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Decisione

36.2010.22

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25 ottobre 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00 del 21 luglio 2003),

l'Accordo del 21

giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS

0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso

di specie sotto il profilo temporale,

giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte

integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato,

le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare

il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure

il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti.

Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti

di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L

200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno

rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili

nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni

tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli

assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),

la regolamentazione

poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di

vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti

un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati

membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere

riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del

regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente

all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera

a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag.

343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),

trattandosi di una

fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,

il titolo II del

regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la

risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità

della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13

n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.

Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo

Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro

Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria

sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il

lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla

legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo

Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.

1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143

con riferimenti),

sono però possibili

eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del

regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità

particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo

allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle

disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate

dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in

uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di

malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e

Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione

modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera

del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale

facoltà è comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V consid. 4.32 pag.

344),

in virtù di questo

diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera

possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa

– in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in

Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione

dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una

domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di

assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi

all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o

cifra 3 b aa e bb). Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a decorrere

dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid.

2.3.3),

per l'art. 2 cpv. 6

OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono

esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal

in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid.

2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea,

purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II

e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza

sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in

Svizzera,

in concreto, è

pacifico che l'interessato non ha presentato alcuna domanda di esenzione

nel termine di tre mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera,

tuttavia la successiva

messa in atto della procedura in sanatoria, di cui il ricorrente afferma di non

essere stato informato, ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre

2008, per esercitare il diritto di opzione,

in un caso analogo

alla presente fattispecie, con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010

(destinata a pubblicazione) il Tribunale federale ha accolto il ricorso di un

lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato

personalmente della procedura in sanatoria avviata dall'allora UAM che gli avrebbe

permesso di esercitare nuovamente il diritto d'opzione entro il 30 settembre

2008,

l'Alta Corte ha

esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall'UAM d'intesa con le

autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo in condizione

di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine concesso e dello

scritto del 12 giugno 2008 tramite il quale l'autorità cantonale ha informato i

frontalieri della procedura di sanatoria con l'assegnazione del termine del 30

settembre 2008 per “regolarizzare” la situazione,

dopo aver rammentato

che l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri

documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a

persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere

notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta

di ritorno, il Tribunale Federale ha lasciato indecisa l'esatta natura del

provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008

come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai

sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento 574/72, sia che si voglia qualificare la

sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza

non muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica dell'atto non è

avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare

effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente,

la Massima istanza ha poi evidenziato che

l'UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della

verosimiglianza preponderante) dell'avvenuta notifica della sua comunicazione

nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l'UAM di un obbligo di informazione

individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto necessario approfondire

oltre la questione tralasciando così di sentire il datore di lavoro del

ricorrente. Quest'ultimo anche in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009

aveva negato di essere stato informato tramite la posta o il suo datore di

lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi basare sulla

dichiarazione dell'insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a conoscenza

della possibilità di optare soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio

del 17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente reagito, il 25 febbraio

2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare il diritto di opzione,

il TF ha stabilito che l'insorgente non ha agito tardivamente e poteva

validamente chiedere di essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera

con effetto ex tunc, ossia dall'inizio del suo ipotetico assoggettamento (Allegato

Considerandi

II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata,

consid. 5.9 e 5.10),

l'Alta Corte, ritenuto

inoltre che l'assicurato ha esibito la tessera europea di assicurazione malattia

della regione italiana di confine dove il frontaliere risiede, ha ritenuto adempiute

le condizioni previste dall'art. 2 cpv. 6 OAMal per ottenere l'esenzione dall'obbligo

assicurativo in Svizzera,

il TF ha inoltre

evidenziato come, pur trattandosi di fatti nuovi, le autorità cantonali

sembrerebbero nel frattempo avere modificato la loro prassi ed ha affermato che

”Nell'accogliere il 21 aprile 2010 una mozione dell'11 marzo 2008” che “chiedeva una moratoria nell'affiliazione retroattiva all'assicurazione malattia

svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1, il

Gran Consiglio ticinese, considerato evaso l'atto parlamentare per quel che

concerneva la sanatoria scaduta il 30 settembre 2008 (oggetto delle presenti

procedure di ricorso), ha osservato che dall'ottobre 2008 si sarebbero registrati

circa 1800 nuovi casi di frontalieri che non hanno esercitato il diritto di

opzione. Ora, da una lettura del rapporto n. 6311R del 30 marzo 2010 della

Commissione della gestione e delle finanze (consultabile al sito del Cantone

Ticino www.ti.ch) sembrerebbe che l'autorità

cantonale ha deciso una nuova procedura in sanatoria nei confronti di questi

nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta

raccomandata la diffida a voler esercitare l'eventuale diritto di opzione”,

alla luce di quanto

sopra esposto, considerato che la fattispecie in esame è in parte simile a

quella giudicata dal Tribunale Federale con la citata sentenza 9C_1042/2009 del

7.

settembre 2010, come pure è analoga ad altri casi giudicati di recente da

questo Tribunale (STCA del 4 ottobre 2010, 36.2009.148; STCA del 7 ottobre

2010, 36.2010.4; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.23; STCA del 7 ottobre 2010,

36.2010

; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.50; STCA dell'11 ottobre 2010,

36.2010

; STCA del 14 ottobre 2010, 36.2010.5; STCA del 19 ottobre 2010,

36.2010

), rammentato che spetta all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa

cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) accertare i fatti

d'ufficio (cfr. art. 76 cpv. 1 seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPAmm, art.

43.

LPGA), rilevato che in concreto l'allora UAM non ha interpellato il datore

di lavoro dell'insorgente, al fine di garantire il doppio grado di giudizio il

ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata annullata, con rinvio degli

atti all'autorità cantonale competente,

di conseguenza, dopo avere

accertato se per il tramite del datore di lavoro dell'interessato la sua

comunicazione è pervenuta nella sfera d'influenza del ricorrente (cfr. consid.

5.

, pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), tenuto poi

conto che con il reclamo (doc. 2) l'assicurato ha prodotto la tessera europea

di assicurazione malattia per comprovare di essere assicurato nel suo Paese di

residenza (cfr. consid. 6.1 pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre

2010), e dopo avere inoltre esaminato nuovamente l'intera fattispecie anche

alla luce della decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese che ha

accolto una mozione dell'11 marzo 2008 sull'affiliazione retroattiva

all'assicurazione malattia svizzera dei frontalieri che non avevano riempito

(nel 2002) il modulo TI1 (cfr. anche consid. 5.11 pag. 16 della sentenza

9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), la Cassa cantonale di compensazione dovrà

rendere una nuova decisione formale,

il TCA rileva, infine,

che il rappresentante del ricorrente ha sollevato la censura della presunta

disparità di trattamento tra i frontalieri di nazionalità italiana (o di altri

Paesi dell'UE) che abitano in Italia e lavorano in Svizzera, ai quali il

termine di tre mesi è applicato rigorosamente (tre mesi dall'inizio

dell'attività lavorativa in Svizzera), ed i frontalieri di nazionalità svizzera

che vivono in Italia e lavorano in Svizzera, per i quali il termine di tre mesi

comincerebbe a decorrere dalla conoscenza dell'esistenza del diritto d'opzione,

a prescindere dalla

circostanza che, in altri casi analoghi, l'allora Ufficio assicurazione

malattia ha rilevato trattarsi di casi isolati ("UAM specifica che i

pochissimi frontalieri svizzeri che fossero risultati, il caso concreto non si

è presentato, a conoscenza del diritto d'opzione in modo qualsiasi, non si

sarebbero visti riconoscere il termine di tre mesi per l'esercizio del diritto

ma il termine sarebbe decorso dalla data di conoscenza"), va

evidenziato che si tratta di una categoria di frontalieri particolari, poiché

non conosciuti dall'amministrazione visto che non sono ufficialmente censiti,

non necessitando del permesso per frontaliere per potere lavorare in Svizzera,

la questione non va

comunque approfondita, poiché nel caso di specie l'insorgente non è stato

affiliato d'ufficio a causa della mancata opzione a favore del diritto nazionale

entro i tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera

(rispettivamente dall'entrata in vigore dell'ALC), bensì perché l'interessato

non ha fatto valere il diritto di opzione neppure entro il termine di grazia

scaduto il 30 settembre 2008. Pertanto, con la concessione di un termine

supplementare l'autorità cantonale ha semmai ripristinato la parità di

trattamento tra tutti i frontalieri, informando nuovamente - debitamente - i

lavoratori residenti all'estero,

non va poi dimenticato

che in ogni caso non può esservi parità di trattamento nell'illegalità (DTF

134.

V 34) e nel caso di specie non si può dedurre

l'intenzione della Cassa di compensazione di mantenere, in futuro, una prassi

discordante su tale tema,

stanti così le cose al

ricorrente, vincente in causa e rappresentato da un sindacato, vanno assegnate

delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), ridotte, alla luce del fatto che le

motivazioni contenute nell'impugnativa sono in parte simili a quelle di

numerose altre procedure, con conseguenza di minore impegno di patrocinio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e l'incarto è rinviato alla Cassa di compensazione

per i suoi incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà al ricorrente Fr. 500.- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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