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Decisione

36.2010.36

Affiliazione di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera. Il ricorso è respinto in applicazione della giurisprudenza federale (sentenza 9C1089/2009 del 21 gennaio 2011, sentenza 9C211/2010 d

16 marzo 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

1 datandolo 18 agosto 2008, ma spedendolo per posta “B” il 19 dicembre

2008, ossia ben oltre il termine del 30 settembre 2008 (doc. 1),

ora,

non potendosi dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di opzione in favore

del sistema sanitario italiano entro il 30 settembre 2008, l'interessato - che deve sopportare le conseguenze della mancata prova - non può essere

esentato dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (sentenza 9C_1089/2009 del 21

gennaio 2011),

in

queste circostanze la decisione dell’amministrazione che ha affiliato il

ricorrente all’assicurazione malattie in Svizzera poiché non ha fatto valere il

diritto di opzione entro il termine, prorogato e conosciuto dall’insorgente,

del 30 settembre 2008, è corretta,

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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