36.2010.109
Domanda sussidio 2010. Superamento limiti art. 29 cpv. 2 LCAMal. Diminuzione del reddito. Modalità di fissazione del nuovo reddito nel quale si computano gli assegni per i figli maggiorenni in formazi
10 gennaio 2011Italiano63 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.109
Data decisione, Autorità:
10.01.2011, TCA
Titolo:
Domanda sussidio 2010. Superamento limiti art. 29 cpv. 2 LCAMal. Diminuzione del reddito. Modalità di fissazione del nuovo reddito nel quale si computano gli assegni per i figli maggiorenni in formazione e reddito locativo
ASSEGNI PER I FIGLI
FIGLI
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
VALORE LOCATIVO
art. 65 LAMAL
art. 65bis LAMAL
art. 23 LCAMAL
art. 25 LCAMAL
art. 26 LCAMAL
art. 27 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 32 LCAMAL
art. 46 LCAMAL
art. 81a LCAMAL
art. 10 RLCAMAL
art. 11 cpv. 1 RLCAMAL
art. 17 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
art. 36 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.109
IR/lb
Lugano
10 gennaio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 20 agosto
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, 1965,
funzionario dello Stato al beneficio di un salario lordo annuo superiore a CHF
124'000.00 e di un reddito imponibile nel 2007 (periodo di riferimento) fissato
in CHF 17'800.00, domiciliato ad __________ é coniugato con __________ ed
assicurato alla __________. I signori __________, genitori di __________ e __________,
gemelli nati il 9 dicembre 1997, nonché di __________ (1989) e __________
(1990), hanno postulato, il 28 luglio 2009, l’attribuzione del sussidio
finalizzato alla diminuzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie per il 2010. La domanda è stata respinta con decisione del 30
ottobre 2009 dell’allora competente Ufficio dell’assicurazione malattia, alla
luce del superamento dei limiti di reddito fissati dall’art. 29 cpv. 2 litt. d
LCAMal siccome il reddito ritenuto nella tassazione di riferimento (CHF
111'986.00) superiore ai limiti fissati nella legge (pari a CHF 90'000.00 per
il nucleo famigliare aumentato – per i primi 3 figli - di CHF 10'000.00 mentre
per gli ulteriori figlioli aumentato di CHF 5'000.00). L’allora competente UAM
ha infatti ritenuto unicamente i due figli minorenni conviventi con i genitori
non computando i maggiorenni siccome da considerare in maniera autonoma.
Con
reclamo del 24 novembre 2009 RI 1 ha
contestato tale provvedimento rilevando di essere padre di 4 figli, e non solo
dei gemelli, di cui i maggiorenni ancora a suo carico siccome in formazione.
Per il ricorrente ciò imponeva di considerare un reddito complessivo di CHF
125'000.00 per la verifica del superamento dei limiti oggettivi di diniego
dell’aiuto sociale. RI 1 ha quindi chiesto all’amministrazione di entrare nel
merito della sua richiesta (doc. 1).
L’Ufficio
prestazioni (con lettera 27 novembre 2009; plico doc. 1) ha chiesto
all’assicurato la produzione di specifica documentazione atta all’accertamento
del reddito conseguito e delle spese per interessi passivi. Alla richiesta,
rinnovata il 4 marzo 2010, l’assicurato ha dato seguito l’11 marzo ed il 22
marzo 2010 trasmettendo il certificato di salario 2008 (indicante un lordo di
CHF 124'112.00 ed un netto di CHF 105'531.00), la comprova di oneri ipotecari
2008 per complessivi 16'358.80, l’attestazione degli oneri ipotecari 2009 per
un totale di CHF 15'556,52 mentre il salario mensile nel 2010 è stato
comprovato mediante la produzione del foglio paga del febbraio 2010 (CHF
9'011,60 oltre a CHF 900.00 quali assegni famigliari e di formazione).
L’amministrazione
ha verificato i documenti prodotti accertando una diminuzione del reddito
conseguito dall’assicurato qui ricorrente rispetto a quello ritenuto nel
periodo di riferimento (2007). In applicazione dell’art. 31 litt. m RegLCAMal
l’Ufficio prestazioni ha quindi proceduto alla verifica del diritto al sussidio
respingendo anche in questo caso la richiesta per tutti i membri della
famiglia, con provvedimento del 31 marzo 2010, ma ammettendo l'aiuto sociale solo
per i figli minorenni.
Anche
avverso tale provvedimento l’assicurato è insorto – con scritto del 9 aprile
2010 - lamentando principalmente carenza di motivazione ed incomprensione delle
ragioni della reiezione della richiesta. Con messaggio di posta elettronica del
15 luglio 2010 il funzionario responsabile dell’Ufficio prestazioni ha
specificato al qui ricorrente le motivazioni poste alla base del provvedimento
dell’amministrazione segnalando in particolare l’intervenuta diminuzione del
reddito lordo nel 2010 rispetto a quello del 2007, e determinazione del reddito
sulla scorta del salario medio cifrato in CHF 9'411,60, convertito in CHF
68'094 annui a mano delle apposite tabelle, cui ha aggiunto gli interessi su
capitali ed il valore locativo e dedotto gli oneri passivi (interessi passivi)
per giungere ad un importo di CHF 64004.00 che ha permesso all’Ufficio
prestazioni di concedere il sussidio (in applicazione dell’art. 81 a LCAMal) ai figli minorenni conviventi.
L’amministrazione
ha ricordato a RI 1 che i figli maggiorenni __________ e __________ dovevano
invece essere considerati persone sole nel senso dell’art. 26 LCAMal (ed ha
indicato concessione agli stessi del sussidio per fronteggiare il pagamento del
premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie).
1.2. Con scritto
trasmesso il 9 agosto 2010 all’Ufficio prestazioni il ricorrente ha indicato la
sua volontà di mantenere il reclamo contro il provvedimento avendo riscontrato
delle incongruenze con il testo delle norme approvate il 2 luglio 2010 (doc.
3). In data 20 agosto 2010 l’amministrazione ha quindi reso la sua decisione su
reclamo con cui ha respinto le lamentele dell’assicurato ribadendo il diritto
al sussidio ma limitatamente ai figli minorenni conviventi con il ricorrente.
Con la propria decisione emessa su reclamo l’Ufficio prestazioni ha indicato
che il reddito verificato sulla scorta degli ultimi documenti prodotti è
inferiore ai limiti dell’art. 29 LCAMal, ha ritenuto una diminuzione del
reddito e confermato la procedura relativa alla conversione di detto salario a
mano delle apposite tabelle.
Contro
tale provvedimento RI 1 si è aggravato, con atto del 23 settembre 2010 (doc. I),
al Tribunale cantonale delle Assicurazioni facendo valere incongruenze nelle
norme legali (così come già aveva fatto in sede di reclamo) e segnalando la
diversa situazione in cui versano inquilini e proprietari di abitazioni.
Dal canto
suo l’amministrazione con risposta di causa (doc. IV) del 12 ottobre 2010,
dettagliata e puntuale, conferma il provvedimento impugnato e ciò sulla scorta
della prassi dedotta dalle sentenze di questa Corte. Le motivazioni in
dettaglio saranno riprese in corso di motivazione laddove necessario.
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi in merito
(doc. V). Il giudice delegato ha acquisito, con scritto 25 ottobre 2010 (doc.
VI), l’incarto fiscale 2007 del ricorrente (doc. VII) e gli ha offerto la
possibilità di visionare detti atti e di esprimersi in merito alla loro
rilevanza ai fini della causa (doc. VIII). Il 18 novembre 2010 le parti sono
state convocate per un'udienza di discussione della causa.
in
diritto
in
ordine
2.1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione
della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente
motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per
l’art. 81a cpv. 1 LCAMal a partire dall’anno 2010, il sussidio minimo è
garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:
a. le
persone sole il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra
fr. 20’000.-- e fr. 22’000.--;
b. le
famiglie il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr.
32’000.-- e fr. 34’000.--;
c. le
famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso
tra fr. 50’000.-- e fr. 55’000.--;
d. le
altre famiglie il cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.
60’000.-- e fr. 65’000.--.
Per
l’art. 81a cpv. 2 LCAMal in deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio
per l’anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro
il 31 marzo 2010.
L’art. 29
cpv. 2 LCAMal prevede:
"
La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per
l’amministrazione designata di accertare autonomamente il reddito
dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31
LCAMal.
Per
l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009 (6.4.6.1.8).
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli più sopra riportati stabiliti
dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 nonché 81a cpv. 1 LCAMal.
2.3. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione
deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di
riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il
sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi
previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore
ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera
autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle
entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di
conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:
" a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una
parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle
persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in caso di nascita di figli;
e) in altri casi particolari."
L'esecutivo
cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega
concessa dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31, prevede che
il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
"
a) persone soggette all’imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner
registrato;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata, nel caso di assenza di
tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esi-stenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6’000.--, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale,
d’intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell’attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone
soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla
libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della
Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione
importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel
caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per
necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in
considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione
cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”
L’esecutivo
cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal
l’art. 36a:
"
1In caso di
rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo
fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la
rinuncia.
2Tali valori
sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto
annualmente di 10 000.– franchi.”
2.4. Giusta l'art.
28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni
PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il
regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto
della stessa. A norma dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal, per gli assicurati tassati in
via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede
l’anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le
modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 10
Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti
con il modulo ufficiale.
L'art. 11
cpv. 1 Reg. LCAMal specifica che l'Istituto delle assicurazioni sociali
stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è
presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di
premio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel
Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o
per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla
riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il cpv. 2
prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Su questi aspetti si veda la
sentenza 36.2009.170 in re G. del 18 marzo 2010.
2.5. Come
anticipato al cons. 2.2. le imposizioni temporali volute con l'art. 28 cpv. 2
LCAMal (e riprese nel Regolamento all'art. 11 cpv. 1) soffrono, per l’anno
2010, di un’eccezione voluta dal legislatore con la novella legislativa del 15
dicembre 2009 (BU 2010 46) conseguente ad iniziativa parlamentare 21 settembre
2009 inoltrata al Gran Consiglio ed oggetto di messaggio (n. 6301) del
Consiglio di Stato (del 25 novembre 2009) e di Rapporto della Commissione della
gestione e delle finanze (del 1 dicembre 2009 n° 6301 R).
L’iniziativa
in questione denominata “Per aumenti dei sussidi di Cassa malati già dal 2010” presentata in forma
elaborata, chiedeva sostanzialmente di elevare i limiti del reddito
determinante per l’accesso alla riduzione dei premi già a partire dal corrente
anno. Più specificatamente nelle loro motivazioni gli iniziati visti hanno
rilevato come:
"
In data 15 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha presentato la riforma del sistema delle riduzioni dei premi di cassa malattia
che intende sostituire il parametro per l'erogazione delle prestazioni,
passando dal criterio del reddito imponibile a quello del reddito disponibile.
Siccome il nuovo sistema non potrà entrare
fattivamente in vigore prima del 2011-2012, tenuto conto dell'attuale
situazione economica i sottoscritti propongono un adeguamento transitorio di
alcuni parametri per il calcolo delle riduzioni dei premi da mettere in vigore
a partire dal 1° gennaio 2010 e valido fino all'entrata in vigore del nuovo
regime.
Fatti
I limiti di reddito indicati nel nuovo art. 81a
LCAMal non sono nuovi. Essi erano in vigore fino al 2005, per decisione del
Consiglio di Stato. Successivamente, a partire dal 2006, sempre per decisione
del Consiglio di Stato essi sono stati ridotti ai minimi legali per ragioni di
bilancio, portando il limite per le persone sole a fr. 20'000.-, quello per le
famiglie a fr. 32'000.-, quello del reddito di riferimento per le persone con
Considerandi
reddito nullo a fr. 50'000.- e quello per il terzo e successivi figli a fr. 60'000.-.
Nel frattempo l'evoluzione del potere d'acquisto
ha eroso la portata di queste basi di calcolo, visto che i limiti legali non
sono soggetti ad alcuna indicizzazione. La crisi economica, che colpisce in
particolar modo i redditi bassi e medio-bassi, nonché la mancanza di
indicizzazione di questi parametri ne rende urgente un adeguamento ancorché
transitorio. Sarà poi la riforma di cui al messaggio sopra indicato a
regolamentare il futuro, sulla base di un nuovo modello, la cui entrata in
vigore non sarà immediata.
Dispositivo
Per questi motivi si chiede l'adozione urgente
della modifica della LCAMal di cui alla proposta di modifica di legge, al più
tardi con l'adozione del Preventivo 2010."
Il
Consiglio di Stato ha proposto, con il proprio messaggio 6301 del 25 novembre
2009, di respingere l’iniziativa mentre la Commissione della gestione e delle finanze, nel suo rapporto commissionale del 1 dicembre
2009, ha:
"
deciso di accogliere parzialmente le proposte
formulate con le iniziative sopra indicate, presentando un controprogetto.
Se è vero che nel confronto intercantonale il
Ticino è tra i Cantoni che intervengono maggiormente con le riduzioni dei premi
di cassa malattia, è altrettanto vero che il nostro Cantone, sempre nel
raffronto intercantonale, il reddito disponibile mensile medio per economia
domestica è inferiore del 15,7% rispetto alla media nazionale (CHF 5'485.00
contro CHF 6'507.00).
Si può quindi affermare che in considerazione
delle disparità del reddito medio ticinese rispetto a quello confederato,
l’incidenza dei premi dell’assicurazione malattia è probabilmente la più
elevata in Svizzera.
Con il controprogetto si propone di aumentare,
già a partire dal prossimo 2010, i limiti di reddito che danno diritto al
sussidio conformemente alla Legge di applicazione della Legge federale
sull’assicurazione malattie (LCAMal) e precisamente:
a) il limite di reddito per le persone sole di cui all’art. 29 cpv. 1
lett. a. è compreso tra CHF 20'000.00 e CHF 22'000.00;
b) il limite di reddito per le famiglie di cui all’art. 29 cpv. 1 lett.
b. è compreso tra CHF 32'000.00 e CHF 34'000.00;
c) il limite del reddito di riferimento di cui all’art. 32 cpv. 2 è compreso
tra CHF 50'000.00 e CHF 55'000.00;
d) il limite di reddito per il terzo e successivo figlio di cui
all’art. 46 cpv. 1 è compreso tra CHF 60'000.00 e CHF 65'000.00.
Dal profilo finanziario e secondo informazioni
ricevute dai funzionari del DSS, questa proposta dovrebbe toccare ca. 5'500
assicurati e dovrebbe comportare un costo supplementare sia per il 2010 che per
il 2011 di ca. CHF 1'400'000.00 annui.
Si tratta di … misure transitorie e mirate di
carattere straordinario, a sostegno dei redditi più colpiti dall’imminente
ulteriore aumento dei premi di cassa malati, in un momento contingente di difficoltà
e in attesa della nuova legge attualmente al vaglio della Commissione e che
entrerà in vigore il 1. gennaio 2012."
La Commissione ha, in questo modo, evaso non solo l’iniziativa 21 settembre 2009 del deputato
Bertoli ma ha dato seguito anche all’iniziativa del giugno precedente del
deputato Guidicelli (che il qui ricorrente cita e del cui autore riporta una
pubblicazione, su periodico non precisato, al doc. A7) e del suo gruppo
parlamentare, che tendeva a “Sostenere i redditi del ceto medio – basso”,
con la quale si chiedeva all’esecutivo cantonale di volere adottare gli
opportuni provvedimenti legislativi per migliorare il sistema di valutazione
del diritto all’aiuto, di introdurre i correttivi per lottare contro l’effetto
soglia attraverso l’uscita graduale dal sistema dei sussidi e di stanziare un
contributo cantonale di 30 milioni di franchi per la riduzione dei premi
dell’assicurazione malattia. Nei suoi lavori la Commissione ha approvato nella sostanza l’iniziativa Bertoli, ha apportato, come indicato, un
aumento dei limiti che danno diritto al sussidio specificando l’esistenza del
diritto del sussidio minimo anche per le persone con reddito superiore a quello
previsto all’art. 29 cpv. 1, rispettivamente 32 cpv. 2 e 46 cpv. 1 LCAMal.
Senza motivare specificatamente la modifica del testo di legge rispetto a
quello dell’iniziativa elaborata, la Commissione ha precisato, al capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal, di non permettere, in deroga all’art. 28 cpv. 2 LCAMal,
l’inoltro dell’istanza di riduzione del premio sino al termine di marzo 2010,
ma di permettere questo prolungo dei termini unicamente agli assicurati “di
cui al cpv. 1”.
Per
consentire l’adeguamento auspicato già nel corso del 2010 l’iniziativa proponeva
in effetti l’estensione del termine per l’inoltro delle richieste di riduzione
del premio sino al 31 marzo 2010. In merito ai problemi connessi ai tempi per
l’inoltro delle domande di sussidio 2010 il Consiglio di Stato evidenziava, nel
suo Messaggio 25 novembre 2009, come:
"
… per consentire l’applicazione della RP (riduzione
dei premi, n.d.r.) a far tempo dal 1° gennaio 2010, è imperativo che i dati
siano trasmessi agli assicuratori malattie non oltre la metà di ottobre del
corrente anno. Le operazioni legate alla RP per l’anno 2010 sono pertanto già
in fase avanzata. Una novella legislativa di questa natura, considerati i
vincoli di legge per la crescita in giudicato, entrerebbe in vigore
forzatamente in tempi assai avanzati.” (Messaggio pag. 4)."
Da
evidenziare come il testo della novella legislativa, approvata dal Parlamento
sulla scorta del rapporto commissionale, testo indicato come entrante i vigore
il 1 gennaio 2010 è stato pubblicato sul BU 2010 46 del 9 febbraio 2010 ciò che
ha creato, a non averne dubbio, qualche difficoltà all’amministrazione
preposta.
In
sostanza dunque il Parlamento ha promulgato la norma dell'art. 81a LCAMal
prevedendo l'innalzamento dei limiti di reddito per la concessione di sussidi
come segue:
"
A partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è
garantito anche ai seguenti assicurati:
a. le
persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra
fr. 20'000.-- e fr. 22'000.--;
b. le
famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett b) è compreso tra fr.
32'000.-- e fr. 34'000.--;
c. le
famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso
tra fr. 50'000.-- e fr. 55'000.--;
d. le
altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr.
60'000.-- e fr. 65'000.--".
Per
permettere il corretto ed effettivo esercizio dei diritti scaturenti da tale
innalzamento dei limiti, e quindi per non svuotare la norma (pubblicata sul BU
9 febbraio 2010 e vigente dal 1.1.2010) del suo senso e della sua portata con
l'imposizione dell'inoltro della richiesta di sussidio entro fine 2009, il
legislatore ha previsto che in deroga all'art. 28 cpv. 2 LCAMal l'istanza di
sussidio 2010 "degli assicurati di cui al cpv. 1" poteva
essere inoltrata entro fine marzo del medesimo anno (31.03.2010).
2.6. Come indicato
nelle considerazioni che precedono le norme transitorie con cui i limiti di
reddito per l’ottenimento del sussidio sono state innalzate hanno per scopo di
attenuare gli effetti, per i ticinesi che presentano statisticamente redditi
inferiori rispetto a quelli confederati, dell’innalzamento dei premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie obbligatorie, e ciò
in vista delle modifiche legislative significative che il Parlamento Cantonale
ha adottato il 24 giugno 2010 e che entreranno in vigore il 1 gennaio 2012. A queste norme il ricorrente ha fatto riferimento nel suo reclamo all’amministrazione ed in
sede di ricorso. Egli evidenzia come le nuove norme considererebbero
diversamente la famiglia che diverrà unità di riferimento.
In merito
alle nuove norme, approvate dal Gran Consiglio il 24 giugno 2010, va subito
evidenziato come le stesse non possano trovare applicazione nel caso concreto.
Il legislatore ha previsto infatti l’entrata in vigore delle modifiche soltanto
il 1 gennaio 2012 e non prima. Proprio per attenuare gli effetti economici
dell’entrata in vigore solo nel 2012 del nuovo ordinamento il legislatore
cantonale ha previsto, come indicato, l’innalzamento provvisorio e limitato nel
tempo dei limiti di reddito. Il fatto stesso quindi che il Parlamento abbia
adottato le norme in questione nell’anno per il quale il qui ricorrente postula
il diritto alla riduzione del premio e che l’entrata in vigore delle modifiche
approvate sia fissata all’inizio del 2012 non permette l’applicazione anticipata
delle stesse in concreto nonostante l’invito del ricorrente.
A
proposito della novella legislativa adottata il 24 giugno 2010 dal legislativo
cantonale e pubblicata sul BU 45/2010 del 20 agosto 2010, va segnalato come il
nuovo sistema per la concessione del sussidio non considererà più i casi di
figura conosciuti nel diritto fiscale come attualmente. Nel proprio messaggio
di accompagnamento alla novella legislativa (Messaggio 15 settembre 2009 no.
6264) il Consiglio di Stato segnala quale elemento principale di cambiamento il
parametro del beneficiario, che passerà dall’attuale contribuente ai sensi
della Legge tributaria (persona sola, coniugati, caso speciale del maggiorenne
ancora in formazione) all’unità di riferimento (economia domestica globale).
L’Unità di riferimento (UR qui di seguito), come rammenta il Rapporto della
Commissione della Gestione e delle Finanze del Gran Consiglio (Rapporto 6264
dell’8 giugno 2010), comprenderà quindi tutte le persone di un’economia
domestica oggetto della prestazione, indipendentemente dal loro status
giuridico ai fini del diritto di famiglia o del diritto fiscale. La riduzione
dei premi sarà calcolata per l’intera UR e solo successivamente verrà suddivisa
fra i suoi membri “considerato che per le famiglie con figli la riduzione
dei premi dovrà essere suddivisa dando priorità a quella per i figli” (R 8
giugno 2010 pag. 3 in fine, si veda inoltre M 15 settembre 2009 pag. 22). Il
sistema ricalcherà quindi quello oggi in vigore in ambito Laps.
