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Decisione

36.2010.21

Affiliazione di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera. Il ricorso è respinto in applicazione della giurisprudenza federale (sentenza 9C1089/2009 del 21 gennaio 2011, sentenza 9C211/2010 d

14 aprile 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

2008 IV n. 60 pag. 195 [9C_337/2007] consid. 6.2.2). La dichiarazione della

fiduciaria U._________ SA, il cui operato dev'essere imputato alla ricorrente,

non permette infatti di raggiungere questa necessaria certezza né di fondare un

caso giustificato ai sensi dell'ALC (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o

cifra 3 b aa seconda frase). E neppure l'audizione del suo responsabile sarebbe

atta a modificare questa valutazione poiché non potrebbe comunque dimostrare

l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione che per potere

esplicare effetti giuridici doveva pervenire (tempestivamente) nella sfera di

influenza del destinatario (sulle possibili agevolazioni di questa prova, a

condizione però che - contrariamente al caso di specie - l'interessato sia in

grado di produrre una ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una

copia dell'atto in questione cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C

94/94]). Di conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto esercizio del

diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 24

dicembre 2008, l'interessata - che deve sopportare le conseguenze della mancata

prova - non poteva (giustamente) essere esentata dall'obbligo di affiliazione

in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 seg.)”

(sottolineature del redattore),

infine,

con sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, in un ulteriore caso in cui la ricorrente (frontaliera) non aveva contestato né di essere stata

informata circa la “sanatoria” in atto né di aver ricevuto la decisione

(formale e su reclamo) dell’amministrazione, ma aveva sostenuto di aver

esercitato tempestivamente l’opzione in favore del suo Paese di residenza,

compilando e rispedendo, per posta normale, l’apposito modulo, il TF ha

ribadito che la tempestività dell’atto o della dichiarazione deve essere

determinata con certezza ed ha confermato l’affiliazione della ricorrente

all’assicurazione malattie in Svizzera,

al

consid. 3.4 l’Alta Corte ha affermato:

" 3.4

Ciò premesso, la valutazione del primo giudice che non ha ritenuto provata, con

la necessaria certezza, la trasmissione del modulo per esercitare il diritto di

opzione in favore del sistema sanitario italiano, non lede alcuna norma di

diritto (federale o internazionale), né risulta da un accertamento

manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario

delle prove (sul concetto di arbitrio nel presente contesto cfr. sentenza

9C_337/2007 del 12 giugno 2008, in SVR 2008 IV n. 60 pag. 195 consid. 6.2.2).

Le dichiarazioni della teste O.________ non permettono infatti di raggiungere

questa necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC

(Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase). Esse non

consentono in particolare di dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione

della dichiarazione d'opzione che per potere esplicare effetti giuridici doveva

appunto pervenire (tempestivamente) nella sfera di influenza del destinatario

(sulle possibili agevolazioni di questa prova, a condizione però che

l'interessato - contrariamente al caso di specie - sia in grado di produrre una

ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in

questione cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]). Certamente senza

arbitrio, e anzi in conformità agli atti, la Corte cantonale ha accertato che

l'unico modulo che la rappresentante della datrice di lavoro avrebbe rispedito

all'UAM - comunque verso metà dicembre 2008, ossia ben oltre il termine di fine

settembre 2008 che era stato fissato per esercitare, in via di sanatoria, il

diritto di opzione, quello ordinario essendo per contro scaduto da tempo - era

quello, debitamente crociato e firmato, che si limitava a certificare, su

richiesta 15 dicembre 2008 dell'amministrazione, la presenza della lavoratrice

in ditta. Del resto, pur dicendosi "certa di avere avuto in mano il

formulario per il diritto di opzione della sig.ra S.__________", la teste

O.________, confrontata con il modulo TI1, non lo ha riconosciuto. Di

conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto e tempestivo esercizio del

diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, l'interessata -

che deve sopportare le conseguenze della mancata prova - non poteva

(giustamente) essere esentata dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (cfr.

DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 segg.),

in

concreto l’insorgente afferma di aver spedito il modulo TI 1 per il tramite

della sua datrice di lavoro la quale avrebbe poi telefonato con una funzionaria

dell’amministrazione ottenendo la risposta che “tutto era in ordine” (doc. I),

interpellata

in merito dal TCA per confermare quanto affermato dal ricorrente, produrre la

copia del formulario TI1 ed indicare il nome della funzionaria con la quale

avrebbe parlato e la data del colloquio, __________, pur confermando i fatti,

non è stata in grado di fornire alcuna indicazione né di trasmettere copia del

modulo litigioso (doc. V),

neppure

l’insorgente, chiamato a presentare osservazioni scritte in merito, ha fornito

ulteriori informazioni (doc. VIII),

spetta

tuttavia a quest’ultimo comprovare con certezza l’avvenuta spedizione e ricezione

del modulo TI 1 che per potere esplicare effetti giuridici doveva pervenire

(tempestivamente) nella sfera di influenza dell’amministrazione (sentenza

9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011),

in

assenza della ricevuta postale dell’atto in questione, di una copia del

formulario stesso e ritenuto che l’allora datrice di lavoro dell’insorgente, __________,

non ricorda il nome della funzionaria con cui avrebbe parlato, l’interrogatorio

formale di quest’ultima non potrebbe comunque dimostrare l’effettiva spedizione

e ricezione della dichiarazione d’opzione (cfr. sentenza 9C_1089/2009

del 21 gennaio 2011 e sulle possibili agevolazioni di questa prova, a

condizione però che - contrariamente al caso di specie - l'interessato sia in

grado di produrre una ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e

una copia dell'atto in questione, cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid.

3b [C 94/94]),

pertanto

il TCA rinuncia all’audizione di __________,

conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti),

di

conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di

opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 30 settembre 2008, l'interessato - che deve sopportare le conseguenze della mancata prova - non può essere

esentato dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (sentenza 9C_1089/2009 del 21

gennaio 2011),

la

circostanza che l’insorgente beneficia anche dell’assicurazione malattie in

Italia non è rilevante poiché, proprio in applicazione dell’ALC, esso deve

affiliarsi in Svizzera, tranne nel caso in cui, tempestivamente, fa valere il

proprio diritto d’opzione in favore del suo Paese di residenza e spetta

pertanto al ricorrente chiedere, semmai, lo stralcio dall’assicurazione

italiana,

circa

la necessità, sollevata dall’insorgente, di operare un distinguo in caso di

persone bisognose di cure mediche, tra straniero residente in Svizzera e

straniero residente all’estero che lavora in Svizzera (frontaliere), è vero

semmai il contrario, nel senso che l’ALC, al suo art. 8 lett. a prevede, per i

cittadini dell’UE e della Svizzera, che conformemente all’allegato II le

parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

per garantire in particolare la parità di trattamento e

pertanto, di regola e salvo eccezioni, i cittadini di questi Paesi che lavorano

esclusivamente in Svizzera devono affiliarsi nel nostro Paese conformemente all’art.

13 del regolamento 1408/71 (cfr. supra, DTF 136 V 295), tranne se, rientrando in una delle ipotesi previste dall’Allegato

II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b del regolamento 1408/71

(in particolare se risiedono in uno dei Paesi confinanti con la Svizzera e,

in alcuni casi, Finlandia e Portogallo), esercitano

tempestivamente il loro diritto di opzione in favore del loro Paese di

residenza,

in

queste circostanze la decisione dell’amministrazione che ha affiliato il

ricorrente all’assicurazione malattie in Svizzera poiché non ha fatto valere il

diritto di opzione entro il termine del 30 settembre 2008, è corretta,

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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