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Decisione

36.2010.110

Atto non adempiente i requisiti minimi di procedura. Decreto di completazione. Nuovo atto ancora insufficiente. Petizione irricevibile

22 dicembre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I responsabili della CV 1 avevano dunque reso visita alla signora AT 1.

Essi hanno così potuto constatare la presenza al domicilio della signora dei

timbri utilizzati per i certificati e rapporti medici. Essi hanno pure potuto

constatare che presso il suo nuovo domicilio a __________ la signora AT 1

teneva il cellulare che rispondeva al numero di telefono della

"ginecologa" __________." (cfr. doc. X)

- che,

sempre nella risposta di causa, CV 1 ha indicato di avere constatato la

stipula di un contratto nel 2003 (IPG secondo la LCA) con una persona che ha indicato generalità che l’assicuratore ritiene di potere ricondurre alla qui

ricorrente, così come, nel 2005, aveva ricevuto una proposta d’assicurazione da

“AT 1 … __________ … Via __________, __________ … Nel 2008 CV 1 ha stipulato

un contratto individuale per perdita di guadagno LCA CHF 150 al giorno con la signora

AT 1 … 21.01.1967 via __________ …” con segnalazione di un caso di malattia

attestato dalla ginecologa “__________, … __________. Il numero di cellulare

indicato sul timbro è identico a quello indicato sul timbro __________. Sulla

polizza non sono state versate prestazioni”. CV 1 ha ulteriormente

segnalato che accertamenti presso altri assicuratori avrebbero indicato

l’esistenza di polizze analoghe presso altri assicuratori. Si noti qui che

l'attrice ha prodotto (doc. B5) un certificato medico della Dott. __________

concernente "__________";

- che

il 26 novembre 2010 il patrocinatore dell’assicuratore ha indicato la volontà

di CV 1 di segnalare i fatti al Ministero Pubblico (doc. XII);

- che,

in assenza di comunicazioni da parte di CV 1, il 2 dicembre 2010, il giudice delegato

ha segnalato i fatti al MP conformemente agli obblighi derivanti dalla procedura

penale applicabile (doc. XIII);

- che,

a prescindere dagli aspetti penali della procedura che saranno vagliati ed esaminati

dal Procuratore Pubblico competente, in ambito assicurativo occorre rilevare

come il gravame in discussione appaia manifestamente irricevibile in assenza

dei requisiti formali minimi necessari imposti dalla procedura. Secondo l’art.

3 LPTCA il ricorso, redatto in lingua italiana, deve contenere:

a) una copia della decisione

Considerandi

impugnata;

b) una concisa esposizione dei fatti;

c) una breve motivazione;

d) le conclusioni del

ricorrente.

- che

in concreto gli scritti della signora AT 1 non rispettano tale dettato

nonostante all’assicurata sia stato concesso un termine per il complemento del

suo primo allegato. La signora non indica nessuna decisione formale emessa su

opposizione o su reclamo, non specifica le sue conclusioni se non con generiche

richieste di intervento.

- che

agli assicurati è possibile adire il Tribunale cantonale delle Assicurazioni

contro l’inattività delle Casse rispettivamente della pubblica amministrazione chiamata ad

applicare norme relative al diritto delle assicurazioni sociali. Giusta l’art.

56.

cpv. 2 LPGA un ricorso può essere interposto se l’assicuratore, nonostante

la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su

opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che

per denegata giustizia;

- che

secondo il TF, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati);

- che

AT 1 non rimprovera a CV 1 di avere omesso o ritardato l'emanazione di decisioni

di sua competenza;

- che,

anche ponendosi nel solco delle procedure rette dal diritto privato in ambito

complementare all'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, la

signora AT 1 non fornisce utili elementi specificando quale contratto avrebbe

concluso con CV 1, quali documenti sarebbero stati trasmessi da CV 1 ad assicuratori

sociali, perché tale trasmissione sarebbe contraria ai doveri contrattuali o

legali;

- che, come detto, AT 1 lamenta che, a fronte di una situazione

come la sua – difficile economicamente e stressata –, l’assicuratore abbia (o

avrebbe) fornito ad imprecisate amministrazioni documentazione ad essa relativa;

- che

in concreto non è precisato quali atti sarebbero stati dati da CV 1 ad

assicuratori sociali al fine di porre in atto verifiche amministrative tese ad emanare

decisioni relative a possibili restituzioni da parte dell’assicurata.

- che

alla luce di quanto precede l'atto va dichiarato irricevibile senza conseguenza

di tasse e spese all’assicurata ricorrente e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed

a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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