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Decisione

36.2010.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 aprile 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i frontalieri della procedura di sanatoria con l'assegnazione del termine del

30 settembre 2008 per “regolarizzare” la situazione,

dopo aver rammentato

che l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri

documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a

persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere

notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta

di ritorno, il Tribunale Federale ha lasciato indecisa l'esatta natura del

provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008

come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai

sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento 574/72, sia che si voglia qualificare la

sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza

non muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica dell'atto non è

avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare

effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente,

la Massima istanza ha poi evidenziato che l'UAM

non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della verosimiglianza

preponderante) dell'avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di

influenza (“Machtbereich”) del destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l'UAM di un obbligo di informazione

individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto necessario approfondire

oltre la questione tralasciando così di sentire il datore di lavoro del

ricorrente. Quest'ultimo anche in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009

aveva negato di essere stato informato tramite la posta o il suo datore di

lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi basare sulla

dichiarazione dell'insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a conoscenza

della possibilità di optare soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio

del 17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente reagito, il 25

febbraio 2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare il diritto di

opzione, il TF ha stabilito che l'insorgente non ha agito tardivamente e poteva

validamente chiedere di essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera

con effetto ex tunc, ossia dall'inizio del suo ipotetico assoggettamento (Allegato

Considerandi

II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata,

consid. 5.9 e 5.10),

l'Alta Corte, ritenuto

inoltre che l'assicurato ha esibito la tessera europea di assicurazione

malattia della regione italiana di confine dove il frontaliere risiede, ha

ritenuto adempiute le condizioni previste dall'art. 2 cpv. 6 OAMal per ottenere

l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera,

il TF ha inoltre

evidenziato come, pur trattandosi di fatti nuovi, le autorità cantonali

sembrerebbero nel frattempo avere modificato la loro prassi ed ha affermato che

”Nell'accogliere il 21 aprile 2010 una mozione dell'11 marzo 2008” che “chiedeva una moratoria nell'affiliazione retroattiva all'assicurazione malattia

svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1, il

Gran Consiglio ticinese, considerato evaso l'atto parlamentare per quel che

concerneva la sanatoria scaduta il 30 settembre 2008 (oggetto delle presenti

procedure di ricorso), ha osservato che dall'ottobre 2008 si sarebbero registrati

circa 1800 nuovi casi di frontalieri che non hanno esercitato il diritto di

opzione. Ora, da una lettura del rapporto n. 6311R del 30 marzo 2010 della

Commissione della gestione e delle finanze (consultabile al sito del Cantone

Ticino www.ti.ch) sembrerebbe che l'autorità

cantonale ha deciso una nuova procedura in sanatoria nei confronti di questi

nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta

raccomandata la diffida a voler esercitare l'eventuale diritto di opzione”,

nella fattispecie, va

qui rilevato che, in sede di reclamo, l'allora patrocinatore dell'assicurato ha

esposto i principi giuridici sull'obbligo di affiliarsi al sistema assicurativo

del Paese in cui una persona esercita un'attività lucrativa rispettivamente

sulla possibilità di optare per il proprio sistema sanitario nazionale mediante

l'esercizio del diritto d'opzione. Al riguardo, ha ricordato che questa "scelta

va effettuata in modo consapevole sapendo bene quali

sarebbero le alternative nell'aderire ad uno o all'altro sistema sanitario.

Ecco perché l'informazione deve essere efficace e raggiungere il suo obiettivo

fondamentale." (doc. 2 pag. 3). Pertanto, "affinché il lavoratore

sia consapevole di cosa sceglie, è necessario che abbia le informazioni sufficienti

e poi aderisca all'uno o l'altro sistema sanitario effettuando non l'opzione ma

bensì la scelta obbligatoria (occorre che ci sia il riscontro

della scelta del lavoratore)" (doc. 2 pag. 3),

inoltre, l'assicurato

ha osservato che "in seconda ipotesi, va comunque consentito al

lavoratore la possibilità di revocare la sua scelta e d'effettuarla una

seconda volta." (doc. 2 pag. 3),

il reclamante ha poi

evidenziato che come è occorso per sé stesso, i frontalieri "all'atto

di presentazione della domanda del permesso di lavoro, ricevono dall'ufficio

stranieri, tra gli altri, la documentazione per esercitare il diritto d'opzione,

vale a dire un formulario che devono restituire qualora vogliono rimanere assicurati

