36.2010.26
Affiliazione di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera. Il ricorso è accolto e l'incarto rinviato all'amministrazione per nuovi accertamenti in applicazione della giurisprudenza federale (
21 marzo 2011Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2010.26
Data decisione, Autorità:
21.03.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera. Il ricorso è accolto e l'incarto rinviato all'amministrazione per nuovi accertamenti in applicazione della giurisprudenza federale (DTF 136 V 295 e 9C_1089/2009)
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
FRONTALIERI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 8 ALC
art. 3 cpv. 3 CEE 574/72
art. 95a LAMAL
art. 76 cpv. 1 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.26
cs
Lugano
21 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell’11 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi (in precedenza: Ufficio
dell’Assicurazione Malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto ed in diritto
che RI
1, cittadino __________ nato nel 1975, residente a __________, al beneficio di
un permesso G per frontalieri, è attivo presso la società __________ di __________,
con
decisione del 19 gennaio 2009 (doc. 2), l’Ufficio dell’assicurazione malattia
(dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi),
ha affiliato d’ufficio RI 1 e sua moglie __________, con effetto dal medesimo
giorno, presso la __________, non avendo l’assicurato esercitato il diritto
d’opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro
il termine di tre mesi previsto dall’Allegato II all’Accordo sulla libera
circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa,
né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato dall’Ufficio
dell’assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali,
per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del
diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,
con
scritto datato 18 marzo 2009 e spedito il 23 marzo 2009 da __________ (doc. 3),
RI 1 ha chiesto l’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera non avendo
ricevuto in tempo debito il modulo TI1 per problemi di forte ritardo postale in
__________, ha evidenziato che il suddetto formulario è stato recapitato al suo
domicilio solo alla fine del mese di agosto 2008 ed è comunque stato
tempestivamente compilato e rispedito ed ha allegato una dichiarazione del
datore di lavoro della moglie che attesta l’esercizio di un’attività lucrativa
a __________ di __________ dal __________,
in
data 30 settembre 2009 l’interessato ha scritto all’allora UAM rilevando di non
aver ancora ricevuto alcuna decisione su reclamo ed informando
l’amministrazione della nascita della figlia __________ che potrebbe far
rinascere il diritto di opzione essendo subentrata una variazione dello stato
di famiglia (doc. 4),
con
scritto dell’11 gennaio 2010 l’allora UAM ha scritto ad RI 1, confermando la
sua iscrizione all’assicurazione malattie in Svizzera, malgrado la nascita
della figlia ed informandolo invece della revoca dell’iscrizione d’ufficio
della moglie essendo attiva in Italia (doc. 5),
con
decisione su reclamo dell’11 gennaio 2010 l’amministrazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo poiché la decisione impugnata è stata spedita per lettera
raccomandata il 19 gennaio 2009, il reclamo è stato interposto il 30 settembre
2009 e pertanto il termine di 30 giorni di cui all’art. 76 LCAMal è trascorso
infruttuoso (doc. 6),
RI
1 è tempestivamente insorto contro la predetta decisione, rilevando innanzitutto
che l’amministrazione fa riferimento al reclamo del 30 settembre 2009,
omettendo di dire che l’interessato ha interposto reclamo già il 18 marzo 2009,
a
questo proposito evidenzia che la raccomandata del 19 gennaio 2009 è stata
consegnata erroneamente alla suocera la quale non aveva alcuna autorizzazione a
rappresentarlo e a ritirare la sua corrispondenza,
il
ricorrente rileva inoltre che in quel periodo la moglie e la suocera hanno
avuto un litigio e a causa di questi dissapori la decisione su reclamo gli è
stata consegnata solo più tardi, agli inizi del mese di marzo, per cui il
ritardo non gli è imputabile,
l’insorgente
contesta la regolarità della notifica della decisione impugnata e, nel merito,
rileva di aver trasmesso tempestivamente il modulo TI1 e di aver saputo,
telefonicamente, che il medesimo sarebbe giunto all’allora UAM solo l’8 ottobre
2008, ciò di cui dubita fortemente,
con
risposta del 4 marzo 2010 la Cassa cantonale di compensazione propone la
reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno
riprese in corso di motivazione (doc. III),
con
scritto del 18 marzo 2010 l’insorgente ha nuovamente chiesto l’esenzione
dall’obbligo assicurativo “mettendo alla vostra attenzione i reali motivi
del mio tardivo ricorso alla raccomandata 11-01-2009” e meglio:
" Come
già comunicato nella mia precedente lettera, i disguidi familiari che non mi
hanno permesso di ricevere la posta in tempo per effettuare il ricorso, in
realtà non erano le uniche motivazioni, ma per un mio motivo personale ho
preferito tenere nascosti eventi che mi sono successi e che hanno messo a dura
prova la mia salute, ma alla luce del vostro ennesimo rifiuto ad accettare il
mio precedente ricorso non posso evitare di esporre gli avvenimenti come sono
realmente accaduti. Arrivavo da un brutto periodo iniziato con un grave
malore sul posto di lavoro, presso la __________ di __________, che ha
necessitato la chiamata di un ambulanza, malore dovuto a un forte stress
pensarono all’inizio, invece dopo visite mediche mi hanno diagnosticato una
forte depressione, con attacchi di ansia e di panico.
(…)” (doc. V),
l’amministrazione
ha confermato la richiesta di respingere il ricorso (doc. VII),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata),
per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294),
se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b),
in concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto
della decisione impugnata, ossia la tempestività del reclamo. Le altre
questioni evocate nel ricorso (come ad esempio l’invio, entro i termini, del
modulo TI1), esulano invece dalla presente vertenza e le relative censure sono
irricevibili,
l’Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è
applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,
giusta
l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni
in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno
1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS
0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72, oppure
disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a),
all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi
regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284
del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 e che sono applicabili nell’Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono
ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la
regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame
pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, il
ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione
di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre
l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto
v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi
enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più
precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr.
DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
con
sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136 V 295, il TF
ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere
stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall’allora
UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d’opzione
entro il 30 settembre 2008,
nella
citata sentenza, a proposito della notifica irregolare di un atto
amministrativo all’estero, l’Alta Corte, al consid. 5, ha affermato che trattandosi di fattispecie internazionale, va subito premesso che, per prassi
costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quale può ad
esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione amministrativa,
costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale contraria o
consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via
diplomatica o consolare (DTF 125 V 47 consid. 3a pag. 50 con riferimenti), a meno
che non riguardi una comunicazione di natura meramente informativa senza
effetti giuridici che in tal caso può essere direttamente notificata per posta
(decreto K 18/04 del 18 luglio 2006 consid. 1.2; parere della Direzione del
diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri
[DFAE], in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368). Il mancato rispetto di questi
principi comporta una violazione della sovranità dello Stato estero e, quindi,
del diritto internazionale pubblico (DTF 124 V 47 consid. 3b pag. 51; RDAT
I-1993 n. 68 pag. 176 consid. 2b; decreto citato K 18/04 consid. 1.2 in fine),
un
atto è segnatamente qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve
all'adempimento di un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non
è per contro necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato
per il suo destinatario (parere della Direzione del diritto internazionale
pubblico del DFAE, in: GAAC 65/II [2001] n. 71 pag. 761). Effetti giuridici
esplica ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale
comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (GAAC 66/IV [2002]
n. 128 pag. 1368),
la
notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica
effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario
(DTF 124 V 47 consid. 3a. pag. 50 con riferimenti; sulla portata generale di
questo principio cfr. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse,
2002, n. 1115). È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti
che esso acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto
non esiste (v. DTF 122 I 97). Senza notificazione l'interessato non ha
conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La
notificazione è pertanto indispensabile (cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 25,
141, 188). Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve essere
(direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle quali si espone
in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) impartito (cfr. per
analogia RDAT II-1995 n. 58 pag. 152 consid. 3b; cfr. pure DTF 111 V 322 e
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 224/04 del 28 aprile 2005
consid. 4.3 e 4.4),
nell'ambito
applicativo dell'ALC, il regolamento n. 1408/71 contempla agli art. 84-93
alcune norme di procedura amministrativa internazionale. Per l'art. 84 n. 3, ai
fini dell'applicazione di detto regolamento, le autorità e le istituzioni degli
Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone
interessate o i loro mandatari. Da parte sua, l'art. 3 n. 3 del regolamento n.
