36.2010.122
Affiliazione d'ufficio all'assicurazione obbligatoria contro le malattie annullata poiché l'amministrazione non ha verificato se esistono motivi di esonero. Rinvio degli atti per nuovi accertamenti
28 gennaio 2011Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2010.122
Data decisione, Autorità:
28.01.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio all'assicurazione obbligatoria contro le malattie annullata poiché l'amministrazione non ha verificato se esistono motivi di esonero. Rinvio degli atti per nuovi accertamenti
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
COPERTURA OBBLIGATORIA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
art. 3 LAMAL
art. 4 LAMAL
art. 11 LAMAL
art. 12 LAMAL
art. 27 LPGA
art. 1 cpv. 1 OAMAL
art. 2 cpv. 2 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.122
cs
Lugano
28 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° (recte: 3) dicembre
2010 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 novembre
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 19 ottobre 2009 l’allora Ufficio dell’assicurazione malattia (dal
1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi), ha
respinto la domanda d’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera
presentata da RI 1, cittadino svizzero nato nel 1967 e domiciliato a __________,
assegnandogli nel contempo un termine di 30 giorni per trasmettere
all’amministrazione la comprova dell’avvenuta iscrizione presso un assicuratore
riconosciuto ed autorizzato ad esercitare l’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie nel nostro Paese (doc. 1).
B. Il
12 marzo 2010, in assenza di risposta da parte dell’interessato, la Cassa
cantonale di compensazione ha intimato ad RI 1 di produrre la documentazione
richiesta entro il 26 marzo seguente, pena l’iscrizione d’ufficio presso un
assicuratore riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica (di
seguito: UFSP, doc. 2).
C. Con
decisione del 25 giugno 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha iscritto RI
1 presso l’assicuratore malattie __________ per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie a decorrere dal medesimo giorno, precisando che
l’inizio teorico dell’obbligo d’assicurazione “è stabilito in data 8 marzo 1994” (doc. 3).
D. Il
26 luglio 2010 è pervenuto all’amministrazione uno scritto del padre di RI 1,
tramite il quale ha informato l’amministrazione che il figlio si trova in __________,
dove sta attualmente studiando e dove è già assicurato contro le malattie (doc.
4).
E. Il
18 ottobre 2010 RI 1 ha consegnato allo sportello della Cassa cantonale di
compensazione diversa documentazione concernente l’assicurazione “__________”
della __________ relativa, complessivamente, al periodo dal 1° maggio 2009 al
30 aprile 2011 (doc. 5).
F. Con
decisione su reclamo del 4 novembre 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha
confermato il precedente provvedimento amministrativo del 25 giugno 2010,
affermando che la “__________” non è autorizzata dall’UFSP a praticare
l’assicurazione malattie sociale in Svizzera e che tale copertura può
eventualmente essere oggetto di una nuova domanda di esenzione dall’obbligo
assicurativo, presentando il modulo TI 6.2 vidimato dall’assicuratore (doc. 6).
G. RI
1 è tempestivamente insorto contro la predetta decisione. L’insorgente afferma
di non essere tenuto ad affiliarsi in Svizzera, trovandosi in __________, a __________,
per motivi di studio ed avendo sottoscritto un’assicurazione per le cure
medico-sanitarie presso la __________, che soddisfa sia la legge __________ che
l’art. 25 LAMal e risponde ai requisiti posti dall’UE per i Paesi dell’area
Schengen (doc. I).
H. Con
risposta del 20 dicembre 2010 l’amministrazione propone la reiezione del
ricorso. La Cassa evidenzia che l’oggetto del contendere verte
sull’affiliazione d’ufficio e non sull’esenzione dall’obbligo assicurativo,
considerato che l’insorgente non ha contestato la decisione del 19 ottobre 2009
e rileva che l’assicuratore privato estero non è stato autorizzato dall’UFSP a
praticare l’assicurazione malattie sociale in Svizzera (doc. III).
in
diritto
In ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Nel merito
2. Ai sensi dell’art. 3 LAMal (persone tenute ad assicurarsi):
"
1 Ogni persona domiciliata in
Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale
per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o
dalla nascita in Svizzera.
2 Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicu-razione,
segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni
di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
3 Può
estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno
la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).
b. lavorano
all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4 L’obbligo
d’assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni
consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare
(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.”
Per
l’art. 4 LAMal:
"
1 Le persone tenute ad assicurarsi
possono scegliere liberamente l’assicuratore tra quelli designati nell’articolo
11.
2 Nei
limiti del corrispettivo raggio d’attività territoriale, gli assicuratori
devono accettare ogni persona tenuta ad assicurarsi.”
L’art. 11 LAMal prevede:
"
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è gestita:
a. dalle casse malati ai sensi
dell’articolo 12;
b. dalle
imprese di assicurazione private che, sottoposte alla legge del 17 dicembre
2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), esercitano l’assicurazione
malattie e dispongono dell’autorizzazio-ne secondo l’articolo 13.”
Per l’art. 12 LAMal:
" 1 Le casse malati
sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo che
esercitano in primo luogo l’assicurazione sociale malattie e sono riconosciute
dal Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento).
2 Le casse malati possono offrire, oltre
all’assicurazione sociale malattie ai sensi della presente legge, assicurazioni
complementari; secondo le condizioni e nei limiti massimi determinati dal
Consiglio federale possono pure esercitare altri rami d’assicurazione.
3 Le assicurazioni menzionate al capoverso
2 sono rette dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA).
4 Le casse malati con almeno un numero
d’assicurati pari a quello minimo stabilito dal Consiglio federale possono
anche esercitare la riassicurazione ai sensi dell’articolo 14.”
A norma dell’art. 1 cpv. 1 OAMal:
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi
degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero
(CC) sono tenute ad assicurarsi conforme-mente all’articolo 3 della
legge.”
3. Va ancora evidenziato che l’art. 2 cpv. 2 e seguenti
OAMal elenca le possibilità di esenzione:
"
2 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le
persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto di
uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la
delimitazione dell’obbligo di assicurazione, se l’assoggettamento
all’assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano
di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
Alla domanda va accluso un attestato
scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.
(…)
4 A domanda, sono esentate dall’obbligo di
assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una
formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e
stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li
accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione
beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato
scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.
L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di
assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere
prolungata di altri tre anni al massimo.
L’interessato non può revocare
l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.
4bis A
domanda, sono esentati dall’obbligo di assicurazione i docenti e i ricercatori
che soggiornano in Svizzera nell’ambito di un incarico di insegnamento o di una
ricerca, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li
accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione
beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
La richiesta dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero
competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale
competente può esentare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per tre anni
al massimo. A domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al
massimo. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione
senza un motivo particolare.
5 Su
domanda, sono esentati dall’obbligo d’assicurazione i lavoratori distaccati in
Svizzera non tenuti a pagare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia,
Fatti
i superstiti e l’invalidità (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale
di sicurezza sociale come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3
capoverso 2, se il datore di lavoro provvede affinché durante l’intera durata
di validità dell’esenzione siano almeno coperte le prestazioni secondo la LAMal
per le cure in Svizzera. Questa norma si applica per analogia ad altre persone non
tenute a pagare contributi dell’AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in
Svizzera in virtù di un’autorizzazione prevista da una convenzione
internazionale. L’interessato e il suo datore di lavoro non può revocare
l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.
6 A domanda, sono esentate dall’obbligo
d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della Comunità
europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera
circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere
coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante un
soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
7 A domanda, sono esentate dall’obbligo
d’assicurazione le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone
senza attività lucrativa secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle
persone o l’Accordo AELS, purché durante l’intera validità dell’esenzione
beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero
competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può
revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.
8 A domanda, sono esentate dall’obbligo
d’assicurazione le persone a cui l’assoggettamento all’assicurazione svizzera
provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura
dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono
stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a
condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev’essere corredata di un
attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni
necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia
all’esenzione senza un motivo particolare.”
4. Per l’art. 27 LPGA gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1). Ognuno
ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri
diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti
dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro
obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio
federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa
(cpv. 2). Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.
L'art.
27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto
soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò
che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare sentenza del
14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil
c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg.
(306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);
R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2a ed., 2009, ad
art. 27 pag. 397 e seguenti).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. sentenza del
9 maggio 2006, C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.
9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
In
una sentenza del 28 ottobre 2005 C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso
che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al
corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del
versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare
l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era
socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio
senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per
la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era
minacciato. L’allora TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava
equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della
protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.
Il
ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il
diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,
Considerandi
accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,
nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno
immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio
gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.
5.
In
concreto il 19 ottobre 2009 l’amministrazione, con decisione formale, ha
respinto la richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera
presentata dall’insorgente (doc. 1).
Il provvedimento è cresciuto incontestato in giudicato.
Successivamente la Cassa cantonale di compensazione ha avviato la
procedura d’affiliazione d’ufficio, decidendo di iscrivere l’interessato presso
l’assicuratore malattie __________ poiché la __________, presso cui il
ricorrente è assicurato, non è autorizzata ad esercitare l’assicurazione
sociale in Svizzera (doc. 6).
Nel
caso di specie l’interessato non contesta di essere domiciliato in Svizzera
(art. 3 LAMal, cfr. consid. 2) e l’assicuratore __________ (così come __________,
cfr. doc. 5) non è un assicuratore sociale riconosciuto dall’UFSP ai sensi
dell’art. 12 LAMal (cfr. la lista nel sito www.bag.admin.ch).
