36.2010.32
Domanda di sussidio 2010. Fine periodo formazione. Determinazione reddito. Sua conversione. Rifiuto
24 marzo 2010Italiano17 min
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Numero d'incarto:
36.2010.32
Data decisione, Autorità:
24.03.2010, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio 2010. Fine periodo formazione. Determinazione reddito. Sua conversione. Rifiuto
CALCOLO AUTONOMO
PERSONA SOLA
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 26 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 17 RLCAMAL
art. 19 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.32
IR/lb
Lugano
24 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 19 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1984, domiciliata a __________, collaboratrice a
tempo parziale quale educatrice presso l’Istituto __________, ha chiesto, con
formulario inoltrato il 12 agosto 2009, la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie per il 2010. Siccome il reddito esposto nella
tassazione 2007 dell’assicurata assomma a CHF 186.00 mentre il reddito imponibile
è di CHF 100.00 a fronte di una sostanza di CHF 40'000.00, l’allora competente
Ufficio dell'Assicurazione Malattia (cui oggi è subentrata la Cassa Cantonale
di compensazione AVS-AI-IPG) ha proceduto alla determinazione del reddito
conseguito da RI 1 dopo conclusione dei suoi studi universitari
ed
in conseguenza all’inizio dell’attività lavorativa. L'ammi-nistrazione
cantonale ha quindi commutato detto reddito a mano delle apposite tabelle
reperibili sul sito dell’IAS, accertando il superamento dei limiti per la
concessione del sussidio.
La
decisione formale dell’amministrazione ha quindi respinto la domanda di RI 1,
ed il successivo reclamo 15 dicembre 2009 della stessa non ha avuto miglior
sorte siccome rigettato con la decisione 19 gennaio 2010 contro la quale
l’assicurata si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.
B. Con
il suo gravame 10 febbraio 2010 l’assicurata evidenzia le spese ordinarie mensili
a fronte dei suoi limitati reddito (conseguiti con attività svolta al 50%) e
chiede che il suo sia considerato un “caso particolare” anche per il
fatto che la mamma si è sposata ed ha un figlio e dispone di redditi limitati.
Nulla la ricorrente dice invece del padre, __________.
Dal
canto suo l’amministrazione propone la reiezione del gravame con argomenti che,
laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.
A
RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere
l’acquisizione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione
della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente
motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00
del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per
l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
La riduzione di premio
decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto
dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo
per il sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009. Il periodo
fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.00 per le persone sole e Fr. 32'000.00 per
Fatti
i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito
determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il
reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal
regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a
partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg.
LCAMal) nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle
persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge, specificatamente il concetto di “altri
casi particolari” che conferiscono al Consilio di Stato ampia delega nel
Regolamento d’applicazione della LCAMal che, all’art. 31 (art. 67 v. Reg. LCAMal),
fissa i casi in cui il reddito determinante debba essere accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali. La norma prevede in particolare le seguenti
ipotesi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza.”
A
fronte della giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni a partire dalla sentenza 3 settembre 2004
inc. 36.2004.40 (da ultimo si veda la sentenza 11 settembre 2007 inc.
36.2007.9) relativa all’abuso di diritto con riferimento
all’alienazione di beni (immobili in particolare) al fine di rientrare nei
limiti per la concessione dei sussidi, il Consiglio di Stato ha modificato il
RLCAMal fissando un correttivo per porre rimedio a possibili abusi in materia introducendo il nuovo:
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono
riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto
annualmente di 10 000.– franchi."
5. Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (si vedano
le sentenze 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc.
36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3
settembre 2004, inc. 36.2004.92; 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) precisando
in particolare come:
"
2.2 (…) quando sia accertato un reddito inferiore a quello
del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba
determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi
raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la
determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere
alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante
l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo
accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito
imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo
regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto.
In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al
Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53
secondo cui
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
Considerandi
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."
Come
rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.
LCAMal), più frequentemente ciò avviene in caso di diminuzione del reddito rispetto
a quello conseguito nell’anno di riferimento e desumibile dalla tassazione
applicabile, l’amministrazione deve procedere alla esatta fissazione del nuovo
reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il
reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile
ipotetico mediante apposite tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite
dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione
considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del
reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura,
attagliati al caso concreto in cui vengono applicate. Per quanto attiene alle
possibili deduzioni dal reddito lordo accertato,
questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse
essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In
particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc.
36.2003.116
è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia
domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale.
Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte
aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato
era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che
effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di
ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del
debito per i prestiti di studio contratti con il Cantone e neppure le spese per
la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era
ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito
lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc.
36.2004
) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione
dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed
ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e
di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle
sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc.
36.2005
-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005
(inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del
30.
novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
6.
Nel
caso in discussione la tassazione cui occorre fare riferimento, di principio, è
quella della ricorrente riferita al 2007. In quell’anno RI 1 era ancora in
formazione e la sua tassazione indica redditi per CHF 186.00, un reddito
imponibile di CHF 100.00 ed una sostanza di CHF 40'000.00.
I
redditi riportati nella tassazione sono inferiori ai CHF 6'000.00. La ricorrente
è persona sola a sensi dell’art. 26 LCAMal. Occorre allora rifarsi all’art. 31
litt. c LCAMal ed agli art. 17 e 31 RegLCAMlal. In virtù di tali norme, nei
casi come quello qui in discussione, la persona interessata deve specificare il
reddito del nucleo primario di riferimento, ossia quello delle persone dalle
quali l’assicurato dipende economicamente. La norma è stata particolarmente
prevista per i giovani in formazione, maggiorenni ed oggetto di tassazione
propria ma che dipendono economicamente dai genitori che, nei loro confronti,
hanno un obbligo di sostentamento. Una volta cessata la formazione, come nel
caso in discussione, ed iniziata un’attività economica, la persona interessata
non può vedersi accertare il diritto al sussidio sulla scorta della tassazione
emessa quando era ancora studente e dipendente economicamente dai genitori.
L’art. 17 RegLCAMal prevede allora che le persone sole con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6’000.--, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni
complementari AVS/AI, su base mensile. Il diritto alla riduzione di premio e
l’importo della stessa sono definiti tramite la trasformazione delle entrate
lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione.
L’Ordinanza 09 del sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 26 settembre 2008 prevede
un importo di CHF 18’720.00 annui.
Nel
caso concreto detta somma è superata, come desumibile dagli atti prodotti dalla
stessa ricorrente, ed a giusta ragione l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha
proceduto alla determinazione autonoma del reddito conseguito dalla signora RI
1, per la sua successiva conversione a mano delle tabelle. Su queste tematiche
si vedano le recenti sentenze di questo TCA del 17 febbraio 2010, inc.
36.2009.199
e 36.2010.1 del 19 febbraio 2010 nonché la giurisprudenza
precisamente e puntualmente citata dall’amministrazione nelle osservazioni
consegnate agli atti.
7.
La
ricorrente non contesta, con il suo ricorso, la correttezza della
determinazione del suo reddito da parte dell’UAM (oggi: CCC AVS AI IPG) e non
contesta la correttezza della commutazione ed il risultato che ne consegue,
ossia il superamento dei limiti di reddito per l’ottenimento del sussidio. Essa
evidenzia le limitate entrate, le necessarie uscite e chiede che il suo sia
considerato, perciò, un “caso particolare”.
8.
In
merito ai “casi particolari e documentati” l’art. 19 RegLCAMal prevede
un ampio potere d’apprezzamento da parte dell’Istituto delle assicurazioni
sociali. In casi appunto particolari ed eccezionali la riduzione di premio “può
essere concessa facendo astrazione dal reddito di riferimento”. In tali
casi l’Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante
applicando per analogia le modalità di accertamento previste per il caso più
prossimo. In merito questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha
evidenziato nella sentenza 19 febbraio 2010 (inc. 36.2010.1) in re T.: “Questa
norma, istituente un potere discrezionale per l’IAS di prescindere dal nucleo
di riferimento in casi <particolari e documentati>, va interpretata con
molto rigore e restrittivamente. Si può immaginare l’ipotesi di figli vittime
di reati commessi da genitori obbligati (giuridicamente) al mantenimento od
ancora figli concretamente abbandonati a loro stessi con genitori partiti … o
irreperibili”. Si tratta però, come vuole il chiaro testo dell’art. 19
RegLCAMal, dell’eccezione alla specifica del nucleo primario di riferimento non
alla rinuncia da parte dell’amministrazione della necessaria ed obbligatoria
verifica dei parametri legali per la determinazione del diritto al sussidio, in
casu, partendo dal reddito conseguito e, di seguito, dalla sua commutazione a
mano di obbligatorie tabelle.
Le
tabelle di conversione, come indicato in precedenza e rilevato costantemente dalla
prassi di questo Tribunale, non sono – per loro stessa natura – perfettamente
attagliate alle situazioni concrete. Si tratta pur sempre di strumento
obbligatorio e, per quanto sin qui verificato, sostanziamente corretto ed equo
poiché tengono in considerazione le deduzioni normalmente ammesse nella
legislazione fiscale in maniera equa e ponderata.
9.
In
concreto il reddito conseguito dall’assicurata, lordo, va convertito come
correttamente ha fatto il responsabile dell’Ufficio convenuto in causa.
L’importo di CHF 2'885.05 percepito dalla signora RI 1, convertito a mano delle
tabelle, diviene così CHF 24'569.00. Questa somma, per legge va arrotondata al
mille franchi superiore e diviene così CHF 25'000.00. Questo importo è
superiore al limite per la concessione del sussidio. Il fatto che la ricorrente
abbia spese correnti usuali quali quella per la locazione, per il telefono …
non permette di modificare l’esito della procedura. Come indicato più sopra, e come
correttamente e dettagliatamente specificato dall’Ufficio convenuto con citazione
delle sentenze emesse da questo Tribunale, solo determinate deduzioni dal
reddito possono essere ritenute, ossia quelle riferite agli obblighi di
mantenimento ed agli interessi passivi. Queste poste non sono presenti in
concreto.
Ne
discende che il ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e spese e senza
riconoscimento di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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