in Italia. La non scelta, quindi la non restituzione del formulario, comporta

di conseguenza l'assoggettamento d'ufficio al sistema sanitario svizzero. Come

detto, riteniamo che la consegna della documentazione non è un atto sufficiente

a rendere efficace l'informazione che i cantoni devono obbligatoriamente

fornire ai diretti interessati. I lavoratori ricevono un documento insieme ad

altre note informative di cui non comprendono la portata non vivendo sul

territorio e quindi non si rendono conto della problematica." (doc. 2

pag. 3),

pertanto, ha rilevato

l'assicurato, "La certezza che il lavoratore scelga in piena cognizione

di causa e che l'informazione abbia raggiunto il suo scopo, è possibile averla

unicamente nel caso in cui egli è obbligato a restituire il

formulario nel quale specifichi consapevolmente a quale sistema intende

aderire." (doc. 2 pag. 4),

nell'evenienza

concreta, ha osservato il reclamante, "da poco aveva intrapreso un

nuovo lavoro importante dove doveva dare il massimo di sé, la massima attenzione,

il massimo impegno e l'assoluto divieto di fare errori. In secondo luogo la

grossa ansia per la salute della madre (con la quale vive) cardiopatica, 2

by-pass e altro (vedi documentazione allegata) la quale da tempo soffre di una

forte e preoccupante depressione. Tutto questo ha contribuito alla sua

dimenticanza da voi considerata negligenza. Il lavoratore in assoluta buona

fede ha inconsapevolmente classato i formulari in quanto come già detto era in

un periodo di tensione." (doc. 2 pag. 5),

stanti così le cose,

questo Tribunale deve trarre le proprie conclusioni sulla base sia del

principio della dichiarazione della prima ora, sia del principio della verosimiglianza

preponderante applicabile nelle assicurazioni sociali,

secondo la dottrina (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, pag. 263; T. Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 331 n. 28) e la giurisprudenza

(STF 8C_108/2009 del 13 luglio 2009, consid. 4.1; STF U 45/07 del 2 maggio 2007),

in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato, la preferenza deve

essere accordata alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato

ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo

tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se

esse le contraddicono (SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, pag. 546; DTF 121 V

47.

consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, pag.

363.

consid. 3b/aa; RDAT II-1994 pag. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in

der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 217, n. 546),

tale principio non è

applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi

cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, pag. 546 consid. 3.3.4; sentenze U 236/98 del

3.

gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi

a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e

corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a

dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza

(DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b),

occorre poi fondarsi

sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice

la prima versione (cfr. sentenza U 33/07 del 20 marzo 2007),

nel caso di specie con il reclamo,

inoltrato neanche un mese dopo la notifica della decisione di affiliazione d'ufficio

ad una Cassa malati svizzera, come visto l'assicurato ha

inizialmente chiaramente affermato, per il tramite del suo primo patrocinatore

di avere ricevuto il formulario TI1 nell'ambito della concessione del permesso

di lavoro, ovvero in concomitanza con l'inizio della sua prima attività

lavorativa nel Cantone Ticino nel febbraio 2007,

il reclamante ha poi dichiarato

di aver "inconsapevolmente classato i formulari", anziché

compilarli esercitando il proprio diritto d'opzione e ritornarli all'allora

Ufficio assicurazione malattia,

dalle affermazioni fornite

dall'interessato su questa questione si evince soltanto che egli aveva "da

poco intrapreso un nuovo lavoro importante", ma non è chiaro se si

riferisse al primo lavoro avviato nel 2007 o al secondo iniziato nel marzo

2008,

in seguito, con il

ricorso l'assicurato ha semplicemente affermato di avere scelto il sistema

sanitario italiano "al momento del rilascio del primo permesso"

ma, come visto, ciò non è stato debitamente né minimamente supportato da prove,

in virtù dei principi

della priorità della dichiarazione della prima ora e della verosimiglianza

preponderante, il TCA ritiene che l'assicurato abbia effettivamente ricevuto,

al momento dell'ottenimento del permesso di lavoro nel 2007, l'apposito formulario TI1 per esercitare il diritto d'opzione e che egli l'abbia "inconsapevolmente

classato", senza invece manifestare la sua volontà di rimanere

affiliato al sistema sanitario italiano spedendolo all'Ufficio assicurazione

malattia. Infatti, come rilevato, l'interessato stesso non ha prodotto dei

documenti giustificativi in tal senso e l'UAM, proprio perché, in prima

battuta, il ricorrente non ha optato entro tre mesi dall'inizio della sua

attività lavorativa in Svizzera, ha poi adottato nel 2008 la procedura di

sanatoria (anche) nei confronti dell'assicurato,

ciò stante, la seconda

versione dei fatti espressa dall'assicurato con il ricorso tramite un secondo

patrocinatore (ha optato per il sistema sanitario italiano nel 2007) non

può essere ritenuta, dato che contraddice manifestamente la dichiarazione fatta

subito dopo l'affiliazione d'ufficio alla Cassa malati svizzera (non ha spedito

il modulo TI1 ricevuto nel 2007 con il permesso di lavoro),

in queste circostanze,

secondo questo Tribunale, applicando il principio della verosimiglianza

preponderante va inoltre considerato che nel reclamo del 13 marzo 2009 non

vi siano sufficienti indicazioni per concludere che l'assicurato sapesse della

procedura di sanatoria adottata dall'Ufficio assicurazione malattia,

va pertanto giudicato che,

come ha affermato nell'atto ricorsuale, l'interessato ha appreso dell'esistenza

di questa procedura soltanto con la decisione d'affiliazione d'ufficio del 17

febbraio 2009,

alla luce di quanto

sopra esposto, considerato che la fattispecie è in parte simile a quella

giudicata dal Tribunale Federale con la citata sentenza 9C_1042/2009 del 7

settembre 2010 - visto che il ricorrente ha messo in dubbio di avere ricevuto

la comunicazione del 12 giugno 2008 -, come pure è analoga ad altri casi

giudicati di recente da questo Tribunale (STCA del 4 ottobre 2010, 36.2009.148;

STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.4; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.23; STCA

del 7 ottobre 2010, 36.2010.34; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.50; STCA dell'11

ottobre 2010, 36.2010.16; STCA del 14 ottobre 2010, 36.2010.5; STCA del 19

ottobre 2010, 36.2010.11; STCA del 25 ottobre 2010, 36.2010.22; STCA del 4

novembre 2010, 36.2010.24; STCA del 10 novembre 2010, 36.2010.33), rammentato

che spetta all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione

- Ufficio dei contributi) accertare i fatti d'ufficio (cfr. art. 76 cpv. 1

seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPAmm, art. 43 LPGA), rilevato che in

concreto l'allora UAM non ha interpellato il datore di lavoro dell'insorgente,

al fine di garantire il doppio grado di giudizio il ricorso va quindi accolto e

la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti all'autorità cantonale

competente,

di conseguenza, dopo avere

accertato se per il tramite del datore di lavoro dell'interessato la sua

comunicazione è pervenuta nella sfera d'influenza del ricorrente (cfr. consid.

5.

, pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), tenuto poi conto

che già con il reclamo (doc. 2) l'assicurato ha prodotto una certificazione che

comprova di essere assicurato nel suo Paese di residenza e con il ricorso (doc.

H) ha fornito la copia della tessera europea di assicurazione malattia (cfr.

consid. 6.1 pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), e dopo

avere inoltre esaminato nuovamente l'intera fattispecie anche alla luce della

decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese che ha accolto una

mozione dell'11 marzo 2008 sull'affiliazione retroattiva all'assicurazione

malattia svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo

TI1 (cfr. anche consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7

settembre 2010), la Cassa cantonale di compensazione dovrà rendere una nuova

decisione formale sull'affiliazione del ricorrente alla Cassa malati svizzera,

visto l'esito del

ricorso, si può prescindere dall'esaminare le censure di violazione dei

principi di uguaglianza di trattamento e della buona fede invocate

dall'insorgente,

stanti così le cose al

ricorrente, vincente in causa e rappresentato, vanno assegnate delle ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e l'incarto è rinviato alla Cassa di compensazione

per i suoi incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di compensazione verserà al ricorrente Fr. 400.- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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