36.2010.126
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22 marzo 2011Italiano24 min
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Numero d'incarto:
36.2010.126
Data decisione, Autorità:
22.03.2011, TCA
Titolo:
Riduzione premio LAMal rifiutata.Coniuge divorziata convive con figlio maggiorenne:è persona sola.Diminuzione dei redditi netti rispetto IC 2008. Calcolo autonomo del reddito dà un reddito determinante di Fr.30000. Reddito lordo convertito + valore locativo + reddito da titoli - int.passivi/alimenti
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
CONVERSIONE DEL REDDITO
DIMINUZIONE DEL REDDITO
LIMITI DI CONCESSIONE
PERSONA SOLA
PREMIO
REDDITO IMPONIBILE
REDDITO LORDO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 26 cpv. 1 let. b LCAMAL
art. 29 cpv. 2 let. b LCAMAL
art. 81b cpv. 1 let. a LCAMAL
art. 31 let. m RLCAMAL
art. 36 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.126
TB
Lugano
22 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 25 novembre
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Il
23 luglio 2010 (doc. 1) RI 1, nata nel 1960, divorziata, convivente con un
figlio maggiorenne, ha chiesto di beneficiare della riduzione dei premi dell'assicurazione
malattia per l'anno 2011.
B. Il
mese successivo, la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, ha chiesto all'istante di produrre della documentazione atta a
determinare la sua situazione economica e di compilare l'apposito formulario
per l'accertamento del reddito determinante al di fuori della tassazione
applicabile (doc. A3).
C. Con
decisione formale del 31 agosto 2010 (doc. 4) la Cassa di compensazione ha
respinto la richiesta di riduzione del premio.
D. Il
25 novembre 2010 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una
decisione su reclamo con cui ha respinto il reclamo del 6 settembre 2010 (doc. A2),
siccome ha stabilito in Fr. 29'000.- il reddito determinante dell'assicurata e
quindi, essendo superiore al limite di Fr. 22'000.- per persone sole, ella non
ha diritto alla concessione della riduzione del premio LAMal.
E. Con
ricorso del 9 dicembre 2010 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale il riconoscimento della riduzione del premio dell'assicurazione malattia, ritenuto il suo
contenuto reddito e le spese mensili a cui deve fare fronte, comprensive del
pagamento dell'ipoteca e del mantenimento di sé e del figlio maggiorenne, quest'ultimo
senza attività siccome depresso e nemmeno più al beneficio dei contributi
alimentari versati dal padre. Per questo motivo, la ricorrente ha contestato di
essere considerata come persona sola.
L'assicurata ha
inoltre osservato che diverse spese che sono ammesse fiscalmente, non sono
invece state dedotte nel calcolo per la determinazione del diritto alla riduzione
del premio LAMal. A suo dire, ciò la penalizzerebbe, perché il quadro che ne
risulta non corrisponderebbe alla sua reale situazione finanziaria.
Infine, la ricorrente
ha evidenziato di avere omesso di indicare, nell'apposito formulario sull'accertamento
del reddito, di avere prelevato Fr. 100'000.- dal conto di libero passaggio per
diminuire l'ipoteca sull'abitazione familiare, immobile che tuttavia non può
vendere, altrimenti avrebbe più spese delle attuali.
Da ultimo, l'insorgente
ha ricordato che sua mamma le ha concesso un prestito di oltre Fr. 156'000.-
per acquistare la metà dell'abitazione familiare di proprietà dell'ex marito e quindi
non perderla all'asta.
F. Il
27 dicembre 2010 (doc. III) l'amministrazione ha chiesto di respingere il
ricorso, motivando dettagliatamente la sua proposta e confermando che il reddito
determinante era pari a Fr. 29'000.-. Pertanto, anche in virtù del nuovo limite
di reddito di Fr. 28'000.-, stabilito dal nuovo art. 81b LCAMal entrato in vigore
il 1° gennaio 2011, i criteri legali per ottenere la riduzione del premio non
sono comunque adempiuti.
