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Decisione

36.2010.13

Conferma della decisione dell'assicuratore malattie che afferma di non aver ricevuto la disdetta del rapporto assicurativo nei modi e nei termini previsiti dalla legge e che accerta la continuazione d

30 agosto 2010Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I. Le

parti, chiamate a presentare osservazioni scritte in merito, si sono

ulteriormente riconfermate nelle loro posizioni (doc. XIX e seguenti).

L. Il

21 luglio 2010 il TCA ha chiesto ad CO 1 di trasmettere tutte le polizze

assicurative inviate ogni anno ai ricorrenti ed ogni eventuale ulteriore

corrispondenza non ancora prodotta a questo Tribunale relativa al periodo dal

novembre 2003 al dicembre 2009 (doc. XXIII) ed ha interpellato PI 1 e i coniugi

__________ chiedendo loro di precisare se sono in possesso di eventuali

ricevute che attestano l’invio delle disdette del 4 novembre 2003 alla CO 1 – __________

(doc. XXIV e XXV).

M. Il

23 luglio 2010 i ricorrenti hanno risposto affermando di aver firmato il

formulario di disdetta “inviata in seguito da parte della nuova compagnia

assicurativa” e che “essendo passati parecchi anni non siamo in grado di

mostrare la nostra copia di disdetta” (doc. XXVI).

N. Il

9 agosto 2010 CO 1 ha prodotto copia delle polizze trasmesse all’inizio di ogni

anno ai ricorrenti dal 2004 al 2010 (doc. XXVII), mentre l’11 agosto 2010 PI 1

ha affermato di non essere “in possesso di ricevute che attestano l’invio

delle disdette del 4 novembre 2003 alla CO 1-__________ di __________. La

comunicazione è stata fatta dai congiunti __________. Con “attestato” del 6

novembre 2003 PI 1 ha scritto a CO 1 a __________, affermando che “RI 1 è

assicurato presso la nostra cassa per le prestazione legale fissate dalla LAMal

dal 1° gennaio 2004”. Lo stesso attestato è stato mandato per la signora RI 2”

(doc. XXVIII).

O. Alle

parti è stata data la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte

in merito entro il 23 agosto 2010 (doc. XXIX).

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto

della decisione su opposizione impugnata ossia la continuazione del rapporto

assicurativo con CO 1 a causa dell’(asserita) assenza di una disdetta nei

tempi e nei modi previsti dalla legge.

Ne

segue che le richieste di CO 1 di condannare i ricorrenti al pagamento

dell’importo di fr. 67'696.40 (mai quantificato nelle decisioni formali e su

opposizione) e de PI 1 di essere esonerata dalla responsabilità del danno

subito dai coniugi __________, sono irricevibili poiché esulano dalla

presente vertenza.

Nel

merito

3.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se i ricorrenti hanno disdetto

regolarmente il loro rapporto assicurativo con CO 1 nel corso del 2003 e se

sono affiliati, a partire dal 1° gennaio 2004, presso PI 1.

4.

Per

l'art. 7 cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un

semestre civile di un anno civile con preavviso di tre mesi.

L’art.

7.

cpv. 2 LAMal prevede che al momento della notifica dei nuovi premi, l’assicurato

può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che

precede la validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve annunciare i nuovi

premi approvati dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale)

a ogni assicurato con almeno due mesi d’anticipo e segnalare il diritto di

cambiare assicuratore.

A

norma dell’art. 7 cpv. 3 LAMal se l’assicurato deve cambiare assicuratore

perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l’affiliazione

termina al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio dell’attività

presso il nuovo datore di lavoro.

Giusta

l’art. 7 cpv. 4 LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una

decisione di un’autorità, non esercita più l’assicurazione sociale malattie, il

rapporto assicurativo termina con il ritiro dell’autorizzazione giusta

l’articolo 13.

Per

l’art. 7 cpv. 5 LAMal il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo

assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza

interruzioni della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve

risarcire all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di

premio. L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona

interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso

di lui.

Secondo

l’art. 7 cpv. 6 LAMal il precedente assicuratore che impedisce il

cambiamento d’assicuratore deve risarcire all’assicurato il danno risultante,

in particolare la differenza di premio.

5.

Con

sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima

Istanza ha stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo

del termine di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento

d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata

può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di

un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore

recettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso

perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede

lo scioglimento del rapporto assicurativo.

Nel

caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre

1998.

è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto

assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31

dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.

Per

quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con

sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che

qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta

comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della

protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine

del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.

Nel

caso giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha

comunicato al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione

l'assicurazione il 10 gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo

è cessato il 31 gennaio 1997.

L’8

settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di

cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di

assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo

che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista dall’art.

7.

cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo

assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela

illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso

può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5

seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del

danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità

di quello precedente (cons. 5.4).

6.

Nel

caso di specie dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale e dalla

documentazione prodotta dalle parti emerge quanto segue.

Il

13.

marzo 2001 CO 1 ha trasmesso a RI 1 un estratto conto dei premi e delle

partecipazioni in arretrato con un totale a favore dell’assicuratore di fr.

12'440.50 (doc. 1).

Con

decreto del 2 giugno 2004 la Pretura di __________ ha concesso a RI 1 una

moratoria di 6 mesi per l’ottenimento di un concordato (doc. 7). In data 15

novembre 2004 CO 1, in relazione alla citata moratoria concordataria, ha

scritto al commissario del concordato, __________, insinuando il credito di fr.

37'004.60, comprendente in particolare i premi ancora insoluti per gli anni dal

1998.

al 2004 compresi (doc. 6). Il commissario, dopo le usuali pubblicazioni,

ha provveduto a stabilire una situazione debitoria e non essendo in possesso di

una situazione contabile dettagliata ha accettato l’insinuazione dei crediti

senza sollevare contestazioni (doc. 7, pag. 3).

Il

23.

maggio 2005 il commissario del concordato ha informato le parti di aver

chiesto alla Pretura la revoca della moratoria non disponendo delle maggioranze

previste dall’art. 305 cpv. 1 LEF (doc. 9).

In

data 19 agosto 2005 CO 1 ha chiesto all’UEF di __________ gli attestati di

carenza beni dei coniugi __________ (doc. 10).

Il

21.

gennaio 2007 l’assicuratore ha scritto a RI 1 un ultimo sollecito prima

dell’esecuzione per i premi dovuti dal 1.1.2005 al 31.12.2006 (doc. 11).

Il

26.

aprile 2007 è stato spiccato, nei confronti di RI 1, un precetto esecutivo

per i premi dovuti dal 1.1.2005 al 31.12.2006. Non è stata sollevata nessuna

opposizione (doc. 12). Il 16 maggio 2007 RI 1 è stato sollecitato a pagare i

premi del 2007 (doc. 14) e l’8 settembre 2007 è stato spiccato nei suoi

confronti un precetto esecutivo per i premi del 2007. Anche in questa occasione

non è stata sollevata alcuna opposizione (doc. 17). Il 9 luglio 2008 ha fatto seguito il rilascio del relativo attestato di carenza beni per fr. 8'756,60 (doc. 18).

Il 7 e l’8 ottobre 2008 sono stati spiccati due ulteriori precetti esecutivi

nei confronti sia di RI 1 che di RI 2 cui, in questo caso, sono state fatte

opposizioni (doc. 21 e 22 e 24).

Il

13.

ottobre 2008 RI 1 e RI 2 hanno informato CO 1 di essere assicurati dal 2003

presso il __________ (doc. 25 e 26), a cui nel corso del 2009 sono seguiti

ulteriori scambi di corrispondenza (doc. 27 e seguenti).

Dagli

atti prodotti da PI 1 risulta che i coniugi __________ hanno sottoscritto una

proposta di assicurazione il 1° novembre 2003 (doc. 4). Dalla documentazione emerge

inoltre uno scritto intitolato “disdetta del contratto d’assicurazione”

indirizzato alla CO 1 – __________ __________ datata 4 novembre 2003 e sulla

quale figura anche la dicitura “LSI”, di regola indicante l’invio di uno

scritto per raccomandata (doc. 5 e 7). Il 6 novembre 2003 PI 1 ha scritto ai

coniugi __________ allegando la polizza assicurativa valida dal 1° gennaio 2004

(doc. 8 e 10).

I

ricorrenti hanno inoltre prodotto due lettere del 6 novembre 2003 de PI 1 a CO

1, __________, in cui viene indicato che i ricorrenti sono assicurati presso PI

1.

dal 1° gennaio 2004 (doc. A7).

Va

qui rammentato che CO 1 afferma di non aver ricevuto né le disdette del 4

novembre 2003 né le lettere del 6 novembre 2003 e che chiamati a produrre la

comprova dell’avvenuto invio della disdetta del 4 novembre 2003 le parti hanno

espressamente affermato di non esserne in possesso.

7.

Alla

luce di quanto sopra esposto e della giurisprudenza federale in merito al

cambiamento dell’assicuratore questo Tribunale, sulla base delle considerazioni

che seguono, ritiene che i coniugi __________ sono sempre stati assicurati

presso CO 1. PI 3

Infatti

né i ricorrenti né PI 1 sono riusciti a comprovare l’avvenuta notifica delle

disdette del 4 novembre 2003 (e degli scritti del 6 novembre 2003) a CO 1.

Giova

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta

d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice

delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o

di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione

d'ufficio del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;

cfr. inoltre STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA I 83/01

del 31 maggio 2001; STFA U 429/00 del 13 marzo 2001; Untersuchungsgrundsatz,

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V

195.

consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF

125.

V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.

211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo

obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti

si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le

conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;

RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;

DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni

tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei

fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque

privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe

alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in

caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la

legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Con sentenza del 18

settembre 2001 (K 202/00, consid. 3b), il TFA (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato:

"

(…) Celui-ci comprend en

particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela

peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature

du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2;

VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art.

274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation

de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de

preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les

conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un

fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999

n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des

assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge

devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p.

478.

consid. 2b; DTA 1998 n°

48, p. 284). (…)."

Per

quanto attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei

confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato

che i Tribunali, ed in particolare l'allora Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel

corso degli anni un'abbondante giurisprudenza.

Occorre anzitutto

rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una decisione

giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con

riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso

di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.

2a). L'andamento organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità amministrativa non è sufficiente

per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un

invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia

portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l'autorità

amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la

giurisprudenza, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il

principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di

un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1

LAVS; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In una sentenza del 22

febbraio 1993 pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle

assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività

dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza

(ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili

casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle

assicurazioni sociali, non è applicabile.

In una successiva

sentenza del 28 febbraio 1995 pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag.

1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata

(DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti

processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio:

l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale

criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in

questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur

applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non

avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione

(per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF

120.

V 37, cfr. U. Kieser in: AJP

1995.

pag. 1091-1092).

A questo proposito va

rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado

di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),

beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti

ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione

ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la

prova delle proprie affermazioni.

Nella sentenza del 14

dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato

che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della

mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva

data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito,

occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione

con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione

sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia

dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente

spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare

da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da

parte di una persona che riceve richiami (STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3 e 4).

8.

Nel

caso concreto sia i ricorrenti che PI 1 affermano di aver inoltrato nel corso

del mese di novembre 2003 la disdetta e la conferma di assicurazione a CO 1.

In uno scritto del 6 novembre 2009 a CO 1 RI 1 afferma che “sempre il sig. __________ ha provveduto a dare regolare disdetta alla vostra compagnia

e nuova affiliazione alla __________. Premesso che il sig. __________ lavora

con diverse compagnie e questo tramite il suo ufficio di consulenza (…) sempre

tramite lui sono venuto a sapere che la disdetta da lui inviata a suo tempo era

regolarmente giunta ai vostri uffici e da voi allora aggettata.” (doc. A8).

Tuttavia, successivamente, e meglio l’11 dicembre 2009, i ricorrenti hanno

modificato la propria versione e, scrivendo a __________, hanno affermato che “al

momento di sottoscrivere i nuovi contratti, ho pure firmato un foglio per

disdire i contratti con la vecchia compagnia ovvero la CO 1. __________ mi

informava che per quanto riguardava la disdetta, questa veniva fatta

direttamente dai vostri uffici” (sottolineatura del redattore) ed hanno

chiesto a PI 1 di inviare “copia delle due disdette fatte a suo tempo”

(doc. A4).

Con i ricorsi gli

insorgenti hanno ribadito che “tramite l’assicurazione (ndr: e dunque non

più tramite il sig. __________) è stata fatta regolare disdetta” (doc. I) e

che “la disdetta è stata fatta regolarmente da parte della mia attuale

Compagnia (cassa malatia __________ PI 1)” (doc. III, sottolineatura

del redattore).

Interpellati in merito

per sapere se sono in possesso di eventuali ricevute che attestano l’invio

delle disdette del 4 novembre 2003 alla CO 1 i ricorrenti hanno espressamente affermato

che la disdetta è stata “inviata in seguito da parte della nuova

compagnia assicurativa” (doc. XXVI, sottolineatura del redattore) e di

non disporre di alcuna ricevuta, escludendo pertanto l’intervento di __________,

mentre PI 1 ha rilevato di non essere in possesso di attestazioni circa l’invio

delle disdette e che “la comunicazione è stata fatta dai congiuti __________”

(doc. XXVIII).

Ne segue che né i

ricorrenti né l’assicuratore chiamato in causa sono stati in grado di

comprovare l’avvenuto invio della disdetta del 4 novembre 2003.

La questione del

preteso invio della disdetta va pertanto risolta alla luce della consolidata

giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale (prima fra tutte: STCA del 17 ottobre 2005, inc. 36.2005.86; fra le ultime: STCA del 5 agosto 2009, inc.

36.2009

, STCA del 19 ottobre 2009, inc. 36.2009.141, STCA del 9 novembre 2009, inc. 36.2009.171) secondo cui chi inoltra un atto dichiarato non pervenuto,

deve dimostrarne l'avvenuto invio o mediante la produzione della ricevuta della

raccomandata, o con la produzione di corrispondenza con l'Ufficio destinatario dell'invio relativa all'oggetto in esame, che

attesti quindi che l'amministrazione

ha ricevuto una precedente comunicazione da parte dell'assicurato.

In questo contesto, la

prova dell’inoltro della disdetta tocca all'assicurato (o al nuovo assicuratore

in caso di suo intervento) ed in caso di mancata prova le conseguenze vengono

sopportate dallo stesso, e meglio come alla giurisprudenza esposta ai punti

precedenti.

Nella fattispecie, dagli

atti a disposizione non si può desumere che la disdetta sia stata

effettivamente inviata. Non v'è

infatti documentazione che comprovi quanto sostengono gli assicurati e PI 1.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, CO 1 non è

rimasta silente per oltre 5 anni (doc. I), avendo sempre trasmesso le polizze

assicurative ai ricorrenti ed avendo sollecitato RI 1 a pagare il dovuto (21

gennaio 2007) un anno e mezzo dopo essere stata informata della revoca della

moratoria concordataria (23 maggio 2005).

In mancanza di prove concrete attestanti l'invio degli scritti del 4

novembre 2003 (e quindi l'assenza della ricevuta postale della spedizione per

raccomandata o specifica corrispondenza riferentesi alla documentazione in

discussione), questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve ritenere come

le disdette non siano in realtà mai state trasmesse all’assicuratore.

Pertanto,

con riferimento agli art. 7 cpv. 2 LAMal (al momento della notifica dei nuovi

premi, l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la

fine del mese che precede la validità dei nuovi premi) e 7 cpv. 5 prima frase

LAMal (il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha

comunicato a quello precedente che assicura l’interessato senza interruzioni

della protezione assicurativa), il cambiamento non è mai avvenuto.

Non

può neppure essere presa in considerazione quale data della disdetta quella del

24.

febbraio 2009, ossia il giorno in cui CO 1 afferma di aver ricevuto da PI 1

la conferma di assicurazione poiché gli insorgenti sono in mora, come si evince

dagli atti, con il pagamento dei premi e l’art. 64a cpv. 4 LAMal prevede che in

deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore

finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in

arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione.

Per

contro, considerato che una doppia assicurazione nell’ambito dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie è esclusa (DTF 130 V 448),

l’affiliazione presso PI 1, in assenza di disdetta, non è invece mai avvenuta.

Va

qui rammentato che la disdetta del rapporto assicurativo, ossia la

dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata decide di cambiare il

suo assicuratore, è un atto giuridico unilaterale che produce i suoi effetti

indipendentemente dall’accordo dell’assicuratore (cfr. DTF 126 V 480, consid.

2d; cfr. tuttavia il citato art. 64a cpv. 4 LAMal in caso di mora

dell’assicurato).

La

disdetta è un atto formatore recettizio, deve cioè essere ricevuta

dall’assicuratore al più tardi l’ultimo giorno del termine previsto dalla legge

(DTF 126 V 480, consid. 2d).

Ora,

nel 2003, quando è stata compilata la proposta d’assicurazione per PI 1, i

ricorrenti non hanno disdetto il rapporto assicurativo con CO 1, alla quale non

è giunto alcuno scritto in tal senso.

Giacché

il rapporto con PI 1 non poteva giuridicamente sorgere fino a quando il

precedente rapporto assicurativo non era stato disdetto nelle dovute forme, a

causa del divieto della doppia assicurazione (DTF 130 V 448: “Das neue

Versicherungsverhältnis kann demzufolge nicht entstehen, bevor das bisherige

beendet ist. Da andererseits auch

Versicherungslücken zu vermeiden sind, stimmt der Zeitpunkt des

Versicherungsbeginns zwangsläufig mit demjenigen der Beendigung des bisherigen

Versicherungsverhältnisses überein.“) i ricorrenti non sono mai stati assicurati presso PI 1.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto mentre la decisione

impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

richieste di CO 1 e de PI 1 sono irricevibili.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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