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Decisione

36.2010.122

Affiliazione d'ufficio all'assicurazione obbligatoria contro le malattie annullata poiché l'amministrazione non ha verificato se esistono motivi di esonero. Rinvio degli atti per nuovi accertamenti

28 gennaio 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i superstiti e l’invalidità (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale

di sicurezza sociale come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3

capoverso 2, se il datore di lavoro provvede affinché durante l’intera durata

di validità dell’esenzione siano almeno coperte le prestazioni secondo la LAMal

per le cure in Svizzera. Questa norma si applica per analogia ad altre persone non

tenute a pagare contributi dell’AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in

Svizzera in virtù di un’autorizzazione prevista da una convenzione

internazionale. L’interessato e il suo datore di lavoro non può revocare

l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.

6 A domanda, sono esentate dall’obbligo

d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della Comunità

europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera

circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere

coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante un

soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

7 A domanda, sono esentate dall’obbligo

d’assicurazione le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone

senza attività lucrativa secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle

persone o l’Accordo AELS, purché durante l’intera validità dell’esenzione

beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.

La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero

competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può

revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.

8 A domanda, sono esentate dall’obbligo

d’assicurazione le persone a cui l’assoggettamento all’assicurazione svizzera

provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura

dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono

stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a

condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev’essere corredata di un

attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni

necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia

all’esenzione senza un motivo particolare.”

4. Per l’art. 27 LPGA gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1). Ognuno

ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri

diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti

dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro

obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio

federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa

(cpv. 2). Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.

L'art.

27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto

soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò

che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare sentenza del

14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil

c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg.

(306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2a ed., 2009, ad

art. 27 pag. 397 e seguenti).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. sentenza del

9 maggio 2006, C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr.

9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

In

una sentenza del 28 ottobre 2005 C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso

che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al

corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del

versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare

l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era

socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio

senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per

la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era

minacciato. L’allora TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava

equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della

protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il

ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,

Considerandi

accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,

nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno

immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio

gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

5.

In

concreto il 19 ottobre 2009 l’amministrazione, con decisione formale, ha

respinto la richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera

presentata dall’insorgente (doc. 1).

Il provvedimento è cresciuto incontestato in giudicato.

Successivamente la Cassa cantonale di compensazione ha avviato la

procedura d’affiliazione d’ufficio, decidendo di iscrivere l’interessato presso

l’assicuratore malattie __________ poiché la __________, presso cui il

ricorrente è assicurato, non è autorizzata ad esercitare l’assicurazione

sociale in Svizzera (doc. 6).

Nel

caso di specie l’interessato non contesta di essere domiciliato in Svizzera

(art. 3 LAMal, cfr. consid. 2) e l’assicuratore __________ (così come __________,

cfr. doc. 5) non è un assicuratore sociale riconosciuto dall’UFSP ai sensi

dell’art. 12 LAMal (cfr. la lista nel sito www.bag.admin.ch).

Le

condizioni di affiliazione in Svizzera presso un assicuratore sociale

riconosciuto dall’UFSP sono pertanto, di principio, date.

Sennonché

l’insorgente, che non mette in discussione l’inizio teorico dell’obbligo

assicurativo all’8 marzo 1994, in sede di reclamo (doc. 4) e con la consegna

della documentazione allo sportello dell’amministrazione in data 18 ottobre

2010.

(doc. 5), fa in sostanza valere di essere già assicurato in __________,

dove sta studiando, e chiede, perlomeno implicitamente, di poter essere

esonerato dall’obbligo assicurativo.

Va

qui rammentato che secondo costante giurisprudenza l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 4

novembre 2010, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire

quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa

situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b,

116.

V 248 consid. 1a).

