36.2010.127
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12 aprile 2011Italiano17 min
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Numero d'incarto:
36.2010.127
Data decisione, Autorità:
12.04.2011, TCA
Titolo:
Cittadina italiana domiciliata in Svizzera al beneficio di una rendita estera chiede il rimborso dei premi di Cassa malati pagati dal 1.6.2002 perché non informata della possibilità di esonero con l'entrata in vigore dell'ALC. Ricorso respinto perché informata tramite pubblicazione sul FU
BUONA FEDE
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
INFORMAZIONE E CONSULENZA
art. 25 cpv. 3 LPGA
art. 27 LPGA
art. 2 cpv. 1 let. e OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.127
cs
Lugano
12 aprile
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2010
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26
novembre 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, cittadina __________ nata nel 1935, domiciliata a __________, al beneficio
di una pensione di vecchiaia __________ dal mese di luglio 1990 (doc. 16),
affiliata contro le malattie presso CO 1 (di seguito: CO 1) dal 1° novembre
1992, dal 27 novembre 2009 è iscritta presso l’__________ di __________ (doc.
19).
L’interessata,
dopo aver appreso nel corso del 2009 che i beneficiari di una pensione di un
Paese membro dell’UE domiciliati in Svizzera, che non ricevono alcuna rendita
dal nostro Paese e non vi esercitano alcuna attività lucrativa, in virtù
dell’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal non sono soggetti all’obbligo assicurativo in
Svizzera ai sensi della LAMal, con scritto del 5 marzo 2010 ha inoltrato immediatamente le proprie dimissioni ad CO 1, chiedendo la restituzione di tutti i
premi pagati dal 1° giugno 2002 (doc. 18).
B. Il
5 maggio 2010 l’assicuratore, dopo aver ricevuto conferma dall’__________ di __________
che dal 27 novembre 2009 i costi delle prestazioni in caso di malattia e
infortunio conformemente alla LAMal sarebbero stati assunti dall’ente __________
sotto forma di aiuto reciproco, ha informato l’interessata della cessazione
della copertura assicurativa con effetto dal 30 novembre 2009 (doc. 20).
C. Dopo
ulteriori scambi di corrispondenza, con decisione formale del 1° ottobre 2010
(doc. 15), confermata dalla decisione su opposizione del 26 novembre 2010 (doc.
25), l’assicuratore ha rifiutato il rimborso dei premi pagati per il periodo
dal giugno 2002 al 30 novembre 2009 a motivo di non essere stato al corrente
della circostanza che l’interessata era al beneficio unicamente di una pensione
sociale __________. In particolare sarebbe impensabile per l’assicuratore
esaminare tutte le domande degli assicurati, affiliati prima del 1° giugno
2002, per stabilire la loro situazione pensionistica e renderli attenti sulla
possibilità di essere esonerati dall’obbligo assicurativo. Sarebbe semmai
spettato all’assicurata, sulla base dell’art. 31 LPGA, informare del
cambiamento della sua situazione e meglio della percezione della rendita __________.
D. Con
ricorso del 27 dicembre 2010 RI 1 è insorta contro la predetta decisione su
opposizione (doc. I). L’insorgente evidenzia di essersi rivolta all’__________
dopo essere stata informata dal __________ delle condizioni per essere
esonerata dall’obbligo assicurativo e di aver ottenuto conferma di tale
possibilità essendo al beneficio della sola pensione di vecchiaia __________.
Per
la ricorrente spettava comunque all’assicuratore, sulla base dell’art. 27 LPGA,
informare i propri affiliati circa le condizioni di esonero, e reputa poco
plausibile che un qualunque assicurato possa tenere costantemente sotto
controllo gli articoli dell’ordinanza sull’assicurazione malattie ed i suoi
aggiornamenti o conoscere nel dettaglio gli accordi bilaterali sottoscritti
dalla Svizzera e dall’Unione Europea. La Cassa avrebbe potuto trasmettere una
circolare informativa insieme alla richiesta di versamento del premio mensile.
L’insorgente
invoca inoltre l’art. 27 cpv. 3 LPGA per il quale se un assicuratore constata
che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre
assicurazioni sociali, li informa immediatamente.
La
ricorrente contesta il fatto che l’assicuratore non poteva sapere che fosse al
beneficio di una pensione __________. Infatti si è assicurata presso CO 1 al
decesso del marito nel 1992. In precedenza il coniuge era dipendente delle __________
ed entrambi erano residenti in Svizzera per il tramite della “__________”. Dopo
aver ottenuto il permesso C, si è affiliata presso CO 1 e l’ha informata che
l’unico suo reddito era la pensione __________ ai superstiti.
E. Con
risposta del 12 gennaio 2011 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso
(doc. III). CO 1 ribadisce in sostanza le precedenti argomentazioni,
aggiungendo che nel periodo da giugno 2002 a novembre 2009 l’interessata ha pagato premi per un importo complessivo di fr. 24'334.80, beneficiando del
sussidio cantonale ed ha ottenuto prestazioni per fr. 18'789.55 che, in caso di
accoglimento del ricorso, andrebbero restituite. L’assicuratore evidenzia
inoltre che sulla base dell’art. 25 cpv. 3 LPGA gran parte delle pretese
sarebbero comunque prescritte e che spetta semmai all’__________ e non
all’assicuratore diffondere questo tipo di informazioni.
F. Il
26 gennaio 2011 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni, rammentando la
problematica dei frontalieri che, malgrado l’entrata in vigore degli Accordi
bilaterali il 1° giugno 2002, non sono stati informati correttamente della
possibilità di optare in favore del sistema sanitario del loro Paese di
residenza (doc. V). L’insorgente ritiene che occorre accertare se sia stata
rispettata la legge e se vi sia stata una corretta applicazione delle normative
previste. E’ una questione di buona fede e di principio.
G. Con
scritto del 2 febbraio 2011 l’assicuratore si è riconfermato nella sua risposta
di causa (doc. VII).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’assicurata ha diritto al rimborso
dei premi pagati dal mese di giugno 2002 al mese di novembre 2009 quando è
stata affiliata presso la convenuta.
Non
contestato ed ammesso dalle parti è invece la circostanza che la ricorrente, in
base all’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, giusta il quale non sono soggetti
all’obbligo d’assicurazione le persone che non hanno diritto a una
rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della
Comunità europea in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone
e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell’Accordo
AELS, del relativo allegato K e dell’appendice 2 dell’allegato K, va esonerata dall’obbligo assicurativo in Svizzera come del resto
stabilito dall’__________ (doc. 17).
3.
L’insorgente
sostiene di non essere stata informata né nel giugno 2002, quando è entrato in
vigore l’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal, modificato contestualmente all’entrata in
vigore dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112
), né successivamente, della possibilità di chiedere l’esonero
dall’obbligo assicurativo quale beneficiaria della sola rendita pensionistica __________.
Va
innanzitutto evidenziato che per l’art. 25 cpv. 3 LPGA può essere chiesto il
rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo
che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più
tardi cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale i contributi
sono stati pagati.
Ritenuto
che in concreto l’insorgente ha chiesto per la prima volta alla convenuta la
restituzione dei contributi pagati in eccesso con scritto del 5 marzo 2010
(doc. 18), solo parte dei premi potrebbero essere chiesti in restituzione. La
questione non merita tuttavia ulteriore approfondimento poiché, come si vedrà
in seguito, il ricorso va respinto.
4.
L’insorgente,
a sostegno della sua tesi, invoca l’applicazione dell’art. 27 LPGA.
L'art.
27.
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.
Questa
importante disposizione legale ha il seguente tenore:
"
1.
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole
assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di
regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.
Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli
interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per
le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può
prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art.
27.
LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto
soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò
che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere
fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare la sentenza
del 14 settembre 2005, C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; cfr. anche sentenza del 9 maggio 2006, C 241/04, consid. 6 e sentenza del 28 ottobre 2005, C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in
SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27
ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.
(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et
conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales
art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser,
"ATSG - Kommentar", 2a edizione 2009, ad art. 27 pag. 397 e seguenti).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. sentenza del
9.
maggio 2006, C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag.
194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999.
IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 402).
Riguardo,
più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in una sentenza del 14
settembre 2005 nella causa C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di
un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo
fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che
avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2
LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
L’allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio
regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine
di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato
secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In
caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Inoltre
con sentenza C 36/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, l’Alta
Corte ha stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può
riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da
pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di
informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
5.
Nel
caso di specie l’insorgente afferma di essere venuta a conoscenza della
possibilità di esonero in modo casuale nel corso del 2009, allorché sarebbe
stato compito della convenuta, con l’entrata in vigore dell’ALC il 1° giugno 2002,
informare i propri assicurati in tal senso.
Nelle
osservazioni del 26 gennaio 2011, a sostegno della sua tesi, l’interessata
accenna alla circostanza che, proprio in ambito di applicazione dell’ALC,
diversi frontalieri non sarebbero stati al corrente della possibilità di optare
in favore del sistema sanitario del loro Paese di residenza a causa della
carente informazione circa i loro diritti derivanti dall’accordo
internazionale.
Va
innanzitutto evidenziato che la problematica del mancato esercizio del diritto
di opzione da parte di numerosi frontalieri che affermavano di non essere stati
sufficientemente informati, concerneva in realtà la mancata conoscenza di un
termine per “sanare” la propria situazione deciso nel mese di giugno 2008 dall’allora
__________ (di seguito: __________), in accordo con le autorità federali, e
scadente il 30 settembre 2008, ma non figurante, in quanto tale, nell’ALC e nei
regolamenti europei, e che si fondava in sostanza sulla possibilità, in
determinati casi, di prevedere un’eccezione, in casi giustificati, all’obbligo
di esercitare il diritto nel termine di tre mesi dall’inizio dell’attività
lavorativa in Svizzera, previsto dall’allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o
cifra 3 b aa e bb del regolamento n. 1408/71.
In
quell’occasione il TF, con sentenza pubblicata in DTF 136 V 295 ha stabilito che “in mancanza della prova della notifica (o comunque della
pubblicazione su un organo ufficiale) dell'atto con cui è stata concessa la
possibilità di chiedere, in via di sanatoria, l'esenzione dall'obbligo
assicurativo in Svizzera e di optare in favore del sistema sanitario italiano,
il ricorrente (frontaliere italiano) poteva validamente esercitare tale diritto
al momento della decisione di assoggettamento d'ufficio alla LAMal (consid.
5.
-5.10)”.
In
concreto la situazione è diversa. Infatti, da una parte nell’art. 2 cpv. 1
lett. e OAMal sono esplicitamente indicate le condizioni per essere esonerati
dall’obbligo assicurativo e dall’altra questa possibilità è stata comunicata a
tutti i cittadini tramite la pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Canton
Ticino, nei seguenti termini:
" 3.
Esenzione dall’obbligo d’assicurazione
La legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal) prevede anche la possibilità di ottenere
un’esenzione dall’obbligo d’assicurazione per taluni cittadini che ai sensi di
legge vi sarebbero astretti.
Sono esonerati
dall’obbligo d’assicurazione:
(…)
e) le persone che non
hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno
Stato membro della Comunità europea in virtù dell’Accordo sulla libera
circolazione delle persone [art. 2 cpv. 1 lett. e) dell’ordinanza federale
sull’assicurazione malattie (OAMal)];” (FU 10/2003 del 4 febbraio 2003, pag.
833-834)
Questa
pubblicazione è avvenuta ogni anno dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003,
dell’art. 27 LPGA, e meglio:
FU
10/2003 del 4 febbraio 2003 pag. 833 e seguenti; FU 8/2004 del 27 gennaio 2004
pag. 634; FU 6/2005 del 21 gennaio 2005 pag. 466; FU 15/2006 del 21 febbraio
2006.
pag. 1166; FU 11/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 989 e seguenti; FU 23/2008
del 18 marzo 2008 pag. 2190 e seguenti; FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2359.
L’insorgente
in presenza di una pubblicazione su un organo ufficiale non può pertanto far
valere di non aver ottenuto quell’informazione generale ed astratta cui aveva diritto in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LPGA.
Certo,
questa informazione non proviene direttamente dal proprio assicuratore.
Tuttavia va evidenziato come l’osservanza dell’obbligo d’assicurazione incombe
ai Cantoni (cfr. art. 6 LAMal) e che, nel Canton Ticino, competente per
statuire circa l’esonero dall’obbligo assicurativo era l’__________ (dal 1°
febbraio 2010: Cassa __________; cfr. art. 12 LCAMal, RL 6.4.6.1).
Spettava
semmai all’insorgente, sulla base dell’informazione ottenuta tramite il Foglio
Ufficiale, rivolgersi al proprio assicuratore (o all’__________) e chiedere, ai
sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, una consulenza personale nell’ambito delle
eventuali possibilità di esonero.
All’assicurata
non può neppure essere d’aiuto l’invocato art. 27 cpv. 3 LPGA. Questo disposto
concretizza infatti l’obbligo di informare ancorato nel cpv. 2 (cfr. DTF 131 V
476.
e Kieser, op. cit., n. 34 ad art. 27, pag. 407) e si applica quando
l’assicuratore constata che la persona interessata ha diritto a prestazioni di
altre assicurazioni sociali. Ciò significa che l’assicuratore non deve
autonomamente effettuare accertamenti (Kieser, op. cit., n. 35 ad art. 27, pag.
407).
In
queste circostanze, in assenza di un’informazione errata o di un’omissione da
parte dell’assicuratore, il principio della buona fede invocato dall’insorgente
non può trovare applicazione.
A
questo proposito va rammentato che il diritto alla protezione della buona fede
di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità
rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi e impone
all'autorità di scostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti
presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono
cumulativamente adempiuti:
- l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
- l'autorità ha agito o
creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
- l'assicurato non deve
essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
- l'informazione errata ha
indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è
pregiudizievole;
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data
(cfr. sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; sentenza K 107/05
del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005 consid.
3.3.1
; sentenza C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29
agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi
citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220
consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981
pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,
DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de
droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
In concreto, come visto, mancano i presupposti per l’applicazione
del principio della buona fede.
Ne
segue che la decisione impugnata merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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