36.2010.11
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19 ottobre 2010Italiano16 min
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Numero d'incarto:
36.2010.11
Data decisione, Autorità:
19.10.2010, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a LAMal perché non ha optato entro 30.09.2008 fissato con la sanatoria,di cui non sapeva niente visto che non ha ricevuto l'invio non raccomandato di UAM. STF 9C_1042/2009,quindi atti rinviati a Cassa x accertare se datore di lavoro l'ha avvisato del D d'opzione
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
OBBLIGO DI INFORMARE L'ASSICURATO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 1A cpv. 3 let. o ALC ALL2
art. 3 cpv. 3 CEE 574/72
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 43 LPGA
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.11
TB
Lugano
19 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo dell'8 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
dei contributi,
(già Ufficio dell'Assicurazione
Malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
RI 1, cittadino
italiano residente a __________ (Italia), nato nel 1983, è attivo presso
l'impresa di costruzione di __________ di __________ (doc. 1),
con decisione del 10
febbraio 2009 (doc. A3) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1°
febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha
affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla Cassa malati __________,
non avendo egli esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario
del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato
II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1,
lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008
accordato il 12 giugno 2008 dall'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM),
previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a
creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di
migliaia di frontalieri residenti in Italia,
anche in seguito alle
lamentele dell'assicurato formulate il 25 febbraio 2009 (doc. A4), il provvedimento
è stato confermato con decisione su reclamo dell'8 gennaio 2010 (doc. A2),
contro la predetta
decisione RI 1, patrocinato dall'RA 1 di __________, è insorto al TCA il 5
febbraio 2010 (doc. I), sostenendo di non essere stato informato personalmente sulla
possibilità di optare in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza
e neppure della sanatoria decisa dall'autorità cantonale nel 2008, probabilmente
a causa dei noti disguidi postali in Italia visto oltretutto che l'invio del 12
giugno 2008 non è avvenuto per raccomandata, ed ha inoltre affermato di avere
saputo della possibilità di esercitare il diritto d'opzione soltanto con la
notifica, per raccomandata, della decisione di affiliazione d'ufficio del 10
febbraio 2009,
il ricorrente ha poi
rilevato una disparità di trattamento con i frontalieri svizzeri che vivono in
Italia e si recano in Svizzera a lavorare, laddove il termine di tre mesi per esercitare
il diritto d'opzione sarebbe applicato a decorrere dall'avvenuta conoscenza
dell'esistenza del diritto d'opzione,
con risposta del 18 febbraio
2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la reiezione del
ricorso, rinviando alle argomentazioni esposte con la decisione impugnata,
l'insorgente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV),
considerato in
diritto
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA
Fatti
I 707/00 del 21 luglio 2003),
l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso
di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato,
le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure
il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti.
Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti
di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L
200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno
rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili
nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni
tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli
assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione
poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di
vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti
un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati
membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere
riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del
regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente
all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera
a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag.
343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi di una
fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,
il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la
risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.
Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo
Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro
Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria
sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore
frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione
dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente
è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71; DTF 135
V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti),
sono però possibili
eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del
regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità
particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo
allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle
disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate
dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in
uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di
malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e
Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione
modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera
del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale facoltà
è comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344),
in virtù di questo
diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera
possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa
– in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in
Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione
dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una
domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di
assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi
all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o
cifra 3 b aa e bb). Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a
decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre
2010, consid. 2.3.3),
per l'art. 2 cpv. 6
OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono
esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal
in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid.
2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea,
purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II
e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza
sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in
Svizzera,
in concreto, è
pacifico che l'interessato non ha presentato alcuna domanda di esenzione
nel termine di tre mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera,
tuttavia la successiva
messa in atto della procedura in sanatoria, di cui il ricorrente afferma di non
essere stato informato, ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre
2008, per esercitare il diritto di opzione,
in un caso analogo
alla presente fattispecie, con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010
(destinata a pubblicazione), il Tribunale federale ha accolto il ricorso di un
lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato
personalmente della procedura in sanatoria avviata dall'allora UAM che gli avrebbe
permesso di esercitare nuovamente il diritto d'opzione entro il 30 settembre
2008,
l'Alta Corte ha
esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall'UAM d'intesa con le
autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo in condizione
di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine concesso e dello
scritto del 12 giugno 2008 tramite il quale l'autorità cantonale ha informato i
frontalieri della procedura di sanatoria con l'assegnazione del termine del 30
settembre 2008 per “regolarizzare” la situazione,
dopo aver rammentato
che l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri
documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a
persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere
notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, il Tribunale Federale ha lasciato indecisa l'esatta natura del
provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008
come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai
sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento 574/72, sia che si voglia qualificare la
sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza
non muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica dell'atto non è
avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare
effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente,
la Massima istanza ha poi evidenziato che
l'UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della
verosimiglianza preponderante) dell'avvenuta notifica della sua comunicazione
nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l'UAM di un obbligo di informazione
individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto necessario approfondire
oltre la questione tralasciando così di sentire il datore di lavoro del
ricorrente. Quest'ultimo anche in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009
aveva negato di essere stato informato tramite la posta o il suo datore di
lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi basare sulla
dichiarazione dell'insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a conoscenza
della possibilità di optare soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio
del 17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente reagito, il 25
febbraio 2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare il diritto di
opzione, il TF ha stabilito che l'insorgente non ha agito tardivamente e poteva
validamente chiedere di essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera
con effetto ex tunc, ossia dall'inizio del suo ipotetico assoggettamento (Allegato
Considerandi
II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata,
consid. 5.9 e 5.10),
l'Alta Corte, ritenuto
inoltre che l'assicurato ha esibito la tessera europea di assicurazione
malattia della regione italiana di confine dove il frontaliere risiede, ha
ritenuto adempiute le condizioni previste dall'art. 2 cpv. 6 OAMal per ottenere
l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera,
il TF ha inoltre evidenziato
come, pur trattandosi di fatti nuovi, le autorità cantonali sembrerebbero nel
frattempo avere modificato la loro prassi ed ha affermato che ”Nell'accogliere
il 21 aprile 2010 una mozione dell'11 marzo 2008” che “chiedeva una moratoria nell'affiliazione retroattiva all'assicurazione malattia
svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1, il
Gran Consiglio ticinese, considerato evaso l'atto parlamentare per quel che
concerneva la sanatoria scaduta il 30 settembre 2008 (oggetto delle presenti
procedure di ricorso), ha osservato che dall'ottobre 2008 si sarebbero registrati
circa 1800 nuovi casi di frontalieri che non hanno esercitato il diritto di
opzione. Ora, da una lettura del rapporto n. 6311R del 30 marzo 2010 della Commissione
della gestione e delle finanze (consultabile al sito del Cantone Ticino www.ti.ch) sembrerebbe che l'autorità cantonale ha
deciso una nuova procedura in sanatoria nei confronti di questi nuovi frontalieri
ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta raccomandata la diffida a
voler esercitare l'eventuale diritto di opzione”,
alla luce di quanto
sopra esposto, considerato che la fattispecie in esame è in parte simile a
quella giudicata dal Tribunale Federale con la citata sentenza 9C_1042/2009 del
7.
