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Decisione

36.2010.12

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha comprovato

21 marzo 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid.

5 pag. 218 con riferimenti). D'altro canto, il TF ha ricordato che mentre per

quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione

dell'amministrazione essa deve essere dimostrata - dall'amministrazione stessa

- secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di

assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da

esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si

giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a

sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un diritto

soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza

preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve

essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n.

25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33

consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono indistintamente in

presenza di fattispecie nazionali o internazionali, compatibilmente quindi con

il principio dell'equivalenza. Similmente queste regole procedurali non rendono

praticamente impossibile o oltremodo difficile l'esercizio dei diritti

garantiti convenzionalmente dall'ALC - circostanza che la ricorrente peraltro

nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il principio

dell'effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),

l'Alta Corte (cfr.

citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.4) ha

quindi difeso l'operato dello scrivente Tribunale cantonale, che non ha

ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione del modulo

per esercitare il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano,

dato che le ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'effettiva spedizione e

ricezione della dichiarazione d'opzione, che per potere esplicare effetti

giuridici doveva pervenire tempestivamente nella sfera di influenza del

destinatario, quindi dell'allora UAM,

a nulla sono neppure

valse le testimonianze prodotte, che non hanno permesso di raggiungere questa

necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (cfr.

ibidem),

alla luce di quanto

esposto, considerato che la fattispecie in esame è simile a quelle giudicate

dal Tribunale Federale con le citate sentenze 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011

e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, rammentato che spetta all'assicurato

comprovare l'avvenuto esercizio del diritto d'opzione e che, in concreto, RI 1 non

è riuscita a dimostrare, con la necessaria certezza, di avere effettivamente

trasmesso all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione

- Ufficio dei contributi) il modulo TI1 entro il 30 settembre 2008, la

ricorrente deve sopportare le conseguenze della mancata prova e quindi non può

essere esonerata dall'obbligo di affiliazione in Svizzera in virtù

dell'eccezione prevista dall'Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b,

infatti, avendo

l'insorgente effettuato l'invio per posta normale e non per invio raccomandato,

deve essere applicata la giurisprudenza (STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010,

consid. 5.9) secondo cui la spedizione con la posta normale non consente in

genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la

Considerandi

semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio - come in specie - non è

sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e

ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto

può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la

mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III

43.

consid. 3), prove che in concreto non sono state prodotte,

quanto alla dichiarazione

scritta del 22 gennaio 2010 (doc. B) con cui __________ ha certificato "di

avere regolarmente spedito il modello T1 compilato in tutti i suoi dettagli

dalla Sig.a RI 1 per posta normale, in quanto non è nostra abitudine spedire i

modelli T1 dei nostri dipendenti/collaboratori per raccomandata. Alleghiamo

copia del documento spedito a luglio 2008.", questo TCA rileva che una

simile dichiarazione non permette comunque di raggiungere la necessaria

certezza dell'avvenuto invio, da parte della ricorrente per il tramite del suo

datore di lavoro, del modulo TI1 con cui avrebbe esercitato il diritto d'opzione

in favore del sistema sanitario italiano, né di fondare un caso giustificato ai

sensi dell'ALC (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3),

va al proposito

rilevato che neppure un'eventuale audizione del responsabile dell'invio in questione

sarebbe atta a modificare questa valutazione, poiché non potrebbe comunque

dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione che

per potere esplicare effetti giuridici doveva pervenire tempestivamente nella

sfera d'influenza del destinatario (sulle possibili agevolazioni di

questa prova, a condizione però che - contrariamente al caso di specie -

l'interessato sia in grado di produrre una ricevuta postale attestante

l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in questione cfr. DLA 1994 n. 20

pag. 150 consid. 3b [C 94/94]) (cfr. citata STF 9C_1089/2009,

consid. 4.3),

in virtù di quanto precede, considerato

che la ricorrente non ha saputo dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di

opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 30 settembre 2008, visto

che è avvenuto per posta semplice, la stessa deve ora sopportare le conseguenze

della mancata prova e pertanto deve essere obbligatoriamente affiliato in

Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 seg.),

come visto, però, l'insorgente ha cessato l'attività lucrativa in Svizzera con effetto

dal 28 febbraio 2010 (doc. VIbis),

secondo costante

giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso

alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione

impugnata, ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr., fra le tante, DTF 121 V 366 consid.

1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102),

in concreto, anche se

la cessazione dell'attività

lucrativa è avvenuta successivamente all'epoca in cui è stata emanata la decisione impugnata, per economia

procedurale, questo Tribunale accerta ora che venendo meno l'attività lucrativa in Svizzera, da quel

momento è cessato anche l'obbligo

assicurativo dell'insorgente, e meglio dal 28 febbraio 2010,

va infine osservato

che se l'interessata comincerà

una nuova attività lucrativa in Svizzera, qualora intendesse essere esonerata

dall'obbligo assicurativo nel

nostro Paese sarà comunque tenuta a far valere il diritto di opzione nei

termini esposti in precedenza.

stanti le

considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il

ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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