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Decisione

36.2010.35

Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: la ricorrente ha spedito tardi i

13 aprile 2011Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre

un anno (STCA dell'8 febbraio

2007, inc. 36.2006.244).

L'intempestività dell'inoltro

del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente

comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato

ritenuto motivo giustificativo (STCA del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Analogamente, nella

sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza

del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il

suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria

necessità economica, non è stato ritenuto come sufficiente.

Con sentenza del 16

agosto 2007 (inc. 36.2007.86) il Tribunale ha stabilito che la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche

quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non

sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande di riduzione

del premio, visto il lungo periodo di tempo concesso per l'esercizio di questo

diritto.

Questo concetto è

stato ulteriormente ribadito nella sentenza del 28 luglio 2008 (inc.

36.2008.80), dove il genitore della moglie del ricorrente era mancato nel

periodo critico, circostanza questa che aveva indubbiamente creato subbuglio,

oltre a grande dolore nei membri della famiglia. Tale evenienza, però, alla

luce della lunghezza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio, e della semplicità della

procedura, così come della possibilità di delegare a terzi il compimento dell'atto, non era stato ritenuto giustificativo

del ritardo.

Neppure il momento

difficile vissuto dalla famiglia dell'assicurata, il tumore che la madre ha superato, l'intervento chirurgico subito dal padre ed i

grossi rischi per la vita da questi corsi, nonché le conseguenze di tali eventi

sugli impegni della ricorrente, non sono stati ritenuti atti a giustificare il

ritardo (STCA del 23 settembre 2008, inc. 36.2008.100),

in concreto, come

detto, l'assicurata ha

giustificato la propria inattività entro i termini fissati dall'UAM riguardo alla scelta del sistema

sanitario nazionale a cui affiliarsi, evidenziando semplicemente di avere

smarrito la documentazione, peraltro già compilata il 29 settembre 2008,

questa circostanza,

esaminata alla luce della casistica esposta, non è tuttavia sufficiente

per giustificare il ritardo nell'inoltro del modulo TI 1 da parte dell'assicurata,

non va infatti dimenticato

che la compilazione di questo modulo prestampato comporta soltanto la risposta

ad un semplice quesito (oltre a fornire le indicazioni relative alle generalità

dell'interessata e dei suoi familiari, l'assicurata doveva porre la crocetta

sul sistema sanitario scelto) e la successiva spedizione mediante l'allegata busta, che peraltro già reca

l'indirizzo dell'autorità amministrativa ticinese destinataria,

in sostanza, quindi,

per compilare il formulario TI 1 occorrono pochi istanti e per la spedizione è

sufficiente l'affrancatura e la consegna ad un ufficio postale,

si tratta di una

procedura del tutto semplice e rapida, che non impone consulenza o assistenza

alcuna da parte di terzi,

pertanto, non può qui

essere omesso di rilevare che l'assicurata ha avuto oltre tre mesi di tempo

(dal 12 giugno 2008 al 30 settembre 2008), nell'ambito della procedura di

sanatoria, per compilare il formulario e spedirlo all'Ufficio assicurazione malattia, peraltro nella busta allegata già

indirizzata,

ne discende, quindi,

che dal 12 giugno 2008 l'insorgente

era comunque in misura ed aveva soprattutto gli strumenti necessari per

esercitare tempestivamente il proprio diritto d'opzione.

alla luce di quanto

esposto, le spiegazioni fornite dalla ricorrente non possono essere

intese quali caso giustificato e non costituiscono motivo che

possa sanare il mancato invio all'Ufficio assicurazione malattia della richiesta di opzione entro il

termine supplementare del 30 settembre 2008, quale invece poteva essere una

grave malattia improvvisa che avesse impedito l'assicurata di agire

tempestivamente od avesse creato l'impossibilità, per altri motivi (per esempio

un incidente con conseguenze notevoli), di compiere gli atti necessari entro il

termine previsto per far valere l'opzione in questione,

non sono di

conseguenza dati in specie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza,

sia quella federale sia quella sviluppata da questo Tribunale, per giustificare

il mancato rispetto del termine di tre mesi per esercitare il diritto d'opzione per il sistema sanitario nazionale

in virtù della cifra 3 lett. b/aa dell'Allegato II dell'ALC

e dell'Allegato VI del

regolamento n. 1408/71,

questo Tribunale

osserva, poi, che tanto più il bisogno economico è pressante, quanto più l'attenzione e la diligenza che le persone

interessate debbono porre al rispetto del termine, che appare comunque

sufficientemente lungo e facile da rispettare poiché le procedure non

richiedono passi complessi, deve essere alta,

in questo senso, va

ribadito che sia la lettera del 12 giugno 2008 spedita all'interessata, sia le altre comunicazioni

adottate dall'UAM per informare

i frontalieri su questa questione, indicavano chiaramente che il termine del 30

settembre 2008 era definitivo ed improrogabile e che quindi andava rispettato

per evitare di essere affiliati alla cassa malati svizzera,

da quanto precede discende

che in virtù dell'ALC ed in particolare del regolamento n. 1408/71, che prevede

l'affiliazione obbligatoria nello Stato in cui viene svolta l'attività

lucrativa (fatte salve determinate situazioni, quali quelle elencate alla cifra 3 dell'Allegato VI del regolamento n. 1408/71, cfr. consid. 7, che in concreto

non si sono realizzate), a giusta ragione l'Ufficio assicurazione

malattia ha affiliato d'ufficio

la ricorrente ad una cassa malati svizzera,

non presentando tempestivamente l'apposito formulario all'UAM, rispettivamente non avendo esercitato il proprio diritto

d'opzione nei tre mesi supplementari concessi in sanatoria, l'insorgente deve ora così sopportare le

conseguenze della sua inadempienza, anche se dovuta ad un (banale) ritardo,

pertanto, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non può

ritenere come validamente trasmesso all'autorità competente il formulario TI1 con l'opzione per il sistema assicurativo italiano contro le malattie,

spedito all'UAM il 4 novembre

2008,

ne discende, così, che

l'esercizio del diritto d'opzione da parte della ricorrente non

è avvenuto entro il termine legale di tre mesi – né dal momento in cui ha

iniziato la sua attività in Svizzera né dall'avvio della procedura di sanatoria

del 2008 - e che quindi tale situazione non può esonerarla dall'obbligo di essere affiliata alla cassa malati svizzera fintanto che

lavora nel nostro Paese, aspetto quest'ultimo, che la Cassa cantonale di

compensazione, alla luce delle affermazioni della ricorrente (doc. IX),

verificherà e si determinerà poi, se del caso, di conseguenza,

neppure le

dichiarazioni di volontà di rimanere affiliata al sistema sanitario italiano

espresse con il reclamo ed il ricorso possono soccorrerla, poiché esse sono manifestamente

tardive,

la ricorrente ritiene,

inoltre, che vi sia disparità di trattamento tra i frontalieri di nazionalità

italiana (o di altri Paesi dell'UE) che abitano in Italia e lavorano in

Svizzera, ai quali il termine di tre mesi è applicato rigorosamente (tre mesi

dall'inizio dell'attività lavorativa in Svizzera), ed i frontalieri di

nazionalità svizzera che vivono in Italia e lavorano in Svizzera, per i quali

il termine di tre mesi comincerebbe a decorrere dalla conoscenza dell'esistenza

del diritto d'opzione,

come visto in un'altra procedura simile alla presente, a

prescindere dalla circostanza che l'UAM ha rilevato trattarsi di casi isolati

("UAM specifica che i pochissimi frontalieri svizzeri che fossero

risultati, il caso concreto non si è presentato, a conoscenza del diritto

d'opzione in modo qualsiasi, non si sarebbero visti riconoscere il termine di

tre mesi per l'esercizio del diritto ma il termine sarebbe decorso dalla data

di conoscenza"), va evidenziato che si tratta di una categoria di

frontalieri particolari, poiché non conosciuti dall'amministrazione visto che

non sono ufficialmente censiti, non necessitando del permesso per frontaliere

per potere lavorare in Svizzera,

la questione non va

comunque approfondita, poiché nel caso di specie l'insorgente non è stata

affiliata d'ufficio a causa della mancata opzione a favore del diritto nazionale

entro i tre mesi dall'inizio dell'attività lucrativa in Svizzera (rispettivamente

dall'entrata in vigore dell'ALC), bensì perché, malgrado l'ampia procedura di

informazione messa in atto dall'UAM, l'interessata non ha fatto valere il

diritto di opzione neppure entro il termine di grazia scaduto il 30 settembre

2008,

pertanto, con la

concessione di un termine supplementare l'autorità cantonale ha semmai

ripristinato la parità di trattamento tra tutti i frontalieri, informando nuovamente

- debitamente - i lavoratori residenti all'estero,

non va poi dimenticato

che comunque non può esservi parità di trattamento nell'illegalità,

pure manifestamente

infondata è la censura relativa alla presunta disparità di trattamento tra "i

lavoratori della stessa e di altre nazionalità" invocando l'art. 7

cpv. 4 OAMal,

come ha ben osservato

la Cassa di compensazione, questa norma si applica ai frontalieri cittadini di

Paesi extracomunitari e non anche ai frontalieri cittadini dei Paesi

dell'UE come la ricorrente, a cui si applica invece l'ALC. Infatti, i cittadini

di Paesi non membri dell'UE o dell'AELS hanno uno statuto giuridico differente.

Proprio per questo motivo non possono beneficiare dei vantaggi dell'ALC, tra i

quali l'accesso al mercato del lavoro svizzero senza alcuna discriminazione in

funzione della nazionalità. Il diritto interno svizzero ha pertanto dovuto

trovare una soluzione per i cittadini di quei Paesi con i quali la Svizzera non

ha concluso alcuna Convenzione in ambito di sicurezza sociale ed ai quali non

si applica l'ALC. Ciò anche per

permettere loro, se impossibilitati ad assicurarsi nel Paese di residenza, di

avere una copertura assicurativa in Svizzera,

da ultimo, la

ricorrente ha genericamente invocato la propria buona fede (doc. I pag. 11 e

doc. V),

in specie, però, le

condizioni per beneficiare della protezione della buona fede non sono

adempiute,

infatti, questo

principio, sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia

dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in

particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e che

eviti di contraddirsi. Così, un'informazione o una decisione erronea possono

obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio

contrario alla legge se le seguenti condizioni cumulative sono riunite:

1.

l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di

determinate persone;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è

supposta avere agito entro tali limiti;

3.

l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta;

4.

facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio;

5.

da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del

quadro giuridico (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no.

KV 126 pag. 223; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze

ivi citate),

nell'evenienza concreta, l'insorgente

non fa valere né di aver ricevuto un'informazione errata né che l'amministrazione

ha commesso un'omissione che l'avrebbero indotta a prendere delle disposizioni

non reversibili senza pregiudizio, e nemmeno, del resto, vi sono indizi in tal

senso,

la richiesta

dell'assicurata di potere scegliere la franchigia opzionale come gli assicurati

domiciliati in Svizzera deve invece essere respinta alla luce dell'art. 101a

cpv. 1 OAMal,

va infine evidenziato

che, contrariamente a quanto da lei supposto, la ricorrente può chiedere alla

Cassa di compensazione di beneficiare, se dati i presupposti del diritto alla

riduzione cantonale per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie,

conformemente a quanto previsto dall'art. 65a LAMal.

stanti le

considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il

ricorso integralmente respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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