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Decisione

36.2010.27

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha comprovato

4 aprile 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali

valgono indistintamente in presenza di fattispecie nazionali o internazionali,

compatibilmente quindi con il principio dell'equivalenza. Similmente queste

regole procedurali non rendono praticamente impossibile o oltremodo difficile

l'esercizio dei diritti garantiti convenzionalmente dall'ALC - circostanza che

la ricorrente peraltro nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il

principio dell'effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),

l'Alta Corte (cfr.

citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.4) ha

quindi difeso l'operato dello scrivente Tribunale cantonale, che non ha

ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione del modulo

per esercitare il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano,

dato che le ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'effettiva spedizione e

ricezione della dichiarazione d'opzione, che per potere esplicare effetti

giuridici doveva pervenire tempestivamente nella sfera di influenza del

destinatario, quindi dell'allora UAM,

a nulla sono neppure

valse le testimonianze prodotte, che non hanno permesso di raggiungere questa

necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (cfr.

ibidem),

alla luce di quanto

esposto, considerato che la fattispecie in esame è simile a quelle giudicate

dal Tribunale Federale con le citate sentenze 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011

e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, rammentato che spetta all'assicurato

comprovare l'avvenuto esercizio del diritto d'opzione e che, in concreto, RI 1 non

è riuscito a dimostrare, con la necessaria certezza, di avere effettivamente

trasmesso all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di

compensazione - Ufficio dei contributi) il modulo TI1 entro il 30 settembre

2008, il ricorrente deve sopportare le conseguenze della mancata prova e quindi

non può essere esonerato dall'obbligo di affiliazione in Svizzera in virtù

dell'eccezione prevista dall'Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b,

infatti, avendo

l'insorgente effettuato l'invio per posta normale e non per invio raccomandato,

deve essere applicata la giurisprudenza (STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010,

consid. 5.9) secondo cui la spedizione con la posta normale non consente in

genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la

semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio - come in specie - non è

sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e

ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto

può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la

Considerandi

mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III

43.

consid. 3), prove che in concreto non sono state prodotte,

la tesi dell'assicurato secondo cui

egli non sia stato informato da parte dell'amministrazione riguardo alle

modalità di invio del predetto modulo non può essere tutelata, dato che è

notorio - anche in Italia, Paese da dove proviene il ricorrente - che soltanto

un invio raccomandato o, meglio ancora, raccomandato con ricevuta di ritorno,

può essere (rin)tracciabile e quindi può esserne comprovata l'effettiva

spedizione e ricezione, circostanza, quest'ultima, che invece non può

validamente avvenire se l'invio di un atto avviene per posta normale (sia essa

posta A o posta B),

il TCA osserva, inoltre che, di

principio, nessuna autorità obbliga i cittadini a rivolgersi ad essa mediante

invio raccomandato piuttosto che per invio normale. La modalità della

spedizione di un atto è una scelta che spetta unicamente al mittente dell'invio

e che il destinatario non può certo imporre, nemmeno ad un cittadino straniero come

il ricorrente, a cui spettava, e solo ad esso, decidere se trasmettere all'UAM

il modulo TI1 con invio raccomandato o per posta normale, assumendosi pertanto

le conseguenze della propria decisione,

in virtù di quanto precede, considerato

che il ricorrente non ha saputo dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di

opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 30 settembre 2008, visto

che esso è avvenuto per posta semplice (posta A), lo stesso deve ora sopportare

le conseguenze della mancata prova e pertanto deve essere obbligatoriamente

affiliato in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 seg.),

quanto alla censura secondo cui il

ricorrente avrebbe subìto un "danno non indifferente"

derivante dal lungo tempo trascorso tra la formulazione del reclamo contro la

decisione di affiliazione d'ufficio e l'emanazione della conseguente decisione

su reclamo (dal 12 marzo 2009 al 12 gennaio 2010), la stessa non può qui essere

ora accolta. Semmai, infatti, l'assicurato avrebbe sì potuto sollevare davanti

a questo Tribunale la questione della denegata/ritardata giustizia ex art. 56

cpv. 2 LPGA, ma ciò doveva avvenire prima che l'allora Ufficio

assicurazione malattia emanasse la propria decisione su reclamo,

va comunque al riguardo osservato che

il ritardo con cui l'amministrazione cantonale ha proceduto ad evadere i

reclami dei numerosi frontalieri (alcune centinaia) che hanno contestato le rispettive

decisioni di affiliazione d'ufficio all'assicurazione malattia svizzera, è

stato dovuto all'attesa dell'esito della prima sentenza, di principio, che

questo Tribunale, dopo una lunga fase istruttoria, ha reso sull'argomento il 9

novembre 2009 (36.2009.18) e che è poi sfociata nella sentenza 9C_1042/2009 del

7.

settembre 2010, pubblicata in DTF 136 V 295. Onde evitare di emanare

centinaia di decisioni su reclamo che avrebbero potuto, se del caso, essere

annullate dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, per economia procedurale

ed amministrativa l'allora UAM ha così optato di ritardare l'emanazione delle

decisioni su reclamo non solo del qui assicurato, ma di tanti altri

frontalieri, decisioni che sono quindi state notificate nei mesi seguenti

l'intimazione della citata sentenza cantonale, come nel caso di specie,

stanti le

considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il

ricorso integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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