36.2010.12
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha comprovato
21 marzo 2011Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2010.12
Data decisione, Autorità:
21.03.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha comprovato con certezza l'invio per posta semplice,nonostante sostenga di avere spedito per tempo il modulo TI1
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
OBBLIGO DI COLLABORARE
ONERE
RITARDO INGIUSTIFICATO
A cpv. 1 let. o cf. 3 ALC ALL2
art. 8 CC
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 95a cpv. 1 LAMAL
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.12
TB
Lugano
21 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell'8 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
dei contributi
(già Ufficio dell'Assicurazione
malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto che
RI 1, cittadina
italiana residente a __________ (Italia), nata nel 1977, è stata attiva fino al
28 febbraio 2010 presso la ditta __________ di __________ (doc. B e doc. VIbis),
con decisione del 9
ottobre 2009 (doc. 1) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1°
febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha affiliato
d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla Cassa malati __________,
non avendo ella esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario
del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato
II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1,
lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008
accordato il 12 giugno 2008 dall'allora Ufficio dell'assicurazione malattia
(UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi
a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di
migliaia di frontalieri residenti in Italia,
il provvedimento è
stato confermato, anche in seguito alle lamentele dell'assicurata del 13
novembre 2009 (doc. 2), con decisione su reclamo dell'8 gennaio 2010 (doc.
IIbis),
contro la predetta
decisione RI 1 è insorta al TCA il 22 gennaio 2010 (doc. I), sostenendo che il
suo datore di lavoro, in ben due occasioni, ha già spedito per posta A l'apposito
formulario TI1 all'Ufficio assicurazione malattia con l'opzione per il sistema
sanitario italiano. Il primo modulo TI1 è stato inviato all'UAM nel 2003, il
secondo nel 2008 (doc. A). Al riguardo, la ricorrente ha allegato una
dichiarazione del suo datore di lavoro, che conferma di avere spedito nel
luglio 2008, per posta normale come da sua abitudine, il formulario TI1 della
sua dipendente (doc. B). L'insorgente ha infine invocato difficoltà finanziarie
nel far fronte al premio della Cassa malati svizzera, ciò che le imporrebbe di
cessare l'attività sul nostro territorio,
con risposta del 18
febbraio 2010 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la
reiezione del ricorso, rinviando alle argomentazioni esposte con la decisione impugnata,
l'insorgente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V),
il 12 marzo 2010 (doc.
VI) la Cassa cantonale di compensazione ha trasmesso in copia al Tribunale lo
scritto di pari data inviato alla ricorrente (doc. VIbis), con cui l'ha informata
che, visto che dal 28 febbraio 2010 non svolge più alcuna attività lavorativa
sul territorio cantonale, l'affiliazione d'ufficio del 9 ottobre 2009 alla
Cassa malati svizzera ha effetto fino al 28 febbraio 2010,
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007),
l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso
di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato,
le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure
il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti.
Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti
di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L
200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno
rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili
nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni
tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli
assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione
poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di
vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti
un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati
membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere
riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento
n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art. 4 n. 1
del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni
di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202
consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi di una
fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,
il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la
risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.
Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo
Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro
Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria
sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il
lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla
legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo
Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.
1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143
con riferimenti),
sono però possibili
eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del
regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità
particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo
allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle
disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate
dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in
uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di
malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e
Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione
modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera
del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale
facoltà è comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V 339 consid. 4.3.2
pag. 344 con riferimenti; sull'origine e la portata pratica di questo diritto
d'opzione cfr. Riondel Besson, La
sécurité sociale des travailleurs frontaliers dans le cadre de l'Accord sur la
libre circulation des personnes, signé entre la Suisse et la Communauté
européenne: l'exemple de l'assurance-maladie maternité, CGSS 30/2003 pag. 24 e Ursula Hohn, Rechtsprobleme bei der
Umsetzung des Koordinationsrechts in der Krankenversicherung, in: Thomas Gächter
[ed.], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die
Schweiz, 2006, pagg. 66 seg.),
in virtù di questo
diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera
possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa
– in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in
Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione
dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una
domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di
assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi
all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o
cifra 3 b aa e bb; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit,
SBVR, 2a ed. 2007, pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine
Riondel Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le
cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise
en oeuvre et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in:
Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina Kahil-Wolff/Corinne Pacifico,
Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le droit applicable en cas de
situations transfrontalières, in: Assujettissement, cotisations et questions
connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE, 2004,
pag. 37). Per i lavoratori frontalieri, detto termine comincia a decorrere dal
primo giorno di lavoro (Riondel Besson,
Le droit d'option, op. cit., pag. 35),
preso atto delle difficoltà incontrate
dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di
opzione come pure dell'enorme mole di lavoro e dei rischi di incasso che
l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il
Cantone Ticino e gli assicuratori, gli organi esecutivi cantonali e federali
hanno cercato una soluzione che permettesse loro di "regolarizzare"
la posizione dei molti lavoratori frontalieri inadempienti. Sollecitato in tal
senso dall'UAM, l'UFSP ha allora ricordato all'autorità cantonale che
l'assegnazione, in casi giustificati, di un termine straordinario per
l'esercizio del diritto di opzione corrisponde alla soluzione prevista
dall'Allegato II ALC, quest'ultimo alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b
aa seconda frase disponendo che quando in casi giustificati la richiesta è
presentata dopo il termine di tre mesi, l'esenzione diventa efficace
dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria. In tali circostanze,
l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio benestare per una procedura in sanatoria,
così, oltre al bollettino stampa 3
giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno inviato il 12
giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso
del diritto di opzione, una lettera personale in cui li si avvisava della possibilità
di compilare l'allegato modulo TI1 e di ritornarlo a mezzo di una busta -
anch'essa allegata e già provvista di indirizzo - entro il 30 settembre 2008
(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), con la precisazione
che se non vi avessero dato seguito sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in
Svizzera e con loro ogni familiare non esercitante un'attività lavorativa.
Oltre a ciò l'amministrazione ha pure trasmesso una comunicazione specifica a
13'569 datori di lavoro - anch'essi incaricati, in virtù del diritto cantonale
di applicazione (v. art. 6a cpv. 1 lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire
ai lavoratori non domiciliati soggetti all'obbligo di assicurazione le
informazioni necessarie (art. 16 della legge cantonale di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI 6.4.6.1] e art. 5 del relativo regolamento
esecutivo [RLCAMal; RL/TI 6.4.6.1.1]) -, ha informato 11 sindacati ed ha
coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione allargato (Camera di Commercio,
Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese
dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato agricolo,
Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori [SSIC TI],
Gastroticino). L'operazione ha permesso di "regolarizzare" il 95.8%
dei frontalieri interessati che hanno optato in favore della copertura assicurativa
nel proprio Paese di residenza,
per l'art. 2 cpv. 6
OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono
esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal
in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid.
2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea,
purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II
e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza
sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in
Svizzera,
in concreto, è
pacifico che l'interessata non ha presentato alcuna domanda di esenzione nel
termine di tre mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera, seppure essa affermi,
senza però comprovare la propria dichiarazione, di avere già optato per il sistema
sanitario italiano nel 2003 (doc. I),
tuttavia, la
successiva messa in atto della procedura in sanatoria - oggetto della presente
vertenza - ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre 2008, per esercitare
il diritto di opzione,
nella fattispecie, l'insorgente non
contesta di non essere stata informata circa il suo diritto di opzione in
favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza (sebbene il reclamo
sembri andare in questa direzione, dato che l'assicurata fa riferimento al
fatto di non avere ricevuto una comunicazione del 23 giugno 2009 dell'UAM, mentre
in realtà si tratterebbe, se del caso, della comunicazione del 12 giugno 2008 relativa
alla procedura di sanatoria), ma con il ricorso afferma di aver spedito nel
luglio 2008, tramite il suo datore di lavoro, il modulo TI1 ed aver così adempiuto
alle condizioni per poter essere esonerata dall'affiliazione in Svizzera,
in due recenti casi (STF
9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011, consid. 4.3 e STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011, consid. 3.4) analoghi alla presente fattispecie, il Tribunale Federale ha
respinto il ricorso di due lavoratrici frontaliere che hanno compilato e rispedito,
per posta normale, all'allora UAM - che però non l'ha ricevuto -, l'apposito
modulo TI1, dato che non potendosi dimostrare l'avvenuto e tempestivo esercizio
del diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, le interessate
- che devono sopportare le conseguenze della mancata prova - non potevano (giustamente)
essere esentate dall'obbligo di affiliazione in Svizzera,
nei citati giudizi (cfr.
STF 9C_1089/2009, consid. 4.1 e STF 9C_211/2010, consid. 3.2), l'Alta Corte ha
rammentato che gli art.
84-93 del regolamento
(CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) - applicabile nel caso
di specie e al quale rinviano sia l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC sia la
LAMal (art. 95a) - contengono alcune norme di procedura amministrativa
internazionale (v. DTF 136 V 295 consid. 5.4 pag. 306). Tuttavia, in mancanza - come in concreto sul
tema della prova e la tempestività della notifica di un documento o di una
dichiarazione - di una specifica disposizione di diritto comunitario o
convenzionale, l'organizzazione della procedura è retta di massima, entro i
limiti posti dai principi dell'equivalenza e dell'effettività, dall'ordinamento
giuridico interno (v. DTF 130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K
44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),
la Massima istanza ha
poi evidenziato (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.2 e citata STF 9C_211/2010,
consid. 3.3) da un canto la nozione del principio inquisitorio, che dispensa le
parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare
le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice
deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza
Fatti
di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid.
5 pag. 218 con riferimenti). D'altro canto, il TF ha ricordato che mentre per
quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione
dell'amministrazione essa deve essere dimostrata - dall'amministrazione stessa
- secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di
assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da
esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si
giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a
sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un diritto
soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza
preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve
essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n.
25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33
consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono indistintamente in
presenza di fattispecie nazionali o internazionali, compatibilmente quindi con
il principio dell'equivalenza. Similmente queste regole procedurali non rendono
praticamente impossibile o oltremodo difficile l'esercizio dei diritti
garantiti convenzionalmente dall'ALC - circostanza che la ricorrente peraltro
nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il principio
dell'effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),
l'Alta Corte (cfr.
citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.4) ha
quindi difeso l'operato dello scrivente Tribunale cantonale, che non ha
ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione del modulo
per esercitare il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano,
dato che le ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'effettiva spedizione e
ricezione della dichiarazione d'opzione, che per potere esplicare effetti
giuridici doveva pervenire tempestivamente nella sfera di influenza del
destinatario, quindi dell'allora UAM,
a nulla sono neppure
valse le testimonianze prodotte, che non hanno permesso di raggiungere questa
necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (cfr.
ibidem),
alla luce di quanto
esposto, considerato che la fattispecie in esame è simile a quelle giudicate
dal Tribunale Federale con le citate sentenze 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011
e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, rammentato che spetta all'assicurato
comprovare l'avvenuto esercizio del diritto d'opzione e che, in concreto, RI 1 non
è riuscita a dimostrare, con la necessaria certezza, di avere effettivamente
trasmesso all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione
- Ufficio dei contributi) il modulo TI1 entro il 30 settembre 2008, la
ricorrente deve sopportare le conseguenze della mancata prova e quindi non può
essere esonerata dall'obbligo di affiliazione in Svizzera in virtù
dell'eccezione prevista dall'Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b,
infatti, avendo
l'insorgente effettuato l'invio per posta normale e non per invio raccomandato,
deve essere applicata la giurisprudenza (STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010,
consid. 5.9) secondo cui la spedizione con la posta normale non consente in
genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
Considerandi
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio - come in specie - non è
sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e
ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto
può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la
mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III
43.
consid. 3), prove che in concreto non sono state prodotte,
quanto alla dichiarazione
scritta del 22 gennaio 2010 (doc. B) con cui __________ ha certificato "di
avere regolarmente spedito il modello T1 compilato in tutti i suoi dettagli
dalla Sig.a RI 1 per posta normale, in quanto non è nostra abitudine spedire i
modelli T1 dei nostri dipendenti/collaboratori per raccomandata. Alleghiamo
copia del documento spedito a luglio 2008.", questo TCA rileva che una
simile dichiarazione non permette comunque di raggiungere la necessaria
certezza dell'avvenuto invio, da parte della ricorrente per il tramite del suo
datore di lavoro, del modulo TI1 con cui avrebbe esercitato il diritto d'opzione
in favore del sistema sanitario italiano, né di fondare un caso giustificato ai
sensi dell'ALC (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3),
va al proposito
rilevato che neppure un'eventuale audizione del responsabile dell'invio in questione
sarebbe atta a modificare questa valutazione, poiché non potrebbe comunque
dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione che
per potere esplicare effetti giuridici doveva pervenire tempestivamente nella
sfera d'influenza del destinatario (sulle possibili agevolazioni di
questa prova, a condizione però che - contrariamente al caso di specie -
l'interessato sia in grado di produrre una ricevuta postale attestante
l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in questione cfr. DLA 1994 n. 20
pag. 150 consid. 3b [C 94/94]) (cfr. citata STF 9C_1089/2009,
consid. 4.3),
in virtù di quanto precede, considerato
che la ricorrente non ha saputo dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di
opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 30 settembre 2008, visto
che è avvenuto per posta semplice, la stessa deve ora sopportare le conseguenze
della mancata prova e pertanto deve essere obbligatoriamente affiliato in
Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 seg.),
come visto, però, l'insorgente ha cessato l'attività lucrativa in Svizzera con effetto
dal 28 febbraio 2010 (doc. VIbis),
secondo costante
giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso
alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione
impugnata, ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr., fra le tante, DTF 121 V 366 consid.
1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102),
in concreto, anche se
la cessazione dell'attività
lucrativa è avvenuta successivamente all'epoca in cui è stata emanata la decisione impugnata, per economia
procedurale, questo Tribunale accerta ora che venendo meno l'attività lucrativa in Svizzera, da quel
momento è cessato anche l'obbligo
assicurativo dell'insorgente, e meglio dal 28 febbraio 2010,
va infine osservato
che se l'interessata comincerà
una nuova attività lucrativa in Svizzera, qualora intendesse essere esonerata
dall'obbligo assicurativo nel
nostro Paese sarà comunque tenuta a far valere il diritto di opzione nei
termini esposti in precedenza.
stanti le
considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il
ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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