36.2010.28
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha comprovato
5 aprile 2011Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2010.28
Data decisione, Autorità:
05.04.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha comprovato con certezza l'invio per posta semplice,nonostante sostenga di avere spedito per tempo il modulo TI1
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
EMENDAMENTO
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
OBBLIGO DI COLLABORARE
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
agg. 95 cpv. a cf. 1 LAMAL
art. 95a cpv. 1 LAMAL
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.28
TB
Lugano
5 aprile 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 12 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
dei contributi
(già Ufficio dell'Assicurazione
malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto che
RI 1, cittadino
italiano residente a __________ (__________, Italia), nato nel 1937, è (stato) beneficiario
di un permesso G per frontalieri ed è (stato) attivo presso la società __________
di __________ (doc. 1),
con decisione del 17
febbraio 2009 (doc. 1) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1°
febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha
affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla Cassa malati __________,
non avendo egli esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario
del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato
II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1,
lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008
accordato il 12 giugno 2008 dall'allora Ufficio dell'assicurazione malattia
(UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione
venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da
parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,
il provvedimento è
stato confermato, anche in seguito alle lamentele dell'assicurato del 12 marzo
2009 (doc. A1), con decisione su reclamo del 12 gennaio 2010 (doc. B1),
contro la predetta
decisione RI 1, sempre rappresentato dalla fiduciaria RA 1 di __________ (doc.
A3), è insorto al TCA il 12 febbraio 2010 (doc. I), sostenendo di avere spedito
il 2 settembre 2008 per posta A l'apposito formulario TI1 (doc. A2) all'Ufficio
assicurazione malattia con l'opzione per il sistema sanitario italiano. Il ricorrente
ha rimproverato all'UAM di non averlo avvisato della necessità di spedire il
modulo TI1 per lettera raccomandata ed egli, quale cittadino straniero, non
poteva essere a conoscenza del fatto che un invio raccomandato l'avrebbe tutelato
proprio nel caso in cui il documento in questione non fosse pervenuto al destinatario,
l'insorgente si è
inoltre lamentato del fatto che è trascorso quasi un anno da quando ha
formulato il suo reclamo a quando l'autorità cantonale ha reso il proprio provvedimento
ed in questo lungo lasso di tempo egli ha subìto un "danno non
indifferente, anche perché la sentenza d'obbligo d'affiliazione (comunque contestata),
ha effetto retroattivo ed ha impedito al nostro cliente di procedere alle
disdette appropriate", dato che il pagamento dei premi dell'assicurazione
malattia svizzera gli è insostenibile e ciò l'avrebbe portato a rescindere
prima possibile il suo contratto di lavoro in Svizzera,
alla luce delle sue
difficoltà finanziare, il ricorrente ha quindi chiesto di annullare l'affiliazione
alla Cassa malati svizzera,
con risposta del 25
febbraio 2010 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la
reiezione del ricorso, rinviando alle argomentazioni esposte con la decisione
impugnata,
l'insorgente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V),
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007),
l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso
di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato,
le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure
il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti.
Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti
di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L
200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno
rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili
nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni
tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli
assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione
poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di
vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti
un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati
membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere
riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del
regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente
all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera
a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag.
343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi di una
fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,
il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la risoluzione
della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione
applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore
subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata,
anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il
datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel
territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque
soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui
lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di
impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid.
4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti),
occorre però
considerare che l'assicurato,
nato nel 1937, secondo la legislazione svizzera nel 2002 ha raggiunto l'età del pensionamento (art. 21
cpv. 1 lett. a LAVS),
l'art. 17bis del
regolamento n. 1408/71, inserito nel Titolo II: "Determinazione della
legislazione applicabile", si riferisce alle norme particolari concernenti
Fatti
i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della
legislazione di uno o più Stati membri, e prevede che il titolare di una
pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato
membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più
Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere
esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di
quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a
causa dell'esercizio di un'attività professionale,
questo disposto non
è applicabile alla fattispecie, poiché quand'anche si ipotizzasse che il
ricorrente riceva una pensione in virtù della legislazione di uno Stato membro
(l'Italia), tuttavia egli non
risiede nel territorio di un altro Stato membro (la Svizzera),
l'art. 34 del regolamento n. 1408/71, appartenente al Titolo
III: "Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni",
al Capitolo 1: "Malattia e maternità" ed alla Sezione
5: "Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari", recita
quanto segue:
" Art. 34 Disposizioni generali
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 28, 28bis,
29 e 31, il titolare di due o più pensioni o rendite dovute a norma della
legislazione di un solo Stato membro è considerato titolare di una pensione o
di una rendita dovute a norma della legislazione di uno Stato membro, ai sensi
di dette disposizioni.
2. Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno
diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro a
titolo dell'attività lavorativa svolta. In tal caso, si considera l'interessato
lavoratore subordinato o autonomo o familiare di un lavoratore subordinato o
autonomo, ai fini dell'applicazione del presente capitolo",
ritenuto che il
ricorrente, almeno fino al momento dell'inoltro del ricorso, era attivo
professionalmente nel Cantone Ticino malgrado avesse raggiunto l'età del diritto alla rendita di vecchiaia secondo
la legislazione svizzera, ed abbia quindi potenzialmente diritto (anche) alle
prestazioni in virtù del diritto svizzero visto che ha contribuito all'AVS, per
quanto concerne l'assicurazione
malattia egli va considerato come un lavoratore subordinato giusta il citato art.
34,
pertanto, tornano
applicabili i principi suesposti (artt. 13-17bis),
sono però possibili
eccezioni al principio della lex loci laboris. In effetti, in applicazione
dell'art. 89 del regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento
indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni
Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato
Considerandi
II ALC “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le
persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda,
essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in
cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una
copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni
casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b,
nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato
misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU
2006.
5851]). Tale facoltà è comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF
135.
V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con riferimenti; sull'origine e la portata
pratica di questo diritto d'opzione cfr. Riondel
Besson, La sécurité sociale des travailleurs frontaliers dans le cadre
de l'Accord sur la libre circulation des personnes, signé entre la Suisse et la
Communauté européenne: l'exemple de l'assurance-maladie maternité, CGSS 30/2003
pag. 24 e Ursula Hohn,
Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der Krankenversicherung,
in: Thomas Gächter [ed.], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen
Sicherheit und die Schweiz, 2006, pagg. 66 seg.),
in virtù di questo
diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera
possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa
– in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in
Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione
dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una
domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di
assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi
all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o
cifra 3 b aa e bb; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit,
SBVR, 2a ed. 2007, pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine
Riondel Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le
cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise
en oeuvre et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in:
Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina Kahil-Wolff/ Corinne Pacifico,
Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le droit applicable en cas de
situations transfrontalières, in: Assujettissement, cotisations et questions
connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE, 2004,
pag. 37). Per i lavoratori frontalieri, detto termine comincia a decorrere dal
primo giorno di lavoro (Riondel Besson,
Le droit d'option, op. cit., pag. 35),
preso atto delle difficoltà incontrate
dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di
opzione come pure dell'enorme mole di lavoro e dei rischi di incasso che l'affiliazione
d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli
assicuratori, gli organi esecutivi cantonali e federali hanno cercato una
soluzione che permettesse loro di "regolarizzare" la posizione dei
molti lavoratori frontalieri inadempienti. Sollecitato in tal senso dall'UAM,
l'UFSP ha allora ricordato all'autorità cantonale che l'assegnazione, in casi
giustificati, di un termine straordinario per l'esercizio del diritto di
opzione corrisponde alla soluzione prevista dall'Allegato II ALC, quest'ultimo
alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase disponendo che
quando in casi giustificati la richiesta è presentata dopo il termine di tre
mesi, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione
obbligatoria. In tali circostanze, l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio
benestare per una procedura in sanatoria,
così, oltre al bollettino stampa 3
giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno inviato il 12
giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso
del diritto di opzione, una lettera personale in cui li si avvisava della possibilità
di compilare l'allegato modulo TI1 e di ritornarlo a mezzo di una busta -
anch'essa allegata e già provvista di indirizzo - entro il 30 settembre 2008
(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), con la precisazione
che se non vi avessero dato seguito sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in
Svizzera e con loro ogni familiare non esercitante un'attività lavorativa.
Oltre a ciò l'amministrazione ha pure trasmesso una comunicazione specifica a
13'569 datori di lavoro - anch'essi incaricati, in virtù del diritto cantonale
di applicazione (v. art. 6a cpv. 1 lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire
ai lavoratori non domiciliati soggetti all'obbligo di assicurazione le
informazioni necessarie (art. 16 della legge cantonale di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI 6.4.6.1] e art. 5 del relativo regolamento
esecutivo [RLCAMal; RL/TI 6.4.6.1.1]) -, ha informato 11 sindacati ed ha
coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione allargato (Camera di Commercio,
Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese
dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato agricolo,
Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori [SSIC TI],
Gastroticino). L'operazione ha permesso di "regolarizzare" il 95.8%
dei frontalieri interessati che hanno optato in favore della copertura assicurativa
nel proprio Paese di residenza,
per l'art. 2 cpv. 6
OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono
esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal
in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid.
2.2.1
pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea,
purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II
e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza
sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in
Svizzera,
in concreto, è
pacifico che l'interessato non ha presentato alcuna domanda di esenzione nel
termine di tre mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera,
tuttavia, la
successiva messa in atto nel 2008 della procedura in sanatoria - oggetto della
presente vertenza - ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre 2008,
per esercitare questo diritto di opzione per chi non vi aveva ancora provveduto,
nella fattispecie, l'insorgente non
contesta di non essere stato informato circa il suo diritto di opzione in
favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza, ma afferma di aver
spedito il 2 settembre 2008 per posta A il modulo TI1 (doc. A2) ed aver così
adempiuto alle condizioni per poter essere esonerato dall'affiliazione in Svizzera,
in due recenti casi
(STF 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011, consid. 4.3 e STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011, consid. 3.4) analoghi alla presente fattispecie, il Tribunale
Federale ha respinto il ricorso di due lavoratrici frontaliere che hanno compilato
e rispedito, per posta normale, all'allora UAM - che però non l'ha ricevuto -,
l'apposito modulo TI1, dato che non potendosi dimostrare l'avvenuto e
tempestivo esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario
italiano, le interessate - che devono sopportare le conseguenze della mancata
prova - non potevano (giustamente) essere esentate dall'obbligo di affiliazione
in Svizzera,
nei citati giudizi
(cfr. STF 9C_1089/2009, consid. 4.1 e STF 9C_211/2010, consid. 3.2), l'Alta
Corte ha rammentato che gli art. 84-93 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) -
applicabile nel caso di specie e al quale rinviano sia l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC sia la LAMal (art. 95a) - contengono alcune norme di procedura
amministrativa internazionale (v. DTF 136 V 295 consid. 5.4 pag. 306). Tuttavia, in mancanza - come in concreto sul
tema della prova e la tempestività della notifica di un documento o di una
dichiarazione - di una specifica disposizione di diritto comunitario o
convenzionale, l'organizzazione della procedura è retta di massima, entro i
limiti posti dai principi dell'equivalenza e dell'effettività, dall'ordinamento
giuridico interno (v. DTF 130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K
44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),
la Massima istanza ha
poi evidenziato (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.2 e citata STF
9C_211/2010, consid. 3.3) da un canto la nozione del principio inquisitorio, che
dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere
di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso
il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto
dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag.
264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). D'altro canto, il TF ha
ricordato che mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di
una comunicazione dell'amministrazione essa deve essere dimostrata -
dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante
valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della
prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di
massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di
fatto a sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un
diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova
della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o
della dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid.
3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121
V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono
indistintamente in presenza di fattispecie nazionali o internazionali,
compatibilmente quindi con il principio dell'equivalenza. Similmente queste
regole procedurali non rendono praticamente impossibile o oltremodo difficile
l'esercizio dei diritti garantiti convenzionalmente dall'ALC - circostanza che
la ricorrente peraltro nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il
principio dell'effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),
l'Alta Corte (cfr.
citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.4) ha
quindi difeso l'operato dello scrivente Tribunale cantonale, che non ha
ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione del modulo
per esercitare il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano,
dato che le ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'effettiva spedizione e
ricezione della dichiarazione d'opzione, che per potere esplicare effetti
giuridici doveva pervenire tempestivamente nella sfera di influenza del
destinatario, quindi dell'allora UAM,
a nulla sono neppure
valse le testimonianze prodotte, che non hanno permesso di raggiungere questa
necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (cfr.
