36.2010.31
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
11 novembre 2010Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.31
Data decisione, Autorità:
11.11.2010, TCA
Titolo:
Decisione affiliazione d'ufficio di frontaliere a LAMal è ritornata a UAM per indirizzo errato.Ass. non doveva aspettarsi decisione UAM: non vale principio 7gg giacenza.UAM non ha comprovato notifica sua comunicazione al destinatario: bisogna fidarsi delle dichiarazioni del ric. Reclamo è tempestivo
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
art. 1A let. o cf. 3 ALC ALL2
art. 3 cf. 3 CEE 574/72
art. 89 CEE1408/71
art. 76 cpv. 1 LCAMAL
art. 38 cpv. 2bis LPGA
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.31
TB
Lugano
11 novembre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell'11 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
dei contributi,
(già Ufficio dell'Assicurazione
Malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
RI 1, cittadina
italiana residente a __________ (Italia), nata nel 1961, è attiva presso la
ditta __________ di __________ (doc. V),
con decisione del 27
gennaio 2009 (doc. 1) inviata a __________ (Italia) all'indirizzo figurante sul
permesso G CE/AELS per confinanti (via __________), l'allora Ufficio dell'assicurazione
malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei
contributi) ha affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla
Cassa malati __________, non avendo ella esercitato il diritto d'opzione in favore
del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre
mesi previsto dall'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine
del 30 settembre 2008 accordato il 12 giugno 2008 dall'Ufficio dell'assicurazione
malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la
situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di
opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,
la citata decisione è
ritornata all'UAM il 9 marzo 2009, poiché non è stata ritirata (cfr. la busta
originale allegata al doc. 1),
il 10 marzo 2009 (cfr.
annotazioni a mano sul doc. 1) l'assicurata si è presentata allo sportello dell'Ufficio
assicurazione malattia, il quale le ha consegnato copia della decisione d'affiliazione
d'ufficio, visto che l'interessata ha sostenuto di non averla ricevuta avendo cambiato
domicilio,
il 13 marzo 2009 (doc.
B) l'assicurata ha scritto alla Cassa malati __________, con copia all'allora UAM,
osservando che è soltanto il 3 marzo 2009 che è venuta a sapere tramite il suo
datore di lavoro, che le aveva fatto presente come dovesse pagare entro fine
mese l'ammontare di Fr. 1'216.- per premi LAMal, che avrebbe dovuto optare per un
sistema sanitario nazionale entro il 30 settembre 2008. Tuttavia, a quel
momento ella non abitava più in via __________, ma in via __________, sempre a __________.
Nemmeno, inoltre, l'assicurata ha mai ricevuto una tale comunicazione tramite
il suo datore di lavoro né tanto meno tramite raccomandata. Infine, non avendo
sottoscritto alcun contratto con un'assicurazione malattia, l'interessata ha declinato
ogni sua responsabilità,
con decisione su
reclamo dell'11 gennaio 2010 (doc. A) l'allora UAM ha dichiarato il reclamo irricevibile,
in quanto tardivo per il fatto che l'art. 76 LCAMal prevede la facoltà di
reclamo entro 30 giorni dalla notificazione della decisione e che per costante
giurisprudenza una raccomandata non ritirata è da ritenere notificata, al più
tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è conservata in giacenza all'ufficio
postale (DTF 127 I 34), e che quindi, in specie, il termine di reclamo è
scaduto il 9 marzo 2009, mentre l'assicurata ha inoltrato il suo atto il 16
marzo 2009,
l'11 gennaio 2010 (doc.
