36.2010.40
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: invio postale de 3 ottobre 2008.
21 aprile 2010Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2010.40
Data decisione, Autorità:
21.04.2010, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di frontaliere a CM Svizzera. Mancata tempestiva opzione per sistema sanitario del Paese di residenza. Termine di sanatoria decorso infruttuoso: invio postale de 3 ottobre 2008. Tardività
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
BUONA FEDE
DATA D'IMPOSTAZIONE
DIRITTO DI OPZIONE
FORMALISMO ECCESSIVO
FRONTALIERI
INTEMPESTIVITÀ
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
OBBLIGO DI COLLABORARE
PROPORZIONALITÀ
TIMBRO POSTALE
art. 1A cpv. 3 let. o ALC ALL2
art. 8 CC
art. 13a cpv. 2 CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 6 LAMAL
art. 6a LAMAL
art. 95a cpv. 1 LAMAL
art. 1 cpv. 2 OAMAL
art. 2 cpv. 1 OAMAL
art. 2 cpv. 6 OAMAL
art. 10 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.40
IR/lb
Lugano
21 aprile 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 29 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona
(in precedenza: Ufficio dell’assicurazione
malattia, Bellinzona)
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
Considerato,
A. RI
1 è cittadino italiano residente in Italia ed al beneficio di un permesso per
frontalieri per lo svolgimento della sua attività di giardiniere in Svizzera a __________,
presso la RA 1 di __________.
A
fronte della comunicazione da parte dell'IAS relativa al diritto d'opzione tra
il sistema nazionale del ricorrente e quello del luogo di lavoro, RI 1 ha
compilato il relativo formulario (annesso al doc. 1) il 30 settembre 2008. L'atto è stato trasmesso attraverso il datore di lavoro, e per esso attraverso __________, con
ritardo rispetto al termine di scadenza.
B. Più
specificatamente in data 3 ottobre 2008 il datore di lavoro ha trasmesso il formulario
TI 1 con lettera accompagnatoria con
cui
si scusava per il ritardo dovuto alla malattia della collaboratrice d'ufficio
moglie del signor __________.
C. L'amministrazione
ha emanato una decisione formale il 27 aprile 2009 con cui ha decretato
l'affiliazione d'ufficio di RI 1 all'assicuratore __________ a decorrere dal 27
aprile 2009 e con affiliazione teorica al 1° ottobre 2008.
D. Con
scritto 18 maggio 2009 il datore di lavoro del ricorrente si è nuovamente scusato
per il ritardo nella trasmissione del formulario contenente il diritto
d'opzione di RI 1 (doc. 5) scritto cui l'amministrazione ha reagito con lettera
23 novembre 2009 e conferma via mail che lo scritto 18 maggio andava inteso
quale reclamo (doc. 7). Il 29 gennaio 2010 l'Ufficio Assicurazione Malattia
(dal 01.02.2010 sostituito dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG)
ha respinto il reclamo e confermato il provvedimento.
E. Con
ricorso 25 febbraio 2010 RI 1, sempre tramite il datore di lavoro e con le medesime
argomentazioni, chiede l'annullamento della decisione impugnata. La CCC propone
invece la reiezione del gravame.
E'
stata indetta un'udienza davanti al giudice delegato il 30 marzo 2010 alla
presenza oltre che del ricorrente anche della signora __________ e del titolare
dell'azienda datrice di lavoro __________. Non sono state acquisite ulteriori
prove.
in
diritto
in
ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di
principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2. Va
preliminarmente chiarito giuridicamente il tema del diritto d'opzione in
discussione ed il diritto applicabile alla fattispecie. La questione è già
stata esaminata in numerosi giudizi recenti di questo TCA.
Per
l’art. 95a cpv. 1 LAMal per le persone designate nell’articolo 2 del
regolamento n. 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo
4 dal regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della LAMal,
sono applicabili anche l’Accordo del 21
giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone,
nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004
e del 27 maggio 2008 relativi
all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il
suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata (lett. a) e la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero
scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione,
il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e
n. 574/72 nella loro versione aggiornata (lett. b).
L’art.
95a cpv. 2 LAMal prevede che laddove le disposizioni della LAMal fanno uso
dell’espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita
agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
L'art. 1 cpv. 2 OAMal concerne l'obbligo di assicurazione per le persone non
domiciliate in Svizzera (cpv. 1), fra le quali vi sono:
d. le persone che risiedono in
uno Stato membro della Comunità europea e sono soggette all’assicurazione
svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera
circolazione delle persone) e del relativo allegato II, menzionati nell’articolo
95a lettera a della legge;
e. le
persone che risiedono in Islanda o in Norvegia e sono soggette
all’assicurazione svizzera ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 2001 di
emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero
scambio (Accordo AELS), del relativo allegato K e dell’appendice 2
dell’allegato K, menzionati nell’articolo 95a lettera b della legge.
Va
a questo proposito rammentato che il 1° giugno 2002 è entrato
in vigore "l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC), che rinvia, per
quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all'interno della Comunità", modificato ed aggiornato
dal regolamento (CEE) N. 118/97, regolamento (CEE) N. 1290/97, regolamento
(CEE) N. 1223/98, regolamento (CEE) N. 1606/98 e regolamento (CEE) N. 307/1999
e modificato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità
europea e i suoi Stati membri da una parte e la Svizzera dall'altra parte.
Ratione
temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CEE) n. 1408/71 poiché
le decisioni sono state emanate nel 2009 e concernono l’affiliazione
all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo
successivo all’entrata in vigore dell’ALC (cfr. sentenza del 25 gennaio 2007, C
124/06, consid. 4.2; sentenza del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05,
consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2
[sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag.
