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Decisione

36.2010.115

Il ricorso formulato al Tribunale contro decisione soggetta ad opposizione è irricevibile e gli atti vanno trasmessi all'amministrazione interessata per la resa del suo provvedimento

29 ottobre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

36.2010.115

Data decisione, Autorità:

29.10.2010, TCA

Titolo:

Il ricorso formulato al Tribunale contro decisione soggetta ad opposizione è irricevibile e gli atti vanno trasmessi all'amministrazione interessata per la resa del suo provvedimento

DECISIONE SU OPPOSIZIONE

IRRICEVIBILITÀ

OPPOSIZIONE

RICORSO

art. 49 LPGA

art. 52 cpv. 1 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2010.115

IR/lb

Lugano

29 ottobre 2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2010

di

RI 1

contro

la decisione del 19 ottobre 2010 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato, in fatto

ed in diritto

• che RI 1 si è rivolta a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni

con atto datato 27 ottobre 2010 con cui indica ricevimento di una decisione

formale da parte dell’assicuratore malattia CO 1 con cui le sono state negate

prestazioni (intervento della dott. __________);

• che la ricorrente indica come la cassa si fondi su di una sentenza

federale (certamente erroneamente indicata nella decisione pubblicata ai DTF

144 V 159) e segnala che la sua curante Dott. __________, psichiatra, avrebbe

adeguatamente fornito alla Cassa le necessarie indicazioni e fornito gli

elementi sufficienti per una decisione a lei favorevole come d’altra parte

avrebbe pure fatto la dott. __________ endocrinologa;

• che l’atto di ricorso non è stato intimato all’assicuratore per

la presentazione della risposta di causa alla luce dell’esito del gravame;

• che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

• che la decisione impugnata direttamente dinanzi a questo Tribunale

da parte di RI 1 è una decisione formale e, secondo suo stesso tenore, richiama

l’art. 52 LPGA e rammenta la possibilità di opporsi contro la stessa;

• che l’art. 52 cpv. 1 LPGA rammenta come le decisioni possono

essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che

le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali;

• che come rammentato nella decisione 33.2008.10 del 7 ottobre

2008, la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo appunto

che, secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49

LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come

rammentato – è entrata in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360

c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le

decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di

opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è

determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda

inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali

nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a

tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza

professionale;

• che

nel caso di specie la decisione formale della Cassa, che data del 19 ottobre

2010, non ha ancora fatto oggetto di una decisione su opposizione. Il ricorso

inoltrato a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni appare quindi

inammissibile e l’atto equivale ad opposizione. Conseguentemente gli atti della

procedura vanno trasmessi alla Cassa affinché emani il provvedimento auspicato

e ciò dopo approfondito esame del caso. La Cassa non potrà limitarsi a citare in maniera erronea una sentenza federale ed a lamentare il mancato inoltro di

un documento medico ma dovrà provvedere a richiedere, dove necessario per il

tramite dell’assicurata ricorrente, gli atti completi per una valutazione

approfondita del caso e, se il caso lo imporrà, provvederà ad interpellare i

medici fiduciari (od a sottoporre l’assicurata a valutazione peritale) nelle

varie discipline interessate al fine di potere emanare una decisione completa e

che valuti compiutamente tutti gli aspetti del problema della signora RI 1 e le

sue richieste;

• che, una volta emanata la decisione su opposizione e qualora la

stessa non soddisfi le aspettative della signora RI 1, l’assicurata potrà

impugnare il provvedimento dinanzi a questa autorità giudiziaria nei tempi e

modi previsti dalla legge e che saranno indicati sulla decisione su opposizione

stessa;

• che non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili;

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso 27/28 ottobre 2010 formulato da RI 1 è irricevibile.

1.1. Di conseguenza gli atti vengono immediatamente trasmessi

all'assicuratore malattia __________, __________, per l'emanazione della

decisione su opposizione alla luce delle considerazioni espresse.

Considerandi

2.

Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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