Le
condizioni di affiliazione in Svizzera presso un assicuratore sociale
riconosciuto dall’UFSP sono pertanto, di principio, date.
Sennonché
l’insorgente, che non mette in discussione l’inizio teorico dell’obbligo
assicurativo all’8 marzo 1994, in sede di reclamo (doc. 4) e con la consegna
della documentazione allo sportello dell’amministrazione in data 18 ottobre
2010.
(doc. 5), fa in sostanza valere di essere già assicurato in __________,
dove sta studiando, e chiede, perlomeno implicitamente, di poter essere
esonerato dall’obbligo assicurativo.
Va
qui rammentato che secondo costante giurisprudenza l'autorità
giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si
presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 4
novembre 2010, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire
quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa
situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b,
116.
V 248 consid. 1a).
In
concreto la domanda, implicita, di esonero è stata inoltrata prima
dell’emissione della decisione su reclamo, per cui occorre tenerne conto perlomeno
per il periodo successivo alla decisione del 19 ottobre 2009 (doc. 1), cresciuta
in giudicato e che l’insorgente non contesta neppure nel corso della presente
procedura (cfr. doc. I, pag. 1).
Ritenuto
tuttavia che nella decisione impugnata l’amministrazione non ha esaminato se i
motivi di esonero previsti dalla LAMal e dall’OAMal (cfr. in particolare l’art.
2.
OAMal) permettono all’insorgente, per il periodo successivo alla decisione
del 19 ottobre 2009, di essere esonerato dall’obbligo assicurativo e non ha
verificato se l’ALC o altri accordi internazionali possono trovare applicazione,
la decisione va annullata e rinviata alla Cassa per ulteriori accertamenti.
A
questo proposito va evidenziato che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti
hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di
essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504
consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;
cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di
poterla impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò
non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione
(sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.
3.
).
In
concreto l’amministrazione, alla luce della documentazione prodotta in sede di
reclamo e della convinzione del ricorrente di poter essere esonerato dall’obbligo
assicurativo in Svizzera avendo già un’assicurazione in __________, lo avrebbe
dovuto informare della possibilità di postulare una nuova domanda di esenzione
(cfr. art. 27 cpv. 2 LPGA), trasmettendogli il formulario corrispondente e
sospendendo eventualmente la procedura di affiliazione d’ufficio in attesa
dell’esito della nuova richiesta (cfr. anche sentenza 30.2010.20 del 29
settembre 2010).
Del
resto la stessa amministrazione, in sede di decisione su reclamo, al consid. 6 ha affermato che la “copertura può eventualmente essere oggetto di una nuova domanda di
esenzione dall’obbligo assicurativo, presentando il relativo modulo TI 6.2
vidimato dall’assicuratore e tutta la documentazione del caso” (doc. 6).
La
Cassa avrebbe in ogni caso dovuto esaminare, nella decisione su reclamo, i motivi
per i quali, eventualmente, intendeva respingere la (nuova) domanda di esonero,
così da permettere al ricorrente di poter contestare innanzi al TCA i motivi
del rifiuto. L’accenno, ma solo in sede di risposta, alla circostanza che non
sarebbe stato possibile concedere l’esenzione poiché ai sensi dell’art. 26 CC
la dimora in un luogo al fine di frequentarvi le scuole non costituisce
domicilio non è sufficiente, poiché avrebbe semmai dovuto essere contenuta
nella decisione su reclamo. Infatti, spetta comunque all’amministrazione
esaminare accuratamente ogni singola censura, così da permettere al ricorrente
di poter contestare con cognizione di causa la decisione impugnata (cfr. anche
sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010).
Non
essendosi l’amministrazione espressa in merito nella decisione impugnata, questo
Tribunale non può esaminare la richiesta di esenzione e verificare se le
condizioni per un eventuale esonero sono date (cfr. anche la sentenza
9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7.2, 7.3 e 7.7). Del resto l’accertamento
dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione (cfr. sentenza 9C_675/2009
del 28 maggio 2010), la quale non può rimandare gli approfondimenti necessari
all’accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione
(rispettivamente reclamo) e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i Tribunali (cfr. sentenza 9C_675/2009 del
28.
maggio 2010, consid. 8.3; DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374, sul tema cfr.
pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]).
Alla
luce di quanto sopra esposto, stabilito che l’insorgente non contesta l’inizio
dell’obbligo teorico di assicurazione, la decisione impugnata, nella misura in
cui affilia d’ufficio l’insorgente all’assicuratore malattie __________ dal 25
giugno 2010 va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché,
dopo aver effettuato i necessari accertamenti circa l’assicurazione di cui
dispone l’interessato, esamini se sono dati i motivi di esonero previsti dalla
legge ed emani un nuovo provvedimento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto al sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata, nella misura in cui conferma l’affiliazione d’ufficio a
__________, è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi
incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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