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Decisione

36.2010.120

Riduzione premio 2010. Domanda intempestiva. Ritardo giustificato da dimenticanza. La negligenza dell'assicurato non può essere protetta

12 gennaio 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"

a) per gli

assicurati tassati in via ordinaria

l’istanza è presentata nel corso

dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato,

possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede

la riduzione di premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o

per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla

riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso."

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Su questi aspetti si veda

la sentenza 36.2009.170 in re G. del 18 marzo 2010.

Come

anticipato nel considerando 3 per il solo 2010 le imposizioni temporali volute

con l’art. 28 cpv. 2 LCAMal (e riprese nel regolamento all’art. 11 cpv. 2)

soffrono di un’eccezione voluta dal legislatore con la novella legislativa del

15 dicembre 2009 (BU 2010 46) e conseguente ad iniziativa parlamentare 21

settembre 2009 oggetto di Messaggio (6301) del Consiglio di Stato (del 25

novembre 2009) e di Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze

(1 dicembre 2009 no. 6301 R). Con questa novella il legislatore ha ammesso che

per il 2010, alla luce dell’innalzamento dei limiti per la concessione del

diritto al sussidio, il termine per l’inoltro delle richieste fosse prorogato

(per determinate situazioni) alla fine di marzo 2010. In merito e per i dettagli si faccia riferimento alle sentenze 36.2010.95 in re A. e 36.2010.88

in re B. del 9 novembre 2010. Il tema non appare comunque rilevante per il caso

concreto alla luce del fatto che il ricorrente ha inoltrato la sua richiesta

nel giugno 2010 e quindi oltre il termine della fine marzo eccezionalmente

fissato dal legislatore per determinate categorie di redditi.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva.

Il

Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"

Il riconoscimento di sussidi

retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive

e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma

tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa

competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle

richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento

di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Il

ricorrente, nato nel 1947, è tassato in via ordinaria. Egli avrebbe dunque dovuto

inoltrare la sua domanda di riduzione del premio dell’assicurazione contro le

malattie entro la fine del 2009, rispettivamente – se rientrante in una delle

ipotesi ritenute all’art. 81 a cpv. 1 LCAMal - avrebbe potuto al più

inoltrare la domanda entro fine marzo 2010 e non oltre (art. 81 a cpv. 2 LCAMal). Come indicato in precedenza l’istanza formulata dal qui ricorrente risale al 15

giugno 2010, oltre i predetti termini. La richiesta è quindi intempestiva.

7. Come

accennato nelle considerazioni che precedono l’ammini-strazione può entrare nel

merito di domande intempestive se il ritardo è giustificato. Più

specificatamente l’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal

prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle

assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei

termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato

una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni

che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi anni. Nei casi

giudicati è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di

una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato

fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc.

36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente

l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di

due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella

causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare

il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141)

l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato

concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale

non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il

ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha

ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane

età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la

sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso

giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione

di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a

tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

"

Ancora va verificato se il ritardo

dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del

sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In

casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della

decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della

moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro

della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come

precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,

circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18

anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con

i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto

2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di

sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre

la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere

intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue

osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X.

della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e

debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio

X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica

della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa

con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X.

non solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

"

La mancata trasmissione dei

formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come

ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato

corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se

la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta,

e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro

di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo

sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita

dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo

ritardo.”

8. In

concreto il ricorrente ammette di avere tardivamente trasmesso la sua richiesta

siccome “rimasta fra le carte di una persona di cui sono curatore, persona alla

quale l’ufficio aveva erogato sussidi”. L’omesso ossequio del termine è quindi

da ricondurre all’inavvertenza del ricorrente, e quindi ad una sua negligenza.

Egli ha lasciato la sua istanza negli atti di una pupilla per la quale aveva richiesto

ed ottenuto la riduzione dei premi.

L’amministrazione

ha pure esaminato gli atti della pupilla, trasmettendoli al Tribunale cantonale

delle Assicurazioni, al fine di verificare se all’interno degli stessi vi

fossero elementi richiamanti la volontà del ricorrente di postulare la

riduzione del premio per il 2010, senza – correttamente – reperirne.

Il

ritardo non sarebbe stato scoperto per l’attitudine delle casse malattia di non

trasmettere le polizze aggiornate con la riduzione del premio. In effetti gli

assicuratori trasmettono agli assicurati, prima dell’inizio del periodo

assicurativo, una polizza indicante il premio previsto. Il premio, se

l’amministrazione pubblica preposta concede il sussidio, viene in seguito

corretto mediante l’emanazione di nuova polizza. Ciò avviene però quando

l’autorità cantonale preposta, terminati gli accertamenti ed attesa la crescita

in giudicato dei suoi provvedimenti, comunica agli assicuratori i nomi

dei beneficiari delle riduzioni, ciò che avviene spesso con ritardo rispetto

all’inizio del periodo d’assicurazione.

Il

ritardo, alla luce della prassi rigorosa del TCA, non può essere ammesso. Il

ricorrente ha commesso una negligenza dimenticando i suoi atti nel dossier

della pupilla ed ha omesso puntuale verifica presso l’amministrazione per

accertare il corretto rispetto dei termini per la presentazione della

richiesta, ciò a prescindere dalle comunicazioni dell’assicuratore. La

giustificazione portata, pur umanamente comprensibile, non può essere ammessa

poiché aprirebbe la possibilità per tutti gli assicurati di salvaguardare il

termine invocando la dimenticanza, lo smarrimento del formulario o simile. Si

svuoterebbero quindi di portata le norme che impongono tempi precisi per la

formulazione delle istanze di riduzione del premio. Il notorio ritardo con cui

le casse Malattia comunicano agli assicurati le nuove polizze indicanti la

riduzione del premio (polizze emesse tempo dopo l’ottenimento dall’ammi-nistrazione

cantonale dei provvedimenti di concessione del sussidio) non giova alle tesi

del ricorrente infatti l’assicuratore, nell’ambito delle procedure relative

alle riduzioni del premio, riceve la comunicazione della CCC relativa alla

concessione del sussidio, provvede a redigere una polizza indicante il premio ridotto

dell’importo del sussidio stesso ed incassa gli importi relativi ma non ha

competenza ad emettere decisioni o prendere specifiche posizioni. In questo

senso non può essere fatta valere una buona fede da parte del ricorrente.

In

effetti, a proposito di tale principio, secondo la giurisprudenza (cfr. SZS

1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.

21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag.

368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p.

106; DTF 119 V 307 consid. 3a; DTF 118 Ia 254 consid. 4b; DTF 118 V 76 consid.

7; DTF 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e sentenze ivi citate; RDAT

I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss) e la dottrina (Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a

ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata,

nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in

modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulati­vamente le seguenti

condizioni:

1.- l'informazione

deve riferirsi ad una situazione individuale e concreta;

Considerandi

2.

- essa

deve emanare da un organo competente o che possa essere ritenuto tale

compatibilmente con l'attenzione esigibile dalle circostanze.

3.

- la

promessa deve essere propria a ispirare fiducia.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

l'erroneità della disposi­zione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti

essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione

da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4;

104.

V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).

Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo

amministrativo che fornisce la comu­nicazione esprime - almeno implicitamente,

ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della

comunicazione non può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow,

Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b

3);

4.

- l'informazione

deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è

pregiudizievole.

5.

- la

legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data

(RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71;

110.

V 155 consid. 4b; 109 V 55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF

121.

V 66 consid. 2) è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI

2000.

p. 223).

In

concreto palesemente l’indicazione, che comunque non può essere ritenuta errata

da parte dell’assicuratore siccome la polizza non poteva contemplare una riduzione

del premio non richiesta ed ottenuta, non emana da un’autorità competente (il

signor RI 1 non ha postulato il sussidio all’assicuratore ma alla pubblica

amministrazione cantonale). Il tema non merita ulteriore approfondimento

siccome palesemente le condizioni della buona fede non sono date.

9.

Alla

luce di quanto precede il ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e spese

e senza attribuzione di ripetibili, e ciò siccome il ritardo nella presentazione

della domanda di riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie per l’anno 2010, non è giustificato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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