36.2010.39
Esonero dall'obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera accordato poiché l'assicurazione estera prevede prestazioni equivalenti a quelle dell'assicurazione svizzera
10 giugno 2010Italiano21 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
36.2010.39
Data decisione, Autorità:
10.06.2010, TCA
Titolo:
Esonero dall'obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera accordato poiché l'assicurazione estera prevede prestazioni equivalenti a quelle dell'assicurazione svizzera
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
art. 3 LAMAL
art. 2 OAMAL
art. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.39
cs
Lugano
10 giugno
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 5 giugno 2009
emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi,
(in precedenza: Ufficio
dell'assicurazione malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto che
RI
1, cittadino __________ nato il __________ e deceduto il __________, ha
lavorato per 30 anni quale funzionario della __________, dapprima come tecnico
specializzato ed in seguito quale capo del personale del __________ ad __________
(__________);
quale
pensionato della __________ egli era al beneficio, insieme a sua moglie __________,
nata nel __________, dell’assicurazione malattia degli ex-funzionari della __________,
ossia del __________, pagata con deduzioni mensili dirette dalla pensione
d’anzianità (art. 3 del Regolamento, doc. G);
dopo
aver vissuto 5 anni nel Canton __________, senza essere stati obbligati ad
affiliarsi presso un assicuratore svizzero, i coniugi __________ si sono
trasferiti nel Canton Ticino, dove sono stati invitati ad inoltrare una domanda
di esenzione dall’obbligo assicurativo ai sensi della LAMal;
l’Ufficio
assicurazione malattie (di seguito: UAM, dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale
di compensazione, Ufficio dei contributi), dopo aver esaminato la richiesta di
esonero, con decisione del 22 dicembre 2008 ha respinto la domanda a motivo che
non sono adempiute le condizioni poste dall’art. 6 cpv. 3 OAMal (doc. 3, inc.
36.2009.138). Il rifiuto dell’esonero è stato confermato anche con la
successiva decisione su reclamo del 5 giugno 2009;
Fatti
i
coniugi __________, rappresentati dall’avv. __________, dello studio legale RA
1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione su reclamo contestando
l’obbligo assicurativo (doc. I, inc. 36.2009.138);
tramite
risposta del 4 settembre 2009 l’UAM propone la reiezione del ricorso (doc. IV,
inc. 36.2009.138);
pendente
causa il TCA ha effettuato numerosi accertamenti, sui quali le parti si sono espresse
in merito (doc. da VI a XXI, inc. 36.2009.138);
il
6 novembre 2009 l’Avv. __________ ha comunicato al TCA che il __________ RI 1 è
deceduto (doc. XVII, inc. 36.2009.138);
l’11
gennaio 2010 il Giudice delegato del TCA ha scritto all’avv. __________
affermando:
" con
riferimento al decesso di RI 1, avvenuto il __________, le comunico che, di
massima, in caso di decesso di una parte pendente lite, i suoi eredi le
subentrano ipso jure nel processo (art. 560 CC). Tuttavia gli eredi acquistano
tale loro qualità definitiva a condizione che accettino la successione. Per
cui, di principio, la procedura resta sospesa sino allo scadere del termine per
la rinuncia ex art. 567 CC o sino ad eventuale dichiarazione d’accettazione (sentenza
del 18.10.2000 nella causa I 704/99).