4) l'amministrazione ha comunicato all'assicurata che poiché essa non lavora
più nel Canton Ticino dal 31 agosto 2009, la sua affiliazione d'ufficio vale
fino a tale data,
contro la predetta
decisione su reclamo, inviatale per raccomandata in via __________ a __________
ed anch'essa ritornata al mittente il 19 gennaio 2010 (cfr. busta allegata al
doc. 5), ciò che ha comportato un nuovo invio raccomandato il 20 gennaio 2010
al nuovo indirizzo di via __________ di __________ (doc. 5), RI 1 è insorta al
Tribunale con ricorso del 18 febbraio 2010 (doc. I), ribadendo di avere saputo
del suo obbligo di affiliazione alla Cassa malati svizzera soltanto il 3 marzo
2009 tramite il suo datore di lavoro e di essersi subito recata a Bellinzona
per chiarire la questione. La ricorrente ha precisato che non abita più al (primo)
indirizzo utilizzato dall'UAM già dal 25 settembre 2007; inoltre, non capisce
come mai le polizze di pagamento dei premi LAMal siano giunte direttamente al
suo datore di lavoro anziché al suo domicilio. Infine, facendo valere di avere
agito entro 30 giorni a contare dal 3 marzo 2009, l'assicurata ritiene ricevibile il proprio ricorso e quindi chiede che la decisione dell'Ufficio
assicurazione malattia sia annullata,
con risposta del 4
marzo 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione (fino al 31 gennaio
2010: Ufficio assicurazione malattia) ha chiesto la reiezione del ricorso,
rilevando in particolare che agli stranieri incombe l'obbligo di notificare al
Servizio regionale degli stranieri competente ogni cambiamento, fra cui anche
quello di indirizzo, entro un termine di 14 giorni. Inoltre, l'amministrazione
ha rilevato che essa si basa proprio su questi dati per inviare le sue
decisioni agli assicurati frontalieri,
il 23 marzo 2010 (doc.
V) la ricorrente ha comunicato al TCA un nuovo indirizzo per la corrispondenza,
considerato in
diritto
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA
Fatti
I 707/00 del 21 luglio 2003),
l'Accordo del 21 giugno
1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso
di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato,
le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in
seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato
regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento.
Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno
2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti
n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell'Unione europea dal 1° maggio
2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi
cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione
poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di
vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, la ricorrente è infatti
una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più Stati
membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere
riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del
regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art.
4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a
(prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag.
343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
con sentenza
9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 (destinata a pubblicazione) il Tribunale
federale ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di
non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata
dall'allora UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d'opzione
entro il 30 settembre 2008,
nella citata sentenza,
a proposito della notifica irregolare di un atto amministrativo all'estero, l'Alta
Corte, al consid. 5, ha affermato che trattandosi di fattispecie internazionale,
va subito premesso che, per prassi costante, la notifica all'estero di un documento
ufficiale, quale può ad esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione
amministrativa, costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale
contraria o consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire
per via diplomatica o consolare (DTF 125 V 47 consid. 3a pag. 50 con riferimenti),
a meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente informativa senza
effetti giuridici che in tal caso può essere direttamente notificata per posta
(decreto K 18/04 del 18 luglio 2006 consid. 1.2; parere della Direzione del diritto
internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE],
in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368). Il mancato rispetto di questi principi
comporta una violazione della sovranità dello Stato estero e, quindi, del
diritto internazionale pubblico (DTF 124 V 47 consid. 3b pag. 51; RDAT I-1993
n. 68 pag. 176 consid. 2b; decreto citato K 18/04 consid. 1.2 in fine),
un atto è segnatamente
qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di
un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non è per contro
necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato per il suo destinatario
(parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, in: GAAC
65/II [2001] n. 71 pag. 761). Effetti giuridici esplica ad esempio anche l'assegnazione
di un termine e la contestuale comminatoria di perenzione in caso di sua
mancata osservanza (GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368) (cfr consid. 5.2),
la notificazione
irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica effetti giuridici e
non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario (DTF 124 V 47 consid.
3a. pag. 50 con riferimenti; sulla portata generale di questo principio cfr.
Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 1115). È
infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti che esso acquista
esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto non esiste (v. DTF
122 I 97). Senza notificazione l'interessato non ha conoscenza del suo
contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La notificazione è
pertanto indispensabile (cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 25, 141, 188). Anche
in caso di diffida, il suo destinatario deve essere (direttamente e personalmente)
informato sulle conseguenze alle quali si espone in caso di inosservanza del
termine (o dell'ordine) impartito (cfr. per analogia RDAT II-1995 n. 58 pag.
152 consid. 3b; cfr. pure DTF 111 V 322 e sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni H 224/04 del 28 aprile 2005 consid. 4.3 e 4.4) (cfr. consid. 5.3),
nell'ambito
applicativo dell'ALC, il regolamento n. 1408/71 contempla agli art. 84-93
alcune norme di procedura amministrativa internazionale. Per l'art. 84 n. 3, ai
fini dell'applicazione di detto regolamento, le autorità e le istituzioni degli
Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone
interessate o i loro mandatari. Da parte sua, l'art. 3 n. 3 del regolamento n.
574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione
di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio
di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato
per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale disciplina mira ad eliminare
alcuni ostacoli di natura tecnica ed amministrativa che potrebbero scoraggiare
i lavoratori che intendono recarsi in altri Stati membri in cerca di un'occupazione.
La notifica diretta da parte delle istituzioni della previdenza sociale agli
interessati residenti in altri Stati membri, senza fare ricorso ad
intermediario, cioè mediante il servizio postale, ha la funzione di
semplificare le formalità amministrative e di accelerare lo svolgimento delle
pratiche pur salvaguardando, con le forme previste, la certezza del diritto a
favore degli interessati (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee [CGCE] del 18 febbraio 1975 nella causa 66/74, Farrauto, Racc. 1975,
pag. 157, punto 4; sulla rilevanza della giurisprudenza della CGCE ai fini
interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC [v. DTF 133 V 64 consid.
4.3.2 pag. 631 con riferimenti]) (cfr. consid. 5.4 citata STF 9C_1042/2009),
alla luce di quanto
esposto, il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri documenti"
ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno intesi quegli atti
che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero altrimenti essere trasmessi
per via diplomatica per poter essere notificati validamente. Sono pertanto
anche qui escluse da questa definizione le comunicazioni di carattere meramente
informativo che non esplicano effetti giuridici,
al consid. 5.8 della
citata sentenza il Tribunale federale ha stabilito che l'UAM, diversamente da
un'autorità giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz'altro
essere considerato un'istituzione ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n.
574/72, trattandosi di un'autorità incaricata di applicare, almeno in parte, la
legislazione in materia (art. 1 lett. n del regolamento 1408/71),
nella predetta
sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso
giudicato: una comunicazione del 12 giugno 2008 circa la concessione del termine
scadente il 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore
del sistema sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque
non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici
negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b
pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2,
2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24
giugno 2003 consid. 2.3),
per quel che concerne
più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione,
per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che
intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere
stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia
di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b
pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta
pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la
sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito,
ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8
consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La
spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione
sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata
effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la
prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46),
in concreto, la decisione
di affiliazione d'ufficio del 27 gennaio 2009 sembra essere stata notificata
tramite raccomandata semplice e non tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno (cfr. doc. 1 indirizzo: ”raccomandata” e busta allegata al doc.
1: “recommandé étranger”),
la questione, per i
motivi che seguono, non va comunque approfondita,
ai sensi dell'art. 76
cpv. 1 LCAMal, contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data
facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni
dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative,
la raccomandata dell'UAM
del 27 gennaio 2009, dopo l'infruttuosa consegna al domicilio della ricorrente,
è arrivata all'Ufficio postale della destinatario (__________, Italia) il 31
gennaio 2009,
l'insorgente ha
contestato l'affiliazione d'ufficio il 13 marzo 2009, ossia dopo avere ottenuto
il 10 marzo (doc. 2) detta decisione direttamente allo sportello dell'Ufficio
assicurazione malattia,
l'amministrazione, con
riferimento alla DTF 127 I 34, sostiene che una raccomandata non ritirata è da
ritenere notificata, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è
conservata in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 I 34) e ritiene che in specie
il termine sia scaduto infruttuoso il 9 marzo 2009,
in effetti, se si
volesse seguire la tesi dell'amministrazione, il termine sarebbe scaduto lunedì
9 marzo 2009, visto che l'invio raccomandato si considera notificato al più
tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio
postale del destinatario (art. 38 cpv. 2bis LPGA; DTF 134 V 49; DTF 123 III
492; DTF 117 III 4 consid. 2). Considerando quindi che è il 7 febbraio 2009 (dal
1° al 7 decorrono i sette giorni di giacenza) che la decisione d'affiliazione è
stata (per finzione) notificata all'assicurata, i 30 giorni per inoltrare
reclamo vanno contati dal giorno successivo, quindi dall'8 febbraio 2009 e
Considerandi
terminano il 9 marzo 2009;
in concreto può comunque
rimanere aperta la questione dell'applicabilità della citata giurisprudenza ad
atti notificati all'estero, poiché essa trova applicazione, di massima, laddove
l'interessato doveva aspettarsi la notifica di un atto ufficiale (cfr. anche U. Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, n. 11 ad art. 38, pag. 513),
con sentenza
9C_590/2010 del 14 ottobre 2010, il Tribunale federale ha rammentato come colui
che, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa
verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per un certo lasso di
tempo dal luogo in cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di
prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti da
tale recapito gli siano stati rimessi, o comunque d'informare le stesse
autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un
rappresentante abilitato ad agire in suo nome, non può prevalersi della sua
assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di
notifica di un siffatto atto (DTF 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94 e riferimenti),
nel caso di specie,
nel suo scritto del 13 marzo 2009 l'insorgente ha affermato che al 30 settembre
2008.
(semmai, la questione temporale va fissata al 12 giugno 2008, data della
comunicazione dell'UAM a tutti i frontalieri della possibilità della sanatoria
per esercitare il diritto d'opzione entro il 30 settembre 2008) non abitava più
in via __________, indirizzo che figura(va) sul suo permesso G CE/AELS e quindi
l'unico noto all'Ufficio assicurazione malattia. Di conseguenza, ella non era a
conoscenza del suo diritto d'opzione;
nella già citata
sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, il TF ha accolto il ricorso di un
lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente
della procedura in sanatoria avviata dall'UAM che gli avrebbe permesso di
esercitare nuovamente il diritto d'opzione entro il 30 settembre 2008,
l'Alta Corte ha
esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall'UAM d'intesa con le
autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo in condizione
di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine concesso e dello
scritto del 12 giugno 2008, tramite il quale l'autorità cantonale ha informato
i frontalieri della procedura di sanatoria con l'assegnazione del termine del
30.
settembre 2008 per “regolarizzare” la situazione,
dopo aver rammentato
che l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri
documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona
che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere
notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, l'Alta Corte ha lasciato indecisa l'esatta natura del provvedimento
poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008 come una
decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell'art.
3.
n. 3 del regolamento 574/72, sia che si voglia qualificare la sanatoria in
quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza non
muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica dell'atto non è
avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare
effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente,
il TF ha poi
evidenziato che l'UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il
grado della verosimiglianza preponderante) dell'avvenuta notifica della sua
comunicazione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del destinatario
e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza, per l'UAM, di un
obbligo di informazione individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto
necessario approfondire oltre la questione tralasciando così di sentire il
datore di lavoro del ricorrente. Quest'ultimo, anche in occasione dell'udienza
del 25 settembre 2009 aveva negato di essere stato informato tramite la posta o
il suo datore di lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi
basare sulla dichiarazione dell'insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a
conoscenza della possibilità di optare soltanto con la decisione di
affiliazione d'ufficio del 17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente
reagito, il 25 febbraio 2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare
il diritto di opzione, il Tribunale federale ha stabilito che l'insorgente non
ha agito tardivamente e poteva quindi validamente chiedere di essere esentato
dall'obbligo assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc, ossia dall'inizio
del suo ipotetico assoggettamento (Allegato II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o
cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata, consid. 5.9 e 5.10),
nel caso di specie l'amministrazione
non ha contestato l'affermazione della ricorrente secondo cui quest'ultima non
è stata correttamente informata circa il suo diritto di opzione (doc. 2), né ha
reso verosimile l'avvenuta notifica della sua comunicazione circa il diritto di
opzione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) della destinataria per
il tramite del datore di lavoro,
del resto, a proposito
dell'ex datore di lavoro, l'insorgente ha affermato di essere venuta a
conoscenza del problema solo il 3 marzo 2009, quando il suo datore di lavoro le
ha fatto "presente l'intimazione di pagamento polizza nr. __________
con scadenza in data 31.03.2009 per la somma complessiva di Fr. 1.216.- perché
siccome sono titolare di un permesso G per frontalieri e che ho lasciato
trascorrere il termine del 30 settembre 2008" (doc. 2),
in queste condizioni,
in assenza di un'informazione circa il nuovo termine per esercitare il diritto
di opzione in favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza entro
il 30 settembre 2008 con la comminatoria che in caso contrario vi sarebbe stata
un'affiliazione d'ufficio, la ricorrente non doveva aspettarsi una
decisione formale da parte dell'allora UAM,
di conseguenza, la
finzione della notifica della raccomandata non può in ogni caso trovare
applicazione,
infatti, con sentenza
H 338/00 del 13 febbraio 2001, l'allora TFA, in una causa inerente l'applicazione
dell'art. 52 LAVS, ha affermato:
" (…)
c)
Dagli atti risulta che la Cassa ha correttamente tentato più volte di notificare
al ricorrente la decisione 18 gennaio 1999 senza tuttavia riuscirvi, come essa
stessa ammette quando evidenzia che "la decisione non ha potuto essere
notificata malgrado due regolari invii raccomandati ed il tentativo manu
militari". Il 2 agosto 1999 la Cassa - ritenendo il provvedimento,
nonostante le premesse di segno contrario, validamente notificato e rimasto
senza opposizione da parte dell'interessato - ha inoltrato una petizione al
Tribunale cantonale chiedendo che la nota decisione sia dichiarata cresciuta in
giudicato.
d)
L'istanza cantonale ha pronunciato l'irricevibilità della petizione in quanto
la decisione della Cassa, essendo stata reputata validamente notificata al ricorrente
e rimasta inimpugnata, era a suo parere già cresciuta in giudicato. A torto.
Infatti,
la decisione 18 gennaio 1999 è stata intimata lo stesso giorno per invio
raccomandato, ritornato il 28 gennaio 1999 con l'indicazione "non ritirato".
Il 1° marzo seguente la Cassa ha rinnovato la notifica con l'invio a mezzo
raccomandata di un atto denominato "decisione risarcimento danni ex art.
52.
LAVS", in cui veniva evidenziato che si provvedeva ad un'ulteriore
notifica del provvedimento e precisato che nel termine di trenta giorni dalla
ricezione dello stesso, poteva essere presentata formale opposizione alla Cassa;
l'opposizione doveva indicare chiaramente i motivi per i quali la prima notifica
non era stata debitamente ritirata; in assenza di validi motivi, la decisione
18.
gennaio 1999 doveva essere considerata cresciuta in giudicato. Anche questo
secondo invio raccomandato non è stato ritirato. Il pronunciato amministrativo,
spedito lo stesso giorno, è ritornato il 10 marzo 1999 con l'indicazione
"non ritirato". In data 21 aprile 1999 la Cassa ha poi chiesto l'intervento
della polizia comunale di B.________ per la consegna dell'atto amministrativo
per mezzo dell'usciere comunale. Per scritto pervenuto alla Cassa il 27 aprile
1999, la cancelleria comunale di B.________ rese noto che malgrado diversi
tentativi dell'usciere, S.________ non era mai stato trovato presso il suo
domicilio.
e)
Vi è quindi certezza, peraltro ammessa dalla Cassa e dal Tribunale cantonale,
che la decisione amministrativa non è giunta nella sfera di influenza di
S.________.
Di
fronte a questa chiara situazione, il giudice cantonale non si è avveduto delle
peculiarità del caso di specie, nel senso che il ricorrente non doveva
ragionevolmente attendersi qualsivoglia decisione in connessione con la sua
qualità di organo della F.________ SA. Infatti, né gli attestati di carenza
di beni rilasciati nel gennaio rispettivamente nel giugno 1998 nelle esecuzioni
in via di pignoramento a carico della ditta per il mancato pagamento dei contributi
sociali, né il decreto di fallimento 6 ottobre 1998 e neppure quello di
sospensione della liquidazione fallimentare dell'11 novembre 1998 per mancanza
di attivi erano idonei, secondo la giurisprudenza (DTF 119 V 94 consid. 4b/bb,
117.
V 133 consid. 4b), ad obbligarlo ad organizzarsi in modo tale che l'autorità
amministrativa potesse notificargli le comunicazioni, in quanto - a questo
stadio di procedura - non esisteva ancora un rapporto processuale tra la Cassa
e l'interessato. Va ricordato che il credito per contributi alle assicurazioni
sociali e quello di risarcimento danni ex art. 52 LAVS sono dal profilo
giuridico pretese di natura sostanzialmente diversa (DTF 119 V 95 consid. 4b/bb
con riferimento). Di conseguenza, ipotesi di mancato pagamento dei contributi
non sono ancora tali da imporre ad un organo della società anonima di
predisporsi a ricevere notifiche di risarcimento danni.
Come
questa Corte ha più volte ribadito, la declaratoria di apertura del fallimento
non è assimilabile alla procedura di riparazione dei danni prevista dall'art.
81.
OAVS (DTF 117 V 133 consid. 4b).
Ne
consegue che, in concreto, non si realizzano i presupposti perché si dia
finzione di notifica. La decisione ex art. 52 LAVS non poteva a questo
stadio di procedura essere già prevedibile per l'amministratore unico della
F.________ SA. Esso poteva pertanto assentarsi dal suo domicilio senza lasciare
disposizioni in ordine all'eventuale ritiro di raccomandate. Questo fatto è
ammesso oltre che dalla Cassa anche dall'istanza cantonale, senza che tuttavia
se ne tragga la sola conclusione possibile nel senso che la decisione
amministrativa non è stata validamente notificata al ricorrente.
Stante
quanto precede, il gravame deve dunque essere accolto.
3.
-
a) Il ricorrente ha saputo della decisione amministrativa 18 gennaio 1999 della
Cassa solo al momento della ricezione della petizione 2 agosto 1999 - pervenuta
al Tribunale cantonale il 3 agosto e a lui intimata il 5 agosto -, giunta nella
sua sfera d'influenza tra il 6 e il 18 agosto 1999, quando ha formulato un atto
il cui tenore è manifestamente quello di una dichiarazione di opposizione alla
decisione della Cassa.
b)
Annullato il giudizio 1° settembre 2000, gli atti vengono retrocessi all'istanza
cantonale affinché valuti se la petizione 2 agosto 1999, ancorché formulata
prima che il ricorrente abbia ricevuto nelle debite forme la decisione ex art.
52.
LAVS, possa essere considerata quale valida azione contro l'opposizione
formulata da S.________ con atto 18 agosto 1999. In caso affermativo, dovrà essere nuovamente fissato all'interessato il termine per presentare
la risposta di causa nelle forme di rito.” (sottolineature della redattrice),
in concreto occorre
basarsi sulla dichiarazione dell'insorgente, la quale ha affermato di essere
venuta a conoscenza dell'intera problematica solo nel corso del mese di marzo
2009.
(doc. I), ovvero sia il 3 marzo 2009 tramite il suo datore di lavoro che
le ha consegnato le polizze di pagamento dei premi LAMal, sia il 10 marzo 2009
quando si è recata presso lo sportello dello stesso UAM, che le ha consegnato
la decisione d'affiliazione d'ufficio del 27 gennaio 2009,
come stabilito dal TF
nella summenzionata sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 (cfr. consid.
5.
), un'interpretazione conforme al principio della buona fede impone alla
parte toccata dalla notificazione viziata di agire entro un termine ragionevole
dal momento in cui ha avuto conoscenza della comunicazione (in generale sull'applicazione,
in mancanza di disposizione specifica contraria, dei principi di procedura di
diritto interno anche in ambito convenzionale, cfr. DTF 128 V 318),
nella fattispecie, l'insorgente
ha prontamente reagito il 13 marzo 2009 dopo avere appreso nel corso dello
stesso mese di essere stata affiliata d'ufficio,
ne segue che la
contestazione del 13 marzo 2009 deve essere considerata tempestiva (cfr. anche
DTF 111 V 149, 132 I 249 consid. 6),
in queste condizioni
il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione
affinché, dopo aver riesaminato l'intera fattispecie anche alla luce della
recente sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, emani un nuovo
provvedimento,
malgrado sia vincente
in causa, siccome non è rappresentata alla ricorrente non vanno attribuite
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione per i
suoi incombenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster