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Decisione

36.2010.124

Denegata giustizia. Quasi un anno e mezzo per ottenere una decisione su opposizione è tempo eccessivo. In casu sospensione delle prestazioni

24 febbraio 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i solleciti della signora RI 1 sono rimasti senza seguito alcuno, come lo sono

stati gli inviti del Tribunale a volere prendere posizione sulle censure mosse;

- che

l’omessa decisione tocca la sfera della copertura assicurativa obbligatoria

dell’assicurata, con gravi ripercussioni possibili, sia a livello di salute che

a livello economico. Non si può omettere qui di considerare, pur non dovendo

essere esaminato il merito della questione, la comunicazione dell’Ufficio

dell’Assicurazio-ne malattia, allora competente in merito, relativo ai debiti

dell’assicurata qui ricorrente (doc. G), atto che CO 1 dovrà ora considerare

attentamente e nei tempi più contenuti;

- che

palesemente in concreto è data una denegata giustizia, il ritardo di quasi 1

anno e mezzo dall’opposizione formulata dall’assicurata non ha nessuna

oggettiva giustificazione, non è motivato da nessun accertamento, da nessuna

verifica, non risulta essere stato in alcun modo argomentato, CO 1 non sembra

avere corrisposto con la signora RI 1 in merito a tale ritardo;

- che

Considerandi

crea decisamente sconcerto tale latitanza dell’assicuratore, che dimentica bellamente

l’assicurata e la sua opposizione nonostante il caso riguardi non un rimborso

od un incasso premi ma la copertura assicurativa, l’essenza stessa

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie;

- che

tale atteggiamento non trova nessuna giustificazione, come detto, e va stigmatizzato

seriamente e severamente, non esistendo cittadini con valore diverso tutti

avendo il diritto di ottenere in tempi ragionevoli una decisione che li

riguardi su un tema controverso con il loro assicuratore malattia, soprattutto

laddove tale tema costituisca l’essenza stessa della copertura. La gravità

dell’omissione di CO 1 è palese e, lo si ripete, particolarmente grave. Ne discende

l’obbligo per l’assicuratore di emanare, entro e non oltre 5 giorni dalla

crescita in giudicato della presente, una decisione su opposizione con cui

evada la richiesta della parte ricorrente in maniera completa ed adeguata,

considerando lo scritto documento G prodotto a questo Tribunale;

- che

il ricorso va, conseguentemente accolto. La causa era dovuta alla luce della

latitanza dell’assicuratore ed il patrocinio necessario per l’assicurata.

L’atteggiamento negligente dell’assicu-ratore, che neppure si è degnato di

rispondere al Tribunale ed a trasmettere i documenti di causa, comporta il

carico allo stesso di congrue tasse e spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 10 dicembre 2010 formulato da RI 1 è accolto.

1.1. Di

conseguenza è fatto ordine all’assicuratore malattie CO 1, __________, di emanare

– entro 5 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione – il

provvedimento reclamato (decisione su opposizione).

2. La

tassa di giustizia, cifrata in CHF 500.00 e le spese, fissate in CHF 100.00, vengono

posti a carico dell’assicuratore malattie CO 1 , __________, che verserà alla

ricorrente vincente in causa, CHF 1'800.00 (IVA, se dovuta, inclusa) a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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