36.2010.37
Ricorso contro la decisione di affiliazione all'assicurazione malattie svizzere di un frontaliere accolta in assenza di prova della notifica della decisione e rinvio degli atti all'amministrazione per
5 novembre 2010Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2010.37
Data decisione, Autorità:
05.11.2010, TCA
Titolo:
Ricorso contro la decisione di affiliazione all'assicurazione malattie svizzere di un frontaliere accolta in assenza di prova della notifica della decisione e rinvio degli atti all'amministrazione per nuovo esame del caso alla luce della sentenza federale pubblicata in DTF 136 V 295
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
TEMPESTIVITÀ
art. 8 ALC
art. 15 ALC
art. 3 cpv. 3 CEE 574/72
art. 15 LAC
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.37
cs
Lugano
5 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 29 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi (in precedenza: Ufficio
dell'assicurazione malattie), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto ed in diritto
che
RI 1, cittadina __________ nata nel 1973, residente a __________ __________,
attiva presso la __________ di __________, fino al 31 agosto 2009 ha lavorato per l’__________ di __________ (doc. 7),
con
decisione del 17 febbraio 2009 inviata a __________ (__________), all’indirizzo
figurante sul permesso G CE/AELS per confinanti rilasciato il 1° maggio 2008, l’Ufficio
dell’assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di
compensazione, Ufficio dei contributi), ha affiliato d’ufficio RI 1, con
effetto dal medesimo giorno, presso la __________ non avendo esercitato il
diritto d’opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né
entro il termine di tre mesi previsto dall’Allegato II all’Accordo sulla libera
circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa,
né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato dall’Ufficio
dell’assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali,
per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del
diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,
la
citata decisione è ritornata all’UAM il 1° aprile 2009 in quanto non è stata ritirata (cfr. allegato al doc. 1),
il
6 aprile 2009 RI 1, rappresentata dal RA 1, si è rivolta all’autorità cantonale
affermando di essere venuta a conoscenza dell’affiliazione d’ufficio presso una
Cassa malati svizzera dopo essere stata contattata da un assicuratore di cui
non ricorda il nome ed in seguito ad una successiva richiesta telefonica all’autorità
cantonale (doc. 2 e I),
l’interessata
ha inoltre evidenziato di essere stata residente a __________ (__________) fino
al 9 aprile 2008 (cfr. doc. 3), dove non abita più nessun componente della sua
famiglia, di essersi successivamente trasferita a __________ (__________) e che
da informazioni assunte per il tramite di suoi famigliari è emerso che il 25
febbraio 2009 è stata recapitata al vecchio indirizzo una raccomandata (cfr.
avviso di giacenza allegato), che non è mai stata ritirata e che verosimilmente
è stata ritornata al mittente (doc. 2),
infine
RI 1 ha rilevato di non aver ricevuto alcuna decisione formale di affiliazione presso
un assicuratore svizzero, di cui del resto neppure conosce il nome, ed ha
chiesto di rimanere affiliata presso il servizio sanitario italiano (doc. 2),
dopo
un intenso scambio di e-mail tra l’autorità cantonale e l’interessata, dal
quale è tra l’altro emerso che RI 1 non ha chiesto la modifica dell’indirizzo
figurante sul permesso di lavoro per confinanti G CE/AELS da __________ a __________
nell’aprile 2008 poiché il datore di lavoro le avrebbe detto che non era
necessario, con decisione su reclamo del 29 gennaio 2010 l’allora UAM ha
dichiarato il reclamo irricevibile in quanto tardivo per il fatto che l’art. 76
LCAMal prevede la facoltà di reclamo entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione e che per costante giurisprudenza una raccomandata non ritirata è da
ritenere notificata, al più tardi, l’ultimo dei sette giorni durante i quali è
conservata in giacenza all’ufficio postale (DTF 127 I 34, doc. 9),
contro
la predetta decisione su reclamo RI 1, rappresentata dal RA 1, è
tempestivamente insorta, facendo valere la nullità della decisione del 29
gennaio 2010 in quanto mai notificata (doc. I),
con
risposta dell’11 marzo 2010 la Cassa cantonale di compensazione chiede la
reiezione del ricorso rilevando in particolare che agli stranieri incombe
l’obbligo di notificare al Servizio regionale degli stranieri competente ogni
cambiamento, anche quello di indirizzo, entro un termine di 14 giorni e con ulteriori
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),
l’Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è
applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,
giusta
l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro
relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS
0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure
disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a),
all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi
regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284
del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 e che sono applicabili nell’Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono
ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la
regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure
da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, la
ricorrente è infatti una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione
di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre
l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto
v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi
enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più
precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr.
DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
con
sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 (destinata a pubblicazione), il TF
ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere
stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall’UAM che
gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d’opzione entro il 30
settembre 2008,
nella
citata sentenza, a proposito della notifica irregolare di un atto
amministrativo all’estero, l’Alta Corte, al consid. 5, ha affermato che trattandosi di fattispecie internazionale, va subito premesso che, per prassi
costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quale può ad
esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione amministrativa,
costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale contraria o
consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via
diplomatica o consolare (DTF 125 V 47 consid. 3a pag. 50 con riferimenti), a
meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente informativa senza
effetti giuridici che in tal caso può essere direttamente notificata per posta
(decreto K 18/04 del 18 luglio 2006 consid. 1.2; parere della Direzione del diritto
internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE],
in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368). Il mancato rispetto di questi principi
comporta una violazione della sovranità dello Stato estero e, quindi, del
diritto internazionale pubblico (DTF 124 V 47 consid. 3b pag. 51; RDAT I-1993
n. 68 pag. 176 consid. 2b; decreto citato K 18/04 consid. 1.2 in fine),
un
atto è segnatamente qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve
all'adempimento di un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non
è per contro necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato
per il suo destinatario (parere della Direzione del diritto internazionale
pubblico del DFAE, in: GAAC 65/II [2001] n. 71 pag. 761). Effetti giuridici
esplica ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale
comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (GAAC 66/IV [2002]
n. 128 pag. 1368),
la
notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica
effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario
(DTF 124 V 47 consid. 3a. pag. 50 con riferimenti; sulla portata generale di
questo principio cfr. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse,
2002, n. 1115). È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti
che esso acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto
non esiste (v. DTF 122 I 97). Senza notificazione l'interessato non ha
conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La
notificazione è pertanto indispensabile (cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 25,
141, 188). Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve essere
(direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle quali si espone
in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) impartito (cfr. per
analogia RDAT II-1995 n. 58 pag. 152 consid. 3b; cfr. pure DTF 111 V 322 e
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 224/04 del 28 aprile 2005
consid. 4.3 e 4.4),
nell'ambito
applicativo dell'ALC, il regolamento n. 1408/71 contempla agli art. 84-93
alcune norme di procedura amministrativa internazionale. Per l'art. 84 n. 3, ai
fini dell'applicazione di detto regolamento, le autorità e le istituzioni degli
Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone
interessate o i loro mandatari. Da parte sua, l'art. 3 n. 3 del regolamento n.
574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da
un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora
nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente
all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale
disciplina mira ad eliminare alcuni ostacoli di natura tecnica ed amministrativa
che potrebbero scoraggiare i lavoratori che intendono recarsi in altri Stati
membri in cerca di un'occupazione. La notifica diretta da parte delle
istituzioni della previdenza sociale agli interessati residenti in altri Stati
membri, senza fare ricorso ad intermediario, cioè mediante il servizio postale,
ha la funzione di semplificare le formalità amministrative e di accelerare lo
svolgimento delle pratiche pur salvaguardando, con le forme previste, la
certezza del diritto a favore degli interessati (sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee [CGCE] del 18 febbraio 1975 nella causa 66/74,
Farrauto, Racc. 1975, pag. 157, punto 4; sulla rilevanza della giurisprudenza
della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC [v. DTF
133 V 64 consid. 4.3.2 pag. 631 con riferimenti]),
alla
luce di quanto esposto il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri
documenti" ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno
intesi quegli atti che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero
altrimenti essere trasmessi per via diplomatica per poter essere notificati
validamente. Sono pertanto anche qui escluse da questa definizione le
comunicazioni di carattere meramente informativo che non esplicano effetti
giuridici,
al
consid. 5.8 della citata sentenza il TF ha stabilito che l’UAM, diversamente da
un’autorità giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz’altro
essere considerato un’istituzione ai sensi di tale disposto, trattandosi di
un’autorità incaricata di applicare, almeno in parte, la legislazione in
materia (art. 1 lett. n del regolamento 1408/71),
nella
sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 l’Alta Corte al consid. 5.8 ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso giudicato: una
comunicazione del 12 giugno 2008 circa la concessione del termine scadente il
30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema
sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque non ha potuto
essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei
confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib
75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2,2P.304/2005 del 14
marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid.
2.3),
per
quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una
comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova
incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e
che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali
(DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure
Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le
conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data
sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si
baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2
pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la
posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia
pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata
effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la
prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46),
in
concreto la decisione di affiliazione d’ufficio del 17 febbraio 2009 sembra
essere stata notificata tramite raccomandata semplice e non tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. doc. 1 indirizzo:”raccomandata”
e busta allegata al doc. 1: “recommandé étranger”),
la
questione, per i motivi che seguono, non va comunque approfondita,
ai
sensi dell’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della
presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha
emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura
per le cause amministrative,
la
raccomandata 17 febbraio 2009 è arrivata all’Ufficio postale di __________ il
25 febbraio 2009,
l’insorgente
ha contestato l’affiliazione d’ufficio il 6 aprile 2009, pur non essendo in
possesso della decisione (doc. 2),
l’amministrazione,
con riferimento alla DTF 127 I 34, sostiene che una raccomandata non ritirata è
da ritenere notificata, al più tardi, l’ultimo dei sette giorni durante i quali
è conservata in giacenza all’ufficio postale (DTF 127 I 34) e ritiene che il
termine sia scaduto infruttuoso il 1° aprile 2009,
in
realtà, se si volesse seguire la tesi dell’amministrazione il termine sarebbe
scaduto venerdì 3 aprile 2009 (7 giorni di giacenza dal 26 febbraio 2009
compreso, cui vanno aggiunti i 30 giorni per inoltrare reclamo),
in
concreto può rimanere aperta la questione dell’applicabilità della citata
giurisprudenza ad atti notificati all’estero, poiché essa trova applicazione,
di massima, laddove l’interessato doveva aspettarsi la notifica di un atto
ufficiale (cfr. anche U. Kieser, ATSG Kommentar, 2.a edizione, Zurigo, Basilea,
Ginevra 2009, n. 11 ad art. 38, pag. 513),
con
sentenza 9C_590/2010 del 14 ottobre 2010 il TF ha rammentato come colui che,
pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa
verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per un certo lasso di
tempo dal luogo in cui ha comunicato l’indirizzo alle autorità, omettendo di
prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti da
tale recapito gli siano stati rimessi, o comunque d’informare le stesse
autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un
rappresentante abilitato ad agire in suo nome, non può prevalersi della sua
assenza presso l’indirizzo noto all’autorità al momento del tentativo di
notifica di un siffatto atto (DTF 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94 e
riferimenti),
nel
caso di specie nel suo scritto del 6 aprile 2009 l’insorgente afferma che a
causa di una “concatenazione di eventi” non è stata “correttamente
informata circa il suo diritto di opzione” (doc. 2),
nella
già citata sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 il TF ha accolto il
ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato
informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall’UAM che gli
avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d’opzione entro il 30
settembre 2008,
l’Alta
Corte ha esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall’UAM d’intesa
con le autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo
in condizione di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine
concesso e dello scritto del 12 giugno 2008 tramite il quale l’autorità
cantonale ha informato i frontalieri della procedura di sanatoria con
l’assegnazione del termine del 30 settembre 2008 per “regolarizzare” la
situazione,
dopo
aver rammentato che l’art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le
decisioni e altri documenti rilasciati da un’istituzione di uno Stato membro e
destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato
membro possono essere notificati direttamente all’interessato per lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, il TF ha lasciato indecisa l’esatta
natura del provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12
giugno 2008 come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro
documento ai sensi dell’art. 3 n. 3 del regolamento 574/72 sia che si voglia
qualificare la sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o
generale-concreto, la sostanza non muterebbe giacché, dal momento che la
corretta notifica dell’atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere
dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti
del ricorrente,
il
TF ha poi evidenziato che l’UAM non è stato in grado di fornire la prova
(secondo il grado della verosimiglianza preponderante) dell’avvenuta notifica
della sua comunicazione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del
destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l’UAM
di un obbligo di informazione individuale e personale ai frontalieri, non ha
ritenuto necessario approfondire oltre la questione tralasciando così di
sentire il datore di lavoro del ricorrente. Quest’ultimo anche in occasione
dell’udienza del 25 settembre 2009 aveva negato di essere stato informato
tramite la posta o il suo datore di lavoro sul diritto alla sanatoria. Di
conseguenza, potendosi basare sulla dichiarazione dell’insorgente, che ha
sostenuto di essere venuto a conoscenza della possibilità di optare soltanto
con la decisione di affiliazione d’ufficio del 17 febbraio 2009 ed avendo il
ricorrente prontamente reagito, il 25 febbraio 2009, dopo aver appreso della
possibilità di esercitare il diritto di opzione, il TF ha stabilito che
l’insorgente non ha agito tardivamente e poteva validamente chiedere di essere
esentato dall’obbligo assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc, ossia
dall’inizio del suo ipotetico assoggettamento (Allegato II ALC, Sezione A cpv.
1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata, consid. 5.9 e 5.10),
nel
caso di specie l’amministrazione non ha contestato l’affermazione della
ricorrente secondo cui non è stata correttamente informata circa il suo diritto
di opzione (doc. 2), né ha reso verosimile l’avvenuta notifica della sua
comunicazione circa il diritto di opzione nella sfera di influenza (“Machtbereich”)
della destinataria per il tramite del datore di lavoro,
del
resto, a proposito dell’ex datore di lavoro, l’insorgente ha affermato di
essere venuta a conoscenza del problema anche perché “altri suoi colleghi di
lavoro sono stati confrontati con un’affiliazione d’ufficio. Questo perché il
datore di lavoro ha comunicato che non dovevano fare nulla” (doc. 3) ed ha
rilevato la difficoltà ad ottenere documentazione dall’ex datore di lavoro, nel
frattempo fallito (doc. A6),
in
queste condizioni, in assenza di un’informazione circa il nuovo termine per
esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del proprio
Paese di residenza entro il 30 settembre 2008 con la comminatoria che in caso
contrario vi sarebbe stata un’affiliazione d’ufficio, la ricorrente non doveva
aspettarsi una decisione formale da parte dell’allora UAM,
di
conseguenza la finzione della notifica della raccomandata non può in ogni caso trovare
applicazione,
infatti
con sentenza H 338/00 del 13 febbraio 2001 l’allora TFA in una causa inerente
l’applicazione dell’art. 52 LAVS, ha affermato:
“c) Dagli atti risulta
che la Cassa ha correttamente tentato più volte di notificare al ricorrente la
decisione 18 gennaio 1999 senza tuttavia riuscirvi, come essa stessa ammette
quando evidenzia che "la decisione non ha potuto essere notificata
malgrado due regolari invii raccomandati ed il tentativo manu militari".
Il 2 agosto 1999 la Cassa - ritenendo il provvedimento, nonostante le premesse
di segno contrario, validamente notificato e rimasto senza opposizione da parte
dell'interessato - ha inoltrato una petizione al Tribunale cantonale chiedendo
che la nota decisione sia dichiarata cresciuta in giudicato.
d) L'istanza cantonale
ha pronunciato l'irricevibilità della petizione in quanto la decisione della
Cassa, essendo stata reputata validamente notificata al ricorrente e rimasta
inimpugnata, era a suo parere già cresciuta in giudicato. A torto.
Infatti, la decisione
18 gennaio 1999 è stata intimata lo stesso giorno per invio raccomandato,
ritornato il 28 gennaio 1999 con l'indicazione "non ritirato". Il 1°
marzo seguente la Cassa ha rinnovato la notifica con l'invio a mezzo raccomandata
di un atto denominato "decisione risarcimento danni ex art. 52 LAVS",
in cui veniva evidenziato che si provvedeva ad un'ulteriore notifica del
provvedimento e precisato che nel termine di trenta giorni dalla ricezione
dello stesso, poteva essere presentata formale opposizione alla Cassa;
l'opposizione doveva indicare chiaramente i motivi per i quali la prima
notifica non era stata debitamente ritirata; in assenza di validi motivi, la
decisione 18 gennaio 1999 doveva essere considerata cresciuta in giudicato.
Anche questo secondo invio raccomandato non è stato ritirato. Il pronunciato
amministrativo, spedito lo stesso giorno, è ritornato il 10 marzo 1999 con
l'indicazione "non ritirato". In data 21 aprile 1999 la Cassa ha poi
chiesto l'intervento della polizia comunale di B.________ per la consegna
dell'atto amministrativo per mezzo dell'usciere comunale. Per scritto pervenuto
alla Cassa il 27 aprile 1999, la cancelleria comunale di B.________ rese noto
che malgrado diversi tentativi dell'usciere, S.________ non era mai stato
trovato presso il suo domicilio.
e) Vi è quindi
certezza, peraltro ammessa dalla Cassa e dal Tribunale cantonale, che la
decisione amministrativa non è giunta nella sfera di influenza di S.________.
Di fronte a questa
chiara situazione, il giudice cantonale non si è avveduto delle peculiarità del
caso di specie, nel senso che il ricorrente non doveva ragionevolmente
attendersi qualsivoglia decisione in connessione con la sua qualità di organo
della F.________ SA. Infatti, né gli attestati di carenza di beni rilasciati
nel gennaio rispettivamente nel giugno 1998 nelle esecuzioni in via di
pignoramento a carico della ditta per il mancato pagamento dei contributi
sociali, né il decreto di fallimento 6 ottobre 1998 e neppure quello di
sospensione della liquidazione fallimentare dell'11 novembre 1998 per mancanza
di attivi erano idonei, secondo la giurisprudenza (DTF 119 V 94 consid. 4b/bb,
117 V 133 consid. 4b), ad obbligarlo ad organizzarsi in modo tale che
l'autorità amministrativa potesse notificargli le comunicazioni, in quanto - a
questo stadio di procedura - non esisteva ancora un rapporto processuale tra la
Cassa e l'interessato. Va ricordato che il credito per contributi alle
assicurazioni sociali e quello di risarcimento danni ex art. 52 LAVS sono dal
profilo giuridico pretese di natura sostanzialmente diversa (DTF 119 V 95
consid. 4b/bb con riferimento). Di conseguenza, ipotesi di mancato pagamento
dei contributi non sono ancora tali da imporre ad un organo della società
anonima di predisporsi a ricevere notifiche di risarcimento danni.
Come questa Corte ha
più volte ribadito, la declaratoria di apertura del fallimento non è
assimilabile alla procedura di riparazione dei danni prevista dall'art. 81 OAVS
(DTF 117 V 133 consid. 4b).
Ne consegue che, in
concreto, non si realizzano i presupposti perché si dia finzione di notifica.
La decisione ex art. 52 LAVS non poteva a questo stadio di procedura essere già
prevedibile per l'amministratore unico della F.________ SA. Esso poteva
pertanto assentarsi dal suo domicilio senza lasciare disposizioni in ordine
all'eventuale ritiro di raccomandate. Questo fatto è ammesso oltre che dalla
Cassa anche dall'istanza cantonale, senza che tuttavia se ne tragga la sola
conclusione possibile nel senso che la decisione amministrativa non è stata
validamente notificata al ricorrente.
Stante quanto precede,
il gravame deve dunque essere accolto.
3.- a) Il ricorrente
ha saputo della decisione amministrativa 18 gennaio 1999 della Cassa solo al
momento della ricezione della petizione 2 agosto 1999 - pervenuta al Tribunale
cantonale il 3 agosto e a lui intimata il 5 agosto -, giunta nella sua sfera
d'influenza tra il 6 e il 18 agosto 1999, quando ha formulato un atto il cui
tenore è manifestamente quello di una dichiarazione di opposizione alla
decisione della Cassa.
b) Annullato il
giudizio 1° settembre 2000, gli atti vengono retrocessi all'istanza cantonale
affinché valuti se la petizione 2 agosto 1999, ancorché formulata prima che il
ricorrente abbia ricevuto nelle debite forme la decisione ex art. 52 LAVS,
possa essere considerata quale valida azione contro l'opposizione formulata da
S.________ con atto 18 agosto 1999. In caso affermativo, dovrà essere
nuovamente fissato all'interessato il termine per presentare la risposta di
causa nelle forme di rito.”,
in
concreto occorre basarsi sulla dichiarazione dell’insorgente, la quale ha
affermato di essere venuta a conoscenza dell’intera problematica solo nel corso
del mese di marzo 2009 (doc. I) quando ha ricevuto una comunicazione telefonica
di un assicuratore malattie che la informava dell’affiliazione d’ufficio e quando
altri suoi colleghi di lavoro sono stati confrontati con la medesima
problematica (doc. 3), di avere di conseguenza telefonato all’UAM che l’ha ragguagliata
circa l’invio raccomandato a __________ e di aver contattato i parenti in
provincia di __________ grazie ai quali è entrata in possesso dell’avviso di
ritiro di una raccomandata, che nel frattempo era stata verosimilmente
rispedita all’UAM, e sul quale tuttavia non figura né il mittente né alcun’altra
indicazione se non quella della provenienza (“estero”; cfr. allegato al
doc. 2),
dalla
busta d’intimazione della decisione del 17 febbraio 2009 emerge che l’invio,
non ritirato fino al 25 marzo 2009, è stato ritornato all’UAM che lo ha
ricevuto il 1° aprile 2009 (allegato al doc. 1),
come
stabilito dal TF nella sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010
un’interpretazione conforme al principio della buona fede impone alla parte
toccata dalla notificazione viziata di agire entro un termine ragionevole dal
momento in cui ha avuto conoscenza della comunicazione (in generale
sull’applicazione, in mancanza di disposizione specifica contraria, dei
principi di procedura di diritto interno anche in ambito convenzionale cfr. DTF
128 V 318),
in
concreto l’insorgente ha prontamente reagito il 6 aprile 2009 dopo avere
appreso nel corso del mese di marzo 2009 di essere stata affiliata d’ufficio e dopo
aver recuperato l’avviso di ricevimento della raccomandata,
ne
segue che la contestazione del 6 aprile 2009 interposta senza peraltro neppure
conoscere il contenuto della decisione del 17 febbraio 2009, va considerata
tempestiva (cfr. anche DTF 111 V 149, 132 I 249 consid. 6),
in
queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e
l’incarto rinviato all’amministrazione affinché, dopo aver riesaminato l’intera
fattispecie anche alla luce della recente sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre
2010 emani un nuovo provvedimento,
la
ricorrente, rappresentata da un sindacato, ha diritto a ripetibili (art. 61
lett. g LPGA),
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i
suoi incombenti.
Fatti
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa di compensazione verserà fr. 350 (IVA inclusa) alla ricorrente
a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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