In queste condizioni
la invito ad informare lo scrivente Tribunale circa l’intenzione degli eredi
per quanto concerne la continuazione della procedura limitatamente alla
contestazione dell’obbligo assicurativo in Svizzera di RI 1. A tale scopo le
chiedo di trasmettere una dichiarazione scritta degli eredi unitamente al
certificato ereditario.” (doc. XXIII, inc. 36.2009.138);
con
sentenza del 5 marzo 2010 (inc. 36.2009.138), cresciuta incontestata in
giudicato, il TCA ha scorporato il ricorso presentato dai coniugi __________ e
deciso sulla causa della moglie in attesa della decisione degli eredi circa la
continuazione della procedura di cui al ricorso di RI 1;
per
i motivi noti alle parti e contenuti nella predetta sentenza, cui questo
Tribunale rinvia (cfr. sentenza 1P/716.2006 del 10 novembre 2006), il TCA,
nella composizione completa, ha esonerato __________ dall’obbligo assicurativo
in Svizzera ritenuta l’equivalenza tra l’assicurazione svizzera e quella
estera;
il
10 maggio 2010 l’avv. __________ ha trasmesso al Giudice delegato una copia del
certificato ereditario emesso dalla Pretura di __________ ed ha chiesto di
riattivare la procedura (doc. II, inc. 36.2010.39);
lo
stesso giorno il Giudice delegato ha scritto alla Cassa cantonale di
compensazione chiedendo informazioni circa gli atti compiuti in conseguenza
della sentenza del 5 marzo 2010 ed in particolare se il provvedimento sia stato
annullato anche per RI 1 sino alla data della sua scomparsa, ritenuto che “se
così fosse la procedura potrebbe essere ritenuta priva di oggetto e,
conseguentemente (ritenuto comunque il consenso del rappresentante del ricorrente),
stralciata dai ruoli, con attribuzione di ripetibili contenute (alla luce delle
ripetibili riconosciute con la sentenza 5.3.2010 36.2009.138)” (doc. III,
inc. 36.2010.39);
il
4 giugno 2010 l’amministrazione ha trasmesso al TCA copia della decisione formale
del 4 giugno 2010 tramite la quale è stata concessa l’esenzione dall’obbligo
assicurativo agli eredi di RI 1 alla luce della sentenza del 5 marzo 2010,
36.2009.138 concernente la moglie, chiedendo lo stralcio della procedura senza
l’attribuzione di ripetibili (doc. IV/1, inc. 36.2010.39);
il
9 giugno 2010 l’avv. __________ ha scritto al TCA rilevando che con la citata
decisione la procedura in essere è divenuta priva di oggetto per acquiescenza
della parte resistente ed ha chiesto l’emanazione di un’ordinanza di stralcio
con attribuzione di ripetibili (doc. V, inc. 36.2010.39);
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
per
l’art. 6 cpv. 1 Lptca l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua
risposta, riesaminare il provvedimento impugnato;
a
norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o
una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. L'amministrazione può
rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta.
Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso
all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R.
Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die
Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid.
2);
una
decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di
una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova
valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la
procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23);
nel
caso di specie la decisione del 4 giugno 2010 della Cassa cantonale di
compensazione, trasmessa dopo la risposta di causa, va considerata come una
semplice proposta;
l’art.
2 cpv. 2 e seguenti OAMal elenca le possibilità di esenzione:
“A
domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone
obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto di uno
Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione
dell’obbligo di assicurazione, se l’assoggettamento all’assicurazione svizzera
costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
Alla domanda va accluso un attestato
scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.
(…)
4 A
domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiornano
in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali
studenti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi
dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata
di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente
per le cure in Svizzera. La domanda
dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che
dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può
esonerare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A
domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo.
L’interessato non può revocare
l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.
4bis A
domanda, sono esentati dall’obbligo di assicurazione i docenti e i ricercatori
che soggiornano in Svizzera nell’ambito di un incarico di insegnamento o di una
ricerca, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li
accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino
di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La richiesta
dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che
dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può
esentare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per tre anni al massimo. A
domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo.
L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un
motivo particolare.
5 Su
domanda, sono esentati dall’obbligo d’assicurazione i lavoratori distaccati in
Svizzera non tenuti a pagare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale
di sicurezza sociale come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3
capoverso 2, se il datore di lavoro provvede affinché durante l’intera durata
di validità dell’esenzione siano almeno coperte le prestazioni secondo la LAMal
per le cure in Svizzera. Questa norma si applica per analogia ad altre persone
non tenute a pagare contributi dell’AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in
Svizzera in virtù di un’autorizzazione prevista da una convenzione
internazionale. L’interessato e il suo datore di lavoro non può revocare
l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.
6 A
domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno
Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate
conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo
allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato
di residenza e che durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità
europea o in Svizzera.
7 A
domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone che dispongono
di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l’Accordo
sulla libera circolazione delle persone o l’Accordo AELS, purché durante
l’intera validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa
equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un
attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni
necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia
all’esenzione senza un motivo particolare.
8 A
domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone a cui
l’assoggettamento all’assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento
della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della
loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un’assicurazione
complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente
sostenibili. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto
dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato
non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo
particolare.”
per
l’art. 6 OAMal:
“1 Le
persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo
2 capoverso 2 lettere a e c della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite,
Considerandi
ad eccezione dei domestici privati, non sono soggetti all’obbligo
d’assicurazione. Essi sono soggetti all’assicurazione svizzera se ne fanno
espressa domanda.
2.
I
domestici privati delle persone beneficiarie menzionate nel capoverso 1 sono
soggetti all’assicurazione obbligatoria se non sono assicurati nello Stato del
datore di lavoro o in uno Stato terzo. Il DFAE regola le modalità di
applicazione di questa disposizione.
3.
Le
persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che hanno cessato
le loro funzioni presso un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione
internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato
internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un
tribunale arbitrale o presso un altro organismo internazionale ai sensi
dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite
sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le
cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso
l’assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione. Alla domanda va
accluso un attestato scritto dell’organo competente dell’organizzazione
internazionale che dia tutte le informazioni necessarie.”
rilevato
come la situazione di RI 1 è identica a quella della moglie, beneficiando
entrambi della medesima assicurazione, per gli stessi motivi contenuti nella
decisione del 5 marzo 2010 cresciuta incontestata in giudicato a cui questo
Tribunale rinvia (cfr. sentenza 1P/716.2006 del 10 novembre 2006), anche RI 1
va esonerato dall’obbligo assicurativo fino alla data della sua morte (__________);
che
infatti nella sentenza del 5 marzo 2010 il TCA ha in particolare evidenziato
come:
“Alla luce delle attestazioni e delle
risposte di __________, __________, __________, l’equivalenza della copertura
assicurativa tra il __________ e la LAMal è manifestamente data. La __________
copre infatti sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale,
ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come
pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale
pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera, illimitatamente nel
tempo e senza alcun plafonamento.
Il funzionario __________ ha
evidenziato che la __________ rimborsa le spese mediche intervenute per ragioni
di malattia, maternità e infortuni così come le spese di ricovero in clinica
fino all’85% nei limiti della regolamentazione ma che ai sensi dell’art. 72.3
del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) , se l’importo delle spese mediche
che restano a carico dell’affiliato nel corso di 12 mesi superano del 50% il
trattamento base mensile dell’affiliato, vi è un rimborso complementare pari al
100% della spesa che resta a suo carico (doc. E).
Come visto, ai sensi dell’art. 72.3 del
regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) se l’importo delle spese non rimborsate
per un periodo di dodici mesi supera la metà dello stipendio base mensile del
funzionario o della pensione versata, l’autorità che ha il potere di nomina
concede un rimborso speciale, tenuto conto della situazione di famiglia
dell’interessato, in base alla regolamentazione prevista nel paragrafo 1.
Interpellato in merito il funzionario
dell’__________ ha confermato che il rimborso complementare pari al 100% della
spesa che resta a carico dell’interessato se l’importo delle spese mediche che
restano a suo cario nel corso degli ultimi 12 mesi superano del 50% il
trattamento di base dell’affiliato, corrisponde al “rimborso speciale”
dell’art. 72.3 del regolamento citato.
Egli ha inoltre attestato che “questo
rimborso al 100% è garantito illimitatamente nel tempo, anche in futuro.
Esso non potrà essere revocato ed è un diritto congiunto alla copertura
prevista dall’articolo 72 dello statuto dei funzionari delle __________”
(doc. IX/Bis, sottolineatura del redattore).
__________ ha inoltre precisato che il
riferimento per il calcolo del rimborso speciale è il trattamento di base
mensile e non quello annuale e che se, per ipotesi di lavoro, l’interessato
percepisce fr. 12'000 all’anno, si vedrà pagare il 100% delle spese mediche se
superano fr. 500 nel corso dell’anno. Per cui, se in un anno le spese mediche
ammontano a fr. 50'000, l’assicuratore versa innanzitutto l’85% dell’importo
fatturato, ossia fr. 42'500 e dei restanti fr. 7'500, rimborserà ancora fr.
7'000 (7'500 – 500).
Il funzionario dell’__________ ha pure
evidenziato che con “rimborso complementare al 100% della spesa che resta a
carico” s’intendono le spese di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e
semiospedaliero in caso di malattia, infortunio (e maternità) come pure quelle
legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di
una struttura semiospedaliera in Svizzera (doc.IX/Bis).
