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Decisione

36.2010.15

Calcolo dell'indennità giornaliera dovuta dall'assicuratore in caso di malattia di un dipendente licenziato prima delle ferie. Obbligo di restituzione cofnermato solo in parte

19 luglio 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

23 aprile 2010 il TCA ha interpellato il datore di lavoro dell’insorgente (doc.

XVII), il quale ha risposto che al ricorrente “è stato retribuito il salario

al 100% sino al 11 dicembre e al 80% dal 12 al 17 (giorni di malattia parte

carenza versati dalla ditta), dal 18 dicembre l’indennità di malattia è stata

versata direttamente dalla cassa malati” (doc. XIX).

L. Chiamati

a presentare osservazioni scritte in merito, sia l’assicuratore che

l’insorgente hanno riconfermato la loro posizione (doc. XXIII e XXV).

M. Il

10 maggio 2010 il TCA ha nuovamente interpellato l’assicuratore (doc. XXVI), il

quale ha risposto allegando un’e-mail di __________ da cui emerge che “il

Signor RI 1 era stipendiato a ore come da contratto collettivo e calendario

aziendale. La base di calcolo delle festività e vacanze sono le ore effettivamente

lavorate. Di conseguenza durante il periodo di chiusura della ditta per vacanze

aziendali (dal 1° al 17 agosto e dal 20 al 31 dicembre) nulla era più dovuto”

(doc. XXXIII/Bis).

Lo

stesso giorno __________ ha scritto al Tribunale affermando:

" (…)

a seguito della nostra

comunicazione del 27 aprile scorso con la presente desideriamo aggiungere che

il Signor RI 1 era stipendiato a ore come da contratto collettivo e calendario

aziendale allegato.

La base di calcolo

delle festività e vacanze sono le ore effettivamente lavorate.

Di conseguenza durante

il periodo di chiusura della ditta per vacanze aziendali (dal 1° al 17 agosto e

dal 20 al 31 dicembre 2008) nulla era dovuto.

L’ex-dipendente Signor

RI 1 si era lamentato per il mancato godimento delle sue vacanze a causa di

malattia e del rifiuto di pagamento da parte della Cassa CO 1.

Allo stesso era stato

spiegato che per percepire tale indennità avrebbe dovuto astenersi dal lavoro

non appena raggiunta la guarigione e recuperare così i giorni di vacanza non

effettuati.

Nella nostra ditta si

sono verificati casi di recuperi di vacanza puntualmente poi rimborsati dall’CO

1.

Diversamente il

lavoratore avrebbe un doppio guadagno.” (doc. XXIX)

N. Il

10 giugno 2010 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è

emerso:

" Il

sig. __________ produce in questa sede il contratto di RI 1 con la __________

del 2.10.2006 e il calcolo del salario netto costante del 23.7.2007.

Ribadisce la modalità

di calcolo da lui effettuata che ha per scopo di tenere in considerazione il

salario percepito anche durante il periodo di vacanza, ancorché lo stesso venga

versato nel corso dell’anno con la paga oraria.

Il Giudice osserva che

in effetti nel doc. i ossia nello scritto 10.9.2009 della RA 1 ad CO 1 il sig. __________

è partito da un salario orario base calcolandolo per i giorni da remunerare

ossia 14 giorni dedotta la franchigia di 7 e cifrato in dovuto per dicembre in

fr. 2’237.20.

D’altro canto la CO 1

rileva di operare i suoi conteggi come ha fatto anche in concreto, è vero che

il caso concreto è particolare perché vi è stato un’interruzione del rapporto

di lavoro tra __________ e RI 1.

Il Giudice osserva che

la rottura del rapporto è avvenuta per disdetta inoltrata il 31.10.2008 e con

effetto a fine del medesimo anno.

CO 1 evidenzia come si

debba considerare comunque il salario annuo percepito dall’assicurato e procede

ai suoi conteggi secondo le modalità utilizzate dal datore di lavoro. Nel caso

concreto ribadisce la sua richiesta di restituzione dell’importo versato in

eccesso di fr. 3'386.90.

Il Giudice osserva che

con questa modalità se un collaboratore dell’edilizia risulta incapace al

lavoro il primo giorno delle ferie dell’edilizia, ossia a fine luglio e si

ristabilisce l’ultimo giorno delle stesse ossia il 22 agosto (ad esempio) lo

stesso non verrebbe indennizzato se cessasse il suo rapporto di lavoro per la

fine di quel mese.

La modalità del

calcolo è senz’altro da considerare nell’ambito dei rapporti d’impiego duraturi

ma potrebbe presentare qualche incongruenza per i rapporti di lavoro che

cessassero in corso d’anno o per licenziamento in tronco o per disdetta

consensuale.

Le parti mantengono le

loro rispettive posizione sulla modalità di calcolo, CO 1 ribadisce che

sostanzialmente è già stato pagato il periodo in questione al sig. RI 1 con gli

aumenti della paga oraria riconosciuti per 13esima, festività e ferie per cui

conferma che __________ ha già sostanzialmente pagato quelle parte di salario.

Da atto del contenuto

della lettera del 27.4.10 della __________ con cui la cessazione di versamento

di stipendio è avvenuta con effetto al 12/18.12.2008.” (doc. XXXVIII)

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Nel

merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la restituzione dell’importo di fr. 2'237.20 che

l’assicuratore afferma di aver versato in troppo.

3.

A norma dell’art. 1 cpv. 1 LAMal le disposizioni della legge federale

del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre

che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’art.

1.

cpv. 2 LAMal prevede che esse non sono applicabili ai

seguenti settori:

a.

autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35–40 e 59);

b.

tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43–55);

c.

riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della

Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66;

d.

liti tra assicuratori (art. 87);

e.

procedure dinanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89).

A

norma dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse

devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se

l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per

l’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un

anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante.

L’art.

25.

cpv. 3 LPGA prevede che può essere chiesto il rimborso di contributi pagati

in eccesso. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto

conoscenza dei pagamenti troppo elevati, al più tardi cinque anni dopo la fine

dell’anno civile nel corso del quale i contributi sono stati pagati.

Come rileva Kieser, ATSG Kommentar, 2.a ed., Basilea, Ginevra,

Zurigo 2009, n. 58 ad art. 25, con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA è

stata creata una chiara base legale per la restituzione di prestazioni anche

nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dall’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) anteriormente alla LPGA conservano

tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318

consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110.

consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. sentenza U 408/06 del 25 giugno 2007; sentenza C 128/06 del 10 maggio

2007; sentenza K 147/03 del 12 marzo 2004; sentenza U 149/03 del 22 marzo 2004;

sentenza I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, sentenza

U 409/06 del 25 giugno 2007; sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV

N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio

errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, sentenza

U 408/06 del 25 giugno 2007).

Va a questo proposito evidenziato che una decisione è manifestamente

errata "wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die

Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die

Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar

ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesagten (Erw.

1.2

hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass

präsentierte" (sentenza del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110

consid. 1.1).

4.

Nel caso di specie l’assicuratore ha versato un importo

complessivo di fr. 7'932.65 per l’inabilità lavorativa occorsa al ricorrente

dall’11 dicembre 2008 al 31 gennaio 2009.

Le

parti sono concordi nel ritenere che l’importo di fr. 4'545.75 versato per

l’inabilità lavorativa del mese di gennaio 2009 è dovuto (cfr. doc. 14: diritto

a prestazioni d’indennità giornaliera per l’incapacità lavorativa dal 01.01.2009

al 31.01.2009: fr. 5’050.85 – fr. 505.10 di imposta alla fonte), così come la

circostanza che per il periodo dall’11 dicembre 2008 al 17 dicembre 2008

l’interessato non ha diritto ad ulteriori prestazioni, perché il contratto

prevede un termine di attesa di 7 giorni (cfr. anche il certificato del dr.

med. __________ che ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dall’11

dicembre 2008; cfr. doc. 3 e doc. 4). L’insorgente ammette inoltre di dover

restituire l’importo di fr. 1'149.70 (doc. I).

Litigiosa

rimane pertanto l’indennità giornaliera cui il ricorrente ritiene di aver

diritto dal 18 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008 e che quantifica in fr.

2'237.20.

Va

ancora preliminarmente evidenziato che di per sé la decisione di versare fr.

3'386.90 è manifestamente errata nella misura in cui si riferisce alla perdita

di salario per l’incapacità lavorativa del mese di gennaio 2009 (cfr. doc. 8).

L’assicurato, come ammesso dalle parti, con il versamento dell’importo di fr.

4'545.75, è infatti stato completamente indennizzato.