In sostanza,
come avviene con l’attuale sistema, con la novella legislativa l’UR sarà essenzialmente
costituta dall’unità fiscale composta dal contribuente, dal suo coniuge e da
eventuali figli minorenni a carico. Come rammenta il Messaggio citato (loc.
cit.) l’accertamento dell’UR nel nuovo sistema di riduzione dei premi sarà
eseguito prevalentemente in maniera automatica a partire dai dati fiscali.
Per
quanto riguarda i figli maggiorenni, tema che riguarda da vicino il ricorrente
e che coinvolge un numero sempre più significativo di famiglie ticinesi (per le
quali l’attuale sistema ha mostrato lacune), il sistema sarà diverso. Va
rammentato come con il compimento dei 18 anni i figli sono tassati
separatamente dai genitori. Secondo il sistema vigente questi figli sono
considerati persone sole e, se non espongono alcun reddito siccome, ad esempio,
agli studi, debbono indicare (ed anche in futuro dovranno segnalare) il “reddito
di riferimento” ossia da chi dipendono finanziariamente, chi provvede al
loro sostentamento (più spesso i genitori).
In questi
casi di figura con le nuove norme, in presenza di un maggiorenne che dipenda
economicamente e venga sostenuto da terzi (in genere dai genitori), si dovrà
integrare il maggiorenne nell’unità di riferimento di appartenenza.
Parallelamente la legge prevede una semplificazione dei criteri di selezione di
coloro che devono indicare un reddito di riferimento poiché economicamente
dipendenti, limitandone la fascia di età alle persone fino a 30 anni e facendo
riferimento alle norme della Laps. Il futuro art. 27 LCAMal avrà questo tenore:
"
Le persone sole maggiorenni senza figli, di età
non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile è inferiore al limite di fabbisogno esistenziale definito ai sensi
della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps), del 5 giugno 2000, sono incluse nell’unità di riferimento da cui
dipendono economicamente."
Questo
trattamento “integrato” si scosta significativamente dall’attuale
regolamentazione in cui gli assicurati con “reddito di riferimento”,
benché identificati, sono trattati separatamente.
Con
questa modifica il legislatore ha voluto garantire, come ricorda il Messaggio
(capitolo 8 pag. 22), “una modalità di intervento coerente anche dal punto
di vista teorico e conforme al principio che il reddito di una famiglia può
essere valutato solo in relazione alla sua dimensione, e dunque al numero di
persone i cui bisogni devono venire soddisfatti con tale reddito. Solo in
questo modo può essere raggiunta un’equità di trattamento fra famiglie di
dimensioni e con oneri di mantenimento diversi”. Il futuro diritto
applicabile presenterà quindi norme più attagliate e specifiche per i casi come
quello del ricorrente che, padre di due figli minorenni (nati nel 1997) ha pure
due figli maggiorenni ancora in formazione. Come detto, comunque, queste norme,
sulle quali non occorre ulteriormente approfondire l’esame, non possono trovare
applicazione nel caso concreto avendo vigenza dal 1 gennaio 2012.
2.7. In concreto
va evidenziato come l’assicurato abbia inoltrato tempestivamente la sua domanda.
La richiesta di sussidio è stata inizialmente respinta per il preteso
superamento dei limiti in virtù dei quali la richiesta di aiuto sociale decade
(art. 29 cpv. 2 LCAMal). Detta norma fissa infatti un limite di reddito
(“redditi registrati nella tassazione applicabile”) oltre il quale
l’amministrazione non entra nel merito della richiesta. Per le famiglie questo
reddito assomma a CHF 90'000,00 cui si aggiungono CHF 10'000.00 per ognuno dei
primi tre figli e CHF 5'000.00 per gli ulteriori figli. Nel caso in esame
l’amministrazione ha ritenuto un reddito di oltre CHF 110'000.00 e quindi
superamento del limite previsto poiché computabili sarebbero unicamente i figli
minorenni conviventi e non quelli maggiorenni cui il ricorrente provvede (e che
hanno entrambi ottenuto il sussidio richiesto). A seguito della contestazione
di RI 1 l’amministrazione ha potuto accertare diminuzione del reddito da
attività lucrativa (in casu dipendente) rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili. In effetti l’Ufficio prestazioni della cassa
ha verificato come il reddito netto da attività lucrativa “è pari a fr.
94'151.- ed è inferiore al valore di fr. 100'422.- relativo all’attività
dipendente esposto nella tassazione2007”.
L’amministrazione,
come indicato nelle considerazioni di fatto, ha quindi proceduto a determinare
con precisione il reddito più recente conseguito dall’assicurato e lo ha
convertito a mano delle apposite tabelle di conversione per determinare il
diritto o meno al sussidio cifrandolo in CHF 65'000.00, importo che – grazie
alla modifica legislativa citata in precedenza (adozione dell’art. 81 a LCAMal) frutto dell’iniziativa parlamentare Bertoli e cofirmatari – rientra nei limiti della
concessione del sussidio per i figli.
Come
indicato però RI 1 ha contestato il provvedimento ribadendo il diritto al
sussidio per tutti i membri della famiglia. Egli evidenzia come il suo nucleo
famigliare sia composto da 6 persone – con il rilievo qui che 4 di essi
beneficiano della riduzione del premio come evocato dall’Ufficio prestazioni –
che in virtù delle nuove norme adottate dal legislatore dovrebbero beneficiare
del diritto al sussidio. In concreto questo Tribunale cantonale delle
Assicurazioni deve analizzare l’agire dell’amministrazione e quindi se l’Ufficio
prestazioni abbia correttamente escluso dal calcolo per la determinazione dei
limiti di reddito che danno diritto al sussidio (fissati dall’art. 29 cpv. 2
litt. d LCAMal) i figli maggiorenni dell’assicurato ricorrente. La circostanza
è di tutto rilievo siccome dalla documentazione fiscale del ricorrente riferita
al 2007 emerge un reddito imponibile di CHF 17'800.00 importo che, se
ritenibile, darebbe diritto al sussidio per tutti i membri della famiglia.
In
occasione dell'udienza del 18 novembre 2010 il ricorrente ha invitato il TCA a
volere interpretare il concetto di famiglia e, soprattutto, di figli nel senso
voluto dalle norme del codice civile e nei limiti dell'obbligo di mantenimento
(art. 276 CC). Egli ha inoltre sostenuto che a livello fiscale le deduzioni per
i figli in formazione sono riconosciute anche dopo i 18 anni (doc. X). Dal
canto suo l'amministrazione ha richiamato la definizione di figli e famiglia
voluta agli artt. 27 e 25 LCAMal.
2.8. Come
anticipato l’art. 29 cpv. 2 litt d LCAMal prevede che
"
La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
(…)
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.--“
Per le
famiglie quindi l’importo del reddito che preclude in maniera assoluta la
possibilità di ottenere un sussidio per fronteggiare il premio
dell’assicurazione obbligatoria delle spese medico sanitarie decade nel caso di
raggiungimento degli importi indicati. Per potere determinare nel caso concreto
l’importo di decadenza da ritenere, oggetto principale della contestazione del
ricorrente, occorre definire il concetto di famiglia, e meglio questo Tribunale
cantonale delle Assicurazioni deve stabilire se il concetto di famiglia usato
all’art. 29 LCAMal sopra riportato sia quello della definizione contenuta all’art.