574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da
un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora
nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente
all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale
disciplina mira ad eliminare alcuni ostacoli di natura tecnica ed
amministrativa che potrebbero scoraggiare i lavoratori che intendono recarsi in
altri Stati membri in cerca di un'occupazione. La notifica diretta da parte
delle istituzioni della previdenza sociale agli interessati residenti in altri
Stati membri, senza fare ricorso ad intermediario, cioè mediante il servizio
postale, ha la funzione di semplificare le formalità amministrative e di
accelerare lo svolgimento delle pratiche pur salvaguardando, con le forme
previste, la certezza del diritto a favore degli interessati (sentenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE] del 18 febbraio 1975 nella
causa 66/74, Farrauto, Racc. 1975, pag. 157, punto 4; sulla rilevanza della
giurisprudenza della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2
ALC [v. DTF 133 V 64 consid. 4.3.2 pag. 631 con riferimenti]),
alla
luce di quanto esposto il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri
documenti" ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno
intesi quegli atti che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero altrimenti
essere trasmessi per via diplomatica per poter essere notificati validamente.
Sono pertanto anche qui escluse da questa definizione le comunicazioni di
carattere meramente informativo che non esplicano effetti giuridici,
al
consid. 5.8 della citata sentenza il TF ha stabilito che l’UAM, diversamente da
un’autorità giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz’altro
essere considerato un’istituzione ai sensi di tale disposto, trattandosi di
un’autorità incaricata di applicare, almeno in parte, la legislazione in
materia (art. 1 lett. n del regolamento 1408/71),
nella
sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 l’Alta Corte al consid. 5.8 ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso giudicato: la comunicazione
del 12 giugno 2008 circa la concessione del termine scadente il 30 settembre
2008 per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del
proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque non ha potuto essere
dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti
del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75;
sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2,2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid. 2.3),
per
quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una
comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova
incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e
che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali
(DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure
Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le
conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data
sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si
baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2
pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la
posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia
pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio
non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente
spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della
notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle
circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei
richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46),
in
concreto la decisione di affiliazione d’ufficio del 19 gennaio 2009 sembra
essere stata notificata tramite raccomandata semplice e non tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno (cfr. decisione su reclamo: “che la decisione è
stata spedita per lettera raccomandata in data 19 gennaio 2009”, cfr. anche sentenza 36.2010.20 dell’8 febbraio 2011),
la
questione, per i motivi che seguono, non va comunque approfondita da questo
Tribunale,
ai
sensi dell’art. 76 cpv. 1 LCAMal nel tenore in vigore al momento dell’emissione
del provvedimento “contro le decisioni emesse in virtù della presente legge,
è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30
giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause
amministrative”,
con
sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 il TF, in un caso in cui la
ricorrente (frontaliera) non aveva contestato di aver ricevuto la decisione
dell’amministrazione, ma aveva sostenuto di aver esercitato tempestivamente
l’opzione in favore del suo Paese di residenza, ha rammentato che gli art.
84-93 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all’interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) –
applicabile nel caso di specie e al quale rinviano sia l’art. 1 cpv. 1
dell’Allegato II ALC sia la LAMal (art. 95a) – contengono alcune norme di
procedura amministrativa internazionale (v. DTF 136 V 295 consid. 5.4 pag.
