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Decisione

36.2010.19

Affiliazione di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera. Il ricorso è respinto in applicazione della giurisprudenza federale (sentenza 9C1089/2009 del 21 gennaio 2011, sentenza 9C211/2010 d

16 marzo 2011Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

2008 IV n. 60 pag. 195 [9C_337/2007] consid. 6.2.2). La dichiarazione della

fiduciaria U.________ SA, il cui operato dev'essere imputato alla ricorrente,

non permette infatti di raggiungere questa necessaria certezza né di fondare un

caso giustificato ai sensi dell'ALC (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o

cifra 3 b aa seconda frase). E neppure l'audizione del suo responsabile sarebbe

atta a modificare questa valutazione poiché non potrebbe comunque dimostrare

l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione che per potere

esplicare effetti giuridici doveva pervenire (tempestivamente) nella sfera di

influenza del destinatario (sulle possibili agevolazioni di questa prova, a

condizione però che - contrariamente al caso di specie - l'interessato sia in

grado di produrre una ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una

copia dell'atto in questione cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C

94/94]). Di conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto esercizio del

diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 24

dicembre 2008, l'interessata - che deve sopportare le conseguenze della mancata

prova - non poteva (giustamente) essere esentata dall'obbligo di affiliazione

in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 seg.)”

(sottolineature del redattore),

infine,

con sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, in un ulteriore caso in cui la ricorrente (frontaliera) non aveva contestato né di essere stata

informata circa la “sanatoria” in atto né di aver ricevuto la decisione (formale

e su reclamo) dell’amministrazione, ma aveva sostenuto di aver esercitato

tempestivamente l’opzione in favore del suo Paese di residenza, compilando e

rispedendo, per posta normale, l’apposito modulo, il TF ha ribadito che la

tempestività dell’atto o della dichiarazione deve essere determinata con

certezza ed ha confermato l’affiliazione della ricorrente all’assicurazione

malattie in Svizzera,

in

concreto l’insorgente ha prodotto il formulario TI 1 datato 16 giugno 2008

(allegato al doc. 4) che asserisce di aver spedito il giorno stesso,

contrariamente

a quanto afferma il ricorrente l’amministrazione ne ha negato, perlomeno

implicitamente, la ricezione laddove afferma, a pag. 3 della decisione su

reclamo, che “la censura principale – asserita spedizione del modulo TI 1

(indipendentemente dal fatto di avere conservato copia o meno) – non può essere

protetta, in quanto la parte opponente non è in grado di fornire la prova

dell’avvenuta spedizione” (doc. 5) e non può pertanto prevalersi del principio

della buona fede,

del

resto le condizioni per beneficiare della protezione della buona fede non sono

comunque adempiute,

questo

principio, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia

dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in

particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e che

eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono

obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio

contrario alla legge se le seguenti condizioni cumulative sono riunite:

1.

l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di

determinate persone;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è

supposta avere agito entro tali limiti;

3.

l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta;

4.

facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio;

5.

da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del

quadro giuridico (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no.

KV 126 pag. 223; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate),

nel

caso di specie l’insorgente non fa valere di aver ricevuto un’informazione

errata, o che l’amministrazione ha commesso un’omissione, che lo avrebbe

indotto a prendere delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, né del

resto vi sono indizi in tal senso,

pertanto

spetta all’insorgente comprovare con certezza l’avvenuta spedizione e ricezione

del modulo TI 1 che per potere esplicare effetti giuridici doveva pervenire

(tempestivamente) nella sfera di influenza dell’amministrazione (sentenza

9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011),

il

ricorrente afferma di aver trasmesso il formulario il 16 giugno 2008 per posta ordinaria,

non raccomandata, dall’__________, e produce una dichiarazione di __________,

di cui se necessario chiede l’audizione, la quale afferma di aver assistito

alla consegna allo sportello di una lettera “indirizzata all’Autorità

Cantonale ticinese in materia di assicurazioni sociali” e che il ricorrente

le ha “riferito di dover trasmettere, debitamente compilato, il modello con

il quale egli optava per l’assicurazione malattie presso il Servizio Sanitario

Nazionale italiano” (doc. H),

tuttavia,

in assenza della ricevuta postale dell’atto in questione, l’audizione di __________

non potrebbe comunque dimostrare l’effettiva spedizione e ricezione

della dichiarazione d’opzione che per poter esplicare effetti giuridici doveva

pervenire (tempestivamente) nella sfera di influenza del destinatario (cfr.

sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e sulle possibili agevolazioni di

questa prova, a condizione però che - contrariamente al caso di specie -

l'interessato sia in grado di produrre una ricevuta postale attestante l'avvenuta

spedizione e una copia dell'atto in questione, cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150

consid. 3b [C 94/94]),

pertanto

il TCA rinuncia all’audizione di __________,

conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti),

di

conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di

opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 30 settembre 2008, l'interessato - che deve sopportare le conseguenze della mancata prova - non può essere

esentato dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (sentenza 9C_1089/2009 del 21

gennaio 2011),

in

queste circostanze la decisione dell’amministrazione che ha affiliato il

ricorrente all’assicurazione malattie in Svizzera poiché non ha fatto valere il

diritto di opzione entro il termine, prorogato e conosciuto dall’insorgente,

del 30 settembre 2008, è corretta,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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