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Decisione

36.2010.119

Applicazione della recente giurisprudenza federale (DTF 137 V 31 e DTF 136 V 84) per esaminare se l'assicurata avrebbe diritto al rimborso dei costi inerenti un trattamento con la ferula di Michigan

1 giugno 2011Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di produzione (odontotecnico) non vanno di conseguenza posti a carico

della cassa malati; per contro, le spese di trattamento in senso proprio devono

essere rimborsate in base all'art. 25 cpv. 2 lett. a LAMal (consid. 5).

L’Alta

Corte ha evidenziato come, in quel caso, litigiosa fosse unicamente

l’assunzione dei costi (per un importo di CHF 563,20) relativi al materiale ed

alla fabbricazione della ferula (modello, contro modello, produzione da parte

del laboratorio odontotecnico) e non si è quindi occupato di altre poste della

fatturazione concernenti l’attività del dentista.

Il

TF, sempre il 25 febbraio 2010, ha emanato un’altra sentenza relativa al

medesimo tema giuridico (9C_827/2009), in cui, a proposito dell’ampiezza delle

spese che l’assicuratore deve prendere a suo carico, ha ritenuto:

" dagegen

ist die Beschwerdegegnerin zutreffend davon ausgegangen und ist unstrittig,

dass die im Rahmen der ärztlichen Therapie mittels Michiganschiene angefallenen

eigentlichen Behandlungskosten beim Zahnarzt (wie Untersuchungen, Diagnostik,

Anpassungen und Kontrollen) gestützt auf Art. 25 Abs. 2 lit. a KVG

vergütungspflichtig sind."

Sulla base delle citate sentenze il TCA, in un caso simile a quelli

appena citati, in data 5 luglio 2010 (inc. 36.2009.162) ha emanato una sentenza

a Tribunale completo, contro cui è attualmente pendente un ricorso al Tribunale

federale, dove, dopo aver esaminato nel dettaglio la giurisprudenza, ha

parzialmente accolto il ricorso, affermando:

" In

concreto, come indicato in precedenza, le cure in discussione sono da

considerare cure mediche tese alla cura della patologia di cui soffre la

ricorrente. In effetti le cure prestate in favore di Y non hanno avuto altro

scopo se non quello di curare la mioartropatia con i dolori muscolari ad essa

connessi. La posa della ferula è intervenuta per alleggerire la muscolatura e

non per scopi estetici. Alla luce di ciò correttamente le parti hanno

riconosciuto l’intervento del dott. X, avente per scopo unicamente quello di

curare la patologia diagnosticata, sussumibile all’art. 25 LAMal e non all’art.

31 LAMal. Le cure del professionista, alla luce della giurisprudenza esposta,

vanno poste a carico dell’assicurazione sociale. Unica eccezione è la presa a

carico dei costi della ferula. Il TF nella sua giurisprudenza ha escluso

infatti che la ferula di Michigan debba essere considerata quale apparecchio a

carico dell’assicurazione sociale.

Alla luce della

giurisprudenza esposta ed analizzata nelle considerazioni che precedono questo

Tribunale ritiene che unicamente le spese relative alla fabbricazione

dell’apparecchio vadano escluse dal rimborso da parte dell’assicurazione

sociale. In effetti il valore di malattia della patologia diagnosticata e

l’assenza di altra motivazione d’ordine estetico o di cura prettamente dentaria

debbono indurre a ritenere che l’insieme delle cure mediche prestate, e quindi

anche le prestazioni fatturate alla posizione 4177 relativa all’attività del

medico necessaria alla produzione della ferula, rispettivamente la fatturazione

per il posizionamento e la correzione della ferula (4075 e 4191), si trovino in

un rapporto di stretta connessione tra loro prevalendo la prestazione

obbligatoria. Il TF d’altra parte, nella sentenza

9C_827/2009, aveva ritenuto, pur in assenza di specifiche contestazioni tra le

parti, “dass die im Rahmen der ärtzlichen Therapie mittels Michiganschiene

angefallenen eigentlichen Behandlungskosten beim Zahnartzt (wie Untersuchungen,

Diagnostik, Anpassungen und Kontrollen) gestützt auf Art. 25 Abs. 2 lit. a KVG

vergütungspflichtig sind“.

2.6. Alla luce di

quanto precede il ricorso va parzialmente ammesso, la decisione impugnata va

annullata e riformata nel senso che la Cassa Malati Z deve versare alla

ricorrente l’importo complessivo di CHF 883,50 pari all’importo delle

prestazioni mediche del dott. X, come a preventivo 31 agosto 2009 che ha

trovato piena conferma nella fattura 2 maggio 2010 (doc. B1). L’importo di CHF

388,05 relativo alle spese di laboratorio resta per contro a carico della

ricorrente.”

Il

4 gennaio 2011, con sentenza 9C_697/2010 pubblicata in DTF 137 V 31, il

Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza pubblicata in DTF 136

V 84, affermando che le prestazioni direttamente connesse con la placca di

Michigan e con la sua realizzazione non sono obbligatoriamente rimborsabili;

non ricadono in particolare sotto l'obbligo di prestazione segnatamente tutte

le prestazioni fatturate sotto la cifra L 4177 della tariffa dentaria.

L’Alta Corte, ha affermato:

" A.

Mit Verfügung vom 4. November 2009 und

bestätigendem Einspracheentscheid vom 13. Januar 2010 verneinte die Avenir

Versicherungen (nachfolgend: Avenir) im Rahmen der obligatorischen

Krankenpflegeversicherung den Anspruch der R. auf Vergütung der Kosten einer

Therapie mittels Michiganschiene (Aufbissbehelf zwecks Entlastung der

Kiefermuskeln und -gelenke), soweit die Kosten von insgesamt Fr. 966.25 für die

Michiganschiene als solche (Tarifposition Ziff. L 4177:

"Michigan-Schiene" [Fr. 269.70]) und die damit in engem Zusammenhang

stehenden medizinischen Massnahmen betreffend (Tarifpositionen Ziff. 4075:

Zentrikregistrat [Fr. 34.10]; Ziff. 4090: Abformung des Kiefers Zahnarzt [Fr.

74.40]; Kosten Labor extern: Fr. 588.05). Hinsichtlich der in der

zahnärztlichen Gesamtrechnung zusätzlich aufgeführten Kosten in der Höhe von

Fr. 254.20 (Tarifpositionen Ziff. 4001: Befundaufnahme beim Recallpatienten

[Fr. 43.40]; Ziff. 4160: MAP Anamnese und Aufklärung [Fr. 27.90]; Ziff. 4165:

Muskelbefund [Fr. 49.60]; Ziff. 4186: Instruktion Physiotherapie [Fr. 83.70];

Ziff. 4190: MAP-Nachkontrolle [Fr. 49.60]) hatte die Krankenkasse ihre

Leistungspflicht mit Abrechnung vom 27. Juli 2009 anerkannt.

B.

Die dagegen erhobene Beschwerde der R. mit dem

Antrag auf Kostenübernahme in der Höhe von Fr. 966.25 (abzüglich 10 %

Selbstbehalt) hiess das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt mit Entscheid

vom 30. Juni 2010 in dem Sinne teilweise gut, dass es den Einspracheentscheid

vom 13. Januar 2010 aufhob und die Sache zum Erlass eines neuen Entscheids im

Sinne der Erwägungen an die Avenir zurückwies; in der Begründung stellte das

Gericht fest, die Krankenkasse habe "zusätzlich zu den bereits vergüteten

Kosten von Fr. 254.20 noch Fr. 134.85 zu übernehmen".

(…)

2.

Unstrittig handelt es sich bei der Therapie mittels

Michiganschiene nicht um eine zahnärztliche Behandlung im Sinne von Art. 31 KVG

in Verbindung mit Art. 17 ff. der Verordnung des EDI vom 29. September 1995

über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung

(Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31), sondern um eine von

einem Zahnarzt durchgeführte ärztliche Behandlung im Sinne von Art. 25 KVG (BGE 128 V 143).

Streitig und zu

prüfen ist der Umfang der Leistungspflicht gemäss Art. 25 KVG, insbesondere die

Kostenvergütungspflicht bezüglich der vom Zahnarzt unter der Tarifposition

Ziff. L 4177 "Michigan-Schiene" (Tarifvertrag zwischen der

Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO und dem Konkordat der

Schweizerischen Krankenversicherer [heute: santésuisse]) berechneten Leistung

(Rechnung vom 1. Juli 2009).

2.1

Gemäss BGE 136 V 84 unterliegt die unter Ziff. L

4177 des Zahnarzttarifs erwähnte Michiganschiene, sofern ihre Verwendung - wie

hier (E. 2 Ingress) - vom Zahnarzt im Rahmen einer ärztlichen Behandlung

angeordnet wird, der Positivlistenpflicht gemäss Art. 25 Abs. 2 lit. b

KVG in Verbindung mit Art. 20 und 20a Abs. 1 KLV. Da sie in der abschliessenden

Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL; Anhang 2 KLV i.V.m. Art. 20a Abs. 1 KLV)

nicht aufgeführt ist, ist die Michiganschiene als solche samt

Anfertigungskosten (Modelle, Gegenmodelle, Anfertigung der Schiene im

Zahntechniklabor) nicht kassenpflichtig; die eigentlichen Behandlungskosten

sind dagegen laut erwähntem Bundesgerichtsurteil gestützt auf Art. 25 Abs. 2

lit. a KVG zu vergüten. Ob solche im konkreten Fall angefallen waren, hatte das

Bundesgericht nicht zu prüfen (E. 5 in fine):

"Da der hier

umstrittene Rechnungsbetrag in der Höhe von Fr. 563.20 nach Lage der Akten

allein die spezifischen Kosten für Material und Herstellung der Schiene

(Modelle, Gegenmodelle, Anfertigung der Schiene im Zahntechniklabor) umfasst,

ist die Leistungspflicht insgesamt zu verneinen. Nicht weiter zu prüfen ist

hier, ob und inwieweit im Rahmen der ärztlichen Therapie mittels Michiganschiene

zusätzlich eigentliche Behandlungskosten beim Zahnarzt angefallen sind

(Untersuchungen, Diagnostik, Anpassungen, Kontrollen, etc.), welche gestützt

auf Art. 25 Abs. 2 lit. a KVG von der Kasse zu vergüten wären."

Im Urteil 9C_827/2009

vom 25. Februar 2010 war ein für eine Michiganschiene in Rechnung gestellter

Betrag von Fr. 592.70 streitig (Zahnarzt- und Zahntechnikerkosten). Das

Bundesgericht verneinte - mit derselben Begründung wie im gleichentags

ergangenen BGE 136 V 84 - den Anspruch auf Übernahme der Kosten der

Michiganschiene (gemäss Tarifposten Ziff. L 4177 "Michigan-Schiene")

durch die obligatorische Krankenversicherung, wobei es präzisierend festhielt

(E. 5):

"Dies betrifft

die Kosten für die Schiene selbst und deren Anfertigung im Zahntechniklabor,

welche sich gemäss den letztinstanzlich unbestritten gebliebenen, nicht

offensichtlich unrichtigen Feststellungen der Vorinstanz auf Fr. 592.70

belaufen; dagegen ist die Beschwerdegegnerin zutreffend

davon ausgegangen und ist unstrittig, dass die im Rahmen der ärztlichen

Therapie mittels Michiganschiene angefallenen eigentlichen Behandlungskosten

beim Zahnarzt (wie Untersuchungen, Diagnostik, Anpassungen und Kontrollen)

gestützt auf Art. 25 Abs. 2 lit. a KVG vergütungspflichtig sind."

2.2

Im Lichte der vorstehend dargelegten Rechtsprechung

gehen das kantonale Gericht und die Beschwerdeführerin zutreffend davon aus,

dass die im vor- und letztinstanzlich umstrittenen Rechnungsbetrag von Fr.

966.25 enthaltenen Kosten nur insoweit von der obligatorischen

Krankenpflegeversicherung zu übernehmen sind, als sie nicht Material und

Anfertigung der Michiganschiene selbst betreffen, sondern als "eigentliche

Behandlungskosten" zu qualifizieren sind. Als nicht leistungspflichtige

Anfertigungskosten werden übereinstimmend die in der Honorarrechnung des

behandelnden Zahnarztes vom 1. Juli 2009 aufgeführten Tarifpositionen Ziff.

4075 (Zentrikregistrat [Bissnahme]: Fr. 34.10) und Ziff. 4090 (Abformung durch

Zahnarzt: Fr. 74.40) sowie die Kosten für "Labor extern" in der Höhe

von Fr. 588.05 eingestuft. Dies ist nicht zu beanstanden und mit Blick auf die

Parteivorbringen nicht weiter erläuterungsbedürftig. Was den im umstrittenen

Rechnungsbetrag verbleibenden, unter der Tarifposition Ziff. L 4177

"Michigan-Schiene" berechneten Betrag von Fr. 269.70 betrifft,

verneint die Krankenkasse die Leistungspflicht integral mit der Begründung, es

handle sich ausschliesslich um die – gemäss BGE 136 V 84 nicht

vergütungspflichtigen - Kosten für die Schiene selbst. Im angefochtenen

Entscheid wird demgegenüber die Hälfte dieses Betrags (Fr. 134.85) als von der

obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu übernehmende Behandlungskosten

eingestuft. Die Position Ziff. L 4177 sei - so die Begründung der

Vorinstanz - in den Erläuterungen zum Zahnarzttarif 94 (Ausgabe 2001) unter

"3. Schienentherapie" aufgeführt; gemäss Vorspann zu den Positionen 4175-4182

seien diese "ohne allfällige Bissnahme, inkl. Abdruck, Eingliederung und

Instruktion" tarifiert. Der behandelnde Zahnarzt stufe die Leistungen

unter der Position Ziff. L 4177 als "rein zahnärztliche Leistung ein"

(im Rahmen einer amtlichen Erkundigung eingeholtes Schreiben vom 8. Juni 2006).

Dem sei bezüglich "Eingliederung und Instruktion" (nicht aber

"Abdruck") beizupflichten; bei Letzteren handle es sich um Kosten im

Zusammenhang mit der "Anpassung" der Schiene und damit gemäss BGE 136

V 84 E. 5 um eigentliche Behandlungskosten, welche der Vergütungspflicht nach Art.

25 Abs. 2 lit. a KVG unterstünden.

2.3

Es trifft zu, dass das Bundesgericht in den unter

E. 2.1 hievor erwähnten Urteilen als vergütungspflichtige Behandlungskosten im

Rahmen der Therapie mittels Michiganschiene beispielhaft auch die

"Anpassungen" genannt hat (BGE 135 V 84 E. 5 S. 95;9C_827/2009 E. 5 in fine). Für sich betrachtet lässt die gewählte Formulierung Raum für die dargelegte

vorinstanzliche Interpretation und Schlussfolgerung (E. 2.2 hievor). Aufgrund

der Umschreibung des Streitgegenstands (BGE 136 V 84 E. 3 S. 87 f.; Urteil 9C_827/2009 E. 3) und des Dispositivs in den erwähnten zwei Fällen erscheint jedoch

klar, dass das Bundesgericht sämtliche unter der Tarifposition Ziff.

L 4177 "Michigan-Schiene" berechneten Leistungen als Nicht- Pflichtleistung

beurteilt hat. Analog war bereits im Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

K 101/03 vom 22. Juli 2004 betreffend Behandlung mittels Serenox-Schiene

entschieden worden: Dort war Streitgegenstand "la confection et la mise en

place" (a.a.O., E. 2. und 4.3) einer Serenox-Schiene im Gesamtbetrag von

Fr. 1'700.-; das Eidg. Versicherungsgericht lehnte die Kostenübernahme

mangels Erwähnung der Serenox-Schiene in der MiGeL integral ab. Zu

verweisen ist zudem auf BGE 136 V 84 E. 4.2.3 in fine, wonach angesichts der

Subsumtion der Michiganschiene unter die listenpflichtigen Gegenstände nach Art.

25 Abs. 2 lit. b KVG in Verbindung mit Art. 20 KLV eine obligatorische

Kostenübernahme für dieses Produkt gestützt auf Art. 25 Abs. 2 lit. a KVG

ausser Betracht fällt, da die Tatbestände Art. 25 Abs. 2 lit. a und b KVG sich

in Bezug auf ein- und dasselbe Leistungselement als Rechtsgrund der

Leistungspflicht gegenseitig ausschliessen. Die Tarifposition Ziff. L

4177 "Michigan-Schiene" ist mit den darin enthaltenen Posten Abdruck,

Eingliederung und Instruktion - wie grundsätzlich alle im Zahnarzttarif

genannten Einzelpositionen resp. Ziffern (vgl. auch www.sso.ch ->

Recht/Tarif -> Zahnarzt-Tarif) - sachlich als eine Einzelleistung zu

qualifizieren; die Unterteilung in verschiedene, einerseits nach Art. 25

Abs. 2 lit. a KVG kostenvergütungs- und andererseits nach Art. 25 Abs. 2 lit. b

KVG nicht kostenvergütungspflichtige Leistungselemente ist systemwidrig. Im

Übrigen entbehrt es auch der Logik, die Anpassung (samt

"Eingliederung und Instruktion") eines Gegenstands der

obligatorischen Kostenvergütung zu unterstellen, der selbst nicht

leistungspflichtig ist. Es verhält sich (unter umgekehrten Vorzeichen) ähnlich

wie bei Brillengläsern oder Kontaktlinsen, deren Anpassung nicht separat als

ärztliche Leistung vergütet wird, sondern im Listenpreis der MiGeL inbegriffen

ist (Ziff. 25.02 MiGeL; vgl. Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts K 35/01 vom 25. März 2003).

BGE 136 V 84 ist

nach dem Gesagten wie folgt zu präzisieren: Im Rahmen der

Michiganschiene-Therapie gestützt auf Art. 25 Abs. 2 lit. a KVG von der

obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu übernehmende ärztliche Leistungen

sind nur diejenigen, die nicht direkt mit der Michiganschiene selbst und ihrer

Herstellung verbunden sind. Darunter fallen z.B. die - auch in casu

übernommenen (vgl. oben Sachverhalt, lit. A) - Diagnosen, die Befunderstellung

sowie die Nachkontrollen; nicht dazu gehören dagegen namentlich die

Leistungen gemäss Tarifpositionen Ziff. L 4177 ("Michigan-Schiene", inkl.

Abdruck, Eingliederung und Instruktion), Ziff. 4075 (Zentrikregistrat) und

Ziff. 4090 (Abformung durch den Zahnarzt) sowie die Kosten des

Zahntechniklabors.

2.4

Aufgrund vorstehender Erwägung ist die

vorinstanzlich bezüglich der Tarifposition Ziff. L 4177 bejahte

Leistungspflicht als bundesrechtswidrig (Art. 95 BGG) einzustufen und die

Beschwerde der Avenir gutzuheissen.” (sottolineature del redattore)

8. Nel

caso di specie, analogamente a quanto precisato dal TF nella sentenza

pubblicata in DTF 137 V 31 per la ferula di Michigan, anche per la ferula

termoplastica, mascellare, non figurante nell’elenco dell’EMAp, le prestazioni

direttamente connesse con la citata ferula e con la sua realizzazione non sono

obbligatoriamente rimborsabili. Nel caso della ferula termoplastica non

ricadono, in particolare, sotto l'obbligo di prestazione, segnatamente tutte le

prestazioni fatturate sotto la cifra L 4175 della tariffa dentaria.

A

questo proposito, nella citata sentenza pubblicata in DTF 137 V 31, l’Alta Corte

ha affermato che “dass das Bundesgericht sämtliche unter der Tarifposition

Ziff. L 4177 "Michigan-Schiene" berechneten

Leistungen als Nicht- Pflichtleistung beurteilt hat” e che “Die Tarifposition Ziff. L 4177

"Michigan-Schiene" ist mit den darin enthaltenen Posten Abdruck,

Eingliederung und Instruktion - wie grundsätzlich alle im Zahnarzttarif

genannten Einzelpositionen resp. Ziffern (vgl. auch www.sso.ch ->

Recht/Tarif -> Zahnarzt-Tarif) - sachlich als eine Einzelleistung zu

qualifizieren; die Unterteilung in verschiedene, einerseits nach Art. 25

Abs. 2 lit. a KVG kostenvergütungs- und andererseits nach Art. 25 Abs. 2 lit. b

KVG nicht kostenvergütungspflichtige Leistungselemente ist systemwidrig”

(sottolineature del redattore).

In concreto nella fattura del 2 luglio 2010 del med. dent. SSO __________

figurano fr. 86.60 di costi di laboratorio, che le parti, già sulla base della

sentenza pubblicata in DTF 136 V 84 hanno giustamente ritenuto non a carico

dell’assicurazione obbligatoria e fr. 93 per prestazioni odontoiatriche tutte

inerenti alla posizione L 4175 (ferula termoplastica, mascellare). In

applicazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 137 V 31, anche questo

secondo importo non va rimborsato dall’assicuratore sociale, poiché si tratta

di prestazioni fatturate in applicazione della posizione L 4175, da trattare

come una prestazione unica (cfr. DTF 137 V 31 e citazioni del precedente

paragrafo; cfr. anche la fattura dell’8 maggio 2006, doc. 33, dove per

prestazioni del 1° marzo 2006 era stata fatturata la posizione 4175 per fr. 93

per prestazioni odontoiatriche [ossia punti 30 per fr. 3,10] e l’assicuratore

ne aveva chiesto la correzione). Una diversa soluzione, e meglio la

suddivisione in prestazioni rimborsabili ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 lett. a

LAMal e prestazioni non rimborsabili secondo l’art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal, è

contrario al sistema di rimborso della LAMal (DTF 137 V 31).

Ne segue che la diatriba tra le parti circa la questione di sapere

se nel preciso caso di specie ci si trova confrontati con una cura medica o con

una cura dentistica o se ci sono elementi di cura estetica, non va esaminata

poiché la motivazione dell’assicuratore, laddove afferma che in ogni caso il

rifiuto sarebbe confermato in applicazione della giurisprudenza federale perché

il tipo di ferula utilizzato non è un mezzo ausiliario ai sensi dell’EMAp, è

sufficiente per negare il rimborso dei costi della nota d’onorario del med.

dent. SSO __________ del 2 luglio 2010.

Questa seconda motivazione (cura dentistica e non medica, eventuale

cura estetica), esposta, come rileva l’insorgente, abbondanzialmente e non

inserita nel dispositivo della decisione impugnata, non merita pertanto un

esame da parte del Tribunale.

Va

comunque evidenziato che il tono perentorio con il quale l’assicuratore afferma

che nel caso di specie non ci si troverebbe confrontati con una cura medica ed

accenna a motivi di ordine estetico, non appare suffragato da particolari

accertamenti (cfr. anche DTF 128 V 143).

Sia

come sia, in concreto si tratta comunque solo di stabilire se la fattura del 2

luglio 2010 del med. dent. __________ va assunta dall’assicuratore, ciò che,

sulla base della recente giurisprudenza federale, va escluso.

Per

contro ogni e qualsiasi ulteriore eventuale cura da parte del med. dent. SSO __________

andrà valutata, come finora fatto dall’assicuratore (cfr. plico doc. 1-36),

ogni qualvolta se ne presenterà l’occasione, in modo serio e circostanziato. In

caso di disaccordo la ricorrente potrà chiedere l’emissione di una decisione

formale, e, se lo riterrà necessario, dapprima inoltrare opposizione e, semmai,

ricorso al TCA.

9. L’interessata

fa infine valere la propria buona fede, laddove sostiene che in passato

l’assicuratore si è assunto i costi delle cure del med. dent. SSO __________.

Invero, questa censura sembra piuttosto concernere il fatto che l’assicuratore

ritiene ora che la cura della ricorrente sia di natura dentistica e non medica.

Ciò che, per i motivi appena esposti, nel caso concreto non è rilevante.

Per

quanto concerne per contro il fatto che in passato l’amministrazione si sarebbe

assunta i costi della ferula in esame va evidenziato che il diritto alla

protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di

esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi e impone all'autorità di scostarsi dal principio della legalità,

allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata

giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

- l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

- l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

- l'assicurato non deve

essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

- l'informazione errata ha

indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è

pregiudizievole;

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data

(cfr. sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; sentenza K 107/05

del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005 consid.

3.3.1.; sentenza C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29

agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi

citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220

consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981

pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7,

RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509,

pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag.

217ss).

10. In concreto con scritto del 22 gennaio 2009 l’assicuratore,

nell’accogliere il rimborso di una fattura dell’11 gennaio 2008 del med. dent. SSO

__________ di fr. 358.05, aveva affermato che “in base alle nuove

indicazioni ricevute, assumeremo i costi della nota sopraccitata

dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, per il tramite

dell’articolo 25 LAMal”, ma che “in caso di trattamenti futuri,

invitiamo il dott. __________ – che ci legge in copia – di trasmettere

anticipatamente la documentazione necessaria per la valutazione della pratica.”

(doc. 17, sottolineature del redattore). Ne segue che già solo per il fatto che

l’amministrazione ha precisato che i futuri trattamenti sarebbero stati oggetto

di una attenta valutazione, non vi sono le condizioni per ritenere, nel caso

concreto, una violazione del principio della buona fede.

11. Infine,

l’insorgente chiede l’assunzione di ulteriori prove (richiamo di atti dal med.

dent. SSO __________, richiamo da CO 1 di tutto l’incarto, audizione quale

teste del med. dent. SSO __________) e si tiene a disposizione qualora il TCA

ritenesse di doverla sentire.

Il

TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza

per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2

Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2

che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF

124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica” (l’assicurata ha detto di essere a disposizione

qualora la Corte ritenesse di doverla sentire personalmente), questo TCA

rinuncia all’audizione della ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito

della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr.

sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare

alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

Circa

l’assunzione delle ulteriori prove, questo Tribunale rileva che la causa può

essere decisa sulla base degli atti prodotti dalle parti, nel preciso caso di

specie sufficienti, tenuto conto della giurisprudenza federale (DTF 136 V 84 e DTF

137 V 31).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a

sentire la ricorrente.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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