Tuttavia

lo stesso assicuratore in sede di decisione su opposizione ha esaminato se

l’interessato avrebbe avuto diritto perlomeno a parte dell’importo versato a

torto a causa dell’incapacità lavorativa del mese di dicembre 2008.

Ne

segue che l’esame della prima condizione per la restituzione dell’importo

complessivo di fr. 3'386.30 (decisione manifestamente errata) va effettuato

alla luce dell’incapacità lavorativa dall’11 al 31 dicembre 2008 e

dell’eventuale diritto del ricorrente di ottenere delle prestazioni anche nel

corso di quel periodo.

5.

CO

1.

non contesta che l’indennità giornaliera per il periodo dal 18 dicembre 2008

al 31 dicembre 2008, se dovuta, ammonterebbe a fr. 2'237.20, ossia fr. 159.80

al giorno per 14 giorni (cfr. anche doc. I, tuttavia al lordo dell’imposta alla

fonte), ma sostiene che l’importo è già stato versato dal datore di lavoro, per

cui l’insorgente, se non dovesse restituire anche il citato ammontare, si

troverebbe indebitamente arricchito.

A

questo proposito dagli atti emerge che il 24 marzo 2009 l’allora datore di

lavoro dell’insorgente ha affermato:

" (…)

a seguito del suo

scritto del 13 marzo 2009 con la presente le comunichiamo che al Signor RI 1,

con la liquidazione del mese di dicembre 2008, è stato corrisposto il salario

dicembre 2008 e l’ammontare totale relativo al conguaglio della tredicesima e

vacanze maturate durante l’anno 2008. Aggiungiamo che il salario costante non è

altro che un salario orario anticipato per garantire un salario ricorrente

appunto costante.

Pertanto le vacanze e

la tredicesima sono sempre riferite alle ore effettivamente corrisposte.” (doc.

12)

Al

fine di chiarire la fattispecie, poiché dal sopra citato e-mail non emergeva

con tranquillante certezza se tutto il salario del mese di dicembre 2008 fosse

effettivamente stato corrisposto, il TCA ha interpellato l’allora datore di

lavoro del ricorrente, chiedendo:

" 1. A quanto ammonta il reddito complessivo

lordo e netto conseguito da RI 1 nel 2008 per il lavoro svolto presso di voi?

2.

Nel doc. G qui

allegato relativo al mese di dicembre 2008, figura “periodo paga 01.12.2008

– 12.12.2008” e “uscito il 12.12.2008”. Dal medesimo documento

emerge il pagamento di un conguaglio e della tredicesima.

Con e-mail del 23

marzo 2009 avete affermato che “con la liquidazione del mese di dicembre

2008, è stato corrisposto il salario di dicembre 2008 e l’ammontare totale

relativo al conguaglio della tredicesima e vacanze maturate durante l’anno 2008”.

Alla luce di quanto

sopra vi chiediamo di voler precisare se a RI 1 è stato versato l’intero

stipendio (“usuale”) di tutto il mese di dicembre 2008 (come se avesse

lavorato “normalmente” dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2008) oppure

se è stato versato solo parte dello stipendio del mese di dicembre (in tale

caso fino a quando e per quale motivo)?

3.

Eventuali

osservazioni.” (doc. XVII)

Con

risposta del 27 aprile 2010 l’allora datore di lavoro ha affermato che “è

stato retribuito il salario al 100% sino al 11 dicembre e al 80% dal 12 al 17

(giorni di malattia parte carenza versati dalla ditta), dal 18 dicembre

l’indennità di malattia è stata versata direttamente dalla cassa malati”

(doc. XIX, sottolineatura del redattore).

L’attestazione,

vista la limpidezza delle affermazioni dell’allora datore di lavoro, è stata

inizialmente trasmessa per osservazioni solo all’assicuratore il quale ha

tuttavia affermato che quanto scritto conferma “la posizione di CO 1: in

quest’ottica lo scritto 9 aprile 2009 (cfr. doc. 13) già evidenziava la

situazione.” (doc. XXIII).

Chiamato

dal TCA a sostanziare queste affermazioni nel dettaglio (doc. XXVI),

l’assicuratore ha rinviato ad un e-mail del 19 maggio 2010 tramite il quale l’allora

datore di lavoro dell’insorgente ha affermato che l’interessato “era

stipendiato a ore come da contratto collettivo e calendario aziendale” e

che “durante il periodo di chiusura della ditta per vacanze aziendali (dal

1° al 17 agosto e dal 20 al 31 dicembre 2008) nulla era più dovuto” (doc.

XXXIII). Il medesimo giorno l’allora datore di lavoro dell’insorgente ha scritto

al TCA rilevando che “la base di calcolo delle festività e vacanze sono le

ore effettivamente lavorate. Di conseguenza durante il periodo di chiusura

della ditta per vacanze aziendali (dal 1° al 17 agosto e dal 20 al 31 dicembre

2008) nulla era più dovuto”, ma aggiungendo che il ricorrente “si era

lamentato per il mancato godimento delle sue vacanze a causa di malattia e del

rifiuto di pagamento dell’indennità” da parte dell’assicuratore e che all’insorgente

era “stato spiegato che per percepire tale indennità avrebbe dovuto

astenersi dal lavoro non appena raggiunta la guarigione e recuperare così i

giorni di vacanza non effettuati” (doc. XXIX).

Tuttavia

l’interessato nel preciso caso di specie non avrebbe mai potuto recuperare le

vacanze come indicatogli dall’allora datore di lavoro, poiché nel frattempo il

contratto è stato rescisso.

Ora,

se come ritenuto dall’assicuratore nel provvedimento impugnato, il contratto ha

preso fine con effetto immediato per licenziamento in tronco il 12 dicembre

2008.

(cfr. tuttavia l’art. 21 cpv. 1 del contratto nazionale mantello che esclude,

di massima, la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da

parte del datore di lavoro fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni

dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni), le indennità per malattia sono dovute da CO

1.

dal 18 dicembre 2008 (dopo i 7 giorni di carenza) poiché il datore di lavoro,

che ha allestito in data 19 dicembre 2008 il calcolo dello stipendio versato al

ricorrente nel mese di dicembre 2008 (cfr. doc. G), non avrebbe avuto alcun

motivo di versare il salario per il periodo successivo, non essendo più il

ricorrente alle sue dipendenze, indipendentemente dalle modalità di

remunerazione.

Se

invece il contratto ha preso fine il 31 dicembre 2008 (come rileva l’insorgente;

cfr. anche l’allora datore di lavoro laddove afferma che al ricorrente era

stato spiegato come “per percepire tale indennità avrebbe dovuto astenersi

dal lavoro non appena raggiunta la guarigione e recuperare così i giorni di

vacanza non effettuati” e il doc. Q8, ossia la decisione dell’autorità di

tassazione nell’ambito dell’imposta alla fonte), CO 1 deve comunque erogare le

prestazioni pattuite sia perché l’interessato non può più compensare in un periodo

successivo le vacanze aziendali “perse” allorquando era in malattia sia

perché __________ non ha indennizzato il periodo dal 18 al 31 dicembre 2008.

Ciò trova conforto negli scritti dell’allora datore di lavoro. Il

medesimo, da una parte, ha infatti evidenziato come al ricorrente sia stato versato

il salario al 100% sino all’11 dicembre e all’80% dal 12 al 17 dicembre, mentre

per il periodo dal 18 dicembre l’indennità di malattia è stata versata

direttamente dalla Cassa malati (doc. XIX). Ciò che, “e contrario”,

significa che il datore di lavoro non ha indennizzato l’insorgente per il

periodo litigioso.

D’altra

parte, abbondanzialmente, va evidenziato come dal “conto salario dal

01.02.2008

al 31.12.2008” di cui al doc. XIX/2 risulta che in dicembre 2008

le “ore assenza cassa malati” sono state 56, ossia proprio il periodo

corrispondente ai 7 giorni di carenza dall’11 dicembre al 17 dicembre (7 giorni

per 8 ore di lavoro = 56 ore, se si tiene conto del fatto che il contratto

prevede settimane di 40 ore e altre di 44 e che in dicembre l’attività è

inferiore al resto dell’anno, cfr. doc. XXXVII/2), a conferma che il datore di

lavoro non ha retribuito quale “malattia” il periodo successivo.

Infine

dal medesimo documento XIX/2, emerge che l’interessato ha

ancora diritto a vacanze per 8 giorni e mezzo.

Considerato

che il 20, 21, 27 e 28 dicembre 2008 erano sabato, rispettivamente domenica

(doc. XXXII) e che il 25 e 26 dicembre sono giorni di festa, l’interessato

aveva diritto a vacanze indennizzate perlomeno anche il 18, 19, 22, 23, 24, 29,

30.

e 31 dicembre (8 giorni). Per cui, è a giusta ragione che l’insorgente ha

chiesto di riconoscergli delle prestazioni dal 18 al 31 dicembre 2008, ossia

per 14 giorni complessivi.

Come già spiegato dal Giudice delegato del TCA nel corso

dell’udienza del 10 giugno 2010, con la modalità adottata dalla convenuta se un

collaboratore dell’edilizia dovesse essere incapace al lavoro il primo giorno

delle ferie edilizie e si ristabilisse l’ultimo giorno, non si vedrebbe mai

indennizzato se terminasse il suo rapporto di lavoro per la fine del medesimo

mese (cfr. doc. XXXVIII).

La modalità di calcolo dell’assicuratore é senz’altro da prendere in

considerazione nell’ambito di rapporti di impiego duraturi, ma non può essere

utilizzata in casi come quello in esame.

Va

infine evidenziato che l’art. 37 cpv. 1 del contratto nazionale mantello (CNM) dell’edilizia

e del genio civile prevede che le vacanze

devono essere godute di regola nel corso dell’anno e finché dura il rapporto di

lavoro le vacanze non possono essere compensate da denaro o da altre

prestazioni (art. 329d, cpv. 2 CO). Ciò significa che nel caso di specie, tenuto

conto della cessazione del rapporto di lavoro, la compensazione in denaro è

possibile.

6.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto l’insorgente ha diritto ad indennità

giornaliere dal 18 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008.

Dagli

atti emerge che l’interessato nel 2008 percepiva un salario di fr. 31.86

all’ora (doc. 3), che viene calcolato su 176 ore mensili (doc. XXXVIII/1), per

un ammontare di fr. 5'607.36 al mese e fr. 72'895.68 all’anno per tredici

mensilità, ossia fr. 199.70 al giorno 72'895.68 : 365), che convertito all’80%,

ossia alla percentuale dovuta dall’assicuratore, dà un importo di fr. 159.80.

Il

calcolo, di per sé, non è contestato dall’assicuratore. L’indennità di fr. 159.80

al giorno è del resto solo leggermente inferiore a quella versata per

l’incapacità lavorativa del gennaio 2009, di fr. 162.93 al giorno, e sulla

quale le parti sono concordi.

Pertanto

l’interessato per l’incapacità lavorativa del mese di dicembre ha diritto, come

da lui stesso domandato, ad un ammontare di fr. 2'237.40 (159.80 X 14).

Da

questo importo va tuttavia ancora dedotto il 10% dell’imposta alla fonte, come emerge

anche dal conteggio delle prestazioni per il mese di gennaio 2009, non

contestato dal ricorrente (cfr. doc. 14).

Ne

segue che l’insorgente, per il periodo dal 18 al 31 dicembre 2008, ha diritto a

fr. 2’013.65 (2'237.40 – 223.75).

Ritenuto

che l’interessato ha ricevuto fr. 3'386.90 (doc. 8), egli deve restituire fr. 1'373.25

(3'386.90 – 2'013.65).

Questo

importo è infatti di importanza notevole e la decisione dell’amministrazione di

versare anche questo ammontare è manifestamente errata.

7.

Infine,

il ricorrente chiede di versare acconti mensili di fr. 100. L’assicuratore

nella decisione su opposizione del 25 gennaio 2010 ha indicato che “per

quanto attiene alla procedura di condono lo stesso sarà oggetto di apposita

decisione una volta cresciuta in giudicato la presente decisione”. Nulla è

ancora stato deciso circa la richiesta di pagare ratealmente.

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In

concreto l’assicuratore non ha ancora deciso in merito alla citata richiesta,

per cui, in assenza di una decisione impugnabile, il ricorso su questo punto si

rivela irricevibile.

L’incarto

va trasmesso all’assicuratore per una decisione anche su questo aspetto.

In

conclusione, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto

e la decisione impugnata modificata nel senso che l’importo da restituire

ammonta a fr. 1'373.25.

Al

ricorrente, rappresentato da una fiduciaria, vanno assegnate ripetibili

parziali (cfr. art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto

ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è modificata nel senso che l’importo da restituire

ammonta a fr. 1'373.25.

2. L’incarto

è trasmesso ad CO 1 per i suoi incombenti.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’assicuratore verserà al ricorrente fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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