36.2010.20
Affiliazione di un frontaliere italiano all'assicurazione malattie svizzera. Il ricorso è accolto e l'incarto rinviato all'amministrazione per nuovi accertamenti in applicazione della giurisprudenza f
8 febbraio 2011Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2010.20
Data decisione, Autorità:
08.02.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione di un frontaliere italiano all'assicurazione malattie svizzera. Il ricorso è accolto e l'incarto rinviato all'amministrazione per nuovi accertamenti in applicazione della giurisprudenza federale (DTF 136 V 295 e 9C_1089/2009)
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
FRONTALIERI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 8 ALC
art. 3 cpv. 3 CEE 574/72
art. 95a LAMAL
art. 76 cpv. 1 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.20
cs
Lugano
8 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell’11 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio
dei contributi (in precedenza: Ufficio
dell’assicurazione malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto ed in diritto
che
RI 1, cittadino __________ nato nel 1969, residente a __________, al
beneficio di un permesso G per frontalieri, è attivo presso l’__________ di __________
(doc. III),
con
decisione del 27 gennaio 2009 (doc. 1), inviata a __________, l’Ufficio
dell’assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione,
Ufficio dei contributi), ha affiliato d’ufficio RI 1, con effetto dal medesimo
giorno, presso la __________, non avendo l’assicurato esercitato il diritto
d’opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro
il termine di tre mesi previsto dall’Allegato II all’Accordo sulla libera
circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa,
né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato dall’Ufficio
dell’assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali,
per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del
diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,
il
30 aprile 2009 RI 1, dopo aver ricevuto la polizza assicurativa datata 16 marzo
2009, relativa al periodo dal 27 gennaio 2009, ha scritto a __________ affermando che “per una svista nella compilazione del formulario per
il permesso di lavoro, non è stato specificato che tale copertura non mi
necessita” (allegato al doc. 2),
in
data 25 maggio 2009 l’assicuratore ha informato RI 1 che “non ci è possibile
dar seguito alla sua richiesta in quanto, l’Ufficio dell’assicurazione malattia
del Cantone Ticino, ha decretato la sua affiliazione presso la nostra società.
Solo la revoca scritta, da parte dello stesso ufficio, permetterà,
retroattivamente, l’annullamento della polizza” (allegato al doc. 2),
tramite
raccomandata del 21 giugno 2009 RI 1 si è rivolto all’istituto delle
assicurazioni sociali al quale ha chiesto di annullare l’assicurazione (doc.
2),
con
decisione su reclamo dell’11 gennaio 2010 l’allora UAM ha dichiarato
irricevibile il reclamo in quanto tardivo (doc. 3),
RI
1 è tempestivamente insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo,
sostenendo di essere venuto a conoscenza dell’assoggettamento solo con la
trasmissione della polizza del 16 marzo 2009 di __________, alla quale si è
subito rivolto per chiederne l’annullamento, di non aver mai ricevuto né la
decisione del 27 gennaio 2009 né il modulo TI 1 inviato il 12 giugno 2008 e facendo
valere la sua buona fede (doc. 1),
l’assicurato
rileva inoltre di non ricevere regolarmente la corrispondenza, anche perché
spesso residente altrove, ed evidenzia la prassi in uso nel suo luogo di
domicilio dove le raccomandate vengono anche ritirate da vicini di casa che, di
regola, si impegnano a consegnarle al destinatario (doc. I),
con
risposta del 3 maggio 2010 la Cassa cantonale di compensazione propone la
reiezione del ricorso affermando che da una ricerca effettuata presso la __________
è risultato che la decisione del 27 gennaio 2009 è stata notificata al
destinatario il 30 gennaio 2009 (doc. VIII),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),
per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294),
se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
in concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto
della decisione impugnata, ossia la tempestività del reclamo. Le altre
questioni evocate nel ricorso (come l’annullamento dell’affiliazione
all’assicurazione svizzera o della polizza dell’assicuratore __________),
esulano invece dalla presente vertenza e le relative censure sono irricevibili,
l’Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è
applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,
giusta
l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro
relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS
0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure
disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a),
all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi
regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284
del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 e che sono applicabili nell’Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono
ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la
regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame
pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, il
ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione
di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre
l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto
v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi
enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più
precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr.
DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
con
sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136 V 295, il TF
ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere
stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall’allora UAM
che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d’opzione entro il
30 settembre 2008,
nella
citata sentenza, a proposito della notifica irregolare di un atto
amministrativo all’estero, l’Alta Corte, al consid. 5, ha affermato che trattandosi di fattispecie internazionale, va subito premesso che, per prassi
costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quale può ad
esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione amministrativa,
costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale contraria o
consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via
diplomatica o consolare (DTF 125 V 47 consid. 3a pag. 50 con riferimenti), a
meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente informativa senza
effetti giuridici che in tal caso può essere direttamente notificata per posta
(decreto K 18/04 del 18 luglio 2006 consid. 1.2; parere della Direzione del
diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri
[DFAE], in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368). Il mancato rispetto di questi
principi comporta una violazione della sovranità dello Stato estero e, quindi,
del diritto internazionale pubblico (DTF 124 V 47 consid. 3b pag. 51; RDAT
I-1993 n. 68 pag. 176 consid. 2b; decreto citato K 18/04 consid. 1.2 in fine),
un
atto è segnatamente qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve
all'adempimento di un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non
è per contro necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato
per il suo destinatario (parere della Direzione del diritto internazionale
pubblico del DFAE, in: GAAC 65/II [2001] n. 71 pag. 761). Effetti giuridici
esplica ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale
comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (GAAC 66/IV [2002]
n. 128 pag. 1368),
la
notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica
effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario
(DTF 124 V 47 consid. 3a. pag. 50 con riferimenti; sulla portata generale di
questo principio cfr. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse,
2002, n. 1115). È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti
che esso acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto
non esiste (v. DTF 122 I 97). Senza notificazione l'interessato non ha
conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La
notificazione è pertanto indispensabile (cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 25,
141, 188). Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve essere
(direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle quali si espone
in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) impartito (cfr. per
analogia RDAT II-1995 n. 58 pag. 152 consid. 3b; cfr. pure DTF 111 V 322 e
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 224/04 del 28 aprile 2005
consid. 4.3 e 4.4),
nell'ambito
applicativo dell'ALC, il regolamento n. 1408/71 contempla agli art. 84-93
alcune norme di procedura amministrativa internazionale. Per l'art. 84 n. 3, ai
fini dell'applicazione di detto regolamento, le autorità e le istituzioni degli
Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone
interessate o i loro mandatari. Da parte sua, l'art. 3 n. 3 del regolamento n.
574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da
un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora
nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente
all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale
disciplina mira ad eliminare alcuni ostacoli di natura tecnica ed
amministrativa che potrebbero scoraggiare i lavoratori che intendono recarsi in
altri Stati membri in cerca di un'occupazione. La notifica diretta da parte
delle istituzioni della previdenza sociale agli interessati residenti in altri
Stati membri, senza fare ricorso ad intermediario, cioè mediante il servizio
postale, ha la funzione di semplificare le formalità amministrative e di
accelerare lo svolgimento delle pratiche pur salvaguardando, con le forme
previste, la certezza del diritto a favore degli interessati (sentenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE] del 18 febbraio 1975 nella
causa 66/74, Farrauto, Racc. 1975, pag. 157, punto 4; sulla rilevanza della
giurisprudenza della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2
ALC [v. DTF 133 V 64 consid. 4.3.2 pag. 631 con riferimenti]),
alla
luce di quanto esposto il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri
documenti" ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno
intesi quegli atti che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero
altrimenti essere trasmessi per via diplomatica per poter essere notificati
validamente. Sono pertanto anche qui escluse da questa definizione le
comunicazioni di carattere meramente informativo che non esplicano effetti
giuridici,
al
consid. 5.8 della citata sentenza il TF ha stabilito che l’UAM, diversamente da
un’autorità giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz’altro
essere considerato un’istituzione ai sensi di tale disposto, trattandosi di
un’autorità incaricata di applicare, almeno in parte, la legislazione in
materia (art. 1 lett. n del regolamento 1408/71),
nella
sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 l’Alta Corte al consid. 5.8 ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso giudicato: una
comunicazione del 12 giugno 2008 circa la concessione del termine scadente il
30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema
sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque non ha
potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi
nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8;
100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2,2P.304/2005 del
14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid.
2.3),
per
quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una
comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova
incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e
che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali
(DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure
Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le
conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data
sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si
baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2
pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la
posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia
pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata
effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la
prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46),
in
concreto la decisione di affiliazione d’ufficio del 27 gennaio 2009 sembra
essere stata notificata tramite raccomandata semplice e non tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. decisione su reclamo: “che la
decisione è stata spedita per lettera raccomandata in data 27 gennaio 2009”),
la
questione, per i motivi che seguono, non va comunque approfondita da questo
Tribunale,
ai
sensi dell’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della
presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha
emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura
per le cause amministrative,
con
sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 il TF, in un caso in cui la
ricorrente (frontaliera) non aveva contestato di aver ricevuto la decisione
dell’amministrazione, ma aveva sostenuto di aver esercitato tempestivamente
l’opzione in favore del suo Paese di residenza, ha rammentato che gli art. 84-93
del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all’interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) –
applicabile nel caso di specie e al quale rinviano sia l’art. 1 cpv. 1
dell’Allegato II ALC sia la LAMal (art. 95a) – contengono alcune norme di
procedura amministrativa internazionale (v. DTF 136 V 295 consid. 5.4 pag. 306),
ma che in mancanza - come in concreto sul tema della prova e la tempestività
della notifica di un documento o di una dichiarazione – di una specifica
disposizione di diritto comunitario o convenzionale, l’organizzazione della
procedura è retta di massima, entro i limiti posti dai principi
dell’equivalenza e dell’effettività, dall’ordinamento giuridico interno (v. DTF
130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K
44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),
il
TF ha poi rammentato che nella procedura amministrativa federale, il principio
inquisitorio dispensa le parti dall’obbligo di provare i fatti ma non le libera
dall’onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che
in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre
un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261
consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre
per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione
dell’amministrazione essa dev’essere dimostrata – dall’amministrazione stessa –
secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido in materia di
assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova – dettata da
esigenze legate all’attuabilità dell’amministrazione di massa – non si
giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a
sostegno – come in concreto – della tempestività dell’esercizio di un diritto
soggetto a termine e a perenzione. In questi casi la prova della
verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell’atto o della
dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb
pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204
consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono
indistintamente in presenza di fattispecie nazionali o internazionali,
compatibilmente quindi con il principio dell’equivalenza. Similmente queste
regole procedurali non rendono praticamente impossibile o oltremodo difficile
l’esercizio dei diritti garantiti convenzionalmente dall’ALC – circostanza che il
ricorrente peraltro nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il
principio dell’effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag.
137),
in
concreto il 26 febbraio 2010 la Cassa di compensazione, senza fornire il numero
della raccomandata, ha chiesto all’Ufficio postale di __________ di comunicare
la data esatta in cui il ricorrente ha ricevuto “fisicamente la decisione
amministrativa inviata per lettera raccomandata contro cui si è successivamente
aggravato” (doc. 6),
Fatti
il
15 marzo 2010 è pervenuto all’Ufficio dei contributi uno scritto del “resp. __________”
che ha affermato come “in merito all’esito di invio raccomandata
all’indirizzo del signor RI 1, dalle ricerche effettuate per il periodo dal
27/01/2009 al 25/02/2009, non risulta pervenuta” (doc. 7),
dopo
aver recuperato il numero della raccomandata l’amministrazione ha interpellato
in merito la __________ che ha informato la Cassa di non poter essere di alcuna
utilità poiché fra la consegna dell’invio e la ricerca possono esserci al
massimo sei mesi (doc. 8),
il
6 aprile 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha nuovamente scritto
all’Ufficio postale di __________, fornendogli il numero della raccomandata “__________”
e, considerato che la busta non è tornata al mittente, ha chiesto di verificare
nuovamente la data di ricezione (doc. 9),
con
scritto pervenuto all’Ufficio dei contributi il 16 aprile 2010 il “responsabile
ufficio __________ di __________” ha affermato che “in merito all’esito
di invio della raccomandata nr. __________ del 27 gennaio 2009 all’indirizzo
del signor RI 1, siamo spiacenti nel comunicarvi che, anche alla luce dei nuovi
dati emersi, le ricerche da noi effettuate per il periodo dal 27/01/2009 al
31/03/2010 hanno dato esito negativo, non risultando la raccomandata in
questione, mai pervenuta al nostro ufficio” (doc. 10),
con
e-mail del 22 aprile 2010 l’amministrazione si è nuovamente rivolta alla __________,
chiedendo se sarebbe stato possibile verificare se la raccomandata in questione
è giunta all’ufficio postale di __________,
con
risposta del 26 aprile 2010 __________ ha prodotto un estratto della ricerca
effettuata in internet, sul sito delle __________ __________, da cui emerge che
l’invio in __________ è stato numerato come “__________”, è stato accettato dal
centro postale __________ il 28 gennaio 2009 e consegnato dal portalettere del
centro postale di __________ in data 30 gennaio 2009 (doc. 12),
dagli
atti, e meglio dagli accertamenti eseguiti fino a questo momento
dall’amministrazione, non è ancora possibile concludere con la necessaria
tranquillità se la decisione litigiosa è entrata nella sfera di influenza (“Machtbereich”)
del ricorrente prima che questo ne abbia avuto conoscenza tramite
l’assicuratore svizzero e se il reclamo va pertanto considerato tardivo,
infatti
la __________, che sembrerebbe concludere per l’avvenuta notifica (doc. 12), ha
prodotto un estratto internet del sito delle poste __________ da cui emerge “consegnato
dal portalettere del centro postale di __________ in data 30-GEN-2009” (doc. 12),
tuttavia,
con sentenza 9C_222/2008 del 30 aprile 2008 il TF ha rammentato che, di regola,
laddove c’è una contestazione circa la data di effettiva notifica di un atto,
Considerandi
fa fede il documento ufficiale della Posta e non il “Track & Trace” (“dass
die – gerichtsnotorisch bisweilen unzutreffende – Zustellinformation der
Schweizerischen Post ("Track & Trace") als Datum der Zustellung
der vorinstanzlichen Entscheide zwar den 12. Februar
2008.
