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Decisione

36.2010.39

Esonero dall'obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera accordato poiché l'assicurazione estera prevede prestazioni equivalenti a quelle dell'assicurazione svizzera

10 giugno 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i

coniugi __________, rappresentati dall’avv. __________, dello studio legale RA

1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione su reclamo contestando

l’obbligo assicurativo (doc. I, inc. 36.2009.138);

tramite

risposta del 4 settembre 2009 l’UAM propone la reiezione del ricorso (doc. IV,

inc. 36.2009.138);

pendente

causa il TCA ha effettuato numerosi accertamenti, sui quali le parti si sono espresse

in merito (doc. da VI a XXI, inc. 36.2009.138);

il

6 novembre 2009 l’Avv. __________ ha comunicato al TCA che il __________ RI 1 è

deceduto (doc. XVII, inc. 36.2009.138);

l’11

gennaio 2010 il Giudice delegato del TCA ha scritto all’avv. __________

affermando:

" con

riferimento al decesso di RI 1, avvenuto il __________, le comunico che, di

massima, in caso di decesso di una parte pendente lite, i suoi eredi le

subentrano ipso jure nel processo (art. 560 CC). Tuttavia gli eredi acquistano

tale loro qualità definitiva a condizione che accettino la successione. Per

cui, di principio, la procedura resta sospesa sino allo scadere del termine per

la rinuncia ex art. 567 CC o sino ad eventuale dichiarazione d’accettazione (sentenza

del 18.10.2000 nella causa I 704/99).

In queste condizioni

la invito ad informare lo scrivente Tribunale circa l’intenzione degli eredi

per quanto concerne la continuazione della procedura limitatamente alla

contestazione dell’obbligo assicurativo in Svizzera di RI 1. A tale scopo le

chiedo di trasmettere una dichiarazione scritta degli eredi unitamente al

certificato ereditario.” (doc. XXIII, inc. 36.2009.138);

con

sentenza del 5 marzo 2010 (inc. 36.2009.138), cresciuta incontestata in

giudicato, il TCA ha scorporato il ricorso presentato dai coniugi __________ e

deciso sulla causa della moglie in attesa della decisione degli eredi circa la

continuazione della procedura di cui al ricorso di RI 1;

per

i motivi noti alle parti e contenuti nella predetta sentenza, cui questo

Tribunale rinvia (cfr. sentenza 1P/716.2006 del 10 novembre 2006), il TCA,

nella composizione completa, ha esonerato __________ dall’obbligo assicurativo

in Svizzera ritenuta l’equivalenza tra l’assicurazione svizzera e quella

estera;

il

10 maggio 2010 l’avv. __________ ha trasmesso al Giudice delegato una copia del

certificato ereditario emesso dalla Pretura di __________ ed ha chiesto di

riattivare la procedura (doc. II, inc. 36.2010.39);

lo

stesso giorno il Giudice delegato ha scritto alla Cassa cantonale di

compensazione chiedendo informazioni circa gli atti compiuti in conseguenza

della sentenza del 5 marzo 2010 ed in particolare se il provvedimento sia stato

annullato anche per RI 1 sino alla data della sua scomparsa, ritenuto che “se

così fosse la procedura potrebbe essere ritenuta priva di oggetto e,

conseguentemente (ritenuto comunque il consenso del rappresentante del ricorrente),

stralciata dai ruoli, con attribuzione di ripetibili contenute (alla luce delle

ripetibili riconosciute con la sentenza 5.3.2010 36.2009.138)” (doc. III,

inc. 36.2010.39);

il

4 giugno 2010 l’amministrazione ha trasmesso al TCA copia della decisione formale

del 4 giugno 2010 tramite la quale è stata concessa l’esenzione dall’obbligo

assicurativo agli eredi di RI 1 alla luce della sentenza del 5 marzo 2010,

36.2009.138 concernente la moglie, chiedendo lo stralcio della procedura senza

l’attribuzione di ripetibili (doc. IV/1, inc. 36.2010.39);

il

9 giugno 2010 l’avv. __________ ha scritto al TCA rilevando che con la citata

decisione la procedura in essere è divenuta priva di oggetto per acquiescenza

della parte resistente ed ha chiesto l’emanazione di un’ordinanza di stralcio

con attribuzione di ripetibili (doc. V, inc. 36.2010.39);

la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

per

l’art. 6 cpv. 1 Lptca l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua

risposta, riesaminare il provvedimento impugnato;

a

norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o

una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. L'amministrazione può

rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta.

Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso

all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R.

Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die

Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid.

2);

una

decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di

una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova

valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236;

Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la

procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23);

nel

caso di specie la decisione del 4 giugno 2010 della Cassa cantonale di

compensazione, trasmessa dopo la risposta di causa, va considerata come una

semplice proposta;

l’art.

2 cpv. 2 e seguenti OAMal elenca le possibilità di esenzione:

“A

domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone

obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto di uno

Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione

dell’obbligo di assicurazione, se l’assoggettamento all’assicurazione svizzera

costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura

assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.

Alla domanda va accluso un attestato

scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.

(…)

4 A

domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiornano

in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali

studenti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi

dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata

di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente

per le cure in Svizzera. La domanda

dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che

dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può

esonerare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A

domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo.

L’interessato non può revocare

l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.

4bis A

domanda, sono esentati dall’obbligo di assicurazione i docenti e i ricercatori

che soggiornano in Svizzera nell’ambito di un incarico di insegnamento o di una

ricerca, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li

accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino

di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La richiesta

dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che

dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può

esentare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per tre anni al massimo. A

domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo.

L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un

motivo particolare.

5 Su

domanda, sono esentati dall’obbligo d’assicurazione i lavoratori distaccati in

Svizzera non tenuti a pagare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia,

i superstiti e l’invalidità (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale

di sicurezza sociale come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3

capoverso 2, se il datore di lavoro provvede affinché durante l’intera durata

di validità dell’esenzione siano almeno coperte le prestazioni secondo la LAMal

per le cure in Svizzera. Questa norma si applica per analogia ad altre persone

non tenute a pagare contributi dell’AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in

Svizzera in virtù di un’autorizzazione prevista da una convenzione

internazionale. L’interessato e il suo datore di lavoro non può revocare

l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.

6 A

domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno

Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate

conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo

allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato

di residenza e che durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità

europea o in Svizzera.

7 A

domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone che dispongono

di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l’Accordo

sulla libera circolazione delle persone o l’Accordo AELS, purché durante

l’intera validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa

equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un

attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni

necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia

all’esenzione senza un motivo particolare.

8 A

domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone a cui

l’assoggettamento all’assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento

della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della

loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un’assicurazione

complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente

sostenibili. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto

dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato

non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo

particolare.”

per

l’art. 6 OAMal:

“1 Le

persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo

2 capoverso 2 lettere a e c della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite,

Considerandi

ad eccezione dei domestici privati, non sono soggetti all’obbligo

d’assicurazione. Essi sono soggetti all’assicurazione svizzera se ne fanno

espressa domanda.

2.

I

domestici privati delle persone beneficiarie menzionate nel capoverso 1 sono

soggetti all’assicurazione obbligatoria se non sono assicurati nello Stato del

datore di lavoro o in uno Stato terzo. Il DFAE regola le modalità di

applicazione di questa disposizione.

3.

Le

persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che hanno cessato

le loro funzioni presso un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione

internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato

internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un

tribunale arbitrale o presso un altro organismo internazionale ai sensi

dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite

sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le

cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso

l’assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione. Alla domanda va

accluso un attestato scritto dell’organo competente dell’organizzazione

internazionale che dia tutte le informazioni necessarie.”

rilevato

come la situazione di RI 1 è identica a quella della moglie, beneficiando

entrambi della medesima assicurazione, per gli stessi motivi contenuti nella

decisione del 5 marzo 2010 cresciuta incontestata in giudicato a cui questo

Tribunale rinvia (cfr. sentenza 1P/716.2006 del 10 novembre 2006), anche RI 1

va esonerato dall’obbligo assicurativo fino alla data della sua morte (__________);

che

infatti nella sentenza del 5 marzo 2010 il TCA ha in particolare evidenziato

come:

“Alla luce delle attestazioni e delle

risposte di __________, __________, __________, l’equivalenza della copertura

assicurativa tra il __________ e la LAMal è manifestamente data. La __________

copre infatti sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale,

ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come

pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale

pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera, illimitatamente nel

tempo e senza alcun plafonamento.

Il funzionario __________ ha

evidenziato che la __________ rimborsa le spese mediche intervenute per ragioni

di malattia, maternità e infortuni così come le spese di ricovero in clinica

fino all’85% nei limiti della regolamentazione ma che ai sensi dell’art. 72.3

del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) , se l’importo delle spese mediche

che restano a carico dell’affiliato nel corso di 12 mesi superano del 50% il

trattamento base mensile dell’affiliato, vi è un rimborso complementare pari al

100% della spesa che resta a suo carico (doc. E).

Come visto, ai sensi dell’art. 72.3 del

regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) se l’importo delle spese non rimborsate

per un periodo di dodici mesi supera la metà dello stipendio base mensile del

funzionario o della pensione versata, l’autorità che ha il potere di nomina

concede un rimborso speciale, tenuto conto della situazione di famiglia

dell’interessato, in base alla regolamentazione prevista nel paragrafo 1.

Interpellato in merito il funzionario

dell’__________ ha confermato che il rimborso complementare pari al 100% della

spesa che resta a carico dell’interessato se l’importo delle spese mediche che

restano a suo cario nel corso degli ultimi 12 mesi superano del 50% il

trattamento di base dell’affiliato, corrisponde al “rimborso speciale”

dell’art. 72.3 del regolamento citato.

Egli ha inoltre attestato che “questo

rimborso al 100% è garantito illimitatamente nel tempo, anche in futuro.

Esso non potrà essere revocato ed è un diritto congiunto alla copertura

prevista dall’articolo 72 dello statuto dei funzionari delle __________”

(doc. IX/Bis, sottolineatura del redattore).

__________ ha inoltre precisato che il

riferimento per il calcolo del rimborso speciale è il trattamento di base

mensile e non quello annuale e che se, per ipotesi di lavoro, l’interessato

percepisce fr. 12'000 all’anno, si vedrà pagare il 100% delle spese mediche se

superano fr. 500 nel corso dell’anno. Per cui, se in un anno le spese mediche

ammontano a fr. 50'000, l’assicuratore versa innanzitutto l’85% dell’importo

fatturato, ossia fr. 42'500 e dei restanti fr. 7'500, rimborserà ancora fr.

7'000 (7'500 – 500).

Il funzionario dell’__________ ha pure

evidenziato che con “rimborso complementare al 100% della spesa che resta a

carico” s’intendono le spese di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e

semiospedaliero in caso di malattia, infortunio (e maternità) come pure quelle

legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di

una struttura semiospedaliera in Svizzera (doc.IX/Bis).

Il TCA, viste le perplessità dell’UAM

circa l’equivalenza della copertura estera con la LAMal, in particolare circa

eventuali plafonamenti o limitazioni verso l’alto, ha nuovamente interpellato __________,

il quale ha precisato che il trattamento di RI 1 è di Euro 5'591 mensili e la

metà di questo importo fa stato per il calcolo del rimborso complementare di

cui all’art. 72.3 del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) e il rimborso

complementare pari al 100% della spesa che resta a carico non è “limitato

verso l’alto e non è soggetto a plafonamento” (doc. L, sottolineature del

redattore).

Egli ha pure evidenziato che se in un

periodo di dodici mesi, l’importo che resta a carico dei coniugi __________

supera la somma di 2'975.50 Euro (metà del trattamento mensile), l’assicuratore

paga il 100% della somma eccedente restante a carico ed ha confermato che vi è

una protezione tariffale totale nei confronti degli affiliati. Egli ha

unicamente evidenziato come il rimborso complementare non concerne le

prestazioni legate allo stato di dipendenza (soggiorno in casa di riposo per

anziani, prestazioni di badanti a domicilio e soggiorni in centri di

disintossicazione per tossicodipendenti) e che sono esclusi i costi considerati

eccessivi che corrispondono alla parte delle spese che supera sensibilmente i

prezzi normali praticati nel paese in cui le prestazioni sono effettuate.

Come rileva il funzionario __________,

il __________ è un regime che ha una copertura mondiale e garantisce il 100%

del rimborso in caso di malattia grave (tubercolosi, poliomielite, cancro,

malattie mentali ed altre malattie di gravità comparabile), l’85% per le

prestazioni mediche legate ad altre malattie e all’80% per prestazioni

paramediche con una protezione tariffale totale e la possibilità di una

copertura complementare al 100% in base all’art. 72.3 dello Statuto.

La __________ non può pertanto essere

assimilata ad un’assicurazione contro i grandi rischi come ritiene invece

l’UAM.

Per quanto concerne la differenza circa

l’ammontare annuo dell’importo a carico della ricorrente secondo la __________

(al massimo 2'975,50 Euro, cfr. doc. L) e l’ammontare complessivo che dovrebbe

pagare l’insorgente se assicurata alla LAMal (fr. 1'000: ossia fr. 300 di

franchigia e fr. 700 di partecipazione ai costi), va evidenziato come il TF ha

già avuto modo di stabilire che in presenza di differenze corrispondenti

all'importo della partecipazione ai costi prevista per legge, l'equivalenza è

comunque considerata salvaguardata (Gebhard Eugster, Die obligatorische

Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer, [editore], Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit [SBVR], 2a ed., no. 34

pag. 411).

Non può infatti essere preteso che gli

assicuratori esteri conoscano il medesimo importo della LAMal circa la

partecipazione ai costi e le franchigie. Delle differenze minime sono

intrinseche al sistema stesso.

Nel preciso caso di specie l’importo

massimo annuo a carico della ricorrente ammonta a 2'975.50 Euro, che con il

decesso del marito e la conseguente diminuzione della rendita a favore

dell’insorgente si è ridotto ulteriormente (cfr. doc. XVII, Fr. 2'667.95).

Certo, secondo

costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del

caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la

decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

In concreto tuttavia sia tenendo conto

della pensione prima del decesso del marito che dopo la sua morte, la

differenza deve essere ancora considerata minima e non può mettere in

discussione l’equivalenza della copertura assicurativa.

L’UAM ritiene tuttavia che

l’assicurazione estera si fonda sul concetto di partecipazione ai costi in base

alla forza economica dell’assicurato, ciò che sfavorisce i redditi medio alti e

o alti ed afferma che “dibattiti di questa natura sono del resto in corso

anche nel nostro Paese, dove il modello legato alla partecipazione in base al

reddito – o meglio alla forza economica generale – dell’assicurato è oggetto di

discussioni” e rileva che questi dibattimenti “allo stadio attuale non

hanno posto in discussione il principio della protezione tariffale ai sensi

della ratio legis.” Per l’UAM la protezione tariffale sarebbe riconosciuta

solo se i costi si rivelano elevati.

Va qui innanzitutto rilevato che il

dibattito in Svizzera concerne la partecipazione al finanziamento dei premi in

base al reddito e non all’ammontare della partecipazione ai costi e della

franchigia in base alla forza economica dell’assicurato.

Inoltre, come rileva lo stesso UAM ad

essere sfavorite, nel caso concreto, sono semmai le fasce più forti della

popolazione, che hanno tuttavia i mezzi finanziari per far fronte alle spese

della malattia. Per cui, anche nel caso di specie la solidarietà tra tutti gli

assicurati è data, nel senso che più la pensione percepita è alta, meno

l’assicuratore interviene nel coprire i costi di malattia, ciò che permette di

versare importi maggiori ai pensionati con prestazioni più basse.

Non va poi dimenticato che determinante

è la situazione concreta del singolo assicurato che chiede l’esenzione. Ora,

nel caso di specie, dopo il decesso del marito, la ricorrente ha un importo

massimo annuo a suo carico di circa fr. 2'668 all’anno, ossia non molto

distante dalla franchigia massima prevista dalla LAMal e senza dover aggiungere

i fr. 700 di partecipazione ai costi dell’assicurazione elvetica.

Contrariamente a quanto sostiene l’UAM con le osservazioni del 13 novembre

2009, difficilmente la situazione economica della ricorrente in futuro potrebbe

migliorare.

Infine non incombe all’autorità

cantonale esaminare il sistema di finanziamento estero nei singoli dettagli per

stabilire quale sia il migliore in assoluto per tutte le persone ivi

assicurate. L’UAM deve invece limitarsi ad esaminare se la copertura cui

beneficia la singola persona è equivalente a quella della LAMal e meglio se copre

sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e

semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come pure quelle

legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di

una struttura semiospedaliera in Svizzera. Del resto l’amministrazione non deve

neppure prendere in considerazione tutte le ipotesi che potrebbero accadere nel

futuro. Infatti, come sopra ricordato, determinante, di massima, è lo stato di

fatto al momento in cui la decisione amministrativa impugnata è stata presa. Eventuali

modifiche potranno semmai essere fatte valere nell’ambito di una procedura di

revisione.

Ciò è il caso in concreto.

L’interessata percepisce una pensione che le permette, nel preciso caso di

specie, di beneficiare di prestazioni equivalenti a quelle previste dalla

LAMal.

L’assicuratore estero ha infatti

espressamente attestato che vi è una copertura integrale, senza limiti e senza

plafonamento, una volta superato il limite della metà del trattamento mensile e

che la protezione tariffale assoluta in tutta la Svizzera è data.

A questo proposito, si rivelano

infondati anche i timori circa un mancato pagamento di eventuali

ospedalizzazioni extracantonali per il motivo che sono esclusi dal rimborso

dell’assicuratore estero i costi considerati eccessivi che corrispondono alla

parte di spese che supera sensibilmente i prezzi normali praticati nel Paese in

cui le prestazioni sono effettuate. Ciò che, secondo l’UAM, sarebbe il caso per

certe degenze in ospedali __________ e __________.

Dagli atti e meglio dalle attestazioni

del funzionario __________ che ha più volte garantito una protezione tariffale

illimitata nel tempo, senza plafonamento, emerge invero piuttosto il contrario.

Questo Tribunale rileva del resto che

la ricorrente, nata nel __________, domiciliata dapprima in Paesi dell’Unione

Europea ed in seguito nel Canton __________ per 5 anni non fa valere di aver

avuto problemi in passato circa rimborsi di prestazioni da parte del suo

assicuratore estero.

Alla luce di quanto sopra esposto,

ritenuta l’equivalenza della copertura dell’assicurazione estera con quella

elvetica, la decisione impugnata, nella misura in cui concerne __________, va

annullata e alla ricorrente va concesso l’esonero dall’obbligo assicurativo in

Svizzera.”;

in

queste condizioni anche il ricorrente va esonerato dall’obbligo assicurativo in

Svizzera fino alla data della sua morte, il __________;

il

ricorso va di conseguenza accolto e vanno assegnate ripetibili ridotte tenuto

conto dell’importo già riconosciuto nella procedura parallela ed in particolare

della circostanza che fino all’emissione della sentenza tutti gli atti

procedurali sono stati effettuati in nome di entrambi i coniugi;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§

La decisione impugnata, nella misura in cui concerne RI 1, è annullata e

l’insorgente è esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà agli eredi di RI 1 fr. 300 (in solido, IVA compresa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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