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Decisione

36.2010.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 febbraio 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

di fr. 1'293.45, riconoscendole unicamente fr. 523.85. La Cassa aveva

evidenziato la non conformità della nota d’onorario con il tariffario vigente,

rilevando di aver già informato in passato lo specialista circa il fatto che il

suo studio medico non emetteva onorari corretti. Dopo essersi rivolta invano

all’Ombudsman delle assicurazioni sociali e sentendosi abbandonata,

l’assicurata ha chiesto alla Cassa l’emanazione di una decisione formale.

L’assicuratore

ha emesso la decisione richiesta, spiegando che potevano essere riconosciute

solo le posizioni TarMed per un totale di fr. 523.85 in luogo dei fr. 1'293.45 fatturati.

Il

ricorso contro la successiva decisione su opposizione è stato parzialmente

accolto dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo il quale ha

condannato l’assicuratore a versare un importo supplementare di fr. 266.50.

Il TF,

adito dall’assicuratore, ha annullato la pronunzia cantonale e la decisione

impugnata ed ha imposto alla Cassa di rappresentare l’assicurata innanzi al

Tribunale arbitrale nella controversia contro il medico specialista.

Questa

soluzione s’impone anche nella presente procedura.

In

concreto si tratta infatti di una contestazione in merito all’applicazione di

una tariffa tra assicuratore e fornitore di prestazioni (cfr. Eugster,

Bundesgesetz über die Krankenversicherung, 2010, S. 544, n. 10-13), dove trova

applicazione il sistema del terzo garante, poiché l’assicurata è debitrice

della remunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni. In questo caso

l’assicurata ha diritto di essere rimborsata dal suo assicuratore (art. 42 cpv.

1 LPGA).

Dagli

atti (corrispondenza, decisione, decisione su opposizione) risulta come in

realtà nel caso concreto le parti sono il fornitore di prestazioni (Prof. Dr.

med. __________) e l’assicuratore (CO 1) e come la controversia concerne

principalmente l’applicazione di una posizione del tariffario Tarmed (23.0440).

Ciò è stato rilevato anche dalla ricorrente, in sede di osservazioni, il 29

dicembre 2010, laddove afferma di trovarsi “inconsapevolmente coinvolta in

un dissidio tra terzi (medico curante e assicuratore malattia) senza aver

Considerandi

preliminarmente avuto alcuna possibilità di dubitare circa la portata della

copertura rispettivamente della bontà ed economicità delle cure prospettatele

(…)” (doc. XXV).

L’assicuratore,

invece di emanare una decisione formale tramite la quale ha rifiutato il

rimborso di parte della nota d’onorario del Prof. dr. med. __________ per le

prestazioni fornite il 24 agosto 2007, poiché non ritenuta conforme al tariffario

TarMed, avrebbe dovuto rappresentare l’insorgente davanti al Tribunale

arbitrale contro il fornitore di prestazioni. La rappresentanza dell’assicurato

da parte dell’assicuratore è una particolarità della LAMal dovuta al fatto che

nel sistema del terzo garante la persona assicurata deve beneficiare della

protezione tariffale assoluta. Nel caso in cui il medico ha fatturato in

maniera contraria al tariffario o ha violato delle norme del tariffario, le

conseguenze non devono essere sopportate dall’assicurato, bensì dal fornitore

di prestazioni (sentenza 9C_687/2010 del 30 dicembre 2010, consid. 4).

Nel

sistema del terzo garante l’assicuratore deve rappresentare l’assicurato innanzi

al Tribunale arbitrale contro il fornitore di prestazioni quando l’oggetto del

contendere è una fatturazione troppo elevata. E’ in questo modo che l’assicuratore

deve mettere in atto la protezione tariffale (sentenza 9C_687/2010 del 30

dicembre 2010, sentenza K 129/06 del 29 giugno 2007, consid. 4.3 e 5).

Per

l’art. 27 cpv. 1 LPGA gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole

assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

In

concreto l’assicurata non era cosciente del diritto garantito dalla LAMal di

essere rappresentata innanzi ad un Tribunale arbitrale. Inoltre spettava

all’assicuratore informare l’interessata ed assumerne la rappresentanza innanzi

al Tribunale arbitrale (sentenza 9C_687/2010 del 30 dicembre 2010, consid. 5).

In queste

condizioni, rammentato che il TCA applica il diritto d’ufficio e rilevato che

l’amministrazione ha emanato a torto la decisione impugnata, il ricorso va

accolto e la decisione su opposizione del 1° febbraio 2010 va annullata.

CO 1

dovrà rappresentare la ricorrente innanzi al Tribunale arbitrale, nella

controversia contro il Prof. dr. med. __________ per la fattura emanata il 29

novembre 2007 per le prestazioni effettuate il 24 agosto 2007 (doc. 6).

In queste

condizioni le richieste di assunzioni di nuove prove o la chiamata in causa del

Prof. Dr. med. __________ diventano prive di oggetto.

All’insorgente,

vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi e la decisione impugnata è annullata.

1.1. CO 1 è

obbligata a rappresentare la ricorrente nella procedura innanzi al Tribunale

arbitrale contro il Prof. dr. med. __________ concernente la nota d’onorario

emessa il 29 novembre 2007 per le prestazioni effettuate il 24 agosto 2007.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà alla ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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