25 LCAMal, ed occorre accertare se nel contesto della famiglia debbano essere
computati solo i figli minorenni conviventi con i genitori, come sostenuto
dall'amministrazione, o debbano essere compresi, come invita a fare RI 1, i
figli maggiorenni in formazione al cui sostentamento la famiglia provvede, e
quindi non ancora autonomi economicamente.
L’art. 25
LCAMal definisce la famiglia come composta da:
"
a) i coniugi, partner registrati con o senza
figli;
b) i
celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell’anno in cui
quest’ultimi compiono 18 anni;
c) il
vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, l’ex partner registrato,
nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, con figli
conviventi fino alla fine dell’anno in cui quest’ultimi compiono 18 anni."
Non vi è
dubbio in concreto che il nucleo famigliare composto da RI 1 e __________
costituisca una famiglia. Con loro certamente vanno computati i gemelli fra
poco tredicenni __________ e __________. Il concetto di figli voluto con la LCAMal è infatti definito all’art. 27 LCAMal in questi termini:
"
Ai fini dell’applicazione della regolamentazione
sul sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie, è considerato
figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi
del Codice civile svizzero, fino alla fine dell’anno in cui compie 18 anni.”
La legge
definisce invece le persone sole all’art. 26 LCAMal nel seguente modo:
"
a) il celibe o la nubile d’età superiore a 18
anni, nonché il celibe o la
nubile di età
inferiore che esercitano un’attività lucrativa e i cui genitori sono
domiciliati fuori del Cantone;
b) il
vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, l’ex partner registrato,
nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli
conviventi.
Il
capoverso 2 della norma rinvia, per la definizione di figlio, al successivo
art. 27 LCAMal. Questa Corte, in una sentenza emessa nella composizione
plenaria il 30 novembre 2005 in re F. (inc. 36.2005.66) ha analizzato i
concetti giuridici citati evidenziando in particolare:
"
Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla
citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione
malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha
richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18
anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli
assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel
caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto
dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero
prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio,
incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e
che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio
non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS).
L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277
CCS).
Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha
ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa
ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare
a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione
possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento
si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il
figlio è in formazione. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio
anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in
corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di
applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a
18 anni è considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori
od il genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui
far capo per l’ottenimento del sussidio.
(…)
va evocato come per le persone sole, …, con un
reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF
6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui
dipendono per il loro sostentamento …
(…)
Ai sensi dell’art. 27 LCAMal ai fini
dell’applicazione della regolamentazione sul sussidio nell’assicurazione
sociale contro le malattie, è considerato figlio la persona che ha lo
statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero,
fino alla fine dell’anno in cui compie i 18 anni. (…)
Nel Messaggio del 3 gennaio 1996 l’allora DOS, a
proposito dell’art. 27 affermava che “per definire il concetto di figlio si
ricorre al CCS. Il termine di 18 anni per passaggio dallo statuto di figlio a
quello di persona sola riprende l’ordinamento della LAMal in fatto di premi
assicurativi: il premio per adulti è infatti corrisposto a partire dalla fine
dell’anno in cui l’assicurato compie 18 anni. Le coppie non coniugate saranno
pertanto assimilabili al concetto di famiglia solo quando convivono con un
figlio ai sensi di cui sopra. Qualora un solo membro della coppia non coniugata
fosse da considerare ai sensi di CCS genitore del figlio mentre l’altro no, il
primo, con il figlio, verrà assimilato al concetto di famiglia, mentre il
secondo risulterà persona sola. Al proposito si farà riferimento all’art. 252
CCS."
In
sostanza dunque solo i figli con età inferiore ai 18 anni sono considerati
figli per la determinazione del concetto di famiglia voluto dalla LCAMal, ciò che
ha incidenza nel diritto al sussidio per le diversità degli importi di reddito
ritenuti (art. 29 cpv. 1 e 81 a cpv. 1 LCAMal). Rimane il quesito a sapere se
anche per la determinazione dell’importo di reddito che esclude la concessione
del sussidio debbano essere considerati solo i figli fino ai 18 anni. A questo
proposito occorre fare riferimento ai lavori legislativi che hanno condotto
all’adozione dell’art. 29 LCAMal nella sua versione odierna. La modifica della
norma è stata voluta con il Messaggio sul preventivo 2008 dello Stato del 9
ottobre 2007 (M 5974) con cui il Consiglio di Stato chiedeva al Parlamento di
porre dei limiti di reddito per l’ottenimento dell’aiuto sociale, e ciò con
altre 3 misure in ottica di risparmio economico alla luce dei conti dello
Stato. Scopo della fissazione di un limite di reddito (e di sostanza) era
quella di:
"
… evitare che persone con redditi lordi elevati,
oppure detentori di sostanza cospicua, possano rientrare nei parametri per
l'ottenimento della riduzione di premio LAMal in forza delle deduzioni
fiscalmente ammesse." (M 5974 punto 9.1.1.)
Ciò
siccome, in virtù dell’art. 65 LAMal, le riduzioni dei premi debbono essere
riservate agli assicurati di condizione economica modesta, pur considerando che
ai sensi dell'art. 65 cpv. 1bis LAMal, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, la
riduzione di premio per i "minorenni" e i "giovani
adulti in formazione" deve riguardare non più solo le persone di
condizione economica modesta, ma anche i "redditi medi". A
proposito delle famiglie e dei limiti di reddito previsti, l’esecutivo
cantonale indicava, nel suo preventivo 2008:
"
famiglie, il cui "totale dei redditi
registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di
tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza
figli). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno,
mentre per i successivi è data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadauno. In questo
modo si ottempera al disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede
che la riduzione del premio riconosciuto per i minorenni, così come per i
giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai
"redditi medi"."
Nello
stesso Messaggio il Consiglio di Stato, analizzando specificatamente il tema
della persona sola con a carico un figlio maggiorenne agli studi, facendo
riferimento all’art. 32 LCAMal, evidenziava in particolare:
"
Si tratta delle persone sole che fungono da
"reddito di riferimento" (persone sole che di regola hanno a carico
studenti maggiorenni: per questi studenti la riduzione di premio viene decisa
non in base al reddito proprio, nullo, bensì a quello della persona di
riferimento). Per questa categoria di assicurati il limite di reddito fiscale
del nucleo "di riferimento" è di fr. 50'000.-- (art. 32 cpv. 2
LCAMal).
Le persone sole che hanno a carico figli
maggiorenni agli studi corrispondono a poche situazioni. È però vero che con un
reddito netto di fr. 60'000.-- il rischio di non raggiungere il principio della
riduzione di premio estesa fino ai "redditi medi" potrebbe
presentarsi.
L'incidenza finanziaria è minima, in quanto i
casi sono numericamente ridotti. Sotto il profilo dell'equità, una distinzione
particolare per questa specifica categoria di persone risponde in modo maggiormente
appropriato ai criteri di legge federale (art. 65 cpv. 1bis LAMal).
In conclusione: per la riduzione di premio alla
persona sola in sé, resta confermato il criterio straordinario di esclusione
per un reddito netto di fr. 60'000.--. Per l'applicazione della riduzione di
premio al figlio maggiorenne agli studi a carico di una persona sola, il criterio
di esclusione viene elevato a fr. 80'000.--.
Per le famiglie questo obiettivo può considerarsi
raggiunto a partire dai parametri di reddito già indicati."
Dal canto
suo la Commissione della gestione e delle finanze ha in pratica aderito alle
richieste dell’esecutivo senza apportare modifiche o criteri interpretativi nel
suo Rapporto 4 dicembre 2007.
