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Decisione

36.2010.117

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 aprile 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

26 novembre 2010 (doc. V) l'attrice ha rilevato che la fattura di Fr. 1'200,06

si riferisce a lavori domestici iniziati il 4 luglio 2010 e terminati il 28

agosto 2010 e quindi in questo periodo "ci saranno stati diversi giorni

in cui ho usufruito dell'aiuto domiciliare, anche perché spendere 557,65 fr in

un giorno per le pulizie di casa in un appartamento di 3 locali e mezzo è un

tantino eccessivo!". L'attrice ha quindi affermato di non sapere che

la fattura doveva indicare i giorni e le ore di lavoro svolte, ma che ha fatto

presente all'impresa che il costo non doveva superare i Fr. 1'200.-, che era la

cifra massima riconosciutale dal suo assicuratore malattia.

L. Il

3 (doc. VIII) ed il 12 dicembre 2010, come pure il 18 gennaio 2011 (doc. IX), il

Giudice delegato ha provato, infruttuosamente, a contattare per iscritto

l'impresa di pulizie in questione al fine di ottenere dei chiarimenti

riguardanti la fattura del 28 agosto 2010, informazioni che è riuscito però in

parte ad ottenere il 31 gennaio 2011 (doc. X) dal socio gerente della Sagl, il

quale ha prodotto la stessa fattura n. __________ del 28 agosto 2010, ma datata

25 gennaio 2011 e modificata nel contenuto e nel totale (Fr. 1'208,56).

M. In

merito a questa "nuova" fattura il Giudice delegato ha chiesto al

socio gerente dei chiarimenti (doc. XII), che non sono giunti.

Su questa fattura si è

invece espresso l'assicuratore convenuto (doc. XIII), contestandola

integralmente e rilevando numerose incongruenze con la prima fattura. Dal canto

suo l'attrice, invitata anch'essa a pronunciarsi sul documento trasmesso dal

socio gerente (doc. XI), non si è determinata e ciò nemmeno quando il 24

febbraio 2011 (doc. XIV) il Giudice delegato le ha espressamente chiesto di

acquisire un'attestazione relativa alle date precise ed alle ore in cui la Sagl

ha svolto i lavori domestici a casa sua. Il Tribunale ha sollecitato l'attrice

in tal senso il 16 marzo 2011 (doc. XV), tuttavia non è giunta nessuna

risposta.

considerato in in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010

del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H

183/06 del 21 dicembre 2007),

nel merito

Considerandi

2.

Nel

2010.

l'attrice beneficiava dell'assicurazione complementare delle spese d'ospedalizzazione

(__________). Questa copertura copre pure i costi per l'aiuto domestico. Infatti, l'art. 8 delle Condizioni __________ alle

CGA, edizione 01.2007, relativo proprio all'aiuto domiciliare e alle cure a domicilio,

prevede:

" Ci facciamo carico dei costi per l'aiuto domiciliare o

cure a domicilio prescritte dal medico, e che sono prestate immediatamente dopo

la degenza ospedaliera o un'operazione ambulatoriale, per un periodo di 60

giorni secondo il reparto assicurato:

-

per aiuto domiciliare;

-

per cure a domicilio

prestate da familiari che ne hanno la qualifica professionale. Ci facciamo

carico delle prestazioni delle cure a domicilio anche quando, grazie ad esse,

si può evitare una degenza ospedaliera.

Queste

prestazioni non possono essere cumulate con le prestazioni per le cure. I

familiari dell'assicurato che prestano queste cure devono dimostrare che a

causa di ciò hanno subito una perdita di guadagno.".

L'art. 11 C__________A

riassume con una tabella le prestazioni riconosciute dalla copertura

complementare stipulata dall'attrice. In particolare, per quanto concerne

l'aiuto e le cure a domicilio, l'assicuratore versa Fr. 20.- al giorno per le degenze

in reparto comune, corrispondente alla copertura scelta dall'assicurata (__________).

Per sapere se l'assicuratore debba riconoscere all'attrice il rimborso del costo dell'aiuto domestico a cui ha fatto capo nell'estate

2010, occorre dunque interpretare le norme esposte secondo i principi

giurisprudenziali in materia.

3.

Va a questo proposito rammentato che, per costante giurisprudenza,

al contratto d'assicurazione si applicano i principi generali

dell'interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non

contiene disposizioni particolari in proposito: l'art. 100 cpv. 1 LCA rinvia

infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile

(sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a

pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione e

delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve,

come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione

soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se

del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007,

consid. 3.1). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se

constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa

dall'altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano

attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (interpretazione oggettiva

o principio dell'affidamento: sentenza 4A_371/2009 del 30 novembre 2009, consid. 6.1; sentenza

4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122

III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l'espressione

letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze

che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid.

1b; 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire un'importanza

decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall'art. 18 cpv. 1

CO traspare che non si può erigere a principio l'assioma che in presenza di un

testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d'interpretazione; sebbene

una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile,

il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar

intendere che l'espressione verbale non restituisca pienamente il senso

dell'accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF

128.

III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c).

Sussidiariamente, all'interpretazione

di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed alle clausole generali

prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in

virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque

dell'assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33 LCA ne è un'espressione

(sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid.

5a). Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti

discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente

prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in

assenza di altri mezzi d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio

venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II consid. 1a).

4.

Per

quanto concerne le Condizioni Generali d'Assicurazione, va ancora rilevato che in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LCA (nella versione in vigore

fino al 31 dicembre 2006) esse devono essere inserite nel formulario di

proposta rilasciato dall'assicuratore o consegnate al proponente prima ch'egli

abbia inoltrato il formulario contenente la sua proposta (art. 3 cpv. 2 2a frase

LCA in vigore dal 1° gennaio 2007). Da ciò deriva, come

evidenziato dalla dottrina (Carre,

Loi fédérale sur le contrat d'assurance,

Losanna 2000, pag. 120 ad art. 3 LCA; Viret, Assurances-maladie complémentaires et

loi sur le contrat d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur de la

Société suisse de droit des assurances, ed. IRAL 1997,

pag. 666 segg., in particolare pag. 673) e giurisprudenza (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2), che le condizioni generali d'assicurazione sono parte

integrante del contratto d'assicurazione.

Come rammenta Vincent Brulhart, Droit des Assurances privées, Stämpfli

2008, n. 263 e segg., pag. 120 e segg., il contenuto del contratto può essere

di principio determinato liberamente ed è, il più delle volte, fissato nelle

condizioni generali preformulate. Si tratta di "conditions

contractuelles qui règlent les droits et les obligations des contractants… fixent

l'étendue de la couverture" (n. 264). La dottrina ricorda che l'uso

di condizioni generali è la regola in materia di contratto d'assicurazione:

" De fait, l'utilisation des conditions générales est

indissociable de la technique d'assurance." (Brulhart, op.

cit., n. 267)

La tecnica d'assicurazione (Brulhart, op.

cit., n. 15 e segg.) si fonda sulla legge dei grandi numeri ed il

calcolo delle probabilità, da ciò la necessità di considerare un grande numero

di eventi simili per dedurne le probabilità di sopravvenienza futura con necessità

di definire convenientemente il rischio e le condizioni della sua assunzione da

parte dell'assicuratore. Questi motivi, in uno con la necessità di mantenere

ridotti i costi amministrativi degli assicuratori (Brulhart, op. cit., n. 270, pag. 121), conducono all'offerta

di prodotti standardizzati, con rischi e garanzie uniformati "… ce qui

intervient par l'utilisation de conditions contractuelles préformulées"

(Brulhart, op. cit., n. 271, pag.

121).

Come indicato le CGA, che non hanno

qualità di norme giuridiche, reggono il contratto solo se vengono integrate

nello stesso.

