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Decisione

36.2010.16

Affiliazione d'ufficio di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera annullata e incarto rinviato all'autorità cantonale in seguito alla sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 del TF

11 ottobre 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di questi nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta

raccomandata la diffida a voler esercitare l’eventuale diritto di opzione”,

in

concreto l’allora datore di lavoro dell’insorgente è fallito per cui un accertamento

per stabilire se l’informazione, per il tramite del datore di lavoro, è

comunque giunta all’insorgente, potrebbe essere assai difficoltoso, pur se non

impossibile,

del

resto l’insorgente non ha prodotto la tessera europea di assicurazione malattia

per comprovare di essere assicurato nel suo Paese di residenza (cfr. consid.

6.1 pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010),

pertanto,

come in altri casi simili al presente e giudicati da questo Tribunale in

seguito all’emanazione della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 (cfr.

sentenza 36.2009.148 del 4 ottobre 2010, sentenza 36.2010.4 del 7 ottobre 2010,

sentenza 36.2010.23 del 7 ottobre 2010, sentenza 36.2010.34 del 7 ottobre 2010,

sentenza 36.2010.50 del 7 ottobre 2010), rammentato che spetta all’autorità

amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei

Considerandi

contributi) accertare i fatti d’ufficio (cfr. art. 76 cpv. 1 seconda frase

LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPamm, art. 43 LPGA), rilevato che in concreto l’allora

UAM non ha interpellato l’allora datore di lavoro dell’insorgente, ed al fine

di garantire il doppio grado di giudizio, il ricorso va accolto nel senso che,

annullata la decisione impugnata, gli atti vanno rinviati all’autorità

cantonale affinché, dopo aver accertato se per il tramite dell’allora datore di

lavoro dell’interessato la sua comunicazione è pervenuta nella sfera

d’influenza del ricorrente (cfr. consid. 5.9, pag. 16 della sentenza

9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), al quale domanderà la produzione della

tessera europea di assicurazione malattia per comprovare di essere assicurato

nel suo Paese di residenza (cfr. consid. 6.1 pag. 17 della sentenza

9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), e dopo aver esaminato nuovamente l’intera

fattispecie anche alla luce della decisione del 21 aprile 2010 del Gran

Consiglio ticinese che ha accolto una mozione dell’11 marzo 2008 (cfr. anche

consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), renda

una nuova decisione,

al

ricorrente, rappresentato da un sindacato, vanno assegnate le ripetibili (art.

61.

lett. g LPGA), ridotte alla luce del fatto che le motivazioni contenute nel

ricorso sono in alcune parti simili a quelle di numerose altre procedure di

frontalieri affiliati al medesimo sindacato, con conseguenza di minore impegno

di patrocinio,

Dispositivo

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di

compensazione per i suoi incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa di compensazione verserà al ricorrente fr. 500 (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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