ibidem),
alla luce di quanto
esposto, considerato che la fattispecie in esame è simile a quelle giudicate
dal Tribunale Federale con le citate sentenze 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011
e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, rammentato che spetta all'assicurato
comprovare l'avvenuto esercizio del diritto d'opzione e che, in concreto, RI 1 non
è riuscito a dimostrare, con la necessaria certezza, di avere effettivamente
trasmesso all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione
- Ufficio dei contributi) il modulo TI1 entro il 30 settembre 2008, il
ricorrente deve sopportare le conseguenze della mancata prova e quindi non può
essere esonerato dall'obbligo di affiliazione in Svizzera in virtù
dell'eccezione prevista dall'Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b,
infatti, avendo l'insorgente
effettuato l'invio per posta normale e non per invio raccomandato, deve essere
applicata la giurisprudenza (STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid.
5.
) secondo cui la spedizione con la posta normale non consente in genere di
stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice
presenza nel fascicolo della copia dell'invio - come in specie - non è sufficiente
per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta
(DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può
risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata
protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III 43
consid. 3), prove che in concreto non sono state prodotte,
la tesi dell'assicurato secondo cui
egli non sia stato informato da parte dell'amministrazione riguardo alle
modalità di invio del predetto modulo non può essere tutelata, dato che è
notorio - anche in Italia, Paese da dove proviene il ricorrente - che soltanto
un invio raccomandato o, meglio ancora, raccomandato con ricevuta di ritorno,
può essere (rin)tracciabile e quindi può esserne comprovata l'effettiva
spedizione e ricezione, circostanza, quest'ultima, che invece non può
validamente avvenire se l'invio di un atto avviene per posta normale (sia essa
posta A o posta B),
il TCA osserva, inoltre che, di
principio, nessuna autorità obbliga i cittadini a rivolgersi ad essa mediante
invio raccomandato piuttosto che per invio normale. La modalità della
spedizione di un atto è una scelta che spetta unicamente al mittente dell'invio
e che il destinatario non può certo imporre, nemmeno ad un cittadino straniero
come il ricorrente, a cui spettava, e solo ad esso, decidere se trasmettere
all'UAM il modulo TI1 con invio raccomandato o per posta normale, assumendosi
pertanto le conseguenze della propria decisione,
in virtù di quanto precede, considerato
che il ricorrente non ha saputo dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di
opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 30 settembre 2008, visto
che esso è avvenuto per posta semplice (posta A), lo stesso deve ora sopportare
le conseguenze della mancata prova e pertanto deve essere obbligatoriamente
affiliato in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 seg.),
quanto alla censura secondo cui il
ricorrente avrebbe subìto un "danno non indifferente"
derivante dal lungo tempo trascorso tra la formulazione del reclamo contro la
decisione di affiliazione d'ufficio e l'emanazione della conseguente decisione
su reclamo (dal 12 marzo 2009 al 12 gennaio 2010), la stessa non può qui essere
ora accolta. Semmai, infatti, l'assicurato avrebbe sì potuto sollevare davanti
a questo Tribunale la questione della denegata/ritardata giustizia ex art. 56
cpv. 2 LPGA, ma ciò doveva avvenire prima che l'allora Ufficio
assicurazione malattia emanasse la propria decisione su reclamo,
va comunque al riguardo osservato che
il ritardo con cui l'amministrazione cantonale ha proceduto ad evadere i
reclami dei numerosi frontalieri (alcune centinaia) che hanno contestato le rispettive
decisioni di affiliazione d'ufficio all'assicurazione malattia svizzera, è
stato dovuto all'attesa dell'esito della prima sentenza, di principio, che
questo Tribunale, dopo una lunga fase istruttoria, ha reso sull'argomento il 9
novembre 2009 (36.2009.18) e che è poi sfociata nella sentenza 9C_1042/2009 del
7.
settembre 2010, pubblicata in DTF 136 V 295. Onde evitare di emanare
centinaia di decisioni su reclamo che avrebbero potuto, se del caso, essere
annullate dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, per economia procedurale
ed amministrativa l'allora UAM ha così optato per ritardare l'emanazione delle
decisioni su reclamo non solo del qui assicurato, ma di tanti altri
frontalieri, decisioni che sono quindi state notificate nei mesi seguenti
l'intimazione della citata sentenza cantonale, come nel caso di specie,
stanti le
considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il
ricorso integralmente respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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