,

pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili.

Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di

eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una

conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce,

come detto, tale agire."

Ne discende che, in caso di diminuzione del

reddito ai sensi della lettera m dell’art. 67 RLCAMal nella versione precedente

la modifica del 13 marzo 2007 vigente dal 1 gennaio 2007 (…), e quindi anche in

caso di diminuzione effettiva del reddito locativo, potevano essere ritenuti

gli estremi di Legge per la determinazione autonoma da parte dell'UAM del

reddito da convertire. Non però in caso di incidenza maggiore delle poste

deducibili ammesse secondo costante giurisprudenza (più sopra citata), ossia

dell’aumento degli oneri ipotecari. In effetti un siffatto aumento

comporterebbe crescita nelle uscite e non diminuzione delle entrate ed i

presupposti dell’art. 67 litt. m RLCAMal nella versione sino a fine 2006 non

sarebbero adempiuti."

Contrariamente

all'assunto del ricorrente il valore locativo deve essere preso in

considerazione per la determinazione del diritto al sussidio.

2.12. Questo Tribunale

cantonale delle Assicurazioni deve da ultimo analizzare se l’Ufficio

prestazioni della Cassa cantonale ha correttamente proceduto alla

determinazione del reddito conseguito da RI 1 nell’anno per il quale il

sussidio è stato chiesto, ciò al fine di determinare una eventuale diminuzione

dello stesso.

A questo

scopo la cassa ha acquisito il certificato di salario ed ulteriore

documentazione trasmessa dall’assicurato stesso ad inizio marzo del corrente

anno. Il ricorrente non discute, con il suo ricorso, questi aspetti che vanno

comunque verificati d’ufficio. Dalla documentazione agli atti è desumibile

come, in effetti, successivamente alla tassazione in discussione il reddito del

ricorrente è regredito poiché egli ha rinunciato alla sua tredicesima per l’anno

in corso, e ciò al fine di stare più vicino ai figli. In sede di risposta di

causa l’amministrazione ha indicato, in maniera incontestata, il fatto che RI 1

percepirà netti nel 2010 CHF 94'151.00 a fronte di un reddito da lavoro nel periodo di tassazione 2007 di CHF 100'422.00. La Cassa ha quindi accertato la diminuzione del reddito ed ha proceduto alla determinazione del

reddito lordo conseguito più di recente cifrandolo in CHF 9'011,60 mensili. A

questa somma l’amministrazione ha aggiunto gli assegni famigliari per gli

ultimi due figlioli avuti dal ricorrente e dalla moglie, non invece gli assegni

percepiti per i primi due figli pari a CHF 500.00 complessivamente. In merito,

in sede di udienza, il signor __________ dell’amministrazione cantonale ha precisato

che “… ciò non è frutto di un errore ma di una scelta deliberata siccome gli

assegni fimiliari per i figli maggiorenni vengono sostanzialmente considerati

un reddito ad appannaggio dei figli. Mai nella prassi della Cassa sono stati

computati nei redditi dei genitori”. Il tema della determinazione del

reddito da commutare è regolato all’art. 33 del RegLCAMal ove, per i

dipendenti, è specificato l’obbligo di presentazione all’Istituto delle

Assicurazini sociali della seguente documentazione:

"

a) il certificato di salario rilasciato dal

datore di lavoro;

b) una dichiarazione che attesti eventuali altre entrate (reddito

accessorio, reddito del coniuge o del partner registrato, reddito della

sostanza, rendite, pensioni o altro), oppure l’esistenza di sostanza."

La norma, come

già evidenziato da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella

costante prassi citata nei considerandi precedenti, tende a comprendere tutti i

redditi e le entrate, ciò che è desumibile dalla descrizione della lettera b)

che indica la natura delle possibili entrate con una lista non esaustiva.

L’art. 32 cpv.

2 RegLCAMal indica poi come applicabili per analogia le direttive di

applicazione dell’imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti non

domiciliati, emanate dal Cantone. Queste direttive sono reperibili sul sito del

cantone Ticino (http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IF/Direttive_2010/dir_01-2010.pdf

e http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IF/Direttive_2010/dir_02-2010.pdf). In

concreto questo TCA non condivide la prassi dell’amministrazione secondo cui

gli assegni per i figli maggiorenni ancora agli studi e, conseguentemente, a

carico dei genitori, non vadano computati nella determinazione del reddito da

commutare a mano delle apposite tabelle. Ciò alla luce del fatto che, pur

trattandosi di importi di denaro che sostanzialmente sono destinati ai figli

stessi ancorché versati ai genitori che ne sono aventi diritto, costituiscono

una parte del reddito conseguito dai genitori, reddito che viene assoggettato

alle imposte. Le direttive di applicazione dell’imposta alla fonte a carico dei

lavoratori dipendenti prevede che (direttiva 2):

"

Sono imponibili tutti i proventi compensativi in

relazione con l’attività dipendente attuale, temporaneamente ridotta o interrotta.

Sono pertanto imponibili in particolare le indennità giornaliere (AI, AINF,

AD, assicurazioni malattia, per maternità e infortunio, ecc.), le rendite di

invalidità (AI, AINF, previdenza professionale, ecc.), le prestazioni di terzi

responsabili, gli assegni di nascita, per figli, di formazione e familiari

versati direttamente dalla cassa al contribuente (i proventi compensativi

imponibili sono descritti più in dettaglio nell’allegato elenco)."

Nello stesso

senso la Direttiva 1 a pag. 6 che rammenta come, tra le prestazioni imponibili,

debbano essere considerate:

"

Assegni per i figli, altri assegni di famiglia, indennità per

lavoro a squadre, di picchetto, di trasferimento, per lavoro notturno, per

lavoro domenicale, per inconvenienti dovuti al lavoro. Tali indennità

costituiscono parte integrante del salario imponibile anche quando sono

disciplinate da un contratto collettivo di lavoro (CCL)."

Non sono invece

ritenuti dalla direttiva gli assegni integrativi per i figli. Come visto nella

prassi amministrativa gli assegni versati per i figli minorenni vengono

calcolati nell’ambito della determinazione del reddito da commutare, in casu 2

assegni per CHF 200.00 ciascuno. Mentre lo stesso non avviene con gli assegni

epr i figli minorenni. Alla luce della natura dell’assegno, della sua

imponibilità, del fatto che lo stesso costituisce una entrata come indica

l’art. 32 cpv. 1 litt. b RegLCAMal e considerato che con il rinvio alle

direttive sull’imposizione alla fonte il legislatore ha richiamato nuovamente

il principio del computo dell’importo tra quelli soggetti alla percezione delle

imposte alla fonte, la decisione dell’amministrazione si rivela, su questo

punto errata, purtroppo a sfavore dell’assicurato.

In sede di

udienza il ricorrente è stato informato del fatto che “qualora questa prassi

non venisse condivisa” dal TCA e “questo importo venisse computato

potrebbe sussistere una reformatio in pejus”.

Come

rilevato, computando gli assegni per i figli maggiorenni in formazione, si

concretizza una situazione peggiore per il ricorrente rispetto a quella

ritenuta dalla Cassa nella sua decisione emessa su reclamo. Tuttavia, questo

TCA, che in linea di principio può

riformare una decisione a svantaggio del ricorrente dopo avergli dato la

possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla

possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V

166), considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una

reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà

(cfr. sentenza del 23 giugno 2003, U 192/02; sentenza del 22 aprile 2003, U

334/02; sentenza del 2 giugno 2003, C 119/02; sentenza del 17 giugno 2003, H

313/01; DTF 119 V 249).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster