36.2010.35
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: la ricorrente ha spedito tardi i
13 aprile 2011Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.35
Data decisione, Autorità:
13.04.2011, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: la ricorrente ha spedito tardi il formulario TI1 perché l'ha smarrito, ma ciò non è un motivo giustificativo sufficiente per esonero
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
BUONA FEDE
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RITARDO INGIUSTIFICATO
A cpv. 1 let. o cf. 3 ALC ALL2
art. 13 cpv. 2 let. a CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 9 COST
art. 41 LPGA
art. 2 cpv. 6 OAMAL
art. 101a cpv. 1 OAMAL
art. 11 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.35
TB
Lugano
13 aprile
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18/22 febbraio
2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 29 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
dei contributi
(già Ufficio dell'assicurazione
malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto che
RI 1, nata nel 1977,
cittadina italiana residente a __________ (__________, Italia), beneficiaria di
un permesso G per frontalieri è attiva nel Cantone Ticino dal 2005 e dal 2006 presso
la ditta __________ di __________ (doc. 2),
con decisione del 27 aprile
2009 (doc. C) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1° febbraio
2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha affiliato
d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla Cassa malati __________,
non avendo ella esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario
del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato
II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1,
lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008
accordato il 12 giugno 2008 dall'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM),
previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a
creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di
migliaia di frontalieri residenti in Italia,
a seguito del reclamo
del 15 maggio 2009 (doc. 3) con cui l'assicurata ha osservato di essere già
affiliata in Italia e di avere comunque optato, anche se in ritardo, per il
sistema sanitario italiano visto che una doppia affiliazione sarebbe
economicamente insostenibile, l'UAM ha confermato il suo provvedimento con decisione
su reclamo del 29 gennaio 2010 (doc. A),
contro la predetta
decisione RI 1, con il patrocinio di RA 1, è insorta al TCA il 18/22 febbraio
2010 (doc. I), sostenendo che il marito, attivo anch'egli nel Cantone Ticino,
abbia a suo tempo provveduto ad inoltrare il formulario TI1 per sé e per i suoi
familiari, quindi anche per la ricorrente. Pertanto, quando ha ricevuto,
insieme al permesso G, il modulo TI1, in buona fede l'assicurata era convinta
di avere già ottemperato al suo diritto d'opzione tramite il marito e non ha
dunque più optato per il sistema sanitario italiano.
La ricorrente ha
quindi chiesto, in via principale, l'esonero dall'affiliazione obbligatoria in
Svizzera e, in via sussidiaria, che le sia concessa una seconda possibilità di
scelta del sistema sanitario nazionale nonché, nell'eventualità della conferma
dell'assoggettamento, la possibilità di far capo ad una franchigia opzionale e
di beneficiare della riduzione del premio LAMal,
la ricorrente ha poi
rilevato delle disparità di trattamento per diversi motivi di cui si dirà, se
necessario, nel prosieguo,
con risposta dell'11
marzo 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la
reiezione del ricorso, ricordando che nell'ambito della procedura di sanatoria
la ricorrente non ha optato per il sistema sanitario del suo Paese di domicilio
e che, al riguardo, spettava comunque all'interessata informarsi sul suo
obbligo assicurativo visto che esercitava un'attività lavorativa in un Paese
estero,
quanto ad una delle
censure di disparità di trattamento, la Cassa ha risposto che l'art. 7 cpv. 4
OAMal citato dalla ricorrente non è applicabile al suo caso, siccome si
riferisce ai frontalieri di nazionalità di uno Stato che non ha aderito
agli accordi bilaterali,
per quanto concerne la
possibilità di cambiare la franchigia in caso di affiliazione alla Cassa malati
svizzera, l'amministrazione ha ricordato che ciò è impossibile per i
frontalieri, per i quali va ritenuta la franchigia base di Fr. 300.- giusta
l'art. 101a OAMal,
per contro, la Cassa
di compensazione ha rilevato che l'interessata ha diritto, come tutte le
persone affiliate all'assicurazione malattia obbligatoria, di richiedere la riduzione
del premio LAMal,
l'amministrazione
cantonale ha infine evidenziato che siccome la ricorrente è attiva
professionalmente in Svizzera come dipendente, spettava a lei stessa esercitare
il diritto d'opzione per il sistema sanitario italiano e non poteva quindi
beneficiare dell'opzione fatta dal marito anni prima anche per i suoi familiari,
l'insorgente ha
confermato le proprie allegazioni ricorsuali e ha invocato la sua buona fede
(doc. V),
il 2 aprile 2010 (doc.
VII) l'amministrazione ha confermato la correttezza della propria decisione su reclamo
e ha sollevato l'inapplicabilità del principio della buona fede,
con scritto del 12
aprile 2010 (doc. IX) la ricorrente ha osservato di essere "ancora in
maternità ed il 15 del prossimo mese essa non lavorerà più in Svizzera",
la Cassa non ha formulato
nuove osservazioni (doc. X),
considerato in diritto che
la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell'istruttoria
o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007),
l'Accordo del 21
giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso
di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato,
le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare
il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure
il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti.
Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti
di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L
200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno
rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili
nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni
tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli
assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione
poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di
vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, la ricorrente è infatti
una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più Stati
membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere
riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del
regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente
all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera
a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag.
343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi di una
fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,
il titolo II del
regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la
risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità
della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13
n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro.
Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo
Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro
Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria
sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il
lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla
legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo
Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n.
1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143
con riferimenti),
sono però possibili
eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del
regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità
particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo
allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle
disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate
dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in
uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di
malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e
Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione
modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera
del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale
facoltà è comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con riferimenti; sull'origine e la portata pratica di
questo diritto d'opzione cfr. Riondel
Besson, La sécurité sociale des travailleurs frontaliers dans le cadre
de l'Accord sur la libre circulation des personnes, signé entre la Suisse et la
Communauté européenne: l'exemple de l'assurance-maladie maternité, CGSS 30/2003
pag. 24 e Ursula Hohn,
Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der
Krankenversicherung, in: Thomas Gächter [ed.], Das europäische
Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, 2006, pagg. 66
seg.),
in virtù di questo
diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera
possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa
– in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in
Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione
dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una
domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di
assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi
all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o
cifra 3 b aa e bb; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit,
SBVR, 2a ed. 2007, pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine
Riondel Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le
cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise
en oeuvre et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in:
Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina Kahil-Wolff/ Corinne Pacifico,
Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le droit applicable en cas de
situations transfrontalières, in: Assujettissement, cotisations et questions
connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE, 2004,
pag. 37). Per i lavoratori frontalieri, detto termine comincia a decorrere dal
primo giorno di lavoro (Riondel Besson,
Le droit d'option, op. cit., pag. 35),
preso atto delle difficoltà incontrate
dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di
opzione come pure dell'enorme mole di lavoro e dei rischi di incasso che
l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il
Cantone Ticino e gli assicuratori, gli organi esecutivi cantonali e federali
hanno cercato una soluzione che permettesse loro di "regolarizzare"
la posizione dei molti lavoratori frontalieri inadempienti. Sollecitato in tal
senso dall'UAM, l'UFSP ha allora ricordato all'autorità cantonale che
l'assegnazione, in casi giustificati, di un termine straordinario per
l'esercizio del diritto di opzione corrisponde alla soluzione prevista
dall'Allegato II ALC, quest'ultimo alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b
aa seconda frase disponendo che quando in casi giustificati la richiesta è
presentata dopo il termine di tre mesi, l'esenzione diventa efficace
dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria. In tali circostanze,
l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio benestare per una procedura in sanatoria,
così, oltre al bollettino stampa 3
giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno inviato il 12
giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso
del diritto di opzione, una lettera personale in cui li si avvisava della possibilità
di compilare l'allegato modulo TI1 e di ritornarlo a mezzo di una busta -
anch'essa allegata e già provvista di indirizzo - entro il 30 settembre 2008
(termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), con la precisazione
che se non vi avessero dato seguito sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in
Svizzera e con loro ogni familiare non esercitante un'attività lavorativa.
Oltre a ciò l'amministrazione ha pure trasmesso una comunicazione specifica a
13'569 datori di lavoro - anch'essi incaricati, in virtù del diritto cantonale
di applicazione (v. art. 6a cpv. 1 lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire
ai lavoratori non domiciliati soggetti all'obbligo di assicurazione le
informazioni necessarie (art. 16 della legge cantonale di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI 6.4.6.1] e art. 5 del relativo regolamento
esecutivo [RLCAMal; RL/TI 6.4.6.1.1]) -, ha informato 11 sindacati ed ha
coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione allargato (Camera di Commercio,
Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese
dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato agricolo,
Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori [SSIC TI],
Gastroticino). L'operazione ha permesso di "regolarizzare" il 95.8% dei
frontalieri interessati che hanno optato in favore della copertura assicurativa
nel proprio Paese di residenza,
per l'art. 2 cpv. 6
OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono
esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal
in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid.
2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea,
purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II
e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza
sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in
Svizzera,
in concreto,
l'interessata ha sostenuto, con il proprio ricorso, di avere già optato per il
sistema sanitario italiano tramite il marito, anch'egli attivo
professionalmente in Svizzera, il quale anni fa ha esercitato per sé stesso e
per la sua famiglia il diritto d'opzione in favore del loro Paese di residenza.
Pertanto, quando anche la ricorrente ha iniziato a lavorare, nel 2006, nel
Cantone Ticino, ella non ha più ritenuto necessario compilare l'apposito modulo
TI1 e spedirlo all'UAM con la scelta del sistema sanitario italiano, tutt'al più
che era già affiliata in Italia,
al riguardo, questo
Tribunale osserva da un lato che sia la ricorrente non ha comprovato la propria
dichiarazione, sia la Cassa di compensazione non ha confutato che il marito
dell'insorgente abbia effettivamente a suo tempo optato per sé e per i suoi familiari
a favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza,
d'altro lato, il TCA
evidenzia che, come correttamente affermato dall'amministrazione, spettava all'assicurata,
quando ha iniziato a lavorare sul territorio svizzero, optare entro tre mesi, dato
che non poteva più beneficiare della scelta effettuata dal marito, siccome valeva
unicamente per le persone senza attività lucrativa,
come visto, infatti, il
termine di tre mesi di cui usufruiscono i lavoratori frontalieri per esercitare il diritto d'opzione comincia a decorrere dal
primo giorno di lavoro. Pertanto, da quando ha iniziato a metà agosto 2005 la
sua attività lavorativa nel Cantone Ticino presso __________, l'assicurata
aveva tempo fino al 15 novembre 2005 per scegliere a quale sistema assicurativo
affiliarsi,
stanti così le cose, non
si può pertanto ritenere che l'interessata abbia validamente optato a suo
tempo, tramite il marito, per il sistema sanitario italiano e quindi, correttamente,
ella non può essere esonerata dall'affiliazione ad una Cassa malati svizzera,
tuttavia la successiva
messa in atto nel 2008 della procedura in sanatoria - oggetto della presente
vertenza - ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre 2008, per
esercitare questo diritto di opzione per chi non vi aveva ancora provveduto,
nella fattispecie, l'insorgente non
contesta di non essere stata informata circa il suo diritto di opzione in
favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza, ma con il reclamo ha affermato
di avere spedito, seppure tardivamente, il modulo TI1 (doc. 1) e di avere così adempiuto
alle condizioni per poter essere esonerata dall'affiliazione in Svizzera ed
evitare una doppia affiliazione,
in due recenti casi
(STF 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011, consid. 4.3 e STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011, consid. 3.4) analoghi alla presente fattispecie, il Tribunale
Federale ha respinto il ricorso di due lavoratrici frontaliere che hanno compilato
e rispedito, per posta normale, all'allora UAM - che però non l'ha ricevuto -,
l'apposito modulo TI1, dato che non potendosi dimostrare l'avvenuto e
tempestivo esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario
italiano, le interessate - che devono sopportare le conseguenze della mancata
prova - non potevano (giustamente) essere esentate dall'obbligo di affiliazione
in Svizzera,
nei citati giudizi
(cfr. STF 9C_1089/2009, consid. 4.1 e STF 9C_211/2010, consid. 3.2), l'Alta
Corte ha rammentato che gli art. 84-93 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) -
applicabile nel caso di specie e al quale rinviano sia l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC sia la LAMal (art. 95a) - contengono alcune norme di procedura
amministrativa internazionale (v. DTF 136 V 295 consid. 5.4 pag. 306). Tuttavia, in mancanza - come in concreto sul
tema della prova e la tempestività della notifica di un documento o di una
dichiarazione - di una specifica disposizione di diritto comunitario o
convenzionale, l'organizzazione della procedura è retta di massima, entro i
limiti posti dai principi dell'equivalenza e dell'effettività, dall'ordinamento
giuridico interno (v. DTF 130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K
44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),
la Massima istanza ha
poi evidenziato (cfr. citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.2 e citata STF
9C_211/2010, consid. 3.3) da un canto la nozione del principio inquisitorio, che
dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere
di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso
il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto
dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag.
264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). D'altro canto, il TF ha
ricordato che mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di
una comunicazione dell'amministrazione essa deve essere dimostrata -
dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante
valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della
prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di
massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di
fatto a sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un
diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova
della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o
della dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid.
3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121
V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali
valgono indistintamente in presenza di fattispecie nazionali o internazionali,
compatibilmente quindi con il principio dell'equivalenza. Similmente queste
regole procedurali non rendono praticamente impossibile o oltremodo difficile
l'esercizio dei diritti garantiti convenzionalmente dall'ALC - circostanza che
la ricorrente peraltro nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il
principio dell'effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),
l'Alta Corte (cfr.
citata STF 9C_1089/2009, consid. 4.3 e citata STF 9C_211/2010, consid. 3.4) ha
quindi difeso l'operato dello scrivente Tribunale cantonale, che non ha
ritenuto provata, con la necessaria certezza, la trasmissione del modulo
per esercitare il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano,
dato che le ricorrenti non hanno saputo dimostrare l'effettiva spedizione e
ricezione della dichiarazione d'opzione, che per potere esplicare effetti
giuridici doveva pervenire tempestivamente nella sfera di influenza del
destinatario, quindi dell'allora UAM,
a nulla sono neppure
valse le testimonianze prodotte, che non hanno permesso di raggiungere questa
necessaria certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (cfr.
ibidem),
nel caso concreto, l'assicurata
ha compilato l'apposito formulario TI1 il 29 settembre 2008 (doc. 1), ma l'ha
spedito all'Ufficio assicurazione malattia dall'Ufficio postale del suo Comune
di residenza soltanto il 4 novembre 2008 (cfr. busta allegata al doc. 1),
questo formulario TI1
era accompagnato da uno scritto a mano del 3 novembre 2008, in cui l'interessata si è così espressa:
" (…) invio a voi questa lettera per farvi espressamente
le mie scuse per essere in ritardo con il ritorno di questa documentazione.
Come
ho già detto al telefono alla signora __________, io stessa so che "la
legge non ammette ignoranza" ma la verità è che ho smarrito la
documentazione che avevo già compilato in settembre. (…)",
con il reclamo del 15
maggio 2009 (doc. 3) l'assicurata ha ribadito di avere esercitato, seppure
tardivamente, il diritto d'opzione,
ciò nonostante, nel
memoriale ricorsuale queste ammissioni non sono più state sollevate, laddove
l'interessata si è limitata a sostenere di avere sì già optato per il sistema
sanitario italiano, ma anni prima per il tramite dell'opzione esercitata dal
marito,
come visto, però,
quest'ultima tesi non l'aiuta nell'ottenimento dell'esenzione dall'obbligo
assicurativo alla LAMal,
rimane dunque da
verificare se le motivazioni addotte dall'assicurata il 3 novembre 2008 siano
sufficienti per scusare la sua inadempienza, laddove ha giustificato la ritardata
spedizione all'UAM del
formulario TI1 entro il termine del 30 settembre 2008 invocando lo smarrimento
della documentazione,
la cifra 3 lett. b/aa
dell'Allegato II degli Accordi
bilaterali prevede che la domanda di sottomissione al sistema sanitario sociale
del Paese di residenza debba essere presentata entro i tre mesi
successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando, in casi
giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine, l'esenzione
diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione
obbligatoria (effetti ex tunc),
la norma non specifica e non dettaglia
le ipotesi in cui il ritardo possa essere giustificato,
questo Tribunale ritiene che i "casi
giustificati" previsti da questo disposto siano assimilabili, per
analogia, al principio della restituzione dei termini che, nell'ambito delle assicurazioni sociali rette dal
diritto federale, è contemplato all'art. 41 LPGA. Questa norma prevede che se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e
compia l'atto omesso,
per "impedimento
non colpevole", si intende non soltanto l'impossibilità oggettiva o la
forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o
da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate
oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a;
STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, N. 4
ad art. 41, pag. 526; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.
170 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurigo 1998, n. 151),
la giurisprudenza
federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente,
in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere,
la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta
però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare
un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag.
32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K
34/03 del 2 luglio 2003),
non costituiscono, per
contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6,
consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339,
consid. 3; DTF 110 V 210, consid. 4),
a livello cantonale,
una regolamentazione simile è stata adottata nell'ambito del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria (art. 65 LAMal),
concretizzata a livello ticinese con la legge di applicazione (LCAMal) ed il
regolamento (RLCAMal),
quest'ultimo, all'art. 11 cpv. 2, prevede che "Per casi particolari e per
ragioni comprovate", l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta di riduzione dei premi,
partendo dalla
considerazione che la LCAMal ed il RLCAMal vogliono una procedura semplice,
senza necessità di produrre documentazione specifica e senza particolari
esigenze formali, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella sua
costante prassi, ha interpretato in modo restrittivo tale norma cantonale,
il TCA ha, ad esempio, già considerato che un ritardo di oltre un anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato
non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5).
Ha inoltre ritenuto
insufficiente, come motivo giustificativo, che
l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e
psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del
premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è
stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche
per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla
riduzione dei premi di cassa malati (STCA 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16; STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro
la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto.
Queste difficoltà non l'hanno
comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione
che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).
Insufficienti, ancora,
Fatti
i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre
un anno (STCA dell'8 febbraio
2007, inc. 36.2006.244).
L'intempestività dell'inoltro
del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente
comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato
ritenuto motivo giustificativo (STCA del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Analogamente, nella
sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza
del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il
suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria
necessità economica, non è stato ritenuto come sufficiente.
Con sentenza del 16
agosto 2007 (inc. 36.2007.86) il Tribunale ha stabilito che la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche
quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non
sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande di riduzione
del premio, visto il lungo periodo di tempo concesso per l'esercizio di questo
diritto.
Questo concetto è
stato ulteriormente ribadito nella sentenza del 28 luglio 2008 (inc.
36.2008.80), dove il genitore della moglie del ricorrente era mancato nel
periodo critico, circostanza questa che aveva indubbiamente creato subbuglio,
oltre a grande dolore nei membri della famiglia. Tale evenienza, però, alla
luce della lunghezza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio, e della semplicità della
procedura, così come della possibilità di delegare a terzi il compimento dell'atto, non era stato ritenuto giustificativo
del ritardo.
Neppure il momento
difficile vissuto dalla famiglia dell'assicurata, il tumore che la madre ha superato, l'intervento chirurgico subito dal padre ed i
grossi rischi per la vita da questi corsi, nonché le conseguenze di tali eventi
sugli impegni della ricorrente, non sono stati ritenuti atti a giustificare il
ritardo (STCA del 23 settembre 2008, inc. 36.2008.100),
in concreto, come
detto, l'assicurata ha
giustificato la propria inattività entro i termini fissati dall'UAM riguardo alla scelta del sistema
sanitario nazionale a cui affiliarsi, evidenziando semplicemente di avere
smarrito la documentazione, peraltro già compilata il 29 settembre 2008,
questa circostanza,
esaminata alla luce della casistica esposta, non è tuttavia sufficiente
per giustificare il ritardo nell'inoltro del modulo TI 1 da parte dell'assicurata,
non va infatti dimenticato
che la compilazione di questo modulo prestampato comporta soltanto la risposta
ad un semplice quesito (oltre a fornire le indicazioni relative alle generalità
dell'interessata e dei suoi familiari, l'assicurata doveva porre la crocetta
sul sistema sanitario scelto) e la successiva spedizione mediante l'allegata busta, che peraltro già reca
l'indirizzo dell'autorità amministrativa ticinese destinataria,
in sostanza, quindi,
per compilare il formulario TI 1 occorrono pochi istanti e per la spedizione è
sufficiente l'affrancatura e la consegna ad un ufficio postale,
si tratta di una
procedura del tutto semplice e rapida, che non impone consulenza o assistenza
alcuna da parte di terzi,
pertanto, non può qui
essere omesso di rilevare che l'assicurata ha avuto oltre tre mesi di tempo
(dal 12 giugno 2008 al 30 settembre 2008), nell'ambito della procedura di
sanatoria, per compilare il formulario e spedirlo all'Ufficio assicurazione malattia, peraltro nella busta allegata già
indirizzata,
ne discende, quindi,
che dal 12 giugno 2008 l'insorgente
era comunque in misura ed aveva soprattutto gli strumenti necessari per
esercitare tempestivamente il proprio diritto d'opzione.
alla luce di quanto
esposto, le spiegazioni fornite dalla ricorrente non possono essere
intese quali caso giustificato e non costituiscono motivo che
possa sanare il mancato invio all'Ufficio assicurazione malattia della richiesta di opzione entro il
termine supplementare del 30 settembre 2008, quale invece poteva essere una
grave malattia improvvisa che avesse impedito l'assicurata di agire
tempestivamente od avesse creato l'impossibilità, per altri motivi (per esempio
un incidente con conseguenze notevoli), di compiere gli atti necessari entro il
termine previsto per far valere l'opzione in questione,
non sono di
conseguenza dati in specie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza,
sia quella federale sia quella sviluppata da questo Tribunale, per giustificare
il mancato rispetto del termine di tre mesi per esercitare il diritto d'opzione per il sistema sanitario nazionale
in virtù della cifra 3 lett. b/aa dell'Allegato II dell'ALC
e dell'Allegato VI del
regolamento n. 1408/71,
questo Tribunale
osserva, poi, che tanto più il bisogno economico è pressante, quanto più l'attenzione e la diligenza che le persone
interessate debbono porre al rispetto del termine, che appare comunque
sufficientemente lungo e facile da rispettare poiché le procedure non
richiedono passi complessi, deve essere alta,
in questo senso, va
ribadito che sia la lettera del 12 giugno 2008 spedita all'interessata, sia le altre comunicazioni
adottate dall'UAM per informare
i frontalieri su questa questione, indicavano chiaramente che il termine del 30
settembre 2008 era definitivo ed improrogabile e che quindi andava rispettato
per evitare di essere affiliati alla cassa malati svizzera,
da quanto precede discende
che in virtù dell'ALC ed in particolare del regolamento n. 1408/71, che prevede
l'affiliazione obbligatoria nello Stato in cui viene svolta l'attività
lucrativa (fatte salve determinate situazioni, quali quelle elencate alla cifra 3 dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71, cfr. consid. 7, che in concreto
non si sono realizzate), a giusta ragione l'Ufficio assicurazione
malattia ha affiliato d'ufficio
la ricorrente ad una cassa malati svizzera,
non presentando tempestivamente l'apposito formulario all'UAM, rispettivamente non avendo esercitato il proprio diritto
d'opzione nei tre mesi supplementari concessi in sanatoria, l'insorgente deve ora così sopportare le
conseguenze della sua inadempienza, anche se dovuta ad un (banale) ritardo,
pertanto, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non può
ritenere come validamente trasmesso all'autorità competente il formulario TI1 con l'opzione per il sistema assicurativo italiano contro le malattie,
spedito all'UAM il 4 novembre
2008,
ne discende, così, che
l'esercizio del diritto d'opzione da parte della ricorrente non
è avvenuto entro il termine legale di tre mesi – né dal momento in cui ha
iniziato la sua attività in Svizzera né dall'avvio della procedura di sanatoria
del 2008 - e che quindi tale situazione non può esonerarla dall'obbligo di essere affiliata alla cassa malati svizzera fintanto che
lavora nel nostro Paese, aspetto quest'ultimo, che la Cassa cantonale di
compensazione, alla luce delle affermazioni della ricorrente (doc. IX),
verificherà e si determinerà poi, se del caso, di conseguenza,
neppure le
dichiarazioni di volontà di rimanere affiliata al sistema sanitario italiano
espresse con il reclamo ed il ricorso possono soccorrerla, poiché esse sono manifestamente
tardive,
la ricorrente ritiene,
inoltre, che vi sia disparità di trattamento tra i frontalieri di nazionalità
italiana (o di altri Paesi dell'UE) che abitano in Italia e lavorano in
Svizzera, ai quali il termine di tre mesi è applicato rigorosamente (tre mesi
dall'inizio dell'attività lavorativa in Svizzera), ed i frontalieri di
nazionalità svizzera che vivono in Italia e lavorano in Svizzera, per i quali
il termine di tre mesi comincerebbe a decorrere dalla conoscenza dell'esistenza
del diritto d'opzione,
come visto in un'altra procedura simile alla presente, a
prescindere dalla circostanza che l'UAM ha rilevato trattarsi di casi isolati
("UAM specifica che i pochissimi frontalieri svizzeri che fossero
risultati, il caso concreto non si è presentato, a conoscenza del diritto
d'opzione in modo qualsiasi, non si sarebbero visti riconoscere il termine di
tre mesi per l'esercizio del diritto ma il termine sarebbe decorso dalla data
di conoscenza"), va evidenziato che si tratta di una categoria di
frontalieri particolari, poiché non conosciuti dall'amministrazione visto che
non sono ufficialmente censiti, non necessitando del permesso per frontaliere
per potere lavorare in Svizzera,
la questione non va
comunque approfondita, poiché nel caso di specie l'insorgente non è stata
affiliata d'ufficio a causa della mancata opzione a favore del diritto nazionale
entro i tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera (rispettivamente
dall'entrata in vigore dell'ALC), bensì perché, malgrado l'ampia procedura di
informazione messa in atto dall'UAM, l'interessata non ha fatto valere il
diritto di opzione neppure entro il termine di grazia scaduto il 30 settembre
2008,
pertanto, con la
concessione di un termine supplementare l'autorità cantonale ha semmai
ripristinato la parità di trattamento tra tutti i frontalieri, informando nuovamente
- debitamente - i lavoratori residenti all'estero,
non va poi dimenticato
che comunque non può esservi parità di trattamento nell'illegalità,
pure manifestamente
infondata è la censura relativa alla presunta disparità di trattamento tra "i
lavoratori della stessa e di altre nazionalità" invocando l'art. 7
cpv. 4 OAMal,
come ha ben osservato
la Cassa di compensazione, questa norma si applica ai frontalieri cittadini di
Paesi extracomunitari e non anche ai frontalieri cittadini dei Paesi
dell'UE come la ricorrente, a cui si applica invece l'ALC. Infatti, i cittadini
di Paesi non membri dell'UE o dell'AELS hanno uno statuto giuridico differente.
Proprio per questo motivo non possono beneficiare dei vantaggi dell'ALC, tra i
quali l'accesso al mercato del lavoro svizzero senza alcuna discriminazione in
funzione della nazionalità. Il diritto interno svizzero ha pertanto dovuto
trovare una soluzione per i cittadini di quei Paesi con i quali la Svizzera non
ha concluso alcuna Convenzione in ambito di sicurezza sociale ed ai quali non
si applica l'ALC. Ciò anche per
permettere loro, se impossibilitati ad assicurarsi nel Paese di residenza, di
avere una copertura assicurativa in Svizzera,
da ultimo, la
ricorrente ha genericamente invocato la propria buona fede (doc. I pag. 11 e
doc. V),
in specie, però, le
condizioni per beneficiare della protezione della buona fede non sono
adempiute,
infatti, questo
principio, sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia
dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in
particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e che
eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono
obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio
contrario alla legge se le seguenti condizioni cumulative sono riunite:
1.
l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di
determinate persone;
Considerandi
2.
l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è
supposta avere agito entro tali limiti;
3.
l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta;
4.
facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio;
5.
da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del
quadro giuridico (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no.
KV 126 pag. 223; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze
ivi citate),
nell'evenienza concreta, l'insorgente
non fa valere né di aver ricevuto un'informazione errata né che l'amministrazione
ha commesso un'omissione che l'avrebbero indotta a prendere delle disposizioni
non reversibili senza pregiudizio, e nemmeno, del resto, vi sono indizi in tal
senso,
la richiesta
dell'assicurata di potere scegliere la franchigia opzionale come gli assicurati
domiciliati in Svizzera deve invece essere respinta alla luce dell'art. 101a
cpv. 1 OAMal,
va infine evidenziato
che, contrariamente a quanto da lei supposto, la ricorrente può chiedere alla
Cassa di compensazione di beneficiare, se dati i presupposti del diritto alla
riduzione cantonale per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie,
conformemente a quanto previsto dall'art. 65a LAMal.
stanti le
considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il
ricorso integralmente respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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