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Decisione

36.2010.32

Domanda di sussidio 2010. Fine periodo formazione. Determinazione reddito. Sua conversione. Rifiuto

24 marzo 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.

4. Di

principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in

virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e

dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e

meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito

determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il

reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la

concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal

regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato

l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione

(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a

partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg.

LCAMal) nei casi:

" a) delle persone soggette all'imposta cantonale

solo per una parte

del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle

persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale

ha concretizzato la norma della Legge, specificatamente il concetto di “altri

casi particolari” che conferiscono al Consilio di Stato ampia delega nel

Regolamento d’applicazione della LCAMal che, all’art. 31 (art. 67 v. Reg. LCAMal),

fissa i casi in cui il reddito determinante debba essere accertato autonomamente

dall’Istituto delle assicurazioni sociali. La norma prevede in particolare le seguenti

ipotesi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica

registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione

importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del

reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile

dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo

d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione

delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;

o) diminuzione importante dei valori

di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia

comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie

proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei

parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato

al momento dell’istanza.”

A

fronte della giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni a partire dalla sentenza 3 settembre 2004

inc. 36.2004.40 (da ultimo si veda la sentenza 11 settembre 2007 inc.

36.2007.9) relativa all’abuso di diritto con riferimento

all’alienazione di beni (immobili in particolare) al fine di rientrare nei

limiti per la concessione dei sussidi, il Consiglio di Stato ha modificato il

RLCAMal fissando un correttivo per porre rimedio a possibili abusi in materia introducendo il nuovo:

" Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o

cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo

sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono

riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto

annualmente di 10 000.– franchi."

5. Il

TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (si vedano

le sentenze 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc.

36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3

settembre 2004, inc. 36.2004.92; 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) precisando

in particolare come:

"

2.2 (…) quando sia accertato un reddito inferiore a quello

del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba

determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi

raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la

determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere

alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante

l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo

accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito

imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo

regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo

conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il

quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più

recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto.

In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al

Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53

secondo cui

" Trattandosi

di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione

contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque

tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato

richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica

di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del

Considerandi

reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è

chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione

importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a

raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5

Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

Come

rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata

l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.

LCAMal), più frequentemente ciò avviene in caso di diminuzione del reddito rispetto

a quello conseguito nell’anno di riferimento e desumibile dalla tassazione

applicabile, l’amministrazione deve procedere alla esatta fissazione del nuovo

reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato

con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del

diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del

nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il

reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile

ipotetico mediante apposite tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite

dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione

considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del

reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura,

attagliati al caso concreto in cui vengono applicate. Per quanto attiene alle

possibili deduzioni dal reddito lordo accertato,

questo

Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse

essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In

particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc.

36.2003.116

è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia

domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale.

Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte

aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato

era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che

effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di

ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del

debito per i prestiti di studio contratti con il Cantone e neppure le spese per

la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era

ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito

lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc.

36.2004

) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione

dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed

ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e

di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle

sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc.

36.2005

-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005

(inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del

30.

novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).

6.

Nel

caso in discussione la tassazione cui occorre fare riferimento, di principio, è

quella della ricorrente riferita al 2007. In quell’anno RI 1 era ancora in

formazione e la sua tassazione indica redditi per CHF 186.00, un reddito

imponibile di CHF 100.00 ed una sostanza di CHF 40'000.00.

I

redditi riportati nella tassazione sono inferiori ai CHF 6'000.00. La ricorrente

è persona sola a sensi dell’art. 26 LCAMal. Occorre allora rifarsi all’art. 31

litt. c LCAMal ed agli art. 17 e 31 RegLCAMlal. In virtù di tali norme, nei

casi come quello qui in discussione, la persona interessata deve specificare il

reddito del nucleo primario di riferimento, ossia quello delle persone dalle

quali l’assicurato dipende economicamente. La norma è stata particolarmente

prevista per i giovani in formazione, maggiorenni ed oggetto di tassazione

propria ma che dipendono economicamente dai genitori che, nei loro confronti,

hanno un obbligo di sostentamento. Una volta cessata la formazione, come nel

caso in discussione, ed iniziata un’attività economica, la persona interessata

non può vedersi accertare il diritto al sussidio sulla scorta della tassazione

emessa quando era ancora studente e dipendente economicamente dai genitori.