In

concreto la domanda, implicita, di esonero è stata inoltrata prima

dell’emissione della decisione su reclamo, per cui occorre tenerne conto perlomeno

per il periodo successivo alla decisione del 19 ottobre 2009 (doc. 1), cresciuta

in giudicato e che l’insorgente non contesta neppure nel corso della presente

procedura (cfr. doc. I, pag. 1).

Ritenuto

tuttavia che nella decisione impugnata l’amministrazione non ha esaminato se i

motivi di esonero previsti dalla LAMal e dall’OAMal (cfr. in particolare l’art.

2.

OAMal) permettono all’insorgente, per il periodo successivo alla decisione

del 19 ottobre 2009, di essere esonerato dall’obbligo assicurativo e non ha

verificato se l’ALC o altri accordi internazionali possono trovare applicazione,

la decisione va annullata e rinviata alla Cassa per ulteriori accertamenti.

A

questo proposito va evidenziato che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti

hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di

essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504

consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;

cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.

1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di

poterla impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò

non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione

(sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.

3.

).

In

concreto l’amministrazione, alla luce della documentazione prodotta in sede di

reclamo e della convinzione del ricorrente di poter essere esonerato dall’obbligo

assicurativo in Svizzera avendo già un’assicurazione in __________, lo avrebbe

dovuto informare della possibilità di postulare una nuova domanda di esenzione

(cfr. art. 27 cpv. 2 LPGA), trasmettendogli il formulario corrispondente e

sospendendo eventualmente la procedura di affiliazione d’ufficio in attesa

dell’esito della nuova richiesta (cfr. anche sentenza 30.2010.20 del 29

settembre 2010).

Del

resto la stessa amministrazione, in sede di decisione su reclamo, al consid. 6 ha affermato che la “copertura può eventualmente essere oggetto di una nuova domanda di

esenzione dall’obbligo assicurativo, presentando il relativo modulo TI 6.2

vidimato dall’assicuratore e tutta la documentazione del caso” (doc. 6).

La

Cassa avrebbe in ogni caso dovuto esaminare, nella decisione su reclamo, i motivi

per i quali, eventualmente, intendeva respingere la (nuova) domanda di esonero,

così da permettere al ricorrente di poter contestare innanzi al TCA i motivi

del rifiuto. L’accenno, ma solo in sede di risposta, alla circostanza che non

sarebbe stato possibile concedere l’esenzione poiché ai sensi dell’art. 26 CC

la dimora in un luogo al fine di frequentarvi le scuole non costituisce

domicilio non è sufficiente, poiché avrebbe semmai dovuto essere contenuta

nella decisione su reclamo. Infatti, spetta comunque all’amministrazione

esaminare accuratamente ogni singola censura, così da permettere al ricorrente

di poter contestare con cognizione di causa la decisione impugnata (cfr. anche

sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010).

Non

essendosi l’amministrazione espressa in merito nella decisione impugnata, questo

Tribunale non può esaminare la richiesta di esenzione e verificare se le

condizioni per un eventuale esonero sono date (cfr. anche la sentenza

9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7.2, 7.3 e 7.7). Del resto l’accertamento

dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione (cfr. sentenza 9C_675/2009

del 28 maggio 2010), la quale non può rimandare gli approfondimenti necessari

all’accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione

(rispettivamente reclamo) e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i Tribunali (cfr. sentenza 9C_675/2009 del

28.

maggio 2010, consid. 8.3; DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374, sul tema cfr.

pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]).

Alla

luce di quanto sopra esposto, stabilito che l’insorgente non contesta l’inizio

dell’obbligo teorico di assicurazione, la decisione impugnata, nella misura in

cui affilia d’ufficio l’insorgente all’assicuratore malattie __________ dal 25

giugno 2010 va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché,

dopo aver effettuato i necessari accertamenti circa l’assicurazione di cui

dispone l’interessato, esamini se sono dati i motivi di esonero previsti dalla

legge ed emani un nuovo provvedimento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto al sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata, nella misura in cui conferma l’affiliazione d’ufficio a

__________, è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi

incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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