nennt, diese Angabe sich aber beweiskraftmässig nicht gegen die
eigenhändig unterschriebene Empfangsbestätigung auf der Gerichtsurkunde
(Aushändigung bereits am 11. Februar 2008) durchzusetzen vermag (BGE 134 V 49 E. 3 S. 51; Urteil 5P.171/2001 vom 31. Juli
2001, E. 2b)”; cfr. anche sentenza 5P.171/2001 del
31.
luglio 2001 consid. 2b: “Weil das Datum des
Poststempels nicht leserlich gewesen ist, hat es die Postaufgabe mittels
Sendungsverfolgung auf Internet "Track & Trace" kontrolliert und
auf Grund der Anzeige "Postaufgabe: 16.01.2001, 17.14 Uhr" die
Eingabe für verspätet erklärt. Die Bestätigungen der Beschwerdeführerin
belegen nun aber, dass sie die Beschwerdeergänzung vom 15. Januar 2001
gleichentags und damit rechtzeitig einer schweizerischen Poststelle übergeben
hat (Art. 71 ZPO i.V.m. Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes über den Fristenlauf,
bGS 143. 4). Die gegenteilige Annahme des Obergerichts ist unhaltbar (Art. 9
BV; BGE 126 I 168 E. 3a S. 170). Für die damit erstellte formelle Rechtsverweigerung
ist belanglos, dass sich das Obergericht auf eine fehlerhafte Dienstleistung
der Post verlassen hat; desgleichen ist unerheblich, warum das Obergericht - im
Gegensatz zum Fristbeginn - die Fristwahrung nicht mit einem formellen
Nachforschungsbegehren an die Post geklärt hat”,
sottolineature del redattore),
in concreto, viste le risposte dell’Ufficio postale di __________, che
ha negato, ufficialmente, in due occasioni di aver ricevuto la raccomandata
litigiosa (cfr. doc. 7 e 10), non può essere escluso che nel sito internet
delle __________ __________ si sia verificato un errore nella trascrizione dei
dati (cfr. anche sentenza K 35/05 del 17 agosto 2005, consid. 3.2),
tuttavia
siccome l’amministrazione, quando ha contattato l’ufficio postale __________,
ha fornito il numero svizzero della raccomandata, in luogo di quello __________
ed ha inoltre indicato il numero sbagliato (__________, doc. 9, sottolineatura
del redattore) in luogo di quello corretto (__________; doc. 8, sottolineatura
del redattore), si impongono ulteriori accertamenti,
va
ancora evidenziato come con e-mail del 22 aprile 2010 la __________ ha suggerito
all’amministrazione di inoltrare regolare reclamo presso l’ufficio postale
mittente, “questo vi permetterà di ricevere una risposta ufficiale, suppongo
giuridicamente vincolante anche dalla __________ __________” (doc. 11),
va
infine rammentato come, visto che si tratta di stabilire la tempestività del
reclamo in ambito amministrativo, l'accertamento dei fatti incombe in primo
luogo all’amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA
secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr.
sentenza 9C_675/2009 del 26 maggio 2010; cfr. per analogia la sentenza
8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3),
in
queste condizioni l’amministrazione, alla quale l’incarto va rinviato, dovrà
effettuare ulteriori accertamenti preso le __________ __________ sulla base dei
dati forniti dalla __________, per stabilire se, come e quando è avvenuta la
notifica della decisione litigiosa e, in caso di comprovata notifica, dopo aver
interpretato l’art. 3 n. 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 conformemente alla
recente giurisprudenza del TF pubblicata in DTF 136 V 295 (cfr. anche la
sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011), emetta una nuova decisione tenendo
conto delle censure sollevate dal ricorrente (buona fede, assenza dal domicilio,
ecc.), nonché delle sentenze 36.2010.31 dell’11 novembre 2010 e 36.2010.37 del
5.
novembre 2010 di questo Tribunale,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei
considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per
ulteriori accertamenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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