Dalle
considerazioni che precedono emerge la volontà del legislatore di considerare –
ai fini della determinazione dei limiti di esclusione del diritto al sussidio –
i figli sino ai 18 anni, detta conclusione è imposta dalle considerazioni, più
sopra riportate, che il Consiglio di Stato ha fatto a proposito dell’elevazione
del limite di reddito per le persone che fungono da reddito di riferimento.
D’altro canto il concetto di figlio, e di famiglia, contenuto all’art. 29 cpv.
2 LCAMal deve essere interpretato come impone l’art. 27 LCAMal, non si
giustifica un’interpretazione diversa il legislatore non avendone manifestato
la volontà e non giustificandosi una tale interpretazione.
A questo
proposito occorre richiamare qui la decisione 19 febbraio 2009 (36.2008.129)
resa dal TCA nella sua composizione plenaria in cui, in situazione di
convivenza di un padre separato con uno dei suoi tre figli, maggiorenne,
l'istante era stato considerato persona sola e il reddito escludente cifrato in
CHF 60'000.00. Questo criterio è stato successivamente ripreso anche nel giudizio
7 aprile 2009 (36.2009.2) dove una madre, convivente con 3 figli maggiorenni si
era pure vista apporre il limite di CHF 60'000.00 della persona sola.
Se ne
deve dedurre che nel caso concreto, correttamente la Cassa ha ritenuto il
limite di reddito di CHF 110'000.00 (CHF 90'000.00 maggiorati di CHF 10'000.00
per ognuno dei due figli minorenni conviventi).
Occorre
ancora rilevare come il TCA, nella decisione 19 febbraio 2009 (36.2008.129)
abbia esaminato il tema della verifica del superamento dei limiti fissati
all'art. 29 cpv. 2 LCAMal anche nel caso di determinazione autonoma del reddito
da parte dell'amministrazione e ciò prima della conversione a mano delle
tabelle ovvero quando, come in concreto, l'assicurato subisce una diminuzione
del reddito. Il TCA ha evidenziato in quel giudizio (c. 2.9. pag. 12 a 14) come:
"
… nel Messaggio varato dal Consiglio di Stato
non vi sono indicazioni al proposito.
Nel Rapporto della Commissione della gestione e
delle finanze sul Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007, al punto 3.5 intitolato
"Esclusione alla riduzione di premio LAMal", i commissari
hanno ribadito, confermandolo, lo scopo della norma e la volontà di imporre
maggiore equità nella concessione dei sussidi:
Governo con questa misura propone di eliminare
dai beneficiari chi ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di
deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il
Governo non si tratta di una misura che ha carattere prettamente di risparmio
finanziario, ma di una misura di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni di premio devono essere
riservate in primo luogo ad "assicurati di condizione economica modesta".
Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano figurare persone
con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il discorso invece va
differenziato per i minorenni e i giovani adulti in formazione per i quali la
LAMal (art. 65 cpv. 1bis) prevede di concedere aiuti anche in presenza di un "reddito
medio". (…)".
Il legislativo non si è invece esplicitamente
espresso circa l'applicazione del nuovo principio ai casi previsti dall'art. 31
LCAMal e quindi in caso di accertamento autonomo del reddito. La ratio della
norma impone comunque la sua applicazione, per analogia, nei casi come quello
in discussione. Sarebbe infatti scioccante che, dato il superamento dei limiti
dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, e, parallelamente, data una diminuzione del reddito
o della sostanza, o il realizzarsi di altra ipotesi di cui all'art. 31 Reg
LCAMal (citato per esteso sub. 2.2.) un assicurato potesse sfuggire al limite
oggettivo - si ripete imposto per ragioni di equità, oltre che di risparmio -
voluto dal legislatore. Palesemente la volontà del Parlamento, così come
correttamente interpretata dall'amministrazione, era ed è quella di impedire la
concessione di sussidi a detentori di sostanza significativa ed a coloro che
beneficiano di redditi che superano i limiti, sia che gli stessi siano
determinati in virtù della tassazione di riferimento sia che siano calcolati
dall'amministrazione come imposto dall'art. 31 LCAMal.
Alla luce di quanto precede questo Tribunale
ritiene che, a prescindere dalla formulazione apparentemente restrittiva dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, il principio del
limite oggettivo dei redditi (rispettivamente della sostanza) che questo
disposto enuncia debba essere applicato non soltanto ai casi in cui il totale
dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione
applicabile supera gli importi di Fr. 60'000.- (lett. b), rispettivamente di Fr. 80'000.- (lett. c) o di Fr. 90'000.- (lett. d), ma esteso anche ai casi di accertamento autonomo
del reddito in assenza della tassazione applicabile.
Con questa soluzione si evita che una parte degli
assicurati oggettivamente esclusi dal diritto al sussidio possono farvi ricorso
grazie a modifiche poco significative di reddito e sostanza o a seguito di un
cambiamento nello stato civile. Con questa interpretazione ed applicazione
della norma viene salvaguardata la parità di trattamento tra gli assicurati
oltre che, certo in maniera non significativa, alleggerito il compito
amministrativo dell'Ufficio assicurazione malattia.
Una diversa soluzione, derivante
dall'interpretazione letterale dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, darebbe luogo, come indicato, ad una
ingiustificata disparità di trattamento tra gli assicurati il cui diritto alla
riduzione del premio LAMal è stabilito sulla base della tassazione applicabile
(art. 30 LCAMal) e gli assicurati per i quali la loro domanda viene decisa al
di fuori della tassazione applicabile mediante accertamento manuale dei redditi
(art. 31 RLCAMal) che presentassero valori di patrimonio o reddito elevati.
Stante quanto precede, è pertanto corretto che
anche agli assicurati il cui reddito viene accertato autonomamente venga applicato
il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal. La conclusione a cui è giunto l'Ufficio assicurazione malattia va dunque
tutelata."
2.9. Occorre ora
esaminare se la Cassa ha determinato in maniera corretta i redditi "registrati
nella tassazione applicabile" (art. 29 cpv. 2 litt. d. LCAMal). Il
ricorrente contesta infatti che, per la determinazione del reddito che esclude
la percezione del sussidio, sia computato il reddito locativo, egli evidenzia
poi, con un esempio, la differenza che tale computo comporti per il
proprietario di un immobile e per un locatario. La lamentela, pur
comprensibile, non può essere ritenuta in questa sede. Infatti il legislatore
ha manifestato chiaramente la sua volontà esplicitando in maniera precisa cosa
intenda per redditi registrati nella tassazione applicabile, termini usati
all’art. 29 cpv. 2 litt. d LCAMal, come riportato in precedenza l’esecutivo
cantonale, in questo seguito dal legislativo, ha ritenuto che il totale dei
redditi registrati nella tassazione applicabile corrispondesse alla
"
… cifra 9 della notifica di tassazione, sulla
base della sistematica attuale …" (M 5794 loc. cit.)
Ora la
“cifra 9 della notifica di tassazione” attuale riprende il totale dei redditi,
siano essi provento dell’attività dipendente e/o indipendente del contribuente,
il reddito da capitali ed il valore locativo. Non può essere qui ritenuta una
disparità di trattamento tra il locatore ed il proprietario di un immobile da
lui occupato (e che si vede conseguentemente computare il valore locativo)
siccome le situazioni giuridiche appaiono diverse tra loro. Il legislatore ha
ritenuto di differenziare, con il computo del valore locativo tra i redditi di
cui all’art. 29 cpv. 2 LCAMal, le situazioni diverse di locatore e proprietario
senza commettere arbitrio per il privilegio comunque connesso all’uso
dell’abitazione propria, alla modalità di calcolo del valore locativo stesso,
comunque inferiore ai reali valori di mercato, e considerando l’immobile alla
stregua di un valore economico che produce un reddito. La situazione in cui si
trovano proprietario e locatore, nel contesto della cifra 9 della notifica di
tassazione sopra richiamata, non è quindi sostanzialmente diversa, il locatario
non può dedurre il canone della locazione ed il proprietario gli eventuali
interessi passivi. Questa Corte, alla luce della manifesta volontà del
legislatore, deve attenersi alla stessa e computare nel totale dei redditi di
cui all’art. 29 cpv. 2 LCAMal anche il valore locativo, non potendosene
scostare, non apparendo tale volontà in contrasto con la parità di trattamento
dovuta ai cittadini.
2.10. Da quanto
precede discende che nel computo del reddito esclusivo del diritto all’aiuto
sociale debbano essere compresi solo i figli sino ai 18 anni, motivo per cui,
in concreto, va ritenuto un importo di CHF 90'000.00 per la famiglia cui se ne devono
aggiungere 10'000.00 per ogni figlio sino ai 18 anni. D’altro canto detto
importo va raffrontato con i redditi contenuti alla cifra 9 della decisione di
tassazione relativa al 2007 e concernente il qui ricorrente, somma che deve
contemplare anche il valore locativo. Nel caso del qui ricorrente l’importo di
esclusione va quindi calcolato in CHF 110'000.00. La somma totale dei redditi
registrati nella tassazione applicabile di RI 1 e __________ supera detto
importo siccome si situa a CHF 111'986.00.
La
decisione dell’amministrazione, su questo aspetto, si rivela pertanto corretta
e va condivisa. L’interpretazione che l’amministrazione da dei termini
contenuti usati all’art. 29 cpv. 2 LCAMal in particolare alla lettera d) è
quindi corretta ed armonica rispetto alle altre norme della medesima legge,
tale interpretazione non crea neppure disparità di trattamento, da un lato, e
non viola, come detto, l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal.
2.11. Nell'esame
della domanda di RI 1 e __________ l’amministrazione ha ritenuto una
diminuzione del reddito ed ha calcolato autonomamente le nuove entrate della
famiglia – che ha raffrontato all'importo dell'art. 29 cpv. 2 litt. d. LCAMal come
specificato nelle considerazioni che precedono – e lo ha poi commutato per la
verifica del diritto al sussidio. In questa sede occorre esaminare se l’Ufficio
prestazioni ha agito correttamente.
Va
rammentato che, quando l’amministrazione accerti un caso di diminuzione del
reddito a norma dell’art. 31 litt. m. Reg. LCAMal, essa deve provvedere ad una
precisa determinazione del nuovo reddito conseguito dall’assicurato per la sua
successiva trasformazione a mano delle apposite tabelle; allo stesso vanno di
seguito aggiunti l’eventuale valore locativo e quindi dedotti gli importi
versati per gli interessi passivi sul debito ipotecario ed eventuali alimenti.
In questo senso la prassi di questo Tribunale è costante. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: da ultimo sentenza
19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; sentenze del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84;
del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24
giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92;
sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito
inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando
l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua
esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito
dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il
sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il
sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare
per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale
il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.
LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento
dove necessario.
(…)
Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". (…)"
Come rammentato nella
sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno
dei motivi di cui all’art. 67 vecchio Reg. LCAMal (art. 31 nuovo Reg. LCAMal),
in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un
nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito
imponibile ipotetico mediante dette tabelle allestite dall’amministrazione
cantonale delle contribuzioni. Le tabelle di conversione considerano le normali
deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico)
imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, precise ed
attagliate al caso concreto in cui vengono applicate.
Per quanto attiene alle
possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato
una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle
relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare
nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è
stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di
trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza
di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto
l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto
a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava
parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca
presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per
i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la
residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era
ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito
lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc.
36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione
dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed
ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e
di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze
del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc.
36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005
(inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del
30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
Una volta
accertato il reddito commutato allo stesso va aggiunto il valore locativo.
Il
ricorrente solleva il tema del valore locativo nel suo gravame contestando,
come visto nelle considerazioni che precedono, il fatto che lo stesso sia
ritenuto e rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento con gli
inquilini. In merito questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha emesso
diverse decisioni (l’ultima volta il 10 luglio 2010 nell’inc. 36.2010.66) in
cui ha evidenziato:
"
… nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato sul tema del valore locativo e più generalmente dei
redditi computabili, nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato che per il calcolo del reddito autonomamente eseguito
da parte dell'amministrazione il RLCAMal, agli art. 69 e 71, fa obbligo
all'assicurato di fornire tutte le informazioni. Di questo reddito fa parte
"ogni <altro> reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in
natura o d'altra fonte" (sentenza 36.2006.52 pag. 6). Il tema pone la
questione del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione
del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato
nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere
risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva
considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori
anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai
genitori.
Il valore locativo di un immobile, come rammentato
in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del
21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT
(come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è
“il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a
disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto
ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore
locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e
dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
Come rammenta la sentenza cantonale citata:
“ Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a
significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile,
che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie
abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I
152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF
52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito
che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire
nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale
diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della
soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all’utilizzazione effettiva, dal
canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale
dell’uso dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore
federale ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a
quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a
vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze
di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante
determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., p. 93). (…)"
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare
all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinati disposti
dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo
disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e
lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al
valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non
quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65
consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la
sentenza 21 dicembre 2006 della CDT:
“ L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può
essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma
che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite
inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza
(art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le
disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo
– accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non
conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si
è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n.
2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)”
Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2
dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento
del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare
in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi
degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato
5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto
legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi
investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale
citata:
“ il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però
fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire
applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della
vetustà della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n.
15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il
valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in
condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri:
per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni
precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato;
per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi
utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di
regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta
dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In
caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di
reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del
valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In
questi casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore
d’uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme
particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile).
Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già
imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al
valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:
- 5%,
se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;
- 6,5%,
se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.
Nei
comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.
Questa
Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12
dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non
impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere
a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di
trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o
imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale.
Anche
il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi
compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal
Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli
immobili (sentenza n.2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)."
La Corte Cantonale ha, in
conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare
15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo
deve essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza.
Come indicato quindi nell’ambito della
determinazione del reddito lordo, che sarà successivamente commutato a mano
delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare anche il reddito
derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque criteri prudenziali
(siccome fissato nel 60 – 70 % del valor di mercato delle pigioni).
D'altro canto questo Tribunale ha sempre ammesso,
per costante prassi, la deducibilità dal reddito lordo prima della sua
conversione, solo degli alimenti versati e degli interessi passivi e quindi
degli interessi sul debito ipotecario - in genere con diretta attinenza al
reddito locativo - in questo senso TCA 36.2003.116 in re T. del 19 gennaio
2004; 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004, 36.2004.129 del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3 ottobre 2005 dove si sono escluse altre possibili deduzioni
pur ammesse in sede fiscale:
“ … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le
importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state
respinte da questo Tribunale - il
ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti di
procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima
accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in
reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono
giuridicamente essere ritenute,
pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili.
Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di
eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una
conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce,
come detto, tale agire."
Ne discende che, in caso di diminuzione del
reddito ai sensi della lettera m dell’art. 67 RLCAMal nella versione precedente
la modifica del 13 marzo 2007 vigente dal 1 gennaio 2007 (…), e quindi anche in
caso di diminuzione effettiva del reddito locativo, potevano essere ritenuti
gli estremi di Legge per la determinazione autonoma da parte dell'UAM del
reddito da convertire. Non però in caso di incidenza maggiore delle poste
deducibili ammesse secondo costante giurisprudenza (più sopra citata), ossia
dell’aumento degli oneri ipotecari. In effetti un siffatto aumento
comporterebbe crescita nelle uscite e non diminuzione delle entrate ed i
presupposti dell’art. 67 litt. m RLCAMal nella versione sino a fine 2006 non
sarebbero adempiuti."
Contrariamente
all'assunto del ricorrente il valore locativo deve essere preso in
considerazione per la determinazione del diritto al sussidio.
2.12. Questo Tribunale
cantonale delle Assicurazioni deve da ultimo analizzare se l’Ufficio
prestazioni della Cassa cantonale ha correttamente proceduto alla
determinazione del reddito conseguito da RI 1 nell’anno per il quale il
sussidio è stato chiesto, ciò al fine di determinare una eventuale diminuzione
dello stesso.
A questo
scopo la cassa ha acquisito il certificato di salario ed ulteriore
documentazione trasmessa dall’assicurato stesso ad inizio marzo del corrente
anno. Il ricorrente non discute, con il suo ricorso, questi aspetti che vanno
comunque verificati d’ufficio. Dalla documentazione agli atti è desumibile
come, in effetti, successivamente alla tassazione in discussione il reddito del
ricorrente è regredito poiché egli ha rinunciato alla sua tredicesima per l’anno
in corso, e ciò al fine di stare più vicino ai figli. In sede di risposta di
causa l’amministrazione ha indicato, in maniera incontestata, il fatto che RI 1
percepirà netti nel 2010 CHF 94'151.00 a fronte di un reddito da lavoro nel periodo di tassazione 2007 di CHF 100'422.00. La Cassa ha quindi accertato la diminuzione del reddito ed ha proceduto alla determinazione del
reddito lordo conseguito più di recente cifrandolo in CHF 9'011,60 mensili. A
questa somma l’amministrazione ha aggiunto gli assegni famigliari per gli
ultimi due figlioli avuti dal ricorrente e dalla moglie, non invece gli assegni
percepiti per i primi due figli pari a CHF 500.00 complessivamente. In merito,
in sede di udienza, il signor __________ dell’amministrazione cantonale ha precisato
che “… ciò non è frutto di un errore ma di una scelta deliberata siccome gli
assegni fimiliari per i figli maggiorenni vengono sostanzialmente considerati
un reddito ad appannaggio dei figli. Mai nella prassi della Cassa sono stati
computati nei redditi dei genitori”. Il tema della determinazione del
reddito da commutare è regolato all’art. 33 del RegLCAMal ove, per i
dipendenti, è specificato l’obbligo di presentazione all’Istituto delle
Assicurazini sociali della seguente documentazione:
"
a) il certificato di salario rilasciato dal
datore di lavoro;
b) una dichiarazione che attesti eventuali altre entrate (reddito
accessorio, reddito del coniuge o del partner registrato, reddito della
sostanza, rendite, pensioni o altro), oppure l’esistenza di sostanza."
La norma, come
già evidenziato da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella
costante prassi citata nei considerandi precedenti, tende a comprendere tutti i
redditi e le entrate, ciò che è desumibile dalla descrizione della lettera b)
che indica la natura delle possibili entrate con una lista non esaustiva.
L’art. 32 cpv.
2 RegLCAMal indica poi come applicabili per analogia le direttive di
applicazione dell’imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti non
domiciliati, emanate dal Cantone. Queste direttive sono reperibili sul sito del
cantone Ticino (http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IF/Direttive_2010/dir_01-2010.pdf
e http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IF/Direttive_2010/dir_02-2010.pdf). In
concreto questo TCA non condivide la prassi dell’amministrazione secondo cui
gli assegni per i figli maggiorenni ancora agli studi e, conseguentemente, a
carico dei genitori, non vadano computati nella determinazione del reddito da
commutare a mano delle apposite tabelle. Ciò alla luce del fatto che, pur
trattandosi di importi di denaro che sostanzialmente sono destinati ai figli
stessi ancorché versati ai genitori che ne sono aventi diritto, costituiscono
una parte del reddito conseguito dai genitori, reddito che viene assoggettato
alle imposte. Le direttive di applicazione dell’imposta alla fonte a carico dei
lavoratori dipendenti prevede che (direttiva 2):
"
Sono imponibili tutti i proventi compensativi in
relazione con l’attività dipendente attuale, temporaneamente ridotta o interrotta.
Sono pertanto imponibili in particolare le indennità giornaliere (AI, AINF,
AD, assicurazioni malattia, per maternità e infortunio, ecc.), le rendite di
invalidità (AI, AINF, previdenza professionale, ecc.), le prestazioni di terzi
responsabili, gli assegni di nascita, per figli, di formazione e familiari
versati direttamente dalla cassa al contribuente (i proventi compensativi
imponibili sono descritti più in dettaglio nell’allegato elenco)."
Nello stesso
senso la Direttiva 1 a pag. 6 che rammenta come, tra le prestazioni imponibili,
debbano essere considerate:
"
Assegni per i figli, altri assegni di famiglia, indennità per
lavoro a squadre, di picchetto, di trasferimento, per lavoro notturno, per
lavoro domenicale, per inconvenienti dovuti al lavoro. Tali indennità
costituiscono parte integrante del salario imponibile anche quando sono
disciplinate da un contratto collettivo di lavoro (CCL)."
Non sono invece
ritenuti dalla direttiva gli assegni integrativi per i figli. Come visto nella
prassi amministrativa gli assegni versati per i figli minorenni vengono
calcolati nell’ambito della determinazione del reddito da commutare, in casu 2
assegni per CHF 200.00 ciascuno. Mentre lo stesso non avviene con gli assegni
epr i figli minorenni. Alla luce della natura dell’assegno, della sua
imponibilità, del fatto che lo stesso costituisce una entrata come indica
l’art. 32 cpv. 1 litt. b RegLCAMal e considerato che con il rinvio alle
direttive sull’imposizione alla fonte il legislatore ha richiamato nuovamente
il principio del computo dell’importo tra quelli soggetti alla percezione delle
imposte alla fonte, la decisione dell’amministrazione si rivela, su questo
punto errata, purtroppo a sfavore dell’assicurato.
In sede di
udienza il ricorrente è stato informato del fatto che “qualora questa prassi
non venisse condivisa” dal TCA e “questo importo venisse computato
potrebbe sussistere una reformatio in pejus”.
Come
rilevato, computando gli assegni per i figli maggiorenni in formazione, si
concretizza una situazione peggiore per il ricorrente rispetto a quella
ritenuta dalla Cassa nella sua decisione emessa su reclamo. Tuttavia, questo
TCA, che in linea di principio può
riformare una decisione a svantaggio del ricorrente dopo avergli dato la
possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla
possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V
166), considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una
reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà
(cfr. sentenza del 23 giugno 2003, U 192/02; sentenza del 22 aprile 2003, U
334/02; sentenza del 2 giugno 2003, C 119/02; sentenza del 17 giugno 2003, H
313/01; DTF 119 V 249).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster