36.2010.115
Il ricorso formulato al Tribunale contro decisione soggetta ad opposizione è irricevibile e gli atti vanno trasmessi all'amministrazione interessata per la resa del suo provvedimento
29 ottobre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2010.115
Data decisione, Autorità:
29.10.2010, TCA
Titolo:
Il ricorso formulato al Tribunale contro decisione soggetta ad opposizione è irricevibile e gli atti vanno trasmessi all'amministrazione interessata per la resa del suo provvedimento
DECISIONE SU OPPOSIZIONE
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RICORSO
art. 49 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.115
IR/lb
Lugano
29 ottobre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2010
di
RI 1
contro
la decisione del 19 ottobre 2010 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
• che RI 1 si è rivolta a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
con atto datato 27 ottobre 2010 con cui indica ricevimento di una decisione
formale da parte dell’assicuratore malattia CO 1 con cui le sono state negate
prestazioni (intervento della dott. __________);
• che la ricorrente indica come la cassa si fondi su di una sentenza
federale (certamente erroneamente indicata nella decisione pubblicata ai DTF
144 V 159) e segnala che la sua curante Dott. __________, psichiatra, avrebbe
adeguatamente fornito alla Cassa le necessarie indicazioni e fornito gli
elementi sufficienti per una decisione a lei favorevole come d’altra parte
avrebbe pure fatto la dott. __________ endocrinologa;
• che l’atto di ricorso non è stato intimato all’assicuratore per
la presentazione della risposta di causa alla luce dell’esito del gravame;
• che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
• che la decisione impugnata direttamente dinanzi a questo Tribunale
da parte di RI 1 è una decisione formale e, secondo suo stesso tenore, richiama
l’art. 52 LPGA e rammenta la possibilità di opporsi contro la stessa;
• che l’art. 52 cpv. 1 LPGA rammenta come le decisioni possono
essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che
le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali;
• che come rammentato nella decisione 33.2008.10 del 7 ottobre
2008, la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo appunto
che, secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49
LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come
rammentato – è entrata in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360
c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le
decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di
opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è
determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda
inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali
nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a
tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza
professionale;
• che
nel caso di specie la decisione formale della Cassa, che data del 19 ottobre
2010, non ha ancora fatto oggetto di una decisione su opposizione. Il ricorso
inoltrato a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni appare quindi
inammissibile e l’atto equivale ad opposizione. Conseguentemente gli atti della
procedura vanno trasmessi alla Cassa affinché emani il provvedimento auspicato
e ciò dopo approfondito esame del caso. La Cassa non potrà limitarsi a citare in maniera erronea una sentenza federale ed a lamentare il mancato inoltro di
un documento medico ma dovrà provvedere a richiedere, dove necessario per il
tramite dell’assicurata ricorrente, gli atti completi per una valutazione
approfondita del caso e, se il caso lo imporrà, provvederà ad interpellare i
medici fiduciari (od a sottoporre l’assicurata a valutazione peritale) nelle
varie discipline interessate al fine di potere emanare una decisione completa e
che valuti compiutamente tutti gli aspetti del problema della signora RI 1 e le
sue richieste;
• che, una volta emanata la decisione su opposizione e qualora la
stessa non soddisfi le aspettative della signora RI 1, l’assicurata potrà
impugnare il provvedimento dinanzi a questa autorità giudiziaria nei tempi e
modi previsti dalla legge e che saranno indicati sulla decisione su opposizione
stessa;
• che non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili;
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso 27/28 ottobre 2010 formulato da RI 1 è irricevibile.
1.1. Di conseguenza gli atti vengono immediatamente trasmessi
all'assicuratore malattia __________, __________, per l'emanazione della
decisione su opposizione alla luce delle considerazioni espresse.
Considerandi
2.
Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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