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Decisione

36.2010.41

Affiliazione d'ufficio di un frontaliere all'assicurazione malattie svizzera annullata e incarto rinviato all'autorità cantonale in seguito alla sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 del TF

21 ottobre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di questi nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta

raccomandata la diffida a voler esercitare l’eventuale diritto di opzione”,

alla

luce di quanto sopra esposto, considerato che la fattispecie in esame è in

parte simile a quella giudicata dal TF con la sentenza 9C_1042/2009 del 7

settembre 2010, rammentato che spetta all’autorità amministrativa (UAM, ora

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi) accertare i fatti

d’ufficio (cfr. art. 76 cpv. 1 seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPamm, art.

43 LPGA), rilevato che in concreto l’allora UAM non ha interpellato il datore

di lavoro dell’insorgente, ed al fine di garantire il doppio grado di giudizio,

il ricorso va accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti

Considerandi

vanno rinviati all’autorità cantonale affinché, dopo aver accertato presso il

datore di lavoro dell’interessato se la sua comunicazione è pervenuta nella

sfera d’influenza del ricorrente (cfr. consid. 5.9, pag. 16 della sentenza

9C_1042/2009 del 7 settembre 2010) e fino a quando l’interessato, al quale

domanderà la produzione della tessera europea di assicurazione malattia per

comprovare di essere assicurato nel suo Paese di residenza (cfr. consid. 6.1

pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), ha effettivamente

lavorato in Svizzera, e dopo aver esaminato nuovamente l’intera fattispecie sia

prendendo in considerazione quanto figurante nello scritto del 4 dicembre 2009 (doc.

5, dove l’interessato afferma di aver cessato l’attività in Svizzera già nel

gennaio 2008), sia alla luce della decisione del 21 aprile 2010 del Gran

Consiglio ticinese che ha accolto una mozione dell’11 marzo 2008 (cfr. anche

consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), renda

una nuova decisione,

Dispositivo

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa di

compensazione per i suoi incombenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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