38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure
la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc.
2002, pag. I-1343, punto 45).
L’ALC
ed il regolamento (CEE) n. 1408/71 si applicano pure ratione personae.
L’interessato è di nazionalità italiana e pertanto cittadino di uno Stato
contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Quanto al necessario nesso
transfrontaliero, esso è senz’altro dato.
La
presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1408/71.
Quest’ultimo
si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale
riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni
d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di
guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e)
le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli
assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni
familiari (art. 4 n. 1).
In
concreto dunque trovano applicazione sia le norme dell’ALC che del regolamento
(CEE) n. 1408/71.
3. L'ALC,
per quanto concerne le assicurazioni sociali, rinvia al citato regolamento
(CEE) n. 1408/71 e meglio ai suoi art. 13-17bis che contengono le norme
relative alla determinazione della legislazione applicabile.
Il
titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene delle
regole atte a determinare la legislazione applicabile. L'art. 13 n. 1 enuncia
il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle
regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le
disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore
subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione
salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se
l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio
domicilio nel territorio di un altro Stato membro (principio della lex loci laboris;
art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71). Il lavoratore frontaliero
sarebbe quindi soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello
Stato in cui lavora (DTF 132 V 57 consid. 4.1 con riferimento, STFA del 25
gennaio 2007, C 124/ 06, consid. 5; cfr. anche l'articolo dell'Istituto delle
assicurazioni sociali (IAS), "Accordo sulla libera circolazione delle
persone e sicurezza sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera
ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 41 segg.; cfr. P. Cadotsch et Marie-Pierre Cardinaux,
"Les effets de l’accord sur l’assujettissement et l’obligation de
cotiser à l’AVS" in "L’accord sur la libre circulation des
personnes avec l’UE et ses effets à l’égard de la sécurité sociale en Suisse",
Berna 2001, pag. 131 segg.).
Per
l'art. 13 regolamento (CEE) n.
1408/71:
1. Le persone per cui è
applicabile il presente regolamento sono
soggette
alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e
14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del
presente titolo.
2. Con riserva
degli articoli da 14 a 17:
a) la
persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di
un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la
propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
b) la
persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è
soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un
altro Stato membro;
(…)
f) la
persona cui cessi d’essere applicabile le legislazione di uno Stato membro
senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro
in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle
eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle
disposizioni di questa sola legislazione."
L'ALC prevede dunque il principio dell'assoggettamento alla legislazione di un
solo Stato (art. 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71).
Fatti
I
cittadini di Paesi membri dell'UE
o svizzeri che lavorano solo in Svizzera sono soggetti alla legge svizzera
(art. 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71), a meno di essere lavoratori
distaccati o di far parte di una categoria speciale.
I
cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che lavorano solo in uno degli Stati dell'UE non sottostanno alla legislazione svizzera (art. 13 del
regolamento n. 1408/71), a meno che siano distaccati.
L'art. 14 del regolamento (CEE) n. 1408/71 si
riferisce a norme particolari applicabili alle persone, diverse dai
marittimi, che esercitano un'attività subordinata.
In
generale, i cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che esercitano un'attività salariata in due o più Stati membri dell'UE sono assoggettati alla legislazione del
loro Stato di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata (art. 14 par. 2 punto b lett. i del
regolamento (CEE) n. 1408/71).
Se
il salariato non lavora nel suo Stato di residenza, è di regola assicurato
nello Stato della sede del suo datore di lavoro (art. 14 par. 2 punto b lett.
Considerandi
ii del regolamento (CEE) n. 1408/71).
Se
lavora per più datori di lavoro che hanno sede in Stati differenti, va
assicurato nel suo Stato di residenza (art. 14 par. 2 punto b lett. i del regolamento
(CEE) n. 1408/71).
Per
quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che lavorano come indipendenti solo in
uno Stato dell'UE non sono
assoggettati alla legislazione svizzera (art. 13 par. 2 lett. b regolamento
(CEE) n. 1408/71), a meno che non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati.
Invece,
l'indipendente svizzero o dell'UE che lavora solo in Svizzera, sottostà
alle leggi svizzere (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento (CEE) n. 1408/71),
a meno di essere distaccato.
Di
regola, i cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che esercitano l'attività
indipendente in due o più Stati dell'UE o in Svizzera e nell'UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercita
alcuna attività nel suo Paese di residenza, è assicurato nel Paese dove
esercita l'attività principale
(art. 14bis par. 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71).
I
cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che esercitano simultaneamente un'attività indipendente in Svizzera e un'attività salariata in uno Stato dell'UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al
principio dell'affiliazione in
un solo Stato).
I
cittadini svizzeri o di Paesi membri dell'UE che esercitano simultaneamente un'attività salariata in Svizzera e un'attività indipendente in uno Stato dell'UE sono di regola assicurati in Svizzera. Per diversi Stati (tra cui
l'Italia) v'è tuttavia un'eccezione. In tale particolare ipotesi, un cittadino svizzero o di
un Paese membro dell'UE è assoggettato
in Svizzera per la sua attività salariata e nell'UE per la sua attività indipendente quando esercita la sua attività
indipendente in uno Stato dell'Unione
Europea.
A
questo proposito l’art. 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Norme
particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un’attività
subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri),
prevede:
La
persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata a un’attività autonoma
nel territorio di vari Stati membri è soggetta:
a) fatta salva la lettera b),
alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività
subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più
Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all’articolo 14 punti
2.
o 3;
b) nei
casi menzionati nell’allegato VII: alla legislazione dello Stato membro nel cui
territorio esercita un’attività subordinata, essendo questa legislazione
determinata conformemente all’articolo 14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti
siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività autonoma, essendo
questa legislazione determinata conformemente all’articolo 14bis
punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o
più Stati membri."
A
norma dell’art. 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71:
Due
o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi
designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell’interesse
di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle
disposizioni degli articoli da 13 a 16.
A
proposito delle norme citate, il Messaggio del Consiglio Federale del 23 giugno
1999.
concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e la
CE (FF 1999 4590: http://www.ti.ch/generale/accordi/documenti/ac_messaggio.pdf), a pagina 185 prevede quanto segue:
Le
persone coperte dal regolamento sono soggette esclusivamente alla legislazione
di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavora (principio
dell'assoggettamento contributivo). Per determinati gruppi di persone sono
applicabili norme speciali (in parte analoghe a quelle contenute nelle nostre
convenzioni di sicurezza sociale). Queste norme concernono i lavoratori
dipendenti e autonomi distaccati, le persone attive in diversi Stati, i
lavoratori occupati in un'azienda transfrontaliera, i lavoratori dipendenti o
autonomi che lavorano contemporaneamente in più Stati membri e il personale
delle ambasciate e dei consolati.
Una
clausola evasiva (art. 17) permette in singoli casi deroghe a favore degli
assicurati. Se le norme previste non permettono di stabilire l'assoggettamento
di una persona alla legislazione di uno Stato, il regolamento impone a titolo
sussidiario il principio del Paese di residenza.
La
regola dell'assoggettamento
alla legislazione di un solo Stato (art. 13 regolamento (CEE) n. 1408/71) non
si applica ai lavoratori che non sono cittadini di Paesi membri dell'UE, dell'AELS o della Svizzera. Nei casi non regolati dall'ALC, l'affiliazione alla LAMal viene stabilita sulla base delle Convenzioni
internazionali sulla sicurezza sociale sottoscritte
dalla Svizzera. Se non esiste alcuna Convenzione, l'assoggettamento è determinato secondo il diritto svizzero.
A
questo proposito l’art. 3 OAMal prevede che (cfr. anche doc. XIV/4, Accordo con
la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone: ripercussioni
sull’assicurazione malattie, Informazione ai Cantoni, pag. 14, n. 5.3, secondo
paragrafo):
1A loro domanda vengono
assoggettati all’assicurazione svizzera i frontalieri che esercitano
un’attività lucrativa in Svizzera non soggetti all’obbligo d’assicurazione ai sensi
dell’articolo 1 capoverso 2 lettera d ed e nonché i loro familiari, purché non
esercitino all’estero un’attività lucrativa per cui siano tenuti ad assicurarsi contro le malattie.
2Sono considerati familiari il
coniuge e i figli che non hanno ancora compiuto i 18 anni come pure i figli in
formazione che non hanno ancora compiuto i 25 anni."
4.
Di
principio, dunque, gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo
Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento
contributivo).
Nell'ambito dell'assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige
tuttavia, il diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri
dell'Unione europea residenti in questi Paesi possono scegliere l'assicurazione
del loro luogo di residenza.
L'art. 89 del
regolamento n. 1408/71 prevede che "le modalità particolari di applicazione
delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".
L'Allegato II dell'ALC,
Sezione A, al punto 1, lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI diverse
disposizioni, fra cui un testo relativo all'assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46).
I lavoratori
frontalieri ed i loro familiari residenti in Italia possono dunque optare per
il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i
cittadini di Paesi membri dell’UE possono essere esentati dall'assicurazione
obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il sistema sanitario nazionale
o assicurativo del loro Paese di residenza.
Questa facoltà è
accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.
La decisione di aderire
alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve essere
formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto
svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza
sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30, si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le
droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la
libre circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences
pour les assurés, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009
pag. 33 e segg.). La domanda di aderire (o rimanere) al
sistema sanitario dello Stato di residenza esplica, come visto, effetti anche
per familiari residenti in quello stesso Stato.
A questo proposito
l’Allegato II all’ALC, Sezione A, punto 1, lett. o prevede:
" o) nell’allegato VI è aggiunto il testo seguente:
(…)
3.
Assicurazione obbligatoria nell’assicurazione
malattia svizzera e possibilità di esenzione.
a) Le disposizioni giuridiche svizzere
sull’assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che
non risiedono in Svizzera:
i) le persone soggette alle disposizioni
giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
ii) le persone per le quali la Svizzera è lo
Stato competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;
iii) le persone che ricevono indennità di
disoccupazione dall’assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e
iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Svizzera ed è
assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non risiedono
in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia e
Regno Unito;
v) i familiari delle persone citate al punto ii)
o di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è
assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi
familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo,
Svezia e Regno Unito.
Per
’familiari’ si intendono quelle persone ritenute familiari in conformità con la
legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone citate alla lettera a) possono, su
richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria per tutto il tempo
in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una
copertura in caso di malattia:
Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi di
cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi contemplati alla
lettera a), punto ii), Portogallo.
La
domanda
aa) dev’essere presentata entro i tre mesi
successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati,
la richiesta è presentata dopo questo termine, l’esenzione diventa efficace
dall’inizio dell’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria;
bb) si
applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso stato."
La
Svizzera ha recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.
A norma dell’art. 2 cpv. 6 OAMal a domanda, sono esentate
dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della
Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo
sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino
di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che
durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in
Svizzera.
5.
Va
ancora rammentato che per l’art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono
all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione. A norma dell’art. 6 cpv. 2 LAMal
l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad
assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.
L’art.
6a cpv. 1 LAMal prevede che i Cantoni informano circa l’obbligo di assicurazione
le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia e che sono tenute ad assicurarsi in virtù di un’attività
lucrativa esercitata in Svizzera (lett. a), le persone che risiedono in uno
Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e che sono tenute
ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione dell’assicurazione svizzera
contro la disoccupazione (lett. b), le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono
una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro
della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (lett. c).
Per
l’art. 6a cpv. 2 LAMal l’informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente
per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia.
A
norma dell’art. 6a cpv. 3 LAMal l’autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore
le persone che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione.
Decide inoltre delle domande di esenzione dall’obbligo di assicurazione. E’
fatto salvo l’articolo 18 capoverso 2bis e ter (relativo all’istituzione comune
LAMal).
L’art.
6a cpv. 4 LAMal prevede che gli assicuratori comunicano all’autorità cantonale
competente i dati necessari per il controllo dell’osservanza dell’obbligo di
assicurazione.
Per
l’art. 10 cpv. 1 OAMal i Cantoni informano periodicamente la popolazione circa
l’obbligo d’assicurazione. Provvedono segnatamente affinché le persone
provenienti dall’estero e i genitori di neonati siano informati
tempestivamente.
A
norma dell’art. 10 cpv. 1bis OAMal le informazioni sull’obbligo d’assicurazione
destinate ai detentori di un permesso di dimora di corta durata, di un permesso
di dimora o di un permesso di domicilio valgono parimenti per i loro familiari
residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.
L’art.
10.
cpv. 2 OAMal prevede che l’autorità cantonale competente decide delle
domande di cui all’articolo 2 capoversi 3-5 e all’articolo 6 capoverso 3.
Gli
assicuratori sociali preposti al pagamento delle rendite e gli organi
dell’assicurazione contro la disoccupazione assistono i Cantoni nel compito
d’informare circa l’obbligo d’assicurazione delle persone di cui all’articolo
6a capoverso 1 lettere b e c della legge (art. 10 cpv. 3 OAMal).
Per
il cpv. 4 delle disposizioni finali della modificazione del 22 maggio 2002
dell’OAMal i Cantoni, in collaborazione con l’UFAS e con i datori di lavoro
competenti, informano i frontalieri che risiedono in uno Stato membro delle
Comunità europea in merito all’obbligo d’assicurazione al più tardi tre mesi
dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Queste informazioni valgono parimenti per i familiari residenti in uno Stato
membro della Comunità europea.
6.
Il
ricorrente è cittadino italiano domiciliato in Italia, paese membro dell'UE ed
esercita attività lucrativa unicamente in Svizzera, attività che ha iniziato
nel 2001 alle dipendenze del signor __________ per poi passare alle dipendenze,
nel 2003, della RA 1 (doc. VIII).
In
virtù dell'ALC e del regolamento CEE n. 1408/71 è, di principio, assicurato nel
luogo di esercizio dell'attività lavorativa e quindi in Svizzera contro le
malattie.
Tuttavia,
in conformità delle norme citate, in particolare dell'Allegato VI al regolamento (CEE) n. 1408/71 al capitolo riguardante la Svizzera, cifra 3 lett. b, quale cittadino di un Paese membro dell'Unione Europea residente
in uno dei Paesi confinanti con la Svizzera (in Italia) ed esercitante
un'attività lucrativa in Svizzera, beneficiando dello statuto di frontaliero,
ha il diritto di optare per il sistema sanitario italiano.
La
domanda di esenzione, conformemente alla summenzionata cifra 3 lett. b/aa, deve
essere presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in
Svizzera. Unica eccezione prevista la presenza di "casi giustificati".
7.
In
concreto il ricorrente è titolare di un permesso G dal 2001 rinnovato nel 2003 pertanto
il termine di 3 mesi per far valere il diritto di opzione, nel caso di specie,
è scaduto infruttuoso. Va ricordato che il termine ha iniziato a decorrere con
l'entrata in vigore degli ALC nel 2002.
Tuttavia, ritenuto che
molti altri frontalieri residenti in Italia ed attivi professionalmente nel
Cantone Ticino, non hanno mai optato espressamente per il loro assicuratore
sociale nazionale successivamente all'entrata in vigore dell'ALC, nel febbraio
2008.
l’UAM ha segnalato all’UFSP questa circostanza, quantificando in 12'208 i lavoratori beneficiari del permesso G
per frontalieri – esclusi i familiari - che tra il 2002 ed il 2007 non hanno
rispedito l'apposito modulo TI
1.
relativo al diritto d'opzione
per il sistema assicurativo nazionale che l'UAM, al momento dell'ottenimento del permesso G, ha trasmesso ad ognuno di loro
unitamente ad una lettera che spiegava il principio dell'assoggettamento al diritto svizzero, ad una
tavola sinottica e ad una busta recante l'indirizzo del destinatario.
Con risposta del 13
marzo 2008 l’UFSP ha riconosciuto che la procedura adottata dall’ALC è
difficile da concretizzare. Inoltre, i frontalieri italiani fanno fatica a
capire il sistema assicurativo svizzero, dato che non hanno l'abitudine di intraprendere passi
amministrativi particolari per affiliarsi all'assicurazione malattia, poiché assicurati automaticamente in Italia.
Pertanto, l'UFSP non ha
ritenuto opportuno affiliare d'ufficio
con effetto retroattivo le persone che non hanno fornito all'amministrazione cantonale
le necessarie informazioni.
L'amministrazione federale ha sottolineato
l'importanza per tutti i frontalieri e le loro famiglie di una copertura
assicurativa in caso di malattia in Svizzera o in Italia e per evitare gli
effetti (decisamente sfavorevoli) ex tunc di tale affiliazione ha
aderito alle richieste ticinesi considerando pure che l'affiliazione d'ufficio
di così tante persone avrebbe comportato un lavoro enorme per il Canton Ticino
e gli assicuratori, oltre che ad una difficoltà di messa in pratica dell'affiliazione stessa, con rischi per l'incasso
dei premi dell'assicurazione
malattia svizzera.
L'UFSP ha quindi fornito all'UAM indicazioni su come evadere i problemi
connessi all'affiliazione
tardiva. A questo proposito, il 24 aprile 2008, l’amministrazione federale ha
affermato tra l’altro che:
" Comme vous le relevez à juste titre, la fixation
d’un délai extraordinaire pour l’exercice du droit d’option dans des cas
justifiés correspond à la solution prévue par l’annexe II de l’Accord sur la
libre circulation des personnes (section A, art. 3, let. b, p. aa). Dans le cas
d’espèce, la prolongation du délai de trois mois se justifie du fait que les
personnes qui étaient assurées en Italie n’ont vraisemblablement pas compris
l’importance de remplir correctement le formulaire relatif au droit d’option.
Conformément à la disposition susmentionnée, l’exemption déploie ses effets dès
le début de l’assujettissement à l’assurance obligatoire, c’est-à-dire avec
effet rétroactif, donc ex tunc (et non ex nunc, comme vous l’indiquez dans
votre lettre du 2 avril 2008)."
Sulla scorta delle
indicazioni ricevute, il 29 aprile 2008 l’UAM ha allestito una lettera
personale per ogni lavoratore frontaliero che non aveva esercitato il diritto d'opzione, una lettera d'informazione destinata a tutti i datori di
lavoro del Canton Ticino ed un comunicato stampa da parte del Consiglio di
Stato del Cantone Ticino sottoposti alle autorità federali.
Il 7 maggio 2008 l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali, rispettivamente l'8
maggio 2008 l'UFSP, hanno dato
il loro benestare per questa procedura in “sanatoria”.
Questi scambi
epistolari sono stati concretizzati il 3 giugno 2008 quando il Consiglio di
Stato ha comunicato a mezzo di un bollettino stampa informativo che siccome un
gran numero di frontalieri non aveva a suo tempo, ossia nei tre mesi dall'ottenimento del permesso G, esercitato il
diritto d'opzione per il
proprio sistema sanitario nazionale o comunicato la copertura in virtù del
sistema sanitario nazionale, onde evitare il loro assoggettamento obbligatorio
al sistema assicurativo svizzero, ha ritenuto legittimo concedere un periodo
supplementare di tre mesi, di carattere unico e straordinario, per l'eventuale
esercizio del diritto d'opzione.
Il Consiglio di Stato ha fissato al 30 settembre 2008 il termine ultimo per
esercitare questo diritto in via di sanatoria.
Il 12 giugno 2008
l’UAM ha inviato a oltre 12'600
lavoratori frontalieri toccati da questa procedura una lettera di spiegazioni riguardante
l'assoggettamento obbligatorio
all'assicurazione svizzera contro le malattie in virtù degli Accordi
bilaterali.
Lo scritto avvisa ogni
interessato della possibilità, entro il 30 settembre 2008 (termine
supplementare di tre mesi, unico e straordinario), per eventualmente compilare
l'allegato modulo TI 1 e ritornarlo
al medesimo Ufficio a mezzo della busta allegata, già indirizzata.
La lettera specifica
in calce, che "se ciò non dovesse avvenire, lei sarà obbligato ad assicurarsi
in Svizzera, e con lei ogni suo familiare che non esercita attività
lavorativa. Rammentiamo inoltre che di principio non sarà più possibile
concedere, in futuro, proroghe di questa natura.".
Va
ancora rammentato che su questo aspetto un consigliere nazionale ha inoltrato
un’interpellanza (n. 09.3596) chiedendo al Consiglio federale di prendere
posizione sull’obbligo, in particolare per i frontalieri italiani, di farsi
parte attiva per optare a favore del loro sistema assicurativo al quale, di
principio, sono già assicurati. L’Esecutivo, dopo aver rammentato brevemente le
norme applicabili al caso concreto, ha affermato che spetta ai Cantoni
verificare se i frontalieri che intendono chiedere l’esonero dall’obbligo
assicurativo in Svizzera dispongono di un’altra protezione assicurativa
sufficiente ed ha rilevato che il termine di tre mesi per la presentazione
della domanda è applicato in modo elastico nella maggior parte dei Cantoni. Il
Consiglio federale ha inoltre evidenziato che le esperienze dei Cantoni hanno
mostrato che sono soprattutto i frontalieri residenti in Italia ad avere difficoltà
con questa procedura e che sono attualmente in corso trattative per adeguare
l’allegato II dell’ALC che disciplina i sistemi di sicurezza sociale.
L’intenzione è quella di conservare il diritto di opzione in quanto tale, ma
per agevolare l’attuazione, la Svizzera concorderà speciali modalità esecutive
con singoli Stati. In quest’ambito l’Esecutivo federale sta verificando la
possibilità di negoziare una procedura speciale per i frontalieri italiani che
vada maggiormente incontro alle esigenze degli interessati.
Va
qui comunque evidenziato che questo Tribunale deve applicare le norme attualmente
in vigore e non può anticipare eventuali cambiamenti che del resto non sono
neppure ancora stati discussi a livello parlamentare (cfr in tal senso la DTF
133.
V 201: “Das Bundesamt für Sozialversicherungen beantragt in seiner
Vernehmlassung sogar eine Praxisänderung in dem Sinne, dass Art. 3 Abs. 3 lit.
a AHVG ausnahmslos bei allen nichterwerbstätigen Versicherten anzuwenden ist,
deren erwerbstätiger Ehegatte eine Altersrente bezieht. Zur Begründung weist die Aufsichtsbehörde u.a. auf die erste
Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur 11. AHV-Revision (Neufassung; BBl 2006 S.
1957.
ff.) hin. In dieser Revisionsvorlage
schlägt der Bundesrat einen neuen Art. 3 Abs. 4 lit. b AHVG vor, wonach Absatz
3.
auch Anwendung findet für die Kalenderjahre, in denen der erwerbstätige
Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt (BBl 2006 S. 2003 und 2045). Es
besteht indessen kein Anlass, in diesem Sinne zu entscheiden, umso weniger, als
National- und Ständerat die Beratung der Vorlage noch nicht in Angriff genommen
haben.“ e sentenza H 158/06 del 5 settembre
2007: „7.1 L'OFAS, citant le Conseil fédéral dans son Premier message du 21
décembre 2005 relatif à la 11e révision de l'AVS (nouvelle version, FF 2006 II
1962), propose d'appliquer l'art. 3 al. 3 let. a LAVS aux personnes sans
activité lucrative, dont le conjoint perçoit une rente de vieillesse et
poursuit l'exercice d'une activité lucrative, afin que tous les couples
puissent à nouveau profiter de la libération de l'obligation de cotiser, indépendamment
des conséquences sur le revenu annuel moyen déterminant du conjoint non-actif.
7.2
Déjà, dans l'arrêt H 73/06, l'OFAS avait fait la même proposition de changement
de pratique. Le Tribunal de céans a considéré qu'il n'y avait pas lieu de se
prononcer dans ce sens, d'autant moins que la nouvelle version du projet de 11e
révision de l'AVS devait encore être discutée devant le Conseil National et le
Conseil des Etats (ATF 133 V 201 consid. 4.4 p.
204.
s.). Il n'y a dès lors aucune raison qu'il en aille autrement dans le cas
particulier.", sottolineature del
redattore).
8.
Dalla
documentazione agli atti emerge che il ricorrente non ha esercitato il diritto
d'opzione nei 3 mesi dall'ottenimento del permesso G e neppure nel termine di
grazia da ultimo concesso dall'amministrazione come descritto in precedenza
ossia entro il 30 settembre 2008. L'esercizio del diritto d'opzione è
intervenuto solo con lo scritto 3 ottobre 2008 del datore di lavoro ed il
ritardo motivato con il carico di lavoro e l'assenza della persona che si
occupa dell'amministrazione. Circostanza ribadita in sede d'udienza.
9.
Va qui rammentato che, per quanto attiene alla notifica delle decisioni
ed all’inoltro di atti ed istanze i Tribunali, ed in particolare il Tribunale
Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: TF), hanno sviluppato nel
corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come
l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe
all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la
versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento
organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è
sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si
tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può
essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza
con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che,
secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita
secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si
trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex
art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22
febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale
delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la
tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata
con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e
che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto
delle assicurazioni sociali, non è applicabile. In una successiva sentenza del
28.
febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag.
1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata
(DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti
processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad
esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile
l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che,
anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA,
pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non
avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione
(per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF
120.
V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092). A questo proposito va
rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa K. (C 94/94), il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado
di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),
beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti
ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se
l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a
lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
In
una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag.
118.
segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze
della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel
senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in
generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta.
Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o
dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona
che riceve richiami (cfr. STCA del 22 luglio 2005, inc.
36.2005.3
e 4).
Con
sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 il TF ha affermato:
1.
Par arrêt du 25
août 2008, le Tribunal cantonal vaudois (Cour de droit administratif et public)
a rejeté le recours de X.________, contre la décision du Département de l'intérieur
du 21 décembre 2007 prononçant son expulsion administrative.
Par acte daté du
24.
septembre 2008, X.________, agissant par l'intermédiaire d'un
avocat-stagiaire, a formé un recours en matière de droit public contre cet
arrêt, qu'il a déclaré avoir reçu le 26 août 2008. Le délai de recours auprès
du Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 LTF) arrivait ainsi à échéance le jeudi 25
septembre 2008. Cet acte, accompagné d'une lettre du mandataire du recourant
datée du 25 septembre 2008, n'est toutefois parvenu au Tribunal fédéral que le
lundi 29 septembre 2008. L'enveloppe qui le contenait, porte l'inscription
manuscrite "LSI"; elle est affranchie à 5 fr. 50, comme un courrier
inscrit. Le cachet postal apposé est un sceau interne (1300) du centre de tri
d'Eclépens et mentionne une date, dont le deuxième chiffre est illisible, soit
2.
..09.08.
2.
Invité à faire
parvenir un moyen de preuve approprié, notamment le récépissé postal attestant
de l'expédition en temps utile, le mandataire du recourant a indiqué qu'à la
suite d'une erreur, la lettre avait été acheminée en courrier A et non en envoi
LSI. La secrétaire de l'étude chargée de poster cet envoi ne s'était pas
aperçue de l'erreur. L'avocat-stagiaire a invoqué sa bonne foi et a produit une
déclaration sur l'honneur de sa secrétaire, attestant qu'elle avait remis ledit
courrier à l'Office postal de St-François, à Lausanne, le 25 septembre 2008.
Après être venu
examiner l'enveloppe à la Chancellerie, le mandataire du recourant a admis que
le sceau attestant de l'envoi était illisible. Il a retenu que, comme celui-ci
avait passé par le centre de tri d'Eclepens, il avait pu être acheminé avec du
retard. Ainsi, dans la mesure où il ne pouvait être tenu responsable des
erreurs commises "(acheminement en courrier A en dépit de
l'affranchissement recommandé, retard dans l'envoi, illisibilité du cachet
postal)", le recourant estime qu'il y a lieu de retenir que le recours a
bien été déposé en temps utile à l'Office postal de St-François.
3.
3.1
Selon l'art.
100.
al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition
complète.
La preuve que
l'acte de recours a été déposé en temps utile appartient au recourant (ATF 119 V 7 consid. 3c/bb et cc p.
10; 98 Ia 247 consid. 2 p. 249). Une exception, non réalisée en l'espèce, ne
peut être admise que si cette preuve ne peut être apportée en raison d'un fait
qui ne dépend pas du recourant lui-même, mais dont l'autorité est seule responsable
(ATF 92 I 253 consid. 3 p. 257). Cette preuve résulte en principe de la date de
l'affranchissement postal (ATF 109 Ia 183 consid. 3 b p. 184; arrêt 1A.
254/1991 du 3 mars 1993, consid. 2b, non publié). Toutefois, lorsque la date en
question n'est pas lisible ou a été imprimée au moyen d'une machine privée,
elle ne peut pas constituer la preuve du dépôt de l'acte dans le délai de
recours (ATF 109 Ia 183 consid. 3b p. 185). L'intéressé peut cependant
l'établir par d'autres moyens de preuve, notamment en faisant appel à des
témoins (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; 98 Ia 247 consid. 2 p. 249), étant
posé que la seule déclaration de la partie concernée n'est pas suffisante (cf.
Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, ch. 1248, p. 534).
3.2
Il n'est pas
contesté que le recours étant soumis au délai de 30 jours de l'art. 100 al.1
LTF, le délai pour recourir au Tribunal fédéral arrivait à échéance le jeudi 25
septembre 2008. Le mandataire du recourant affirme que l'acte de recours a bien
été déposé à cette date, mais il ne peut pas produire de récépissé postal qui
confirmerait ses dires. Selon lui, l'enveloppe, affranchie comme un recommandé
et portant la mention LSI, aurait été acheminée en courrier A à la suite d'une
erreur qui se serait produite au guichet de la poste de St- François. De plus,
la preuve de la remise ne peut pas être apportée par le sceau postal, dont la
date du jour de l'envoi n'est pas visible. Quant à la déclaration sur l'honneur
de la secrétaire, attestant qu'elle avait remis le courrier contenant l'acte de
recours dans l'affaire X.________ "à l'Office de Poste …………………….rv le 25
septembre 2008, aux alentours de 18h00", elle ne saurait constituer un
témoignage indépendant (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 345). Ce témoignage provient
en effet de la personne même qui aurait procédé à la remise au guichet postal
et ne peut donc pas être pris en considération. Contrairement à ce que prétend le
mandataire du recourant sur ce point, il ne s'agit nullement d'apprécier la
bonne foi des personnes en cause, mais du respect des principes touchant au
délai de recours. Or, en ce domaine, on ne peut se contenter d'une
vraisemblance, mais l'on doit exiger une preuve stricte (ATF 119 V 7 consid. 3c/bb p. 10).”
10.
Nel
caso di specie occorre quindi domandarsi se si sia in presenza di un'eccezione
ai sensi dell'allegato II dell'ALC Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3 lett.
b/aa.
La
questione è stata analizzata nella sentenza 1° dicembre 2009 (36.2009.16).
In
quell’occasione il TCA ha evidenziato che la sopra citata norma prevede che la
domanda di assoggettamento al sistema sanitario sociale del Paese di residenza
debba essere presentata entro i tre mesi successivi all'obbligo di
assicurarsi in Svizzera; quando, in casi giustificati, la richiesta è
presentata dopo questo termine, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento
all'assicurazione obbligatoria (effetti ex tunc).
Questo
Tribunale ha stabilito che i "casi giustificati" previsti da
questo disposto sono assimilabili, per analogia, al principio della
restituzione dei termini che, nell'ambito delle assicurazioni
sociali rette dal diritto federale, è contemplato all'art. 41 LPGA (sentenza del 1° dicembre
2009, inc. 36.2009.16).
Questa
norma prevede che se il richiedente è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi
entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; sentenza I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, N. 4 ad art. 41, pag. 526; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 seg.; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n.
151).
La
giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente,
in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere,
la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta
però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare
un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag.
32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K
34/03 del 2 luglio 2003).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro,
l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione
di una nuova norma legale (sentenza C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N.
15.
pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a,
pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3; DTF 110 V 210, consid. 4).
A
livello cantonale, una regolamentazione simile è stata adottata nell'ambito del diritto alla riduzione dei premi
dell'assicurazione obbligatoria
(art. 65 LAMal), concretizzata a livello ticinese con la legge di applicazione
(LCAMal) ed il regolamento (RLCAMal).
Quest'ultimo, all'art. 11 cpv. 2, prevede che "Per casi particolari e per
ragioni comprovate", l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che
giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta di riduzione dei premi.
Partendo
dalla considerazione che la LCAMal ed il RLCAMal vogliono una procedura
semplice, senza necessità di produrre documentazione specifica e senza particolari
esigenze formali, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, nella sua
costante prassi, ha interpretato in modo restrittivo tale norma cantonale.
Il
TCA ha, ad esempio, già considerato che un ritardo di oltre un anno a fronte
di un'importante malattia dello
stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (sentenza 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5).
Ha
inoltre ritenuto insufficiente, come motivo
giustificativo, che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (sentenza del 14
marzo 2006, inc. 36.2006.16; sentenza del 21 luglio 2008, inc.
36.2008
/53/54).
Alla
medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un
lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo
il parto. Queste difficoltà non l'hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di
sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (sentenza dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).
Insufficienti,
ancora, i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da
oltre un anno (sentenza dell'8
febbraio 2007, inc. 36.2006.244).
L'intempestività dell'inoltro
del formulario da parte di una giovane donna che, per ragioni umanamente
comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un'epoca di concreta difficoltà, non è stato
ritenuto motivo giustificativo (sentenza del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Analogamente,
nella sentenza del 25 maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza
del termine da parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il
suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria
necessità economica, non è stato ritenuto come sufficiente.
Con
sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86) il Tribunale ha stabilito che la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche
quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non
sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande di riduzione
del premio, visto il lungo periodo di tempo concesso per l'esercizio di questo
diritto.
Questo
concetto è stato ulteriormente ribadito nella sentenza del 28 luglio 2008 (inc.
36.2008
), dove il genitore della moglie del ricorrente era mancato nel
periodo critico, circostanza questa che aveva indubbiamente creato subbuglio,
oltre a grande dolore nei membri della famiglia. Tale evenienza, però, alla
luce della lunghezza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio, e della semplicità della
procedura, così come della possibilità di delegare a terzi il compimento dell'atto, non era stato ritenuto giustificativo
del ritardo.
Neppure
il momento difficile vissuto dalla famiglia dell'assicurata, il tumore che la madre ha superato, l'intervento chirurgico subito dal padre ed i
grossi rischi per la vita da questi corsi, nonché le conseguenze di tali eventi
sugli impegni della ricorrente, non sono stati ritenuti atti a giustificare il
ritardo (sentenza del 23 settembre 2008, inc. 36.2008.100).
11.
In
concreto il ricorrente non fa valere alcun sufficiente e valido motivo di
giustificazione del ritardo. A lui incombeva semplicemente trasmettere il
formulario TI 1 all'amministrazione. L'invio postale (che deve essere comprovato
in caso di invocata mancata ricezione) era sufficiente. Il formulario,
trasmesso per tempo al ricorrente, è stato compilato ed era sufficiente
spedirlo lo stesso 30.9. - semmai per raccomandata - espresso all'autorità
amministrativa competente.
La
scelta di consegnare l'atto al datore di lavoro è scelta personale, qui non
sindacabile come tale, ma che ha comportato il ritardo nella trasmissione
dell'atto all'amministrazione, ritardo di cui il ricorrente - ed eventualmente
il datore di lavoro - sopporta le conseguenze.
L'atto
richiesto era così semplice e facilmente fattibile, non comportava alcuna necessità
d'intervento di terzi ed era veloce nella sua esecuzione che l'impedimento
burocratico del datore di lavoro non assurge a valida scusante. Infatti il
formulario è stato allestito al fine di permettere a tutte le persone nella
medesima situazione del ricorrente e senza cognizioni specifiche di diritto, di
esercitare il diritto d'opzione in maniera decisamente semplice. Il formulario
andava poi semplicemente trasmesso per posta.
RI
1.
ha compilato l'atto. Bastava consegnare la busta affrancata ad un ufficio
postale qualsiasi. Non era necessario l'intervento della moglie del titolare
dell'azienda. Il fatto che questa fosse malata o sia stata impedita non
giustifica il ritardo. La consegna alla posta poteva avvenire a cura di
chiunque.
In
occasione dell'udienza 30 marzo 2010 la signora __________ ha specificato di
avere lei stessa compilato il formulario TI 1 che ha lasciato in ufficio dove,
qualche giorno prima della scadenza del termine, il signor RI 1 è passato per
la firma. La signora aveva apposto sul formulario "la data ultima del
termine senza saperne specificare le ragioni" ma al momento del
passaggio del signor RI 1 "la sig.ra era assente per malattia...Per
questo motivo l'invio è avvenuto tre giorni dopo..."
La
circostanza dell'assenza della signora __________ dal lavoro durante il periodo
di fine settembre 2008, l'assenza di coordinamento tra segreteria della RA 1 ed
assicurato ricorrente sono senz'altro circostanze spiacevoli le cui
conseguenze, certo significative per il signor RI 1 da un punto di vista
economico, non possono essere poste a carico dell'amministrazione.
La
responsabilità per l'inoltro tempestivo del formulario per l'esercizio del
diritto d'opzione era dell'assicurato. Affidandosi a terzi egli si è assunto il
rischio di un mancato tempestivo esercizio del diritto (come avvenuto).
L'omissione di una terza persona non costituisce, per questo genere di atto e
nelle modalità descritte, una sufficiente giustificazione del ritardo.
12.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la
decisione impugnata va confermata. Va qui rammentato al ricorrente che può
chiedere alla competente amministrazione cantonale, se dati i presupposti, di
essere posto al beneficio del sussidio per il pagamento del premio
dell’assicurazione malattie conformemente a quanto previsto dall’art. 65a LAMal
ed è sua facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, cambiare assicuratore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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