settembre 2010, come pure è analoga ad altri casi giudicati di recente da
questo Tribunale (STCA del 4 ottobre 2010, 36.2009.148; STCA del 7 ottobre
2010, 36.2010.4; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.23; STCA del 7 ottobre 2010,
36.2010
; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.50; STCA dell'11 ottobre 2010,
36.2010
), rammentato che spetta all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa
cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) accertare i fatti
d'ufficio (cfr. art. 76 cpv. 1 seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPAmm, art.
43.
LPGA), rilevato che in concreto l'allora UAM non ha interpellato il datore
di lavoro dell'insorgente, al fine di garantire il doppio grado di giudizio il
ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata annullata, con rinvio degli
atti all'autorità cantonale competente,
di conseguenza, dopo avere
accertato se per il tramite del datore di lavoro dell'interessato la sua
comunicazione è pervenuta nella sfera d'influenza del ricorrente (cfr. consid.
5.
, pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), tenuto poi conto
che con il reclamo (doc. A4) l'assicurato ha prodotto la tessera europea di
assicurazione malattia per comprovare di essere assicurato nel suo Paese di residenza
(cfr. consid. 6.1 pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), e dopo
avere inoltre esaminato nuovamente l'intera fattispecie anche alla luce della
decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese che ha accolto una
mozione dell'11 marzo 2008 sull'affiliazione retroattiva all'assicurazione
malattia svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo
TI1 (cfr. anche consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010), la Cassa cantonale di compensazione dovrà rendere una nuova
decisione formale,
il TCA rileva, infine,
che il rappresentante del ricorrente ha sollevato la censura della presunta
disparità di trattamento tra i frontalieri di nazionalità italiana (o di altri
Paesi dell'UE) che abitano in Italia e lavorano in Svizzera, ai quali il
termine di tre mesi è applicato rigorosamente (tre mesi dall'inizio
dell'attività lavorativa in Svizzera), ed i frontalieri di nazionalità svizzera
che vivono in Italia e lavorano in Svizzera, per i quali il termine di tre mesi
comincerebbe a decorrere dalla conoscenza dell'esistenza del diritto d'opzione,
a prescindere dalla
circostanza che, in altri casi analoghi, l'allora Ufficio assicurazione
malattia ha rilevato trattarsi di casi isolati ("UAM specifica che i
pochissimi frontalieri svizzeri che fossero risultati, il caso concreto non si
è presentato, a conoscenza del diritto d'opzione in modo qualsiasi, non si
sarebbero visti riconoscere il termine di tre mesi per l'esercizio del diritto
ma il termine sarebbe decorso dalla data di conoscenza"), va
evidenziato che si tratta di una categoria di frontalieri particolari, poiché
non conosciuti dall'amministrazione visto che non sono ufficialmente censiti,
non necessitando del permesso per frontaliere per potere lavorare in Svizzera,
la questione non va
comunque approfondita, poiché nel caso di specie l'insorgente non è stato
affiliato d'ufficio a causa della mancata opzione a favore del diritto nazionale
entro i tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera (rispettivamente
dall'entrata in vigore dell'ALC), bensì perché l'interessato non ha fatto
valere il diritto di opzione neppure entro il termine di grazia scaduto il 30
settembre 2008. Pertanto, con la concessione di un termine supplementare
l'autorità cantonale ha semmai ripristinato la parità di trattamento tra tutti
i frontalieri, informando nuovamente - debitamente - i lavoratori residenti all'estero,
non va poi dimenticato
che in ogni caso non può esservi parità di trattamento nell'illegalità (DTF
134.
V 34) e nel caso di specie non si può dedurre
l'intenzione della Cassa di compensazione di mantenere, in futuro, una prassi
discordante su tale tema,
stanti così le cose al
ricorrente, vincente in causa e rappresentato da un sindacato, vanno assegnate
delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), ridotte, alla luce del fatto che le
motivazioni contenute nell'impugnativa sono in parte simili a quelle di
numerose altre procedure, con la conseguenza di minore impegno di patrocinio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e l'incarto è rinviato alla Cassa di compensazione
per i suoi incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà al ricorrente Fr. 500.- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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