Il TCA, viste le perplessità dell’UAM
circa l’equivalenza della copertura estera con la LAMal, in particolare circa
eventuali plafonamenti o limitazioni verso l’alto, ha nuovamente interpellato __________,
il quale ha precisato che il trattamento di RI 1 è di Euro 5'591 mensili e la
metà di questo importo fa stato per il calcolo del rimborso complementare di
cui all’art. 72.3 del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) e il rimborso
complementare pari al 100% della spesa che resta a carico non è “limitato
verso l’alto e non è soggetto a plafonamento” (doc. L, sottolineature del
redattore).
Egli ha pure evidenziato che se in un
periodo di dodici mesi, l’importo che resta a carico dei coniugi __________
supera la somma di 2'975.50 Euro (metà del trattamento mensile), l’assicuratore
paga il 100% della somma eccedente restante a carico ed ha confermato che vi è
una protezione tariffale totale nei confronti degli affiliati. Egli ha
unicamente evidenziato come il rimborso complementare non concerne le
prestazioni legate allo stato di dipendenza (soggiorno in casa di riposo per
anziani, prestazioni di badanti a domicilio e soggiorni in centri di
disintossicazione per tossicodipendenti) e che sono esclusi i costi considerati
eccessivi che corrispondono alla parte delle spese che supera sensibilmente i
prezzi normali praticati nel paese in cui le prestazioni sono effettuate.
Come rileva il funzionario __________,
il __________ è un regime che ha una copertura mondiale e garantisce il 100%
del rimborso in caso di malattia grave (tubercolosi, poliomielite, cancro,
malattie mentali ed altre malattie di gravità comparabile), l’85% per le
prestazioni mediche legate ad altre malattie e all’80% per prestazioni
paramediche con una protezione tariffale totale e la possibilità di una
copertura complementare al 100% in base all’art. 72.3 dello Statuto.
La __________ non può pertanto essere
assimilata ad un’assicurazione contro i grandi rischi come ritiene invece
l’UAM.
Per quanto concerne la differenza circa
l’ammontare annuo dell’importo a carico della ricorrente secondo la __________
(al massimo 2'975,50 Euro, cfr. doc. L) e l’ammontare complessivo che dovrebbe
pagare l’insorgente se assicurata alla LAMal (fr. 1'000: ossia fr. 300 di
franchigia e fr. 700 di partecipazione ai costi), va evidenziato come il TF ha
già avuto modo di stabilire che in presenza di differenze corrispondenti
all'importo della partecipazione ai costi prevista per legge, l'equivalenza è
comunque considerata salvaguardata (Gebhard Eugster, Die obligatorische
Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer, [editore], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit [SBVR], 2a ed., no. 34
pag. 411).
Non può infatti essere preteso che gli
assicuratori esteri conoscano il medesimo importo della LAMal circa la
partecipazione ai costi e le franchigie. Delle differenze minime sono
intrinseche al sistema stesso.
Nel preciso caso di specie l’importo
massimo annuo a carico della ricorrente ammonta a 2'975.50 Euro, che con il
decesso del marito e la conseguente diminuzione della rendita a favore
dell’insorgente si è ridotto ulteriormente (cfr. doc. XVII, Fr. 2'667.95).
Certo, secondo
costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del
caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la
decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121
V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In concreto tuttavia sia tenendo conto
della pensione prima del decesso del marito che dopo la sua morte, la
differenza deve essere ancora considerata minima e non può mettere in
discussione l’equivalenza della copertura assicurativa.
L’UAM ritiene tuttavia che
l’assicurazione estera si fonda sul concetto di partecipazione ai costi in base
alla forza economica dell’assicurato, ciò che sfavorisce i redditi medio alti e
o alti ed afferma che “dibattiti di questa natura sono del resto in corso
anche nel nostro Paese, dove il modello legato alla partecipazione in base al
reddito – o meglio alla forza economica generale – dell’assicurato è oggetto di
discussioni” e rileva che questi dibattimenti “allo stadio attuale non
hanno posto in discussione il principio della protezione tariffale ai sensi
della ratio legis.” Per l’UAM la protezione tariffale sarebbe riconosciuta
solo se i costi si rivelano elevati.
Va qui innanzitutto rilevato che il
dibattito in Svizzera concerne la partecipazione al finanziamento dei premi in
base al reddito e non all’ammontare della partecipazione ai costi e della
franchigia in base alla forza economica dell’assicurato.
Inoltre, come rileva lo stesso UAM ad
essere sfavorite, nel caso concreto, sono semmai le fasce più forti della
popolazione, che hanno tuttavia i mezzi finanziari per far fronte alle spese
della malattia. Per cui, anche nel caso di specie la solidarietà tra tutti gli
assicurati è data, nel senso che più la pensione percepita è alta, meno
l’assicuratore interviene nel coprire i costi di malattia, ciò che permette di
versare importi maggiori ai pensionati con prestazioni più basse.
Non va poi dimenticato che determinante
è la situazione concreta del singolo assicurato che chiede l’esenzione. Ora,
nel caso di specie, dopo il decesso del marito, la ricorrente ha un importo
massimo annuo a suo carico di circa fr. 2'668 all’anno, ossia non molto
distante dalla franchigia massima prevista dalla LAMal e senza dover aggiungere
i fr. 700 di partecipazione ai costi dell’assicurazione elvetica.
Contrariamente a quanto sostiene l’UAM con le osservazioni del 13 novembre
2009, difficilmente la situazione economica della ricorrente in futuro potrebbe
migliorare.
Infine non incombe all’autorità
cantonale esaminare il sistema di finanziamento estero nei singoli dettagli per
stabilire quale sia il migliore in assoluto per tutte le persone ivi
assicurate. L’UAM deve invece limitarsi ad esaminare se la copertura cui
beneficia la singola persona è equivalente a quella della LAMal e meglio se copre
sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e
semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come pure quelle
legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di
una struttura semiospedaliera in Svizzera. Del resto l’amministrazione non deve
neppure prendere in considerazione tutte le ipotesi che potrebbero accadere nel
futuro. Infatti, come sopra ricordato, determinante, di massima, è lo stato di
fatto al momento in cui la decisione amministrativa impugnata è stata presa. Eventuali
modifiche potranno semmai essere fatte valere nell’ambito di una procedura di
revisione.
Ciò è il caso in concreto.
L’interessata percepisce una pensione che le permette, nel preciso caso di
specie, di beneficiare di prestazioni equivalenti a quelle previste dalla
LAMal.
L’assicuratore estero ha infatti
espressamente attestato che vi è una copertura integrale, senza limiti e senza
plafonamento, una volta superato il limite della metà del trattamento mensile e
che la protezione tariffale assoluta in tutta la Svizzera è data.
A questo proposito, si rivelano
infondati anche i timori circa un mancato pagamento di eventuali
ospedalizzazioni extracantonali per il motivo che sono esclusi dal rimborso
dell’assicuratore estero i costi considerati eccessivi che corrispondono alla
parte di spese che supera sensibilmente i prezzi normali praticati nel Paese in
cui le prestazioni sono effettuate. Ciò che, secondo l’UAM, sarebbe il caso per
certe degenze in ospedali __________ e __________.
Dagli atti e meglio dalle attestazioni
del funzionario __________ che ha più volte garantito una protezione tariffale
illimitata nel tempo, senza plafonamento, emerge invero piuttosto il contrario.
Questo Tribunale rileva del resto che
la ricorrente, nata nel __________, domiciliata dapprima in Paesi dell’Unione
Europea ed in seguito nel Canton __________ per 5 anni non fa valere di aver
avuto problemi in passato circa rimborsi di prestazioni da parte del suo
assicuratore estero.
Alla luce di quanto sopra esposto,
ritenuta l’equivalenza della copertura dell’assicurazione estera con quella
elvetica, la decisione impugnata, nella misura in cui concerne __________, va
annullata e alla ricorrente va concesso l’esonero dall’obbligo assicurativo in
Svizzera.”;
in
queste condizioni anche il ricorrente va esonerato dall’obbligo assicurativo in
Svizzera fino alla data della sua morte, il __________;
il
ricorso va di conseguenza accolto e vanno assegnate ripetibili ridotte tenuto
conto dell’importo già riconosciuto nella procedura parallela ed in particolare
della circostanza che fino all’emissione della sentenza tutti gli atti
procedurali sono stati effettuati in nome di entrambi i coniugi;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§
La decisione impugnata, nella misura in cui concerne RI 1, è annullata e
l’insorgente è esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa verserà agli eredi di RI 1 fr. 300 (in solido, IVA compresa) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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