L’art. 17 RegLCAMal prevede allora che le persone sole con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6’000.--, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento

se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al

limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni

complementari AVS/AI, su base mensile. Il diritto alla riduzione di premio e

l’importo della stessa sono definiti tramite la trasformazione delle entrate

lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione.

L’Ordinanza 09 del sull’adeguamento delle prestazioni

complementari all’AVS/AI del 26 settembre 2008 prevede

un importo di CHF 18’720.00 annui.

Nel

caso concreto detta somma è superata, come desumibile dagli atti prodotti dalla

stessa ricorrente, ed a giusta ragione l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha

proceduto alla determinazione autonoma del reddito conseguito dalla signora RI

1, per la sua successiva conversione a mano delle tabelle. Su queste tematiche

si vedano le recenti sentenze di questo TCA del 17 febbraio 2010, inc.

36.2009.199

e 36.2010.1 del 19 febbraio 2010 nonché la giurisprudenza

precisamente e puntualmente citata dall’amministrazione nelle osservazioni

consegnate agli atti.

7.

La

ricorrente non contesta, con il suo ricorso, la correttezza della

determinazione del suo reddito da parte dell’UAM (oggi: CCC AVS AI IPG) e non

contesta la correttezza della commutazione ed il risultato che ne consegue,

ossia il superamento dei limiti di reddito per l’ottenimento del sussidio. Essa

evidenzia le limitate entrate, le necessarie uscite e chiede che il suo sia

considerato, perciò, un “caso particolare”.

8.

In

merito ai “casi particolari e documentati” l’art. 19 RegLCAMal prevede

un ampio potere d’apprezzamento da parte dell’Istituto delle assicurazioni

sociali. In casi appunto particolari ed eccezionali la riduzione di premio “può

essere concessa facendo astrazione dal reddito di riferimento”. In tali

casi l’Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante

applicando per analogia le modalità di accertamento previste per il caso più

prossimo. In merito questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha

evidenziato nella sentenza 19 febbraio 2010 (inc. 36.2010.1) in re T.: “Questa

norma, istituente un potere discrezionale per l’IAS di prescindere dal nucleo

di riferimento in casi <particolari e documentati>, va interpretata con

molto rigore e restrittivamente. Si può immaginare l’ipotesi di figli vittime

di reati commessi da genitori obbligati (giuridicamente) al mantenimento od

ancora figli concretamente abbandonati a loro stessi con genitori partiti … o

irreperibili”. Si tratta però, come vuole il chiaro testo dell’art. 19

RegLCAMal, dell’eccezione alla specifica del nucleo primario di riferimento non

alla rinuncia da parte dell’amministrazione della necessaria ed obbligatoria

verifica dei parametri legali per la determinazione del diritto al sussidio, in

casu, partendo dal reddito conseguito e, di seguito, dalla sua commutazione a

mano di obbligatorie tabelle.

Le

tabelle di conversione, come indicato in precedenza e rilevato costantemente dalla

prassi di questo Tribunale, non sono – per loro stessa natura – perfettamente

attagliate alle situazioni concrete. Si tratta pur sempre di strumento

obbligatorio e, per quanto sin qui verificato, sostanziamente corretto ed equo

poiché tengono in considerazione le deduzioni normalmente ammesse nella

legislazione fiscale in maniera equa e ponderata.

9.

In

concreto il reddito conseguito dall’assicurata, lordo, va convertito come

correttamente ha fatto il responsabile dell’Ufficio convenuto in causa.

L’importo di CHF 2'885.05 percepito dalla signora RI 1, convertito a mano delle

tabelle, diviene così CHF 24'569.00. Questa somma, per legge va arrotondata al

mille franchi superiore e diviene così CHF 25'000.00. Questo importo è

superiore al limite per la concessione del sussidio. Il fatto che la ricorrente

abbia spese correnti usuali quali quella per la locazione, per il telefono …

non permette di modificare l’esito della procedura. Come indicato più sopra, e come

correttamente e dettagliatamente specificato dall’Ufficio convenuto con citazione

delle sentenze emesse da questo Tribunale, solo determinate deduzioni dal

reddito possono essere ritenute, ossia quelle riferite agli obblighi di

mantenimento ed agli interessi passivi. Queste poste non sono presenti in

concreto.

Ne

discende che il ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e spese e senza

riconoscimento di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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