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Decisione

36.2010.26

Affiliazione di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera. Il ricorso è accolto e l'incarto rinviato all'amministrazione per nuovi accertamenti in applicazione della giurisprudenza federale (

21 marzo 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

10 marzo 2008 consid. 3),

in

queste condizioni l’amministrazione, alla quale l’incarto va rinviato, dovrà

effettuare accertamenti preso le poste __________ per stabilire come e quando è

avvenuta la notifica della decisione litigiosa e, dopo aver stabilito la data

Considerandi

esatta in cui il provvedimento è entrato nella sfera di influenza del

ricorrente ed aver interpretato l’art. 3 n. 3 del regolamento (CEE) n. 574/72

conformemente alla recente giurisprudenza del TF pubblicata in DTF 136 V 295

(cfr. anche la sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011), emetta una nuova

decisione e, se accerterà la tempestività del reclamo, prenda posizione sulle

affermazioni dell’insorgente che rileva di aver trasmesso il modulo TI1

tempestivamente (cfr. anche sentenza 36.2010.20 dell’8 febbraio 2011),

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

ulteriori accertamenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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