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Decisione

36.2010.38

Affiliazione di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera. Il ricorso è respinto in applicazione della giurisprudenza federale (sentenza 9C1089/2009 del 21 gennaio 2011, sentenza 9C211/20110

4 aprile 2011Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

60 pag. 195 [9C_337/2007] consid. 6.2.2). La dichiarazione della fiduciaria

U._________ SA, il cui operato dev'essere imputato alla ricorrente, non

permette infatti di raggiungere questa necessaria certezza né di fondare un

caso giustificato ai sensi dell'ALC (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o

cifra 3 b aa seconda frase). E neppure l'audizione del suo responsabile sarebbe

atta a modificare questa valutazione poiché non potrebbe comunque dimostrare

l'effettiva spedizione e ricezione della dichiarazione d'opzione che per potere

esplicare effetti giuridici doveva pervenire (tempestivamente) nella sfera di

influenza del destinatario (sulle possibili agevolazioni di questa prova, a

condizione però che - contrariamente al caso di specie - l'interessato sia in

grado di produrre una ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una

copia dell'atto in questione cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C

94/94]). Di conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto esercizio del

diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano entro il 24

dicembre 2008, l'interessata - che deve sopportare le conseguenze della mancata

prova - non poteva (giustamente) essere esentata dall'obbligo di affiliazione

in Svizzera (cfr. DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 seg.)”

(sottolineature del redattore),

infine,

con sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, in un ulteriore caso in cui la ricorrente (frontaliera) non aveva contestato né di essere stata

informata circa la “sanatoria” in atto né di aver ricevuto la decisione

(formale e su reclamo) dell’amministrazione, ma aveva sostenuto di aver

esercitato tempestivamente l’opzione in favore del suo Paese di residenza,

compilando e rispedendo, per posta normale, l’apposito modulo, il TF ha

ribadito che la tempestività dell’atto o della dichiarazione deve essere

determinata con certezza ed ha confermato l’affiliazione della ricorrente

all’assicurazione malattie in Svizzera,

al

consid. 3.4 l’Alta Corte ha affermato:

“3.4 Ciò premesso, la

valutazione del primo giudice che non ha ritenuto provata, con la necessaria

certezza, la trasmissione del modulo per esercitare il diritto di opzione in

favore del sistema sanitario italiano, non lede alcuna norma di diritto

(federale o internazionale), né risulta da un accertamento manifestamente

errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove (sul

concetto di arbitrio nel presente contesto cfr. sentenza 9C_337/2007 del 12

giugno 2008, in SVR 2008 IV n. 60 pag. 195 consid. 6.2.2). Le dichiarazioni

della teste O.________ non permettono infatti di raggiungere questa necessaria

certezza né di fondare un caso giustificato ai sensi dell'ALC (Allegato II,

Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase). Esse non consentono in

particolare di dimostrare l'effettiva spedizione e ricezione della

dichiarazione d'opzione che per potere esplicare effetti giuridici doveva

appunto pervenire (tempestivamente) nella sfera di influenza del destinatario

(sulle possibili agevolazioni di questa prova, a condizione però che

l'interessato - contrariamente al caso di specie - sia in grado di produrre una

ricevuta postale attestante l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in

questione cfr. DLA 1994 n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]). Certamente senza

arbitrio, e anzi in conformità agli atti, la Corte cantonale ha accertato che l'unico

modulo che la rappresentante della datrice di lavoro avrebbe rispedito all'UAM

- comunque verso metà dicembre 2008, ossia ben oltre il termine di fine

settembre 2008 che era stato fissato per esercitare, in via di sanatoria, il

diritto di opzione, quello ordinario essendo per contro scaduto da tempo - era

quello, debitamente crociato e firmato, che si limitava a certificare, su

richiesta 15 dicembre 2008 dell'amministrazione, la presenza della lavoratrice

in ditta. Del resto, pur dicendosi "certa di avere avuto in mano il

formulario per il diritto di opzione della sig.ra S.__________", la teste

O.________, confrontata con il modulo TI1, non lo ha riconosciuto. Di

conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto e tempestivo esercizio del

diritto di opzione in favore del sistema sanitario italiano, l'interessata -

che deve sopportare le conseguenze della mancata prova - non poteva

(giustamente) essere esentata dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (cfr.

DTF 136 V 295 consid. 2.3.1 - 2.3.4 pag. 299 segg.),

in

concreto l’insorgente dopo aver inizialmente affermato che il suo datore di

lavoro “conferma che il formulario relativo al diritto d’opzione è stato

compilato e regolarmente a voi spedito, immediatamente dopo la ricezione in

ditta della comunicazione 12 giugno 2008” e che “rammentiamo perfettamente di avere

provveduto a compilare e a spedire al vostro indirizzo il formulario TI1, unitamente

anche ad altri formulari relativi ad altri dipendenti della __________”

(doc. 3, sottolineature del redattore), in sede di ricorso afferma in sostanza

di aver indicato una data sbagliata e di essere stato informato della facoltà

di optare in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza solo nel

corso dei primi mesi del 2009, in occasione del rinnovo del permesso degli

stranieri nel mese marzo di quell’anno quando ha poi inoltrato il formulario

TI1, senza poi escludere che il formulario gli sia stato inviato quando il

datore di lavoro aveva risposto ad una richiesta esplicita dell’allora UAM,

l’interessato

non ha comunque prodotto né una copia del formulario TI1 che afferma di aver

compilato nel 2009 né una qualsiasi ricevuta postale,

spetta

all’insorgente comprovare con certezza l’avvenuta spedizione e ricezione

del modulo TI 1 che per potere esplicare effetti giuridici doveva pervenire

Considerandi

(tempestivamente) nella sfera di influenza dell’amministrazione (sentenza

9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011),

il

ricorrente afferma di aver trasmesso il formulario nei primi mesi del 2009,

quando sarebbe stato informato per la prima volta di questa possibilità, per

posta semplice, non raccomandata, insieme alla datrice di lavoro,

tuttavia,

in assenza della ricevuta postale dell’atto in questione e di una copia del formulario

stesso quanto affermato dal ricorrente e dalla sua datrice di lavoro non possono

comunque dimostrare l’effettiva spedizione e ricezione della

dichiarazione d’opzione che per poter esplicare effetti giuridici doveva

pervenire (tempestivamente) nella sfera di influenza del destinatario (cfr.

sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 e sulle possibili agevolazioni di

questa prova, a condizione però che - contrariamente al caso di specie -

l'interessato sia in grado di produrre una ricevuta postale attestante

l'avvenuta spedizione e una copia dell'atto in questione, cfr. DLA

1994.

n. 20 pag. 150 consid. 3b [C 94/94]),

pertanto,

anche se si volesse seguire la tesi dell’insorgente che afferma di essere

venuto a conoscenza della facoltà di optare in favore del suo Paese di

residenza solo nel corso del 2009, egli non è comunque riuscito a comprovare di

aver esercitato il suo diritto tempestivamente,

di

conseguenza, non potendosi dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto di

opzione in favore del sistema sanitario italiano l'interessato - che deve

sopportare le conseguenze della mancata prova - non può essere esentato

dall'obbligo di affiliazione in Svizzera (sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio

2011),

in

queste circostanze la decisione dell’amministrazione che ha affiliato il

ricorrente all’assicurazione malattie in Svizzera poiché non ha fatto valere il

diritto di opzione è corretta,

semmai

ci si potrebbe chiedere se l’affiliazione teorica dal 1° ottobre 2008 va

confermata, ritenuto comunque che una modifica della data dell’inizio

dell’affiliazione teorica di alcuni mesi (febbraio/marzo 2009 quando

l’interessato ha affermato, in un secondo tempo, di essere stato informato

della possibilità di optare per il sistema sanitario del suo Paese di residenza)

non muterebbe comunque l’inizio dell’affiliazione effettiva al 9 ottobre 2009

(cfr. art. 5 cpv. 2 LAMal: “In caso di affiliazione tardiva, l’assicurazione

ha inizio dal giorno dell’affiliazione”), ma potrebbe semmai contribuire a

valutare, nel caso in cui l’assicuratore ritenesse il ritardo non

giustificabile, se l’interessato può essere chiamato a pagare un eventuale

supplemento di premio e la durata del prelievo (art. 8 OAMal; cfr., a proposito

della competenza dell’assicuratore a decidere circa eventuali supplementi di

premio e dell’allora UAM a decidere circa l’inizio teorico dell’assicurazione:

sentenza K 151/01 del 18 febbraio 2003 pubblicata in DTF 129 V 159),

in

concreto le versioni fornite dal ricorrente sono in gran parte contraddittorie,

poiché in un primo tempo ha rilevato di aver spedito il formulario litigioso

immediatamente dopo la ricezione “in ditta della comunicazione 12 giugno 2008” e “unitamente anche ad altri formulari relativi

ad altri dipendenti” (doc. 3), mentre in sede di ricorso ha affermato di “essere

stato informato solo nel 2009” della facoltà di esercitare il diritto di opzione e

“a quanto ricostruito, il formulario mi è stato inviato in occasione

della mia ultima richiesta di rinnovo del permesso stranieri nel marzo 2009” (doc. I), allegando una dichiarazione della datrice

di lavoro che ha rilevato di “ricordare perfettamente che in occasione del

rinnovo del permesso di lavoro” del ricorrente “intorno a febbraio/marzo

2009.

è arrivata in ditta, intestata al dipendente, la comunicazione per

l’esercizio del diritto d’opzione” e che l’insorgente “ha compilato il

formulario TI1 il giorno stesso o al più tardi il giorno successivo di fronte a

me e insieme siamo usciti e lo abbiamo imbucato” (doc. D),

secondo

la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;

RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V

143.

consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189; per

una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 217, n. 546),

tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa

siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546

consid. 3.3.4; sentenza U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio

2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se

essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori

che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b),

occorre,

poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non

contraddice la prima versione (cfr. sentenza U 33/07 del 20 marzo 2007),

in

concreto la seconda versione (invio singolo del modulo nel corso del 2009 in occasione del rinnovo del permesso di frontaliere) modifica sostanzialmente e contraddice quanto

affermato in un primo tempo, quando l’insorgente aveva asserito di aver

compilato il formulario TI1 già nel giugno 2008 e di aver esercitato l’opzione

insieme ad altri dipendenti (cfr. doc. 3: “rammentiamo perfettamente

di avere provveduto a compilare e spedire al vostro indirizzo il formulario

TI1, unitamente anche ad altri formulari relativi ad altri dipendenti della __________”,

sottolineatura del redattore),

pertanto

la preferenza deve essere accordata alla prima versione, ossia alla conoscenza

della possibilità di esercitare il diritto di opzione entro il 30 settembre

2008,

comunque,

per i motivi sopra esposti (assenza di prove [e meglio nessuna ricevuta postale

e nessuna copia del formulario TI1] circa l’esercizio del diritto d’opzione

anche per quanto concerne i primi mesi del 2009), questa circostanza non

modifica la sostanza, ossia l’affiliazione dell’interessato all’assicurazione

contro le malattie in Svizzera dal 9 ottobre 2009,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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