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Decisione

36.2010.3

Ricorso inoltrato da sindacato avvezzo al patrocinio. Atto incomprensibile e mal strutturato, contradditorio e confuso. Irricevibile senza concessione di termine per suo emendamento

25 gennaio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

10.09.2008;

Ÿ che RI

1 si sarebbe ammalato l'8.09.2008;

Ÿ che,

dal complesso di fatti esposto, del tutto disarmonico, si comprende come il

26.11.2008 un formulario per il passaggio ad una non meglio precisata copertura

individuale sarebbe stato trasmesso a RA 1 con termine perentorio per "quanto

previsto all'articolo 70 della LAMal";

Ÿ che,

sempre secondo il "ricorso", mese per mese sarebbe stato

trasmesso certificato medico attestante inabilità lavorativa;

Ÿ che "CO

1 non ha mai proceduto al versamento dell'indennità e nemmeno trasmesso la

polizza individuale di perdita di salario. Il signor RI 1 è stato pagato per il

mese agosto 2008 e figura già assicurato presso la Cassa Malattia CO 1, vedi

prelievo del premio di Cassa Malattia per IG. Non si comprende come mai la

Cassa malattia CO 1 non abbia mai notificato una decisione in merito al trasferimento

nell'assicurazione individuale, nè motivato con decisione formale il diniego del

diritto alla prestazione di indennità giornaliera";

Ÿ che a

fronte di quanto precede RA 1 chiede la condanna di CO 1 "a versare l'indennità

giornaliera dal 08.09.2008 in seguito e concesso il trapasso nell'assicurazione

individuale";

Ÿ che

il giudice delegato non ha trasmesso gli atti ad CO 1 per una risposta di causa

alla luce della irricevibilità dell'atto e dell'inutilità di sua retrocessione alla parte ricorrente per suo emendamento;

Ÿ che

il giudice delegato esamina i ricorsi che vengono inoltrati al Tribunale

cantonale delle assicurazioni ed è legittimato, art. 4 cpv. 1 LPr. TCA, ad

evaderlo se irricevibile o tardivo;

Ÿ che

il giudice delegato, se il ricorso non risponde ai presupposti dell'art. 3 LPr.

Considerandi

TCA, lo retrocede alla parte discorrente perchè lo completi assegnandoli un

termine di 15 giorni;

Ÿ che,

per l'art. 3 LPr. TCA, l'atto di ricorso, redatto in lingua italiana, deve

contenere una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e

conclusioni. Con il gravame va prodotta la decisione impugnata;

Ÿ che

nel caso concreto RA 1, per RI 1, non ha prodotto una decisione formale resa su

opposizione impugnabile al TCA;

Ÿ che

neppure è stata argomentata, ed invero nemmeno sostenuta (ciò che da parte di

un sindacato uso al patrocinio dinanzi al Tribunale cantonale delle

Assicurazioni ci si poteva comunque aspettare), l'esistenza di una denegata

giustizia;

Ÿ che

lo scarno ricorso appare contraddittorio. Il testo indica emanazione di

decisione 26.11.2008 mentre di tutta evidenza tale scritto non costituisce

decisione e, tanto meno, decisione resa su opposizione. Non solo: se si

trattasse di decisione impugnabile non si spiega come mai potrebbe essere

tempestivo un ricorso inoltrato 14 mesi dopo la data d'emanazione. Nel corpo

del ricorso si indica poi che CO 1 non ha emanato una decisione sul passaggio

all'assicurazione individuale;

Ÿ che

non è peraltro chiaro - anche per l'assenza di riferimento a documento

specifico - il "prelievo" del premio di cassa malati IG;

Ÿ che

il gravame in discussione non è, di tutta evidenza, emendabile con la concessione

del termine di cui all'art. 4 cpv. 3 LPr. TCA;

Ÿ che

in effetti, lo si ripete, impugna una decisione del novembre 2008 che non ha

nessuna delle caratteristiche di una decisione e non costituisce, in difetto di

argomentazioni, motivazione e conclusione ed in difetto dei presupposti

materiali, un ricorso per denegata giustizia;

Ÿ che,

alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile. RA 1 viene

invitata, alla luce della frequente assunzione di mandati di patrocinio, a migliore

diligenza pro futuro.

Si

prescinde eccezionalmente dal carico di una tassa di giustizia e spese ma con

preciso avviso che, a fronte di situazione analoga, in futuro, si percepiranno

congrue tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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