La legge sul contratto

d'assicurazione non definisce il contratto che regola. L'assicurazione è una

convenzione per la quale, a fronte del versamento di un premio, l'assicuratore

si impegna - in caso di realizzazione di un rischio aleatorio previsto - a garantire

la sua controparte delle conseguenze dell'evento. Si tratta di un contratto sinallagmatico,

successivo poiché esplica i suoi effetti nel tempo ed è generalmente, come

rileva parte della dottrina (Brulhart, op. cit., n. 399), un contratto d'adesione siccome elaborato,

redatto e stampato dall'assicuratore prima della sua conclusione, ciò che ha

per effetto che il contraente dell'assicurazione aderisce, in genere senza

discussione delle clausole, all'elaborato dell'assicuratore.

Di per sé il contratto

d'assicurazione non è sottoposto ad alcuna condizione di forma e può essere

concluso oralmente o per atti concludenti (Willy König, Schweizerisches

Privatversicherungs-recht, 3a ed. Berna 1967, pag. 69 e DTF 112 II 245).

Se il contratto d'assicurazione non è

sottoposto a condizioni di forma, anche la proposta assicurativa ne è

svincolata (Brulhart, op. cit., n.

404.

e n. 262), pur potendo le parti convenire altrimenti.

Per quanto attiene alle CGA, definite

da Erns Kramer e Bruno Schmidlin, Kommentar zum Schweizerischen

Privatrecht, Tomo IV, 3 ed., Berna 1986, pag. 177-178, quali forma di

legislazione emanata dall'economia privata o di legislazione senza legislatore,

esse regolano il contratto nella misura in cui siano, come detto, integrate

nello stesso.

5.

Nel

caso di specie non risulta possibile stabilire la reale e concorde volontà

delle parti al momento della conclusione del contratto, poiché le parti non

hanno fornito i nomi delle persone coinvolte nella conclusione di detto

contratto od altri indizi che permettano di accertare la volontà soggettiva

dell'assicuratore e dell'attrice.

Occorre di conseguenza

ricorrere all'interpretazione oggettiva, secondo il principio dell'affidamento,

ovvero occorre domandarsi come il destinatario di questa manifestazione di

volontà poteva comprenderla in buona fede, quindi secondo il senso che ogni

contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro

nelle circostanze concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009,

consid. 2.4.1).

La frase contestata

dalle parti è contenuta nell'art.

8.

C__________A:

" Ci facciamo carico dei costi per l'aiuto domiciliare o

cure a domicilio prescritte dal medico, e che sono prestate immediatamente dopo

la degenza ospedaliera o un'operazione ambulatoriale, per un periodo di 60

giorni secondo il reparto assicurato".

Questa norma esige

dunque l'adempimento di tre condizioni.

La prima prevede che la

necessità di un aiuto domiciliare o di cure a domicilio sia prescritta da un

medico, la seconda condizione considera che questi aiuti siano ricevuti

dall'assicurato immediatamente dopo la degenza ospedaliera o un'operazione

ambulatoriale ed il terzo elemento concerne la durata delle prestazioni, dato

che il loro riconoscimento può avvenire per 60 giorni.

Innanzitutto, l'art. 8

C__________A non prevede espressamente che la prescrizione medica debba essere

prodotta a CV 1 prima che l'aiuto o le cure domiciliari diventino

effettive. Pertanto, d'avviso di questo Tribunale, è sufficiente anche un

certificato medico che, a posteriori, ratifichi questa necessità da parte di un

assicurato.

In concreto, il

certificato del 3 agosto 2010 (doc. 1) del dr. med. __________, specialista FMH

in ginecologia e ostetricia, ha per l'appunto confermato che l'attrice "ha

avuto bisogno di un aiuto domiciliare per svolgere le attività casalinghe, nel

periodo post-parto in quanto in data 24.06.2010 è stata sottoposta ad un taglio

cesareo con una ferita guarita per seconda.".

La prima condizione è

dunque pienamente adempiuta.

Quanto al momento in

cui l'aiuto domiciliare o le cure a domicilio possono intervenire, il citato

art. 8 C__________A specifica chiaramente che il riconoscimento di questi costi

c'è soltanto se tali aiuti avvengono immediatamente dopo la degenza

ospedaliera o un'operazione ambulatoriale, visto che il loro scopo è proprio

quello di alleviare l'impossibilità pratica dell'assicurato di farvi personalmente

fronte a causa del suo stato di salute post-operatorio.

Per ciò che concerne

la fattispecie, va dunque ammesso che l'attrice aveva diritto di beneficiare di

un aiuto domiciliare da venerdì 2 luglio 2010, ovvero dal giorno stesso della

sua dimissione dalla Clinica __________ di __________, dove era degente dal 24

giugno 2010. Semmai, a dipendenza di quando è avvenuto il rientro a casa (in

mattinata o in serata), il diritto all'aiuto domiciliare decorre eventualmente dall'indomani,

sabato 3 luglio 2010.

Questo termine non può

però avere inizio da domenica 4 o lunedì 5 luglio 2010, poiché durante questi

due giorni l'attrice non è stata degente in ospedale e nemmeno ha subìto un

intervento ambulatoriale, ma si è semplicemente recata in ospedale per degli

accertamenti e lì è stata (solo) curata ambulatorialmente.

Pertanto, i lavori

domestici svolti dal 2 o 3 luglio 2010 in poi da __________ a casa dell'attrice devono esserle riconosciuti.

Anche la seconda

condizione della tempestività delle prestazioni è dunque data.

Infine, il rimborso

dell'ammontare previsto per ogni giorno in cui l'aiuto domiciliare è stato

effettivamente prestato corrisponde, per la categoria (comune) scelta dall'attrice,

a Fr. 20.- al giorno e ciò per un periodo di 60 giorni immediatamente seguenti

la dimissione dall'ospedale. Quindi, fino al 1° settembre 2010 l'assicurata ha diritto al riconoscimento della partecipazione prevista dal suo assicuratore

malattia in caso di effettivo aiuto domiciliare.

Questo Tribunale

osserva che la durata contrattuale di 60 giorni vale dopo ogni degenza

ospedaliera o operazione ambulatoriale, e non per 60 giorni in totale sull'arco

di un anno civile.

Stanti così le cose,

la soluzione inizialmente adottata dal convenuto il 1° ottobre 2010 (doc. A2) -

peraltro unilateralmente - di riconoscere all'interessata il rimborso di

Fr. 20.- per unicamente un mese a decorrere dal 4 luglio 2010, vìola le

condizioni contrattuali stesse stilate dall'assicuratore.

Va qui comunque

evidenziato che, in seguito, CV 1 ha applicato alla lettera l'art. 8 C__________A

ed il 28 ottobre 2010 (doc. A4) ha giustamente accordato all'attrice il riconoscimento

dell'importo previsto all'interno del periodo di 60 giorni.

6.

Stabilite

le condizioni contrattuali da rispettare, resta dunque da determinare se ed in

che misura la fattura del 28 agosto 2010 dell'impresa di pulizie assunta

dall'attrice debba essere riconosciuta dal convenuto.

Al riguardo, occorre

qui evidenziare che al fine di meglio comprendere il contenuto di questa

fattura, pendente causa il Tribunale ha interpellato la ditta in questione (docc.

VIII e IX), dato che il conteggio esposto sembrava alquanto insolito.

Infatti, da una

semplice lettura risulta che il 4 luglio 2010 la ditta __________ ha eseguito

lavori domestici presso l'appartamento privato di AT 1 nella misura di

"una quantità" al prezzo di Fr. 557,65, che dà quindi un totale di

uguale importo.

Anche il 28 agosto

2010.

la citata ditta ha svolto gli stessi lavori domestici sempre per "una

quantità" e sempre per una fatturazione totale di Fr. 557,65.

La fattura n. __________

indica poi soltanto che "manodopera, prodotti, attrezzature, trasferta,

tutto compreso".

In calce v'è infine l'indicazione

del numero IVA (__________), del totale netto (Fr. 1'115,30), dell'IVA al 7,6%

(Fr. 84,76) e del totale IVA inclusa (Fr. 1'200,06).

Malgrado i tre

distinti invii del 3 (doc. VIII) e 12 dicembre 2010 e del 18 gennaio 2011 (doc.

IX) del Tribunale atti a meglio comprendere le predette scarne diciture, la

ditta __________ non vi ha dato seguito.

È solo scrivendo in

copia anche al socio gerente __________ il 18 gennaio 2011 (doc. IX) che il TCA

è riuscito ad ottenere il 31 gennaio 2011 (doc. X) maggiori informazioni che,

però, non chiariscono affatto la situazione. Anzi.

Il motivo della

complicazione dei fatti in causa deriva dalla nuova fattura che il socio

gerente ha prodotto al Tribunale. Questa fattura, sempre numerata __________, è

però datata 25 gennaio 2011 (doc. X) e dovrebbe rappresentare il dettaglio

della fattura inviata all'assicuratore dall'attrice, emessa il 28 agosto 2010.

Invero, questa

"seconda" fattura non dipana affatto i dubbi preesistenti, ma li

alimenta. Come ha ben fatto notare l'assicuratore malattia, non sono infatti

chiare le indicazioni delle date riportate.

Al riguardo, CV 1 ha fornito una delle possibili spiegazioni (doc. XIII).

Dal documento in

questione si desume che nel primo mese i lavori domestici sembrano essere

avvenuti tra i giorni 4 ed 8 luglio, 12 e 15 luglio, 19 e 22 luglio, 26 e 29

luglio 2010.

Nel secondo mese,

l'attrice avrebbe beneficiato dei lavori domestici eseguiti dalla Sagl tra i

giorni 9 e 12 agosto, 16 e 19 agosto, 23 e 28 agosto 2010.

Questi lavori sarebbero

stati effettuati nelle settimane indicate o nei periodi di giorni indicati nel

doc. IX e per ogni periodo le ore lavorative totali sarebbero cinque. Ritenuto

il costo orario di Fr. 34.-, per una settimana la spesa complessiva ammontava

dunque a Fr. 170.-, rispettivamente a Fr. 1'190.- per entrambi i mesi di lavoro.

Calcolando poi l'IVA

al 7,6% si dovrebbe ottenere un costo totale di Fr. 1'280,44.

Ora, questo importo

differisce nettamente dalla fattura del 25 gennaio 2011, che indica un totale

IVA inclusa di Fr. 1'208,56. Questa cifra, che si avvicina alla somma iniziale

di Fr. 1'200,06 fatturata il 28 agosto 2010, ma non corrisponde all'importo poiché

erroneamente calcolata. L'impresa di pulizia, dettagliando la fattura, ha sbagliato

i calcoli. Infatti, nella seconda fattura la Sagl ha ritenuto un'IVA dell'8%

siccome dal 1° gennaio 2011 questo tasso è aumentato. Va però evidenziato che

l'8% di Fr. 1'190.- non dà comunque, come inspiegabilmente recita la fattura,

la cifra di Fr. 18,56. Avesse calcolato correttamente l'IVA al 7,6% sull'importo

esposto la somma totale sarebbe stata di fr. 1'280.44.

Come evidenziato nello

scritto (doc. XII) 3 febbraio 2011 del TCA non è comunque chiaro in quali date

i lavori sono stati svolti, se ogni giorno tra le date esposte o solo nelle

date esposte. Le divergenze tra le fatture di agosto 2010 e gennaio 2011 sono

tante e tali da destare dubbi e da non permettere un preciso accertamento.

L'istruttoria non ha infatti

permesso di comprovare le date esatte durante le quali sono stati svolti i

lavori e ciò neppure nell'ottica della verosimiglianza preponderante. Ciò malgrado

il TCA abbia chiesto al socio gerente di fornire ulteriori spiegazioni riguardo

al nuovo conteggio del 25 gennaio 2011, egli ha dichiarato di non essere in

grado di dare seguito alle specifiche richieste (doc. XIV).

Inoltre, nemmeno

l'attrice stessa, invitata espressamente in ben due occasioni dal Tribunale (docc.

XIV e XV) ad attivarsi presso l'impresa di pulizia per ottenere maggiori

chiarimenti e dettagli sulle prestazioni fornitele nell'estate 2010, è stata collaborativa,

dato che anch'ella è rimasta silente.

Dal canto suo

l'assicuratore ha fatto presente di avere tentato - invano - di contattare la

società __________ (doc. 9).

7.

Come

indicato, dagli accertamenti esperiti non è emersa prova concreta e sufficiente

relativa alle date esatte di svolgimento dei lavori. Nessun elemento atto a

corroborare la correttezza della fattura del 28 agosto 2010 rispetto alle

indicazioni contenute in quella del 25 gennaio 2011 (doc. X) e, ancora meno,

atto a chiarire, almeno con verosimiglianza preponderante, in quali date e per

quante ore la suddetta impresa di pulizia abbia effettivamente svolto determinati

lavori domestici presso l'abitazione dell'attrice.

Inoltre, i dubbi manifestati

dall'assicuratore sui due giorni indicati nella prima fattura (il 4 luglio 2010 l'attrice era appena stata dimessa dalla Clinica __________ ed era una domenica, e poi, proprio

quel giorno si è recata all'Ospedale di __________ per farsi medicare la

cicatrice susseguente al parto cesareo; il 28 agosto 2010 era invece un sabato)

non permettono di riconoscere le pretese dell'assicurata cifrate in Fr. 1'200.-

e più per l'aiuto domiciliare nell'estate 2010.

Va ribadito che le

spiegazioni della fattura 28 agosto 2010 fornite non sono chiare convincenti e

non hanno sostrato nella produzione di bollettini di lavoro. La somma delle ore

che la Sagl avrebbe prestato all'attrice dà un importo superiore, come visto,

ai Fr. 1'200.- inizialmente fatturati.

In queste circostanze,

l'assicuratore malattia ha riconosciuto due giorni di aiuto domiciliare, giorni

"certi" per CV 1 in cui sarebbero avvenuti i lavori domestici a casa

dell'assicurata.

Parte attrice ha ottenuto

il versamento di Fr. 20.- per ciascun giorno di aiuto domiciliare, ciò che

corrisponde ad un totale di Fr. 40.-.

Non è invece possibile

ammettere in modo maggiore le pretese dell'attrice alla luce dei dubbi e delle

incongruenze delle fatturazioni.

All'attrice è stato

chiesto di volere ottenere un'attestazione relativa alle date precise di

fornitura delle prestazioni con specifica del numero di ore, richiesta rimasta

inevasa.

L'onere probatorio, e

quindi le conseguenze della mancata prova, ricadono, purtroppo, su parte

attrice.

Stanti

così le cose, la petizione deve essere respinta.

Di conseguenza CV 1,

che ha già riconosciuto all'attrice l'importo di Fr. 40.- in virtù della

copertura __________ per due giorni di aiuto domiciliare, non deve più versare

alcunché a dipendenza delle conseguenze relative alla degenza dal 24 giugno

2010.

al 2 luglio 2010 alla Clinica __________ di __________ a seguito del parto

cesareo.

8.

Nella

commisurazione del valore di causa, esso è rappresentato dalla pretesa di

versamento di Fr. 1'200.-.

Secondo l'art. 49 cpv.

2.

LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e

senza il nominativo dell'attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed

a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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