36.2010.30
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12 aprile 2011Italiano25 min
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Numero d'incarto:
36.2010.30
Data decisione, Autorità:
12.04.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a LAMal perché non ha optato entro 30.09.2008 fissato con la sanatoria,di cui non sapeva niente visto che non ha ricevuto l'invio non raccomandato di UAM. STF 9C_1042/2009,quindi atti rinviati a Cassa x accertare se datore di lavoro l'ha avvisato del D d'opzione
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
OBBLIGO DI INFORMARE L'ASSICURATO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
A cpv. 1 let. o cf. 3 ALC ALL2
art. 3 cpv. 3 CEE 574/72
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 43 LPGA
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.30
TB
Lugano
12 aprile
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 29 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
dei contributi,
(già Ufficio dell'Assicurazione
Malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto che
RI 1, nato nel 1980, cittadino
italiano residente a ____________________(Italia), beneficiario di un permesso
G per frontalieri dal 2007 è attivo dal 2008 presso la ditta __________ di __________
(doc. C),
con decisione del 17
febbraio 2009 (doc. D) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1°
febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha
affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, a __________, non
avendo egli esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario del
suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato
II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1,
lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008
accordato il 12 giugno 2008 dall'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM),
previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a
creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia
di frontalieri residenti in Italia,
a seguito del reclamo
del 13 marzo 2009 (doc. 2) con cui l'assicurato ha osservato di essere già
affiliato in Italia e di essersi dimenticato di esercitare il suo diritto d'opzione
a causa delle precarie condizioni di salute della madre, l'UAM ha confermato il
suo provvedimento con decisione su reclamo del 29 gennaio 2010 (doc. A),
contro la predetta
decisione RI 1, con il patrocinio di RA 1, è insorto al TCA il 18 febbraio 2010
(doc. I), sostenendo in sostanza di avere già optato per il sistema sanitario
italiano al momento del rilascio del suo primo permesso di lavoro nel 2007.
Pertanto, quando è stata messa in atto la procedura di sanatoria nel 2008, di
cui egli ne ha però avuto conoscenza soltanto con la decisione d'affiliazione
del 17 febbraio 2009, l'assicurato "non era a conoscenza di dover, per
la seconda volta, informare l'Istituto delle assicurazioni sociali che era ed è
sempre rimasto affiliato alla cura sanitaria in Italia." (doc. I pag.
10). Il ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, l'esonero dall'affiliazione
obbligatoria in Svizzera e, in via sussidiaria, che gli sia concessa una
seconda possibilità di scelta del sistema sanitario nazionale nonché, nell'eventualità
della conferma dell'assoggettamento, la possibilità di far capo ad una
franchigia opzionale e di beneficiare della riduzione del premio LAMal,
il ricorrente ha poi
rilevato delle disparità di trattamento per diversi motivi di cui si dirà, se
necessario, nel prosieguo,
con risposta dell'11
marzo 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la
reiezione del ricorso, ricordando che nell'ambito della procedura di sanatoria
il ricorrente non ha optato per il sistema sanitario del suo Paese di domicilio
e che, al riguardo, spettava comunque all'interessato informarsi sul suo
obbligo assicurativo visto che esercitava un'attività lavorativa in un Paese estero,
quanto ad una delle
censure di disparità di trattamento, la Cassa ha risposto che l'art. 7 cpv. 4
OAMal citato dal ricorrente non è applicabile al suo caso, siccome si riferisce
ai frontalieri di nazionalità di uno Stato che non ha aderito agli
accordi bilaterali,
per quanto concerne la
possibilità di cambiare la franchigia in caso di affiliazione alla Cassa malati
svizzera, l'amministrazione ha ricordato che ciò è impossibile per i
frontalieri, per i quali va ritenuta la franchigia base di Fr. 300.- giusta l'art.
101a OAMal,
per contro, la Cassa
di compensazione ha rilevato che l'interessato ha diritto, come tutte le
persone affiliate all'assicurazione malattia obbligatoria, di richiedere la riduzione
del premio LAMal,
l'insorgente ha confermato
le proprie allegazioni ricorsuali e ha invocato la sua buona fede (doc. V),
il 2 aprile 2010 (doc.
VII) l'amministrazione ha confermato la correttezza della propria decisione su
reclamo e ha sollevato l'inapplicabilità del principio della buona fede,
il ricorrente non ha
formulato nuove osservazioni (doc. VIII),
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007),
l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso
di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato,
le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in
seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato
regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.
Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno
2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti
n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell'Unione europea dal 1° maggio
2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi
cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione poc'anzi
menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista
personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti un
lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri
(art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere riguarda
l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento
n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art. 4 n. 1
del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni
di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202
consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi di una
fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,
il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la
risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.
Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo
Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro
Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria
sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il
lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla
legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo
Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.
1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143
con riferimenti),
sono però possibili
eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del
regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità
particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo
allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle
disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate dall'assicurazione
obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti
Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia:
Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e Portogallo
(Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione modificata
dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio
2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale facoltà è
comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con riferimenti; sull'origine e la portata pratica di
questo diritto d'opzione cfr. Riondel
Besson, La sécurité sociale des travailleurs frontaliers dans le cadre
de l'Accord sur la libre circulation des personnes, signé entre la Suisse et la
Communauté européenne: l'exemple de l'assurance-maladie maternité, CGSS 30/2003
pag. 24 e Ursula Hohn,
Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der
Krankenversicherung, in: Thomas Gächter [ed.], Das europäische
Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, 2006, pagg. 66
seg.),
in virtù di questo
diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera
possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa
– in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in
Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione
dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una
domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di
assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all'obbligo
di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa
e bb; Gebhard
Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 2a ed. 2007,
pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine Riondel
Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre
de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise en
oeuvre et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in: Cahiers
genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina Kahil-Wolff/ Corinne Pacifico,
Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le droit applicable en cas de
situations transfrontalières, in: Assujettissement, cotisations et questions
connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE, 2004,
pag. 37). Per i lavoratori frontalieri, detto termine comincia a decorrere dal
primo giorno di lavoro (Riondel Besson,
Le droit d'option, op. cit., pag. 35),
preso atto delle difficoltà incontrate
dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di
opzione come pure dell'enorme mole di lavoro e dei rischi di incasso che
l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il
Cantone Ticino e gli assicuratori, gli organi esecutivi cantonali e federali
hanno cercato una soluzione che permettesse loro di "regolarizzare"
la posizione dei molti lavoratori frontalieri inadempienti. Sollecitato in tal
senso dall'UAM, l'UFSP ha allora ricordato all'autorità cantonale che
l'assegnazione, in casi giustificati, di un termine straordinario per
l'esercizio del diritto di opzione corrisponde alla soluzione prevista
dall'Allegato II ALC, quest'ultimo alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b
aa seconda frase disponendo che quando in casi giustificati la richiesta è
presentata dopo il termine di tre mesi, l'esenzione diventa efficace
dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria. In tali circostanze,
l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio benestare per una procedura in sanatoria,
così, oltre al bollettino stampa 3
giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno inviato il 12
giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso
del diritto di opzione, una lettera personale in cui li si avvisava della possibilità
di compilare l'allegato modulo TI1 e di ritornarlo a mezzo di una busta -
anch'essa allegata e già provvista di indirizzo - entro il 30 settembre 2008
(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), con la precisazione
che se non vi avessero dato seguito sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in
Svizzera e con loro ogni familiare non esercitante un'attività lavorativa.
Oltre a ciò l'amministrazione ha pure trasmesso una comunicazione specifica a 13'569
datori di lavoro - anch'essi incaricati, in virtù del diritto cantonale di
applicazione (v. art. 6a cpv. 1 lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire ai
lavoratori non domiciliati soggetti all'obbligo di assicurazione le
informazioni necessarie (art. 16 della legge cantonale di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI 6.4.6.1] e art. 5 del relativo regolamento
esecutivo [RLCAMal; RL/TI 6.4.6.1.1]) -, ha informato 11 sindacati ed ha
coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione allargato (Camera di Commercio,
Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese
dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato agricolo,
Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori [SSIC TI],
Gastroticino). L'operazione ha permesso di "regolarizzare" il 95.8%
dei frontalieri interessati che hanno optato in favore della copertura assicurativa
nel proprio Paese di residenza,
per l'art. 2 cpv. 6
OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono
esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal
in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid.
2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea,
purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II
e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza
sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in
Svizzera,
in concreto, l'interessato
ha sostenuto, con il proprio ricorso, di avere già optato per il sistema
sanitario italiano nel 2007, ossia quando ha iniziato a lavorare nel Canton
Ticino (doc. I pag. 9). Per contro, dagli atti non risulta che egli
abbia effettivamente presentato una domanda di esenzione nel termine di tre
mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera e che, soprattutto, l'UAM l'abbia
ricevuta. Inoltre, a ben vedere, il ricorrente nemmeno ha comprovato la propria
dichiarazione. Pertanto, d'avviso del TCA, non si può ritenere che l'assicurato
abbia validamente optato per il sistema sanitario italiano già nel 2007 e
quindi, correttamente, egli doveva essere affiliato alla Cassa malati svizzera,
tuttavia la successiva
messa in atto nel 2008 della procedura in sanatoria, di cui l'assicurato,
sempre nel suo atto ricorsuale (doc. I pag. 10), afferma però di non essere
stato informato, ma di averne avuto conoscenza soltanto con la notifica della
decisione di affiliazione d'ufficio del 17 febbraio 2009, ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre 2008, per esercitare questo diritto di
opzione per chi non vi aveva ancora provveduto,
in un caso analogo
alla presente fattispecie, con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010,
pubblicata in DTF 136 V 295, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di un
lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente
della procedura in sanatoria avviata dall'allora UAM che gli avrebbe permesso
di esercitare nuovamente il diritto d'opzione entro il 30 settembre 2008,
l'Alta Corte ha
esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall'UAM d'intesa con le
autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo in condizione
di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine concesso dallo
scritto del 12 giugno 2008, tramite il quale l'autorità cantonale ha informato
Fatti
i frontalieri della procedura di sanatoria con l'assegnazione del termine del
30 settembre 2008 per “regolarizzare” la situazione,
dopo aver rammentato
che l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri
documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a
persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere
notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, il Tribunale Federale ha lasciato indecisa l'esatta natura del
provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008
come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai
sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento 574/72, sia che si voglia qualificare la
sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza
non muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica dell'atto non è
avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare
effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente,
la Massima istanza ha poi evidenziato che l'UAM
non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della verosimiglianza
preponderante) dell'avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di
influenza (“Machtbereich”) del destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l'UAM di un obbligo di informazione
individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto necessario approfondire
oltre la questione tralasciando così di sentire il datore di lavoro del
ricorrente. Quest'ultimo anche in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009
aveva negato di essere stato informato tramite la posta o il suo datore di
lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi basare sulla
dichiarazione dell'insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a conoscenza
della possibilità di optare soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio
del 17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente reagito, il 25
febbraio 2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare il diritto di
opzione, il TF ha stabilito che l'insorgente non ha agito tardivamente e poteva
validamente chiedere di essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera
con effetto ex tunc, ossia dall'inizio del suo ipotetico assoggettamento (Allegato
Considerandi
II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata,
consid. 5.9 e 5.10),
l'Alta Corte, ritenuto
inoltre che l'assicurato ha esibito la tessera europea di assicurazione
malattia della regione italiana di confine dove il frontaliere risiede, ha
ritenuto adempiute le condizioni previste dall'art. 2 cpv. 6 OAMal per ottenere
l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera,
il TF ha inoltre
evidenziato come, pur trattandosi di fatti nuovi, le autorità cantonali
sembrerebbero nel frattempo avere modificato la loro prassi ed ha affermato che
”Nell'accogliere il 21 aprile 2010 una mozione dell'11 marzo 2008” che “chiedeva una moratoria nell'affiliazione retroattiva all'assicurazione malattia
svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1, il
Gran Consiglio ticinese, considerato evaso l'atto parlamentare per quel che
concerneva la sanatoria scaduta il 30 settembre 2008 (oggetto delle presenti
procedure di ricorso), ha osservato che dall'ottobre 2008 si sarebbero registrati
circa 1800 nuovi casi di frontalieri che non hanno esercitato il diritto di
opzione. Ora, da una lettura del rapporto n. 6311R del 30 marzo 2010 della
Commissione della gestione e delle finanze (consultabile al sito del Cantone
Ticino www.ti.ch) sembrerebbe che l'autorità
cantonale ha deciso una nuova procedura in sanatoria nei confronti di questi
nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta
raccomandata la diffida a voler esercitare l'eventuale diritto di opzione”,
nella fattispecie, va
qui rilevato che, in sede di reclamo, l'allora patrocinatore dell'assicurato ha
esposto i principi giuridici sull'obbligo di affiliarsi al sistema assicurativo
del Paese in cui una persona esercita un'attività lucrativa rispettivamente
sulla possibilità di optare per il proprio sistema sanitario nazionale mediante
l'esercizio del diritto d'opzione. Al riguardo, ha ricordato che questa "scelta
va effettuata in modo consapevole sapendo bene quali
sarebbero le alternative nell'aderire ad uno o all'altro sistema sanitario.
