36.2010.117
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
12 aprile 2011Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.117
Data decisione, Autorità:
12.04.2011, TCA
Titolo:
Assicurata ha chiesto e beneficiato di un aiuto domiciliare post-parto. Le 3 condizioni cumulative previste dalle CGA x rimborso giornaliero forfetario sono date. L'istruttoria non ha però permesso di identificare i giorni e le ore in cui v'è stato l'aiuto domiciliare. Attrice sopporta conseguenze
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
CONTRATTO ASSICURATIVO
INTERPRETAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
PAGAMENTO
PETIZIONE
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 18 CO
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.117
TB
Lugano
12 aprile
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 31 ottobre
2010/3 novembre 2010 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. AT
1, 1975, nel 2010 era affiliata a CV 1 per alcune coperture complementari, tra
cui l'assicurazione delle spese d'ospedalizzazione nel reparto comune in tutta
la Svizzera (__________) (doc. 1A).
B. Il
24 giugno 2010 l'assicurata ha partorito alla Clinica __________ di __________ con
parto cesareo ed è rimasta degente fino a venerdì 2 luglio 2010. L'indomani, AT 1 si è presentata al pronto soccorso dell'Ospedale __________ di __________ a
causa di un'infezione alla cicatrice. Dopo le cure del caso, è stata dimessa
con l'invito a ripresentarsi il giorno successivo, domenica 4 luglio 2010, per
ulteriori cure.
C. Viste
le sue condizioni di salute, il ginecologo ha assegnato all'assicurata una levatrice
a domicilio ed il 3 agosto 2010 (doc. 1) ha certificato la necessità, da parte
dell'interessata, di avere dovuto fare capo ad un aiuto domiciliare per i lavori
domestici. Il 9 agosto 2010 (doc. 2) l'assicurata ha quindi avvertito il suo
assicuratore malattia che visto che la ferita non si era ancora rimarginata, ha
chiesto l'assistenza a domicilio per lavori domestici ed in seguito gli avrebbe
fatto pervenire la relativa fattura dei costi.
D. L'11
agosto 2010 (doc. 3) l'assicuratore malattia ha comunicato all'assicurata che
non le accordava alcun contributo per l'aiuto domiciliare, dato che la
prescrizione medica era del 3 agosto 2010, mentre la sua degenza è stata dal 24
giugno al 2 luglio 2010 e l'art. 8 delle Condizioni generali d'assicurazione
per la copertura complementare __________ accorda prestazioni unicamente
immediatamente dopo una degenza ospedaliera o dopo un'operazione ambulatoriale.
E. Visti
lo scritto del 23 agosto 2010 (doc. A3) dell'assicurata che spiegava nel dettaglio
le sue vicissitudini legate al parto, il certificato del 3 settembre 2010 (doc.
A1) del ginecologo curante che ha riassunto le complicazioni post-parto ed il sollecito
dell'interessata del 20 settembre 2010 (doc. 6), il 1° ottobre 2010 (doc. A2)
l'assicuratore malattia ha rivalutato la situazione e, "eccezionalmente
e senza pregiudizio per il futuro, possiamo accordarle il contributo previsto
dalla sua copertura assicurativa per un mese dal 4 luglio 2010.",
invitandola a produrre le relative fatture.
F. Con
il conteggio delle prestazioni del 28 ottobre 2010 (doc. A4), CV 1 ha riconosciuto la fattura di Fr. 1'200,06 emessa il 28 agosto 2010 (doc. A5) dall'impresa __________
di __________, ma soltanto nella misura di Fr. 40.-.
G. Il
31 ottobre 2010/3 novembre 2010 (doc. I) AT 1 ha inoltrato al Tribunale cantonale delle assicurazioni una petizione, con cui ha chiesto il
riconoscimento dell'intera fattura della ditta __________, per un importo di Fr.
1'200.-. Dopo avere esposto le sue traversie dovute alle complicazioni sorte
dopo il parto cesareo del 24 giugno 2010, l'attrice ha contestato che l'assicuratore le riconosca soltanto un mese di aiuti domiciliari, dato che nelle
Condizioni generali d'assicurazione non figura che, appena usciti dalla sala
operatoria, bisogna farsi rilasciare un certificato medico che attesti la
necessità dell'aiuto domiciliare. L'attrice ha evidenziato che né dai contatti
telefonici avuti né dal profilo contrattuale vi sarebbe mai stata chiarezza su
questa questione.
H. Con
risposta del 16 novembre 2010 (doc. III) l'assicuratore malattia ha chiesto di
respingere la citata petizione in virtù dell'art. 8 delle Condizioni __________
alle CGA per l'assicurazione delle spese d'ospedalizzazione. Infatti, visto che
l'impresa di pulizia ha effettuato i lavori domestici domenica 4 luglio 2010 e
sabato 28 agosto 2010, seppure sia alquanto strano che tali lavori siano stati
effettuati in giorni festivi e, peraltro, quando l'attrice era in ospedale (4
luglio 2010) e malgrado l'assicuratore le avesse inizialmente concesso
unicamente il riconoscimento dei costi sopportati durante un mese a decorrere
dal 4 luglio 2010, il convenuto ha infine ammesso il rimborso per i due giorni
fatturati dall'impresa e le ha quindi versato la somma di Fr. 40.-. L'assicuratore
ha inoltre osservato l'incongruenza, da parte dell'attrice, di non averlo avvisato
immediatamente, dopo la degenza ospedaliera, della necessità di fare capo ad
aiuti domestici, ma di avergli chiesto tempestivamente l'aiuto di una levatrice.
Sebbene il diritto al riconoscimento di Fr. 20.- al giorno decorra dal 5 luglio
2010, il convenuto ha comunque ammesso l'inizio della decorrenza del periodo massimo
di 60 giorni già dal 4 luglio 2010, ma visto che l'ultima medicazione della cicatrice
post-parto è avvenuta il 3 agosto 2010, ha limitato ad un mese il riconoscimento dell'aiuto domiciliare, perciò per la seconda giornata di pulizie, svolta
il 28 agosto 2010 e fatturata, anch'essa, Fr. 600.-, non doveva essere concesso
il forfait. L'assicuratore ha però poi ammesso ugualmente e "generosamente"
il rimborso di Fr. 20.-.
Fatti
I. Il
26 novembre 2010 (doc. V) l'attrice ha rilevato che la fattura di Fr. 1'200,06
si riferisce a lavori domestici iniziati il 4 luglio 2010 e terminati il 28
agosto 2010 e quindi in questo periodo "ci saranno stati diversi giorni
in cui ho usufruito dell'aiuto domiciliare, anche perché spendere 557,65 fr in
un giorno per le pulizie di casa in un appartamento di 3 locali e mezzo è un
tantino eccessivo!". L'attrice ha quindi affermato di non sapere che
la fattura doveva indicare i giorni e le ore di lavoro svolte, ma che ha fatto
presente all'impresa che il costo non doveva superare i Fr. 1'200.-, che era la
cifra massima riconosciutale dal suo assicuratore malattia.
L. Il
3 (doc. VIII) ed il 12 dicembre 2010, come pure il 18 gennaio 2011 (doc. IX), il
Giudice delegato ha provato, infruttuosamente, a contattare per iscritto
l'impresa di pulizie in questione al fine di ottenere dei chiarimenti
riguardanti la fattura del 28 agosto 2010, informazioni che è riuscito però in
parte ad ottenere il 31 gennaio 2011 (doc. X) dal socio gerente della Sagl, il
quale ha prodotto la stessa fattura n. __________ del 28 agosto 2010, ma datata
25 gennaio 2011 e modificata nel contenuto e nel totale (Fr. 1'208,56).
M. In
merito a questa "nuova" fattura il Giudice delegato ha chiesto al
socio gerente dei chiarimenti (doc. XII), che non sono giunti.
Su questa fattura si è
invece espresso l'assicuratore convenuto (doc. XIII), contestandola
integralmente e rilevando numerose incongruenze con la prima fattura. Dal canto
suo l'attrice, invitata anch'essa a pronunciarsi sul documento trasmesso dal
socio gerente (doc. XI), non si è determinata e ciò nemmeno quando il 24
febbraio 2011 (doc. XIV) il Giudice delegato le ha espressamente chiesto di
acquisire un'attestazione relativa alle date precise ed alle ore in cui la Sagl
ha svolto i lavori domestici a casa sua. Il Tribunale ha sollecitato l'attrice
in tal senso il 16 marzo 2011 (doc. XV), tuttavia non è giunta nessuna
risposta.
considerato in in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H
183/06 del 21 dicembre 2007),
nel merito
Considerandi
2.
Nel
2010.
l'attrice beneficiava dell'assicurazione complementare delle spese d'ospedalizzazione
(__________). Questa copertura copre pure i costi per l'aiuto domestico. Infatti, l'art. 8 delle Condizioni __________ alle
CGA, edizione 01.2007, relativo proprio all'aiuto domiciliare e alle cure a domicilio,
prevede:
" Ci facciamo carico dei costi per l'aiuto domiciliare o
cure a domicilio prescritte dal medico, e che sono prestate immediatamente dopo
la degenza ospedaliera o un'operazione ambulatoriale, per un periodo di 60
giorni secondo il reparto assicurato:
-
per aiuto domiciliare;
-
per cure a domicilio
prestate da familiari che ne hanno la qualifica professionale. Ci facciamo
carico delle prestazioni delle cure a domicilio anche quando, grazie ad esse,
si può evitare una degenza ospedaliera.
Queste
prestazioni non possono essere cumulate con le prestazioni per le cure. I
familiari dell'assicurato che prestano queste cure devono dimostrare che a
causa di ciò hanno subito una perdita di guadagno.".
L'art. 11 C__________A
riassume con una tabella le prestazioni riconosciute dalla copertura
complementare stipulata dall'attrice. In particolare, per quanto concerne
l'aiuto e le cure a domicilio, l'assicuratore versa Fr. 20.- al giorno per le degenze
in reparto comune, corrispondente alla copertura scelta dall'assicurata (__________).
Per sapere se l'assicuratore debba riconoscere all'attrice il rimborso del costo dell'aiuto domestico a cui ha fatto capo nell'estate
2010, occorre dunque interpretare le norme esposte secondo i principi
giurisprudenziali in materia.
3.
Va a questo proposito rammentato che, per costante giurisprudenza,
al contratto d'assicurazione si applicano i principi generali
dell'interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non
contiene disposizioni particolari in proposito: l'art. 100 cpv. 1 LCA rinvia
infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile
(sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a
pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione e
delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve,
come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione
soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se
del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007,
consid. 3.1). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se
constata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa
dall'altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano
attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (interpretazione oggettiva
o principio dell'affidamento: sentenza 4A_371/2009 del 30 novembre 2009, consid. 6.1; sentenza
4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122
III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l'espressione
letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze
che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid.
1b; 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire un'importanza
decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall'art. 18 cpv. 1
CO traspare che non si può erigere a principio l'assioma che in presenza di un
testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d'interpretazione; sebbene
una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile,
il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar
intendere che l'espressione verbale non restituisca pienamente il senso
dell'accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF
128.
III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c).
Sussidiariamente, all'interpretazione
di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed alle clausole generali
prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”, in
virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque
dell'assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33 LCA ne è un'espressione
(sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid.
5a). Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti
discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente
prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in
assenza di altri mezzi d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio
venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II consid. 1a).
4.
Per
quanto concerne le Condizioni Generali d'Assicurazione, va ancora rilevato che in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LCA (nella versione in vigore
fino al 31 dicembre 2006) esse devono essere inserite nel formulario di
proposta rilasciato dall'assicuratore o consegnate al proponente prima ch'egli
abbia inoltrato il formulario contenente la sua proposta (art. 3 cpv. 2 2a frase
LCA in vigore dal 1° gennaio 2007). Da ciò deriva, come
evidenziato dalla dottrina (Carre,
Loi fédérale sur le contrat d'assurance,
Losanna 2000, pag. 120 ad art. 3 LCA; Viret, Assurances-maladie complémentaires et
loi sur le contrat d'assurance, in: Recueil de travaux en l'honneur de la
Société suisse de droit des assurances, ed. IRAL 1997,
pag. 666 segg., in particolare pag. 673) e giurisprudenza (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2), che le condizioni generali d'assicurazione sono parte
integrante del contratto d'assicurazione.
Come rammenta Vincent Brulhart, Droit des Assurances privées, Stämpfli
2008, n. 263 e segg., pag. 120 e segg., il contenuto del contratto può essere
di principio determinato liberamente ed è, il più delle volte, fissato nelle
condizioni generali preformulate. Si tratta di "conditions
contractuelles qui règlent les droits et les obligations des contractants… fixent
l'étendue de la couverture" (n. 264). La dottrina ricorda che l'uso
di condizioni generali è la regola in materia di contratto d'assicurazione:
" De fait, l'utilisation des conditions générales est
indissociable de la technique d'assurance." (Brulhart, op.
cit., n. 267)
La tecnica d'assicurazione (Brulhart, op.
cit., n. 15 e segg.) si fonda sulla legge dei grandi numeri ed il
calcolo delle probabilità, da ciò la necessità di considerare un grande numero
di eventi simili per dedurne le probabilità di sopravvenienza futura con necessità
di definire convenientemente il rischio e le condizioni della sua assunzione da
parte dell'assicuratore. Questi motivi, in uno con la necessità di mantenere
ridotti i costi amministrativi degli assicuratori (Brulhart, op. cit., n. 270, pag. 121), conducono all'offerta
di prodotti standardizzati, con rischi e garanzie uniformati "… ce qui
intervient par l'utilisation de conditions contractuelles préformulées"
(Brulhart, op. cit., n. 271, pag.
121).
Come indicato le CGA, che non hanno
qualità di norme giuridiche, reggono il contratto solo se vengono integrate
nello stesso.
La legge sul contratto
d'assicurazione non definisce il contratto che regola. L'assicurazione è una
convenzione per la quale, a fronte del versamento di un premio, l'assicuratore
si impegna - in caso di realizzazione di un rischio aleatorio previsto - a garantire
la sua controparte delle conseguenze dell'evento. Si tratta di un contratto sinallagmatico,
successivo poiché esplica i suoi effetti nel tempo ed è generalmente, come
rileva parte della dottrina (Brulhart, op. cit., n. 399), un contratto d'adesione siccome elaborato,
redatto e stampato dall'assicuratore prima della sua conclusione, ciò che ha
per effetto che il contraente dell'assicurazione aderisce, in genere senza
discussione delle clausole, all'elaborato dell'assicuratore.
Di per sé il contratto
d'assicurazione non è sottoposto ad alcuna condizione di forma e può essere
concluso oralmente o per atti concludenti (Willy König, Schweizerisches
Privatversicherungs-recht, 3a ed. Berna 1967, pag. 69 e DTF 112 II 245).
Se il contratto d'assicurazione non è
sottoposto a condizioni di forma, anche la proposta assicurativa ne è
svincolata (Brulhart, op. cit., n.
404.
e n. 262), pur potendo le parti convenire altrimenti.
Per quanto attiene alle CGA, definite
da Erns Kramer e Bruno Schmidlin, Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, Tomo IV, 3 ed., Berna 1986, pag. 177-178, quali forma di
legislazione emanata dall'economia privata o di legislazione senza legislatore,
esse regolano il contratto nella misura in cui siano, come detto, integrate
nello stesso.
5.
Nel
caso di specie non risulta possibile stabilire la reale e concorde volontà
delle parti al momento della conclusione del contratto, poiché le parti non
hanno fornito i nomi delle persone coinvolte nella conclusione di detto
contratto od altri indizi che permettano di accertare la volontà soggettiva
dell'assicuratore e dell'attrice.
Occorre di conseguenza
ricorrere all'interpretazione oggettiva, secondo il principio dell'affidamento,
ovvero occorre domandarsi come il destinatario di questa manifestazione di
volontà poteva comprenderla in buona fede, quindi secondo il senso che ogni
contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro
nelle circostanze concrete (cfr. sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009,
consid. 2.4.1).
La frase contestata
dalle parti è contenuta nell'art.
8.
C__________A:
" Ci facciamo carico dei costi per l'aiuto domiciliare o
cure a domicilio prescritte dal medico, e che sono prestate immediatamente dopo
la degenza ospedaliera o un'operazione ambulatoriale, per un periodo di 60
giorni secondo il reparto assicurato".
Questa norma esige
dunque l'adempimento di tre condizioni.
La prima prevede che la
necessità di un aiuto domiciliare o di cure a domicilio sia prescritta da un
medico, la seconda condizione considera che questi aiuti siano ricevuti
dall'assicurato immediatamente dopo la degenza ospedaliera o un'operazione
ambulatoriale ed il terzo elemento concerne la durata delle prestazioni, dato
che il loro riconoscimento può avvenire per 60 giorni.
Innanzitutto, l'art. 8
C__________A non prevede espressamente che la prescrizione medica debba essere
prodotta a CV 1 prima che l'aiuto o le cure domiciliari diventino
effettive. Pertanto, d'avviso di questo Tribunale, è sufficiente anche un
certificato medico che, a posteriori, ratifichi questa necessità da parte di un
assicurato.
In concreto, il
certificato del 3 agosto 2010 (doc. 1) del dr. med. __________, specialista FMH
in ginecologia e ostetricia, ha per l'appunto confermato che l'attrice "ha
avuto bisogno di un aiuto domiciliare per svolgere le attività casalinghe, nel
periodo post-parto in quanto in data 24.06.2010 è stata sottoposta ad un taglio
cesareo con una ferita guarita per seconda.".
La prima condizione è
dunque pienamente adempiuta.
Quanto al momento in
cui l'aiuto domiciliare o le cure a domicilio possono intervenire, il citato
art. 8 C__________A specifica chiaramente che il riconoscimento di questi costi
c'è soltanto se tali aiuti avvengono immediatamente dopo la degenza
ospedaliera o un'operazione ambulatoriale, visto che il loro scopo è proprio
quello di alleviare l'impossibilità pratica dell'assicurato di farvi personalmente
fronte a causa del suo stato di salute post-operatorio.
Per ciò che concerne
la fattispecie, va dunque ammesso che l'attrice aveva diritto di beneficiare di
un aiuto domiciliare da venerdì 2 luglio 2010, ovvero dal giorno stesso della
sua dimissione dalla Clinica __________ di __________, dove era degente dal 24
giugno 2010. Semmai, a dipendenza di quando è avvenuto il rientro a casa (in
mattinata o in serata), il diritto all'aiuto domiciliare decorre eventualmente dall'indomani,
sabato 3 luglio 2010.
Questo termine non può
però avere inizio da domenica 4 o lunedì 5 luglio 2010, poiché durante questi
due giorni l'attrice non è stata degente in ospedale e nemmeno ha subìto un
intervento ambulatoriale, ma si è semplicemente recata in ospedale per degli
accertamenti e lì è stata (solo) curata ambulatorialmente.
Pertanto, i lavori
domestici svolti dal 2 o 3 luglio 2010 in poi da __________ a casa dell'attrice devono esserle riconosciuti.
Anche la seconda
condizione della tempestività delle prestazioni è dunque data.
Infine, il rimborso
dell'ammontare previsto per ogni giorno in cui l'aiuto domiciliare è stato
effettivamente prestato corrisponde, per la categoria (comune) scelta dall'attrice,
a Fr. 20.- al giorno e ciò per un periodo di 60 giorni immediatamente seguenti
la dimissione dall'ospedale. Quindi, fino al 1° settembre 2010 l'assicurata ha diritto al riconoscimento della partecipazione prevista dal suo assicuratore
malattia in caso di effettivo aiuto domiciliare.
Questo Tribunale
osserva che la durata contrattuale di 60 giorni vale dopo ogni degenza
ospedaliera o operazione ambulatoriale, e non per 60 giorni in totale sull'arco
di un anno civile.
Stanti così le cose,
la soluzione inizialmente adottata dal convenuto il 1° ottobre 2010 (doc. A2) -
peraltro unilateralmente - di riconoscere all'interessata il rimborso di
Fr. 20.- per unicamente un mese a decorrere dal 4 luglio 2010, vìola le
condizioni contrattuali stesse stilate dall'assicuratore.
Va qui comunque
evidenziato che, in seguito, CV 1 ha applicato alla lettera l'art. 8 C__________A
ed il 28 ottobre 2010 (doc. A4) ha giustamente accordato all'attrice il riconoscimento
dell'importo previsto all'interno del periodo di 60 giorni.
6.
Stabilite
le condizioni contrattuali da rispettare, resta dunque da determinare se ed in
che misura la fattura del 28 agosto 2010 dell'impresa di pulizie assunta
dall'attrice debba essere riconosciuta dal convenuto.
Al riguardo, occorre
qui evidenziare che al fine di meglio comprendere il contenuto di questa
fattura, pendente causa il Tribunale ha interpellato la ditta in questione (docc.
VIII e IX), dato che il conteggio esposto sembrava alquanto insolito.
Infatti, da una
semplice lettura risulta che il 4 luglio 2010 la ditta __________ ha eseguito
lavori domestici presso l'appartamento privato di AT 1 nella misura di
"una quantità" al prezzo di Fr. 557,65, che dà quindi un totale di
uguale importo.
Anche il 28 agosto
2010.
la citata ditta ha svolto gli stessi lavori domestici sempre per "una
quantità" e sempre per una fatturazione totale di Fr. 557,65.
La fattura n. __________
indica poi soltanto che "manodopera, prodotti, attrezzature, trasferta,
tutto compreso".
In calce v'è infine l'indicazione
del numero IVA (__________), del totale netto (Fr. 1'115,30), dell'IVA al 7,6%
(Fr. 84,76) e del totale IVA inclusa (Fr. 1'200,06).
Malgrado i tre
distinti invii del 3 (doc. VIII) e 12 dicembre 2010 e del 18 gennaio 2011 (doc.
IX) del Tribunale atti a meglio comprendere le predette scarne diciture, la
ditta __________ non vi ha dato seguito.
È solo scrivendo in
copia anche al socio gerente __________ il 18 gennaio 2011 (doc. IX) che il TCA
è riuscito ad ottenere il 31 gennaio 2011 (doc. X) maggiori informazioni che,
però, non chiariscono affatto la situazione. Anzi.
Il motivo della
complicazione dei fatti in causa deriva dalla nuova fattura che il socio
gerente ha prodotto al Tribunale. Questa fattura, sempre numerata __________, è
però datata 25 gennaio 2011 (doc. X) e dovrebbe rappresentare il dettaglio
della fattura inviata all'assicuratore dall'attrice, emessa il 28 agosto 2010.
Invero, questa
"seconda" fattura non dipana affatto i dubbi preesistenti, ma li
alimenta. Come ha ben fatto notare l'assicuratore malattia, non sono infatti
chiare le indicazioni delle date riportate.
Al riguardo, CV 1 ha fornito una delle possibili spiegazioni (doc. XIII).
Dal documento in
questione si desume che nel primo mese i lavori domestici sembrano essere
avvenuti tra i giorni 4 ed 8 luglio, 12 e 15 luglio, 19 e 22 luglio, 26 e 29
luglio 2010.
Nel secondo mese,
l'attrice avrebbe beneficiato dei lavori domestici eseguiti dalla Sagl tra i
giorni 9 e 12 agosto, 16 e 19 agosto, 23 e 28 agosto 2010.
Questi lavori sarebbero
stati effettuati nelle settimane indicate o nei periodi di giorni indicati nel
doc. IX e per ogni periodo le ore lavorative totali sarebbero cinque. Ritenuto
il costo orario di Fr. 34.-, per una settimana la spesa complessiva ammontava
dunque a Fr. 170.-, rispettivamente a Fr. 1'190.- per entrambi i mesi di lavoro.
Calcolando poi l'IVA
al 7,6% si dovrebbe ottenere un costo totale di Fr. 1'280,44.
Ora, questo importo
differisce nettamente dalla fattura del 25 gennaio 2011, che indica un totale
IVA inclusa di Fr. 1'208,56. Questa cifra, che si avvicina alla somma iniziale
di Fr. 1'200,06 fatturata il 28 agosto 2010, ma non corrisponde all'importo poiché
erroneamente calcolata. L'impresa di pulizia, dettagliando la fattura, ha sbagliato
i calcoli. Infatti, nella seconda fattura la Sagl ha ritenuto un'IVA dell'8%
siccome dal 1° gennaio 2011 questo tasso è aumentato. Va però evidenziato che
l'8% di Fr. 1'190.- non dà comunque, come inspiegabilmente recita la fattura,
la cifra di Fr. 18,56. Avesse calcolato correttamente l'IVA al 7,6% sull'importo
esposto la somma totale sarebbe stata di fr. 1'280.44.
Come evidenziato nello
scritto (doc. XII) 3 febbraio 2011 del TCA non è comunque chiaro in quali date
i lavori sono stati svolti, se ogni giorno tra le date esposte o solo nelle
date esposte. Le divergenze tra le fatture di agosto 2010 e gennaio 2011 sono
tante e tali da destare dubbi e da non permettere un preciso accertamento.
L'istruttoria non ha infatti
permesso di comprovare le date esatte durante le quali sono stati svolti i
lavori e ciò neppure nell'ottica della verosimiglianza preponderante. Ciò malgrado
il TCA abbia chiesto al socio gerente di fornire ulteriori spiegazioni riguardo
al nuovo conteggio del 25 gennaio 2011, egli ha dichiarato di non essere in
grado di dare seguito alle specifiche richieste (doc. XIV).
Inoltre, nemmeno
l'attrice stessa, invitata espressamente in ben due occasioni dal Tribunale (docc.
XIV e XV) ad attivarsi presso l'impresa di pulizia per ottenere maggiori
chiarimenti e dettagli sulle prestazioni fornitele nell'estate 2010, è stata collaborativa,
dato che anch'ella è rimasta silente.
Dal canto suo
l'assicuratore ha fatto presente di avere tentato - invano - di contattare la
società __________ (doc. 9).
7.
Come
indicato, dagli accertamenti esperiti non è emersa prova concreta e sufficiente
relativa alle date esatte di svolgimento dei lavori. Nessun elemento atto a
corroborare la correttezza della fattura del 28 agosto 2010 rispetto alle
indicazioni contenute in quella del 25 gennaio 2011 (doc. X) e, ancora meno,
atto a chiarire, almeno con verosimiglianza preponderante, in quali date e per
quante ore la suddetta impresa di pulizia abbia effettivamente svolto determinati
lavori domestici presso l'abitazione dell'attrice.
Inoltre, i dubbi manifestati
dall'assicuratore sui due giorni indicati nella prima fattura (il 4 luglio 2010 l'attrice era appena stata dimessa dalla Clinica __________ ed era una domenica, e poi, proprio
quel giorno si è recata all'Ospedale di __________ per farsi medicare la
cicatrice susseguente al parto cesareo; il 28 agosto 2010 era invece un sabato)
non permettono di riconoscere le pretese dell'assicurata cifrate in Fr. 1'200.-
e più per l'aiuto domiciliare nell'estate 2010.
Va ribadito che le
spiegazioni della fattura 28 agosto 2010 fornite non sono chiare convincenti e
non hanno sostrato nella produzione di bollettini di lavoro. La somma delle ore
che la Sagl avrebbe prestato all'attrice dà un importo superiore, come visto,
ai Fr. 1'200.- inizialmente fatturati.
In queste circostanze,
l'assicuratore malattia ha riconosciuto due giorni di aiuto domiciliare, giorni
"certi" per CV 1 in cui sarebbero avvenuti i lavori domestici a casa
dell'assicurata.
Parte attrice ha ottenuto
il versamento di Fr. 20.- per ciascun giorno di aiuto domiciliare, ciò che
corrisponde ad un totale di Fr. 40.-.
Non è invece possibile
ammettere in modo maggiore le pretese dell'attrice alla luce dei dubbi e delle
incongruenze delle fatturazioni.
All'attrice è stato
chiesto di volere ottenere un'attestazione relativa alle date precise di
fornitura delle prestazioni con specifica del numero di ore, richiesta rimasta
inevasa.
L'onere probatorio, e
quindi le conseguenze della mancata prova, ricadono, purtroppo, su parte
attrice.
Stanti
così le cose, la petizione deve essere respinta.
Di conseguenza CV 1,
che ha già riconosciuto all'attrice l'importo di Fr. 40.- in virtù della
copertura __________ per due giorni di aiuto domiciliare, non deve più versare
alcunché a dipendenza delle conseguenze relative alla degenza dal 24 giugno
2010.
al 2 luglio 2010 alla Clinica __________ di __________ a seguito del parto
cesareo.
8.
Nella
commisurazione del valore di causa, esso è rappresentato dalla pretesa di
versamento di Fr. 1'200.-.
Secondo l'art. 49 cpv.
2.
LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e
senza il nominativo dell'attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed
a Fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e 117 LTF).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster