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Decisione

36.2010.20

Affiliazione di un frontaliere italiano all'assicurazione malattie svizzera. Il ricorso è accolto e l'incarto rinviato all'amministrazione per nuovi accertamenti in applicazione della giurisprudenza f

8 febbraio 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

il

15 marzo 2010 è pervenuto all’Ufficio dei contributi uno scritto del “resp. __________”

che ha affermato come “in merito all’esito di invio raccomandata

all’indirizzo del signor RI 1, dalle ricerche effettuate per il periodo dal

27/01/2009 al 25/02/2009, non risulta pervenuta” (doc. 7),

dopo

aver recuperato il numero della raccomandata l’amministrazione ha interpellato

in merito la __________ che ha informato la Cassa di non poter essere di alcuna

utilità poiché fra la consegna dell’invio e la ricerca possono esserci al

massimo sei mesi (doc. 8),

il

6 aprile 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha nuovamente scritto

all’Ufficio postale di __________, fornendogli il numero della raccomandata “__________”

e, considerato che la busta non è tornata al mittente, ha chiesto di verificare

nuovamente la data di ricezione (doc. 9),

con

scritto pervenuto all’Ufficio dei contributi il 16 aprile 2010 il “responsabile

ufficio __________ di __________” ha affermato che “in merito all’esito

di invio della raccomandata nr. __________ del 27 gennaio 2009 all’indirizzo

del signor RI 1, siamo spiacenti nel comunicarvi che, anche alla luce dei nuovi

dati emersi, le ricerche da noi effettuate per il periodo dal 27/01/2009 al

31/03/2010 hanno dato esito negativo, non risultando la raccomandata in

questione, mai pervenuta al nostro ufficio” (doc. 10),

con

e-mail del 22 aprile 2010 l’amministrazione si è nuovamente rivolta alla __________,

chiedendo se sarebbe stato possibile verificare se la raccomandata in questione

è giunta all’ufficio postale di __________,

con

risposta del 26 aprile 2010 __________ ha prodotto un estratto della ricerca

effettuata in internet, sul sito delle __________ __________, da cui emerge che

l’invio in __________ è stato numerato come “__________”, è stato accettato dal

centro postale __________ il 28 gennaio 2009 e consegnato dal portalettere del

centro postale di __________ in data 30 gennaio 2009 (doc. 12),

dagli

atti, e meglio dagli accertamenti eseguiti fino a questo momento

dall’amministrazione, non è ancora possibile concludere con la necessaria

tranquillità se la decisione litigiosa è entrata nella sfera di influenza (“Machtbereich”)

del ricorrente prima che questo ne abbia avuto conoscenza tramite

l’assicuratore svizzero e se il reclamo va pertanto considerato tardivo,

infatti

la __________, che sembrerebbe concludere per l’avvenuta notifica (doc. 12), ha

prodotto un estratto internet del sito delle poste __________ da cui emerge “consegnato

dal portalettere del centro postale di __________ in data 30-GEN-2009” (doc. 12),

tuttavia,

con sentenza 9C_222/2008 del 30 aprile 2008 il TF ha rammentato che, di regola,

laddove c’è una contestazione circa la data di effettiva notifica di un atto,

Considerandi

fa fede il documento ufficiale della Posta e non il “Track & Trace” (“dass

die – gerichtsnotorisch bisweilen unzutreffende – Zustellinformation der

Schweizerischen Post ("Track & Trace") als Datum der Zustellung

der vorinstanzlichen Entscheide zwar den 12. Februar

2008.

nennt, diese Angabe sich aber beweiskraftmässig nicht gegen die

eigenhändig unterschriebene Empfangsbestätigung auf der Gerichtsurkunde

(Aushändigung bereits am 11. Februar 2008) durchzusetzen vermag (BGE 134 V 49 E. 3 S. 51; Urteil 5P.171/2001 vom 31. Juli

2001, E. 2b)”; cfr. anche sentenza 5P.171/2001 del

31.

luglio 2001 consid. 2b: “Weil das Datum des

Poststempels nicht leserlich gewesen ist, hat es die Postaufgabe mittels

Sendungsverfolgung auf Internet "Track & Trace" kontrolliert und

auf Grund der Anzeige "Postaufgabe: 16.01.2001, 17.14 Uhr" die

Eingabe für verspätet erklärt. Die Bestätigungen der Beschwerdeführerin

belegen nun aber, dass sie die Beschwerdeergänzung vom 15. Januar 2001

gleichentags und damit rechtzeitig einer schweizerischen Poststelle übergeben

hat (Art. 71 ZPO i.V.m. Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes über den Fristenlauf,

bGS 143. 4). Die gegenteilige Annahme des Obergerichts ist unhaltbar (Art. 9

BV; BGE 126 I 168 E. 3a S. 170). Für die damit erstellte formelle Rechtsverweigerung

ist belanglos, dass sich das Obergericht auf eine fehlerhafte Dienstleistung

der Post verlassen hat; desgleichen ist unerheblich, warum das Obergericht - im

Gegensatz zum Fristbeginn - die Fristwahrung nicht mit einem formellen

Nachforschungsbegehren an die Post geklärt hat”,

sottolineature del redattore),

in concreto, viste le risposte dell’Ufficio postale di __________, che

ha negato, ufficialmente, in due occasioni di aver ricevuto la raccomandata

litigiosa (cfr. doc. 7 e 10), non può essere escluso che nel sito internet

delle __________ __________ si sia verificato un errore nella trascrizione dei

dati (cfr. anche sentenza K 35/05 del 17 agosto 2005, consid. 3.2),

tuttavia

siccome l’amministrazione, quando ha contattato l’ufficio postale __________,

ha fornito il numero svizzero della raccomandata, in luogo di quello __________

ed ha inoltre indicato il numero sbagliato (__________, doc. 9, sottolineatura

del redattore) in luogo di quello corretto (__________; doc. 8, sottolineatura

del redattore), si impongono ulteriori accertamenti,

va

ancora evidenziato come con e-mail del 22 aprile 2010 la __________ ha suggerito

all’amministrazione di inoltrare regolare reclamo presso l’ufficio postale

mittente, “questo vi permetterà di ricevere una risposta ufficiale, suppongo

giuridicamente vincolante anche dalla __________ __________” (doc. 11),

va

infine rammentato come, visto che si tratta di stabilire la tempestività del

reclamo in ambito amministrativo, l'accertamento dei fatti incombe in primo

luogo all’amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA

secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i

necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr.

sentenza 9C_675/2009 del 26 maggio 2010; cfr. per analogia la sentenza

8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3),

in

queste condizioni l’amministrazione, alla quale l’incarto va rinviato, dovrà

effettuare ulteriori accertamenti preso le __________ __________ sulla base dei

dati forniti dalla __________, per stabilire se, come e quando è avvenuta la

notifica della decisione litigiosa e, in caso di comprovata notifica, dopo aver

interpretato l’art. 3 n. 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 conformemente alla

recente giurisprudenza del TF pubblicata in DTF 136 V 295 (cfr. anche la

sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011), emetta una nuova decisione tenendo

conto delle censure sollevate dal ricorrente (buona fede, assenza dal domicilio,

ecc.), nonché delle sentenze 36.2010.31 dell’11 novembre 2010 e 36.2010.37 del

5.

novembre 2010 di questo Tribunale,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei

considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

ulteriori accertamenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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