Ecco perché l'informazione deve essere efficace e raggiungere il suo obiettivo
fondamentale." (doc. 2 pag. 3). Pertanto, "affinché il lavoratore
sia consapevole di cosa sceglie, è necessario che abbia le informazioni sufficienti
e poi aderisca all'uno o l'altro sistema sanitario effettuando non l'opzione ma
bensì la scelta obbligatoria (occorre che ci sia il riscontro
della scelta del lavoratore)" (doc. 2 pag. 3),
inoltre, l'assicurato
ha osservato che "in seconda ipotesi, va comunque consentito al
lavoratore la possibilità di revocare la sua scelta e d'effettuarla una
seconda volta." (doc. 2 pag. 3),
il reclamante ha poi
evidenziato che come è occorso per sé stesso, i frontalieri "all'atto
di presentazione della domanda del permesso di lavoro, ricevono dall'ufficio
stranieri, tra gli altri, la documentazione per esercitare il diritto d'opzione,
vale a dire un formulario che devono restituire qualora vogliono rimanere assicurati
in Italia. La non scelta, quindi la non restituzione del formulario, comporta
di conseguenza l'assoggettamento d'ufficio al sistema sanitario svizzero. Come
detto, riteniamo che la consegna della documentazione non è un atto sufficiente
a rendere efficace l'informazione che i cantoni devono obbligatoriamente
fornire ai diretti interessati. I lavoratori ricevono un documento insieme ad
altre note informative di cui non comprendono la portata non vivendo sul
territorio e quindi non si rendono conto della problematica." (doc. 2
pag. 3),
pertanto, ha rilevato
l'assicurato, "La certezza che il lavoratore scelga in piena cognizione
di causa e che l'informazione abbia raggiunto il suo scopo, è possibile averla
unicamente nel caso in cui egli è obbligato a restituire il
formulario nel quale specifichi consapevolmente a quale sistema intende
aderire." (doc. 2 pag. 4),
nell'evenienza
concreta, ha osservato il reclamante, "da poco aveva intrapreso un
nuovo lavoro importante dove doveva dare il massimo di sé, la massima attenzione,
il massimo impegno e l'assoluto divieto di fare errori. In secondo luogo la
grossa ansia per la salute della madre (con la quale vive) cardiopatica, 2
by-pass e altro (vedi documentazione allegata) la quale da tempo soffre di una
forte e preoccupante depressione. Tutto questo ha contribuito alla sua
dimenticanza da voi considerata negligenza. Il lavoratore in assoluta buona
fede ha inconsapevolmente classato i formulari in quanto come già detto era in
un periodo di tensione." (doc. 2 pag. 5),
stanti così le cose,
questo Tribunale deve trarre le proprie conclusioni sulla base sia del
principio della dichiarazione della prima ora, sia del principio della verosimiglianza
preponderante applicabile nelle assicurazioni sociali,
secondo la dottrina (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, pag. 263; T. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 331 n. 28) e la giurisprudenza
(STF 8C_108/2009 del 13 luglio 2009, consid. 4.1; STF U 45/07 del 2 maggio 2007),
in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato, la preferenza deve
essere accordata alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato
ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo
tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se
esse le contraddicono (SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, pag. 546; DTF 121 V
47.
consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, pag.
363.
consid. 3b/aa; RDAT II-1994 pag. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 217, n. 546),
tale principio non è
applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi
cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, pag. 546 consid. 3.3.4; sentenze U 236/98 del
3.
gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi
a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e
corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a
dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza
(DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b),
occorre poi fondarsi
sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice
la prima versione (cfr. sentenza U 33/07 del 20 marzo 2007),
nel caso di specie con il reclamo,
inoltrato neanche un mese dopo la notifica della decisione di affiliazione d'ufficio
ad una Cassa malati svizzera, come visto l'assicurato ha
inizialmente chiaramente affermato, per il tramite del suo primo patrocinatore
di avere ricevuto il formulario TI1 nell'ambito della concessione del permesso
di lavoro, ovvero in concomitanza con l'inizio della sua prima attività
lavorativa nel Cantone Ticino nel febbraio 2007,
il reclamante ha poi dichiarato
di aver "inconsapevolmente classato i formulari", anziché
compilarli esercitando il proprio diritto d'opzione e ritornarli all'allora
Ufficio assicurazione malattia,
dalle affermazioni fornite
dall'interessato su questa questione si evince soltanto che egli aveva "da
poco intrapreso un nuovo lavoro importante", ma non è chiaro se si
riferisse al primo lavoro avviato nel 2007 o al secondo iniziato nel marzo
2008,
in seguito, con il
ricorso l'assicurato ha semplicemente affermato di avere scelto il sistema
sanitario italiano "al momento del rilascio del primo permesso"
ma, come visto, ciò non è stato debitamente né minimamente supportato da prove,
in virtù dei principi
della priorità della dichiarazione della prima ora e della verosimiglianza
preponderante, il TCA ritiene che l'assicurato abbia effettivamente ricevuto,
al momento dell'ottenimento del permesso di lavoro nel 2007, l'apposito formulario TI1 per esercitare il diritto d'opzione e che egli l'abbia "inconsapevolmente
classato", senza invece manifestare la sua volontà di rimanere
affiliato al sistema sanitario italiano spedendolo all'Ufficio assicurazione
malattia. Infatti, come rilevato, l'interessato stesso non ha prodotto dei
documenti giustificativi in tal senso e l'UAM, proprio perché, in prima
battuta, il ricorrente non ha optato entro tre mesi dall'inizio della sua
attività lavorativa in Svizzera, ha poi adottato nel 2008 la procedura di
sanatoria (anche) nei confronti dell'assicurato,
ciò stante, la seconda
versione dei fatti espressa dall'assicurato con il ricorso tramite un secondo
patrocinatore (ha optato per il sistema sanitario italiano nel 2007) non
può essere ritenuta, dato che contraddice manifestamente la dichiarazione fatta
subito dopo l'affiliazione d'ufficio alla Cassa malati svizzera (non ha spedito
il modulo TI1 ricevuto nel 2007 con il permesso di lavoro),
in queste circostanze,
secondo questo Tribunale, applicando il principio della verosimiglianza
preponderante va inoltre considerato che nel reclamo del 13 marzo 2009 non
vi siano sufficienti indicazioni per concludere che l'assicurato sapesse della
procedura di sanatoria adottata dall'Ufficio assicurazione malattia,
va pertanto giudicato che,
come ha affermato nell'atto ricorsuale, l'interessato ha appreso dell'esistenza
di questa procedura soltanto con la decisione d'affiliazione d'ufficio del 17
febbraio 2009,
alla luce di quanto
sopra esposto, considerato che la fattispecie è in parte simile a quella
giudicata dal Tribunale Federale con la citata sentenza 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010 - visto che il ricorrente ha messo in dubbio di avere ricevuto
la comunicazione del 12 giugno 2008 -, come pure è analoga ad altri casi
giudicati di recente da questo Tribunale (STCA del 4 ottobre 2010, 36.2009.148;
STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.4; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.23; STCA
del 7 ottobre 2010, 36.2010.34; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.50; STCA dell'11
ottobre 2010, 36.2010.16; STCA del 14 ottobre 2010, 36.2010.5; STCA del 19
ottobre 2010, 36.2010.11; STCA del 25 ottobre 2010, 36.2010.22; STCA del 4
novembre 2010, 36.2010.24; STCA del 10 novembre 2010, 36.2010.33), rammentato
che spetta all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione
- Ufficio dei contributi) accertare i fatti d'ufficio (cfr. art. 76 cpv. 1
seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPAmm, art. 43 LPGA), rilevato che in
concreto l'allora UAM non ha interpellato il datore di lavoro dell'insorgente,
al fine di garantire il doppio grado di giudizio il ricorso va quindi accolto e
la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti all'autorità cantonale
competente,
di conseguenza, dopo avere
accertato se per il tramite del datore di lavoro dell'interessato la sua
comunicazione è pervenuta nella sfera d'influenza del ricorrente (cfr. consid.
5.
, pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), tenuto poi conto
che già con il reclamo (doc. 2) l'assicurato ha prodotto una certificazione che
comprova di essere assicurato nel suo Paese di residenza e con il ricorso (doc.
H) ha fornito la copia della tessera europea di assicurazione malattia (cfr.
consid. 6.1 pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), e dopo
avere inoltre esaminato nuovamente l'intera fattispecie anche alla luce della
decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese che ha accolto una
mozione dell'11 marzo 2008 sull'affiliazione retroattiva all'assicurazione
malattia svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo
TI1 (cfr. anche consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010), la Cassa cantonale di compensazione dovrà rendere una nuova
decisione formale sull'affiliazione del ricorrente alla Cassa malati svizzera,
visto l'esito del
ricorso, si può prescindere dall'esaminare le censure di violazione dei
principi di uguaglianza di trattamento e della buona fede invocate
dall'insorgente,
stanti così le cose al
ricorrente, vincente in causa e rappresentato, vanno assegnate delle ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e l'incarto è rinviato alla Cassa di compensazione
per i suoi incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa di compensazione verserà al ricorrente Fr. 400.- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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