Lexipedia

Decisione

36.2010.126

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 marzo 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i dati [ndr: ora reddito netto] ritenuti nella tassazione di riferimento

dove necessario.

(…)

2.5.

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia

decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati

nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (le

sottolineature, le evidenziature in grassetto e le note tra parentesi sono della

redattrice).

7. Pertanto,

occorre esaminare se le entrate nette della ricorrente sono diminuite rispetto

al reddito esposto nella notifica di tassazione IC 2008. In altre parole, il reddito netto conseguito dall'assicurata nel 2010 deve essere inferiore alle entrate nette

percepite nel 2008.

In concreto, anche se

la decisione su reclamo è del 23 novembre 2010, occorre considerare l'intero

anno 2010 per determinare il diritto alla riduzione del premio LAMal.

Pertanto, pendente

causa il Tribunale ha chiesto alla ricorrente di produrre i dati salariali di

tutto il 2010 (doc. VII) ed il 17 marzo 2011 (doc. VIII) l'assicurata ha trasmesso

due certificati di salario riferiti uno al salario versatole da __________

(doc. B1), l'altro da __________ (doc. B2).

Così, il reddito netto

conseguito dall'interessata da __________

per l'anno 2010 ammonta a Fr. 15'785.-, mentre il salario netto

versatole da __________ per l'attività svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre

2010 è pari a Fr. 8'725,90.

Sommando i due

redditi, si ha un importo annuo di Fr. 24'510,90, importo manifestamente

inferiore al totale dei redditi netti stabilito in Fr. 47'680.- con la

notifica di tassazione IC 2008.

8. Come

indicato in precedenza (cfr. consid. 6), il reddito lordo va convertito

in reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali allestite dalla Divisione

delle contribuzioni (art. 36 cpv. 1 RLCAMal).

Occorre quindi

calcolare questo reddito sulla scorta dei dati a disposizione per il 2010.

Prima di procedere in

tal senso occorre però verificare se il nuovo reddito conseguito ed accertato

autonomamente dall'amministrazione sia superiore ai limiti fissati dall'art. 29

cpv. 2 LCAMal.

Infatti, questo

disposto prevede che la riduzione di premio decade se, per le persone sole

(lett. b), il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati

nella tassazione applicabile supera Fr. 60'000.-.

Al riguardo, questo

Tribunale ha già avuto modo di stabilire che questo disposto legale si applica

anche in caso di accertamento autonomo del reddito (STCA del 19 febbraio 2009, 36.2008.129,

consid. 2.8 e 2.9).

Ne discende che il

totale dei redditi al netto degli oneri sociali conseguiti nel 2010

comprende i redditi netti da attività lucrativa giusta l'art. 31 lett. m RLCAMal che ammontano, come

visto, a Fr. 24'510,90.

A ciò vanno però

ancora aggiunti, a differenza dell'art. 31 lett. m RLCAMal, gli altri redditi prima

delle deduzioni fiscali, quindi il valore locativo più recente di Fr. 15'247.-

(cfr. notifica di tassazione IC 2009) ed il più recente reddito da titoli e capitali

di Fr. 6.- (cfr. notifica di tassazione IC 2009).

Il totale dei

redditi al netto degli oneri sociali (art. 29 cpv. 2 LCAMal) assomma pertanto

a Fr. 39'763,90, importo inferiore al limite di Fr. 60'000.-.

Di conseguenza, sono

dati i presupposti legali per procedere con il calcolo autonomo del reddito ex

art. 31 lett. m RLCAMal e meglio per stabilire il reddito determinante partendo

dal reddito lordo mensile più recente e convertendolo in reddito imponibile secondo

le tabelle ufficiali di conversione.

9. Più

precisamente, il reddito annuo lordo accertato per il 2010 va fissato in

Fr. 27'446,20 (Fr. 18'177.- [salario da __________] + Fr. 9'269,20

Considerandi

[salario da __________]).

Commutato quindi in

virtù dell'art. 36 cpv. 1

RLCAMal mediante l'apposita tabella ufficiale di conversione per le persone

sole riferita al 2010 (visto che i redditi da commutare sono stati conseguiti

nel 2010), il reddito lordo annuo accertato di Fr. 27'446,20, pari a Fr.

2'287,20 mensili, dà quindi un reddito imponibile annuo di Fr. 18'481.-

rispettivamente un reddito determinante annuo, già quindi arrotondato al

mille franchi superiore, di Fr. 19'000.- (queste tabelle sono pubblicate sul sito del Cantone Ticino al seguente

indirizzo relativo alle istruzioni sulla riduzione del premio: http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Opuscoli/Istruzioni%20per%20la%20richiesta%20della%20riduzione%20individuale%20del%20premio%202011.pdf).

Questa somma, di per

sé, è inferiore al limite di reddito fissato dal Consiglio di Stato per le

persone sole per ottenere nel 2011 il diritto alla riduzione dei premi LAMal

(Fr. 28'000.-).

Tuttavia a questo

importo vanno aggiunti il valore locativo di Fr. 15'247.- ed il reddito da titoli e capitali di Fr. 6.- (STCA del 28

febbraio 2008, 36.2007.172), per ottenere un reddito imponibile di Fr.

33'734.- (Fr. 18'481.- + Fr. 15'247.- + Fr. 6.-).

10.

Per

quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo

Tribunale ha sviluppato nel tempo una prassi piuttosto restrittiva, ammettendo

quali uniche deduzioni gli alimenti versati

e gli interessi su debiti ipotecari; altre deduzioni non

possono essere considerate (cfr., fra le ultime, STCA del 19 luglio

2010, 36.2010.66; STCA del 24 marzo 2010, 36.2010.32; STCA del 19 febbraio 2010,

36.2010

; STCA del 27 marzo 2009, 36.2008.162; STCA del 16 gennaio 2009,

36.2008

).

In particolare, nelle sentenze

36.2003

/112 e 36.2003.116 del 26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità

di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente

riconosciute a livello fiscale.

Nella sentenza 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d'altra parte aveva fatto l'amministrazione, la deduzione per gli alimenti

che l'assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni.

Per uno studente che effettuava

parallelamente all'esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca

presso un'università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per

i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza

secondaria e quelle di trasporto.

Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 del 3 settembre 2004, in cui era ricorrente un divorziato cui l'amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per

la successiva conversione.

Nella sentenza 19 ottobre 2004

(36.2004.129), questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione

dell'affitto e del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ed

ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e

di doppia economia domestica.

La consolidata prassi

di questo Tribunale non ammette dunque altre deduzioni e quindi nemmeno quelli

usuali ammesse nel diritto fiscale a cui allude la ricorrente, quali per

esempio le spese professionali.

11.

Nella

fattispecie, dal reddito imponibile annuo di Fr. 33'227.- deve

dunque essere dedotto unicamente l'importo degli interessi ipotecari assunti

dall'assicurata, pari a Fr. 4'500.- (doc. 1). Si ottiene così un reddito imponibile

annuo di Fr. 29'234.- (Fr. 33'734.- - Fr. 4'500.-) che, arrotondato

al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), dà un reddito determinante di

Fr. 30'000.-.

Di conseguenza, in

queste condizioni la richiesta di riduzione del premio di Cassa malati per il

2011.

deve essere respinta, visto che il reddito determinante di Fr. 29'000.- supera

il limite di Fr. 28'000.- dell'art. 81b LCAMal per il 2011.

12.

A

nulla vale la lamentela della ricorrente riguardo al prelevamento di parte del

capitale del II pilastro per acquistare la metà dell'abitazione familiare

detenuta in proprietà dall'ex marito.

Infatti, questo

importo è andato a diminuire il debito ipotecario dell'assicurata e quindi

anche gli interessi ipotecari che, come visto, il TCA ha già ritenuto in detrazione

del reddito lordo.

Quanto al debito di

Fr. 156'203,45 che l'insorgente ha nei confronti della madre, nessun interesse

può essere posto in deduzione del reddito lordo, siccome la debitrice non è

tenuta ad alcun interesse passivo sul capitale ricevuto.

Peraltro, il Tribunale

osserva che questo importo è già andato a diminuire l'ammontare della sostanza

della ricorrente unitamente al debito ipotecario tanto che, dal profilo della

sostanza immobiliare, in virtù dell'art. 30 lett. b LCAMal all'interessata non

deve essere computato alcun importo per la determinazione del reddito determinante.

Pertanto, al reddito determinante stabilito sulla scorta del reddito lordo, del

valore locativo e del reddito da titoli e capitali, all'insorgente non deve

essere conteggiato un 1/15 della sostanza imponibile (STCA del 7 aprile 2009,

36.2009

).

13.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, pur nella piena consapevolezza delle

difficoltà in cui versa la ricorrente, la decisione impugnata merita conferma ed

il ricorso respinto senza conseguenza di tasse e spese. Il

giudice deve applicare le norme vigenti non potendosene scostare.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster