36.2010.3
Ricorso inoltrato da sindacato avvezzo al patrocinio. Atto incomprensibile e mal strutturato, contradditorio e confuso. Irricevibile senza concessione di termine per suo emendamento
25 gennaio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
36.2010.3
Data decisione, Autorità:
25.01.2010, TCA
Titolo:
Ricorso inoltrato da sindacato avvezzo al patrocinio. Atto incomprensibile e mal strutturato, contradditorio e confuso. Irricevibile senza concessione di termine per suo emendamento
CONTENUTO
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
art. 3 LPTCA
art. 4 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.3
RI/lb
Lugano
25 gennaio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
Visto il ricorso 20/22 gennaio 2010
trasmesso a questo Tribunale;
rilevato come il giudice delegato abbia
rinunciato a domandare all'assicuratore una risposta di causa;
considerato, in fatto
ed in diritto
Ÿ che
con il patrocinio del RA 1 di __________ il 20.01.2010 RI 1, 1990, ha inoltrato
un atto intestato "Ricorso contro la decisione...(di CO 1 n.d.r.)...di
non versare l'IG dal 08.09.2008...e di rifiuto della domanda di passaggio nell'assicurazione
individuale";
Ÿ che
nelle prime frasi dell'impugnativa si indica l'emanazione di una decisione "del
26.11.2008";
Ÿ che,
in una incomprensibile premessa, il rappresentante del ricorrente segnala "che
la trasmissione del modulo di trapasso (recte: passaggio) nell'assicurazione
individuale da parte del signor RI 1 da parte dell'CO 1" (__________!)
"è stato notificato alla scrivente organizzazione sindacale il 26.11.2008
per lettera semplice";
Ÿ che
nei fatti viene indicato come il giovane ricorrente (frontaliero) avrebbe
iniziato attività presso __________ il 01.08.2008 con disdetta del contratto di
lavoro il successivo 03.09.2008 dopo appena un mese e ciò con effetto al
Fatti
10.09.2008;
Ÿ che RI
1 si sarebbe ammalato l'8.09.2008;
Ÿ che,
dal complesso di fatti esposto, del tutto disarmonico, si comprende come il
26.11.2008 un formulario per il passaggio ad una non meglio precisata copertura
individuale sarebbe stato trasmesso a RA 1 con termine perentorio per "quanto
previsto all'articolo 70 della LAMal";
Ÿ che,
sempre secondo il "ricorso", mese per mese sarebbe stato
trasmesso certificato medico attestante inabilità lavorativa;
Ÿ che "CO
1 non ha mai proceduto al versamento dell'indennità e nemmeno trasmesso la
polizza individuale di perdita di salario. Il signor RI 1 è stato pagato per il
mese agosto 2008 e figura già assicurato presso la Cassa Malattia CO 1, vedi
prelievo del premio di Cassa Malattia per IG. Non si comprende come mai la
Cassa malattia CO 1 non abbia mai notificato una decisione in merito al trasferimento
nell'assicurazione individuale, nè motivato con decisione formale il diniego del
diritto alla prestazione di indennità giornaliera";
Ÿ che a
fronte di quanto precede RA 1 chiede la condanna di CO 1 "a versare l'indennità
giornaliera dal 08.09.2008 in seguito e concesso il trapasso nell'assicurazione
individuale";
Ÿ che
il giudice delegato non ha trasmesso gli atti ad CO 1 per una risposta di causa
alla luce della irricevibilità dell'atto e dell'inutilità di sua retrocessione alla parte ricorrente per suo emendamento;
Ÿ che
il giudice delegato esamina i ricorsi che vengono inoltrati al Tribunale
cantonale delle assicurazioni ed è legittimato, art. 4 cpv. 1 LPr. TCA, ad
evaderlo se irricevibile o tardivo;
Ÿ che
il giudice delegato, se il ricorso non risponde ai presupposti dell'art. 3 LPr.
Considerandi
TCA, lo retrocede alla parte discorrente perchè lo completi assegnandoli un
termine di 15 giorni;
Ÿ che,
per l'art. 3 LPr. TCA, l'atto di ricorso, redatto in lingua italiana, deve
contenere una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e
conclusioni. Con il gravame va prodotta la decisione impugnata;
Ÿ che
nel caso concreto RA 1, per RI 1, non ha prodotto una decisione formale resa su
opposizione impugnabile al TCA;
Ÿ che
neppure è stata argomentata, ed invero nemmeno sostenuta (ciò che da parte di
un sindacato uso al patrocinio dinanzi al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni ci si poteva comunque aspettare), l'esistenza di una denegata
giustizia;
Ÿ che
lo scarno ricorso appare contraddittorio. Il testo indica emanazione di
decisione 26.11.2008 mentre di tutta evidenza tale scritto non costituisce
decisione e, tanto meno, decisione resa su opposizione. Non solo: se si
trattasse di decisione impugnabile non si spiega come mai potrebbe essere
tempestivo un ricorso inoltrato 14 mesi dopo la data d'emanazione. Nel corpo
del ricorso si indica poi che CO 1 non ha emanato una decisione sul passaggio
all'assicurazione individuale;
Ÿ che
non è peraltro chiaro - anche per l'assenza di riferimento a documento
specifico - il "prelievo" del premio di cassa malati IG;
Ÿ che
il gravame in discussione non è, di tutta evidenza, emendabile con la concessione
del termine di cui all'art. 4 cpv. 3 LPr. TCA;
Ÿ che
in effetti, lo si ripete, impugna una decisione del novembre 2008 che non ha
nessuna delle caratteristiche di una decisione e non costituisce, in difetto di
argomentazioni, motivazione e conclusione ed in difetto dei presupposti
materiali, un ricorso per denegata giustizia;
Ÿ che,
alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile. RA 1 viene
invitata, alla luce della frequente assunzione di mandati di patrocinio, a migliore
diligenza pro futuro.
Si
prescinde eccezionalmente dal carico di una tassa di giustizia e spese ma con
preciso avviso che, a fronte di situazione analoga, in futuro, si percepiranno
congrue tasse e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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