36.2010.17
Affiliazione d'ufficio di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera annullata in seguito alla sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 del Tribunale federale
27 settembre 2010Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.17
Data decisione, Autorità:
27.09.2010, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera annullata in seguito alla sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 del Tribunale federale
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
FRONTALIERI
art. 8 ALC
art. 15 ALC
art. 3 agg. 3 CEE 574/72
art. 13 CEE1408/71
art. 14bis cf. 2 CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.17
cs
Lugano
27 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo dell’8 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che RI
1, nato nel 1955, cittadino __________, residente a __________, titolare della
ditta individuale __________ di __________, al beneficio di un permesso “G”
CE/AELS per frontalieri, con decisione del 17 febbraio 2009 è stato affiliato
con effetto dal medesimo giorno presso la __________ per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non avendo esercitato il diritto
d’opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro
il termine di tre mesi previsto dall’Allegato II all’Accordo sulla libera
circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa,
né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato dall’Ufficio
dell’assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle autorità federali
(UFAS e UFSP), per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato
esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti
in Italia,
il
provvedimento è stato confermato, anche in seguito alle lamentele
dell’assicurato, con decisione su reclamo dell’8 gennaio 2010 (doc. 6),
contro
la predetta decisione RI 1, rappresentato dall’RA 1, è tempestivamente insorto
al TCA, sostenendo di non essere mai stato informato personalmente circa la
possibilità di optare in favore del sistema sanitario del suo Paese di
residenza (doc. I),
con
risposta del 18 febbraio 2010 l’UAM ha chiesto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. V),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),
l’Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è
applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,
giusta
l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro
relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS
0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure
disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a),
all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi
regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284
del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 e che sono applicabili nell’Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono
ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la
regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame
pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, il
ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione
di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l’oggetto
del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1
lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati
espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente
alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339
consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi
di una fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto
applicabile,
il
titolo II del regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la risoluzione della questione. L’art. 13 n. 1 enuncia il principio
dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste
dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo
Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla
legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul
territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui
dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro
Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo
principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex
loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a
del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137
consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti),
ciò
vale, di principio, anche per i lavoratori indipendenti, nel senso che sono
assoggettati alla legislazione dello Stato in cui lavorano (art. 13 n. 2 lett.
b regolamento n. 1408/71), mentre se esercitano l’attività indipendente in due
o più Stati dell’UE o in Svizzera e nell’UE, sono assicurati nel luogo di
residenza se una parte dell’attività vi è esercitata. Se non esercitano alcuna
attività nel loro Paese di residenza, gli indipendenti sono assicurati nel Paese
dove esercitano l’attività principale (art. 14bis n. 2 regolamento (CE) n.
1408/71),
sono
però possibili eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione
dell’art. 89 del regolamento n. 1408/71, l’Allegato VI dello stesso regolamento
indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni
Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell’Allegato
II ALC “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le
persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda,
essere esentate dall’assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in
cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una
copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni
casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b,
nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato
misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU
2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 135 V
consid. 4.32 pag. 344),
in
virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che
lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari
senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione
malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano.
L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve però
essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità
cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre
mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A
cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb). Per i lavoratori frontalieri detto termine
comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010, consid. 2.3.3),
per
l’art. 2 cpv. 6 OAMal, introdotto in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, a
domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione – sancito dall’art. 3 cpv.
3 lett. a LAMal in combinazione con l’art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V
202 consid. 2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della
Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all’ALC e al
relativo Allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia
nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro
della Comunità europea o in Svizzera,
in
concreto è pacifico che l’interessato, lavoratore indipendente, titolare della
ditta individuale __________ di __________ non ha presentato alcuna domanda di
esenzione nel termine di tre mesi dall’obbligo di assicurarsi in Svizzera,
tuttavia
la successiva messa in atto della procedura in sanatoria, di cui il ricorrente
afferma di non essere stato informato, ha riaperto un nuovo termine scaduto il
30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione,
in
un caso analogo alla presente fattispecie, con sentenza 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010 (pervenuta al TCA il 22 settembre 2010), il TF ha accolto il
ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato
informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall’UAM che gli
avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d’opzione entro il 30
settembre 2008,
l’Alta
Corte ha esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall’UAM d’intesa
con le autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo
in condizione di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine
concesso e dello scritto del 12 giugno 2008 tramite il quale l’autorità
cantonale ha informato i frontalieri della procedura di sanatoria con
l’assegnazione del termine del 30 settembre 2008 per “regolarizzare” la
situazione,
dopo
aver rammentato che l’art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le
decisioni e altri documenti rilasciati da un’istituzione di uno Stato membro e
destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato
membro possono essere notificati direttamente all’interessato per lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, il TF ha lasciato indecisa l’esatta
natura del provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12
giugno 2008 come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro
documento ai sensi dell’art. 3 n. 3 del regolamento 574/72 sia che si voglia
qualificare la sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o
generale-concreto, la sostanza non muterebbe giacché, dal momento che la
corretta notifica dell’atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere
dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti
del ricorrente,
il
TF ha poi evidenziato che l’UAM non è stato in grado di fornire la prova
(secondo il grado della verosimiglianza preponderante) dell’avvenuta notifica
della sua comunicazione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del
destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l’UAM
di un obbligo di informazione individuale e personale ai frontalieri, non ha
ritenuto necessario approfondire oltre la questione tralasciando così di
sentire il datore di lavoro del ricorrente, il quale anche in occasione
dell’udienza del 25 settembre 2009 aveva negato di essere stato informato
tramite la posta o il suo datore di lavoro sul diritto alla sanatoria. Di
conseguenza, potendosi basare sulla dichiarazione dell’insorgente, che ha
sostenuto di essere venuto a conoscenza della possibilità di optare soltanto
con la decisione di affiliazione d’ufficio del 17 febbraio 2009 ed avendo il
ricorrente prontamente reagito, il 25 febbraio 2009, dopo aver appreso della
possibilità di esercitare il diritto di opzione, il TF ha stabilito che l’insorgente
non ha agito tardivamente e poteva validamente chiedere di essere esentato
dall’obbligo assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc, ossia dall’inizio
del suo ipotetico assoggettamento (Allegato II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o
cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata, consid. 5.9 e 5.10),
l’Alta
Corte, ritenuto inoltre che l’assicurato ha esibito la tessera europea di
assicurazione malattia della Regione Lombardia, ha ritenuto adempiute le
condizioni previste dall’art. 2 cpv. 6 OAMal per ottenere l’esenzione
dall’obbligo assicurativo in Svizzera,
alla
luce di quanto sopra esposto, considerato che la fattispecie in esame è simile
a quella giudicata dal TF con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, che
l’insorgente svolge un’attività indipendente quale titolare della ditta
individuale __________ di __________ e in quanto tale afferma di non essere
stato informato, né lui stesso né la sua ditta, della sanatoria messa in atto nel
2008 dall’autorità cantonale, la quale non è stata in grado di fornire la prova
(secondo il grado della verosimiglianza preponderante) dell’avvenuta notifica
della sua comunicazione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del
destinatario, che il 16 marzo 2009, ossia un mese dopo aver ricevuto la
decisione di affiliazione, l’insorgente ha prontamente reagito indicando
(perlomeno implicitamente) di voler continuare ad essere assicurato in Italia (doc.
2, cfr. anche il formulario TI1 del 28 marzo 2009) e che ha prodotto copia
della tessera __________ di __________ da cui emerge il nome del medico
italiano scelto, essendo adempiute anche nel caso di specie le condizioni di
cui all’art. 2 cpv. 6 OAMal, il ricorso va accolto, la decisione impugnata
annullata e l’insorgente va esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera,
al
ricorrente, rappresentato da un sindacato, vanno assegnate le ripetibili (art.
61 lett. g LPGA),
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
La
decisione impugnata è annullata. L’insorgente è esentato dall’obbligo di
assicurazione malattia in Svizzera nel senso dei considerandi.
Fatti
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa di compensazione verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa)
a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster