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Decisione

36.2010.28

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: il ricorrente non ha comprovato

5 aprile 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della

legislazione di uno o più Stati membri, e prevede che il titolare di una

pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato

membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più

Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere

esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di

quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a

causa dell'esercizio di un'attività professionale,

questo disposto non

è applicabile alla fattispecie, poiché quand'anche si ipotizzasse che il

ricorrente riceva una pensione in virtù della legislazione di uno Stato membro

(l'Italia), tuttavia egli non

risiede nel territorio di un altro Stato membro (la Svizzera),

l'art. 34 del regolamento n. 1408/71, appartenente al Titolo

III: "Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni",

al Capitolo 1: "Malattia e maternità" ed alla Sezione

5: "Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari", recita

quanto segue:

" Art. 34 Disposizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 28, 28bis,

29 e 31, il titolare di due o più pensioni o rendite dovute a norma della

legislazione di un solo Stato membro è considerato titolare di una pensione o

di una rendita dovute a norma della legislazione di uno Stato membro, ai sensi

di dette disposizioni.

2. Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno

diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro a

titolo dell'attività lavorativa svolta. In tal caso, si considera l'interessato

lavoratore subordinato o autonomo o familiare di un lavoratore subordinato o

autonomo, ai fini dell'applicazione del presente capitolo",

ritenuto che il

ricorrente, almeno fino al momento dell'inoltro del ricorso, era attivo

professionalmente nel Cantone Ticino malgrado avesse raggiunto l'età del diritto alla rendita di vecchiaia secondo

la legislazione svizzera, ed abbia quindi potenzialmente diritto (anche) alle

prestazioni in virtù del diritto svizzero visto che ha contribuito all'AVS, per

quanto concerne l'assicurazione

malattia egli va considerato come un lavoratore subordinato giusta il citato art.

34,

pertanto, tornano

applicabili i principi suesposti (artt. 13-17bis),

sono però possibili

eccezioni al principio della lex loci laboris. In effetti, in applicazione

dell'art. 89 del regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento

indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni

Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato

Considerandi

II ALC “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le

persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda,

essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in

cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una

copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni

casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b,

nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato

misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU

2006.

5851]). Tale facoltà è comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF

135.

V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con riferimenti; sull'origine e la portata

pratica di questo diritto d'opzione cfr. Riondel

Besson, La sécurité sociale des travailleurs frontaliers dans le cadre

de l'Accord sur la libre circulation des personnes, signé entre la Suisse et la

Communauté européenne: l'exemple de l'assurance-maladie maternité, CGSS 30/2003

pag. 24 e Ursula Hohn,

Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der Krankenversicherung,

in: Thomas Gächter [ed.], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen

Sicherheit und die Schweiz, 2006, pagg. 66 seg.),

in virtù di questo

diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera

possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa

– in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in

Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione

dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una

domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di

assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi

all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o

cifra 3 b aa e bb; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit,

SBVR, 2a ed. 2007, pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine

Riondel Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le

cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise

en oeuvre et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in:

Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina Kahil-Wolff/ Corinne Pacifico,

Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le droit applicable en cas de

situations transfrontalières, in: Assujettissement, cotisations et questions

connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE, 2004,

pag. 37). Per i lavoratori frontalieri, detto termine comincia a decorrere dal

primo giorno di lavoro (Riondel Besson,

Le droit d'option, op. cit., pag. 35),

preso atto delle difficoltà incontrate

dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di

opzione come pure dell'enorme mole di lavoro e dei rischi di incasso che l'affiliazione

d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli

assicuratori, gli organi esecutivi cantonali e federali hanno cercato una

soluzione che permettesse loro di "regolarizzare" la posizione dei

molti lavoratori frontalieri inadempienti. Sollecitato in tal senso dall'UAM,

l'UFSP ha allora ricordato all'autorità cantonale che l'assegnazione, in casi

giustificati, di un termine straordinario per l'esercizio del diritto di

opzione corrisponde alla soluzione prevista dall'Allegato II ALC, quest'ultimo

alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase disponendo che

quando in casi giustificati la richiesta è presentata dopo il termine di tre

mesi, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione

obbligatoria. In tali circostanze, l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio

benestare per una procedura in sanatoria,

così, oltre al bollettino stampa 3

giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno inviato il 12

giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso

del diritto di opzione, una lettera personale in cui li si avvisava della possibilità

di compilare l'allegato modulo TI1 e di ritornarlo a mezzo di una busta -

anch'essa allegata e già provvista di indirizzo - entro il 30 settembre 2008

(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), con la precisazione

che se non vi avessero dato seguito sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in

Svizzera e con loro ogni familiare non esercitante un'attività lavorativa.

Oltre a ciò l'amministrazione ha pure trasmesso una comunicazione specifica a

13'569 datori di lavoro - anch'essi incaricati, in virtù del diritto cantonale

di applicazione (v. art. 6a cpv. 1 lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire

ai lavoratori non domiciliati soggetti all'obbligo di assicurazione le

informazioni necessarie (art. 16 della legge cantonale di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI 6.4.6.1] e art. 5 del relativo regolamento

esecutivo [RLCAMal; RL/TI 6.4.6.1.1]) -, ha informato 11 sindacati ed ha

coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione allargato (Camera di Commercio,

Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese

dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato agricolo,

Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori [SSIC TI],

Gastroticino). L'operazione ha permesso di "regolarizzare" il 95.8%

dei frontalieri interessati che hanno optato in favore della copertura assicurativa

nel proprio Paese di residenza,

per l'art. 2 cpv. 6

OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono

esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal

in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid.

2.2.1

pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea,

purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II

e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza

sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in

Svizzera,

in concreto, è

pacifico che l'interessato non ha presentato alcuna domanda di esenzione nel

termine di tre mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera,

tuttavia, la

successiva messa in atto nel 2008 della procedura in sanatoria - oggetto della

presente vertenza - ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre 2008,

per esercitare questo diritto di opzione per chi non vi aveva ancora provveduto,

nella fattispecie, l'insorgente non

contesta di non essere stato informato circa il suo diritto di opzione in

favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza, ma afferma di aver

spedito il 2 settembre 2008 per posta A il modulo TI1 (doc. A2) ed aver così

adempiuto alle condizioni per poter essere esonerato dall'affiliazione in Svizzera,

in due recenti casi

(STF 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011, consid. 4.3 e STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011, consid. 3.4) analoghi alla presente fattispecie, il Tribunale

Federale ha respinto il ricorso di due lavoratrici frontaliere che hanno compilato

e rispedito, per posta normale, all'allora UAM - che però non l'ha ricevuto -,

l'apposito modulo TI1, dato che non potendosi dimostrare l'avvenuto e

tempestivo esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario

italiano, le interessate - che devono sopportare le conseguenze della mancata

prova - non potevano (giustamente) essere esentate dall'obbligo di affiliazione

in Svizzera,

nei citati giudizi

(cfr. STF 9C_1089/2009, consid. 4.1 e STF 9C_211/2010, consid. 3.2), l'Alta

Corte ha rammentato che gli art. 84-93 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) -

applicabile nel caso di specie e al quale rinviano sia l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC sia la LAMal (art. 95a) - contengono alcune norme di procedura

amministrativa internazionale (v. DTF 136 V 295 consid. 5.4 pag. 306). Tuttavia, in mancanza - come in concreto sul

tema della prova e la tempestività della notifica di un documento o di una

dichiarazione - di una specifica disposizione di diritto comunitario o

convenzionale, l'organizzazione della procedura è retta di massima, entro i

limiti posti dai principi dell'equivalenza e dell'effettività, dall'ordinamento

giuridico interno (v. DTF 130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K

44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),

la Massima istanza ha

poi evidenziato (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.2 e citata STF

9C_211/2010, consid. 3.3) da un canto la nozione del principio inquisitorio, che

dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere

di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso

il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto

dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag.

264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). D'altro canto, il TF ha

ricordato che mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di

una comunicazione dell'amministrazione essa deve essere dimostrata -

dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante

valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della

prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di

massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di

fatto a sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un

diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova

della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o

della dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid.

3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121

V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono

indistintamente in presenza di fattispecie nazionali o internazionali,

compatibilmente quindi con il principio dell'equivalenza. Similmente queste

regole procedurali non rendono praticamente impossibile o oltremodo difficile

l'esercizio dei diritti garantiti convenzionalmente dall'ALC - circostanza che

la ricorrente peraltro nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il

principio dell'effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),

l'Alta Corte (cfr.

citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.4) ha

quindi difeso l'operato dello scrivente Tribunale cantonale, che non ha

ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione del modulo

per esercitare il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano,

dato che le ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'effettiva spedizione e

ricezione della dichiarazione d'opzione, che per potere esplicare effetti

giuridici doveva pervenire tempestivamente nella sfera di influenza del

destinatario, quindi dell'allora UAM,

a nulla sono neppure

valse le testimonianze prodotte, che non hanno permesso di raggiungere questa

necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (cfr.

ibidem),

alla luce di quanto

esposto, considerato che la fattispecie in esame è simile a quelle giudicate

dal Tribunale Federale con le citate sentenze 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011

e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, rammentato che spetta all'assicurato

comprovare l'avvenuto esercizio del diritto d'opzione e che, in concreto, RI 1 non

è riuscito a dimostrare, con la necessaria certezza, di avere effettivamente

trasmesso all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione

- Ufficio dei contributi) il modulo TI1 entro il 30 settembre 2008, il

ricorrente deve sopportare le conseguenze della mancata prova e quindi non può

essere esonerato dall'obbligo di affiliazione in Svizzera in virtù

dell'eccezione prevista dall'Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b,

infatti, avendo l'insorgente

effettuato l'invio per posta normale e non per invio raccomandato, deve essere

applicata la giurisprudenza (STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid.

5.

) secondo cui la spedizione con la posta normale non consente in genere di

stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice

presenza nel fascicolo della copia dell'invio - come in specie - non è sufficiente

per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta

(DTF 101 Ia 7 consid. 1). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può

risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata

protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (DTF 105 III 43

consid. 3), prove che in concreto non sono state prodotte,

la tesi dell'assicurato secondo cui

egli non sia stato informato da parte dell'amministrazione riguardo alle

modalità di invio del predetto modulo non può essere tutelata, dato che è

notorio - anche in Italia, Paese da dove proviene il ricorrente - che soltanto

un invio raccomandato o, meglio ancora, raccomandato con ricevuta di ritorno,

può essere (rin)tracciabile e quindi può esserne comprovata l'effettiva

spedizione e ricezione, circostanza, quest'ultima, che invece non può

validamente avvenire se l'invio di un atto avviene per posta normale (sia essa

posta A o posta B),

il TCA osserva, inoltre che, di

principio, nessuna autorità obbliga i cittadini a rivolgersi ad essa mediante

invio raccomandato piuttosto che per invio normale. La modalità della

spedizione di un atto è una scelta che spetta unicamente al mittente dell'invio

e che il destinatario non può certo imporre, nemmeno ad un cittadino straniero

come il ricorrente, a cui spettava, e solo ad esso, decidere se trasmettere

all'UAM il modulo TI1 con invio raccomandato o per posta normale, assumendosi

pertanto le conseguenze della propria decisione,

in virtù di quanto precede, considerato

che il ricorrente non ha saputo dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di

opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 30 settembre 2008, visto

che esso è avvenuto per posta semplice (posta A), lo stesso deve ora sopportare

le conseguenze della mancata prova e pertanto deve essere obbligatoriamente

affiliato in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 seg.),

quanto alla censura secondo cui il

ricorrente avrebbe subìto un "danno non indifferente"

derivante dal lungo tempo trascorso tra la formulazione del reclamo contro la

decisione di affiliazione d'ufficio e l'emanazione della conseguente decisione

su reclamo (dal 12 marzo 2009 al 12 gennaio 2010), la stessa non può qui essere

ora accolta. Semmai, infatti, l'assicurato avrebbe sì potuto sollevare davanti

a questo Tribunale la questione della denegata/ritardata giustizia ex art. 56

cpv. 2 LPGA, ma ciò doveva avvenire prima che l'allora Ufficio

assicurazione malattia emanasse la propria decisione su reclamo,

va comunque al riguardo osservato che

il ritardo con cui l'amministrazione cantonale ha proceduto ad evadere i

reclami dei numerosi frontalieri (alcune centinaia) che hanno contestato le rispettive

decisioni di affiliazione d'ufficio all'assicurazione malattia svizzera, è

stato dovuto all'attesa dell'esito della prima sentenza, di principio, che

questo Tribunale, dopo una lunga fase istruttoria, ha reso sull'argomento il 9

novembre 2009 (36.2009.18) e che è poi sfociata nella sentenza 9C_1042/2009 del

7.

settembre 2010, pubblicata in DTF 136 V 295. Onde evitare di emanare

centinaia di decisioni su reclamo che avrebbero potuto, se del caso, essere

annullate dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, per economia procedurale

ed amministrativa l'allora UAM ha così optato per ritardare l'emanazione delle

decisioni su reclamo non solo del qui assicurato, ma di tanti altri

frontalieri, decisioni che sono quindi state notificate nei mesi seguenti

l'intimazione della citata sentenza cantonale, come nel caso di specie,

stanti le

considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il

ricorso integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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