306), ma che in mancanza - come in concreto sul tema della prova e la
tempestività della notifica di un documento o di una dichiarazione – di una
specifica disposizione di diritto comunitario o convenzionale, l’organizzazione
della procedura è retta di massima, entro i limiti posti dai principi
dell’equivalenza e dell’effettività, dall’ordinamento giuridico interno (v. DTF
130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K
44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),
il
TF ha poi rammentato che nella procedura amministrativa federale, il principio
inquisitorio dispensa le parti dall’obbligo di provare i fatti ma non le libera
dall’onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che
in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre
un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261
consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre
per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione
dell’amministrazione essa dev’essere dimostrata – dall’amministrazione stessa –
secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido in materia di
assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova – dettata da
esigenze legate all’attuabilità dell’amministrazione di massa – non si
giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a
sostegno – come in concreto – della tempestività dell’esercizio di un diritto
soggetto a termine e a perenzione. In questi casi la prova della
verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell’atto o della
dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb
pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204
consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono
indistintamente in presenza di fattispecie nazionali o internazionali,
compatibilmente quindi con il principio dell’equivalenza. Similmente queste
regole procedurali non rendono praticamente impossibile o oltremodo difficile
l’esercizio dei diritti garantiti convenzionalmente dall’ALC, compatibilmente
quindi anche con il principio dell’effettività (v. per analogia DTF 130 V 132
consid. 4.1 pag. 137),
con
sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, in un ulteriore caso in cui la ricorrente (frontaliera) non aveva contestato né di essere stata informata circa la “sanatoria”
in atto né di aver ricevuto la decisione (formale e su reclamo)
dell’amministrazione, ma aveva sostenuto di aver esercitato tempestivamente
l’opzione in favore del suo Paese di residenza, compilando e rispedendo, per
posta normale, l’apposito modulo, il TF ha ribadito che la tempestività
dell’atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza ed ha
confermato l’affiliazione della ricorrente all’assicurazione malattie in
Svizzera,
in
concreto nelle motivazioni della decisione impugnata figura che “il reclamo
in rassegna è stato interposto in data 30 settembre 2009” (doc. 6),
in
realtà già il 23 marzo 2009, con atto datato 18 marzo 2009, l’insorgente aveva
contestato la decisione formale (doc. 3),
agli
atti non vi è alcun accertamento circa la data esatta di consegna del
provvedimento del 19 gennaio 2009, né la persona a cui è stato consegnato,
l’insorgente
ha ammesso di aver ricevuto la decisione, ma solo all’inizio del mese di marzo
2009, da sua suocera alla quale sarebbe stata erroneamente consegnata senza
nessuna autorizzazione (doc. I),
successivamente
l’insorgente ha affermato che “i disguidi familiari che non mi hanno
permesso di ricevere la posta in tempo per effettuare il ricorso, in realtà non
erano le uniche motivazioni,“ ed ha descritto i problemi di salute che sono
insorti in quel periodo (doc. V),
in
concreto in assenza di una qualsiasi prova circa la data esatta di consegna
della decisione formale del 19 gennaio 2009 e della persona alla quale il provvedimento
è stato consegnato non si può determinare se il reclamo è tardivo,
in
particolare sulla base atti non è ancora possibile concludere con la necessaria
tranquillità quando la decisione litigiosa è entrata nella sfera di influenza
(“Machtbereich”) del ricorrente,
va
rammentato come, visto che si tratta di stabilire la tempestività del reclamo
in ambito amministrativo, l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all’amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA secondo il
quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. sentenza
9C_675/2009 del 26 maggio 2010; cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del
Fatti
10 marzo 2008 consid. 3),
in
queste condizioni l’amministrazione, alla quale l’incarto va rinviato, dovrà
effettuare accertamenti preso le poste __________ per stabilire come e quando è
avvenuta la notifica della decisione litigiosa e, dopo aver stabilito la data
Considerandi
esatta in cui il provvedimento è entrato nella sfera di influenza del
ricorrente ed aver interpretato l’art. 3 n. 3 del regolamento (CEE) n. 574/72
conformemente alla recente giurisprudenza del TF pubblicata in DTF 136 V 295
(cfr. anche la sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011), emetta una nuova
decisione e, se accerterà la tempestività del reclamo, prenda posizione sulle
affermazioni dell’insorgente che rileva di aver trasmesso il modulo TI1
tempestivamente (cfr. anche sentenza 36.2010.20 dell’8 febbraio 2011),
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è accolto.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per
ulteriori accertamenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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