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36.2010.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 novembre 2010Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00 del 21 luglio 2003),

l'Accordo del 21 giugno

1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS

0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso

di specie sotto il profilo temporale,

giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte

integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato,

le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare

il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione

dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori

autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in

seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato

regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.

Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno

2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti

n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell'Unione europea dal 1° maggio

2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi

cantonali del 30 aprile 2010),

la regolamentazione

poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di

vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, la ricorrente è infatti

una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più Stati

membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere

riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del

regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art.

4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a

(prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag.

343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),

con sentenza

9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 (destinata a pubblicazione) il Tribunale

federale ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di

non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata

dall'allora UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d'opzione

entro il 30 settembre 2008,

nella citata sentenza,

a proposito della notifica irregolare di un atto amministrativo all'estero, l'Alta

Corte, al consid. 5, ha affermato che trattandosi di fattispecie internazionale,

va subito premesso che, per prassi costante, la notifica all'estero di un documento

ufficiale, quale può ad esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione

amministrativa, costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale

contraria o consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire

per via diplomatica o consolare (DTF 125 V 47 consid. 3a pag. 50 con riferimenti),

a meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente informativa senza

effetti giuridici che in tal caso può essere direttamente notificata per posta

(decreto K 18/04 del 18 luglio 2006 consid. 1.2; parere della Direzione del diritto

internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE],

in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368). Il mancato rispetto di questi principi

comporta una violazione della sovranità dello Stato estero e, quindi, del

diritto internazionale pubblico (DTF 124 V 47 consid. 3b pag. 51; RDAT I-1993

n. 68 pag. 176 consid. 2b; decreto citato K 18/04 consid. 1.2 in fine),

un atto è segnatamente

qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di

un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non è per contro

necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato per il suo destinatario

(parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, in: GAAC

65/II [2001] n. 71 pag. 761). Effetti giuridici esplica ad esempio anche l'assegnazione

di un termine e la contestuale comminatoria di perenzione in caso di sua

mancata osservanza (GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368) (cfr consid. 5.2),

la notificazione

irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica effetti giuridici e

non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario (DTF 124 V 47 consid.

3a. pag. 50 con riferimenti; sulla portata generale di questo principio cfr.

Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 1115). È

infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti che esso acquista

esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto non esiste (v. DTF

122 I 97). Senza notificazione l'interessato non ha conoscenza del suo

contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La notificazione è

pertanto indispensabile (cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 25, 141, 188). Anche

in caso di diffida, il suo destinatario deve essere (direttamente e personalmente)

informato sulle conseguenze alle quali si espone in caso di inosservanza del

termine (o dell'ordine) impartito (cfr. per analogia RDAT II-1995 n. 58 pag.

152 consid. 3b; cfr. pure DTF 111 V 322 e sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni H 224/04 del 28 aprile 2005 consid. 4.3 e 4.4) (cfr. consid. 5.3),

nell'ambito

applicativo dell'ALC, il regolamento n. 1408/71 contempla agli art. 84-93

alcune norme di procedura amministrativa internazionale. Per l'art. 84 n. 3, ai

fini dell'applicazione di detto regolamento, le autorità e le istituzioni degli

Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone

interessate o i loro mandatari. Da parte sua, l'art. 3 n. 3 del regolamento n.

574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione

di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio

di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato

per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale disciplina mira ad eliminare

alcuni ostacoli di natura tecnica ed amministrativa che potrebbero scoraggiare

i lavoratori che intendono recarsi in altri Stati membri in cerca di un'occupazione.

La notifica diretta da parte delle istituzioni della previdenza sociale agli

interessati residenti in altri Stati membri, senza fare ricorso ad

intermediario, cioè mediante il servizio postale, ha la funzione di

semplificare le formalità amministrative e di accelerare lo svolgimento delle

pratiche pur salvaguardando, con le forme previste, la certezza del diritto a

favore degli interessati (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità

europee [CGCE] del 18 febbraio 1975 nella causa 66/74, Farrauto, Racc. 1975,

pag. 157, punto 4; sulla rilevanza della giurisprudenza della CGCE ai fini

interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC [v. DTF 133 V 64 consid.

4.3.2 pag. 631 con riferimenti]) (cfr. consid. 5.4 citata STF 9C_1042/2009),

alla luce di quanto

esposto, il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri documenti"

ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno intesi quegli atti

che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero altrimenti essere trasmessi

per via diplomatica per poter essere notificati validamente. Sono pertanto

anche qui escluse da questa definizione le comunicazioni di carattere meramente

informativo che non esplicano effetti giuridici,

al consid. 5.8 della

citata sentenza il Tribunale federale ha stabilito che l'UAM, diversamente da

un'autorità giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz'altro

essere considerato un'istituzione ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n.

574/72, trattandosi di un'autorità incaricata di applicare, almeno in parte, la

legislazione in materia (art. 1 lett. n del regolamento 1408/71),

nella predetta

sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso

giudicato: una comunicazione del 12 giugno 2008 circa la concessione del termine

scadente il 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore

del sistema sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque

non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici

negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b

pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2,

2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24

giugno 2003 consid. 2.3),

per quel che concerne

più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione,

per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che

intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere

stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia

di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b

pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta

pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la

sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito,

ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8

consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La

spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione

sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia

dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata

effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la

prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme

delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve

dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46),

in concreto, la decisione

di affiliazione d'ufficio del 27 gennaio 2009 sembra essere stata notificata

tramite raccomandata semplice e non tramite raccomandata con ricevuta di

ritorno (cfr. doc. 1 indirizzo: ”raccomandata” e busta allegata al doc.

1: “recommandé étranger”),

la questione, per i

motivi che seguono, non va comunque approfondita,

ai sensi dell'art. 76

cpv. 1 LCAMal, contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data

facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni

dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative,

la raccomandata dell'UAM

del 27 gennaio 2009, dopo l'infruttuosa consegna al domicilio della ricorrente,

è arrivata all'Ufficio postale della destinatario (__________, Italia) il 31

gennaio 2009,

l'insorgente ha

contestato l'affiliazione d'ufficio il 13 marzo 2009, ossia dopo avere ottenuto

il 10 marzo (doc. 2) detta decisione direttamente allo sportello dell'Ufficio

assicurazione malattia,

l'amministrazione, con

riferimento alla DTF 127 I 34, sostiene che una raccomandata non ritirata è da

ritenere notificata, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è

conservata in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 I 34) e ritiene che in specie

il termine sia scaduto infruttuoso il 9 marzo 2009,

in effetti, se si

volesse seguire la tesi dell'amministrazione, il termine sarebbe scaduto lunedì

9 marzo 2009, visto che l'invio raccomandato si considera notificato al più

tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio

postale del destinatario (art. 38 cpv. 2bis LPGA; DTF 134 V 49; DTF 123 III

492; DTF 117 III 4 consid. 2). Considerando quindi che è il 7 febbraio 2009 (dal

1° al 7 decorrono i sette giorni di giacenza) che la decisione d'affiliazione è

stata (per finzione) notificata all'assicurata, i 30 giorni per inoltrare

reclamo vanno contati dal giorno successivo, quindi dall'8 febbraio 2009 e

Considerandi

terminano il 9 marzo 2009;

in concreto può comunque

rimanere aperta la questione dell'applicabilità della citata giurisprudenza ad

atti notificati all'estero, poiché essa trova applicazione, di massima, laddove

l'interessato doveva aspettarsi la notifica di un atto ufficiale (cfr. anche U. Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, n. 11 ad art. 38, pag. 513),

con sentenza

9C_590/2010 del 14 ottobre 2010, il Tribunale federale ha rammentato come colui

che, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa

verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per un certo lasso di

tempo dal luogo in cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di

prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti da

tale recapito gli siano stati rimessi, o comunque d'informare le stesse

autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un

rappresentante abilitato ad agire in suo nome, non può prevalersi della sua

assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di

notifica di un siffatto atto (DTF 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94 e riferimenti),

nel caso di specie,

nel suo scritto del 13 marzo 2009 l'insorgente ha affermato che al 30 settembre

2008.

(semmai, la questione temporale va fissata al 12 giugno 2008, data della

comunicazione dell'UAM a tutti i frontalieri della possibilità della sanatoria

per esercitare il diritto d'opzione entro il 30 settembre 2008) non abitava più

in via __________, indirizzo che figura(va) sul suo permesso G CE/AELS e quindi

l'unico noto all'Ufficio assicurazione malattia. Di conseguenza, ella non era a

conoscenza del suo diritto d'opzione;

nella già citata

sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, il TF ha accolto il ricorso di un

lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente

della procedura in sanatoria avviata dall'UAM che gli avrebbe permesso di

esercitare nuovamente il diritto d'opzione entro il 30 settembre 2008,

l'Alta Corte ha

esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall'UAM d'intesa con le

autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo in condizione

di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine concesso e dello

scritto del 12 giugno 2008, tramite il quale l'autorità cantonale ha informato

i frontalieri della procedura di sanatoria con l'assegnazione del termine del

30.

settembre 2008 per “regolarizzare” la situazione,

dopo aver rammentato

che l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri

documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona

che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere

notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta

di ritorno, l'Alta Corte ha lasciato indecisa l'esatta natura del provvedimento

poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008 come una

decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell'art.

3.

n. 3 del regolamento 574/72, sia che si voglia qualificare la sanatoria in

quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza non

muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica dell'atto non è

avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare

effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente,

il TF ha poi

evidenziato che l'UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il

grado della verosimiglianza preponderante) dell'avvenuta notifica della sua

comunicazione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del destinatario

e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza, per l'UAM, di un

obbligo di informazione individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto

necessario approfondire oltre la questione tralasciando così di sentire il

datore di lavoro del ricorrente. Quest'ultimo, anche in occasione dell'udienza

del 25 settembre 2009 aveva negato di essere stato informato tramite la posta o

il suo datore di lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi

basare sulla dichiarazione dell'insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a

conoscenza della possibilità di optare soltanto con la decisione di

affiliazione d'ufficio del 17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente

reagito, il 25 febbraio 2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare

il diritto di opzione, il Tribunale federale ha stabilito che l'insorgente non

ha agito tardivamente e poteva quindi validamente chiedere di essere esentato

dall'obbligo assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc, ossia dall'inizio

del suo ipotetico assoggettamento (Allegato II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o

cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata, consid. 5.9 e 5.10),

nel caso di specie l'amministrazione

non ha contestato l'affermazione della ricorrente secondo cui quest'ultima non

è stata correttamente informata circa il suo diritto di opzione (doc. 2), né ha

reso verosimile l'avvenuta notifica della sua comunicazione circa il diritto di

opzione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) della destinataria per

il tramite del datore di lavoro,

del resto, a proposito

dell'ex datore di lavoro, l'insorgente ha affermato di essere venuta a

conoscenza del problema solo il 3 marzo 2009, quando il suo datore di lavoro le

ha fatto "presente l'intimazione di pagamento polizza nr. __________

con scadenza in data 31.03.2009 per la somma complessiva di Fr. 1.216.- perché

siccome sono titolare di un permesso G per frontalieri e che ho lasciato

trascorrere il termine del 30 settembre 2008" (doc. 2),

in queste condizioni,

in assenza di un'informazione circa il nuovo termine per esercitare il diritto

di opzione in favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza entro

il 30 settembre 2008 con la comminatoria che in caso contrario vi sarebbe stata

un'affiliazione d'ufficio, la ricorrente non doveva aspettarsi una

decisione formale da parte dell'allora UAM,

di conseguenza, la

finzione della notifica della raccomandata non può in ogni caso trovare

applicazione,

infatti, con sentenza

H 338/00 del 13 febbraio 2001, l'allora TFA, in una causa inerente l'applicazione

dell'art. 52 LAVS, ha affermato:

" (…)

c)

Dagli atti risulta che la Cassa ha correttamente tentato più volte di notificare

al ricorrente la decisione 18 gennaio 1999 senza tuttavia riuscirvi, come essa

stessa ammette quando evidenzia che "la decisione non ha potuto essere

notificata malgrado due regolari invii raccomandati ed il tentativo manu

militari". Il 2 agosto 1999 la Cassa - ritenendo il provvedimento,

nonostante le premesse di segno contrario, validamente notificato e rimasto

senza opposizione da parte dell'interessato - ha inoltrato una petizione al

Tribunale cantonale chiedendo che la nota decisione sia dichiarata cresciuta in

giudicato.

d)

L'istanza cantonale ha pronunciato l'irricevibilità della petizione in quanto

la decisione della Cassa, essendo stata reputata validamente notificata al ricorrente

e rimasta inimpugnata, era a suo parere già cresciuta in giudicato. A torto.

Infatti,

la decisione 18 gennaio 1999 è stata intimata lo stesso giorno per invio

raccomandato, ritornato il 28 gennaio 1999 con l'indicazione "non ritirato".

Il 1° marzo seguente la Cassa ha rinnovato la notifica con l'invio a mezzo

raccomandata di un atto denominato "decisione risarcimento danni ex art.

52.

LAVS", in cui veniva evidenziato che si provvedeva ad un'ulteriore

notifica del provvedimento e precisato che nel termine di trenta giorni dalla

ricezione dello stesso, poteva essere presentata formale opposizione alla Cassa;

l'opposizione doveva indicare chiaramente i motivi per i quali la prima notifica

non era stata debitamente ritirata; in assenza di validi motivi, la decisione

18.

gennaio 1999 doveva essere considerata cresciuta in giudicato. Anche questo

secondo invio raccomandato non è stato ritirato. Il pronunciato amministrativo,

spedito lo stesso giorno, è ritornato il 10 marzo 1999 con l'indicazione

"non ritirato". In data 21 aprile 1999 la Cassa ha poi chiesto l'intervento

della polizia comunale di B.________ per la consegna dell'atto amministrativo

per mezzo dell'usciere comunale. Per scritto pervenuto alla Cassa il 27 aprile

1999, la cancelleria comunale di B.________ rese noto che malgrado diversi

tentativi dell'usciere, S.________ non era mai stato trovato presso il suo

domicilio.

e)

Vi è quindi certezza, peraltro ammessa dalla Cassa e dal Tribunale cantonale,

che la decisione amministrativa non è giunta nella sfera di influenza di

S.________.

Di

fronte a questa chiara situazione, il giudice cantonale non si è avveduto delle

peculiarità del caso di specie, nel senso che il ricorrente non doveva

ragionevolmente attendersi qualsivoglia decisione in connessione con la sua

qualità di organo della F.________ SA. Infatti, né gli attestati di carenza

di beni rilasciati nel gennaio rispettivamente nel giugno 1998 nelle esecuzioni

in via di pignoramento a carico della ditta per il mancato pagamento dei contributi

sociali, né il decreto di fallimento 6 ottobre 1998 e neppure quello di

sospensione della liquidazione fallimentare dell'11 novembre 1998 per mancanza

di attivi erano idonei, secondo la giurisprudenza (DTF 119 V 94 consid. 4b/bb,

117.

V 133 consid. 4b), ad obbligarlo ad organizzarsi in modo tale che l'autorità

amministrativa potesse notificargli le comunicazioni, in quanto - a questo

stadio di procedura - non esisteva ancora un rapporto processuale tra la Cassa

e l'interessato. Va ricordato che il credito per contributi alle assicurazioni

sociali e quello di risarcimento danni ex art. 52 LAVS sono dal profilo

giuridico pretese di natura sostanzialmente diversa (DTF 119 V 95 consid. 4b/bb

con riferimento). Di conseguenza, ipotesi di mancato pagamento dei contributi

non sono ancora tali da imporre ad un organo della società anonima di

predisporsi a ricevere notifiche di risarcimento danni.

Come

questa Corte ha più volte ribadito, la declaratoria di apertura del fallimento

non è assimilabile alla procedura di riparazione dei danni prevista dall'art.

81.

OAVS (DTF 117 V 133 consid. 4b).

Ne

consegue che, in concreto, non si realizzano i presupposti perché si dia

finzione di notifica. La decisione ex art. 52 LAVS non poteva a questo

stadio di procedura essere già prevedibile per l'amministratore unico della

F.________ SA. Esso poteva pertanto assentarsi dal suo domicilio senza lasciare

disposizioni in ordine all'eventuale ritiro di raccomandate. Questo fatto è

ammesso oltre che dalla Cassa anche dall'istanza cantonale, senza che tuttavia

se ne tragga la sola conclusione possibile nel senso che la decisione

amministrativa non è stata validamente notificata al ricorrente.

Stante

quanto precede, il gravame deve dunque essere accolto.

3.

-

a) Il ricorrente ha saputo della decisione amministrativa 18 gennaio 1999 della

Cassa solo al momento della ricezione della petizione 2 agosto 1999 - pervenuta

al Tribunale cantonale il 3 agosto e a lui intimata il 5 agosto -, giunta nella

sua sfera d'influenza tra il 6 e il 18 agosto 1999, quando ha formulato un atto

il cui tenore è manifestamente quello di una dichiarazione di opposizione alla

decisione della Cassa.

b)

Annullato il giudizio 1° settembre 2000, gli atti vengono retrocessi all'istanza

cantonale affinché valuti se la petizione 2 agosto 1999, ancorché formulata

prima che il ricorrente abbia ricevuto nelle debite forme la decisione ex art.

52.

LAVS, possa essere considerata quale valida azione contro l'opposizione

formulata da S.________ con atto 18 agosto 1999. In caso affermativo, dovrà essere nuovamente fissato all'interessato il termine per presentare

la risposta di causa nelle forme di rito.” (sottolineature della redattrice),

in concreto occorre

basarsi sulla dichiarazione dell'insorgente, la quale ha affermato di essere

venuta a conoscenza dell'intera problematica solo nel corso del mese di marzo

2009.

(doc. I), ovvero sia il 3 marzo 2009 tramite il suo datore di lavoro che

le ha consegnato le polizze di pagamento dei premi LAMal, sia il 10 marzo 2009

quando si è recata presso lo sportello dello stesso UAM, che le ha consegnato

la decisione d'affiliazione d'ufficio del 27 gennaio 2009,

come stabilito dal TF

nella summenzionata sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 (cfr. consid.

5.

), un'interpretazione conforme al principio della buona fede impone alla

parte toccata dalla notificazione viziata di agire entro un termine ragionevole

dal momento in cui ha avuto conoscenza della comunicazione (in generale sull'applicazione,

in mancanza di disposizione specifica contraria, dei principi di procedura di

diritto interno anche in ambito convenzionale, cfr. DTF 128 V 318),

nella fattispecie, l'insorgente

ha prontamente reagito il 13 marzo 2009 dopo avere appreso nel corso dello

stesso mese di essere stata affiliata d'ufficio,

ne segue che la

contestazione del 13 marzo 2009 deve essere considerata tempestiva (cfr. anche

DTF 111 V 149, 132 I 249 consid. 6),

in queste condizioni

il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione

affinché, dopo aver riesaminato l'intera fattispecie anche alla luce della

recente sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, emani un nuovo

provvedimento,

malgrado sia vincente

in causa, siccome non è rappresentata alla ricorrente non vanno attribuite

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione per i

suoi incombenti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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