G. L'insorgente
non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV), mentre il Tribunale ha
richiamato gli incarti fiscali dell'assicurata relativi agli anni di
contribuzione 2008 e 2009 (docc. V e VI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010
del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H
183/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999).
nel merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal: si
tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e
delle persone sole il cui reddito determinante non supera i Fr. 20'000.-.
L'art. 81a cpv. 1
LCAMal, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2010 (pubblicato sul BU 9/2010
del 9 febbraio 2010), prevede che a partire dall'anno 2010, il sussidio minimo
è garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:
" a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art.
29 cpv. 1 lett. a) è compreso
tra fr. 20'000.- e fr. 22'000.-;
b. le famiglie il cui reddito (di cui
all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32'000.- e fr. 34'000.-;
c. le famiglie il cui reddito di
riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.- e fr. 55'000.-;
d. le altre famiglie il cui reddito (di
cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.- e fr. 65'000.-.".
Per l'art. 81a cpv. 2
LCAMal, in deroga all'art. 28 cpv. 2, l'istanza di sussidio per l'anno 2010
degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010.
Giusta il nuovo art.
81b LCAMal del 13 dicembre 2010, pubblicato il 4 febbraio 2011 nel BU 5/2011,
ma in essere retroattivamente dal 1° gennaio 2011,
" 1 Per l'anno 2011, il sussidio minimo è garantito anche
ai seguenti assicurati:
a. le persone sole il cui reddito (di cui
all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 22'000.- e fr. 28'000.-;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art.
29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 34'000.- e fr. 40'000.-;
c. le persone sole il cui reddito di
riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 55'000.- e fr. 60'000.-;
d. le altre famiglie il cui reddito (di
cui all'art. 46 cpv. 1 e 48) è compreso tra fr. 65'000.- e fr. 70'000.-.
2 In deroga all'art. 28 cpv. 1, l'istanza di sussidio per l'anno 2011 degli assicurati di cui al cpv. 1 è presentata entro il 30
aprile 2011.".
L'art. 29 cpv. 2 LCAMal prevede:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l'importo di sostanza lorda
registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600'000.-, o se l'importo di
sostanza imponibile supera fr. 400'000.-;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60'000.-;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80'000.-;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.-.
Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.- cadauno; per i
successivi di fr. 5000.- cadauno.".
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (la Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell'art. 31
LCAMal.
Per l'anno 2011,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 19 ottobre 2010 (pubblicato
nel Bollettino Ufficiale 58/2010 del 19 novembre 2010) le basi di calcolo per
il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale
per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni
dell'imposta cantonale per l'anno 2008; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media
cantonale ponderata fissata da questo Decreto Esecutivo, così pure di altri
parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46, 48 e 81a LCAMal.
Il nuovo art. 81b
LCAMal, successivo, temporalmente, al citato Decreto Esecutivo, ha però fissato
dei nuovi limiti di reddito per il 2011, che vanno dunque posti alla base del
presente giudizio.
3. Infatti,
in merito all'art. 81b LCAMal,
va osservato che questa norma è stata adottata il 13 dicembre 2010 dal Gran
Consiglio sulla base sia dell'Iniziativa parlamentare del 30 novembre 2010 presentata
nella forma elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze, sia del
Rapporto del 7 dicembre 2010 della Commissione della gestione e delle finanze.
Essa è stata dapprima
pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2010 con l'indicazione della scadenza del termine di
referendum, poi nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 4 febbraio 2011, con l'indicazione dell'entrata in vigore il 1°
gennaio 2011.
Nella sentenza del 17
dicembre 2008 (36.2008.134), questo Tribunale si è già pronunciato sulla
tematica della retroattività riferita all'art. 29 cpv. 2 LCAMal. In quell'occasione, il TCA ha stabilito che questa
norma, approvata dal Gran Consiglio il 19 dicembre 2007 visto il messaggio del 9
ottobre 2007 n. 5974 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008, sottoposta a
referendum scaduto infruttuoso e quindi pubblicata nel BU 6/2008 del 15 febbraio
2008, ha regolarmente esplicato tutti i suoi effetti per i sussidi del 2008
(cfr. consid. 2.4), ovvero il TCA ha ammesso l'applicazione retroattiva al 1° gennaio 2008 della modifica legislativa.
Le stesse conclusioni
possono quindi essere qui tratte per l'applicazione, al 1° gennaio 2011, del
nuovo art. 81b LCAMal.
4. Di
principio, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della
tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo
cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento
d'applicazione (art. 30 LCAMal).
In specifici casi
previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione, l'amministrazione deve
però calcolare da sola il reddito determinante (cosiddetto accertamento
autonomo) al di fuori della tassazione di riferimento, trasformando il reddito dell'assicurato
mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione
del sussidio.
Infatti, all'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha
riservato l'accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione, che dovrà procedere con la trasformazione delle
entrate lorde in reddito determinante a partire da tabelle ufficiali di
conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per
la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2
RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le
modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette all'imposta
cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari.".
L'esecutivo cantonale
ha poi concretizzato la citata norma in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Così, giusta l'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente
dall'Istituto delle
assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso
del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,
nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-,
secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai
sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione
svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate
in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori di
sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato,
e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In
questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di
sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento
dell'istanza.".
5. Nel
caso in esame, l'insorgente va innanzitutto
considerata per il 2011 quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, essendo
coniuge divorziata senza figli minorenni conviventi. Per il diritto alla
riduzione del premio per l'anno
2011 vale quindi il limite di reddito di Fr. 28'000.- (art. 81b cpv. 1 lett. a LCAMal).
Quanto al figlio __________,
maggiorenne dall'aprile 2010 e convivente con l'assicurata, egli ha ottenuto per sé stesso la riduzione del premio
LAMal per il 2011 con decisione del 30 novembre 2010 (doc. III).
In secondo luogo, come
visto, il diritto alla riduzione del premio LAMal della ricorrente risulta
dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a
LCAMal).
Pertanto, ritenuto che
la notifica di tassazione IC 2008 agli atti (doc. 5),
valida per l'anno 2011, ha stabilito in Fr. 29'367.- il reddito imponibile dell'assicurata e che quindi il reddito
determinante della ricorrente risulta di Fr. 30'000.-, il nuovo limite di
reddito determinante per persone sole di Fr. 28'000.- (art. 81b cpv. 1 lett. a
LCAMal) è superato. Di conseguenza, l'insorgente non ha diritto di beneficiare
della riduzione del premio dell'assicurazione malattia per l'anno 2011.
L'aiuto statale deve
comunque essere negato alla ricorrente per il
superamento del limite di reddito in applicazione dell'art. 29 LCAMal. Infatti, come ha correttamente osservato la Cassa cantonale di compensazione esaminando l'istanza di
sussidio alla luce della notifica di tassazione IC 2008, l'insorgente deve essere esclusa dal diritto alla riduzione del premio di cassa malati anche
perché il totale dei redditi accertato dal competente Ufficio di tassazione è
di Fr. 62'902.- (Fr. 12'115.-
[reddito da attività dipendente] + Fr. 1'826.- [reddito da attività dipendente
accessoria] + Fr. 15'220.- [valore locativo] + Fr. 2.- [reddito da titoli] +
Fr. 6'223.- [indennità per perdita di guadagno] + Fr. 9'500.- [alimenti per sé]
+ Fr. 18'016.- [alimenti per il figlio]) e questa cifra
supera l'importo limite di Fr. 60'000.- fissato per le persone sole (art. 29
cpv. 2 lett. b LCAMal).
6. Tuttavia,
siccome successivamente all'emanazione
della notifica di tassazione IC 2008, determinante per il diritto alla
riduzione dei premi LAMal per il 2011 in virtù del Decreto Esecutivo del Consiglio di Stato, i redditi netti dell'assicurata sono diminuiti, è a giusta ragione che l'amministrazione ha proceduto a calcolare
autonomamente il reddito determinante dell'insorgente, partendo non più dalla predetta notifica di tassazione,
ma dai dati più recenti a sua disposizione.
In effetti,
conformemente al citato art. 31 RLCAMal, la Cassa di compensazione è tenuta ad
accertare autonomamente il reddito dell'assicurata soltanto se vi sono delle modifiche riguardo allo statuto
personale e/o economico dell'interessata e (semmai) della sua famiglia.
Nel caso concreto,
solo la lettera m di questa norma può, eventualmente, tornare utile.
Occorre però che vi sia stata una diminuzione importante del reddito netto
da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite
e assegni rispetto al medesimo dato desumibile dalla notifica di tassazione
applicabile all'anno per
il quale l'assicurato
chiede il sussidio.
In merito all'art. 31 RLCAMal, va osservato che il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima
fra tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime: STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.57; STCA del 16 gennaio 2009, 36.2008.159; STCA del 19 febbraio 2009, 36.2008.129; STCA del 27 marzo 2009, 36.2008.162; STCA del 7 aprile 2009, 36.2009.2), rilevando come:
" 2.2 (…) quando
sia accertato un reddito [ndr: lordo ex art. 67 lett. m RLCAMal, mentre ora, in
virtù del nuovo art. 31 lett. m RLCAMal, esso deve essere netto grazie alla
modifica, dal 1° gennaio 2003, della Legge tributaria, che ha mutato il modo di
compilare la dichiarazione d'imposta (ora si indicano i redditi da attività
netti, non più lordi)] inferiore a quello [ndr: lordo, mentre dal 1° gennaio
2008 è netto] del periodo di riferimento rispettivamente quando l'amministrazione
debba determinare un reddito [ndr: lordo, ora netto], essa deve procedere alla
sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal
Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare
è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito [ndr: lordo, sia
prima della modifica del regolamento sia dopo] accertato in reddito imponibile
mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito
lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora
art. 17 cpv. 2 RLCAMal]) convertito in reddito imponibile mediante apposite
tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento [ndr: ora art. 36 cpv.
1 RLCAMal].
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo [ndr: lordo anche dal 1° gennaio 2008 ex art. 36
RLCAMal] conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più prossimo al
periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il
sussidio soggettivo.".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati [ndr: ora reddito netto] dell'anno
per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in
precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m
dell'art. 67 Reg. LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal] - posti a raffronto con
Fatti
i dati [ndr: ora reddito netto] ritenuti nella tassazione di riferimento
dove necessario.
(…)
2.5.
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia
decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati
nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (le
sottolineature, le evidenziature in grassetto e le note tra parentesi sono della
redattrice).
7. Pertanto,
occorre esaminare se le entrate nette della ricorrente sono diminuite rispetto
al reddito esposto nella notifica di tassazione IC 2008. In altre parole, il reddito netto conseguito dall'assicurata nel 2010 deve essere inferiore alle entrate nette
percepite nel 2008.
In concreto, anche se
la decisione su reclamo è del 23 novembre 2010, occorre considerare l'intero
anno 2010 per determinare il diritto alla riduzione del premio LAMal.
Pertanto, pendente
causa il Tribunale ha chiesto alla ricorrente di produrre i dati salariali di
tutto il 2010 (doc. VII) ed il 17 marzo 2011 (doc. VIII) l'assicurata ha trasmesso
due certificati di salario riferiti uno al salario versatole da __________
(doc. B1), l'altro da __________ (doc. B2).
Così, il reddito netto
conseguito dall'interessata da __________
per l'anno 2010 ammonta a Fr. 15'785.-, mentre il salario netto
versatole da __________ per l'attività svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre
2010 è pari a Fr. 8'725,90.
Sommando i due
redditi, si ha un importo annuo di Fr. 24'510,90, importo manifestamente
inferiore al totale dei redditi netti stabilito in Fr. 47'680.- con la
notifica di tassazione IC 2008.
8. Come
indicato in precedenza (cfr. consid. 6), il reddito lordo va convertito
in reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali allestite dalla Divisione
delle contribuzioni (art. 36 cpv. 1 RLCAMal).
Occorre quindi
calcolare questo reddito sulla scorta dei dati a disposizione per il 2010.
Prima di procedere in
tal senso occorre però verificare se il nuovo reddito conseguito ed accertato
autonomamente dall'amministrazione sia superiore ai limiti fissati dall'art. 29
cpv. 2 LCAMal.
Infatti, questo
disposto prevede che la riduzione di premio decade se, per le persone sole
(lett. b), il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati
nella tassazione applicabile supera Fr. 60'000.-.
Al riguardo, questo
Tribunale ha già avuto modo di stabilire che questo disposto legale si applica
anche in caso di accertamento autonomo del reddito (STCA del 19 febbraio 2009, 36.2008.129,
consid. 2.8 e 2.9).
Ne discende che il
totale dei redditi al netto degli oneri sociali conseguiti nel 2010
comprende i redditi netti da attività lucrativa giusta l'art. 31 lett. m RLCAMal che ammontano, come
visto, a Fr. 24'510,90.
A ciò vanno però
ancora aggiunti, a differenza dell'art. 31 lett. m RLCAMal, gli altri redditi prima
delle deduzioni fiscali, quindi il valore locativo più recente di Fr. 15'247.-
(cfr. notifica di tassazione IC 2009) ed il più recente reddito da titoli e capitali
di Fr. 6.- (cfr. notifica di tassazione IC 2009).
Il totale dei
redditi al netto degli oneri sociali (art. 29 cpv. 2 LCAMal) assomma pertanto
a Fr. 39'763,90, importo inferiore al limite di Fr. 60'000.-.
Di conseguenza, sono
dati i presupposti legali per procedere con il calcolo autonomo del reddito ex
art. 31 lett. m RLCAMal e meglio per stabilire il reddito determinante partendo
dal reddito lordo mensile più recente e convertendolo in reddito imponibile secondo
le tabelle ufficiali di conversione.
9. Più
precisamente, il reddito annuo lordo accertato per il 2010 va fissato in
Fr. 27'446,20 (Fr. 18'177.- [salario da __________] + Fr. 9'269,20
Considerandi
[salario da __________]).
Commutato quindi in
virtù dell'art. 36 cpv. 1
RLCAMal mediante l'apposita tabella ufficiale di conversione per le persone
sole riferita al 2010 (visto che i redditi da commutare sono stati conseguiti
nel 2010), il reddito lordo annuo accertato di Fr. 27'446,20, pari a Fr.
2'287,20 mensili, dà quindi un reddito imponibile annuo di Fr. 18'481.-
rispettivamente un reddito determinante annuo, già quindi arrotondato al
mille franchi superiore, di Fr. 19'000.- (queste tabelle sono pubblicate sul sito del Cantone Ticino al seguente
indirizzo relativo alle istruzioni sulla riduzione del premio: http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Opuscoli/Istruzioni%20per%20la%20richiesta%20della%20riduzione%20individuale%20del%20premio%202011.pdf).
Questa somma, di per
sé, è inferiore al limite di reddito fissato dal Consiglio di Stato per le
persone sole per ottenere nel 2011 il diritto alla riduzione dei premi LAMal
(Fr. 28'000.-).
Tuttavia a questo
importo vanno aggiunti il valore locativo di Fr. 15'247.- ed il reddito da titoli e capitali di Fr. 6.- (STCA del 28
febbraio 2008, 36.2007.172), per ottenere un reddito imponibile di Fr.
33'734.- (Fr. 18'481.- + Fr. 15'247.- + Fr. 6.-).
10.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo
Tribunale ha sviluppato nel tempo una prassi piuttosto restrittiva, ammettendo
quali uniche deduzioni gli alimenti versati
e gli interessi su debiti ipotecari; altre deduzioni non
possono essere considerate (cfr., fra le ultime, STCA del 19 luglio
2010, 36.2010.66; STCA del 24 marzo 2010, 36.2010.32; STCA del 19 febbraio 2010,
36.2010
; STCA del 27 marzo 2009, 36.2008.162; STCA del 16 gennaio 2009,
36.2008
).
In particolare, nelle sentenze
36.2003
/112 e 36.2003.116 del 26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità
di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale.
Nella sentenza 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d'altra parte aveva fatto l'amministrazione, la deduzione per gli alimenti
che l'assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni.
Per uno studente che effettuava
parallelamente all'esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca
presso un'università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per
i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza
secondaria e quelle di trasporto.
Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 del 3 settembre 2004, in cui era ricorrente un divorziato cui l'amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per
la successiva conversione.
Nella sentenza 19 ottobre 2004
(36.2004.129), questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione
dell'affitto e del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ed
ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e
di doppia economia domestica.
La consolidata prassi
di questo Tribunale non ammette dunque altre deduzioni e quindi nemmeno quelli
usuali ammesse nel diritto fiscale a cui allude la ricorrente, quali per
esempio le spese professionali.
11.
Nella
fattispecie, dal reddito imponibile annuo di Fr. 33'227.- deve
dunque essere dedotto unicamente l'importo degli interessi ipotecari assunti
dall'assicurata, pari a Fr. 4'500.- (doc. 1). Si ottiene così un reddito imponibile
annuo di Fr. 29'234.- (Fr. 33'734.- - Fr. 4'500.-) che, arrotondato
al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), dà un reddito determinante di
Fr. 30'000.-.
Di conseguenza, in
queste condizioni la richiesta di riduzione del premio di Cassa malati per il
2011.
deve essere respinta, visto che il reddito determinante di Fr. 29'000.- supera
il limite di Fr. 28'000.- dell'art. 81b LCAMal per il 2011.
12.
A
nulla vale la lamentela della ricorrente riguardo al prelevamento di parte del
capitale del II pilastro per acquistare la metà dell'abitazione familiare
detenuta in proprietà dall'ex marito.
Infatti, questo
importo è andato a diminuire il debito ipotecario dell'assicurata e quindi
anche gli interessi ipotecari che, come visto, il TCA ha già ritenuto in detrazione
del reddito lordo.
Quanto al debito di
Fr. 156'203,45 che l'insorgente ha nei confronti della madre, nessun interesse
può essere posto in deduzione del reddito lordo, siccome la debitrice non è
tenuta ad alcun interesse passivo sul capitale ricevuto.
Peraltro, il Tribunale
osserva che questo importo è già andato a diminuire l'ammontare della sostanza
della ricorrente unitamente al debito ipotecario tanto che, dal profilo della
sostanza immobiliare, in virtù dell'art. 30 lett. b LCAMal all'interessata non
deve essere computato alcun importo per la determinazione del reddito determinante.
Pertanto, al reddito determinante stabilito sulla scorta del reddito lordo, del
valore locativo e del reddito da titoli e capitali, all'insorgente non deve
essere conteggiato un 1/15 della sostanza imponibile (STCA del 7 aprile 2009,
36.2009
).
13.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, pur nella piena consapevolezza delle
difficoltà in cui versa la ricorrente, la decisione impugnata merita conferma ed
il ricorso respinto senza conseguenza di tasse e spese. Il
giudice deve applicare le norme vigenti non potendosene scostare.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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