36.2010.41
Affiliazione d'ufficio di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera annullata e incarto rinviato all'autorità cantonale in seguito alla sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 del TF
21 ottobre 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
36.2010.41
Data decisione, Autorità:
21.10.2010, TCA
Titolo:
Affiliazione d'ufficio di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera annullata e incarto rinviato all'autorità cantonale in seguito alla sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 del TF
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
FRONTALIERI
art. 8 ALC
art. 15 ALC
art. 3 agg. 3 CEE 574/72
art. 13 CEE1408/71
art. 89 CEE1408/71
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2010.41
cs
Lugano
21 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 febbraio 2010
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo dell’8 gennaio
2010 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi (in precedenza: Ufficio
dell’Assicurazione Malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto ed in diritto
che RI
1, cittadino __________ residente a __________, nato nel 1949, è attivo presso
la __________ – __________ di __________ (doc. 1),
con
decisione del 17 febbraio 2009 l’Ufficio dell’assicurazione malattia (dal 1°
febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi), ha
affiliato d’ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, presso la Cassa malati __________ non avendo esercitato il diritto d’opzione in favore del sistema
sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto
dall’Allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione
A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre
2008 accordato dall’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM), previa
indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare
in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di
frontalieri residenti in Italia,
il
provvedimento è stato confermato, anche in seguito alle lamentele
dell’assicurato, con decisione su reclamo dell’8 gennaio 2010 (doc. 6),
contro
la predetta decisione RI 1 è tempestiva-mente insorto al TCA, sostenendo di non
essere stato informato personalmente circa la possibilità di optare in favore
del sistema sanitario del suo Paese di residenza e di essere stato vittima di
un grave incidente d’auto il 30 ottobre 2007 che lo ha portato a cessare
l’attività lucrativa in Svizzera (doc. I e 5),
con
risposta del 18 marzo 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la
reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno
riprese in corso di motivazione (doc. V),
il
2 aprile 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha informato l’insorgente che
l’obbligo assicurativo in Svizzera è terminato il 31 gennaio 2010 in seguito alla cessazione dell’attività lucrativa nel nostro Paese (doc. VII),
pendente
causa l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazio-ne (doc. VIII),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),
l’Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è
applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,
giusta
l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro
relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS
0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure
disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a),
all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi
regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284
del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n.
574/72 e che sono applicabili nell’Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono
ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la
regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame
pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, il
ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione
di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre
l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto
v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi
enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più
precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr.
DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi
di una fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto
applicabile,
il
titolo II del regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la risoluzione della questione. L’art. 13 n. 1 enuncia il principio
dell’unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste
dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo
Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla
legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul
territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui
dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro
Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo
principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex
loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a
del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137
consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti),
sono
però possibili eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione
dell’art. 89 del regolamento n. 1408/71, l’Allegato VI dello stesso regolamento
indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni
Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell’Allegato
II ALC “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le
persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda,
essere esentate dall’assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in
cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una
copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni
casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b,
nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato
misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU
2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta “diritto d’opzione” (DTF 135 V
consid. 4.32 pag. 344),
in
virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che
lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari
senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione
malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale
italiano. L’eventuale esenzione dall’obbligo di assicurazione in Svizzera deve
però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità
cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre
mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A
cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb). Per i lavoratori frontalieri detto termine
comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010, consid. 2.3.3),
per
l’art. 2 cpv. 6 OAMal, introdotto in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, a
domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione – sancito dall’art. 3 cpv.
3 lett. a LAMal in combinazione con l’art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V
202 consid. 2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità
europea, purché possano esservi esentate conformemente all’ALC e al relativo
Allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato
di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità
europea o in Svizzera,
in
concreto è pacifico che l’interessato non ha presentato alcuna domanda di
esenzione nel termine di tre mesi dall’obbligo di assicurarsi in Svizzera,
tuttavia
la successiva messa in atto della procedura in sanatoria, di cui il ricorrente
afferma di non essere stato informato, ha riaperto un nuovo termine scaduto il
30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione,
in
un caso analogo alla presente fattispecie, con sentenza 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010 (destinata a pubblicazione), il TF ha accolto il ricorso di un
lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato
personalmente della procedura in sanatoria avviata dall’UAM che gli avrebbe
permesso di esercitare nuovamente il diritto d’opzione entro il 30 settembre
2008,
l’Alta
Corte ha esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall’UAM d’intesa
con le autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo
in condizione di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine concesso
e dello scritto del 12 giugno 2008 tramite il quale l’autorità cantonale ha
informato i frontalieri della procedura di sanatoria con l’assegnazione del
termine del 30 settembre 2008 per “regolarizzare” la situazione,
dopo
aver rammentato che l’art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le
decisioni e altri documenti rilasciati da un’istituzione di uno Stato membro e
destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato
membro possono essere notificati direttamente all’interessato per lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, il TF ha lasciato indecisa l’esatta
natura del provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12
giugno 2008 come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento
ai sensi dell’art. 3 n. 3 del regolamento 574/72 sia che si voglia qualificare
la sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto,
la sostanza non muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica
dell’atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non
poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente, il TF
ha poi evidenziato che l’UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo
il grado della verosimiglianza preponderante) dell’avvenuta notifica della sua
comunicazione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del destinatario
e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l’UAM di un obbligo
di informazione individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto
necessario approfondire oltre la questione tralasciando così di sentire il
datore di lavoro del ricorrente. Quest’ultimo anche in occasione dell’udienza
del 25 settembre 2009 aveva negato di essere stato informato tramite la posta o
il suo datore di lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi
basare sulla dichiarazione dell’insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a
conoscenza della possibilità di optare soltanto con la decisione di
affiliazione d’ufficio del 17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente
reagito, il 25 febbraio 2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare
il diritto di opzione, il TF ha stabilito che l’insorgente non ha agito
tardivamente e poteva validamente chiedere di essere esentato dall’obbligo
assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc, ossia dall’inizio del suo
ipotetico assoggettamento (Allegato II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b
aa seconda frase; sentenza citata, consid. 5.9 e 5.10),
l’Alta
Corte, ritenuto inoltre che l’assicurato ha esibito la tessera europea di
assicurazione malattia della regione italiana di confine dove il frontaliere
risiede, ha ritenuto adempiute le condizioni previste dall’art. 2 cpv. 6 OAMal
per ottenere l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera,
il
TF ha inoltre evidenziato come, pur trattandosi di fatti nuovi, le autorità
cantonali sembrerebbero nel frattempo avere modificato la loro prassi ed ha
affermato che ”Nell’accogliere il 21 aprile 2010 una mozione dell’11 marzo 2008” che “chiedeva una moratoria nell’affiliazione retroattiva all’assicurazione malattia
svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1, il
Gran Consiglio ticinese, considerato evaso l’atto parlamentare per quel che
concerneva la sanatoria scaduta il 30 settembre 2008 (oggetto delle presenti
procedure di ricorso), ha osservato che dall’ottobre 2008 si sarebbero
registrati circa 1800 nuovi casi di frontalieri che non hanno esercitato il
diritto di opzione. Ora, da una lettura del rapporto n. 6311R del 30 marzo 2010
della Commissione della gestione e delle finanze (consultabile al sito del
Cantone Ticino www.ti.ch) sembrerebbe che
l’autorità cantonale ha deciso una nuova procedura in sanatoria nei confronti
Fatti
di questi nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta
raccomandata la diffida a voler esercitare l’eventuale diritto di opzione”,
alla
luce di quanto sopra esposto, considerato che la fattispecie in esame è in
parte simile a quella giudicata dal TF con la sentenza 9C_1042/2009 del 7
settembre 2010, rammentato che spetta all’autorità amministrativa (UAM, ora
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi) accertare i fatti
d’ufficio (cfr. art. 76 cpv. 1 seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPamm, art.
43 LPGA), rilevato che in concreto l’allora UAM non ha interpellato il datore
di lavoro dell’insorgente, ed al fine di garantire il doppio grado di giudizio,
il ricorso va accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti
Considerandi
vanno rinviati all’autorità cantonale affinché, dopo aver accertato presso il
datore di lavoro dell’interessato se la sua comunicazione è pervenuta nella
sfera d’influenza del ricorrente (cfr. consid. 5.9, pag. 16 della sentenza
9C_1042/2009 del 7 settembre 2010) e fino a quando l’interessato, al quale
domanderà la produzione della tessera europea di assicurazione malattia per
comprovare di essere assicurato nel suo Paese di residenza (cfr. consid. 6.1
pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), ha effettivamente
lavorato in Svizzera, e dopo aver esaminato nuovamente l’intera fattispecie sia
prendendo in considerazione quanto figurante nello scritto del 4 dicembre 2009 (doc.
5, dove l’interessato afferma di aver cessato l’attività in Svizzera già nel
gennaio 2008), sia alla luce della decisione del 21 aprile 2010 del Gran
Consiglio ticinese che ha accolto una mozione dell’11 marzo 2008 (cfr. anche
consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), renda
una nuova decisione,
Dispositivo
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di
compensazione per i suoi incombenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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