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Decisione

36.2010.23

Affiliazione d'ufficio di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera annullata e incarto rinviato all'autorità cantonale in seguito alla sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 del TF

7 ottobre 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di questi nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta

raccomandata la diffida a voler esercitare l’eventuale diritto di opzione”,

per

quanto concerne invece la presunta disparità di trattamento con i frontalieri

di nazionalità svizzera residenti in Italia ed attivi in Svizzera, il TF non si

è espresso ma il TCA ha già avuto modo di accertare che si tratterebbe di casi

isolati (cfr. sentenza 36.2009.18 del 9 novembre 2009) e comunque la questione

non va approfondita poiché nel caso di specie l’insorgente non è stata

affiliata d’ufficio a causa della mancata opzione a favore del diritto

nazionale entro i tre mesi dall’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera

(rispettivamente dall’entrata in vigore dell’ALC), bensì perché l’interessata

non ha fatto valere il diritto di opzione neppure entro il termine di grazia,

del

resto non va poi dimenticato che non può esservi parità di trattamento nell’illegalità

(cfr. anche DTF 134 V 34) e che non si può dedurre da parte

dell’autorità cantonale l’intenzione di mantenere, in futuro, una prassi

discordante (cfr. sentenza 36.2009.18 del 9 novembre 2009),

alla

Considerandi

luce di quanto sopra esposto, considerato che la fattispecie in esame è in

parte simile a quella giudicata dal TF con la sentenza 9C_1042/2009 del 7

settembre 2010, rammentato che spetta all’autorità amministrativa (UAM, ora

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi) accertare i fatti

d’ufficio (cfr. art. 76 cpv. 1 seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPamm, art.

43.

LPGA), rilevato che in concreto l’allora UAM non ha interpellato il datore

di lavoro dell’insorgente, ed al fine di garantire il doppio grado di giudizio,

il ricorso va accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti

vanno rinviati all’autorità cantonale affinché, dopo aver accertato presso il

datore di lavoro dell’interessata se la sua comunicazione è pervenuta nella

sfera d’influenza della ricorrente (cfr. consid. 5.9, pag. 16 della sentenza

9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), alla quale domanderà la produzione della

tessera europea di assicurazione malattia per comprovare di essere assicurata

nel suo Paese di residenza (cfr. consid. 6.1 pag. 17 della sentenza

9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), e dopo aver esaminato nuovamente l’intera

fattispecie anche alla luce della decisione del 21 aprile 2010 del Gran

Consiglio ticinese che ha accolto una mozione dell’11 marzo 2008 (cfr. anche

consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), renda

una nuova decisione,

alla

ricorrente, rappresentata da un sindacato, vanno assegnate le ripetibili (art.

61.

lett. g LPGA), ridotte alla luce del fatto che le motivazioni contenute

nell’impugnativa sono in parte simili a quelle di numerose altre procedure, con

conseguenza di minore impegno di patrocinio,

Dispositivo

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di

compensazione per i suoi incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente fr. 500 (IVA inclusa)

a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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